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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/07/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 761/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/03/2025 da
1) , con l'Avv. FILIPPI ANGELA, presso la quale ha eletto domicilio Parte_1 telematico
E
2) con l'Avv. LICATA FEDERICA , presso la quale ha eletto Parte_2 domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Trieste il 22.01.2009, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste con atto N. 11 P. 1 ANNO 2009;
con le seguenti figlie:
(Trieste 5.01.2011, C.F.: ) e Persona_1 C.F._1 Parte_3
(Trieste 31.01.2013, C.F.: cittadina italiana)
[...] C.F._2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati di letto, mensa ed abitazione con obbligo di reciproco rispetto.
2. Affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori.
3. Presa in carico delle figlie minori e da parte del Persona_1 Parte_3
Servizio Sociale del Comune di Trieste in collaborazione con i Servizi Specialistici per attività di sostegno e controllo delle minori stesse e dei genitori nell'esercizio delle reciproche funzioni, attraverso gli interventi sociosanitari ed educativi ritenuti utili al benessere delle minori e funzionali a preservare un corretto rapporto di queste con entrambi i genitori
4. Collocamento e residenza anagrafica delle figlie presso la madre.
5. Assegnazione della casa familiare sita a Trieste in via de Jenner n.14 alla GN
[...]
. Pt_1
6. Le figlie frequenteranno il padre almeno un pomeriggio a settimana, terminata la scuola o le attività extrascolastiche, e ogni weekend il sabato o la domenica.
7. Le minori trascorreranno altresì un periodo anche non continuativo di due settimane con ciascun genitore in corrispondenza delle vacanze estive. Trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro. Festività e relativi ponti alternati tra i genitori.
8. Fatti salvi diversi accordi tra i genitori da concordarsi preventivamente tenendo conto dei bisogni delle minori e del calendario relativo al progetto educativo concordato con gli operatori dei servizi.
9. Entrambi i genitori provvederanno direttamente alle esigenze delle figlie nei rispettivi tempi di compresenza. Inoltre, il padre contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie versando alla madre mensilmente entro il giorno 5 del mese in via anticipata la somma di €
300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), somma rivalutabile ex indici ISTAT.
10. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.05.2015, nonché al 50% delle spese per il doposcuola, il servizio integrativo scolastico ed il trasporto pubblico urbano ed extraurbano. Se le spese straordinarie saranno coperte/rimborsate da fondi o assicurazioni connesse al rapporto di lavoro dei genitori entrambi parteciperanno nella misura del 50% alla quota di spesa non coperta/rimborsata.
11. L'assegno unico universale per le figlie sarà percepito interamente dalla madre.
12. La pensione di invalidità erogata dall'INPS in favore della figlia verrà Parte_3 percepita interamente dalla madre. 13. Eventuali rimborsi, sussidi INPS e/o statali e/o regionali per la prole verranno suddivisi al 50% tra i genitori e richiesti in autonomia dalla madre che provvederà al successivo rimborso al padre.
14. Quale ulteriore forma di contribuzione al mantenimento delle figlie il signor Parte_2 provvederà al pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie
[...] relative all'abitazione ex familiare assegnata alla moglie, nonché le spese per le utenze domestiche.
15. Il signor contribuirà al mantenimento ordinario della moglie Parte_2 versandole un assegno mensile in via anticipata entro il giorno 5 del mese di € 100,00, importo rivalutabile ex indici ISTAT.
16. I genitori si autorizzano reciprocamente alla richiesta di rilascio/rinnovo in autonomia dei documenti validi per l'espatrio per le figlie minori.
17. Il signor si impegna a trasferire entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Parte_2 presente atto alla GN , che sin d'ora dichiara di accettare, la proprietà dei Parte_1 beni di sua proprietà, consistenti nell'unità immobiliare sito a Trieste, via de Jenner n.14 e nel posto macchina, sito a Trieste, via de Jenner n.22, così censiti:
All'Ufficio Tavolare di Trieste, Comune Censuario di Servola:
A) P.T. 9977, c.t. 1, unità condominiale con le congiunte 3692/1000000 p.i. del c.t. 1 in P.T.
5282, cui sono pertinenti 1/1 p.i. del c.t. 2 in P.T. 5282
B) P.T. 10072, c.t. 1, unità condominiale con le congiunte con 248/1000000 p.i. del c.t. 1 in P.T.
5282, cui sono pertinenti 1/1 p.i. del c.t. 2 in P.T. 5282
All'Agenzia delle Entrate, Ufficio del territorio di Trieste – Catasto Fabbricati:
- Alloggio: Foglio T/7, Particella 1409, Sub 294, Trieste via Luigi de Jenner n.14, Piano S1, zona censuaria 4, Cat. A/3, classe 3, consistenza vani 4, rendita catastale € 423,49
- Posto macchina: Foglio T/7, Particella 1409, Sub. 486, Trieste via Luigi de Jenner n.22, Piano
S2, zona censuaria 2, Cat. C/6, classe 3, consistenza metri quadri 12, rendita catastale € 66,93
Tale trasferimento è esente ai sensi dell'art. 19 della legge n.74 del 1987 da ogni imposta, in quanto è funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, poiché è esclusivamente dettato dalla necessità di regolare la separazione dei coniugi in via consensuale.
18. Si precisa che in seguito al trasferimento di cui al punto 17) la GN Parte_1 sosterrà interamente le spese ordinarie e straordinarie di gestione dei beni e le spese delle utenze domestiche e quindi la previsione di cui al punto 14) verrà meno. Le spese notarili e quelle connesse al trasferimento saranno a carico del signor Parte_2
19. Il signor si fa carico del pagamento integrale fino al saldo Parte_2 dell'importo relativo al prestito personale n. 19724259 da lui contratto con Unicredit Spa per l'acquisto dell'autovettura di proprietà della moglie.
20. Spese di lite compensate 21. I procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà ex L.P.”
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 07/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli