TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 02/12/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1612/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1612/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. GIANSANTE ROBERTA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. GIANSANTE ROBERTA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/07/2025, e Parte_1 esponevano che in data 20/08/2010 avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
30/08/20218, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 20/08/2010, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 2010 atto numero 98 parte I, Ufficio 1, alle seguenti pagina 2 di 4 condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del
25/11/2025:
1) Il figlio delle parti, sarà affidato congiuntamente al padre e Persona_1 alla madre per ciò che attiene all'esercizio della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
2) Le decisioni riguardanti questioni di rilevante importanza per la vita del minore verranno prese congiuntamente dai genitori;
3) Il padre eserciterà il proprio diritto a tenere con sé il figlio quando lo Per_1 desidera, ma previo accordo con la madre, recandosi presso la residenza dello stesso ed ivi riportandolo. In ogni caso, salvo diversi accordi tra le parti ed esigenze lavorative dei predetti, tali incontri si avranno il martedì e il giovedì dalle 14.00 alle
20.00 quando il minore sarà in età scolare, nonché un fine settimana ogni due settimane e comunque almeno 4 gg per ogni mese. Inoltre, il padre terrà con sé il figlio una settimana durante le festività estive, natalizie e pasquali Per_1 alternando il giorno di Natale e quello di Pasqua, tenendo informata la madre, e previ accordi con la stessa, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del bambino e nel rispetto della sua personalità e inclinazione;
4) Il sig. verserà a titolo di mantenimento per il figlio Controparte_1 Per_1
e in favore della sig.ra , la somma di €. 250,00, rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) Il sig. si impegna inoltre al versamento di un pregresso debito Controparte_1 pari ad €. 1.000,00, maturato nei confronti della sig.ra sempre a titolo di Parte_1 mantenimento per il piccolo , versando la somma di €. 50,00 mensili dal Per_1 mese di luglio 2025, sino all'estinzione del debito. Si impegna altresì al pagamento della quota rimanente per il lavoro di ortodonzia del figlio , nella misura Per_1 di €. 1.700,00, in favore della dott.ssa a fronte del pagamento già eseguito Per_2 dalla madre per €. 3.800,00;
pagina 3 di 4 6) L'assegno unico e universale, previsto dall'INPS in favore del genitore che ha il figlio a carico, sarà percepito interamente dalla sig.ra ; Parte_1
7) Le spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal SSN e ludico/sportive del minore, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, ma previamente concordate e successivamente documentate, come da Protocollo del
Tribunale di Pescara a cui si rinvia;
8) Il sig. qualora la sig.ra locasse un immobile ove Controparte_1 Parte_1 trasferirsi con il minore , verserà per il mantenimento del figlio la somma Per_1 di €. 300,00, in luogo delle €. 250,00 già previste, oltre alla rivalutazione annuale
ISTAT;
9) Nulla in luogo al versamento di somme in favore di una delle parti a titolo di assegno divorzile poiché le stesse vi rinunciano, dichiarandosi economicamente indipendenti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 01/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1612/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. GIANSANTE ROBERTA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. GIANSANTE ROBERTA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/07/2025, e Parte_1 esponevano che in data 20/08/2010 avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
30/08/20218, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 20/08/2010, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 2010 atto numero 98 parte I, Ufficio 1, alle seguenti pagina 2 di 4 condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del
25/11/2025:
1) Il figlio delle parti, sarà affidato congiuntamente al padre e Persona_1 alla madre per ciò che attiene all'esercizio della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
2) Le decisioni riguardanti questioni di rilevante importanza per la vita del minore verranno prese congiuntamente dai genitori;
3) Il padre eserciterà il proprio diritto a tenere con sé il figlio quando lo Per_1 desidera, ma previo accordo con la madre, recandosi presso la residenza dello stesso ed ivi riportandolo. In ogni caso, salvo diversi accordi tra le parti ed esigenze lavorative dei predetti, tali incontri si avranno il martedì e il giovedì dalle 14.00 alle
20.00 quando il minore sarà in età scolare, nonché un fine settimana ogni due settimane e comunque almeno 4 gg per ogni mese. Inoltre, il padre terrà con sé il figlio una settimana durante le festività estive, natalizie e pasquali Per_1 alternando il giorno di Natale e quello di Pasqua, tenendo informata la madre, e previ accordi con la stessa, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del bambino e nel rispetto della sua personalità e inclinazione;
4) Il sig. verserà a titolo di mantenimento per il figlio Controparte_1 Per_1
e in favore della sig.ra , la somma di €. 250,00, rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) Il sig. si impegna inoltre al versamento di un pregresso debito Controparte_1 pari ad €. 1.000,00, maturato nei confronti della sig.ra sempre a titolo di Parte_1 mantenimento per il piccolo , versando la somma di €. 50,00 mensili dal Per_1 mese di luglio 2025, sino all'estinzione del debito. Si impegna altresì al pagamento della quota rimanente per il lavoro di ortodonzia del figlio , nella misura Per_1 di €. 1.700,00, in favore della dott.ssa a fronte del pagamento già eseguito Per_2 dalla madre per €. 3.800,00;
pagina 3 di 4 6) L'assegno unico e universale, previsto dall'INPS in favore del genitore che ha il figlio a carico, sarà percepito interamente dalla sig.ra ; Parte_1
7) Le spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal SSN e ludico/sportive del minore, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, ma previamente concordate e successivamente documentate, come da Protocollo del
Tribunale di Pescara a cui si rinvia;
8) Il sig. qualora la sig.ra locasse un immobile ove Controparte_1 Parte_1 trasferirsi con il minore , verserà per il mantenimento del figlio la somma Per_1 di €. 300,00, in luogo delle €. 250,00 già previste, oltre alla rivalutazione annuale
ISTAT;
9) Nulla in luogo al versamento di somme in favore di una delle parti a titolo di assegno divorzile poiché le stesse vi rinunciano, dichiarandosi economicamente indipendenti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 01/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4