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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/09/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 534 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2021
TRA
(p. iva , in persona del procuratore speciale AR P.IVA_1
dottor , rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Valerio Scimemi giusta Parte_2
procura depositata unitamente all'atto di appello.
Appellante
(piva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino La Lumia e dall'Avv. CP_2 Giacomo Marino per procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellata e appellante incidentale
Conclusioni dell'appellante principale:
riformare parzialmente, nei capi specificamente impugnati e per i motivi tutti spiegati, la sentenza n. 4321/2020 del Tribunale di Palermo;
per effetto della superiore riforma, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in via preliminare: ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto di ripetizione azionato da con atto di citazione notificato il 18.9.2015; Controparte_1
nel merito:
- dichiarare inammissibili e comunque, con qualsivoglia statuizione, rigettare le domande proposte da con atto di citazione notificato il 18.9.2015, in quanto Controparte_1
inammissibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto e prive di supporto probatorio;
- ritenere e dichiarare l'effettività del saldo del conto corrente bancario oggetto di causa come risultante dall'ultimo estratto conto, senza alcuna rideterminazione;
- ritenere e dichiarare che alcuna somma è dovuta anche in ristorno dall'appellante all'appellata a qualsiasi titolo in relazione al contratto per cui è causa e, conseguentemente,
- rigettare la domanda giudiziale formulata dall'appellata di nullità dei contratti di conto corrente regolarmente sottoscritti, di nullità della capitalizzazione anatocistica degli interessi
2 sul conto corrente, di accertamento della non applicabilità e non debenza degli interessi convenzionali, di accertamento della non applicabilità e non debenza di spese, oneri e commissioni regolarmente pattuiti in contratto, di accertamento della pattuizione di interessi di mora usurari nel contratto di mutuo ipotecario, di accertamento del superamento del tasso soglia di usura per alcuni periodi di svolgimento dei rapporti di credito intercorso tra le parti e di ripetizione del conseguente asserito indebito;
- rigettare l'appello incidentale proposto dall'appellata, in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4321/2020 del Tribunale
di Palermo nei capi impugnati ex adverso;
- in ogni caso, condannare, ai sensi degli articoli 336 e 389 cpc, l'appellata alla riduzione in pristino conseguente alla disposta riforma della sentenza impugnata, nonché alla restituzione di tutte le somme di denaro a qualsiasi titolo e/o ragione da questi percepite e corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, in forza della provvisoria esecutività della stessa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria correnti dalla data di corresponsione alla data di effettivo soddisfo;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni dell'appellata e appellante incidentale:
- rigettare l'appello avversario, in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto;
3 - confermare (salvo quanto richiesto con l'appello incidentale) la sentenza del Tribunale
Civile di Palermo n. 4321/2020, pubblicata in data 31 dicembre 2020, nella parte in cui - in sede sia motivazionale che dispositiva - accerta i diritti di e tutte le Controparte_1
violazioni commesse ai danni di quest'ultima nell'esecuzione dei rapporti di conto corrente oggetto di causa;
- accogliere l'appello incidentale avanzato da accogliendo tutte le Controparte_1
conclusioni che sono state già rassegnate in atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e indicate anche nella comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di gravame con appello incidentale e che di seguito si trascrivono:
a) in relazione al contratto di mutuo fondiario ipotecario di € 258.228,45 stipulato, in data
19 febbraio 1999, da con NC operante Controparte_1 Controparte_3
con marchio “NC del Popolo” (alla quale è succeduta poi Controparte_4 [...]
: accertare e dichiarare -in via principale- che il tasso di interesse pattuito AR
e/o praticato dalla NC convenuta nel corso del rapporto - comprensivo di
“commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte
e tasse, collegate alla erogazione del credito”, inclusi gli interessi anatocistici e gli interessi di mora - ha superato il “tasso soglia” fissato dalla legge in materia di usura (L.
n. 108 del 1996 e ss.mm.ii, art. 644 c.p.), come risulta dalla perizia econometrica di parte a firma del dott. , prodotta in atti e qui integralmente richiamata; Persona_1
4 b) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, anche ai sensi degli artt.
1283, 1284, 1325, 1341, 1346, 1344, 1418 e 1419 c.c., 116, 117 e 118 del D.Lgs. n. 385 del
1993, nonché 644 c.p. delle clausole contrattuali relative ai tassi di interesse, nonché,
accertare e dichiarare che, ai sensi degli artt. 1815, secondo comma, c.c. e 644 c.p., non erano dovuti - da parte di - interessi di alcun genere (da intendersi Controparte_1
comprensivi di ogni costo sostenuto dal Cliente per ottenere il finanziamento) per l'intera durata del contratto e che, pertanto, la NC convenuta non aveva diritto di addebitarli, né
di percepirli, e tutte le relative somme - previa rettifica contabile dei saldi e del relativo piano di ammortamento - dovranno essere integralmente restituite alla Società attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
c) accertare e dichiarare che, sulla base di un corretto piano di ammortamento, al mutuo oggetto del presente giudizio non doveva essere applicato alcun tasso di interesse (da intendersi comprensivo di ogni costo sostenuto dal Cliente per ottenere il finanziamento) e che era tenuta a rimborsare alla NC convenuta unicamente la quota Controparte_1
capitale alle stesse scadenze previste per il pagamento delle rate nel periodo convenuto nel contratto (dieci anni), come dedotto in narrativa e sulla scorta delle risultanze della perizia del dott. qui integralmente richiamata; Persona_1
d) in ragione di quanto sopra e mediante espletamento di idonea consulenza tecnica d'ufficio, sulla base dell'intera documentazione in atti relativa al contratto di mutuo stipulato tra e operante con marchio “NC del Controparte_1 Controparte_5
5 LO (alla quale è subentrata poi in data 19 Controparte_4 AR
febbraio 1999, ivi compresa quella che sarà eventualmente depositata in corso di causa,
accertare e dichiarare l'effettivo ed esatto ammontare delle somme che - secondo un corretto piano di ammortamento calcolato, per tutte le rate, senza alcun interesse e quindi con rate composte di sole quote capitali - la Società odierna attrice ha indebitamente corrisposto alla
NC convenuta e che quest'ultima ha illegittimamente addebitato ed incassato;
e) accertare e dichiarare, pertanto, che oggi che Controparte_4 AR
è succeduta nel rapporto a operante con marchio “NC Controparte_5
del Popolo”, è tenuta e restituire alla Società attrice, a titolo di indebito e/o comunque di danno patrimoniale, la somma di € 116.328,93 (per il periodo dal 19 agosto 1999 al 19
febbraio 2009) o quella maggiore o minore somma che sarà determinata in esito all'espletanda consulenza tecnica d'ufficio; per l'effetto, condannare AR
(già a pagare e restituire detta somma alla Società attrice, oltre interessi Controparte_4
e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto a quello del pagamento effettivo;
f) in via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui Codesta Ill.ma Corte d'Appello non ritenesse sussistere tassi oltre la soglia di usura, accertare e dichiarare che CP_4
ggi (già operante con marchio
[...] AR Controparte_5
“NC del LO) - in violazione degli artt. 1175, 1283, 1284, 1322, 1346 e 1375 c.c.,
degli artt. 116 e 117 TUB, delle altre norme in materia di trasparenza bancaria, nonché
dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 - ha applicato nei confronti di un Controparte_1
6 tasso di interesse reale diverso da quello indicato nel contratto stipulato, anche per effetto del mancato utilizzo delle corrette formule matematiche di frazionamento del tasso nominale annuo in sotto-periodi inferiori all'anno, e che il contratto de quo contiene comunque clausole di determinazione delle variabili essenziali per la predisposizione del piano di ammortamento del mutuo che - in combinato tra loro - danno luogo a diversi piano di ammortamento incompatibili con il contenuto degli allegati al contratto medesimo;
accertare e dichiarare che tali vizi e discrasie hanno comportato anche che il tasso in questione sia divenuto indeterminato e indeterminabile in violazione dell'art. 1284 c.c. o comunque diverso da quello pattuito, e che comunque l'indeterminatezza del tasso è dipendente anche dall'applicazione del parametro di indicizzazione legato dapprima al Prime Rate Abi e, dal
2005, al TUR Tasso Unitario di Riferimento della BCE, come dedotto nella superiore narrativa e come indicato nella perizia econometrica del dott. , prodotta in Persona_1
atti e qui integralmente richiamata;
g) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, anche ai sensi degli artt.
1283, 1284, 1322, 1325, 1341, 1346, 1418 e 1419 c.c., 116, 117 e 118 del D.Lgs. n. 385 del
1993, delle clausole contrattuali relative ai tassi di interesse, nonché accertare e dichiarare che, sulla base di un corretto piano di ammortamento, al mutuo oggetto del presente giudizio,
oggi estinto, doveva essere applicato - in luogo dell'interesse indicato nel contratto - il semplice tasso di legge ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (o, se ritenuto di giustizia, dell'art. 1284 cod. civ.), come dedotto nella superiore narrativa e sulla scorta delle
7 risultanze della perizia econometrica del dott. , prodotta in atti e qui Persona_1
integralmente richiamata;
h) in ragione di quanto sopra e in relazione alla C.T.U. espletata in primo grado o rinnovo della medesima limitatamente al presente punto in contestazione, sulla base dell'intera documentazione in atti relativa al contratto di mutuo stipulato tra e Controparte_1
operante con marchio “NC del Popolo” (alla quale è Controparte_5
subentrata poi in data 19 febbraio 1999, ivi Controparte_4 AR
compresa quella che sarà eventualmente depositata in corso di causa, accertare e dichiarare l'effettivo ed esatto ammontare delle somme che -secondo un corretto piano di ammortamento calcolato su tutte le rate, aggiungendo alla quota capitale il tasso di legge ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (o, se ritenuto di giustizia, dell'art. 1284 cod.
civ.)- la Società attrice ha indebitamente corrisposto alla NC convenuta e che quest'ultima ha illegittimamente addebitato e incassato;
i) accertare e dichiarare, pertanto, che oggi che Controparte_4 AR
è succeduta nel rapporto a operante con marchio “NC del Controparte_5
Popolo”, è tenuta a restituire a a titolo di indebito e/o comunque di Controparte_1
danno patrimoniale, la somma di € 81.032,00 (per il periodo dal 19 agosto 1999 al 19
febbraio 2009) o quella maggiore o minore somma che sarà determinata in esito alla espletanda consulenza tecnica d'ufficio; per l'effetto, condannare la NC convenuta a
8 restituire detta somma alla Società attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto a quello del pagamento effettivo;
in ogni caso,
l) ritenere e dichiarare che ha diritto al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali- procurati da (e in precedenza dalle Controparte_4
Banche citate in narrativa dei cui obblighi e responsabilità risponde ed Controparte_4
oggi a causa e in conseguenza dell'applicazione sistematica di tutte AR
le condizioni illecite illustrate;
m) per l'effetto, condannare al pagamento di un'ulteriore somma di Controparte_4
importo pari a quello complessivo che è e potrà essere oggetto di rettifica e restituzione o,
in subordine, quella maggiore o minore somma che verrà equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 c.c. alla luce delle risultanze di causa.
In via istruttoria, disporre se ritenuto necessario la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Con vittoria di spese e compensi presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4321 del 31.12.2020, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto le domande avanzate da nei confronti di per Controparte_1 Controparte_4
l'accertamento negativo del credito derivante dal rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 999 acceso a maggio 1979, dai rapporti di conto anticipo su fatture n.
9 mutuo fondiario di originarie £ 500.000.000 sottoscritto il 19.2.1999 ed estino alla scadenza naturale del 19.2.2009.
Nel dettaglio, rigettate le eccezioni di nullità della citazione e di decadenza del correntista dal diritto di contestare le operazioni annotate in conto sollevate da ai Controparte_4
sensi, rispettivamente, degli artt. 164 c.p.c. e 1832 c.c., il Tribunale:
- ha dichiarato la nullità del contratto di conto corrente n. 999 per difetto di stipulazione in forma scritta fino alla pattuizione del 12.1.2003 e ha epurato il saldo risultante dagli estratti conto da oneri, spese e commissioni oltre che dagli interessi debitori per la porzione superiore al saggio legale;
- ha dichiarato nulla la capitalizzazione degli interessi debitori: per violazione dell'art. 1283 c.c., fino all'efficacia della delibera CICR del 9.2.2000, e per difetto di pattuizione scritta per il periodo successivo, fino a gennaio 2003;
- ha invece dichiarato legittima la clausola in tema di commissione di massimo scoperto,
dotata di causa propria e sufficientemente determinata nei parametri applicativi;
- con esclusivo riguardo al rapporto di conto corrente n. 999 “più risalente nel tempo”,
epurato il saldo banca dalle poste illegittime e tenuto conto dell'affidamento nel tempo concesso in via di fatto alla correntista, ha accertato, sulla scorta dei principi espressi da
Cass. S.U. n. 24418/2010, la natura ripristinatoria di tutte le rimesse da questa effettuate,
rigettando, in conseguenza, l'eccezione di prescrizione proposta dall'istituto di credito;
10 - ha riconosciuto legittima la regolazione in conto corrente delle competenze derivanti dai conti anticipi poiché espressamente convenuta tra le parti;
- per i medesimi conti anticipi ha accertato l'inesistenza di usura originaria;
- con riguardo al conto corrente n. 999, accertata del pari l'assenza di usura originaria, ha tuttavia rilevato il superamento del tasso soglia nei trimestri II, III, IV del 2013, con una differenza di € 22,58 che ha scorporato dal saldo finale;
Sulla scorta di tali premesse in diritto, recepite le conclusioni raggiunte dal CTU, ha dichiarato che il saldo ricalcolato del conto corrente n. 999, comprendente i saldi dei due rapporti di conto anticipi, al 31.12.2014 ammonta a € 523.222,81 a credito del cliente, a fronte del saldo banca complessivamente ammontante ad € -33.503,33;
Riguardo al mutuo ipotecario, ha acclarato l'usurarietà del tasso degli interessi moratori e condannato la banca alla restituzione in favore della società sovvenuta della somma, a tale titolo riscossa, di € 672,60, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
Ha poi rigettato la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata da in quanto sguarnita di prova. Controparte_1
In ultimo, ha regolato le spese di lite, compressive dei compensi liquidati in favore del c.t.u.,
ponendole a carico dell'istituto bancario, maggiormente soccombente.
società incorporante giusta atto di fusione del AR Controparte_4
27.3.2018, ha proposto appello e, dolendosi della lacunosità della motivazione, insufficiente
11 e in più passaggi ridotta a mera petizione di principio, e dell'acritico recepimento delle erronee conclusioni rassegnate dal consulente tecnico, richiamato più volte per rispondere a quesiti confusi e contradditori:
I. insiste per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dalla correntista nel periodo anteriore ai dieci anni precedenti la notifica dell'atto di citazione
(perfezionata il 18.9.2015). Denunzia gli errori metodologici compiuti dal
C.T.U., il quale (non nella prima versione della relazione -nella quale, anzi,
del tutto correttamente, aveva evidenziato che le rimesse coprivano la totalità delle competenze addebitate dalla banca-, ma nelle successive) nella ricerca di rimesse aventi carattere solutorio: i) aveva tenuto conto non del saldo progressivo registrato nelle scritture contabili della banca, ma del saldo rettificato, ovvero del saldo epurato da tutte le poste a torto considerate illegittime;
ii) aveva considerato il conto come assistito da un fido di fatto, quando “in asserita assenza del contratto di affidamento in
conto corrente, i rapporti oggetto di contestazione avrebbero dovuto essere
conseguentemente considerati dal c.t.u. e quindi dal giudice privi di
affidamento, di talché tutte le rimesse avrebbero dovuto assumere, per
definizione e senza alcuna distinzione, il carattere solutorio con la
conseguente estinzione, per intervenuta prescrizione, degli asseriti crediti
12 azionati in via restitutoria” (pag. 10 dell'atto di appello). Chiede quindi dichiararsi che l'unica corretta metodologia di calcolo del saldo finale di conto, osservante degli effetti della prescrizione, “è quella che parte dalla
posta successiva al più recente dei pagamenti solutori nel periodo anteriore
al decennio che precede la notifica dell'atto di citazione (c.d.saldo banca),
nella specie, partendo dal saldo dell'estratto conto alla data del 18
settembre 2005, visto che il ctu, nella sua prima verifica, appurava che
l'importo delle rimesse solutorie era di gran lunga superiore alle
competenze addebitate nel periodo” (pag. 13 dell'appello);
II. nega la natura usuraria del saggio degli interessi moratori convenuto nel contratto di mutuo ipotecario del 19.2.1999, sostenendo, in forza dell'insegnamento impartito dalla Corte di Cassazione a SS.UU con la sentenza n. 19597 del 18.9.2010, che “ai fini della verifica del rispetto nella
normativa antiusura, il tasso di mora deve essere confrontato con il “Tasso
Soglia di Mora”, ottenuto considerando la maggiorazione media di mora
rilevata dalla NC d'TA … – nella fattispecie incremento del 2,1% – e
maggiorandola, per il periodo che ci occupa, della metà come previsto
dalla legge 108/96 per il TEGM” (pag. 19 dell'atto di appello);
III. contesta la declaratoria di nullità del contratto di conto corrente n. 999 e dei conti anticipo fatture n. 219302 e n. 219306, giacché tutti stipulati in forma
13 scritta e contenenti analitica e determinata pattuizione delle condizioni economiche da applicare ai rapporti. Più in dettaglio, evidenziato che il rapporto di conto corrente di corrispondenza era stato aperto nell'anno
1979, in epoca antecedente alla L. n. 154/1992, sostiene (a), per un verso,
essere consentito “il richiamo agli usi di piazza, nel caso di specie
espressamente pattuito all'articolo 7 del contratto, e quindi la non
obbligatorietà della forma scritta” e, sotto altro profilo, (b) di essere
“obbligata alla conservazione dei contratti soltanto per un decennio (ex
articolo 119 del TUB), con la conseguente preclusione di una statuizione
giudiziaria di inesistenza del contratto, laddove, come nella specie, sia
decorso tale termine” (pag. 23 dell'atto di appello). Difende la legittimità
dell'anatocismo trimestrale degli interessi passivi (c) per aver provveduto ad adeguare tutti i contratti in essere alla delibera Cicr del 9.2.2000, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna il
10.7.2000, prevedendo la capitalizzazione anche degli interessi attivi con identica periodicità. In relazione ai conti anticipi, sostiene (d) non poter
“neanche parlarsi di capitalizzazione degli interessi, in quanto, per un
verso, gli interessi passivi che maturano sul detto conto vengono girati sul
conto corrente e pertanto la capitalizzazione degli stessi non avviene sul
conto anticipi, ma sul conto ordinario, e, per altro verso, il conto anticipi,
14 stante la sua funzione, non può mai essere in attivo e quindi sullo stesso
non possono maturare interessi attivi” (pag. 25 dell'appello). Contesta il riscontro di usurarietà sopravvenuta in relazione a tre dei trimestri di svolgimento del rapporto di conto corrente, tutti concentrati nell'anno 2013,
sostenendo (e) essere stata ignorato l'insegnamento giurisprudenziale che esclude la commissione di massimo scoperto dal novero degli elementi da includere nel calcolo del teg del singolo rapporto e, in ogni caso, (f)
l'irrilevanza in sé del fenomeno, privo di conseguenze di sorta, come chiarito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione con affermazione ancora una volta ignorata dal Tribunale.
Ricostituitosi il contraddittorio, si è opposta all'accoglimento del Controparte_1
gravame e ha proposto appello incidentale affidato a tre motivi con i quali:
1) quanto al contratto di mutuo, (A) lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1815
comma II c.c. per avere il Tribunale obbligato la banca, in conseguenza dell'acclarata usurarietà del tasso degli interessi moratori, alla restituzione delle sole somme incassate a tale titolo, per complessivi € 672,00, così eludendo la sanzione codicistica della trasformazione del mutuo da oneroso in gratuito, alla quale sarebbe conseguita la condanna dell'istituto bancario alla restituzione del maggior importo di € 116.328,93;
(B) censura il rigetto dell'eccezione di nullità per indeterminatezza del tasso di interesse nonostante l'assente specificazione dell'ISC e del TAEG del rapporto e la discrasia,
15 evidenziata dal consulente di parte, tra tasso di interesse convenuto (6,37%) e tasso effettivamente applicato (6,477%), discendente dalla “mancata applicazione della
formula del tasso equivalente” (pag. 22 della comparsa di risposta con appello incidentale) e chiede darsi applicazione al disposto dell'art. 117 comma VII Tub, ovvero all'art. 1284 c.c., con condanna della banca al pagamento, a titolo di restituzione,
dell'importo di € 81.032,00; (C) insiste, in ultimo, nella domanda di accertamento della nullità della clausola di indicizzazione degli interessi al parametro del “Prime Rate Abi”,
non più rilevato da gennaio 2005 e sostituito dal Tasso Ufficiale di Riferimento della
BCE, entrambi comunque contrari alla normativa antritrust in quanto “sono le stesse
Banche che -da un lato- fissano e influenzano il costo del denaro, a seconda delle loro
specifiche esigenze e strategie, e -dall'altro lato- beneficiano dell'incremento di tale
costo addossandolo ai Clienti” (pag. 26 della comparsa di risposta con appello incidentale);
2) quanto ai contratti di conto corrente e conto anticipi fatture, adduce l'intervenuto superamento del tasso soglia usura in occasione delle variazioni unilaterali disposte dalla banca, “indipendentemente dalla legittimità o meno dello jus variandi”, tali da integrare usura originaria e da imporre l'applicazione “del disposto dell'art. 1815, secondo
comma, c.c. in combinato disposto con l'art. 644 c.p., con la sanzione (adeguata alla
gravità dell'illecito) dell'azzeramento dei relativi interessi (da intendersi comprensivi di
16 ogni costo sostenuto dal cliente per ottenere il finanziamento)” (pag. 31 della comparsa di risposta con appello incidentale);
3) si duole del rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali -da diminuzione del valore dell'azienda, per le spese e gli oneri sostenuti, tra i quali chiede di annoverare il compenso corrisposto al consulente di parte, e i mancati profitti- e non patrimoniali,
“da considerarsi in re ipsa, senza necessità di una specifica prova” (pag. 33 della comparsa di risposta con appello incidentale).
Le impugnazioni meritano entrambe limitatissimo accoglimento.
Procedendo nella trattazione delle numerose questioni sollevate dalle parti, che investono il
decisum di primo grado pressoché nella sua interezza, secondo la tecnica dei punti di motivazione, unificando l'analisi delle doglianze dal contenuto logicamente connesso, deve evidenziarsi:
Riguardo al contratto di mutuo la pronunzia si sottrare alle censure mosse dalle parti rispettivamente con il secondo motivo di appello principale e il primo motivo di impugnazione incidentale.
Questioni di carattere logico impongono di principiare la disamina proprio da quest'ultimo,
segnatamente dai motivi sopra compendiati ai numeri 1 B) e 1 C) essendo evidente che, ove si profilasse l'indeterminatezza della convenzione negoziale in punto di interessi corrispettivi o la causa di nullità derivata ivi denunziate dall'appellante incidentale, la nullità
parziale del contratto e la conseguenziale applicazione di tassi sostitutivi legali, ex art. 117
17 comma VII tub o art. 1284 c.c., renderebbe superflua la verifica di compatibilità del regolamento negoziale con la disciplina antiusura.
Deve tuttavia confermarsi la statuizione del Tribunale che ha ritenuto:
- adeguatamente determinato il saggio variabile degli interessi corrispettivi, convenuto nella misura annua nominale dello 0,50% in più del prime rate ABI rilevato il 16.1.1999, oltre a una commissione dello 0,12%, (saggio complessivamente pari, alla data della stipula del contratto, al 6,375%). La conclusione non è scalfita dal complesso almanaccare della mutuataria circa la mancata indicazione del c.d. tasso equivalente, di un tasso cioè ricavato da una formula di matematica finanziaria che tenga conto della frequenza semestrale di restituzione rateale del mutuo a fronte dell'adozione dell'anno solare quale periodo di computo degli interessi, posto che fissata convenzionalmente la misura degli interessi, una condotta della banca che, nei fatti, si discosti dalla volontà espressa non implicherebbe,
quoad effectum, l'indeterminatezza della clausola negoziale, che rimarrebbe validamente cristallizzata a monte, né l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 117 comma VII TUB, sibbene, e unicamente, la pedissequa riconduzione a contratto dello sviluppo del piano di ammortamento. Nel concreto, tuttavia, è rimasto indimostrato che le somme pretese dalla banca in restituzione di quanto mutuato abbiano ecceduto l'accordo convenzionale. Infine, trattandosi di mutuo ipotecario erogato nell'anno 1999, la prescrizione dell'indicazione del TAEG nella documentazione informativa e nel materiale pubblicitario integra mera regola di condotta, funzionale a consentire al mutuatario la
18 comparabilità tra differenti proposte contrattuali, non di validità dell'atto negoziale (come invece disposto dall'art. 125 bis Tub riguardo ai contratto di credito al consumo) così che non può discorrersi di nullità del contratto e neppure invocare la violazione dell'art. 117TUB;
- in alcun modo provata -e, è opportuno aggiungere, neppure compiutamente allegata, se non con riferimento alla qualità dei soggetti che concorrono a definire il parametro di indicizzazione dal tasso degli interessi corrispettivi del mutuo- è la ricorrenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli operatori bancari tesa a falsare la rilevazione dapprima del prime rate ABI, quindi del Tasso di Riferimento Europeo.
Acclarata validità ed efficacia del regolamento negoziale in tema di interessi corrispettivi,
del pari meritevole di conferma è la statuizione della sentenza di primo grado che ha dichiarato nulli gli interessi moratori per violazione della normativa antiusura. La
convezione negoziale ne fissava la misura nel 9,375% (3 punti percentuali in più del saggio dei corrispettivi) quando il decreto ministeriale relativo al primo trimestre 1999, rilevava il
TEGM per la categoria “mutui” nel 5,80%, così che la soglia usuraria restava fissata in 8,7
punti percentuali. E' bene precisare che la conclusione del contratto di mutuo è antecedente sia alla rilevazione statistica circa l'incremento medio degli interessi moratori rispetto a corrispettivi condotta dalla NC d'TA nell'anno 2001, sia alla registrazione di tale dato medio (pari a 2,1 punti percentuali) a opera dei decreti ministeriali attuativi della L. n.
108/1996, principiata con il d.m. 25.3.2003. Non ricorrono, dunque i presupposti per fissare
19 la soglia usuraria in misura eccedente il TEGM indicato nel d.m. concernente il I trimestre
1999. La conclusione è coerente con i precetti espressi da Cass. S.U. 18.9.2020 n. 19597, la quale, proprio in relazione all'evenienza in cui i decreti ministeriali non rechino indicazione della maggiorazione media dei moratori, espressamente chiarisce “sia … giocoforza
comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto
applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato;
onde poi sarà il margine, nella
legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire
uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato”.
Quanto agli effetti dell'accertato sforamento della soglia usuraria, mentre l'appellante principale non chiede la modifica della statuizione che l'ha condannata alla restituzione in favore della mutuataria dell'importo di € 672,60, chiede che la sanzione Controparte_1
prevista dall'art. 1815 comma II c.c. sia estesa all'intero regolamento negoziale, sì da renderlo del tutto gratuito, con condanna della banca alla ripetizione di tutte le somme incassate a titolo di interessi, commissioni e spese, per complessivi € 116.328,93.
L'insegnamento espresso da Cass. S.U. 18.9.2020 n. 19597 depriva di fondamento la richiesta. Ha infatti chiarito la Suprema Corte che il conflitto dei soli interessi moratori rispetto alla disciplina antiusura è, sì, sanzionato dall'applicazione dell'art. 1815 comma II
c.c. “ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro”, di modo che “ove
l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati
comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono
20 illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente
applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”. Chiariscono
le Sezioni Unite che simile conseguenza:
- rinviene fondamento “causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli
interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della
regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene
automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per
il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del
denaro. Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sè
anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor
misura, in applicazione dell'art. 1224 c.c., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente
convenuti.”;
- è supportata da esigenze di coerenza e non contraddittorietà con il diritto Eurounitario,
segnatamente con la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, come vivente nell'interpretazione della Corte di Giusitizia U.E., la quale ha affermato essere “legittima e
rispettosa della direttiva la prescrizione (nella specie, dovuta ai precedenti
giurisprudenziali della Corte Suprema spagnola), secondo cui continuano -pur caduta la
clausola sugli interessi moratori- ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò
indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva
93/13/CEE non osta a che si giunga alla "soppressione integrale di questi interessi, mentre
21 continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto" (Corte di
giustizia 7 agosto 2018, cit., punti 76-78): ciò in quanto "gli interessi corrispettivi hanno
una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte
del mutuante fino al rimborso della somma stessa" (punto 76) e ove "la clausola abusiva
consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione
stessa venga annullata" (punto 77). Con la conseguenza definitiva che "il giudice nazionale,
il quale abbia constatato il carattere abusivo della clausola di un contratto di mutuo che
fissa il tasso degli interessi moratori, escluda molto semplicemente l'applicazione della
clausola suddetta o della maggiorazione che tali interessi rappresentano rispetto agli
interessi corrispettivi, senza poter sostituire alla clausola di cui sopra disposizioni
legislative suppletive, né rivedere la clausola in questione, conservando al tempo stesso la
validità delle altre clausole di tale contratto, e segnatamente quella relativa agli interessi
corrispettivi" (punto 78). Tale pronuncia, specialmente con l'ammettere il pagamento di
interessi "fino al rimborso della somma stessa", lascia permanere la determinazione degli
interessi pattuiti come corrispettivi, che restano dovuti anche dopo la mora e fino alla
restituzione effettiva del capitale.”
I fondamentali approdi ermeneuti cui è pervenuta la Suprema Corte, in più occasioni ribaditi in prosieguo di tempo (“In caso di accertata usurarietà del tasso contrattualmente previsto,
gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'articolo 1224, comma 1, del codice
22 civile. Cass. civ., sez. III, 16/5/2022, n.15505; “La nullità degli interessi moratori non
determina di per sé la nullità degli interessi corrispettivi, sicché anche gli interessi moratori
sono dovuti nella minor misura degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti,
dall'usurarietà dei soli interessi moratori non dovendo invero desumersi la totale gratuità
del contratto di mutuo, venendosi altrimenti a determinare addirittura un vantaggio
patrimoniale per il debitore inadempiente” Cass. civ., sez. III, 12/7/2022, n. 21973; “La
nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi
corrispettivi applicandosi, in tale evenienza, la regola generale del risarcimento per il
creditore di cui all' art. 1224 c.c. , con la conseguenza che gli interessi moratori sono dovuti
nella stessa misura degli interessi corrispettivi, purché lecitamente convenuti” Cass. civ.,
sez. I, 14/2/2023, n. 4594; “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non
comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse,
prevista dall' art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi
lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1,
c.c.” Cass. civ., sez. III, 21/3/2023, n. 8103) consentono di superare la censura dell'appellante incidentale, dovendo necessariamente contenersi gli effetti della declaratoria di nullità per violazione della L. n. 108/1996 alla sola declinazione restitutoria prefigurata per la mora del debitore.
Riguardo al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 999 acceso a maggio 1979 e a contratti di conto anticipi fatture n. 752219302 e n. 752219306 entrambi del 10.2.2009,
23 conviene esaminare in primo luogo il terzo motivo di impugnazione principale unitamente al secondo motivo di impugnazione incidentale.
Con statuizione insuscettibile di revisione perché saldamente ancorata, in diritto:
- alle disposizioni dell'art. 1284 c.c., impositive della forma scritta ad substantiam per la stipulazione del patto di interessi in misura eccedente il saggio legale, e al combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 comma II c.c. assurge la determinatezza o determinabilità
dell'oggetto del contratto a canone di validità dei negozi;
- in prosieguo di tempo, alle previsioni dell'art. 4 L. n. 154/1992 e dell'art. 117 Tub;
il Tribunale, constatata la mancata produzione del contratto istitutivo del rapporto, risalente all'anno 1979 (che la banca, richiesta della consegna alla quale era obbligata in forza degli obblighi di buona fede in executivis -senza il limite temporale decennale imposto dall'art. 119 TUB e dall'art. 2220 c.c. solo per la documentazione contabile, non anche per quella contrattuale che, in quanto rappresentativa del diritti e degli obblighi delle parti, deve essere conservata senza limiti di tempo- ammette di non aver rinvenuto, doc. 10 della produzione di parte appellata) ha dichiarato “la nullità per difetto di forma scritta delle pattuizioni
eventualmente attinenti a spese, commissioni, interessi superiori a quelli legali,
applicazione di data-valuta diversa da quella di registrazione della singola operazione, in
concreto rilevanti nella specie a partire dal 31.12.1991, primo movimento documentato da
parte attrice” (pag. 6 della sentenza impugnata). Ne segue il rigetto delle questioni sub a) e b) del III motivo di impugnazione principale.
24 Del pari corretta è l'elisione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per tutto il periodo di svolgimento del rapporto documentato dagli estratti conto in atti (ovvero a fara data dal 31.12.1991), sino alla compiuta rinegoziazione delle condizioni economiche da applicare al rapporto intervenuta il 13.1.2003.
Come è noto, sulla scorta delle sentenze della Corte di Cassazione che nella primavera dell'anno 1999 (nn. 2374 del 16 marzo, n. 3096 del 30 marzo, n. 3845 del 17 aprile),
ponendosi in consapevole contrasto con pronunzie del ventennio precedente (nn. 6631/81;
5409/83; 4920/87; 3804/88;2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98), hanno enunciato il principio -di seguito reiteratamente confermato e mai più abbandonato-, per cui gli "usi contrari", idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi
"normativi" in senso tecnico, desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, in quanto rispondenti ad un uso meramente negoziale e dunque incorrenti nel divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., il legislatore è intervenuto con il D.Lgs 4.8.1999 n. 342 a modificare l'art. 120 del D.Lgs 1.9.1993 n. 385, c.d. T.U.
bancario, affidando al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio il compito di stabilire <modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle
operazioni bancarie, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia
debitori che creditori>>.
25 Con delibera del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000, il CICR ha conseguentemente stabilito all'art. 1 che <Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in
essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro
volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono>> e, all'art. 2, con specifico riguardo al contratto di conto corrente che: <Nel conto corrente l'accredito
e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente
stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'àmbito di
ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto
corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è
consentita la capitalizzazione periodica.>>.
E' altresì noto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 9.10.2000 ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art. 77 Cost. dell'art. 25 comma 3° del D.Lgs. n.
342/99, il quale prevedeva che <Le clausole relative alla produzione di interessi sugli
interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di
essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì
le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono
inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente>>, determinando, di conseguenza, l'assoggettamento delle clausole anatocistiche alla disciplina previgente la
26 disposizione dichiarata incostituzionale, eliminata con effetto ex tunc dall'ordinamento giuridico, disciplina che in altro si sostanzia se non nel divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c.. “In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sul saldo passivo finale di
conto corrente bancario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000,
con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la
norma (contenuta nell'art. 25, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della
validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, fa sì che dette
clausole restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto
il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che
essere dichiarate nulle, perchè stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.” (Cass. civ., Sez.
Unite, 4/11/2004, n. 21095).
Confermata l'illegittimità della pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori protratta fino al 30.6.2000, occorre ora verificare se e a quali condizioni essa possa considerarsi valida per il periodo successivo in relazione a rapporti che, come quello oggetto di esame, siano sorti prima della novella normativa e proseguiti dopo di essa.
Adduce l'istituto di credito appellante principale essere sufficienti al fine di adeguare il rapporto di conto corrente in essere alla nuova previsione dell'art. 120 TUB e alle disposizioni attuative dettate dal CICR con delibera del 9.2.2000 gli adempimenti in concreto curati, ovvero la pubblicazione sulla GURI di un avviso di adeguamento al criterio
27 della pari periodicità e l'inoltro di una comunicazione specifica al correntista mediante annotazione in calce all'estratto conto del 31.3.2000.
Trattasi invece, per come di recente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. I,
19/5/2020 n. 9140), di adempimenti insufficienti al fine dell'efficace introduzione in contratto di una clausola anatocistica conformata al crisma di legittimità disegnato dalla novella al T.U.B. Più in dettaglio, riprendendo e precisando le decisioni di Cass. 21.10.2019,
n. 26769, e Cass. 21.10.2019, n. 26779, la Suprema Corte ha rilevato che:
-“Le previsioni della Delib. CICR 9 febbraio 2000, trovano il loro fondamento, sul piano
legislativo, nel D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, commi 2 e 3” il quale ha modificato l'art. 120
T.U.B. demandando al CICR la selezione di "modalità e criteri per la produzione di interessi
sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria",
nonché delle modalità e dei tempi per l'adeguamento delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima;
- riguardo a tale ultimo profilo, l'art. 7 comma I della delibera CICR, ha stabilito che “le
condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente Delib. dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa contenute
entro il 30 giugno 2000, con effetto dal successivo 1 luglio”, soggiungendo al comma II che,
ove le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine
28 del 30 giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale previa comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque entro il 31 dicembre 2000, riservando all'approvazione specifica da parte del correntista, e quindi alla conclusione di un nuovo accordo, la diversa ipotesi in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;
- la delibera CICR 9.2.2000, tuttavia, è anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale
17.10.2000, n. 425 che ha dichiarato incostituzionale per eccesso di delega (rispetto alla L.
n. 128 del 1998) l'art. 25, comma III D.Lgs. n. 342 del 1999 in quale aveva dichiarato valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima;
- poiché la pronuncia di incostituzionalità dispiega efficacia retroattiva le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della Delib. CICR non possono che considerarsi nulle ed è esattamente “alla nullità delle clausole anatocistiche
che bisogna guardare quanto si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di
cui all'art. 7 della Delib.”, mentre è priva di rilevanza l'applicazione in via di fatto che a tali clausole illegittime sia stata assicurata;
- una differente interpretazione non solo “è priva di giustificazione sul piano logico;
infatti,
l'autorità emanatrice del provvedimento non aveva alcuna necessità di dissociare il regime
giuridico della clausola anatocistica dalla applicazione che le parti ne avessero fatto in
29 concreto: e ciò perché, come più volte osservato, la Delib. venne ad esistenza quando le
clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente,
in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da
considerarsi ancora legittima”, ma finisce “per conferire rilevanza a un dato - l'esecuzione
della disposizione negoziale nulla - che è normalmente, salve le note eccezioni (ad es.: artt.
590,799,2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza giuridica e che, nella specie, in quanto
confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è priva di ogni
efficacia, la Delib. CICR non avrebbe potuto nemmeno autonomamente introdurre”;
- quanto ai termini e alle modalità del raffronto tra precedenti e nuove pattuzioni, necessario per stabilire se queste ultime inducano o meno un peggioramento, occorre, in primo luogo aver riguardo alla sola clausola anatocistica, dal momento che la delibera CCR si occupa unicamente di questa, da valutare nel suo complesso, considerando cioè la disciplina prevista per gli interessi sia attivi sia passivi;
- “nella situazione determinatasi a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità
l'operazione di raffronto imposta dalla Delib. si dimostra inattuabile”, atteso che “in
assenza di usi normativi contrari, le nominate condizioni contrattuali sono nulle, in base
all'art. 1283 c.c., le condizioni indicate dalla disposizione della Delib. CICR circa la pari
periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una
valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi
tamquam non esset”;
30 - allora, “l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole
anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la
capitalizzazione con eguale periodicità (di cui all'art. 2, comma 2, cit.), da un lato, e la
totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro. La Delib. non CP_6
prende però in considerazione una tale giustapposizione”;
- “appare dunque evidente che il carattere deteriore delle "condizioni precedentemente
applicate" si debba misurare sul piano della capitalizzazione e della sua cadenza. Tale
raffronto sarebbe stato concretamente attuabile in assenza della declaratoria di
incostituzionalità dell'art. 25, comma 3 … dal momento che in base alle norme bancarie
uniformi del passato veniva normalmente praticata la capitalizzazione annuale degli
interessi creditori e la capitalizzazione trimestrale di quelli debitori. Per contro, in
mancanza di una clausola, valida, che preveda, per almeno una delle due tipologie di
interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è
impossibile stabilire se il criterio della pari periodicità, di cui all'art. 2, comma 2, della
Delib., sia favorevole o sfavorevole per il correntista. La conclusione è logica conseguenza
del fatto che la norma transitoria di cui all'art. 7 mira a regolare la mera modificazione
delle condizioni anatocistiche (in cui assume centralità proprio il dato della periodicità
della capitalizzazione degli interessi), ma non l'inserimento, nel contratto, di una clausola
anatocistica prima inesistente”;
31 - la conclusione necessitata dell'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui all'art. 7 delibera CICR al contratto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla è che le parti possono “applicare al contratto una nuova disciplina della
capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della
Delib. CICR. Tale conclusione allinea la disciplina dei vecchi contratti contenti clausole
anatocistiche colpite da nullità a quella dei contratti di conto corrente conclusi dopo
l'entrata in vigore della Delib. CICR: ma tale operazione appare giustificata, se si tiene
conto che nell'uno come nell'altro caso la disciplina della capitalizzazione degli interessi
che le parti intendono fissare non si innesta su altra valida pattuizione e non ha, quindi,
contenuto modificativo rispetto a una precedente regolamentazione pattizia. Rileva, in altre
parole, la prossimità, e - in definitiva - la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie:
quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendano munire di una
clausola anatocistica e quella dell'inserzione di una tale clausola in un contratto vecchio
che ne sia privo (per la nullità della relativa pattuizione). In entrambi i casi è necessario
che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della
clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacchè sul punto non è previsto alcun
automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba
produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici”;
- conclusivamente, “una volta affermato che ai fini della Delib. CICR 9 febbraio 2000, art.
7, assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in
32 precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso
articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle
stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto
corrente concluso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma
2, dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova
pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della
nominata Delib” (Cass. civ., sez. I, 19/5/2020 n. 9140, in motivazione). Consegue a quanto osservato il rigetto della questione sub c) del III motivo di impugnazione principale, mentre inconferente risulta la censura sopra compendiata sub III d), atteso che l'elisione della capitalizzazione ha riguardato il conto corrente fino al 2003, senza coinvolgere i conti anticipi aperti peraltro nell'anno 2009.
Del pari priva di attinenza alla fattispecie concreta è la censura di cui al III motivo di impugnazione principale sub lett. e), atteso che il riscontro di usurarietà -unicamente sopravvenuta- operato dal consulente tecnico -il quale ha tenuto conto delle rideterminazioni delle condizioni contrattuali conseguite alla rinegoziazione del contratto e alle variazioni unilaterali peggiorative disposte dalla banca, le quali, è bene sottolineare, sono valide solo se rispettose dei presupposti operativi indicati dall'art. 118 Tub, diversamente risultando inefficaci e pertanto irrilevanti anche ai fini della verifica della ricorrenza di usura genetica-
, e sanzionato dal Tribunale con la riconduzione degli interessi al tasso soglia, concerne un periodo limitatissimo di vigenza del rapporto contrattuale collocato nell'anno 2013
33 (precisamente il II, II e IV trimestre 2013) epoca in cui non consta essere stata applicata la commissione di massimo scoperto, sostituita dai diversi oneri (commissione disponibilità
fondi e commissione istruttoria veloce) ora indicati dall'art. 117 bis Tub introdotto dal D.L.
6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214.
Piuttosto, è fondato il III motivo di impugnazione principale sub lettera f), avendo la
Suprema Corte nella sua funzione nomofilattica (Cass. S.U. 19.10.2017 n. 24675) enunciato l'irrilevanza del superamento delle soglie usurarie ove riscontrato in un momento differente da quello di genesi del rapporto. La locuzione “usura sopravvenuta”, com'è noto, si riferisce a ipotesi di clausole contrattuali recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato. Hanno affermato le
SS.UU: che:
- “è priva di fondamento … la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a
un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con
patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108,
superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi
stessi”;
- ciò in quanto il divieto dell'usura e in particolare il divieto di pretendere un tasso
d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge “è contenuto
nell'art. 644 c.p.; le (altre) disposizioni della L. n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma
si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso
34 oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644
c.p., comma 3, novellato (che recita: "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi
sono sempre usurari"). La L. n. 108, art. 2, comma 4, cit. (che recita: "Il limite previsto
dall'art. 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel
tasso...") definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta
appunto del limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, essendo la norma penale l'unica che
contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità.
- la qualificazione di un tasso come usurario non può dunque prescindere dall'art. 644 c.p.,
per l'applicazione del quale, “però, non può farsi a meno perchè così impone la norma
d'interpretazione autentica - di considerare il "momento in cui gli interessi sono convenuti,
indipendentemente dal momento del loro pagamento";
- l'interpretazione offerta alle disposizioni della L. n. 108, non contrasta con la loro ratio,
volta a disegnare un meccanismo di efficace contrasto del fenomeno usurario, rispetto alla quale è “coerente una disciplina che dà rilievo essenziale al momento della pattuizione degli
interessi, valorizzando in tal modo il profilo della volontà e dunque della responsabilità
dell'agente”.
-dunque, non è possibile affermare “sulla base delle disposizioni della L. n. 108 del 1996,
diverse dall'art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, come da essa novellati, che il
superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso
35 convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o
l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa
del pagamento del creditore”.
Il rigore analitico della ricostruzione della ratio e della portata delle norme operata da Cass.
S.U. n. 24675/2017 non si presta a essere circoscritta al solo contratto di mutuo, dovendo trovare uniforme applicazione a qualsivoglia fattispecie negoziale che si risolva in un credito concesso da un soggetto -nella specie un istituto di credito- ad altro -il cliente finanziato-
con previsione di restituzione posticipata nel tempo. “In tema di contratto di conto corrente
bancario, al fine di valutare il carattere usurario o meno del corrispettivo previsto per il
credito (comprensivo dell'interesse, delle spese e delle commissioni) è necessario
confrontare tale corrispettivo con il limite dell'usura (cd. tasso soglia) rilevato nel momento
in cui il corrispettivo è pattuito, per cui nel caso di aperture di conto corrente, occorre
verificare se il tasso di interesse, le spese e le commissioni siano superiori al tasso limite
dell'usura in quel momento vigente” Corte appello Milano sez. I, 26/07/2021, n. 2429, e nei medesimi termini, Corte appello Catania 10/6/2020, n. 995.
Conclusivamente, non si giustifica l'epurazione del saldo per € 22,58 operata dal primo giudice per ricondurre entro soglia il carico economico nei tre trimestri dell'anno 2013 sopra evidenziati. Ne consegue che il saldo del contratto di conto corrente di corrispondenza n.
999, comprensivo degli oneri rinvenienti dai due rapporti di conto anticipi, resta determinato alla data del 31.12.2014 in € 523.200,23 a credito della società correntista (€ 523.222,81 già
36 acclarato dal Tribunale – 22,58). La banca, come già statuito dal Tribunale, pertanto, “dovrà
effettuare le conseguenti rettifiche nelle proprie scritture in relazione ai rapporti dedotti in
giudizio” (pag. 10 della sentenza impugnata).
L'eccezione di prescrizione del diritto di ripetizione dei pagamenti indebitamente effettuati,
che sostanzia il primo motivo di impugnazione principale, non conduce a una rivisitazione della misura del saldo appena enunciata.
Correttamente invero, nel sondare l'eccezione sollevata dalla banca di prescrizione del diritto del correntista alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, il Tribunale ha dato risalto all'affidamento goduto in via di fatto da pur in assenza di Controparte_1
regolamentazione scritta, e ha adottato come parametro di verifica dell'affidamento tempo per tempo concretamente utilizzato dalla correntista il saldo rettificato, epurato cioè dalle competenze indebite, non quello risultante dalle scritture contabili della banca.
Giova in proposito muovere da talune previsioni codicistiche:
- quelle che esonerano l'azione di nullità da prescrizione e che, invece, assoggettano l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Per quanto l'azione di nullità sia imprescrittibile, le conseguenti azioni restitutorie, come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c., sono infatti soggette a prescrizione;
- la regola generale espressa all'art. 2935 c.c. che individua la decorrenza della prescrizione nel momento in cui il diritto può essere fatto valere.
37 Riguardo all'esatta individuazione di tale momento è necessario dare atto dell'elaborato meccanismo di operatività della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario messo a fuoco dalla sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 24418 del 2.12.2010 e di recedente ancora ribadito da Cass. civ., sez. VI, 14/07/2020, n. 14958 “Nell'ambito di un
rapporto di conto corrente, occorre distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori
della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della
fattispecie di cui all' art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla
ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse
abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma
ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento
ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura
di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui
siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di
estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Il che è quanto dire che ai fini della prescrizione assumerà rilievo anche la rimessa
(solutoria) con cui il correntista ripiana l'esposizione debitoria maturata in ragione del
rapporto di affidamento oramai cessato.” Chiarisce la Suprema Corte che, se il correntista nel corso del rapporto ha effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, passibili dunque di ripetizione ove indebiti, in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento
38 patrimoniale in favore della banca. Ciò che accadrà in caso di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Non
così, invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può continuare a disporre. Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti rilevanti ex art. 2033 c.c. e sottomesse all'ordinario termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione, decorrente per ciascuna dal momento in cui abbiano avuto luogo.
Dunque, soltanto nel caso in cui vengano effettuate rimesse solutorie il termine per la prescrizione del diritto alla ripetizione inizia a decorrere dal pagamento stesso, dovendosi invece, a fronte di rimesse ripristinatorie, far decorrere il suddetto termine dalla data di chiusura del conto, sempre che il saldo finale sia illegittimamente a debito per il correntista.
Nell'indagine sulla natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti risulta dunque di estrema importanza accertare l'esistenza o meno di un'apertura di credito e il suo ammontare. Nel
caso di specie, secondo quanto appurato dal consulente tecnico (pag. 13 della c.t.u.
depositata nel I grado di giudizio), il conto corrente ha beneficiato di un affidamento (pari a
£ 500.000.000 fino al 29.11.2001, € 103.500,00 dal 30.11.2001 al 9.2.2009) così come indicato nei prospetti allegati agli estratti conto.
39 E' bene precisare al riguardo che il formalismo imposto dall'art. 117 T.U.B., sotto pena di nullità dei contratti bancari, non preclude la ricerca di indicatori dell'esistenza di un fido c.d.
“di fatto”. Le nullità di cui al Titolo IV del T.U.B., rientrano nel novero delle “nullità di protezione”. Tale peculiare rimedio, in primo luogo, risponde alla necessità di garantire una tutela sostanziale al contraente che -in ragione dell'asimmetria informativa che connota i rapporti bancari e finanziari- si trova in una posizione di strutturale debolezza rispetto all'altra parte, e, in via consequenziale, mira al soddisfacimento degli interessi fondamentali al corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e all'uguaglianza tra contraenti (art. 3
Cost.).
Nata in ambito consumeristico, a completamento di un quadro di strumenti civilistici funzionali alla tutela del consumatore, la disciplina delle nullità di protezione è stata estesa ad altri contratti che, analogamente ai contratti di consumo, si connotano per uno squilibrio strutturale tra le parti. Il formalismo contrattuale, in particolare, in una prospettiva che diverge dalla logica del codice civile (ove è previsto che la forma ammanti per lo più
contratti, aventi a oggetto beni immobili, intercorsi tra contraenti in posizione di parità),
mira a riequilibrare la diseguaglianza sistemica che colloca l'intermediario bancario e la sua controparte contrattuale su piani differenti di forza contrattuale, bagaglio cognitivo,
esperienza, capacità professionale, onde favorire l'esercizio consapevole della libertà
contrattuale del cliente.
40 La funzione di protezione assolta dalla nullità comporta che essa possa essere fatta valere solo dal correntista -contraente debole- e che il giudice ha il potere di rilevarle d'ufficio esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242).
Dalla ratio sottesa alla previsione legislativa della nullità di cui all'art. 117 T.U.B. deriva l'impossibilità per l'istituto di credito -contraente forte del rapporto - di invocare con effetti per sé favorevoli una nullità -quella del contratto di apertura di credito- che non solo è posta a tutela del cliente, ma alla quale lo stesso istituto di credito ha dato causa non avendo provveduto a stipulare il contratto per iscritto. Accordare rilevanza al fido di fatto, pertanto,
consente un recupero di coerenza di sistema, scongiurando che la banca, che ha dato luogo alla nullità, possa poi trarre utilità dalla stessa paralizzando con l'eccezione di prescrizione il credito restitutorio maturato dal correntista in relazione alle poste indebitamente annotate in conto e corrisposte. Un fido, sebbene “di fatto”, può dunque ritenersi accordato se tale circostanza è ricavabile anche da altri elementi, diversi dall'espressa previsione contrattuale.
Nel caso di specie, i documenti prodotti in giudizio dal correntista consentono di ricostruire agevolmente non solo l'esistenza di un affidamento, ma anche il suo ammontare.
Individuato l'importo del fido, è possibile procedere all'indagine sulla natura delle rimesse effettuate dal correntista. Tale verifica non può effettuarsi sulla scorta dell'estratto conto storico della banca poiché quest'ultimo risente dell'applicazione di poste illegittime poiché
aventi titolo in clausole -nel caso di specie, saggio ultralegale degli interessi debitori,
commissione di massimo scoperto e capitalizzazione degli interessi- dichiarate nulle dal
41 Giudice di primo grado. Poiché la nullità si sostanzia in un vizio genetico del contratto che travolge gli effetti dell'accordo ex tunc dalla stipulazione dello stesso, a tali pattuizioni non può essere riconosciuto alcun effetto.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre allora, all'esito della declaratoria di nullità
delle clausole contrattuali, eliminare previamente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò
anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento
(Cass. civ., sez. I, 15/2/2021, n. 3858; Cass. civ., sez. I, 19/5/2020, n. 9141).
Infine, meritevole di parziale accoglimento è l'ultimo motivo di appello incidentale.
La domanda risarcitoria:
- obiettivamente inarticolata e sguarnita di dimostrazione, oltre che sostanzialmente infondata là ove segnala l'usurarietà del carico economico imposto dall'istituto bancario (per vero limitata ai soli interessi moratori del contratto di mutuo, con riferimento alla richiesta di ristoro del danno patrimoniale da indotta carenza di fondi aziendali;
- inaccoglibile con riferimento alla richiesta di ristoro del danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione commerciale, non per nulla affidato all'allegazione della riscontrabilità del danno in re ipsa, da tempo sconfessata da un granitico e condivisibile formante giurisprudenziale che, con riferimento a ogni posizione di diritto sostanziale, ivi
42 comprese quelle afferenti a diritti riconosciuti nella carta costituzionale, sottolinea la necessità per la parte che assumere essere stata lesa nelle proprie prerogative di provare non solo il fatto offensivo, ma anche le sue conseguenze pregiudizievoli;
risulta, invece, fondata con riguardo ala richiesta di ristoro delle spese affrontate dalla società correntista per predisporre l'elaborato peritale allegato a corredo e supporto della domanda di accertamento negativo del credito della banca.
Conseguentemente, deve essere condannata a rifondere a AR [...]
l'importo di € 8.53429, attestato dai documenti agli atti (all.6 memoria ex art. CP_1
183 n.1 c.p.c. di parte attrice), oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della domanda (18.9.2015).
Valutato l'esito del giudizio, che ha registrato la sostanziale conferma dalla sentenza impugnata, con limitati correttivi imposti dal parziale accoglimento di entrambe le impugnazioni, si ravvisano i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4321 del 31.12.2020, appellata da e in via incidentale da ridetermina in € € AR Controparte_1
523.200,23 a credito della società correntista il saldo, alla data del 31.12.2014, del rapporto
43 di conto corrente di corrispondenza n. 999, comprensivo degli oneri rinvenienti dai rapporti di conto anticipi n. 752219302 e n. 752219306;
condanna al pagamento in favore di di € 8.53429, AR Controparte_1
oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 18.9.2015;
conferma quanto al resto l'impugnata sentenza.
Compensa interamente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello 22 maggio 2025.
Il Consigliere rel est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
44 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
752219302 e 752219306, collegati al conto corrente e stipulati entrambi il 10.2.2009, e dal
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 534 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2021
TRA
(p. iva , in persona del procuratore speciale AR P.IVA_1
dottor , rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Valerio Scimemi giusta Parte_2
procura depositata unitamente all'atto di appello.
Appellante
(piva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino La Lumia e dall'Avv. CP_2 Giacomo Marino per procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellata e appellante incidentale
Conclusioni dell'appellante principale:
riformare parzialmente, nei capi specificamente impugnati e per i motivi tutti spiegati, la sentenza n. 4321/2020 del Tribunale di Palermo;
per effetto della superiore riforma, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in via preliminare: ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto di ripetizione azionato da con atto di citazione notificato il 18.9.2015; Controparte_1
nel merito:
- dichiarare inammissibili e comunque, con qualsivoglia statuizione, rigettare le domande proposte da con atto di citazione notificato il 18.9.2015, in quanto Controparte_1
inammissibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto e prive di supporto probatorio;
- ritenere e dichiarare l'effettività del saldo del conto corrente bancario oggetto di causa come risultante dall'ultimo estratto conto, senza alcuna rideterminazione;
- ritenere e dichiarare che alcuna somma è dovuta anche in ristorno dall'appellante all'appellata a qualsiasi titolo in relazione al contratto per cui è causa e, conseguentemente,
- rigettare la domanda giudiziale formulata dall'appellata di nullità dei contratti di conto corrente regolarmente sottoscritti, di nullità della capitalizzazione anatocistica degli interessi
2 sul conto corrente, di accertamento della non applicabilità e non debenza degli interessi convenzionali, di accertamento della non applicabilità e non debenza di spese, oneri e commissioni regolarmente pattuiti in contratto, di accertamento della pattuizione di interessi di mora usurari nel contratto di mutuo ipotecario, di accertamento del superamento del tasso soglia di usura per alcuni periodi di svolgimento dei rapporti di credito intercorso tra le parti e di ripetizione del conseguente asserito indebito;
- rigettare l'appello incidentale proposto dall'appellata, in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4321/2020 del Tribunale
di Palermo nei capi impugnati ex adverso;
- in ogni caso, condannare, ai sensi degli articoli 336 e 389 cpc, l'appellata alla riduzione in pristino conseguente alla disposta riforma della sentenza impugnata, nonché alla restituzione di tutte le somme di denaro a qualsiasi titolo e/o ragione da questi percepite e corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, in forza della provvisoria esecutività della stessa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria correnti dalla data di corresponsione alla data di effettivo soddisfo;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni dell'appellata e appellante incidentale:
- rigettare l'appello avversario, in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto;
3 - confermare (salvo quanto richiesto con l'appello incidentale) la sentenza del Tribunale
Civile di Palermo n. 4321/2020, pubblicata in data 31 dicembre 2020, nella parte in cui - in sede sia motivazionale che dispositiva - accerta i diritti di e tutte le Controparte_1
violazioni commesse ai danni di quest'ultima nell'esecuzione dei rapporti di conto corrente oggetto di causa;
- accogliere l'appello incidentale avanzato da accogliendo tutte le Controparte_1
conclusioni che sono state già rassegnate in atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e indicate anche nella comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di gravame con appello incidentale e che di seguito si trascrivono:
a) in relazione al contratto di mutuo fondiario ipotecario di € 258.228,45 stipulato, in data
19 febbraio 1999, da con NC operante Controparte_1 Controparte_3
con marchio “NC del Popolo” (alla quale è succeduta poi Controparte_4 [...]
: accertare e dichiarare -in via principale- che il tasso di interesse pattuito AR
e/o praticato dalla NC convenuta nel corso del rapporto - comprensivo di
“commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte
e tasse, collegate alla erogazione del credito”, inclusi gli interessi anatocistici e gli interessi di mora - ha superato il “tasso soglia” fissato dalla legge in materia di usura (L.
n. 108 del 1996 e ss.mm.ii, art. 644 c.p.), come risulta dalla perizia econometrica di parte a firma del dott. , prodotta in atti e qui integralmente richiamata; Persona_1
4 b) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, anche ai sensi degli artt.
1283, 1284, 1325, 1341, 1346, 1344, 1418 e 1419 c.c., 116, 117 e 118 del D.Lgs. n. 385 del
1993, nonché 644 c.p. delle clausole contrattuali relative ai tassi di interesse, nonché,
accertare e dichiarare che, ai sensi degli artt. 1815, secondo comma, c.c. e 644 c.p., non erano dovuti - da parte di - interessi di alcun genere (da intendersi Controparte_1
comprensivi di ogni costo sostenuto dal Cliente per ottenere il finanziamento) per l'intera durata del contratto e che, pertanto, la NC convenuta non aveva diritto di addebitarli, né
di percepirli, e tutte le relative somme - previa rettifica contabile dei saldi e del relativo piano di ammortamento - dovranno essere integralmente restituite alla Società attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
c) accertare e dichiarare che, sulla base di un corretto piano di ammortamento, al mutuo oggetto del presente giudizio non doveva essere applicato alcun tasso di interesse (da intendersi comprensivo di ogni costo sostenuto dal Cliente per ottenere il finanziamento) e che era tenuta a rimborsare alla NC convenuta unicamente la quota Controparte_1
capitale alle stesse scadenze previste per il pagamento delle rate nel periodo convenuto nel contratto (dieci anni), come dedotto in narrativa e sulla scorta delle risultanze della perizia del dott. qui integralmente richiamata; Persona_1
d) in ragione di quanto sopra e mediante espletamento di idonea consulenza tecnica d'ufficio, sulla base dell'intera documentazione in atti relativa al contratto di mutuo stipulato tra e operante con marchio “NC del Controparte_1 Controparte_5
5 LO (alla quale è subentrata poi in data 19 Controparte_4 AR
febbraio 1999, ivi compresa quella che sarà eventualmente depositata in corso di causa,
accertare e dichiarare l'effettivo ed esatto ammontare delle somme che - secondo un corretto piano di ammortamento calcolato, per tutte le rate, senza alcun interesse e quindi con rate composte di sole quote capitali - la Società odierna attrice ha indebitamente corrisposto alla
NC convenuta e che quest'ultima ha illegittimamente addebitato ed incassato;
e) accertare e dichiarare, pertanto, che oggi che Controparte_4 AR
è succeduta nel rapporto a operante con marchio “NC Controparte_5
del Popolo”, è tenuta e restituire alla Società attrice, a titolo di indebito e/o comunque di danno patrimoniale, la somma di € 116.328,93 (per il periodo dal 19 agosto 1999 al 19
febbraio 2009) o quella maggiore o minore somma che sarà determinata in esito all'espletanda consulenza tecnica d'ufficio; per l'effetto, condannare AR
(già a pagare e restituire detta somma alla Società attrice, oltre interessi Controparte_4
e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto a quello del pagamento effettivo;
f) in via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui Codesta Ill.ma Corte d'Appello non ritenesse sussistere tassi oltre la soglia di usura, accertare e dichiarare che CP_4
ggi (già operante con marchio
[...] AR Controparte_5
“NC del LO) - in violazione degli artt. 1175, 1283, 1284, 1322, 1346 e 1375 c.c.,
degli artt. 116 e 117 TUB, delle altre norme in materia di trasparenza bancaria, nonché
dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 - ha applicato nei confronti di un Controparte_1
6 tasso di interesse reale diverso da quello indicato nel contratto stipulato, anche per effetto del mancato utilizzo delle corrette formule matematiche di frazionamento del tasso nominale annuo in sotto-periodi inferiori all'anno, e che il contratto de quo contiene comunque clausole di determinazione delle variabili essenziali per la predisposizione del piano di ammortamento del mutuo che - in combinato tra loro - danno luogo a diversi piano di ammortamento incompatibili con il contenuto degli allegati al contratto medesimo;
accertare e dichiarare che tali vizi e discrasie hanno comportato anche che il tasso in questione sia divenuto indeterminato e indeterminabile in violazione dell'art. 1284 c.c. o comunque diverso da quello pattuito, e che comunque l'indeterminatezza del tasso è dipendente anche dall'applicazione del parametro di indicizzazione legato dapprima al Prime Rate Abi e, dal
2005, al TUR Tasso Unitario di Riferimento della BCE, come dedotto nella superiore narrativa e come indicato nella perizia econometrica del dott. , prodotta in Persona_1
atti e qui integralmente richiamata;
g) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, anche ai sensi degli artt.
1283, 1284, 1322, 1325, 1341, 1346, 1418 e 1419 c.c., 116, 117 e 118 del D.Lgs. n. 385 del
1993, delle clausole contrattuali relative ai tassi di interesse, nonché accertare e dichiarare che, sulla base di un corretto piano di ammortamento, al mutuo oggetto del presente giudizio,
oggi estinto, doveva essere applicato - in luogo dell'interesse indicato nel contratto - il semplice tasso di legge ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (o, se ritenuto di giustizia, dell'art. 1284 cod. civ.), come dedotto nella superiore narrativa e sulla scorta delle
7 risultanze della perizia econometrica del dott. , prodotta in atti e qui Persona_1
integralmente richiamata;
h) in ragione di quanto sopra e in relazione alla C.T.U. espletata in primo grado o rinnovo della medesima limitatamente al presente punto in contestazione, sulla base dell'intera documentazione in atti relativa al contratto di mutuo stipulato tra e Controparte_1
operante con marchio “NC del Popolo” (alla quale è Controparte_5
subentrata poi in data 19 febbraio 1999, ivi Controparte_4 AR
compresa quella che sarà eventualmente depositata in corso di causa, accertare e dichiarare l'effettivo ed esatto ammontare delle somme che -secondo un corretto piano di ammortamento calcolato su tutte le rate, aggiungendo alla quota capitale il tasso di legge ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (o, se ritenuto di giustizia, dell'art. 1284 cod.
civ.)- la Società attrice ha indebitamente corrisposto alla NC convenuta e che quest'ultima ha illegittimamente addebitato e incassato;
i) accertare e dichiarare, pertanto, che oggi che Controparte_4 AR
è succeduta nel rapporto a operante con marchio “NC del Controparte_5
Popolo”, è tenuta a restituire a a titolo di indebito e/o comunque di Controparte_1
danno patrimoniale, la somma di € 81.032,00 (per il periodo dal 19 agosto 1999 al 19
febbraio 2009) o quella maggiore o minore somma che sarà determinata in esito alla espletanda consulenza tecnica d'ufficio; per l'effetto, condannare la NC convenuta a
8 restituire detta somma alla Società attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto a quello del pagamento effettivo;
in ogni caso,
l) ritenere e dichiarare che ha diritto al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali- procurati da (e in precedenza dalle Controparte_4
Banche citate in narrativa dei cui obblighi e responsabilità risponde ed Controparte_4
oggi a causa e in conseguenza dell'applicazione sistematica di tutte AR
le condizioni illecite illustrate;
m) per l'effetto, condannare al pagamento di un'ulteriore somma di Controparte_4
importo pari a quello complessivo che è e potrà essere oggetto di rettifica e restituzione o,
in subordine, quella maggiore o minore somma che verrà equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 c.c. alla luce delle risultanze di causa.
In via istruttoria, disporre se ritenuto necessario la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Con vittoria di spese e compensi presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4321 del 31.12.2020, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto le domande avanzate da nei confronti di per Controparte_1 Controparte_4
l'accertamento negativo del credito derivante dal rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 999 acceso a maggio 1979, dai rapporti di conto anticipo su fatture n.
9 mutuo fondiario di originarie £ 500.000.000 sottoscritto il 19.2.1999 ed estino alla scadenza naturale del 19.2.2009.
Nel dettaglio, rigettate le eccezioni di nullità della citazione e di decadenza del correntista dal diritto di contestare le operazioni annotate in conto sollevate da ai Controparte_4
sensi, rispettivamente, degli artt. 164 c.p.c. e 1832 c.c., il Tribunale:
- ha dichiarato la nullità del contratto di conto corrente n. 999 per difetto di stipulazione in forma scritta fino alla pattuizione del 12.1.2003 e ha epurato il saldo risultante dagli estratti conto da oneri, spese e commissioni oltre che dagli interessi debitori per la porzione superiore al saggio legale;
- ha dichiarato nulla la capitalizzazione degli interessi debitori: per violazione dell'art. 1283 c.c., fino all'efficacia della delibera CICR del 9.2.2000, e per difetto di pattuizione scritta per il periodo successivo, fino a gennaio 2003;
- ha invece dichiarato legittima la clausola in tema di commissione di massimo scoperto,
dotata di causa propria e sufficientemente determinata nei parametri applicativi;
- con esclusivo riguardo al rapporto di conto corrente n. 999 “più risalente nel tempo”,
epurato il saldo banca dalle poste illegittime e tenuto conto dell'affidamento nel tempo concesso in via di fatto alla correntista, ha accertato, sulla scorta dei principi espressi da
Cass. S.U. n. 24418/2010, la natura ripristinatoria di tutte le rimesse da questa effettuate,
rigettando, in conseguenza, l'eccezione di prescrizione proposta dall'istituto di credito;
10 - ha riconosciuto legittima la regolazione in conto corrente delle competenze derivanti dai conti anticipi poiché espressamente convenuta tra le parti;
- per i medesimi conti anticipi ha accertato l'inesistenza di usura originaria;
- con riguardo al conto corrente n. 999, accertata del pari l'assenza di usura originaria, ha tuttavia rilevato il superamento del tasso soglia nei trimestri II, III, IV del 2013, con una differenza di € 22,58 che ha scorporato dal saldo finale;
Sulla scorta di tali premesse in diritto, recepite le conclusioni raggiunte dal CTU, ha dichiarato che il saldo ricalcolato del conto corrente n. 999, comprendente i saldi dei due rapporti di conto anticipi, al 31.12.2014 ammonta a € 523.222,81 a credito del cliente, a fronte del saldo banca complessivamente ammontante ad € -33.503,33;
Riguardo al mutuo ipotecario, ha acclarato l'usurarietà del tasso degli interessi moratori e condannato la banca alla restituzione in favore della società sovvenuta della somma, a tale titolo riscossa, di € 672,60, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
Ha poi rigettato la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata da in quanto sguarnita di prova. Controparte_1
In ultimo, ha regolato le spese di lite, compressive dei compensi liquidati in favore del c.t.u.,
ponendole a carico dell'istituto bancario, maggiormente soccombente.
società incorporante giusta atto di fusione del AR Controparte_4
27.3.2018, ha proposto appello e, dolendosi della lacunosità della motivazione, insufficiente
11 e in più passaggi ridotta a mera petizione di principio, e dell'acritico recepimento delle erronee conclusioni rassegnate dal consulente tecnico, richiamato più volte per rispondere a quesiti confusi e contradditori:
I. insiste per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dalla correntista nel periodo anteriore ai dieci anni precedenti la notifica dell'atto di citazione
(perfezionata il 18.9.2015). Denunzia gli errori metodologici compiuti dal
C.T.U., il quale (non nella prima versione della relazione -nella quale, anzi,
del tutto correttamente, aveva evidenziato che le rimesse coprivano la totalità delle competenze addebitate dalla banca-, ma nelle successive) nella ricerca di rimesse aventi carattere solutorio: i) aveva tenuto conto non del saldo progressivo registrato nelle scritture contabili della banca, ma del saldo rettificato, ovvero del saldo epurato da tutte le poste a torto considerate illegittime;
ii) aveva considerato il conto come assistito da un fido di fatto, quando “in asserita assenza del contratto di affidamento in
conto corrente, i rapporti oggetto di contestazione avrebbero dovuto essere
conseguentemente considerati dal c.t.u. e quindi dal giudice privi di
affidamento, di talché tutte le rimesse avrebbero dovuto assumere, per
definizione e senza alcuna distinzione, il carattere solutorio con la
conseguente estinzione, per intervenuta prescrizione, degli asseriti crediti
12 azionati in via restitutoria” (pag. 10 dell'atto di appello). Chiede quindi dichiararsi che l'unica corretta metodologia di calcolo del saldo finale di conto, osservante degli effetti della prescrizione, “è quella che parte dalla
posta successiva al più recente dei pagamenti solutori nel periodo anteriore
al decennio che precede la notifica dell'atto di citazione (c.d.saldo banca),
nella specie, partendo dal saldo dell'estratto conto alla data del 18
settembre 2005, visto che il ctu, nella sua prima verifica, appurava che
l'importo delle rimesse solutorie era di gran lunga superiore alle
competenze addebitate nel periodo” (pag. 13 dell'appello);
II. nega la natura usuraria del saggio degli interessi moratori convenuto nel contratto di mutuo ipotecario del 19.2.1999, sostenendo, in forza dell'insegnamento impartito dalla Corte di Cassazione a SS.UU con la sentenza n. 19597 del 18.9.2010, che “ai fini della verifica del rispetto nella
normativa antiusura, il tasso di mora deve essere confrontato con il “Tasso
Soglia di Mora”, ottenuto considerando la maggiorazione media di mora
rilevata dalla NC d'TA … – nella fattispecie incremento del 2,1% – e
maggiorandola, per il periodo che ci occupa, della metà come previsto
dalla legge 108/96 per il TEGM” (pag. 19 dell'atto di appello);
III. contesta la declaratoria di nullità del contratto di conto corrente n. 999 e dei conti anticipo fatture n. 219302 e n. 219306, giacché tutti stipulati in forma
13 scritta e contenenti analitica e determinata pattuizione delle condizioni economiche da applicare ai rapporti. Più in dettaglio, evidenziato che il rapporto di conto corrente di corrispondenza era stato aperto nell'anno
1979, in epoca antecedente alla L. n. 154/1992, sostiene (a), per un verso,
essere consentito “il richiamo agli usi di piazza, nel caso di specie
espressamente pattuito all'articolo 7 del contratto, e quindi la non
obbligatorietà della forma scritta” e, sotto altro profilo, (b) di essere
“obbligata alla conservazione dei contratti soltanto per un decennio (ex
articolo 119 del TUB), con la conseguente preclusione di una statuizione
giudiziaria di inesistenza del contratto, laddove, come nella specie, sia
decorso tale termine” (pag. 23 dell'atto di appello). Difende la legittimità
dell'anatocismo trimestrale degli interessi passivi (c) per aver provveduto ad adeguare tutti i contratti in essere alla delibera Cicr del 9.2.2000, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna il
10.7.2000, prevedendo la capitalizzazione anche degli interessi attivi con identica periodicità. In relazione ai conti anticipi, sostiene (d) non poter
“neanche parlarsi di capitalizzazione degli interessi, in quanto, per un
verso, gli interessi passivi che maturano sul detto conto vengono girati sul
conto corrente e pertanto la capitalizzazione degli stessi non avviene sul
conto anticipi, ma sul conto ordinario, e, per altro verso, il conto anticipi,
14 stante la sua funzione, non può mai essere in attivo e quindi sullo stesso
non possono maturare interessi attivi” (pag. 25 dell'appello). Contesta il riscontro di usurarietà sopravvenuta in relazione a tre dei trimestri di svolgimento del rapporto di conto corrente, tutti concentrati nell'anno 2013,
sostenendo (e) essere stata ignorato l'insegnamento giurisprudenziale che esclude la commissione di massimo scoperto dal novero degli elementi da includere nel calcolo del teg del singolo rapporto e, in ogni caso, (f)
l'irrilevanza in sé del fenomeno, privo di conseguenze di sorta, come chiarito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione con affermazione ancora una volta ignorata dal Tribunale.
Ricostituitosi il contraddittorio, si è opposta all'accoglimento del Controparte_1
gravame e ha proposto appello incidentale affidato a tre motivi con i quali:
1) quanto al contratto di mutuo, (A) lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1815
comma II c.c. per avere il Tribunale obbligato la banca, in conseguenza dell'acclarata usurarietà del tasso degli interessi moratori, alla restituzione delle sole somme incassate a tale titolo, per complessivi € 672,00, così eludendo la sanzione codicistica della trasformazione del mutuo da oneroso in gratuito, alla quale sarebbe conseguita la condanna dell'istituto bancario alla restituzione del maggior importo di € 116.328,93;
(B) censura il rigetto dell'eccezione di nullità per indeterminatezza del tasso di interesse nonostante l'assente specificazione dell'ISC e del TAEG del rapporto e la discrasia,
15 evidenziata dal consulente di parte, tra tasso di interesse convenuto (6,37%) e tasso effettivamente applicato (6,477%), discendente dalla “mancata applicazione della
formula del tasso equivalente” (pag. 22 della comparsa di risposta con appello incidentale) e chiede darsi applicazione al disposto dell'art. 117 comma VII Tub, ovvero all'art. 1284 c.c., con condanna della banca al pagamento, a titolo di restituzione,
dell'importo di € 81.032,00; (C) insiste, in ultimo, nella domanda di accertamento della nullità della clausola di indicizzazione degli interessi al parametro del “Prime Rate Abi”,
non più rilevato da gennaio 2005 e sostituito dal Tasso Ufficiale di Riferimento della
BCE, entrambi comunque contrari alla normativa antritrust in quanto “sono le stesse
Banche che -da un lato- fissano e influenzano il costo del denaro, a seconda delle loro
specifiche esigenze e strategie, e -dall'altro lato- beneficiano dell'incremento di tale
costo addossandolo ai Clienti” (pag. 26 della comparsa di risposta con appello incidentale);
2) quanto ai contratti di conto corrente e conto anticipi fatture, adduce l'intervenuto superamento del tasso soglia usura in occasione delle variazioni unilaterali disposte dalla banca, “indipendentemente dalla legittimità o meno dello jus variandi”, tali da integrare usura originaria e da imporre l'applicazione “del disposto dell'art. 1815, secondo
comma, c.c. in combinato disposto con l'art. 644 c.p., con la sanzione (adeguata alla
gravità dell'illecito) dell'azzeramento dei relativi interessi (da intendersi comprensivi di
16 ogni costo sostenuto dal cliente per ottenere il finanziamento)” (pag. 31 della comparsa di risposta con appello incidentale);
3) si duole del rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali -da diminuzione del valore dell'azienda, per le spese e gli oneri sostenuti, tra i quali chiede di annoverare il compenso corrisposto al consulente di parte, e i mancati profitti- e non patrimoniali,
“da considerarsi in re ipsa, senza necessità di una specifica prova” (pag. 33 della comparsa di risposta con appello incidentale).
Le impugnazioni meritano entrambe limitatissimo accoglimento.
Procedendo nella trattazione delle numerose questioni sollevate dalle parti, che investono il
decisum di primo grado pressoché nella sua interezza, secondo la tecnica dei punti di motivazione, unificando l'analisi delle doglianze dal contenuto logicamente connesso, deve evidenziarsi:
Riguardo al contratto di mutuo la pronunzia si sottrare alle censure mosse dalle parti rispettivamente con il secondo motivo di appello principale e il primo motivo di impugnazione incidentale.
Questioni di carattere logico impongono di principiare la disamina proprio da quest'ultimo,
segnatamente dai motivi sopra compendiati ai numeri 1 B) e 1 C) essendo evidente che, ove si profilasse l'indeterminatezza della convenzione negoziale in punto di interessi corrispettivi o la causa di nullità derivata ivi denunziate dall'appellante incidentale, la nullità
parziale del contratto e la conseguenziale applicazione di tassi sostitutivi legali, ex art. 117
17 comma VII tub o art. 1284 c.c., renderebbe superflua la verifica di compatibilità del regolamento negoziale con la disciplina antiusura.
Deve tuttavia confermarsi la statuizione del Tribunale che ha ritenuto:
- adeguatamente determinato il saggio variabile degli interessi corrispettivi, convenuto nella misura annua nominale dello 0,50% in più del prime rate ABI rilevato il 16.1.1999, oltre a una commissione dello 0,12%, (saggio complessivamente pari, alla data della stipula del contratto, al 6,375%). La conclusione non è scalfita dal complesso almanaccare della mutuataria circa la mancata indicazione del c.d. tasso equivalente, di un tasso cioè ricavato da una formula di matematica finanziaria che tenga conto della frequenza semestrale di restituzione rateale del mutuo a fronte dell'adozione dell'anno solare quale periodo di computo degli interessi, posto che fissata convenzionalmente la misura degli interessi, una condotta della banca che, nei fatti, si discosti dalla volontà espressa non implicherebbe,
quoad effectum, l'indeterminatezza della clausola negoziale, che rimarrebbe validamente cristallizzata a monte, né l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 117 comma VII TUB, sibbene, e unicamente, la pedissequa riconduzione a contratto dello sviluppo del piano di ammortamento. Nel concreto, tuttavia, è rimasto indimostrato che le somme pretese dalla banca in restituzione di quanto mutuato abbiano ecceduto l'accordo convenzionale. Infine, trattandosi di mutuo ipotecario erogato nell'anno 1999, la prescrizione dell'indicazione del TAEG nella documentazione informativa e nel materiale pubblicitario integra mera regola di condotta, funzionale a consentire al mutuatario la
18 comparabilità tra differenti proposte contrattuali, non di validità dell'atto negoziale (come invece disposto dall'art. 125 bis Tub riguardo ai contratto di credito al consumo) così che non può discorrersi di nullità del contratto e neppure invocare la violazione dell'art. 117TUB;
- in alcun modo provata -e, è opportuno aggiungere, neppure compiutamente allegata, se non con riferimento alla qualità dei soggetti che concorrono a definire il parametro di indicizzazione dal tasso degli interessi corrispettivi del mutuo- è la ricorrenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli operatori bancari tesa a falsare la rilevazione dapprima del prime rate ABI, quindi del Tasso di Riferimento Europeo.
Acclarata validità ed efficacia del regolamento negoziale in tema di interessi corrispettivi,
del pari meritevole di conferma è la statuizione della sentenza di primo grado che ha dichiarato nulli gli interessi moratori per violazione della normativa antiusura. La
convezione negoziale ne fissava la misura nel 9,375% (3 punti percentuali in più del saggio dei corrispettivi) quando il decreto ministeriale relativo al primo trimestre 1999, rilevava il
TEGM per la categoria “mutui” nel 5,80%, così che la soglia usuraria restava fissata in 8,7
punti percentuali. E' bene precisare che la conclusione del contratto di mutuo è antecedente sia alla rilevazione statistica circa l'incremento medio degli interessi moratori rispetto a corrispettivi condotta dalla NC d'TA nell'anno 2001, sia alla registrazione di tale dato medio (pari a 2,1 punti percentuali) a opera dei decreti ministeriali attuativi della L. n.
108/1996, principiata con il d.m. 25.3.2003. Non ricorrono, dunque i presupposti per fissare
19 la soglia usuraria in misura eccedente il TEGM indicato nel d.m. concernente il I trimestre
1999. La conclusione è coerente con i precetti espressi da Cass. S.U. 18.9.2020 n. 19597, la quale, proprio in relazione all'evenienza in cui i decreti ministeriali non rechino indicazione della maggiorazione media dei moratori, espressamente chiarisce “sia … giocoforza
comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto
applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato;
onde poi sarà il margine, nella
legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire
uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato”.
Quanto agli effetti dell'accertato sforamento della soglia usuraria, mentre l'appellante principale non chiede la modifica della statuizione che l'ha condannata alla restituzione in favore della mutuataria dell'importo di € 672,60, chiede che la sanzione Controparte_1
prevista dall'art. 1815 comma II c.c. sia estesa all'intero regolamento negoziale, sì da renderlo del tutto gratuito, con condanna della banca alla ripetizione di tutte le somme incassate a titolo di interessi, commissioni e spese, per complessivi € 116.328,93.
L'insegnamento espresso da Cass. S.U. 18.9.2020 n. 19597 depriva di fondamento la richiesta. Ha infatti chiarito la Suprema Corte che il conflitto dei soli interessi moratori rispetto alla disciplina antiusura è, sì, sanzionato dall'applicazione dell'art. 1815 comma II
c.c. “ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro”, di modo che “ove
l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati
comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono
20 illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente
applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”. Chiariscono
le Sezioni Unite che simile conseguenza:
- rinviene fondamento “causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli
interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della
regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene
automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per
il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del
denaro. Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sè
anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor
misura, in applicazione dell'art. 1224 c.c., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente
convenuti.”;
- è supportata da esigenze di coerenza e non contraddittorietà con il diritto Eurounitario,
segnatamente con la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, come vivente nell'interpretazione della Corte di Giusitizia U.E., la quale ha affermato essere “legittima e
rispettosa della direttiva la prescrizione (nella specie, dovuta ai precedenti
giurisprudenziali della Corte Suprema spagnola), secondo cui continuano -pur caduta la
clausola sugli interessi moratori- ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò
indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva
93/13/CEE non osta a che si giunga alla "soppressione integrale di questi interessi, mentre
21 continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto" (Corte di
giustizia 7 agosto 2018, cit., punti 76-78): ciò in quanto "gli interessi corrispettivi hanno
una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte
del mutuante fino al rimborso della somma stessa" (punto 76) e ove "la clausola abusiva
consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione
stessa venga annullata" (punto 77). Con la conseguenza definitiva che "il giudice nazionale,
il quale abbia constatato il carattere abusivo della clausola di un contratto di mutuo che
fissa il tasso degli interessi moratori, escluda molto semplicemente l'applicazione della
clausola suddetta o della maggiorazione che tali interessi rappresentano rispetto agli
interessi corrispettivi, senza poter sostituire alla clausola di cui sopra disposizioni
legislative suppletive, né rivedere la clausola in questione, conservando al tempo stesso la
validità delle altre clausole di tale contratto, e segnatamente quella relativa agli interessi
corrispettivi" (punto 78). Tale pronuncia, specialmente con l'ammettere il pagamento di
interessi "fino al rimborso della somma stessa", lascia permanere la determinazione degli
interessi pattuiti come corrispettivi, che restano dovuti anche dopo la mora e fino alla
restituzione effettiva del capitale.”
I fondamentali approdi ermeneuti cui è pervenuta la Suprema Corte, in più occasioni ribaditi in prosieguo di tempo (“In caso di accertata usurarietà del tasso contrattualmente previsto,
gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'articolo 1224, comma 1, del codice
22 civile. Cass. civ., sez. III, 16/5/2022, n.15505; “La nullità degli interessi moratori non
determina di per sé la nullità degli interessi corrispettivi, sicché anche gli interessi moratori
sono dovuti nella minor misura degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti,
dall'usurarietà dei soli interessi moratori non dovendo invero desumersi la totale gratuità
del contratto di mutuo, venendosi altrimenti a determinare addirittura un vantaggio
patrimoniale per il debitore inadempiente” Cass. civ., sez. III, 12/7/2022, n. 21973; “La
nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi
corrispettivi applicandosi, in tale evenienza, la regola generale del risarcimento per il
creditore di cui all' art. 1224 c.c. , con la conseguenza che gli interessi moratori sono dovuti
nella stessa misura degli interessi corrispettivi, purché lecitamente convenuti” Cass. civ.,
sez. I, 14/2/2023, n. 4594; “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non
comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse,
prevista dall' art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi
lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1,
c.c.” Cass. civ., sez. III, 21/3/2023, n. 8103) consentono di superare la censura dell'appellante incidentale, dovendo necessariamente contenersi gli effetti della declaratoria di nullità per violazione della L. n. 108/1996 alla sola declinazione restitutoria prefigurata per la mora del debitore.
Riguardo al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 999 acceso a maggio 1979 e a contratti di conto anticipi fatture n. 752219302 e n. 752219306 entrambi del 10.2.2009,
23 conviene esaminare in primo luogo il terzo motivo di impugnazione principale unitamente al secondo motivo di impugnazione incidentale.
Con statuizione insuscettibile di revisione perché saldamente ancorata, in diritto:
- alle disposizioni dell'art. 1284 c.c., impositive della forma scritta ad substantiam per la stipulazione del patto di interessi in misura eccedente il saggio legale, e al combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 comma II c.c. assurge la determinatezza o determinabilità
dell'oggetto del contratto a canone di validità dei negozi;
- in prosieguo di tempo, alle previsioni dell'art. 4 L. n. 154/1992 e dell'art. 117 Tub;
il Tribunale, constatata la mancata produzione del contratto istitutivo del rapporto, risalente all'anno 1979 (che la banca, richiesta della consegna alla quale era obbligata in forza degli obblighi di buona fede in executivis -senza il limite temporale decennale imposto dall'art. 119 TUB e dall'art. 2220 c.c. solo per la documentazione contabile, non anche per quella contrattuale che, in quanto rappresentativa del diritti e degli obblighi delle parti, deve essere conservata senza limiti di tempo- ammette di non aver rinvenuto, doc. 10 della produzione di parte appellata) ha dichiarato “la nullità per difetto di forma scritta delle pattuizioni
eventualmente attinenti a spese, commissioni, interessi superiori a quelli legali,
applicazione di data-valuta diversa da quella di registrazione della singola operazione, in
concreto rilevanti nella specie a partire dal 31.12.1991, primo movimento documentato da
parte attrice” (pag. 6 della sentenza impugnata). Ne segue il rigetto delle questioni sub a) e b) del III motivo di impugnazione principale.
24 Del pari corretta è l'elisione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per tutto il periodo di svolgimento del rapporto documentato dagli estratti conto in atti (ovvero a fara data dal 31.12.1991), sino alla compiuta rinegoziazione delle condizioni economiche da applicare al rapporto intervenuta il 13.1.2003.
Come è noto, sulla scorta delle sentenze della Corte di Cassazione che nella primavera dell'anno 1999 (nn. 2374 del 16 marzo, n. 3096 del 30 marzo, n. 3845 del 17 aprile),
ponendosi in consapevole contrasto con pronunzie del ventennio precedente (nn. 6631/81;
5409/83; 4920/87; 3804/88;2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98), hanno enunciato il principio -di seguito reiteratamente confermato e mai più abbandonato-, per cui gli "usi contrari", idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi
"normativi" in senso tecnico, desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, in quanto rispondenti ad un uso meramente negoziale e dunque incorrenti nel divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., il legislatore è intervenuto con il D.Lgs 4.8.1999 n. 342 a modificare l'art. 120 del D.Lgs 1.9.1993 n. 385, c.d. T.U.
bancario, affidando al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio il compito di stabilire <modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle
operazioni bancarie, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia
debitori che creditori>>.
25 Con delibera del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000, il CICR ha conseguentemente stabilito all'art. 1 che <Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in
essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro
volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono>> e, all'art. 2, con specifico riguardo al contratto di conto corrente che: <Nel conto corrente l'accredito
e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente
stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'àmbito di
ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto
corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è
consentita la capitalizzazione periodica.>>.
E' altresì noto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 9.10.2000 ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art. 77 Cost. dell'art. 25 comma 3° del D.Lgs. n.
342/99, il quale prevedeva che <Le clausole relative alla produzione di interessi sugli
interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di
essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì
le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono
inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente>>, determinando, di conseguenza, l'assoggettamento delle clausole anatocistiche alla disciplina previgente la
26 disposizione dichiarata incostituzionale, eliminata con effetto ex tunc dall'ordinamento giuridico, disciplina che in altro si sostanzia se non nel divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c.. “In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sul saldo passivo finale di
conto corrente bancario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000,
con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la
norma (contenuta nell'art. 25, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della
validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, fa sì che dette
clausole restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto
il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che
essere dichiarate nulle, perchè stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.” (Cass. civ., Sez.
Unite, 4/11/2004, n. 21095).
Confermata l'illegittimità della pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori protratta fino al 30.6.2000, occorre ora verificare se e a quali condizioni essa possa considerarsi valida per il periodo successivo in relazione a rapporti che, come quello oggetto di esame, siano sorti prima della novella normativa e proseguiti dopo di essa.
Adduce l'istituto di credito appellante principale essere sufficienti al fine di adeguare il rapporto di conto corrente in essere alla nuova previsione dell'art. 120 TUB e alle disposizioni attuative dettate dal CICR con delibera del 9.2.2000 gli adempimenti in concreto curati, ovvero la pubblicazione sulla GURI di un avviso di adeguamento al criterio
27 della pari periodicità e l'inoltro di una comunicazione specifica al correntista mediante annotazione in calce all'estratto conto del 31.3.2000.
Trattasi invece, per come di recente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. I,
19/5/2020 n. 9140), di adempimenti insufficienti al fine dell'efficace introduzione in contratto di una clausola anatocistica conformata al crisma di legittimità disegnato dalla novella al T.U.B. Più in dettaglio, riprendendo e precisando le decisioni di Cass. 21.10.2019,
n. 26769, e Cass. 21.10.2019, n. 26779, la Suprema Corte ha rilevato che:
-“Le previsioni della Delib. CICR 9 febbraio 2000, trovano il loro fondamento, sul piano
legislativo, nel D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, commi 2 e 3” il quale ha modificato l'art. 120
T.U.B. demandando al CICR la selezione di "modalità e criteri per la produzione di interessi
sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria",
nonché delle modalità e dei tempi per l'adeguamento delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima;
- riguardo a tale ultimo profilo, l'art. 7 comma I della delibera CICR, ha stabilito che “le
condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente Delib. dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa contenute
entro il 30 giugno 2000, con effetto dal successivo 1 luglio”, soggiungendo al comma II che,
ove le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine
28 del 30 giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale previa comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque entro il 31 dicembre 2000, riservando all'approvazione specifica da parte del correntista, e quindi alla conclusione di un nuovo accordo, la diversa ipotesi in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;
- la delibera CICR 9.2.2000, tuttavia, è anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale
17.10.2000, n. 425 che ha dichiarato incostituzionale per eccesso di delega (rispetto alla L.
n. 128 del 1998) l'art. 25, comma III D.Lgs. n. 342 del 1999 in quale aveva dichiarato valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima;
- poiché la pronuncia di incostituzionalità dispiega efficacia retroattiva le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della Delib. CICR non possono che considerarsi nulle ed è esattamente “alla nullità delle clausole anatocistiche
che bisogna guardare quanto si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di
cui all'art. 7 della Delib.”, mentre è priva di rilevanza l'applicazione in via di fatto che a tali clausole illegittime sia stata assicurata;
- una differente interpretazione non solo “è priva di giustificazione sul piano logico;
infatti,
l'autorità emanatrice del provvedimento non aveva alcuna necessità di dissociare il regime
giuridico della clausola anatocistica dalla applicazione che le parti ne avessero fatto in
29 concreto: e ciò perché, come più volte osservato, la Delib. venne ad esistenza quando le
clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente,
in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da
considerarsi ancora legittima”, ma finisce “per conferire rilevanza a un dato - l'esecuzione
della disposizione negoziale nulla - che è normalmente, salve le note eccezioni (ad es.: artt.
590,799,2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza giuridica e che, nella specie, in quanto
confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è priva di ogni
efficacia, la Delib. CICR non avrebbe potuto nemmeno autonomamente introdurre”;
- quanto ai termini e alle modalità del raffronto tra precedenti e nuove pattuzioni, necessario per stabilire se queste ultime inducano o meno un peggioramento, occorre, in primo luogo aver riguardo alla sola clausola anatocistica, dal momento che la delibera CCR si occupa unicamente di questa, da valutare nel suo complesso, considerando cioè la disciplina prevista per gli interessi sia attivi sia passivi;
- “nella situazione determinatasi a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità
l'operazione di raffronto imposta dalla Delib. si dimostra inattuabile”, atteso che “in
assenza di usi normativi contrari, le nominate condizioni contrattuali sono nulle, in base
all'art. 1283 c.c., le condizioni indicate dalla disposizione della Delib. CICR circa la pari
periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una
valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi
tamquam non esset”;
30 - allora, “l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole
anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la
capitalizzazione con eguale periodicità (di cui all'art. 2, comma 2, cit.), da un lato, e la
totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro. La Delib. non CP_6
prende però in considerazione una tale giustapposizione”;
- “appare dunque evidente che il carattere deteriore delle "condizioni precedentemente
applicate" si debba misurare sul piano della capitalizzazione e della sua cadenza. Tale
raffronto sarebbe stato concretamente attuabile in assenza della declaratoria di
incostituzionalità dell'art. 25, comma 3 … dal momento che in base alle norme bancarie
uniformi del passato veniva normalmente praticata la capitalizzazione annuale degli
interessi creditori e la capitalizzazione trimestrale di quelli debitori. Per contro, in
mancanza di una clausola, valida, che preveda, per almeno una delle due tipologie di
interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è
impossibile stabilire se il criterio della pari periodicità, di cui all'art. 2, comma 2, della
Delib., sia favorevole o sfavorevole per il correntista. La conclusione è logica conseguenza
del fatto che la norma transitoria di cui all'art. 7 mira a regolare la mera modificazione
delle condizioni anatocistiche (in cui assume centralità proprio il dato della periodicità
della capitalizzazione degli interessi), ma non l'inserimento, nel contratto, di una clausola
anatocistica prima inesistente”;
31 - la conclusione necessitata dell'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui all'art. 7 delibera CICR al contratto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla è che le parti possono “applicare al contratto una nuova disciplina della
capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della
Delib. CICR. Tale conclusione allinea la disciplina dei vecchi contratti contenti clausole
anatocistiche colpite da nullità a quella dei contratti di conto corrente conclusi dopo
l'entrata in vigore della Delib. CICR: ma tale operazione appare giustificata, se si tiene
conto che nell'uno come nell'altro caso la disciplina della capitalizzazione degli interessi
che le parti intendono fissare non si innesta su altra valida pattuizione e non ha, quindi,
contenuto modificativo rispetto a una precedente regolamentazione pattizia. Rileva, in altre
parole, la prossimità, e - in definitiva - la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie:
quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendano munire di una
clausola anatocistica e quella dell'inserzione di una tale clausola in un contratto vecchio
che ne sia privo (per la nullità della relativa pattuizione). In entrambi i casi è necessario
che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della
clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacchè sul punto non è previsto alcun
automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba
produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici”;
- conclusivamente, “una volta affermato che ai fini della Delib. CICR 9 febbraio 2000, art.
7, assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in
32 precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso
articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle
stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto
corrente concluso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma
2, dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova
pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della
nominata Delib” (Cass. civ., sez. I, 19/5/2020 n. 9140, in motivazione). Consegue a quanto osservato il rigetto della questione sub c) del III motivo di impugnazione principale, mentre inconferente risulta la censura sopra compendiata sub III d), atteso che l'elisione della capitalizzazione ha riguardato il conto corrente fino al 2003, senza coinvolgere i conti anticipi aperti peraltro nell'anno 2009.
Del pari priva di attinenza alla fattispecie concreta è la censura di cui al III motivo di impugnazione principale sub lett. e), atteso che il riscontro di usurarietà -unicamente sopravvenuta- operato dal consulente tecnico -il quale ha tenuto conto delle rideterminazioni delle condizioni contrattuali conseguite alla rinegoziazione del contratto e alle variazioni unilaterali peggiorative disposte dalla banca, le quali, è bene sottolineare, sono valide solo se rispettose dei presupposti operativi indicati dall'art. 118 Tub, diversamente risultando inefficaci e pertanto irrilevanti anche ai fini della verifica della ricorrenza di usura genetica-
, e sanzionato dal Tribunale con la riconduzione degli interessi al tasso soglia, concerne un periodo limitatissimo di vigenza del rapporto contrattuale collocato nell'anno 2013
33 (precisamente il II, II e IV trimestre 2013) epoca in cui non consta essere stata applicata la commissione di massimo scoperto, sostituita dai diversi oneri (commissione disponibilità
fondi e commissione istruttoria veloce) ora indicati dall'art. 117 bis Tub introdotto dal D.L.
6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214.
Piuttosto, è fondato il III motivo di impugnazione principale sub lettera f), avendo la
Suprema Corte nella sua funzione nomofilattica (Cass. S.U. 19.10.2017 n. 24675) enunciato l'irrilevanza del superamento delle soglie usurarie ove riscontrato in un momento differente da quello di genesi del rapporto. La locuzione “usura sopravvenuta”, com'è noto, si riferisce a ipotesi di clausole contrattuali recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato. Hanno affermato le
SS.UU: che:
- “è priva di fondamento … la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a
un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con
patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108,
superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi
stessi”;
- ciò in quanto il divieto dell'usura e in particolare il divieto di pretendere un tasso
d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge “è contenuto
nell'art. 644 c.p.; le (altre) disposizioni della L. n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma
si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso
34 oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644
c.p., comma 3, novellato (che recita: "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi
sono sempre usurari"). La L. n. 108, art. 2, comma 4, cit. (che recita: "Il limite previsto
dall'art. 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel
tasso...") definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta
appunto del limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, essendo la norma penale l'unica che
contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità.
- la qualificazione di un tasso come usurario non può dunque prescindere dall'art. 644 c.p.,
per l'applicazione del quale, “però, non può farsi a meno perchè così impone la norma
d'interpretazione autentica - di considerare il "momento in cui gli interessi sono convenuti,
indipendentemente dal momento del loro pagamento";
- l'interpretazione offerta alle disposizioni della L. n. 108, non contrasta con la loro ratio,
volta a disegnare un meccanismo di efficace contrasto del fenomeno usurario, rispetto alla quale è “coerente una disciplina che dà rilievo essenziale al momento della pattuizione degli
interessi, valorizzando in tal modo il profilo della volontà e dunque della responsabilità
dell'agente”.
-dunque, non è possibile affermare “sulla base delle disposizioni della L. n. 108 del 1996,
diverse dall'art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, come da essa novellati, che il
superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso
35 convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o
l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa
del pagamento del creditore”.
Il rigore analitico della ricostruzione della ratio e della portata delle norme operata da Cass.
S.U. n. 24675/2017 non si presta a essere circoscritta al solo contratto di mutuo, dovendo trovare uniforme applicazione a qualsivoglia fattispecie negoziale che si risolva in un credito concesso da un soggetto -nella specie un istituto di credito- ad altro -il cliente finanziato-
con previsione di restituzione posticipata nel tempo. “In tema di contratto di conto corrente
bancario, al fine di valutare il carattere usurario o meno del corrispettivo previsto per il
credito (comprensivo dell'interesse, delle spese e delle commissioni) è necessario
confrontare tale corrispettivo con il limite dell'usura (cd. tasso soglia) rilevato nel momento
in cui il corrispettivo è pattuito, per cui nel caso di aperture di conto corrente, occorre
verificare se il tasso di interesse, le spese e le commissioni siano superiori al tasso limite
dell'usura in quel momento vigente” Corte appello Milano sez. I, 26/07/2021, n. 2429, e nei medesimi termini, Corte appello Catania 10/6/2020, n. 995.
Conclusivamente, non si giustifica l'epurazione del saldo per € 22,58 operata dal primo giudice per ricondurre entro soglia il carico economico nei tre trimestri dell'anno 2013 sopra evidenziati. Ne consegue che il saldo del contratto di conto corrente di corrispondenza n.
999, comprensivo degli oneri rinvenienti dai due rapporti di conto anticipi, resta determinato alla data del 31.12.2014 in € 523.200,23 a credito della società correntista (€ 523.222,81 già
36 acclarato dal Tribunale – 22,58). La banca, come già statuito dal Tribunale, pertanto, “dovrà
effettuare le conseguenti rettifiche nelle proprie scritture in relazione ai rapporti dedotti in
giudizio” (pag. 10 della sentenza impugnata).
L'eccezione di prescrizione del diritto di ripetizione dei pagamenti indebitamente effettuati,
che sostanzia il primo motivo di impugnazione principale, non conduce a una rivisitazione della misura del saldo appena enunciata.
Correttamente invero, nel sondare l'eccezione sollevata dalla banca di prescrizione del diritto del correntista alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, il Tribunale ha dato risalto all'affidamento goduto in via di fatto da pur in assenza di Controparte_1
regolamentazione scritta, e ha adottato come parametro di verifica dell'affidamento tempo per tempo concretamente utilizzato dalla correntista il saldo rettificato, epurato cioè dalle competenze indebite, non quello risultante dalle scritture contabili della banca.
Giova in proposito muovere da talune previsioni codicistiche:
- quelle che esonerano l'azione di nullità da prescrizione e che, invece, assoggettano l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Per quanto l'azione di nullità sia imprescrittibile, le conseguenti azioni restitutorie, come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c., sono infatti soggette a prescrizione;
- la regola generale espressa all'art. 2935 c.c. che individua la decorrenza della prescrizione nel momento in cui il diritto può essere fatto valere.
37 Riguardo all'esatta individuazione di tale momento è necessario dare atto dell'elaborato meccanismo di operatività della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario messo a fuoco dalla sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 24418 del 2.12.2010 e di recedente ancora ribadito da Cass. civ., sez. VI, 14/07/2020, n. 14958 “Nell'ambito di un
rapporto di conto corrente, occorre distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori
della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della
fattispecie di cui all' art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla
ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse
abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma
ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento
ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura
di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui
siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di
estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Il che è quanto dire che ai fini della prescrizione assumerà rilievo anche la rimessa
(solutoria) con cui il correntista ripiana l'esposizione debitoria maturata in ragione del
rapporto di affidamento oramai cessato.” Chiarisce la Suprema Corte che, se il correntista nel corso del rapporto ha effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, passibili dunque di ripetizione ove indebiti, in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento
38 patrimoniale in favore della banca. Ciò che accadrà in caso di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Non
così, invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può continuare a disporre. Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti rilevanti ex art. 2033 c.c. e sottomesse all'ordinario termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione, decorrente per ciascuna dal momento in cui abbiano avuto luogo.
Dunque, soltanto nel caso in cui vengano effettuate rimesse solutorie il termine per la prescrizione del diritto alla ripetizione inizia a decorrere dal pagamento stesso, dovendosi invece, a fronte di rimesse ripristinatorie, far decorrere il suddetto termine dalla data di chiusura del conto, sempre che il saldo finale sia illegittimamente a debito per il correntista.
Nell'indagine sulla natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti risulta dunque di estrema importanza accertare l'esistenza o meno di un'apertura di credito e il suo ammontare. Nel
caso di specie, secondo quanto appurato dal consulente tecnico (pag. 13 della c.t.u.
depositata nel I grado di giudizio), il conto corrente ha beneficiato di un affidamento (pari a
£ 500.000.000 fino al 29.11.2001, € 103.500,00 dal 30.11.2001 al 9.2.2009) così come indicato nei prospetti allegati agli estratti conto.
39 E' bene precisare al riguardo che il formalismo imposto dall'art. 117 T.U.B., sotto pena di nullità dei contratti bancari, non preclude la ricerca di indicatori dell'esistenza di un fido c.d.
“di fatto”. Le nullità di cui al Titolo IV del T.U.B., rientrano nel novero delle “nullità di protezione”. Tale peculiare rimedio, in primo luogo, risponde alla necessità di garantire una tutela sostanziale al contraente che -in ragione dell'asimmetria informativa che connota i rapporti bancari e finanziari- si trova in una posizione di strutturale debolezza rispetto all'altra parte, e, in via consequenziale, mira al soddisfacimento degli interessi fondamentali al corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e all'uguaglianza tra contraenti (art. 3
Cost.).
Nata in ambito consumeristico, a completamento di un quadro di strumenti civilistici funzionali alla tutela del consumatore, la disciplina delle nullità di protezione è stata estesa ad altri contratti che, analogamente ai contratti di consumo, si connotano per uno squilibrio strutturale tra le parti. Il formalismo contrattuale, in particolare, in una prospettiva che diverge dalla logica del codice civile (ove è previsto che la forma ammanti per lo più
contratti, aventi a oggetto beni immobili, intercorsi tra contraenti in posizione di parità),
mira a riequilibrare la diseguaglianza sistemica che colloca l'intermediario bancario e la sua controparte contrattuale su piani differenti di forza contrattuale, bagaglio cognitivo,
esperienza, capacità professionale, onde favorire l'esercizio consapevole della libertà
contrattuale del cliente.
40 La funzione di protezione assolta dalla nullità comporta che essa possa essere fatta valere solo dal correntista -contraente debole- e che il giudice ha il potere di rilevarle d'ufficio esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242).
Dalla ratio sottesa alla previsione legislativa della nullità di cui all'art. 117 T.U.B. deriva l'impossibilità per l'istituto di credito -contraente forte del rapporto - di invocare con effetti per sé favorevoli una nullità -quella del contratto di apertura di credito- che non solo è posta a tutela del cliente, ma alla quale lo stesso istituto di credito ha dato causa non avendo provveduto a stipulare il contratto per iscritto. Accordare rilevanza al fido di fatto, pertanto,
consente un recupero di coerenza di sistema, scongiurando che la banca, che ha dato luogo alla nullità, possa poi trarre utilità dalla stessa paralizzando con l'eccezione di prescrizione il credito restitutorio maturato dal correntista in relazione alle poste indebitamente annotate in conto e corrisposte. Un fido, sebbene “di fatto”, può dunque ritenersi accordato se tale circostanza è ricavabile anche da altri elementi, diversi dall'espressa previsione contrattuale.
Nel caso di specie, i documenti prodotti in giudizio dal correntista consentono di ricostruire agevolmente non solo l'esistenza di un affidamento, ma anche il suo ammontare.
Individuato l'importo del fido, è possibile procedere all'indagine sulla natura delle rimesse effettuate dal correntista. Tale verifica non può effettuarsi sulla scorta dell'estratto conto storico della banca poiché quest'ultimo risente dell'applicazione di poste illegittime poiché
aventi titolo in clausole -nel caso di specie, saggio ultralegale degli interessi debitori,
commissione di massimo scoperto e capitalizzazione degli interessi- dichiarate nulle dal
41 Giudice di primo grado. Poiché la nullità si sostanzia in un vizio genetico del contratto che travolge gli effetti dell'accordo ex tunc dalla stipulazione dello stesso, a tali pattuizioni non può essere riconosciuto alcun effetto.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre allora, all'esito della declaratoria di nullità
delle clausole contrattuali, eliminare previamente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò
anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento
(Cass. civ., sez. I, 15/2/2021, n. 3858; Cass. civ., sez. I, 19/5/2020, n. 9141).
Infine, meritevole di parziale accoglimento è l'ultimo motivo di appello incidentale.
La domanda risarcitoria:
- obiettivamente inarticolata e sguarnita di dimostrazione, oltre che sostanzialmente infondata là ove segnala l'usurarietà del carico economico imposto dall'istituto bancario (per vero limitata ai soli interessi moratori del contratto di mutuo, con riferimento alla richiesta di ristoro del danno patrimoniale da indotta carenza di fondi aziendali;
- inaccoglibile con riferimento alla richiesta di ristoro del danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione commerciale, non per nulla affidato all'allegazione della riscontrabilità del danno in re ipsa, da tempo sconfessata da un granitico e condivisibile formante giurisprudenziale che, con riferimento a ogni posizione di diritto sostanziale, ivi
42 comprese quelle afferenti a diritti riconosciuti nella carta costituzionale, sottolinea la necessità per la parte che assumere essere stata lesa nelle proprie prerogative di provare non solo il fatto offensivo, ma anche le sue conseguenze pregiudizievoli;
risulta, invece, fondata con riguardo ala richiesta di ristoro delle spese affrontate dalla società correntista per predisporre l'elaborato peritale allegato a corredo e supporto della domanda di accertamento negativo del credito della banca.
Conseguentemente, deve essere condannata a rifondere a AR [...]
l'importo di € 8.53429, attestato dai documenti agli atti (all.6 memoria ex art. CP_1
183 n.1 c.p.c. di parte attrice), oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della domanda (18.9.2015).
Valutato l'esito del giudizio, che ha registrato la sostanziale conferma dalla sentenza impugnata, con limitati correttivi imposti dal parziale accoglimento di entrambe le impugnazioni, si ravvisano i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4321 del 31.12.2020, appellata da e in via incidentale da ridetermina in € € AR Controparte_1
523.200,23 a credito della società correntista il saldo, alla data del 31.12.2014, del rapporto
43 di conto corrente di corrispondenza n. 999, comprensivo degli oneri rinvenienti dai rapporti di conto anticipi n. 752219302 e n. 752219306;
condanna al pagamento in favore di di € 8.53429, AR Controparte_1
oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 18.9.2015;
conferma quanto al resto l'impugnata sentenza.
Compensa interamente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello 22 maggio 2025.
Il Consigliere rel est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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752219302 e 752219306, collegati al conto corrente e stipulati entrambi il 10.2.2009, e dal