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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui inte- gralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla
contro
- parte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previ- sto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento ri- sulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modifi- cato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predet- to art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, di- sciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in que- sta sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a segui- to del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e
Pag. 1 di 8 del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, for- mulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1881 / 2023 promosso da:
1. , nata a [...] Controparte_1
(Brasile) l'11 ottobre 1960;
2. , nato a [...] Controparte_2 il 5 marzo 1986;
3. , nata a [...]-Londra Controparte_3
(Inghilterra) il 2 settembre 1990;
4. , nato a [...]-Londra Parte_1
(Inghilterra) il 17 novembre 1988; tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli ed elet- tivamente domiciliati unitamente al predetto procuratore presso il suo Studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, giusta procure in atti;
-parti ricorrenti-
nei confronti del , in persona del Mi- Controparte_4
nistro p.t.; -parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_4 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig. Persona_1
, nato a [...], il [...], il
[...] quale emigrava in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasilia-
Pag. 2 di 8 no come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rila- sciato dal Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di
Giustizia e di Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, de- positato in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_4 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del pro- cesso civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo:
“Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello sta- to di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di na- scita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ri- correnti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immi- grazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017
n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, pro- tezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Euro- pea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Cor- ti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attri- buito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato in [...] che rien- tra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza
Pag. 3 di 8 - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione inter- nazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – Ciò posto, in linea di principio, dovrebbe poi affermarsi nel caso in esame, la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché dalla documenta- zione versta in atti, non si registrano eventi interruttivi della linea di discendenza come passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito all'operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della dispo- sizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
E poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Mini- stero dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconosci- mento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, gli odierni istanti hanno dato prova della dimostrata difficoltà ad ottenere la pronuncia, richiesta in via amministrativa, a causa dei lunghi tempi di attesa a ciò necessari, avendo dedotto di aver correttamente adito l'Amministrazione resistente e avviato, presso il Consolato Generale d'Italia in Rio de Janeiro (Brasile), il procedimento per il riconoscimento amministrativo della cittadinan- za italiana. La documentazione prodotta consente di apprezzare, in maniera incontrovertibile, come l'attuale sistema di prenotazione sia strutturato in maniera tale da rendere, in concreto, sostanzialmente impossibile l'esame delle relative istanze in tempi ragionevolmente congrui.
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse
Pag. 4 di 8 deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quan- tomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice per porvi rimedio.
Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal pro- cesso la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affer- mazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Eb- bene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi en- tro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ra- gionevole durata del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gen- naio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espres- sa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponi- bilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un com- portamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimen- to di un atto espressamente configurato come necessario nella se- quenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, attese le gravi conse- guenze, procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionato- ria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure san- guinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giu- stificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdiziona- le. Sussiste pertanto, l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito il ricorso deve essere accolto per le seguenti ra- gioni.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza
Pag. 5 di 8 italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero con- siste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano
(ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cit- tadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi apparten- gono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n.
555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di con- seguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status ci- vitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della di- scendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si
è espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadi- nanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrit- tibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fatti- specie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo
e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fat- to eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata.
Risulta, infatti, che l'avo cittadino italiano degli odierni ricorrenti
Pag. 6 di 8 era emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilascia- to dal Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giu- stizia e di Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, deposi- tato in atti, sicché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa ai suoi discendenti.
Va, infine, rilevato che la linea di discendenza dei ricorrenti è sta- ta puntualmente documentata attraverso certificazioni anagrafiche dalle quali emerge, a chiare lettere, che la linea di discendenza che conduce all'avo italiano non contempla eventi interruttivi nella tra- smissione della cittadinanza ovvero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi, in assenza, peraltro, di ipotesi di trasmissio- ne per via materna in epoca precostituzionale.
In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della Legge
n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fatto del matrimonio con cittadino straniero. A ciò si aggiunga che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha di- chiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadi- na. Ne consegue che, anche in presenza - nella linea di discendenza - di donna cittadina italiana coniugata con un cittadino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimen- to, dovendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi in ragione della peculiarità della ma- teria, delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte re- sistente per compensare integralmente le spese di lite.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronun- ciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_4
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nata a [...] Controparte_1
(Brasile) l'11 ottobre 1960;
2. , nato a [...] Controparte_2 il 5 marzo 1986;
3. , nata a [...]-Londra Controparte_3
(Inghilterra) il 2 settembre 1990;
4. , nato a [...]-Londra Parte_1
(Inghilterra) il 17 novembre 1988; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, all'Uffi- Controparte_4
ciale dello stato civile del Comune di Castelluccio Superiore (PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinan- za delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 14.02.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 8 di 8
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui inte- gralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla
contro
- parte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previ- sto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento ri- sulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modifi- cato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predet- to art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, di- sciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in que- sta sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a segui- to del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e
Pag. 1 di 8 del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, for- mulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1881 / 2023 promosso da:
1. , nata a [...] Controparte_1
(Brasile) l'11 ottobre 1960;
2. , nato a [...] Controparte_2 il 5 marzo 1986;
3. , nata a [...]-Londra Controparte_3
(Inghilterra) il 2 settembre 1990;
4. , nato a [...]-Londra Parte_1
(Inghilterra) il 17 novembre 1988; tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli ed elet- tivamente domiciliati unitamente al predetto procuratore presso il suo Studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, giusta procure in atti;
-parti ricorrenti-
nei confronti del , in persona del Mi- Controparte_4
nistro p.t.; -parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_4 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig. Persona_1
, nato a [...], il [...], il
[...] quale emigrava in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasilia-
Pag. 2 di 8 no come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rila- sciato dal Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di
Giustizia e di Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, de- positato in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_4 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del pro- cesso civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo:
“Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello sta- to di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di na- scita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ri- correnti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immi- grazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017
n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, pro- tezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Euro- pea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Cor- ti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attri- buito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato in [...] che rien- tra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza
Pag. 3 di 8 - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione inter- nazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – Ciò posto, in linea di principio, dovrebbe poi affermarsi nel caso in esame, la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché dalla documenta- zione versta in atti, non si registrano eventi interruttivi della linea di discendenza come passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito all'operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della dispo- sizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
E poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Mini- stero dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconosci- mento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, gli odierni istanti hanno dato prova della dimostrata difficoltà ad ottenere la pronuncia, richiesta in via amministrativa, a causa dei lunghi tempi di attesa a ciò necessari, avendo dedotto di aver correttamente adito l'Amministrazione resistente e avviato, presso il Consolato Generale d'Italia in Rio de Janeiro (Brasile), il procedimento per il riconoscimento amministrativo della cittadinan- za italiana. La documentazione prodotta consente di apprezzare, in maniera incontrovertibile, come l'attuale sistema di prenotazione sia strutturato in maniera tale da rendere, in concreto, sostanzialmente impossibile l'esame delle relative istanze in tempi ragionevolmente congrui.
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse
Pag. 4 di 8 deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quan- tomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice per porvi rimedio.
Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal pro- cesso la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affer- mazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Eb- bene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi en- tro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ra- gionevole durata del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gen- naio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espres- sa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponi- bilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un com- portamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimen- to di un atto espressamente configurato come necessario nella se- quenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, attese le gravi conse- guenze, procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionato- ria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure san- guinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giu- stificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdiziona- le. Sussiste pertanto, l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito il ricorso deve essere accolto per le seguenti ra- gioni.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza
Pag. 5 di 8 italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero con- siste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano
(ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cit- tadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi apparten- gono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n.
555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di con- seguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status ci- vitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della di- scendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si
è espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadi- nanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrit- tibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fatti- specie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo
e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fat- to eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata.
Risulta, infatti, che l'avo cittadino italiano degli odierni ricorrenti
Pag. 6 di 8 era emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilascia- to dal Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giu- stizia e di Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, deposi- tato in atti, sicché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa ai suoi discendenti.
Va, infine, rilevato che la linea di discendenza dei ricorrenti è sta- ta puntualmente documentata attraverso certificazioni anagrafiche dalle quali emerge, a chiare lettere, che la linea di discendenza che conduce all'avo italiano non contempla eventi interruttivi nella tra- smissione della cittadinanza ovvero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi, in assenza, peraltro, di ipotesi di trasmissio- ne per via materna in epoca precostituzionale.
In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della Legge
n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fatto del matrimonio con cittadino straniero. A ciò si aggiunga che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha di- chiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadi- na. Ne consegue che, anche in presenza - nella linea di discendenza - di donna cittadina italiana coniugata con un cittadino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimen- to, dovendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi in ragione della peculiarità della ma- teria, delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte re- sistente per compensare integralmente le spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronun- ciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_4
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nata a [...] Controparte_1
(Brasile) l'11 ottobre 1960;
2. , nato a [...] Controparte_2 il 5 marzo 1986;
3. , nata a [...]-Londra Controparte_3
(Inghilterra) il 2 settembre 1990;
4. , nato a [...]-Londra Parte_1
(Inghilterra) il 17 novembre 1988; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, all'Uffi- Controparte_4
ciale dello stato civile del Comune di Castelluccio Superiore (PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinan- za delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 14.02.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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