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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1732/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 20.5.2024
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Guardavaccaro Antonella, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio, sito in Mola di Bari alla via Petrarca n. 61, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Roselli Giandonato, giusta procura in atti, presso CP_1 il cui studio, sito in Ruvo di Puglia alla via B. Croce n. 6, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.5.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio, nel senso di disporre la revoca del contributo al mantenimento del figlio , divenuto nelle Per_1 more economicamente autosufficiente, con conseguente condanna della resistente alla restituzione delle somme indebitamente percepite, a far data dal raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, avendo sottaciuto la circostanza.
Instaurato il contraddittorio, con memoria dell'11.9.2024, si è costituita evidenziando la CP_1 pendenza di trattative per la definizione di tutte le questioni patrimoniali relative alle parti ed ai figli. All'udienza del 15.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un'intesa per la definizione consensuale del giudizio, alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta il
7.11.2024 e depositata telematicamente il 3.12.2024.
Orbene, l'accordo raggiunto dalle parti, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 2323/2019 del 30.10.2019 del Tribunale di Trani, attiene a materia disponibile e non contrasta con norme imperative, sicché nulla osta all'accoglimento della richiesta modifica.
Tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, garantito l'intervento del P.M., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- A parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 2323/2019 del 30.10.2019, del
Tribunale di Trani, accoglie le statuizioni di cui alla convenzione sottoscritta dalle parti il 7.11.2024 e depositata telematicamente il 3.12.2024, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trani, addì 18.2.2025, nella Camera di consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 20.5.2024
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Guardavaccaro Antonella, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio, sito in Mola di Bari alla via Petrarca n. 61, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Roselli Giandonato, giusta procura in atti, presso CP_1 il cui studio, sito in Ruvo di Puglia alla via B. Croce n. 6, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.5.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio, nel senso di disporre la revoca del contributo al mantenimento del figlio , divenuto nelle Per_1 more economicamente autosufficiente, con conseguente condanna della resistente alla restituzione delle somme indebitamente percepite, a far data dal raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, avendo sottaciuto la circostanza.
Instaurato il contraddittorio, con memoria dell'11.9.2024, si è costituita evidenziando la CP_1 pendenza di trattative per la definizione di tutte le questioni patrimoniali relative alle parti ed ai figli. All'udienza del 15.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un'intesa per la definizione consensuale del giudizio, alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta il
7.11.2024 e depositata telematicamente il 3.12.2024.
Orbene, l'accordo raggiunto dalle parti, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 2323/2019 del 30.10.2019 del Tribunale di Trani, attiene a materia disponibile e non contrasta con norme imperative, sicché nulla osta all'accoglimento della richiesta modifica.
Tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, garantito l'intervento del P.M., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- A parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 2323/2019 del 30.10.2019, del
Tribunale di Trani, accoglie le statuizioni di cui alla convenzione sottoscritta dalle parti il 7.11.2024 e depositata telematicamente il 3.12.2024, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trani, addì 18.2.2025, nella Camera di consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa concetta Race Dott.ssa Laura Cantore