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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/07/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente Dott. Franco Davini Consigliere Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nr 185/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Genova alla via Gropallo n. 6/3A presso lo studio dell'avv. Andrea Percivale , che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
, in persona del socio accomandatario e legale NTroparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in NA , alla via Pirandello n. 1° int. 37 presso l'avv. Toni Donato che la rappresenta e difende per mandato agli atti del giudizio di primo grado
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza n. 215/2023, emessa dal Tribunale Civile di Genova nel proc. n. r.g. 1639/2019, 1. Rigettare le domande formulate dall'attrice/appellata nei confronti della convenuta/appellante per carenza di legittimazione passiva e/o estraneità di quest'ultima e/o
1 per inammissibilità e/o per infondatezza in fatto e in diritto (anche in ragione delle compensazioni addotte e delle eccezioni riconvenzionali formulate) delle pretese avversarie e/o per mancanza di prova.
2. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice debba nutrire dubbi residui sulla fondatezza delle domande formulate dall'appellante, rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento dei mezzi istruttori dedotti dalla medesima in seconda e in terza memoria ex art. 183 6° com. c.p.c., a oggi non ammessi, che qui si intendono integralmente richiamati e/o come trascritti.
3. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice debba ritenere sussistente un credito dell'attrice/appellata, dichiarare la pretesa della stessa infondata in punto quantum debeatur e statuire in favore della medesima una somma comunque inferiore rispetto a quella oggetto di pretesa, anche in ragione delle compensazioni ed eccezioni riconvenzionali formulate, comunque detraendo euro 5.000,00 già corrisposti e/o la somma corrispondente all'iva e/o quella corrispondente agli interessi commerciali.
4. Per l'effetto e alla luce dell'avvenuto pagamento della somma complessiva di euro 23.756,85 da parte della in favore della in ossequio alle statuizioni Pt_1 CP_1 della sentenza qui impugnata e del relativo precetto, condannare l'appellata a restituire all'appellante il citato importo di euro 23.756,85 o quello maggiore o minore che verrà ritenuto congruo e legittimo, oltre interessi di mora o in subordine legali dalla data di corresponsione a quella di restituzione.
5. Rigettare le eccezioni e le domande ex adverso proposte nel giudizio di secondo grado in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Rigettare l'appello incidentale avversario in quanto inammissibile e/o improponibile e/o nullo e/o infondato in fatto e in diritto.
6. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio. IVA e CPA incluse. Sentenza esecutiva ai sensi di legge” Per l'Appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) in via principale, respingere le avverse domande perché improponibili/o inammissibili e/o improcedibili, e, comunque, rigettare il gravame proposto dall'appellante poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale datata 31/5/2023 e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, fatta eccezione in punto quantum per la parte in cui il Tribunale riconosce e tiene conto di un presunto denegato versamento in favore del sig. i complessivi € 5.000, e, dunque, CP_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale, Voglia riformare la sentenza di primo grado limitatamente al quantum nella parte in cui erroneamente ed immotivatamente riconosce l'avvenuto predetto versamento di parte del dovuto per complessivi € 5.000 e statuisce la riduzione delle poste creditorie ad un totale finale di € 12.969,38, iva inclusa, nonché la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, e, quindi, per l'effetto, Voglia condannare l'appellante al pagamento integrale della somma di €1 7.969,38, iva inclusa, ovvero di altra diversa somma emergenda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali previsti dal D.Lgs. 231/2002, disciplinante l'inosservanza dei termini di pagamento
2 nelle transazioni commerciali, nonchè delle spese del primo grado di giudizio senza operare alcuna compensazione;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, compresi rimborso forfetario, oneri previdenziali e fiscali di legge”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7.02.2019 conveniva in giudizio la carrozzeria CP_1 [...] per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 17.696,38 quale Pt_1 corrispettivo dovuto per gli interventi di manutenzione e riparazione delle parti meccaniche e del motore commissionati ed eseguiti su autovettura Porsche di proprietà di tale CP_2 nel costituirsi in giudizio contestava la debenza delle somme richieste eccependo Pt_1 la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che il rapporto contrattuale si fosse instaurato direttamente tra proprietario committente e la società attrice, avendo Pt_1 ricevuto incarico dal proprietario soltanto di procedere alle riparazioni della CP_2 carrozzeria.
Con sentenza n. 215 del 27.01.2023 il Tribunale di Genova, all'esito dell'istruttoria espletata, in parziale accoglimento della domanda, condannava la al pagamento della Pt_1 somma inferiore di euro12.969,38 oltre interessi commerciali , compensava per un terzo le spese di lite e poneva a carico della carrozzeria i due terzi residui, motivando che all'esito dell'istruttoria (orale e documentale) fosse emersa la prova del rapporto contrattuale tra NT l'officina e la carrozzeria sicchè quest'ultima fosse tenuta alla relativa Pt_1 prestazione, mentre l'intervento del proprietario era avvenuto successivamente e non aveva portato all'estromissione di dal rapporto contrattuale, giacchè era stata Pt_1 quest'ultima ad individuare la società attrice come esperta cui rivolgersi per i lavori al motore ed alla meccanica, a trasportare l'automezzo presso l'officina, mentre non vi era prova di NT rapporti diretti tra proprietario e Osservava il Giudice come la giurisprudenza, del resto, ponga una vera e propria presunzione di committenza in capo a chi consegna un mezzo per la riparazione, superabile con la dimostrazione che chi aveva consegnato avesse ricevuto incarico dal proprietario di portare l'auto al suo posto presso l'officina: tuttavia nel caso in ispecie non aveva dato tale prova, né aveva neppure allegato di aver preso accordi Pt_1 col proprietario. NPJ al contrario, pur non negando di aver conosciuto il proprietario, aveva sempre dedotto di aver preso accordi direttamente con e la prova testimoniale Pt_1 aveva confermato la circostanza, tant'è che la stessa riconsegna dell'autovettura da parte di
3 NPJ al proprietario era avvenuta previa telefonata di autorizzazione alla consegna da parte di
Pt_1
In ordine al quantum richiesto, nessuna contestazione era rilevabile agli atti circa gli importi richiesti in fattura, tuttavia si doveva tener conto di anticipazioni per complessive euro
5.000,00 corrisposti in contanti in parte da in parte dal proprietario, in due Pt_1 tranches di 3.000,00 e 2.000,00 euro rispettivamente, come dimostrato dalle deposizioni rese dai testi escussi e, per la tranche di euro 3.000,00, altresì dalla ricevuta in atti doc 22. Tale somma doveva pertanto essere detratta dall'importo oggetto di condanna.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la carrozzeria concludendo come sopra Pt_1 riportato. Si è ritualmente costituita l'officina spiegando a sua volta appello CP_1 incidentale, in conformità alle conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 22 giugno 2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30 maggio 2024, successivamente rinviata d'ufficio a quella dell'11.07.2024, in cui, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza, era trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello impugna la sentenza per “NTraddittorietà e Pt_1 carenza di motivazione. Errata interpretazione delle risultanze istruttorie in ordine alla estraneità e/o insussistenza di legittimazione passiva dell'esponente”.
NTraddittoriamente, da una parte il Giudice aveva affermato l'esistenza di un rapporto NT contrattuale diretto tra dall'altra parte aveva riconosciuto che il proprietario Pt_1
NT avesse corrisposto direttamente ad un acconto di euro 3.000,00, circostanza incompatibile con la prospettazione del rapporto diretto tra i due. Il Giudice aveva ignorato
NT altresì che la fattura fosse stata emessa direttamente nei confronti di da In CP_2 realtà – sostiene l'appellante – solo all'insorgere di contestazioni da parte della proprietà sulla qualità dei lavori effettuati e di fronte alle maggiori difficoltà di recuperare il denaro dal
NT proprietario, aveva cambiato strategia processuale, cercando di recuperare il pagamento da chi si era semplicemente attivato come intermediario tra le parti. Deponeva in tal senso uno
NT scambio di email tra proprietario e in cui si faceva riferimento a contestazioni sui lavori , laddove, in assenza di un rapporto negoziale, le lamentele del proprietario avrebbero dovuto
4 NT essere indirizzate ad La fattura emessa da nei confronti di era Pt_1 Pt_1 relativa soltanto a guarnizioni portiere, motorino di avviamento, sabbiatura e verniciatura a sabbia, a riprova del fatto che il rapporto negoziale era stato limitato e non esteso a tutte le opere di meccanica tra le parti in causa.
Anche nella email del 23.06.2017 si distingueva tra lavori commissionati ad e Pt_1 lavorazioni commissionate direttamente dal proprietario e, sempre contraddittoriamente, la sentenza, pur pervenendo alla conclusione di un rapporto diretto tra officina e carrozzeria, NT faceva riferimento alla pattuizione tra ( ed solo con riferimento al CP_1 Pt_1
“rimontaggio delle ciclistica”.
Anche le risultanze della prova orale non erano state correttamente valutate dal Giudice : in sede di interpello l'appellata ammetteva di aver ricevuto incarico dall'esponente solo per il rimontaggio della ciclistica per il corrispettivo di euro 2.000,00 , così riconoscendo di aver ricevuto gli ulteriori incarichi direttamente da e dunque i rapporti diretti intervenuti CP_2 tra l'officina ed il proprietario, che lo stesso legale rappresentante ammetteva di aver incontrato più volte e con cui aveva interloquito in inglese.
L'istruttoria orale aveva poi dimostrato il potere di rappresentanza di rispetto al Pt_1 proprietario, di cui l'appellante aveva speso il nome facendolo presenziare in officina e NT mettendolo in contatto diretto con Alla luce di tale rappresentanza diretta si spiegavano NT anche le email con cui confermava il preventivo di spesa di e CP_3 contemporaneamente chiedeva una riduzione ad per i lavori relativi alla Pt_1 carrozzeria: ciò dimostrava che i due rapporti erano ben distinti e che in ordine alle riparazioni meccaniche avesse agito in nome e per conto e dunque come rappresentante del Pt_1 privato proprietario.
In ordine alla prova testimoniale, il teste in particolare – secondo cui sarebbe stata Tes_1 ad assumere l'impegno verso la proprietà ad ultimare i lavori entro luglio - Pt_1 risultava poco attendibile, avendo reso deposizione in contrasto con quelle rese da altri testi che avevano confermato che si fosse recato direttamente più volte in officina e CP_3 avesse sollecitato l'ultimazione dei lavori formulando anche delle contestazioni.
La prestazione di era stata semplice prestazione contrattuale svolta nell'esclusivo Pt_1 interesse di terzo e conclusasi al momento dell'incontro tra i due presso i locali di Pt_1
5 Il motivo è infondato.
Le circostanze che sia stata ad individuare l'officina di a contattarla in Pt_1 CP_1 considerazione dell'esperienza nel settore ed a trasportare presso l'officina stessa l'autovettura Porsche di cui è causa, come pure che il si fosse recato più volte presso CP_1 la sede della carrozzeria sono confermate dalla quasi totalità delle deposizioni rese dai testi escussi, quando non anche in sede di interrogatorio formale.
Dal verbale di udienza del 6.07.2022, interrogatorio formale della signora (legale Pt_2 rappresentante di : “ Nel mese di maggio 2017 il sig , titolare della Pt_1 CP_1 veniva contattato dal responsabile tecnico della carrozzeria sig CP_1 Parte_1
, solo per il rimontaggio della ciclistica (rimontaggio di tutta la parte Persona_1 motore) dell'auto Porsche Coupè con numero telaio,. di proprietà del sig
[...]
.”.. ADR “Ero presente al momento della consegna dell'autovettura all'officina CP_4
NT dell' a Savona, insieme con il Sig ”.. Tes_1
Dal verbale di udienza del 6 luglio 2022, teste in controprova “24. E' vero Tes_2 che ai primi di luglio 2017 faceva trasportare mediante carro attrezzi il veicolo Pt_1 presso i locali di mio figlio. L'ho vista arrivare” . Stesso verbale di udienza, teste Tes_3
“ ADR Giudice: Ho assistito ad accordi verbali tra mia mamma (legale rappresentante
[...]
ed il Sig n base ai quali il sig doveva rimontare il motore sull'auto Pt_1 CP_1 CP_1
e il suo impianto elettrico”
Teste verbale di udienza del 13.07.2022… “Io e l'altro carrozziere Persona_2 Per_3
abbiamo dato al sig. il contatto del sig che io conoscevo da anni
[...] Tes_1 CP_1 dapprima solo per lavoro e poi anche per amicizia. Il sig ci chiese se conoscessimo Tes_1 un meccanico bravo per fare lavori di meccanica su Porsche 356 coupè…. . Abbiamo quindi dato nominativo del sig ... Io ero dall' NPJ del sig. quando il sig Per_4 CP_1 Tes_1 gli telefonò……..il Sig iceva che stava andando avanti coi lavori della Porsche.. CP_1
Stesso verbale di udienza, teste : “ Io e l'altro carrozziere PA IA Persona_3 abbiamo dato al sig il contatto del sig. che io avevo conosciuto nel Tes_1 CP_1 novembre 2016. .. Sono stato presente quando il Sig è venuto presso per CP_1 Pt_1 vedere i lavori da fare. Non ricordo se abbia parlato con la sig. ra o con ” Pt_2 Per_5
6 Teste , verbale di udienza del 13.07.2022: “ Ho contattato io il sig Persona_1 per affidargli per conto della i lavori di meccanica della Porsche del sig. CP_1 Pt_1
Ehrilichen..”.. Io non ho detto al sig che si sarebbe trattato di un rapporto diretto tra CP_1 lui ed il sig Quest'ultimo aveva affidato a noi la sua auto perché gliela mettessimo CP_3
a posto sia per la carrozzeria che per la meccanica..”.. “E' vero che tra il maggio 2017 ed il
4.07.2017 il Sig ed il Sig i incontravano due o tre volte presso i locali della CP_3 CP_1
e che visionavano il veicolo in fase di ultimazione dei lavori di carrozzeria. Il Sig Pt_1 in mia presenza gli ha fatto vedere tutti gli interventi che avrebbero dovuto essere CP_1 prestati sull'auto, però avevamo noi il contatto con il proprietario della stessa”. “In data
10.07.2017 faceva trasportare mediante carro attrezzi il veicolo presso i locali del Pt_1 sig. perché questi rimontasse tutta la meccanica , lavoro che non poteva fare da noi CP_1
NT in carrozzeria. Tale trasporto presso l' non è stato concordato con il Sig. che CP_3 ne è stato solo avvisato..”
Tutte le deposizioni rese dai testi – e le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale – hanno pertanto confermato che l'incarico di provvedere ai lavori di meccanica sull'autovettura Porsche coupè del sig fu conferito da all'officina di CP_3 Pt_1 che venne contattata direttamente dalla carrozzeria e con questa mantenne i contatti CP_1 sempre anche per il prosieguo, come confermato altresì dalle email agli atti.
Anche la circostanza che prima di riconsegnare al legittimo proprietario la Porsche – a prescindere dalla risposta fornita dalla sig.ra - il si fosse attivato presso la Pt_2 CP_1 carrozzeria - la telefonata è confermata da tutti i testi escussi, inclusi quelli di – Pt_1 conferma il rapporto diretto tra le due società in ordine all'incarico.
Con il secondo motivo di impugnazione censura la sentenza in punto di Pt_1 quantificazione del corrispettivo.
Innanzitutto l'onere di dimostrare l'effettivo svolgimento dei lavori descritti incombe ex art
2697 c.c. sull'attore, laddove i testi escussi avevano reso deposizioni generiche, non avevano descritto dettagliatamente le opere di meccanica effettuate, né prodotto perizia o effettuato
ATP. Inoltre aveva svolto contestazioni precise sui vizi e sulle stime. CP_5
Il Tribunale aveva poi liquidato un importo comprensivo di IVA mentre non era stata emessa alcuna fattura sicché al più il Tribunale avrebbe dovuto condannare al pagamento della minor
7 somma di euro 9.729,00 pari all'importo al netto di iva, detratti i 5.000,00 euro di anticipazioni già corrisposte.
Allo stesso modo non avrebbe dovuto condannare al pagamento degli interessi moratori, attesa la mancata emissione di fattura. Infine, sarebbe stato giusto detrarre ulteriormente l'importo di euro 6.835,20 quale costo sostenuto per interventi resi necessari dalla Porsche per NT rimediare agli errori di
Il motivo è infondato.
Parte attrice ha assolto all'onere probatorio a suo carico, in quanto l'effettiva prestazione delle lavorazioni indicate è stata confermata dalle deposizioni rese dai testi escussi, come quella resa dal teste (verbale di udienza del 6.07.2022): “Sommariamente posso dire Testimone_4 che il Sig. eseguiva la manutenzione, riparazione o sostituzione delle parti CP_1 meccaniche della vettura ed, in particolare, provvedeva: alla revisione del cambi, al montaggio del gruppo motore e del cambio con regolazione dell'assetto; alla stesura dell'impianto elettrico nuovo ma non so se fornito da al collegamento Pt_1 dell'impianto elettrico e delle fanaleria;
alla modifica della scocca per garantire la funzionalità e sicurezza del rinvio del pedale dell'acceleratore (collegato all'ostruzione dei passaggi dei cavi) alla riapertura dei passaggi dei cavi dei freni e della frizione collocati nel tunnel centrale ed ostruiti dalle saldature asseritamente effettuate da nel corso CP_6 degli interventi di lattoneria.. “ Il teste (verbale di udienza del 6.07.2022) ha Testimone_5 confermato con dovizia di dettagli le medesime lavorazioni: “ Ho visto che il sig
[...] eseguiva l maggior parte dei seguenti lavori: la manutenzione, riparazione o CP_1 sostituzione di parti meccaniche della vettura ed, in particolare, provvedeva: alla revisione del cambio, al montaggio del gruppo motore e del cambio con regolazione dell'assetto(ho visto il cambio smontato sul banco sul quale ci stava lavorando) alla stesura dell'impianto elettrico nuovo ma non so se fornito da al collegamento dell'impianto elettrico e Pt_1 della fanaleria, alla modifica della scocca per garantire la funzionalità e sicurezza del rinvio del pedale dell'acceleratore (collegato all'istruzione del passaggio dei cavi) , alla riapertura dei passaggi dei cavi del freno a mano e della frizione collocati nel tunnel centrale ed ostruiti dalle saldature asseritamente effettuate da nel corso degli interventi di lattoneria, Pt_1 montaggio e revisione della ciclistica (sospensioni, ruote, tutto quello che fa camminare
8 l'auto) montaggio di parte dell'interni dell'autovettura con esclusione della selleria, pulizia dei due tunnel delle sospensioni anteriori…”
Per quanto attiene gli interessi moratori, com'è noto gli stessi sono dovuti ex DLgs 231/2002
a prescindere da messa in ora, per il semplice ritardo nei pagamenti inerenti transazioni commerciali tra imprese.
Per quanto attiene l'IVA, trattasi evidentemente di importo accessorio dovuto ex lege a fronte di effettuazione di operazione imponibile e di emissione fattura, sicché la sentenza di prime cure andrà interpretata nel senso che l'IVA inclusa nell'importo di euro 12.969,38 sarà dovuta a fronte di emissione di regolare documento fiscale.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per non aver valutato il Giudice che il diritto al pagamento sorge col completamento dell'opera, ex art 2.222 c.c. mentre nel caso in NT ispecie il lavoro non era stato portato a termine da oltre ad essere caratterizzato da errori vizi e difformità.
Il motivo è infondato.
Oltre a non esservi alcuna contestazione specifica in ordine ai lavori eseguiti – essendo le difese indirizzate prevalentemente a sconfessare il conferimento di incarico diretto dalla NT carrozzeria all'Officina - i testi escussi come ampiamente citati hanno Pt_1 confermato l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni per le quali ha agito in giudizio CP_1 per il pagamento dei corrispettivi richiesti.
Parte appellata ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art 348bis cpc, su cui questa Corte si è pronunciata con ordinanza, ritenendo insussistenti i presupposti. NTr Nel merito, ha proposto appello incidentale in punto di quantificazione del debeatur nella parte in cui il Giudice aveva proceduto a defalcare dalla maggior somma richiesta l'importo di euro 5.000,00 asseritamente versato pro manibus in acconto, da per la CP_3 quota parte di euro 3.000,00 e da per la quota parte di euro 2.000.00 Pt_1
Le testimonianze su cui si era fondato il convincimento giudiziale erano difatti in realtà rese da testi ( e ) della cui attendibilità era ragionevole dubitare: il Testimone_6 Tes_7 primo difatti – avvocato ora come allora di aveva peraltro dichiarato di essere Parte_1 nella stanza accanto a quella in cui sarebbe avvenuta la consegna della somma di denaro e
9 precisato di non aver visto esattamente quanto versato al sig NPJ), e non aveva CP_1 fatto cenno alla scrittura di quietanza.
Il teste – figlio della titolare e direttore tecnico di – aveva reso Tes_7 Pt_1 testimonianza contraddittoria, dichiarando di aver visto con precisione taglio e importo di denaro consegnato dalla madre al tuttavia nulla sapendo dire dell'importo versato da CP_1 alla madre nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, ignorando altresì se fosse o CP_1 meno stata emessa fattura per l'importo pagato.
L'appello incidentale è infondato.
Lo scambio di email tra e la carrozzeria (doc.
8-11 produz attestano la CP_1 CP_1 prassi di acconti di volta in volta corrisposti, anche per il rimborso dei costi di acquisto del materiale. Il carattere circostanziato della testimonianza resa dal teste , e la conferma di Tes_7 aver assistito ad un passaggio di denaro da parte del teste integrano Testimone_6 sufficientemente la prova sul punto.
La soccombenza reciproca giustifica la totale compensazione delle spese di lite del grado.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello principale e l'appello incidentale sono stati integralmente rigettati.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 215 Parte_1 pubblicata il 27 .01.2023 emessa dal Tribunale di Genova, che per l'effetto conferma.
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la NTroparte_1 medesima sentenza.
3) Compensa integralmente le spese di lite del grado tra e Parte_1 [...]
NTroparte_1
4) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia
10 di spese di giustizia) - che l'appello principale e l'appello incidentale sono stati integralmente rigettati.
5) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53..
Genova, li 8 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
11
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Genova alla via Gropallo n. 6/3A presso lo studio dell'avv. Andrea Percivale , che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
, in persona del socio accomandatario e legale NTroparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in NA , alla via Pirandello n. 1° int. 37 presso l'avv. Toni Donato che la rappresenta e difende per mandato agli atti del giudizio di primo grado
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza n. 215/2023, emessa dal Tribunale Civile di Genova nel proc. n. r.g. 1639/2019, 1. Rigettare le domande formulate dall'attrice/appellata nei confronti della convenuta/appellante per carenza di legittimazione passiva e/o estraneità di quest'ultima e/o
1 per inammissibilità e/o per infondatezza in fatto e in diritto (anche in ragione delle compensazioni addotte e delle eccezioni riconvenzionali formulate) delle pretese avversarie e/o per mancanza di prova.
2. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice debba nutrire dubbi residui sulla fondatezza delle domande formulate dall'appellante, rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento dei mezzi istruttori dedotti dalla medesima in seconda e in terza memoria ex art. 183 6° com. c.p.c., a oggi non ammessi, che qui si intendono integralmente richiamati e/o come trascritti.
3. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice debba ritenere sussistente un credito dell'attrice/appellata, dichiarare la pretesa della stessa infondata in punto quantum debeatur e statuire in favore della medesima una somma comunque inferiore rispetto a quella oggetto di pretesa, anche in ragione delle compensazioni ed eccezioni riconvenzionali formulate, comunque detraendo euro 5.000,00 già corrisposti e/o la somma corrispondente all'iva e/o quella corrispondente agli interessi commerciali.
4. Per l'effetto e alla luce dell'avvenuto pagamento della somma complessiva di euro 23.756,85 da parte della in favore della in ossequio alle statuizioni Pt_1 CP_1 della sentenza qui impugnata e del relativo precetto, condannare l'appellata a restituire all'appellante il citato importo di euro 23.756,85 o quello maggiore o minore che verrà ritenuto congruo e legittimo, oltre interessi di mora o in subordine legali dalla data di corresponsione a quella di restituzione.
5. Rigettare le eccezioni e le domande ex adverso proposte nel giudizio di secondo grado in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Rigettare l'appello incidentale avversario in quanto inammissibile e/o improponibile e/o nullo e/o infondato in fatto e in diritto.
6. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio. IVA e CPA incluse. Sentenza esecutiva ai sensi di legge” Per l'Appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) in via principale, respingere le avverse domande perché improponibili/o inammissibili e/o improcedibili, e, comunque, rigettare il gravame proposto dall'appellante poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale datata 31/5/2023 e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, fatta eccezione in punto quantum per la parte in cui il Tribunale riconosce e tiene conto di un presunto denegato versamento in favore del sig. i complessivi € 5.000, e, dunque, CP_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale, Voglia riformare la sentenza di primo grado limitatamente al quantum nella parte in cui erroneamente ed immotivatamente riconosce l'avvenuto predetto versamento di parte del dovuto per complessivi € 5.000 e statuisce la riduzione delle poste creditorie ad un totale finale di € 12.969,38, iva inclusa, nonché la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, e, quindi, per l'effetto, Voglia condannare l'appellante al pagamento integrale della somma di €1 7.969,38, iva inclusa, ovvero di altra diversa somma emergenda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali previsti dal D.Lgs. 231/2002, disciplinante l'inosservanza dei termini di pagamento
2 nelle transazioni commerciali, nonchè delle spese del primo grado di giudizio senza operare alcuna compensazione;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, compresi rimborso forfetario, oneri previdenziali e fiscali di legge”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7.02.2019 conveniva in giudizio la carrozzeria CP_1 [...] per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 17.696,38 quale Pt_1 corrispettivo dovuto per gli interventi di manutenzione e riparazione delle parti meccaniche e del motore commissionati ed eseguiti su autovettura Porsche di proprietà di tale CP_2 nel costituirsi in giudizio contestava la debenza delle somme richieste eccependo Pt_1 la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che il rapporto contrattuale si fosse instaurato direttamente tra proprietario committente e la società attrice, avendo Pt_1 ricevuto incarico dal proprietario soltanto di procedere alle riparazioni della CP_2 carrozzeria.
Con sentenza n. 215 del 27.01.2023 il Tribunale di Genova, all'esito dell'istruttoria espletata, in parziale accoglimento della domanda, condannava la al pagamento della Pt_1 somma inferiore di euro12.969,38 oltre interessi commerciali , compensava per un terzo le spese di lite e poneva a carico della carrozzeria i due terzi residui, motivando che all'esito dell'istruttoria (orale e documentale) fosse emersa la prova del rapporto contrattuale tra NT l'officina e la carrozzeria sicchè quest'ultima fosse tenuta alla relativa Pt_1 prestazione, mentre l'intervento del proprietario era avvenuto successivamente e non aveva portato all'estromissione di dal rapporto contrattuale, giacchè era stata Pt_1 quest'ultima ad individuare la società attrice come esperta cui rivolgersi per i lavori al motore ed alla meccanica, a trasportare l'automezzo presso l'officina, mentre non vi era prova di NT rapporti diretti tra proprietario e Osservava il Giudice come la giurisprudenza, del resto, ponga una vera e propria presunzione di committenza in capo a chi consegna un mezzo per la riparazione, superabile con la dimostrazione che chi aveva consegnato avesse ricevuto incarico dal proprietario di portare l'auto al suo posto presso l'officina: tuttavia nel caso in ispecie non aveva dato tale prova, né aveva neppure allegato di aver preso accordi Pt_1 col proprietario. NPJ al contrario, pur non negando di aver conosciuto il proprietario, aveva sempre dedotto di aver preso accordi direttamente con e la prova testimoniale Pt_1 aveva confermato la circostanza, tant'è che la stessa riconsegna dell'autovettura da parte di
3 NPJ al proprietario era avvenuta previa telefonata di autorizzazione alla consegna da parte di
Pt_1
In ordine al quantum richiesto, nessuna contestazione era rilevabile agli atti circa gli importi richiesti in fattura, tuttavia si doveva tener conto di anticipazioni per complessive euro
5.000,00 corrisposti in contanti in parte da in parte dal proprietario, in due Pt_1 tranches di 3.000,00 e 2.000,00 euro rispettivamente, come dimostrato dalle deposizioni rese dai testi escussi e, per la tranche di euro 3.000,00, altresì dalla ricevuta in atti doc 22. Tale somma doveva pertanto essere detratta dall'importo oggetto di condanna.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la carrozzeria concludendo come sopra Pt_1 riportato. Si è ritualmente costituita l'officina spiegando a sua volta appello CP_1 incidentale, in conformità alle conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 22 giugno 2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30 maggio 2024, successivamente rinviata d'ufficio a quella dell'11.07.2024, in cui, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza, era trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello impugna la sentenza per “NTraddittorietà e Pt_1 carenza di motivazione. Errata interpretazione delle risultanze istruttorie in ordine alla estraneità e/o insussistenza di legittimazione passiva dell'esponente”.
NTraddittoriamente, da una parte il Giudice aveva affermato l'esistenza di un rapporto NT contrattuale diretto tra dall'altra parte aveva riconosciuto che il proprietario Pt_1
NT avesse corrisposto direttamente ad un acconto di euro 3.000,00, circostanza incompatibile con la prospettazione del rapporto diretto tra i due. Il Giudice aveva ignorato
NT altresì che la fattura fosse stata emessa direttamente nei confronti di da In CP_2 realtà – sostiene l'appellante – solo all'insorgere di contestazioni da parte della proprietà sulla qualità dei lavori effettuati e di fronte alle maggiori difficoltà di recuperare il denaro dal
NT proprietario, aveva cambiato strategia processuale, cercando di recuperare il pagamento da chi si era semplicemente attivato come intermediario tra le parti. Deponeva in tal senso uno
NT scambio di email tra proprietario e in cui si faceva riferimento a contestazioni sui lavori , laddove, in assenza di un rapporto negoziale, le lamentele del proprietario avrebbero dovuto
4 NT essere indirizzate ad La fattura emessa da nei confronti di era Pt_1 Pt_1 relativa soltanto a guarnizioni portiere, motorino di avviamento, sabbiatura e verniciatura a sabbia, a riprova del fatto che il rapporto negoziale era stato limitato e non esteso a tutte le opere di meccanica tra le parti in causa.
Anche nella email del 23.06.2017 si distingueva tra lavori commissionati ad e Pt_1 lavorazioni commissionate direttamente dal proprietario e, sempre contraddittoriamente, la sentenza, pur pervenendo alla conclusione di un rapporto diretto tra officina e carrozzeria, NT faceva riferimento alla pattuizione tra ( ed solo con riferimento al CP_1 Pt_1
“rimontaggio delle ciclistica”.
Anche le risultanze della prova orale non erano state correttamente valutate dal Giudice : in sede di interpello l'appellata ammetteva di aver ricevuto incarico dall'esponente solo per il rimontaggio della ciclistica per il corrispettivo di euro 2.000,00 , così riconoscendo di aver ricevuto gli ulteriori incarichi direttamente da e dunque i rapporti diretti intervenuti CP_2 tra l'officina ed il proprietario, che lo stesso legale rappresentante ammetteva di aver incontrato più volte e con cui aveva interloquito in inglese.
L'istruttoria orale aveva poi dimostrato il potere di rappresentanza di rispetto al Pt_1 proprietario, di cui l'appellante aveva speso il nome facendolo presenziare in officina e NT mettendolo in contatto diretto con Alla luce di tale rappresentanza diretta si spiegavano NT anche le email con cui confermava il preventivo di spesa di e CP_3 contemporaneamente chiedeva una riduzione ad per i lavori relativi alla Pt_1 carrozzeria: ciò dimostrava che i due rapporti erano ben distinti e che in ordine alle riparazioni meccaniche avesse agito in nome e per conto e dunque come rappresentante del Pt_1 privato proprietario.
In ordine alla prova testimoniale, il teste in particolare – secondo cui sarebbe stata Tes_1 ad assumere l'impegno verso la proprietà ad ultimare i lavori entro luglio - Pt_1 risultava poco attendibile, avendo reso deposizione in contrasto con quelle rese da altri testi che avevano confermato che si fosse recato direttamente più volte in officina e CP_3 avesse sollecitato l'ultimazione dei lavori formulando anche delle contestazioni.
La prestazione di era stata semplice prestazione contrattuale svolta nell'esclusivo Pt_1 interesse di terzo e conclusasi al momento dell'incontro tra i due presso i locali di Pt_1
5 Il motivo è infondato.
Le circostanze che sia stata ad individuare l'officina di a contattarla in Pt_1 CP_1 considerazione dell'esperienza nel settore ed a trasportare presso l'officina stessa l'autovettura Porsche di cui è causa, come pure che il si fosse recato più volte presso CP_1 la sede della carrozzeria sono confermate dalla quasi totalità delle deposizioni rese dai testi escussi, quando non anche in sede di interrogatorio formale.
Dal verbale di udienza del 6.07.2022, interrogatorio formale della signora (legale Pt_2 rappresentante di : “ Nel mese di maggio 2017 il sig , titolare della Pt_1 CP_1 veniva contattato dal responsabile tecnico della carrozzeria sig CP_1 Parte_1
, solo per il rimontaggio della ciclistica (rimontaggio di tutta la parte Persona_1 motore) dell'auto Porsche Coupè con numero telaio,. di proprietà del sig
[...]
.”.. ADR “Ero presente al momento della consegna dell'autovettura all'officina CP_4
NT dell' a Savona, insieme con il Sig ”.. Tes_1
Dal verbale di udienza del 6 luglio 2022, teste in controprova “24. E' vero Tes_2 che ai primi di luglio 2017 faceva trasportare mediante carro attrezzi il veicolo Pt_1 presso i locali di mio figlio. L'ho vista arrivare” . Stesso verbale di udienza, teste Tes_3
“ ADR Giudice: Ho assistito ad accordi verbali tra mia mamma (legale rappresentante
[...]
ed il Sig n base ai quali il sig doveva rimontare il motore sull'auto Pt_1 CP_1 CP_1
e il suo impianto elettrico”
Teste verbale di udienza del 13.07.2022… “Io e l'altro carrozziere Persona_2 Per_3
abbiamo dato al sig. il contatto del sig che io conoscevo da anni
[...] Tes_1 CP_1 dapprima solo per lavoro e poi anche per amicizia. Il sig ci chiese se conoscessimo Tes_1 un meccanico bravo per fare lavori di meccanica su Porsche 356 coupè…. . Abbiamo quindi dato nominativo del sig ... Io ero dall' NPJ del sig. quando il sig Per_4 CP_1 Tes_1 gli telefonò……..il Sig iceva che stava andando avanti coi lavori della Porsche.. CP_1
Stesso verbale di udienza, teste : “ Io e l'altro carrozziere PA IA Persona_3 abbiamo dato al sig il contatto del sig. che io avevo conosciuto nel Tes_1 CP_1 novembre 2016. .. Sono stato presente quando il Sig è venuto presso per CP_1 Pt_1 vedere i lavori da fare. Non ricordo se abbia parlato con la sig. ra o con ” Pt_2 Per_5
6 Teste , verbale di udienza del 13.07.2022: “ Ho contattato io il sig Persona_1 per affidargli per conto della i lavori di meccanica della Porsche del sig. CP_1 Pt_1
Ehrilichen..”.. Io non ho detto al sig che si sarebbe trattato di un rapporto diretto tra CP_1 lui ed il sig Quest'ultimo aveva affidato a noi la sua auto perché gliela mettessimo CP_3
a posto sia per la carrozzeria che per la meccanica..”.. “E' vero che tra il maggio 2017 ed il
4.07.2017 il Sig ed il Sig i incontravano due o tre volte presso i locali della CP_3 CP_1
e che visionavano il veicolo in fase di ultimazione dei lavori di carrozzeria. Il Sig Pt_1 in mia presenza gli ha fatto vedere tutti gli interventi che avrebbero dovuto essere CP_1 prestati sull'auto, però avevamo noi il contatto con il proprietario della stessa”. “In data
10.07.2017 faceva trasportare mediante carro attrezzi il veicolo presso i locali del Pt_1 sig. perché questi rimontasse tutta la meccanica , lavoro che non poteva fare da noi CP_1
NT in carrozzeria. Tale trasporto presso l' non è stato concordato con il Sig. che CP_3 ne è stato solo avvisato..”
Tutte le deposizioni rese dai testi – e le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale – hanno pertanto confermato che l'incarico di provvedere ai lavori di meccanica sull'autovettura Porsche coupè del sig fu conferito da all'officina di CP_3 Pt_1 che venne contattata direttamente dalla carrozzeria e con questa mantenne i contatti CP_1 sempre anche per il prosieguo, come confermato altresì dalle email agli atti.
Anche la circostanza che prima di riconsegnare al legittimo proprietario la Porsche – a prescindere dalla risposta fornita dalla sig.ra - il si fosse attivato presso la Pt_2 CP_1 carrozzeria - la telefonata è confermata da tutti i testi escussi, inclusi quelli di – Pt_1 conferma il rapporto diretto tra le due società in ordine all'incarico.
Con il secondo motivo di impugnazione censura la sentenza in punto di Pt_1 quantificazione del corrispettivo.
Innanzitutto l'onere di dimostrare l'effettivo svolgimento dei lavori descritti incombe ex art
2697 c.c. sull'attore, laddove i testi escussi avevano reso deposizioni generiche, non avevano descritto dettagliatamente le opere di meccanica effettuate, né prodotto perizia o effettuato
ATP. Inoltre aveva svolto contestazioni precise sui vizi e sulle stime. CP_5
Il Tribunale aveva poi liquidato un importo comprensivo di IVA mentre non era stata emessa alcuna fattura sicché al più il Tribunale avrebbe dovuto condannare al pagamento della minor
7 somma di euro 9.729,00 pari all'importo al netto di iva, detratti i 5.000,00 euro di anticipazioni già corrisposte.
Allo stesso modo non avrebbe dovuto condannare al pagamento degli interessi moratori, attesa la mancata emissione di fattura. Infine, sarebbe stato giusto detrarre ulteriormente l'importo di euro 6.835,20 quale costo sostenuto per interventi resi necessari dalla Porsche per NT rimediare agli errori di
Il motivo è infondato.
Parte attrice ha assolto all'onere probatorio a suo carico, in quanto l'effettiva prestazione delle lavorazioni indicate è stata confermata dalle deposizioni rese dai testi escussi, come quella resa dal teste (verbale di udienza del 6.07.2022): “Sommariamente posso dire Testimone_4 che il Sig. eseguiva la manutenzione, riparazione o sostituzione delle parti CP_1 meccaniche della vettura ed, in particolare, provvedeva: alla revisione del cambi, al montaggio del gruppo motore e del cambio con regolazione dell'assetto; alla stesura dell'impianto elettrico nuovo ma non so se fornito da al collegamento Pt_1 dell'impianto elettrico e delle fanaleria;
alla modifica della scocca per garantire la funzionalità e sicurezza del rinvio del pedale dell'acceleratore (collegato all'ostruzione dei passaggi dei cavi) alla riapertura dei passaggi dei cavi dei freni e della frizione collocati nel tunnel centrale ed ostruiti dalle saldature asseritamente effettuate da nel corso CP_6 degli interventi di lattoneria.. “ Il teste (verbale di udienza del 6.07.2022) ha Testimone_5 confermato con dovizia di dettagli le medesime lavorazioni: “ Ho visto che il sig
[...] eseguiva l maggior parte dei seguenti lavori: la manutenzione, riparazione o CP_1 sostituzione di parti meccaniche della vettura ed, in particolare, provvedeva: alla revisione del cambio, al montaggio del gruppo motore e del cambio con regolazione dell'assetto(ho visto il cambio smontato sul banco sul quale ci stava lavorando) alla stesura dell'impianto elettrico nuovo ma non so se fornito da al collegamento dell'impianto elettrico e Pt_1 della fanaleria, alla modifica della scocca per garantire la funzionalità e sicurezza del rinvio del pedale dell'acceleratore (collegato all'istruzione del passaggio dei cavi) , alla riapertura dei passaggi dei cavi del freno a mano e della frizione collocati nel tunnel centrale ed ostruiti dalle saldature asseritamente effettuate da nel corso degli interventi di lattoneria, Pt_1 montaggio e revisione della ciclistica (sospensioni, ruote, tutto quello che fa camminare
8 l'auto) montaggio di parte dell'interni dell'autovettura con esclusione della selleria, pulizia dei due tunnel delle sospensioni anteriori…”
Per quanto attiene gli interessi moratori, com'è noto gli stessi sono dovuti ex DLgs 231/2002
a prescindere da messa in ora, per il semplice ritardo nei pagamenti inerenti transazioni commerciali tra imprese.
Per quanto attiene l'IVA, trattasi evidentemente di importo accessorio dovuto ex lege a fronte di effettuazione di operazione imponibile e di emissione fattura, sicché la sentenza di prime cure andrà interpretata nel senso che l'IVA inclusa nell'importo di euro 12.969,38 sarà dovuta a fronte di emissione di regolare documento fiscale.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per non aver valutato il Giudice che il diritto al pagamento sorge col completamento dell'opera, ex art 2.222 c.c. mentre nel caso in NT ispecie il lavoro non era stato portato a termine da oltre ad essere caratterizzato da errori vizi e difformità.
Il motivo è infondato.
Oltre a non esservi alcuna contestazione specifica in ordine ai lavori eseguiti – essendo le difese indirizzate prevalentemente a sconfessare il conferimento di incarico diretto dalla NT carrozzeria all'Officina - i testi escussi come ampiamente citati hanno Pt_1 confermato l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni per le quali ha agito in giudizio CP_1 per il pagamento dei corrispettivi richiesti.
Parte appellata ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art 348bis cpc, su cui questa Corte si è pronunciata con ordinanza, ritenendo insussistenti i presupposti. NTr Nel merito, ha proposto appello incidentale in punto di quantificazione del debeatur nella parte in cui il Giudice aveva proceduto a defalcare dalla maggior somma richiesta l'importo di euro 5.000,00 asseritamente versato pro manibus in acconto, da per la CP_3 quota parte di euro 3.000,00 e da per la quota parte di euro 2.000.00 Pt_1
Le testimonianze su cui si era fondato il convincimento giudiziale erano difatti in realtà rese da testi ( e ) della cui attendibilità era ragionevole dubitare: il Testimone_6 Tes_7 primo difatti – avvocato ora come allora di aveva peraltro dichiarato di essere Parte_1 nella stanza accanto a quella in cui sarebbe avvenuta la consegna della somma di denaro e
9 precisato di non aver visto esattamente quanto versato al sig NPJ), e non aveva CP_1 fatto cenno alla scrittura di quietanza.
Il teste – figlio della titolare e direttore tecnico di – aveva reso Tes_7 Pt_1 testimonianza contraddittoria, dichiarando di aver visto con precisione taglio e importo di denaro consegnato dalla madre al tuttavia nulla sapendo dire dell'importo versato da CP_1 alla madre nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, ignorando altresì se fosse o CP_1 meno stata emessa fattura per l'importo pagato.
L'appello incidentale è infondato.
Lo scambio di email tra e la carrozzeria (doc.
8-11 produz attestano la CP_1 CP_1 prassi di acconti di volta in volta corrisposti, anche per il rimborso dei costi di acquisto del materiale. Il carattere circostanziato della testimonianza resa dal teste , e la conferma di Tes_7 aver assistito ad un passaggio di denaro da parte del teste integrano Testimone_6 sufficientemente la prova sul punto.
La soccombenza reciproca giustifica la totale compensazione delle spese di lite del grado.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello principale e l'appello incidentale sono stati integralmente rigettati.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 215 Parte_1 pubblicata il 27 .01.2023 emessa dal Tribunale di Genova, che per l'effetto conferma.
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la NTroparte_1 medesima sentenza.
3) Compensa integralmente le spese di lite del grado tra e Parte_1 [...]
NTroparte_1
4) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia
10 di spese di giustizia) - che l'appello principale e l'appello incidentale sono stati integralmente rigettati.
5) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53..
Genova, li 8 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
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