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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/06/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Presidente
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2441 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
26 agosto 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
TRA
(C.F.: ), residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
via La Ca', n. 65B;
(C.F.: ), residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Dervio, via al Monastero snc;
(C.F.: , residente in Controparte_2 CodiceFiscale_3
Colico, via Borgonuovo, n. 5;
(C.F.: ), residente in CP_3 CodiceFiscale_4
Dervio, vicolo delle Rimembranze, n. 4;
pagina1 di 33 (C.F.: ), residente in CP_4 CodiceFiscale_5
Colico, via Borgonuovo, n. 5;
C.F. e P. I.V.A.: ), in persona Controparte_5 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, residente in [...];
tutti elettivamente domiciliati in Lecco, via Carlo Porta, n. 9, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Consoloni, che li rappresenta e difende giusta procura allegata in via telematica all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), residente in Controparte_6 CodiceFiscale_6
Merate (LC) via Filippo Turati, n. 1 e C.F.: CP_7 C.F._7
), residente in [...]; entrambi elettivamente
[...]
domiciliati in Milano, via San Damiano, n. 4, presso lo studio dell'avv. Luigi
Borlone, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 538/2024, pubblicata il 15 luglio 2024 dal Tribunale di
Lecco nella causa iscritta al n. 878/2022 r.g.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni:
Per gli appellanti:
pagina2 di 33 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, nonché in accoglimento della presente impugnazione, riformare la sentenza n. 538/2024 (R.G. n. 878/2022) resa dal Tribunale di Lecco, Sezione Prima Civile, Giudice Dott.ssa Marta Paganini, in data 10.07.2024, pubblicata in data 15.07.2024 e notificata in data 16.07.2024 e, per l'effetto: Nel merito
accertare e dichiarare che la pubblicazione sulla testata giornalistica on line de “Il Giorno”, diretta dal Sig. dell'articolo a firma del Sig. CP_7
, datato 24.05.2021 e intitolato “Traffico di Rottami: arrestata Controparte_6 una famiglia titolare di un'azienda a Colico”, dell'articolo a firma del Sig.
, datato 25.05.2021 e intitolato “Traffico di Rottami Intera Controparte_6 famiglia ai domiciliari” e dell'articolo a firma del Sig. , datato Controparte_6 25.05.2021 e intitolato “Rifiuti ferrosi in odore di mafia Cinque arresti sull'Alto Lario” è lesiva dell'onore, del decoro e della reputazione personale e commerciale dei Sigg.ri , CP_4 Controparte_2 Parte_1
, e della società Controparte_1 CP_3 Controparte_5
conseguentemente, dichiarare la responsabilità dei Sigg.ri CP_6
e per la citata pubblicazione diffamatoria;
[...] CP_7
e, per l'effetto, condannare i Sigg.ri e in via Controparte_6 CP_7 solidale tra loro, al risarcimento della somma di €.40.000,00 in favore di ciascuno degli attori, o nella diversa e maggior misura che verrà ritenuta di giustizia e anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e con condanna degli appellati alla restituzione di quanto eventualmente agli stessi corrisposto a titolo di spese di lite in virtù della sentenza di primo grado qui appellata. In via istruttoria
• All'occorrenza, previa rimessione della causa in istruttoria ex art. 356 c.p.c.:
A) si chiede che venga disposto l'interrogatorio formale dei convenuti, Sigg.ri e sui seguenti capitoli: Controparte_6 CP_7
1) Vero che il video di cui al doc.6 e doc. 15-19, che mi mostrano, contengono, nella parte finale, immagini di repertorio che rappresentano dei C.C. nell'intento di porre sotto sequestro un'azienda apponendo i sigilli al cancello di ingresso della stessa?
2) Vero che le immagini, di cui al punto che precede, si riferiscono ad un'azienda differente da quella della sita in Colico (LC), Controparte_5 Via Forte Fuentes n.1?
B) si chiede di essere ammessi a prova per testi sul seguente capitolo di prova: 1. Vero che nel 2021 i clienti e i fornitori della sita in Controparte_5 Colico (LC), Via Forte Fuentes n. 1, erano quelli indicati nel doc. 23 che si rammostra al teste? Si indica a teste sul predetto capitolo il Dott. con studio Testimone_1 professionale in Lecco, C.so Giacomo Matteotti n. 8/a;
pagina3 di 33 C) pur essendo già prodotto in atti (cfr. doc. 22), e solo in caso di contestazione, si chiede ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano l'esibizione ai fini della produzione in giudizio, su supporto informatico, del repertorio così identificato: hard disk 000337 copia AG. Video esterna Colico da parte del NOE Carabinieri” contenuto nel faldone 3-3, di cui al fascicolo PM, Dott.ssa Albertini Bruna, del Proc. Pen. n. 15138/2020 Rgnr. Mod. 21 (cfr. doc. 18).
• ci si oppone all'ammissione della prova orale di cui alla seconda memoria istruttoria avversaria datata 7.11.2022 e reiterata nella comparsa di costituzione in appello, il tutto per le ragioni già meglio espresse nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. datata 24.11.2022 a cui si fa integrale rinvio”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, richiamata ogni domanda, istanza, deduzione e/o allegazione, anche istruttoria, formulata in sede di costituzione in appello e negli atti del precedente grado di giudizio, da intendersi qui integralmente ritrascritta, anche per relationem, così giudicare: NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la manifesta infondatezza, in fatto ed in diritto dell'appello avversario per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Lecco in data 10 luglio 2024 e pubblicata in data 15 luglio 2024, ad esito del giudizio rubricato al n. R.G. 878/2022, e comunque rigettare ogni pretesa e/o domanda risarcitoria ex adverso formulata perché infondata in fatto ed in diritto e comunque carente di allegazione e dimostrazione, disponendo ai sensi di legge. IN VIA ISTRUTTORIA:
- con riserva di ogni ulteriore e consentita deduzione e produzione, sia di merito sia istruttoria, si reitera - per la denegata ipotesi di mancata integrale conferma della sentenza impugnata - la richiesta di ammissione della prova testimoniale articolata in prime cure e non ammessa, sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nel maggio 2021 ricopriva il ruolo di Comandante del Nucleo Operativo Ecologico del Corpo dei Carabinieri di Milano;
2) Vero che in data 24 maggio 2021,inviava dall'indirizzo del Nucleo Informativo Cte della provincia di Lecco una mail a varie testate giornalistiche ed emittenti televisive, tra cui al giornalista De Salvo, contenente una nota stampa intitolata “Contrasto al traffico illecito di rifiuti metallici nel nord Italia: vasta attività del NOE Carabinieri di Milano”, un link per scaricare un video, una fotografia raffigurante un carabiniere del Noe di schiena davanti ad una
“montagna” di rifiuti e un dossier denominato “Criminalità ambientale in Lombardia” (doc. 9 che si rammostra al teste); 3) Vero che il video scaricabile dal link contenuto nella Sua mail del 24 maggio 2021 corrisponde esattamente al video pubblicato da “Il Giorno” in pari data e tutt'ora visualizzabile al seguente link https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/colico-traffico-rifiuti- 1.6400797 (video che si rammostra al teste); Si indica a testimone sui capitoli di prova suddetti:
- Tenente ON , (all'epoca dei fatti comandante Testimone_2 del Nucleo
pagina4 di 33 Operativo Ecologico CC di Milano) domiciliato c/o Comando Provinciale di Novara;
4) Vero che in data 24 maggio 2021, riceveva dall'indirizzo del Nucleo Informativo Cte della provincia di Lecco una mail, a firma del Tenente ON , Comandante del NOE di Milano, contenente Testimone_2 una nota stampa intitolata “Contrasto al traffico illecito di rifiuti metallici nel nord Italia: vasta attività del NOE Carabinieri di Milano”, un link per scaricare un video, una fotografia raffigurante un carabiniere del Noe di schiena davanti ad una “montagna” di rifiuti e un dossier denominato “Criminalità ambientale in Lombardia” (doc. 9 che si rammostra al teste);
5) Vero che il video scaricabile dal link contenuto nella mail del 24 maggio 2021, inviata dal Tenente ON corrisponde Testimone_2 esattamente al video pubblicato da “Il Giorno” in pari data e tutt'ora visualizzabile al seguente link https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/colico- traffico-rifiuti- 1.6400797 (video che si rammostra al teste); Si indicano a testimoni sui capitoli di prova suddetti:
- , giornalista domiciliato c/o la redazione di Merate Testimone_3 Online, via Baslini 5, Merate;
- , giornalista domiciliata c/o la redazione di Teleunica, via Testimone_4
Fiume 8, Lecco;
- , giornalista domiciliato c/o la redazione di “La Provincia Testimone_5 di Lecco”, via Roma 6, Lecco. IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di Legge”.
pagina5 di 33 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 538/2024, pubblicata il 15 luglio 2024, il Tribunale di
Lecco ha deciso la causa instaurata da , Controparte_2 CP_4 Pt_1
e nei confronti di
[...] Controparte_1 CP_3 Controparte_5
e di volta a conseguire il risarcimento dei danni, Controparte_6 CP_7 quantificati nella misura di euro 40.000,00 per ciascuno o “nella diversa e maggiore misura” ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, asseritamente subiti per la lesione dell'onore, del decoro e della reputazione, personale e commerciale, subiti a causa della pubblicazione, sulla testata giornalistica on line de “Il Giorno”, diretta da di tre articoli a firma di CP_7 Controparte_6
e, precisamente, dell'articolo datato 25 maggio 2021, intitolato “Traffico di
arrestata una famiglia titolare di un'azienda a Colico”; dell'articolo CP_5 datato 25 maggio 2021, intitolato “Traffico di Rottami Intera famiglia ai domiciliari” e dell'articolo datato 25 maggio 2021 intitolato “Rifiuti ferrosi in odore di mafia Cinque arresti sull'Alto Lario”.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti e assunzione di informazioni, ex art. 213 c.p.c., dal Nucleo
Operativo Ecologico dei Carabinieri di Milano, con la predetta sentenza il
Tribunale di Lecco ha rigettato le domande, condannando gli attori a rimborsare le spese processuali a favore dei convenuti vittoriosi.
Dopo aver ricordato i limiti del diritto di cronaca, il giudice di prime cure ha ritenuto, quanto alla verità della notizia, di interpretare estensivamente il principio di diritto, affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione 7 luglio 2023, n.
19250, secondo il quale, in tema di esercizio del diritto di cronaca giornalistica,
“la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso;
conseguentemente, è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale”.
pagina6 di 33 Interpretando estensivamente tale principio, con la sentenza n. 538/2024 il
Tribunale di Lecco ha ritenuto che le notizie apprese dagli organi inquirenti nel corso di conferenze stampa o mediante la diramazione di note stampa assumano vesti di fonte ufficiale e, pertanto, non richiedano verifica da parte del giornalista, allorchè l'articolo riporti il contenuto ivi presente.
Ha, quindi, accertato “l'autenticità e la provenienza della nota stampa – utilizzata dall'articolista come fonte ufficiale – direttamente dal Nucleo investigativo NOE, avendo gli stessi altresì precisato di aver ricevuto
l'autorizzazione al rilascio di dichiarazione – relative all'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa a carico di persone ritenute responsabili di traffico illecito di rifiuti, gestione di rifiuti non autorizzata”, unitamente ad un video – dal sostituto procuratore della Repubblica di Milano
Dott.ssa Bruna Albertini”.
Il giudice di prime cure ha ritenuto la corrispondenza, a livello di contenuto, tra la nota diffusa dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e i tre articoli oggetto di causa.
Con riferimento alle allegazioni degli attori circa l'improprio utilizzo del termine “retata” e l'indicazione dell'impiego di cento carabinieri per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare del giudice per le indagini preliminari, il giudice di primo grado ha evidenziato, quanto al termine “retata”, come nell'esercizio del diritto di cronaca sia possibile l'utilizzo di metafore al fine di stimolare l'immaginazione del lettore.
Con riferimento alla contestazione degli attori in ordine alla verità della notizia nella parte in cui veniva accusata di traffici illeciti Controparte_5
(“Hanno razzolato quasi migliaia di tonnellate di rottami sottocosto per rivenderli
a prezzo pieno, intascandosi quasi 2 milioni di euro in nero”), il giudice di prime cure ha precisato che la frase non era espressamente riferita ai soci di
[...]
i quali non risultavano gli unici indagati e che, in ogni caso, le CP_5 informazioni erano correttamente attinte dalla nota diffusa dal Nucleo Operativo
Ecologico, ove si riporta che “nel corso dell'operazione sono stati raccolti elementi di reità in ordine alla commissione per un illecito profitto di circa €
1.900.000,00”.
Con riguardo a quanto dedotto dagli attori circa la falsità della notizia relativa al sequestro di furgoni di il giudice di prime cure Controparte_5
pagina7 di 33 ha osservato come negli articoli oggetto di causa venisse menzionato l'avvenuto sequestro di furgoni utilizzati per il trasporto illegale dei rifiuti, ma che in nessun passaggio si facesse riferimento a furgoni di proprietà di Controparte_5 avendo il giornalista riportato ancora un volta quanto indicato nella nota stampa del Nucleo Operativo Ecologico, ove si precisava che “nel corso delle indagini
[fossero] stati denunciati in stato di libertà ulteriori 7 indagati nonché [fossero] stati sottoposti a sequestro 5 automezzi utilizzati per il trasporto illegale di rifiuti”.
Quanto all'allegazione degli attori circa l'insinuazione del giornalista che essi fossero indagati per il delitto di associazione di stampo mafioso, il giudice di prime cure ha osservato che il giornalista aveva sempre precisato in tutti gli articoli i delitti contestati, cioè quello di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e quello di gestione di rifiuti non autorizzata, esponendo un proprio ragionamento logico deduttivo in ordine ad una serie di analogie e verosimiglianze con un'altra operazione avvenuta in precedenza nel territorio lecchese.
Ha, quindi, ritenuto che gli assunti del giornalista contenuti nell'articolo del
25 maggio 2021, intitolato “Rifiuti ferrosi in odore di mafia. Cinque arresti sull'Alto Lario” - ove si affermava che “si sospetta che possano esserci di mezzo anche i picciotti della criminalità organizzata;
proprio come nell'operazione
“Metal money” dello scorso febbraio costata la cattura del nuovo boss 72enne della 'ndrangheta lecchese Cosimo ON. Per questo le indagini sono state coordinate da pm antimafia Bruna Albertini della Dda di Milano” – fossero scriminati dal diritto di critica.
Ha ritenuto che, consistendo nell'elaborazione e nell'esposizione di personali convincimenti di certi eventi, il diritto di critica andasse incontro a limiti meno stringenti rispetto al diritto di cronaca e che nel caso in esame i limiti di tali diritto non fossero stati superanti, non avendo il giornalista alterato la notizia e la sua veridicità, ma essendosi limitato a criticare fatti veri in termini dubbiosi e presuntivi.
Con riferimento all'allegazione degli attori circa la falsità della notizia relativa all'intervenuto sequestro dell'azienda, il giudice ha osservato che il riferimento a tale circostanza non si rinveniva in nessuno degli articoli oggetto di causa, ma solo in una immagine del video, della durata di circa un minuto,
pagina8 di 33 allegato al primo articolo pubblicato il 24 maggio 2021; immagine raffigurante per pochi secondi un capannone con apposizione di sigilli.
Il giudice ha ritenuto che, essendo tale video stato diffuso contestualmente al comunicato stampa proprio dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e avendolo il giornalista allegato al proprio articolo on line, quest'ultimo non fosse tenuto ad approfondire la veridicità delle immagini ivi riportate, essendo di provenienza ufficiale. Ha aggiunto che solo nel corso del giudizio, a seguito di richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., il Nucleo Operativo Ecologico aveva precisato che le immagini in questione erano immagini di repertorio.
Con riferimento al limite della continenza dell'esposizione, contestata dagli attori con riguardo agli articoli del 25 maggio 2021 in quanto carichi di
“accostamenti suggestionanti dell'indagine a carico degli attori all'indagine
Metal Money e al boss della 'ndrangheta Lecchese ON”, il giudice di primo grado ha ritenuto che “gli articoli citati, pur utilizzando espressioni colorite, abbiano riportato i fatti in modo non offensivo o denigratorio, riferendosi ad indagini in corso, attenendosi alla nota stampa del Nucleo investigativo del NOE ed introducendo valutazioni in termini unicamente dubitativi o presuntivi legate al fatto che l'indagine era seguita dalla DDA”.
Quanto al limite della pertinenza, il giudice di primo grado lo ha ravvisato nella “diffusa notorietà di cui godono le persone coinvolte, sia pure limitata all'ambito locale”, nonché nella rilevanza penale della vicenda.
Alla luce delle considerazioni richiamate, il giudice ha ritenuto l'infondatezza delle domande risarcitorie proposte dagli attori, aggiungendo, quali ulteriori argomentazioni, la generica formulazione delle stesse quanto al profilo del danno e il difetto di prova di quest'ultimo.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 26 agosto 2024,
[...]
, e CP_2 CP_4 Parte_1 Controparte_1 CP_3 hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, Controparte_5 chiedendone l'integrale riforma.
Costituitisi in giudizio, a mezzo del medesimo difensore, Controparte_6
e hanno puntualmente confutato i motivi di gravame, chiedendone il CP_7 rigetto.
pagina9 di 33 Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del giorno 8 aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta, trenta e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di , Controparte_2 CP_4 Parte_1 CP_1
e
[...] CP_3 Parte_2
MOTIVO.
[...]
Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono l'erroneo convincimento del giudice circa la sussistenza dei presupposti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria e, in particolare, dei presupposti della verità e della continenza.
Criticano, dunque, le parti della sentenza in cui il giudice ha escluso il carattere diffamatorio degli articoli a firma di ritenendo che tali articoli CP_6 riportassero il contenuto della nota stampa del Nucleo Operativo Ecologico dei
Carabinieri (fonte della notizia) e che il giornalista non fosse tenuto a verificare la notizia in quanto proveniente da fonte ufficiale.
Secondo gli appellanti tali assunti sono smentiti dalle prove documentali e dalla copiosa giurisprudenza.
In particolare, con riferimento al requisito della verità della notizia, gli appellanti affermano che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, il contenuto degli articoli in contestazione non corrisponde al contenuto della nota stampa del Nucleo Operativo Ecologico (di seguito denominato NOE), pacificamente ritenuta la fonte della notizia di cui trattano gli articoli a firma di
. CP_6
Spiegano quanto segue: il primo articolo del 24 maggio 2021 è stato corredato da un video (facente parte degli atti di indagine) raffigurante l'operazione, da cui emerge chiaramente l'entrata di due mezzi presso e che i Carabinieri Controparte_5 appartenenti al reparto del NOE eseguono il sequestro dell'azienda e appongono i sigilli al cancello di ingresso della stessa;
pagina10 di 33 il secondo articolo, dal titolo “Traffico di rottami. Intera famiglia ai domiciliari”, reca testualmente che:
“Hanno razzolato migliaia di tonnellate di rottami sottocosto per rivenderli
a prezzo pieno, intascandosi quasi 2 milioni di euro in nero”;
“si sospetta che possano esserci di mezzo anche i picciotti della criminalità organizzata proprio come nell'operazione Metal Money dello scorso febbraio, costata la cattura del nuovo boss 72enne della 'ndrangheta lecchese Cosimo
ON”;
“a gestire l'impero dei rottami illegali erano la moglie e marito,
[...]
e entrambi di 61 anni, titolare dell'impresa CP_2 CP_4 CP_5
di Colico, i due figli di 40 e 33 anni e la moglie di uno di questi”;
[...] nel predetto articolo si afferma che nell'operazione conclusasi con l'arresto dei signori e sarebbero stati impiegati “un centinaio” CP_5 CP_2 Per_1 di Carabinieri che hanno “sequestrato anche 5 furgoni”; il terzo articolo, dal titolo eloquente “Rifiuti ferrosi in odore di mafia.
Cinque arresti sull'Alto Lario”, reca testualmente le seguenti affermazioni:
“Hanno razzolato migliaia di tonnellate di rottami sottocosto per rivenderli
a prezzo pieno, intascandosi quasi 2 milioni di euro in nero”;
“si sospetta che possano esserci di mezzo anche i picciotti della criminalità organizzata proprio come nell'operazione Metal Money dello scorso febbraio, costata la cattura del nuovo boss 72enne della 'ndrangheta lecchese Cosimo
ON. Per questo le indagini sono state coordinate dal p.m. antimafia Bruna
Albertini della Dda di Milano”;
a gestire l'impero dei rottami illegali erano la moglie e marito,
[...]
di anni 61 e di anni 67, titolare dell'impresa CP_2 CP_4 CP_5
di Colico, i due figli di 41 e 33 anni, e e la compagna di
[...] Pt_1 CP_1 quest'ultimo 31enne, tutti arrestati ai domiciliari”; CP_3 sono stati “sequestrati anche 5 furgoni”.
Gli appellanti deducono, quindi, che con i richiamati articoli il giornalista ha dato atto, anche attraverso il video a corredo degli stessi, dell'avvenuta applicazione della misura cautelare reale del sequestro dell'azienda e ha attribuito agli attori, all'epoca meri indagati, la responsabilità di un grave illecito tributario
(“intascandosi quasi 2 milioni di euro in nero”); che tale ultima frase non pagina11 di 33 corrisponde alla notizia contenuta nel comunicato stampa del NOE (che non attribuisce mai agli attori la condotta di essersi intascati due milioni di nero).
Censurano, quindi, l'argomentazione del giudice di prime cure secondo la quale “la frase non è espressamente riferita ai soci della Controparte_5
(p. 5, sentenza impugnata).
Gli appellanti affermano, in contrario, che la frase in questione
(“intascandosi quasi 2 milioni di euro in nero”) è evidentemente riferita agli attori, poiché il secondo capoverso di entrambi gli articoli del 25 maggio 2021 (in cui si indicano il nome e il cognome degli odierni appellanti) risulta sintatticamente collegato al primo capoverso, in cui si riferisce di due milioni di euro di nero.
Sostengono, pertanto, che qualsiasi lettore medio e anche frettoloso non può che aver dedotto che gli odierni appellanti si siano resi autori di un grave illecito tributario, in realtà mai contestato loro.
Aggiungono che anche l'insinuazione, contenuta negli articoli, che l'indagine penale avesse ad oggetto anche ulteriori gravissimi reati connessi ad associazioni a delinquere di stampo mafioso, inducendo il lettore a collegare gli attori alla criminalità organizzata, non trova riscontro nella fonte della notizia, cioè nel comunicato stampa dei Carabinieri del NOE.
Spiegano che il detto comunicato trae origine dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, notificata il 24 maggio 2021 agli odierni appellanti, dalla quale si evince chiaramente che la misura cautelare degli arresti domiciliari è stata disposta solo in relazione ai delitti di cui agli artt. 110
c.p., 81 cpv., 452 quaterdecies c.p. e 256, comma 1, del decreto legislativo n.
152/2006 (c.d. traffico illecito di rifiuti); che l'indagine del pubblico ministero, da cui è scaturita la richiesta di applicazione delle misure cautelari, non aveva e non ha mai avuto ad oggetto anche il diverso e più grave delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso o altri reati connessi alla criminalità organizzata ex art. 416 bis c.p., né ha fatto emergere collegamenti con gli ambienti della criminalità organizzata o con picciotti vari;
che le indagini erano di competenza distrettuale in ragione del tipo di reato ipotizzato dal pubblico ministero (art. 452 quaterdecies c.p.) e non certo perché risultassero sospetti di connessioni con contesti associativi o criminali;
che non si riferisce di una “retata” e, infatti,
l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari è stata semplicemente notificata pagina12 di 33 agli odierni attori presso le rispettive abitazioni;
che non è mai risultata e neppure contestata in sede di indagini preliminari la circostanza che Controparte_5
o i suoi soci si fossero intascati soldi in nero.
Con riguardo a quest'ultima circostanza gli appellanti precisano che nell'ordinanza cautelare del giudice per le indagini preliminari si afferma che:
“ritiravano rifiuti e pagavano i rottami ferrosi principalmente con denaro contante prelevato dai conti aziendali e con assegni bancari senza ricevere alcuna fattura dell'avvenuto acquisto -quindi in nero violando il principio della tracciabilità degli stessi”.
Gli appellanti spiegano, quindi, che dalla detta ordinanza si desume come i soggetti che si assume si siano intascati i due milioni di euro in nero non siano i i quali acquistavano emettendo assegno o pagando in contanti), ma chi si CP_5 ipotizza abbia ricevuto tali contanti e assegni senza emettere le relative fatture;
CP_ che è fatto notorio che il lo fa chi vende (i fornitori del materiale ai CP_5 senza emettere la relativa fattura e non chi acquista (nel caso in esame, i . CP_5
Infine, gli appellanti evidenziano come le forze dell'ordine non abbiano mai sequestrato l'azienda né apposto sigilli al cancello di ingresso di Controparte_5
[...]
In conclusione, ritengono che il giudice abbia errato nell'accertare la sussistenza del requisito della verità della notizia.
Aggiungono che il giudice ha errato anche nel ritenere che il giornalista non avesse legittimamente approfondito la veridicità delle immagini raffiguranti l'apposizione dei sigilli, perché di provenienza ufficiale e spiegano che sul punto il giudice non ha tenuto conto dei principi che regolano la materia, secondo cui
“In tema di responsabilità civile per diffamazione, se il legittimo esercizio del diritto di cronaca esonera il giornalista dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa
o giudiziaria, l'applicabilità della esimente del diritto di cronaca, quantomeno putativa, gli impone di verificare in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione” (Cass. 12 ottobre 2020, n. 21969).
Gli appellanti ricordano che, secondo orientamento costante della giurisprudenza, per godere dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, “il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da
pagina13 di 33 superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito l'affidamento in buona fede sulla fonte informativa” (Cass. pen. 10 ottobre 2018, n. 45813).
Quindi, sostengono che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il giornalista aveva l'obbligo di indagare sulla veridicità di CP_6 alcune delle immagini diffuse (recandosi a Colico per verificare se fosse stata effettivamente sequestrata l'azienda di e, a verifiche Controparte_5 compiute, per espungere dal video la parte afferente al sequestro e all'apposizione dei sigilli oppure per indicare nel video pubblicato che i frame costituivano immagini di repertorio e, in quanto tali, non erano riferite alla famiglia CP_5
Sotto altro profilo gli appellanti censurano l'accertamento compiuto dal giudice di prime cure in ordine alla continenza degli articoli oggetto di causa;
criticano, quindi, la parte della sentenza che ha ritenuto la natura non diffamatoria degli articoli in questione in ragione del fatto che gli assunti circa le analogie e verosimiglianze con un'altra operazione avvenuta in precedenza e le valutazioni in termini dubitativi e presuntivi trovano legittimità nell'ambito del diritto di critica e che nel diritto di cronaca è legittimo l'utilizzo di metafore.
Affermano che il parametro di riferimento per la valutazione della continenza degli articoli e, in particolare, del terzo articolo – dal fuorviante e suggestionante titolo “Rifiuti ferrosi in odore di mafia” – non è il diritto di critica, ma il diritto di cronaca giudiziaria, con la conseguenza che il giudice di prime cure ha sbagliato prospettiva.
Aggiungono che, in ogni caso, anche la critica non è esentata dal rispetto del limite della continenza, soprattutto se, come nel caso in esame, l'intero contesto della comunicazione giornalistica trasmodi in allusioni insinuanti.
Deducono che i dubbi e i sospetti insinuati dal giornalista non CP_6 trovano alcun riscontro nei fatti descritti nel comunicato stampa del NOE, cioè nella fonte della notizia giornalistica, in quanto tale comunicato non contiene nessun tipo di allusione che potesse indurre i giornalisti ad accostare gli attori (che peraltro non erano nemmeno menzionati) agli ambienti della criminalità organizzata stile “Metal Money”.
Lamentano che, anche sotto quest'ultimo profilo, il giudice di prime cure si
è discostato dai principi che regolano la materia, secondo cui “Quando la fonte delle informazioni riferite dal giornalista sia un provvedimento giudiziario, un
pagina14 di 33 atto di indagine, un provvedimento amministrativo, (omissis) colui il quale riferisca fatti appresi da una fonte del suddetto tipo, ha sempre e comunque il dovere (omissis) di non accompagnare i fatti riferiti con sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà” (Cass. 4 settembre 2012, n. 14822; Cass. 20 luglio 2010, n. 16917).
Aggiungono che la stessa sentenza della Corte di Cassazione civile n.
19250/2023, citata dal giudice di prime cure, contiene principi che sconfessano quanto argomentato in merito al limite della continenza, poiché la Corte di
Cassazione afferma che: “Il requisito della verità della notizia postula che essa risulti non necessariamente oggettiva, ma anche soltanto putativa (Cass. n. 9458 del 2013), purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte, ma anche sulla verità sostanziale del fatto.
Tale requisito non ricorre quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano poi dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva (cfr., tra le tante, Cass. n. 1205 del 2007, n. 20205 del 2005, n. 23366 del 2004)”.
Gli appellanti affermano, quindi, che, a dispetto dei richiamati principi, il giornalista ha proposto ai lettori un titolo e una narrazione tutt'altro che CP_6 asettica e, anzi, addirittura caratterizzata da accostamenti suggestionanti dell'indagine a carico degli attori all'indagine Metal Money e al boss della
'ndrangheta lecchese ON.
Da ultimo, censurano il punto della sentenza in cui il giudice di prime cure ha considerato che la metafora trovi spazio nel diritto di cronaca e a tale stregua ha considerato non diffamatorio l'utilizzo del termine “retata”.
Concludono, affermando che negli articoli oggetto di causa il giornalista
[...]
non ha rispettato il limite della continenza quale limite invalicabile del CP_6 diritto di cronaca e anche del diritto di critica, erroneamente invocato dal giudice di prime cure.
SECONDO MOTIVO.
pagina15 di 33 Con un secondo motivo di impugnazione gli appellanti deducono la violazione e l'errata applicazione dell'art. 2059 c.c. e degli artt. 2697 c.c. e 115
c.p.c.
Censurano la parte della sentenza in cui il giudice ha ritenuto in ogni caso infondata la domanda risarcitoria in quanto formulata in modo generico e non sostenuta da adeguata allegazione probatoria.
Affermano che il giudice non ha considerato che la stessa sentenza della
Corte di Cassazione n. 8861 del 2021, pur dallo stesso richiamata, afferma il principio per cui, al fine della prova del danno non patrimoniale da lesione all'onore e alla reputazione, assumono rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima;
elementi da cui presumere il danno derivante da diffamazione.
Gli appellanti ricordano di aver allegato, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, da un punto di vista oggettivo, il mezzo di diffusione della notizia, rappresentato dalla rete, che possiede strutturalmente una diffusività infinita per la facilità di immissione delle informazioni, per l'immediatezza e policentralità della loro diffusione, nonché per la loro permanenza nel circuito comunicativo;
il fatto che si fosse trattato di ben tre articoli;
la perdurante accessibilità alle pubblicazioni da parte dell'utente; che, all'atto della pubblicazione degli articoli in questione, gli stessi erano accessibili a tutti, abbonati e non;
da un punto di vista soggettivo, la piena riconoscibilità dei diffamati, fatto non specificamente contestato dalle controparti;
la notorietà degli attori non solo nella zona in cui abitano, ma anche al di fuori del contesto locale, in ragione dei rapporti commerciali lavorativi coltivati negli anni con plurime società; altro fatto non specificamente contestato;
che, quindi, gli attori hanno enucleato fatti precisi, in parte documentati e in parte pacifici, da cui desumere il danno subito.
TERZO MOTIVO.
Con un terzo e ultimo motivo di impugnazione gli appellanti deducono la violazione e l'errata applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Con tale motivo gli appellanti chiedono la riforma della pronuncia sulle spese di lite quale conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di impugnazione.
Le difese degli appellati.
pagina16 di 33 e chiedono la conferma della sentenza Controparte_6 CP_7 gravata sulla base delle seguenti argomentazioni.
Con riferimento al primo motivo di appello, gli appellati svolgono le seguenti eccezioni: in nessuno degli articoli pubblicati è mai stato riferito che Controparte_5 fosse stata posta sotto sequestro;
[...] gli appellanti desumono tale assunto prendendo a riferimento un'immagine del video allegato al primo articolo, in cui, per pochi secondi, si intravedono due
Carabinieri intenti a chiudere con un nastro un cancello di colore verde che non è dato sapere a quale azienda appartenga, perché le veloci immagini non permettono di stabilirlo;
il filmato in questione è stato diffuso direttamente dagli organi investigativi che si sono occupati della vicenda e trasmesso alle principali testate giornalistiche della zona proprio dal Comandante del NOE, senza alcuna possibilità di manipolazione o intervento da parte del giornalista o della redazione;
al fine di riportare la notizia nel modo più completo possibile, il giornalista ha correttamente ritenuto di pubblicare, a corredo del testo, anche il CP_6 video diffuso dagli organi inquirenti, senza indagare se alcune delle immagini così diffuse fossero o meno di repertorio;
la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “Il diritto di cronaca giudiziaria si può ritenere correttamente esercitato quando la notizia data, anche se non vera, sia fedele al contenuto di un provvedimento giurisdizionale, perché il giornalista non è tenuto a dimostrare la verità obiettiva o la fondatezza del provvedimento” (Cass. 24 maggio 2002, n. 7628); tale principio è applicabile anche alle notizie estrapolate da comunicazioni ufficiali sulle indagini in corso, fornite dagli organi inquirenti nel corso di conferenze stampa o mediante pubblicazione di comunicati stampa e dei relativi video;
ciò che viene tratto da una fonte ufficiale è vero per antonomasia e non necessita di verifica.
Quanto alle doglianze in punto di configurazione di un presunto illecito tributario, gli appellati affermano che si tratta di informazioni correttamente attinte dalla nota diffusa dal NOE, dove si legge che “nel corso dell'operazione sono stati raccolti elementi di reità in ordine alla commissione per un illecito
pagina17 di 33 profitto di circa € 1.900.000,00”, nonché dalla richiesta di misura cautelare nella quale il pubblico ministero ha precisato che gli indagati (e quindi tutti gli attori)
“ritiravano rifiuti e pagavano i rottami ferrosi principalmente con denaro contante prelevato dai conti aziendali e con assegni bancari senza ricevere alcuna fattura dell'avvenuto acquisto – quindi in nero violando il principio della tracciabilità degli stessi”.
Gli appellati affermano che la frase contenuta nell'incipit del secondo articolo (“Hanno razzolato migliaia di tonnellate di rottami sottocosto per rivenderli a prezzo pieno, intascandosi quasi 2 milioni di euro in nero”) è volutamente priva di soggetto, poiché il pezzo giornalistico tratta non solo dei componenti della famiglia ma anche degli altri soggetti coinvolti nella CP_5 vicenda, tra cui “sette padroncini che recuperavano per loro i rottami” e “82 fornitori”; che, dunque, dal dato letterale non emerge in alcun modo che la circostanza contestata sia stata attribuita in modo diretto ed esclusivo agli odierni appellanti.
Con riferimento alla doglianza secondo cui dagli articoli pubblicati si desume che l'indagine penale oggetto di causa aveva ad oggetto anche reati connessi ad associazione di stampo mafioso, invero mai contestati dagli organi inquirenti, gli appellati affermano che il giornalista ha sempre precisato negli articoli i delitti contestati, esponendo un proprio ragionamento logico deduttivo, in ordine a una serie di analogie e verosimiglianze con un'altra operazione avvenuta in precedenza nel territorio lecchese.
Affermano che, alla luce delle numerose affinità e della vicinanza temporale delle due inchieste, è legittimo che un giornalista possa dubitativamente operare un accostamento tra due vicende nell'ambito del medesimo articolo;
che la giurisprudenza (Cass. 2 giugno 1998, n. 8031; Cass. n. 973 del 1999) consente al cronista quell'attività deduttiva che si limita al collegamento logico tra fatti e situazioni.
Aggiungono che nel caso in esame il legittimo dubbio del giornalista era stato ulteriormente alimentato dagli organi investigativi che, unitamente al comunicato stampa, avevano condiviso anche un dossier sulla criminalità ambientale in Lombardia, contenente le storie e i numeri dell'illegalità ambientale e delle ecomafie, nel quale veniva menzionata la vicenda oggetto di causa.
pagina18 di 33 Con riferimento al profilo di doglianza inerente al requisito della continenza, gli appellati svolgono le seguenti argomentazioni: il giornalista ha riportato nell'articolo le sue legittime supposizioni, scaturenti dalle numerose analogie della vicenda oggetto di causa con l'operazione “Metal Money” e derivanti dal fatto che lo stesso organo investigativo aveva trasmesso, insieme alla nota stampa da cui traevano origine tutti e tre gli articoli, anche un dossier sulla criminalità ambientale in Lombardia e sulle ecomafie;
sono prive di rilevanza le contestazioni degli appellanti sull'utilizzo del termine “retata”, con riferimento all'impiego di cento carabinieri per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare del giudice per le indagini preliminari, in quanto è legittimo, nell'esercizio del diritto di cronaca, l'utilizzo di termini con significato metaforico quando è chiara la vera funzione del termine come sinonimo estensivo che autonomamente lo colloca nel settore del linguaggio figurato e lo identifica con l'iperbole, intesa a ingrandire o esagerare le cose per meglio renderne l'idea o con la metafora, che tende a superare appunto il significato proprio per meglio stimolare l'immaginazione o gli stati d'animo (Cass. 7 febbraio 1995, n. 3236); nel caso in esame il termine “retata” permetteva di descrivere efficacemente ai lettori le operazioni di notifica ed esecuzione dell'ordinanza ai vari indagati, giacché questo genere di operazioni vengono coordinate ed eseguite in sostanziale contestualità, nei confronti di un diverso numero di soggetti.
Con riguardo al secondo motivo di appello, e replicano che CP_6 CP_7 nel giudizio di primo grado gli attori appellanti non hanno fornito alcuna prova in merito all'effettiva diffusione della notizia, alla loro posizione sociale e alla loro elevata notorietà, allo sproporzionato danno subito, al necessario nesso causale tra l'asserito evento lesivo (la pubblicazione degli articoli) e il presunto danno.
L'esame del gravame.
Il primo motivo merita accoglimento.
Con riguardo al primo articolo a firma di il giudice ha Controparte_6 errato nel ritenere sussistente il requisito della verità della notizia quanto al sequestro dell'azienda e nel ritenere che il giornalista non avesse legittimamente approfondito la veridicità delle immagini raffiguranti l'apposizione dei sigilli, perché di provenienza ufficiale.
pagina19 di 33 La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità dei fatti esposti, che può essere oggettiva o solo putativa, purché frutto di un diligente lavoro di ricerca (cfr. Cass.
n. 2751/2007), l'esistenza di un interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca (cd. pertinenza) e la correttezza formale dell'esposizione
(cd. continenza).
In ambito di cronaca giudiziaria il presupposto della verità deve essere restrittivamente inteso (salvo inesattezze secondarie o marginali inidonee a determinare o aggravare la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia deve essere fedele al contenuto del provvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione fra fatto riportato e quanto accaduto, senza alterazione o travisamento di sorta (cfr. Cass. n. 18264/2014).
Tanto premesso, nel caso in esame, il video allegato al primo articolo a firma di (doc. n. 6, fascicolo degli appellanti) riproduce Controparte_6 immagini che alludono al sequestro dell'azienda di Controparte_5
E' vero che nel video si vedono, per pochi secondi, due Carabinieri che appongono i sigilli su un cancello verde, che potrebbe essere il cancello di una qualsiasi azienda, non emergendo segni distintivi di Controparte_5
Tuttavia, considerato il contesto complessivo dell'articolo, che si riferisce all'attività di impresa esercitata dalla famiglia il video era chiaramente CP_5 idoneo a ingenerare nell'utente la falsa rappresentazione che l'azienda
[...] fosse stata posta sotto sequestro, tanto più che nell'articolo in esame CP_5 non veniva precisato che le immagini di cui trattasi erano immagini di repertorio.
Non può, dunque, ritenersi integrato il presupposto dell'esimente della verità, neppure quale verità putativa.
Il giornalista aveva il dovere di verificare la fonte (cfr. Cass. 19028 del
2024), a prescindere dalla natura della stessa e, quindi, verificare se effettivamente fosse stata o meno sottoposta a sequestro e di indicare Controparte_5 nell'articolo che si trattava di immagini di repertorio, non riferite a
[...]
CP_5
Costituisce, invero, principio di diritto consolidato, quello secondo cui “In tema di responsabilità civile per diffamazione, se il legittimo esercizio del diritto
pagina20 di 33 di cronaca esonera il giornalista dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, l'applicabilità della esimente del diritto di cronaca, quantomeno putativa, gli impone di verificare in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione” (Cass., ord. 12 ottobre 2020, n. 21969).
La Corte di Cassazione ha affermato che la natura della fonte, secondo un insegnamento che ormai può ben dirsi uniforme, non esonera mai il giornalista dall'onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, così da sopprimere ogni dubbio sulla sua veridicità. La scriminante derivante dal combinato disposto dell'art. 51 c.p. e art. 59 c.p., comma 1, anche nella sua forma putativa, esige invero l'adempimento, da parte di chi intende esercitare il diritto che gli farebbe scudo dalla fattispecie penale, di specifici oneri appunto di verifica che investono ogni genere di fonte: l'errore sulla verità di quanto diffuso non può essere infatti
"frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile", onde l'errore rilevante ai fini della scriminante putativa "non deve vertere... sull'attendibilità della fonte di informazione, sì da poter ritenere sufficiente l'affidamento riposto in buona fede su una fonte non costituente "prova" della verità, per quanto autorevole possa essere" (così chiaramente si esprime Cass. pen., sez. 5, 21 febbraio 2000 n. 1952; sulla stessa linea Cass. pen., sez. 5, 5 marzo 2010 n. 23695 puntualizza che l'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria non può essere affermata per il "presunto elevato livello di attendibilità della fonte se il giornalista non ha provveduto a sottoporre al dovuto controllo la notizia"; e ancora sull'assoluta necessità della verifica delle fonti quale presupposto della scriminante putativa per l'esercizio del diritto di cronaca o di critica giudiziarie v., da ultimo, Cass. pen., sez. 5, 20 settembre 2019 n. 38896).
Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nessuna incidenza è attribuibile all'affidamento, anche in buona fede, maturato nei confronti della fonte in sé, occorrendo comunque, da parte di chi intende diffondere, verificare attentamente l'inconsistenza di ogni dubbio (Cass. pen., sez. 5, 11 marzo 2005, n.
15643 insegna che "è configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l'affidamento
pagina21 di 33 ritenuto in buona fede sulla fonte"; Cass. pen., sez. 5, 13 luglio 2010 n. 27106 inequivocamente afferma: "La scriminante putativa del diritto di cronaca giudiziaria può essere invocata in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia provveduto comunque a verificare i fatti narrati, ma abbia altresì offerto la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti"; Cass. pen., sez. 5, 13 novembre 2017 n. 51619 ribadisce che la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca "è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio"; Cass. pen., sez. 5, 10 ottobre 2018 n. 45813 conferma che per godere dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria in relazione alla fattispecie penale della diffamazione a mezzo stampa "il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito
l'affidamento in buona fede sulla fonte informativa"; conforme, da ultimo, Cass. pen., sez. 5, 4 novembre 2019 n. 50189 e, ad abundantiam, sull'affine profilo dell'esercizio del diritto di critica giudiziaria quale scriminante putativa cfr., sulla stessa linea, Cass. pen., sez. 1, 27 settembre 2013 n. 40930 e Cass. pen., sez. 5, 18 aprile 2019 n. 21145).
A questo consolidato insegnamento della Suprema Corte penale è coerentemente sintonica anche l'interpretazione nomofilattica civile, la quale ha, infatti, sempre affermato che, per godere dell'esimente anche putativa del diritto di cronaca, occorre che la notizia sia "frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca", vale a dire che il giornalista "l'abbia accuratamente verificata" (così, p. es., Cass. sez. 3, 8 febbraio 2007 n. 2751; sulla questa linea della necessità del serio e diligente lavoro di ricerca si sono espressi, tra gli arresti massimati, pure
Cass., sez. 3, 16 maggio 2007 n. 11259; Cass, sez. 3, 20 ottobre 2009 n 22190 e
Cass., sez. 3, 4 settembre 2012 n. 14822; cfr., altresì, i più risalenti Cass., sez. 3,
10 gennaio 2003 n. 196; Cass., sez. 3, 13 febbraio 2002 n. 2066; Cass., sez. 1, 24 settembre 1997 n. 9391; Cass., sez. 3, 2 luglio 1997 n. 5947 e Cass., sez. 3, 29 agosto 1990 n. 8963).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, i quali avrebbero dovuto indurre il giudice di pagina22 di 33 prime cure a ritenere sussistente il dovere, per il giornalista , di Controparte_6 indagare sulla veridicità delle immagini diffuse.
I convenuti, a ciò onerati (cfr. Cass. n. 27106 del 2010), non hanno offerto la prova di quali verifiche della verità dei fatti rappresentati (sequestro dell'azienda e apposizione dei sigilli) avessero posto in essere.
Contrariamente a quanto statuito nella sentenza gravata, deve, quindi, affermarsi il carattere diffamatorio del primo articolo, pubblicato il 24 maggio
2021, per aver divulgato, attraverso il video allo stesso allegato, la falsa notizia dell'intervenuto sequestro dell'azienda di Controparte_5
Con riguardo al secondo e al terzo articolo a firma di , Controparte_6 entrambi pubblicati il 25 maggio 2021, deve parimenti accogliersi la censura formulata dagli appellanti, poiché il giudice ha erroneamente escluso che la frase
“Hanno razzolato migliaia di tonnellate di rottami sottocosto per rivenderli a prezzo pieno, intascandosi quasi 2 milioni di euro in nero” fosse riferita agli odierni appellanti e che le informazioni non fossero conformi alla fonte utilizzata dal giornalista, cioè al comunicato stampa diffuso dai Carabinieri del NOE il 24 maggio 2021, alle ore 12.05.
Al riguardo va osservato che, da un'attenta e complessiva lettura degli articoli in questione, emerge chiaramente come la richiamata frase alluda ad un illecito tributario, in realtà mai contestato agli appellanti. Invero, la frase è collocata dopo il primo capoverso dedicato alla famiglia sicché, sebbene CP_5 non siano espressi, i soggetti di tale frase sembrano essere proprio i componenti della famiglia odierni appellanti, contrariamente a quanto ritenuto nella CP_5 sentenza impugnata.
Quanto al carattere diffamatorio di tale frase, va rilevato che, a rigore, essa non corrisponde a quanto si legge nel comunicato stampa diffuso dai Carabinieri del NOE, ove si afferma “Nel corso dell'operazione sono stati raccolti elementi di reità in ordine alla commissione per un illecito profitto di circa € 1.900.000,00 euro” (doc. n. 12, fascicolo degli appellanti).
Si aggiunga che nell'ordinanza cautelare del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano (doc. n. 3, fascicolo appellanti, p. 44 dell'ordinanza) si afferma che “i prelevavano il danaro dai loro conti CP_5 correnti e con esso pagavano – quindi in nero – i conferitori dei rifiuti”; la stessa ordinanza riferisce (a p. 41), con riguardo agli odierni appellanti, che “ritiravano i
pagina23 di 33 rifiuti e pagavano i rottami ferrosi principalmente con denaro contante prelevato dai conti aziendali (omissis) e con assegni bancari senza ricevere alcuna fattura dell'avvenuto acquisto – quindi “in nero”.”.
Il nero indicato dal giudice penale si riferisce al fatto che, a fronte di pagamenti effettuati dai componenti della famiglia per l'acquisto dei CP_5 materiali ferrosi, il venditore non rilasciasse loro la relativa fattura. Il nero è, quindi, riferito al venditore e non ai compratori (componenti della famiglia
, posto che i pagamenti da parte di questi ultimi avvenivano con strumenti CP_5 tracciabili, cioè “con denaro contante prelevato dai conti aziendali (omissis) e con assegni bancari”.
Il fatto descritto nell'ordinanza cautelare è, quindi, un fatto ben diverso da quello riferito dal giornalista negli articoli in contestazione, i quali addebitano, invece, ai membri della famiglia l'essersi intascati in nero circa due CP_5 milioni di euro, con ciò rappresentando un illecito tributario, in realtà mai contestato, neppure dal pubblico ministero, agli odierni appellanti.
E', quindi, evidente il carattere diffamatorio della richiamata espressione contenuta in entrambi gli articoli pubblicati il 25 maggio 2021.
Così come lamentato dagli appellanti, il giudice di prime cure ha errato anche nel valutare la sussistenza dei presupposti della verità e della continenza del secondo e del terzo articolo nella parte in cui contengono analogie e verosimiglianze con un'altra operazione avvenuta in precedenza (l'operazione
“Metal Money”, a carico di un boss della 'ndrangheta lecchese), così accostando i componenti della famiglia lla criminalità organizzata. CP_5
La decisione gravata – con la quale il giudice di prime cure ha escluso la portata diffamatoria degli articoli in esame in ragione del fatto che gli assunti circa le analogie e verosimiglianze con l'operazione “Metal Money” e le valutazioni in termini dubitativi e presuntivi trovano legittimità nell'ambito del diritto di critica – è contraria alla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria non può tradursi in supposizioni, illazioni o ricostruzioni volte ad anticipare, sostituire o reinterpretare quanto contenuto in provvedimenti giudiziari;
parimenti, nel diffondere informazioni in merito a procedimenti penali occorre un rigoroso controllo, dotato di ogni cura professionale, della attendibilità
pagina24 di 33 e correttezza della notizia non potendo il giornalista fondare la propria attività su mere voci o illazioni raccolte (cfr. Cass. 20 luglio 2010, n. 16917; Cass. 26 agosto
2014, n. 18264; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2271).
In conformità a una giurisprudenza più che consolidata della Corte regolatrice, a partire dal noto arresto del 18 ottobre 1984, n. 5259, per considerare la divulgazione di notizie lesive dell'onore lecita espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilità civile per diffamazione, devono ricorrere tre condizioni consistenti: “a) nella verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;
ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (o ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false: principi sintetizzati nella formula secondo cui "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio (Cass. civ. 14 ottobre 2008, n. 25157); b) nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire nella c.d. pertinenza (Cass. civ. 15 dicembre 2004, n.
23366; Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259); c) nella forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè nella c.d. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire;
deve essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio;
deve essere redatto nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone (Cass. 18 ottobre 1984 n.
5259)” (in tali termini Cass. civ. 4 settembre 2012, n. 14822).
In sostanza, soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia dello stesso soddisfa l'interesse pubblico all'informazione, che è la ratio dell'art. 21 Cost., di cui il diritto di cronaca è estrinsecazione, riportando l'azione nell'ambito dell'operatività dell'art. 51 c.p. e rendendo la condotta non punibile nel concorso degli altri due requisiti della continenza e della pertinenza.
Invero, il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e pagina25 di 33 di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3
Cost.
Nella sentenza della Corte di Cassazione del 7 luglio 2023, n. 19250, peraltro richiamata dal giudice di prime cure, si è precisato che “La forma espressiva non è ritenuta "civile" quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi, l'esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato: in particolare, si afferma che la continenza del fatto consti di due aspetti, uno formale (Cass. n. 11455 del 2003), relativo al modo con cui la notizia viene presentata (Cass. n. 20616 del 2016), ed uno sostanziale, quanto al contenuto delle vicende esposte (Cass. n. 20616 del 2016), ciascuno dei quali deve ricorrere nel caso concreto perchè l'esimente possa operare. In particolare, può configurarsi una violazione del canone della continenza formale, ovvero di un onere di presentazione misurata della notizia, anche sulla base della considerazione autonoma del titolo di un articolo giornalistico rispetto al testo
(Cass. n. 15022 del 2000), dovendosi aver riguardo all'esposizione che deriva dall'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato dello scritto - e quindi idonei, di per sè, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi (Cass. n. 16311 del 2018, n. 25739 del
2014)”.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, il giornalista CP_6
ha proposto ai lettori, con i due articoli del 25 maggio 2021, un titolo e una
[...] narrazione tutt'altro che asettici e che si caratterizzano, al contrario, per accostamenti suggestionanti dell'indagine a carico degli attori all'indagine “Metal
Money” e al boss della 'ndrangheta lecchese ON.
Tali accostamenti alludono chiaramente, come si desume dal contesto degli articoli in contestazione, ad un coinvolgimento della famiglia con la CP_5 criminalità organizzata, che non trova alcun fondamento nel contenuto del pagina26 di 33 comunicato stampa diffuso dal NOE dei Carabinieri (doc. n. 12, fascicolo appellanti) e della stessa ordinanza del giudice per le indagini preliminari (doc. n.
3, fascicolo appellanti). Tali fonti non contenevano, invero, alcun elemento che potesse indurre il giornalista ad effettuare similitudini tra i delitti per i quali la famiglia risultava indagata e sottoposta alla misura cautelare degli arresti CP_5 domiciliari e la precedente vicenda di mafia c.d. “Metal Money”.
Si aggiunga che non è provato quanto eccepito dai convenuti appellati e, cioè, che il dossier prodotto da tali parti come documento n. 5 fosse stato diffuso dal NOE unitamente al comunicato stampa.
Deve, quindi, ritenersi che il giornalista abbia fondato i propri articoli su supposizioni che travalicano i limiti dei diritti di cronaca e di critica;
diritti che devono comunque rispettare la verità del fatto.
Va, quindi, ritenuto, difformemente dalla sentenza gravata, che gli articoli del 25 maggio 2021 abbiano carattere diffamatorio anche per gli accostamenti, inveritieri e suggestionanti, della famiglia lla criminalità organizzata. CP_5
Quanto alla censura relativa alla parte della sentenza in cui il giudice ha considerato che la metafora trova spazio nel diritto di cronaca e a tale stregua ha considerato non diffamatorio l'utilizzo del termine “retata”, va, invece, confermata la decisione gravata.
L'utilizzo del detto termine non ha carattere diffamatorio, posto che nel linguaggio corrente il termine assume, in senso figurato, il significato di cattura di più persone da parte della polizia.
Nel caso in esame il comunicato stampa, fonte della notizia giornalistica, riportava effettivamente che le misure cautelari erano state eseguite da circa un centinaio di Carabinieri, con la conseguenza che appare evidente come il termine
“retata” sia stato usato dal giornalista in senso metaforico, ciò che è consentito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 3236 del 1995).
In conclusione, in accoglimento del motivo in esame e in riforma della sentenza gravata, deve essere accertata la responsabilità di , Controparte_6 quale autore degli articoli diffamatori e di direttore responsabile CP_7 della testata, per aver omesso il dovuto controllo sugli articoli medesimi e sulla loro portata diffamatoria.
Anche il secondo motivo di gravame merita accoglimento.
pagina27 di 33 Nel ritenere non adeguatamente sorretta da allegazioni la domanda risarcitoria proposta da ciascuno degli attori, odierni appellanti, il giudice di prime cure non ha considerato che, sin dall'atto introduttivo del giudizio, gli attori avevano dedotto elementi presuntivi idonei alla valutazione dell'esistenza e alla quantificazione del danno da diffamazione.
Invero, nell'atto di citazione gli attori avevano dedotto le seguenti significative circostanze: che, sin dal 1983, la famiglia (composta dal padre CP_5 CP_4 dalla moglie e dai due figli e ) si occupava di Controparte_2 Pt_1 CP_1 commercio all'ingrosso e lavorazione di rottami attraverso la società
[...]
con sede in Colico (LC), unica società dell'alto Lario ad occuparsi CP_5 di tale attività e che aveva negli anni ampliato la propria clientela sul territorio nazionale e all'estero; che la detta famiglia era molto conosciuta sul territorio, non solo per l'attività imprenditoriale esercitata, ma anche in quanto coinvolta in attività sociali e associative;
che la diffamazione subita dagli attori era da considerare di elevata gravità, considerati “il mezzo di diffusione della notizia utilizzato”; “il fatto che si tratti di ben 3 articoli”; “la perdurante accessibilità alle pubblicazioni da parte dell'utente (infatti, alla data del presente atto, gli stessi sono ancora tutti reperibili “on line”) (p. 13, atto di citazione di primo grado).
Sempre nell'atto introduttivo del giudizio gli attori avevano dedotto che le pubblicazioni erano idonee a ledere i diritti all'immagine, all'onore e alla reputazione degli offesi, “in virtù delle sterminate potenzialità diffusorie della
“Rete”, al di fuori di ogni controllo, e della pervasività dei contenuti denigratori.
Il tutto posto che Internet possiede strutturalmente una diffusività infinita per la facilità di immissione delle informazioni, per l'immediatezza e policentralità della loro diffusione, nonché per la loro permanenza nel circuito comunicativo” (p. 13).
E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per il quale la prova del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni (cfr. Cass. n. 24474 del 2014 tra le altre), assumendo a tal fine rilevanza, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e pagina28 di 33 professionale (cfr. Cass. n. 18174 del 2014, in motivazione;
cfr. Cass., ord. n.
13153 del 2017). Si tratta di principi ribaditi anche nelle sentenze della Corte di
Cassazione citate dal giudice di prime cure (Cass. n. 8861 del 2021 e Cass. n.
19250 del 2023). Si afferma, invero, in quest'ultima pronuncia che “il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti può essere oggetto di allegazione e prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumere, sebbene in via presuntiva, l'esistenza. Non si tratta pertanto di riconoscere un danno in re ipsa, ma di desumerne l'esistenza, secondo un ragionamento presuntivo”.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, le specifiche allegazioni svolte dagli attori erano idonee a ritenere provato nell'an, sulla base di un ragionamento per presunzioni, il danno non patrimoniale dagli stessi lamentato, con la sola eccezione di Controparte_5
Con riguardo a tale parte deve essere confermata la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, sia pure con motivazione diversa da quella assunta dal giudice di prime cure.
Invero, alla luce di quanto in precedenza evidenziato anche nell'esaminare il primo motivo di gravame, non può ritenersi l'esistenza di un danno non patrimoniale per la società di capitali, poiché gli articoli in contestazione non fanno riferimento a tale persona giuridica e anche nel video allegato all'articolo del 24 maggio 2021 non vi è alcun riferimento alla denominazione sociale o ad altri segni distintivi di tale impresa collettiva. Non può, dunque, ritenersi che gli articoli in contestazione abbiano in qualche modo leso l'immagine di
[...]
CP_5
La quantificazione del danno da diffamazione spettante agli altri appellanti.
Accertata l'esistenza di un danno risarcibile a favore di , Controparte_2
e essendo CP_4 Parte_1 Controparte_1 CP_3 evidente, per quanto in precedenza osservato, che, nel ledere gratuitamente l'onere e la reputazione di tali parti con gli articoli per cui è causa, i convenuti hanno cagionato loro un danno di natura non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.
pagina29 di 33 In applicazione dei criteri di quantificazione elaborati nelle Tabelle del
Tribunale di Milano del 5 giugno 2024 con specifico riferimento al danno non patrimoniale da diffamazione, vengono in considerazione i seguenti elementi: la limitata notorietà dei diffamanti;
la tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento, posto che, nell'ambito di articoli in cui si dava conto della notizia vera della sottoposizione della famiglia alla misura cautelare degli arresti CP_5 domiciliari per reati inerenti al traffico illecito di rifiuti, l'insinuazione di un accostamento di detta famiglia alla criminalità organizzata e al sequestro dell'azienda non era di immediata percezione ed evidenza;
l'assenza di risonanza mediatica;
la tenue intensità dell'elemento soggettivo, caratterizzato da mera colpa.
Considerata, quindi, la diffamazione di tenue gravità, il danno spettante ai detti appellanti è liquidabile nell'importo di euro 1.175,00, per ciascuno.
In riforma della gravata sentenza, e devono Controparte_6 CP_7 essere condannati a corrispondere, in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a , Controparte_2 CP_4 Parte_1
e la somma di denaro di euro 1.175,00 per Controparte_1 CP_3 ciascuno.
Sulla predetta somma di denaro sono dovuti, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi in misura legale (art. 1284 c.c.) calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712 e, quindi, calcolati sulla somma originaria devalutata alla data degli illeciti (maggio 2021) e rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Sulla somma così complessivamente determinata spetteranno, inoltre, gli interessi moratori in misura legale (art. 1284 c.c.) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo
La regolamentazione delle spese processuali.
“In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua
pagina30 di 33 dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775 del 2017; Cass. n.
14916 del 2020).
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
In ragione dell'esito complessivo della lite, gli appellati, soccombenti, devono essere condannati a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), agli appellanti le spese di ambo i gradi di giudizio da questi ultimi anticipate.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre pagina31 di 33 2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, pertanto, il compenso per l'attività istruttoria, quanto al presente grado di giudizio), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal credito complessivamente accertato (ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00).
Non si ritiene di riconoscere l'aumento previsto per la difesa di più soggetti, poiché non si ravvisano, nelle allegazioni, differenziazioni delle posizioni dei singoli attori appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie in parte l'appello proposto da , Controparte_2 CP_4
e nei Parte_1 Controparte_1 CP_3 Controparte_5 confronti di e per la riforma della sentenza n. Controparte_6 CP_7
538/2024, pubblicata dal Tribunale di Lecco il 15 luglio 2024 nella causa iscritta al n. 878/2022 r.g. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata,
ACCERTA E DICHIARA la responsabilità solidale di e di per l'illecito Controparte_6 CP_7 diffamatorio commesso a mezzo della stampa nei confronti di , Controparte_2
e attraverso la CP_4 Parte_1 Controparte_1 CP_3 pubblicazione, sulla testata giornalistica on line de “Il Giorno”, diretta da CP_7
di tre articoli a firma di e, precisamente, dell'articolo
[...] Controparte_6 datato 25 maggio 2021, intitolato “Traffico di Rottami: arrestata una famiglia titolare di un'azienda a Colico”; dell'articolo datato 25 maggio 2021, intitolato
“Traffico di Intera famiglia ai domiciliari” e dell'articolo datato 25 CP_5 maggio 2021 intitolato “Rifiuti ferrosi in odore di mafia Cinque arresti sull'Alto
Lario”;
CO
e a corrispondere, in solido tra loro, a Controparte_6 CP_7 [...]
, e a CP_2 CP_4 Parte_1 Controparte_1 CP_3 la somma di denaro di euro 1.175,00, per ciascuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
CO
pagina32 di 33 e a rimborsare, in solido tra loro, a Controparte_6 CP_7 [...]
, e a le CP_2 CP_4 Parte_1 Controparte_1 CP_3 spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 5.077,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio, in euro 3.966,00 per compensi di avvocato ed euro 1.165,50 per spese;
il tutto oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
pagina33 di 33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Presidente
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2441 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
26 agosto 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
TRA
(C.F.: ), residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
via La Ca', n. 65B;
(C.F.: ), residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Dervio, via al Monastero snc;
(C.F.: , residente in Controparte_2 CodiceFiscale_3
Colico, via Borgonuovo, n. 5;
(C.F.: ), residente in CP_3 CodiceFiscale_4
Dervio, vicolo delle Rimembranze, n. 4;
pagina1 di 33 (C.F.: ), residente in CP_4 CodiceFiscale_5
Colico, via Borgonuovo, n. 5;
C.F. e P. I.V.A.: ), in persona Controparte_5 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, residente in [...];
tutti elettivamente domiciliati in Lecco, via Carlo Porta, n. 9, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Consoloni, che li rappresenta e difende giusta procura allegata in via telematica all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), residente in Controparte_6 CodiceFiscale_6
Merate (LC) via Filippo Turati, n. 1 e C.F.: CP_7 C.F._7
), residente in [...]; entrambi elettivamente
[...]
domiciliati in Milano, via San Damiano, n. 4, presso lo studio dell'avv. Luigi
Borlone, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 538/2024, pubblicata il 15 luglio 2024 dal Tribunale di
Lecco nella causa iscritta al n. 878/2022 r.g.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni:
Per gli appellanti:
pagina2 di 33 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, nonché in accoglimento della presente impugnazione, riformare la sentenza n. 538/2024 (R.G. n. 878/2022) resa dal Tribunale di Lecco, Sezione Prima Civile, Giudice Dott.ssa Marta Paganini, in data 10.07.2024, pubblicata in data 15.07.2024 e notificata in data 16.07.2024 e, per l'effetto: Nel merito
accertare e dichiarare che la pubblicazione sulla testata giornalistica on line de “Il Giorno”, diretta dal Sig. dell'articolo a firma del Sig. CP_7
, datato 24.05.2021 e intitolato “Traffico di Rottami: arrestata Controparte_6 una famiglia titolare di un'azienda a Colico”, dell'articolo a firma del Sig.
, datato 25.05.2021 e intitolato “Traffico di Rottami Intera Controparte_6 famiglia ai domiciliari” e dell'articolo a firma del Sig. , datato Controparte_6 25.05.2021 e intitolato “Rifiuti ferrosi in odore di mafia Cinque arresti sull'Alto Lario” è lesiva dell'onore, del decoro e della reputazione personale e commerciale dei Sigg.ri , CP_4 Controparte_2 Parte_1
, e della società Controparte_1 CP_3 Controparte_5
conseguentemente, dichiarare la responsabilità dei Sigg.ri CP_6
e per la citata pubblicazione diffamatoria;
[...] CP_7
e, per l'effetto, condannare i Sigg.ri e in via Controparte_6 CP_7 solidale tra loro, al risarcimento della somma di €.40.000,00 in favore di ciascuno degli attori, o nella diversa e maggior misura che verrà ritenuta di giustizia e anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e con condanna degli appellati alla restituzione di quanto eventualmente agli stessi corrisposto a titolo di spese di lite in virtù della sentenza di primo grado qui appellata. In via istruttoria
• All'occorrenza, previa rimessione della causa in istruttoria ex art. 356 c.p.c.:
A) si chiede che venga disposto l'interrogatorio formale dei convenuti, Sigg.ri e sui seguenti capitoli: Controparte_6 CP_7
1) Vero che il video di cui al doc.6 e doc. 15-19, che mi mostrano, contengono, nella parte finale, immagini di repertorio che rappresentano dei C.C. nell'intento di porre sotto sequestro un'azienda apponendo i sigilli al cancello di ingresso della stessa?
2) Vero che le immagini, di cui al punto che precede, si riferiscono ad un'azienda differente da quella della sita in Colico (LC), Controparte_5 Via Forte Fuentes n.1?
B) si chiede di essere ammessi a prova per testi sul seguente capitolo di prova: 1. Vero che nel 2021 i clienti e i fornitori della sita in Controparte_5 Colico (LC), Via Forte Fuentes n. 1, erano quelli indicati nel doc. 23 che si rammostra al teste? Si indica a teste sul predetto capitolo il Dott. con studio Testimone_1 professionale in Lecco, C.so Giacomo Matteotti n. 8/a;
pagina3 di 33 C) pur essendo già prodotto in atti (cfr. doc. 22), e solo in caso di contestazione, si chiede ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano l'esibizione ai fini della produzione in giudizio, su supporto informatico, del repertorio così identificato: hard disk 000337 copia AG. Video esterna Colico da parte del NOE Carabinieri” contenuto nel faldone 3-3, di cui al fascicolo PM, Dott.ssa Albertini Bruna, del Proc. Pen. n. 15138/2020 Rgnr. Mod. 21 (cfr. doc. 18).
• ci si oppone all'ammissione della prova orale di cui alla seconda memoria istruttoria avversaria datata 7.11.2022 e reiterata nella comparsa di costituzione in appello, il tutto per le ragioni già meglio espresse nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. datata 24.11.2022 a cui si fa integrale rinvio”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, richiamata ogni domanda, istanza, deduzione e/o allegazione, anche istruttoria, formulata in sede di costituzione in appello e negli atti del precedente grado di giudizio, da intendersi qui integralmente ritrascritta, anche per relationem, così giudicare: NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la manifesta infondatezza, in fatto ed in diritto dell'appello avversario per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Lecco in data 10 luglio 2024 e pubblicata in data 15 luglio 2024, ad esito del giudizio rubricato al n. R.G. 878/2022, e comunque rigettare ogni pretesa e/o domanda risarcitoria ex adverso formulata perché infondata in fatto ed in diritto e comunque carente di allegazione e dimostrazione, disponendo ai sensi di legge. IN VIA ISTRUTTORIA:
- con riserva di ogni ulteriore e consentita deduzione e produzione, sia di merito sia istruttoria, si reitera - per la denegata ipotesi di mancata integrale conferma della sentenza impugnata - la richiesta di ammissione della prova testimoniale articolata in prime cure e non ammessa, sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nel maggio 2021 ricopriva il ruolo di Comandante del Nucleo Operativo Ecologico del Corpo dei Carabinieri di Milano;
2) Vero che in data 24 maggio 2021,inviava dall'indirizzo del Nucleo Informativo Cte della provincia di Lecco una mail a varie testate giornalistiche ed emittenti televisive, tra cui al giornalista De Salvo, contenente una nota stampa intitolata “Contrasto al traffico illecito di rifiuti metallici nel nord Italia: vasta attività del NOE Carabinieri di Milano”, un link per scaricare un video, una fotografia raffigurante un carabiniere del Noe di schiena davanti ad una
“montagna” di rifiuti e un dossier denominato “Criminalità ambientale in Lombardia” (doc. 9 che si rammostra al teste); 3) Vero che il video scaricabile dal link contenuto nella Sua mail del 24 maggio 2021 corrisponde esattamente al video pubblicato da “Il Giorno” in pari data e tutt'ora visualizzabile al seguente link https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/colico-traffico-rifiuti- 1.6400797 (video che si rammostra al teste); Si indica a testimone sui capitoli di prova suddetti:
- Tenente ON , (all'epoca dei fatti comandante Testimone_2 del Nucleo
pagina4 di 33 Operativo Ecologico CC di Milano) domiciliato c/o Comando Provinciale di Novara;
4) Vero che in data 24 maggio 2021, riceveva dall'indirizzo del Nucleo Informativo Cte della provincia di Lecco una mail, a firma del Tenente ON , Comandante del NOE di Milano, contenente Testimone_2 una nota stampa intitolata “Contrasto al traffico illecito di rifiuti metallici nel nord Italia: vasta attività del NOE Carabinieri di Milano”, un link per scaricare un video, una fotografia raffigurante un carabiniere del Noe di schiena davanti ad una “montagna” di rifiuti e un dossier denominato “Criminalità ambientale in Lombardia” (doc. 9 che si rammostra al teste);
5) Vero che il video scaricabile dal link contenuto nella mail del 24 maggio 2021, inviata dal Tenente ON corrisponde Testimone_2 esattamente al video pubblicato da “Il Giorno” in pari data e tutt'ora visualizzabile al seguente link https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/colico- traffico-rifiuti- 1.6400797 (video che si rammostra al teste); Si indicano a testimoni sui capitoli di prova suddetti:
- , giornalista domiciliato c/o la redazione di Merate Testimone_3 Online, via Baslini 5, Merate;
- , giornalista domiciliata c/o la redazione di Teleunica, via Testimone_4
Fiume 8, Lecco;
- , giornalista domiciliato c/o la redazione di “La Provincia Testimone_5 di Lecco”, via Roma 6, Lecco. IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di Legge”.
pagina5 di 33 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 538/2024, pubblicata il 15 luglio 2024, il Tribunale di
Lecco ha deciso la causa instaurata da , Controparte_2 CP_4 Pt_1
e nei confronti di
[...] Controparte_1 CP_3 Controparte_5
e di volta a conseguire il risarcimento dei danni, Controparte_6 CP_7 quantificati nella misura di euro 40.000,00 per ciascuno o “nella diversa e maggiore misura” ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, asseritamente subiti per la lesione dell'onore, del decoro e della reputazione, personale e commerciale, subiti a causa della pubblicazione, sulla testata giornalistica on line de “Il Giorno”, diretta da di tre articoli a firma di CP_7 Controparte_6
e, precisamente, dell'articolo datato 25 maggio 2021, intitolato “Traffico di
arrestata una famiglia titolare di un'azienda a Colico”; dell'articolo CP_5 datato 25 maggio 2021, intitolato “Traffico di Rottami Intera famiglia ai domiciliari” e dell'articolo datato 25 maggio 2021 intitolato “Rifiuti ferrosi in odore di mafia Cinque arresti sull'Alto Lario”.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti e assunzione di informazioni, ex art. 213 c.p.c., dal Nucleo
Operativo Ecologico dei Carabinieri di Milano, con la predetta sentenza il
Tribunale di Lecco ha rigettato le domande, condannando gli attori a rimborsare le spese processuali a favore dei convenuti vittoriosi.
Dopo aver ricordato i limiti del diritto di cronaca, il giudice di prime cure ha ritenuto, quanto alla verità della notizia, di interpretare estensivamente il principio di diritto, affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione 7 luglio 2023, n.
19250, secondo il quale, in tema di esercizio del diritto di cronaca giornalistica,
“la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso;
conseguentemente, è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale”.
pagina6 di 33 Interpretando estensivamente tale principio, con la sentenza n. 538/2024 il
Tribunale di Lecco ha ritenuto che le notizie apprese dagli organi inquirenti nel corso di conferenze stampa o mediante la diramazione di note stampa assumano vesti di fonte ufficiale e, pertanto, non richiedano verifica da parte del giornalista, allorchè l'articolo riporti il contenuto ivi presente.
Ha, quindi, accertato “l'autenticità e la provenienza della nota stampa – utilizzata dall'articolista come fonte ufficiale – direttamente dal Nucleo investigativo NOE, avendo gli stessi altresì precisato di aver ricevuto
l'autorizzazione al rilascio di dichiarazione – relative all'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa a carico di persone ritenute responsabili di traffico illecito di rifiuti, gestione di rifiuti non autorizzata”, unitamente ad un video – dal sostituto procuratore della Repubblica di Milano
Dott.ssa Bruna Albertini”.
Il giudice di prime cure ha ritenuto la corrispondenza, a livello di contenuto, tra la nota diffusa dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e i tre articoli oggetto di causa.
Con riferimento alle allegazioni degli attori circa l'improprio utilizzo del termine “retata” e l'indicazione dell'impiego di cento carabinieri per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare del giudice per le indagini preliminari, il giudice di primo grado ha evidenziato, quanto al termine “retata”, come nell'esercizio del diritto di cronaca sia possibile l'utilizzo di metafore al fine di stimolare l'immaginazione del lettore.
Con riferimento alla contestazione degli attori in ordine alla verità della notizia nella parte in cui veniva accusata di traffici illeciti Controparte_5
(“Hanno razzolato quasi migliaia di tonnellate di rottami sottocosto per rivenderli
a prezzo pieno, intascandosi quasi 2 milioni di euro in nero”), il giudice di prime cure ha precisato che la frase non era espressamente riferita ai soci di
[...]
i quali non risultavano gli unici indagati e che, in ogni caso, le CP_5 informazioni erano correttamente attinte dalla nota diffusa dal Nucleo Operativo
Ecologico, ove si riporta che “nel corso dell'operazione sono stati raccolti elementi di reità in ordine alla commissione per un illecito profitto di circa €
1.900.000,00”.
Con riguardo a quanto dedotto dagli attori circa la falsità della notizia relativa al sequestro di furgoni di il giudice di prime cure Controparte_5
pagina7 di 33 ha osservato come negli articoli oggetto di causa venisse menzionato l'avvenuto sequestro di furgoni utilizzati per il trasporto illegale dei rifiuti, ma che in nessun passaggio si facesse riferimento a furgoni di proprietà di Controparte_5 avendo il giornalista riportato ancora un volta quanto indicato nella nota stampa del Nucleo Operativo Ecologico, ove si precisava che “nel corso delle indagini
[fossero] stati denunciati in stato di libertà ulteriori 7 indagati nonché [fossero] stati sottoposti a sequestro 5 automezzi utilizzati per il trasporto illegale di rifiuti”.
Quanto all'allegazione degli attori circa l'insinuazione del giornalista che essi fossero indagati per il delitto di associazione di stampo mafioso, il giudice di prime cure ha osservato che il giornalista aveva sempre precisato in tutti gli articoli i delitti contestati, cioè quello di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e quello di gestione di rifiuti non autorizzata, esponendo un proprio ragionamento logico deduttivo in ordine ad una serie di analogie e verosimiglianze con un'altra operazione avvenuta in precedenza nel territorio lecchese.
Ha, quindi, ritenuto che gli assunti del giornalista contenuti nell'articolo del
25 maggio 2021, intitolato “Rifiuti ferrosi in odore di mafia. Cinque arresti sull'Alto Lario” - ove si affermava che “si sospetta che possano esserci di mezzo anche i picciotti della criminalità organizzata;
proprio come nell'operazione
“Metal money” dello scorso febbraio costata la cattura del nuovo boss 72enne della 'ndrangheta lecchese Cosimo ON. Per questo le indagini sono state coordinate da pm antimafia Bruna Albertini della Dda di Milano” – fossero scriminati dal diritto di critica.
Ha ritenuto che, consistendo nell'elaborazione e nell'esposizione di personali convincimenti di certi eventi, il diritto di critica andasse incontro a limiti meno stringenti rispetto al diritto di cronaca e che nel caso in esame i limiti di tali diritto non fossero stati superanti, non avendo il giornalista alterato la notizia e la sua veridicità, ma essendosi limitato a criticare fatti veri in termini dubbiosi e presuntivi.
Con riferimento all'allegazione degli attori circa la falsità della notizia relativa all'intervenuto sequestro dell'azienda, il giudice ha osservato che il riferimento a tale circostanza non si rinveniva in nessuno degli articoli oggetto di causa, ma solo in una immagine del video, della durata di circa un minuto,
pagina8 di 33 allegato al primo articolo pubblicato il 24 maggio 2021; immagine raffigurante per pochi secondi un capannone con apposizione di sigilli.
Il giudice ha ritenuto che, essendo tale video stato diffuso contestualmente al comunicato stampa proprio dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e avendolo il giornalista allegato al proprio articolo on line, quest'ultimo non fosse tenuto ad approfondire la veridicità delle immagini ivi riportate, essendo di provenienza ufficiale. Ha aggiunto che solo nel corso del giudizio, a seguito di richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., il Nucleo Operativo Ecologico aveva precisato che le immagini in questione erano immagini di repertorio.
Con riferimento al limite della continenza dell'esposizione, contestata dagli attori con riguardo agli articoli del 25 maggio 2021 in quanto carichi di
“accostamenti suggestionanti dell'indagine a carico degli attori all'indagine
Metal Money e al boss della 'ndrangheta Lecchese ON”, il giudice di primo grado ha ritenuto che “gli articoli citati, pur utilizzando espressioni colorite, abbiano riportato i fatti in modo non offensivo o denigratorio, riferendosi ad indagini in corso, attenendosi alla nota stampa del Nucleo investigativo del NOE ed introducendo valutazioni in termini unicamente dubitativi o presuntivi legate al fatto che l'indagine era seguita dalla DDA”.
Quanto al limite della pertinenza, il giudice di primo grado lo ha ravvisato nella “diffusa notorietà di cui godono le persone coinvolte, sia pure limitata all'ambito locale”, nonché nella rilevanza penale della vicenda.
Alla luce delle considerazioni richiamate, il giudice ha ritenuto l'infondatezza delle domande risarcitorie proposte dagli attori, aggiungendo, quali ulteriori argomentazioni, la generica formulazione delle stesse quanto al profilo del danno e il difetto di prova di quest'ultimo.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 26 agosto 2024,
[...]
, e CP_2 CP_4 Parte_1 Controparte_1 CP_3 hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, Controparte_5 chiedendone l'integrale riforma.
Costituitisi in giudizio, a mezzo del medesimo difensore, Controparte_6
e hanno puntualmente confutato i motivi di gravame, chiedendone il CP_7 rigetto.
pagina9 di 33 Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del giorno 8 aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta, trenta e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di , Controparte_2 CP_4 Parte_1 CP_1
e
[...] CP_3 Parte_2
MOTIVO.
[...]
Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono l'erroneo convincimento del giudice circa la sussistenza dei presupposti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria e, in particolare, dei presupposti della verità e della continenza.
Criticano, dunque, le parti della sentenza in cui il giudice ha escluso il carattere diffamatorio degli articoli a firma di ritenendo che tali articoli CP_6 riportassero il contenuto della nota stampa del Nucleo Operativo Ecologico dei
Carabinieri (fonte della notizia) e che il giornalista non fosse tenuto a verificare la notizia in quanto proveniente da fonte ufficiale.
Secondo gli appellanti tali assunti sono smentiti dalle prove documentali e dalla copiosa giurisprudenza.
In particolare, con riferimento al requisito della verità della notizia, gli appellanti affermano che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, il contenuto degli articoli in contestazione non corrisponde al contenuto della nota stampa del Nucleo Operativo Ecologico (di seguito denominato NOE), pacificamente ritenuta la fonte della notizia di cui trattano gli articoli a firma di
. CP_6
Spiegano quanto segue: il primo articolo del 24 maggio 2021 è stato corredato da un video (facente parte degli atti di indagine) raffigurante l'operazione, da cui emerge chiaramente l'entrata di due mezzi presso e che i Carabinieri Controparte_5 appartenenti al reparto del NOE eseguono il sequestro dell'azienda e appongono i sigilli al cancello di ingresso della stessa;
pagina10 di 33 il secondo articolo, dal titolo “Traffico di rottami. Intera famiglia ai domiciliari”, reca testualmente che:
“Hanno razzolato migliaia di tonnellate di rottami sottocosto per rivenderli
a prezzo pieno, intascandosi quasi 2 milioni di euro in nero”;
“si sospetta che possano esserci di mezzo anche i picciotti della criminalità organizzata proprio come nell'operazione Metal Money dello scorso febbraio, costata la cattura del nuovo boss 72enne della 'ndrangheta lecchese Cosimo
ON”;
“a gestire l'impero dei rottami illegali erano la moglie e marito,
[...]
e entrambi di 61 anni, titolare dell'impresa CP_2 CP_4 CP_5
di Colico, i due figli di 40 e 33 anni e la moglie di uno di questi”;
[...] nel predetto articolo si afferma che nell'operazione conclusasi con l'arresto dei signori e sarebbero stati impiegati “un centinaio” CP_5 CP_2 Per_1 di Carabinieri che hanno “sequestrato anche 5 furgoni”; il terzo articolo, dal titolo eloquente “Rifiuti ferrosi in odore di mafia.
Cinque arresti sull'Alto Lario”, reca testualmente le seguenti affermazioni:
“Hanno razzolato migliaia di tonnellate di rottami sottocosto per rivenderli
a prezzo pieno, intascandosi quasi 2 milioni di euro in nero”;
“si sospetta che possano esserci di mezzo anche i picciotti della criminalità organizzata proprio come nell'operazione Metal Money dello scorso febbraio, costata la cattura del nuovo boss 72enne della 'ndrangheta lecchese Cosimo
ON. Per questo le indagini sono state coordinate dal p.m. antimafia Bruna
Albertini della Dda di Milano”;
a gestire l'impero dei rottami illegali erano la moglie e marito,
[...]
di anni 61 e di anni 67, titolare dell'impresa CP_2 CP_4 CP_5
di Colico, i due figli di 41 e 33 anni, e e la compagna di
[...] Pt_1 CP_1 quest'ultimo 31enne, tutti arrestati ai domiciliari”; CP_3 sono stati “sequestrati anche 5 furgoni”.
Gli appellanti deducono, quindi, che con i richiamati articoli il giornalista ha dato atto, anche attraverso il video a corredo degli stessi, dell'avvenuta applicazione della misura cautelare reale del sequestro dell'azienda e ha attribuito agli attori, all'epoca meri indagati, la responsabilità di un grave illecito tributario
(“intascandosi quasi 2 milioni di euro in nero”); che tale ultima frase non pagina11 di 33 corrisponde alla notizia contenuta nel comunicato stampa del NOE (che non attribuisce mai agli attori la condotta di essersi intascati due milioni di nero).
Censurano, quindi, l'argomentazione del giudice di prime cure secondo la quale “la frase non è espressamente riferita ai soci della Controparte_5
(p. 5, sentenza impugnata).
Gli appellanti affermano, in contrario, che la frase in questione
(“intascandosi quasi 2 milioni di euro in nero”) è evidentemente riferita agli attori, poiché il secondo capoverso di entrambi gli articoli del 25 maggio 2021 (in cui si indicano il nome e il cognome degli odierni appellanti) risulta sintatticamente collegato al primo capoverso, in cui si riferisce di due milioni di euro di nero.
Sostengono, pertanto, che qualsiasi lettore medio e anche frettoloso non può che aver dedotto che gli odierni appellanti si siano resi autori di un grave illecito tributario, in realtà mai contestato loro.
Aggiungono che anche l'insinuazione, contenuta negli articoli, che l'indagine penale avesse ad oggetto anche ulteriori gravissimi reati connessi ad associazioni a delinquere di stampo mafioso, inducendo il lettore a collegare gli attori alla criminalità organizzata, non trova riscontro nella fonte della notizia, cioè nel comunicato stampa dei Carabinieri del NOE.
Spiegano che il detto comunicato trae origine dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, notificata il 24 maggio 2021 agli odierni appellanti, dalla quale si evince chiaramente che la misura cautelare degli arresti domiciliari è stata disposta solo in relazione ai delitti di cui agli artt. 110
c.p., 81 cpv., 452 quaterdecies c.p. e 256, comma 1, del decreto legislativo n.
152/2006 (c.d. traffico illecito di rifiuti); che l'indagine del pubblico ministero, da cui è scaturita la richiesta di applicazione delle misure cautelari, non aveva e non ha mai avuto ad oggetto anche il diverso e più grave delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso o altri reati connessi alla criminalità organizzata ex art. 416 bis c.p., né ha fatto emergere collegamenti con gli ambienti della criminalità organizzata o con picciotti vari;
che le indagini erano di competenza distrettuale in ragione del tipo di reato ipotizzato dal pubblico ministero (art. 452 quaterdecies c.p.) e non certo perché risultassero sospetti di connessioni con contesti associativi o criminali;
che non si riferisce di una “retata” e, infatti,
l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari è stata semplicemente notificata pagina12 di 33 agli odierni attori presso le rispettive abitazioni;
che non è mai risultata e neppure contestata in sede di indagini preliminari la circostanza che Controparte_5
o i suoi soci si fossero intascati soldi in nero.
Con riguardo a quest'ultima circostanza gli appellanti precisano che nell'ordinanza cautelare del giudice per le indagini preliminari si afferma che:
“ritiravano rifiuti e pagavano i rottami ferrosi principalmente con denaro contante prelevato dai conti aziendali e con assegni bancari senza ricevere alcuna fattura dell'avvenuto acquisto -quindi in nero violando il principio della tracciabilità degli stessi”.
Gli appellanti spiegano, quindi, che dalla detta ordinanza si desume come i soggetti che si assume si siano intascati i due milioni di euro in nero non siano i i quali acquistavano emettendo assegno o pagando in contanti), ma chi si CP_5 ipotizza abbia ricevuto tali contanti e assegni senza emettere le relative fatture;
CP_ che è fatto notorio che il lo fa chi vende (i fornitori del materiale ai CP_5 senza emettere la relativa fattura e non chi acquista (nel caso in esame, i . CP_5
Infine, gli appellanti evidenziano come le forze dell'ordine non abbiano mai sequestrato l'azienda né apposto sigilli al cancello di ingresso di Controparte_5
[...]
In conclusione, ritengono che il giudice abbia errato nell'accertare la sussistenza del requisito della verità della notizia.
Aggiungono che il giudice ha errato anche nel ritenere che il giornalista non avesse legittimamente approfondito la veridicità delle immagini raffiguranti l'apposizione dei sigilli, perché di provenienza ufficiale e spiegano che sul punto il giudice non ha tenuto conto dei principi che regolano la materia, secondo cui
“In tema di responsabilità civile per diffamazione, se il legittimo esercizio del diritto di cronaca esonera il giornalista dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa
o giudiziaria, l'applicabilità della esimente del diritto di cronaca, quantomeno putativa, gli impone di verificare in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione” (Cass. 12 ottobre 2020, n. 21969).
Gli appellanti ricordano che, secondo orientamento costante della giurisprudenza, per godere dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, “il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da
pagina13 di 33 superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito l'affidamento in buona fede sulla fonte informativa” (Cass. pen. 10 ottobre 2018, n. 45813).
Quindi, sostengono che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il giornalista aveva l'obbligo di indagare sulla veridicità di CP_6 alcune delle immagini diffuse (recandosi a Colico per verificare se fosse stata effettivamente sequestrata l'azienda di e, a verifiche Controparte_5 compiute, per espungere dal video la parte afferente al sequestro e all'apposizione dei sigilli oppure per indicare nel video pubblicato che i frame costituivano immagini di repertorio e, in quanto tali, non erano riferite alla famiglia CP_5
Sotto altro profilo gli appellanti censurano l'accertamento compiuto dal giudice di prime cure in ordine alla continenza degli articoli oggetto di causa;
criticano, quindi, la parte della sentenza che ha ritenuto la natura non diffamatoria degli articoli in questione in ragione del fatto che gli assunti circa le analogie e verosimiglianze con un'altra operazione avvenuta in precedenza e le valutazioni in termini dubitativi e presuntivi trovano legittimità nell'ambito del diritto di critica e che nel diritto di cronaca è legittimo l'utilizzo di metafore.
Affermano che il parametro di riferimento per la valutazione della continenza degli articoli e, in particolare, del terzo articolo – dal fuorviante e suggestionante titolo “Rifiuti ferrosi in odore di mafia” – non è il diritto di critica, ma il diritto di cronaca giudiziaria, con la conseguenza che il giudice di prime cure ha sbagliato prospettiva.
Aggiungono che, in ogni caso, anche la critica non è esentata dal rispetto del limite della continenza, soprattutto se, come nel caso in esame, l'intero contesto della comunicazione giornalistica trasmodi in allusioni insinuanti.
Deducono che i dubbi e i sospetti insinuati dal giornalista non CP_6 trovano alcun riscontro nei fatti descritti nel comunicato stampa del NOE, cioè nella fonte della notizia giornalistica, in quanto tale comunicato non contiene nessun tipo di allusione che potesse indurre i giornalisti ad accostare gli attori (che peraltro non erano nemmeno menzionati) agli ambienti della criminalità organizzata stile “Metal Money”.
Lamentano che, anche sotto quest'ultimo profilo, il giudice di prime cure si
è discostato dai principi che regolano la materia, secondo cui “Quando la fonte delle informazioni riferite dal giornalista sia un provvedimento giudiziario, un
pagina14 di 33 atto di indagine, un provvedimento amministrativo, (omissis) colui il quale riferisca fatti appresi da una fonte del suddetto tipo, ha sempre e comunque il dovere (omissis) di non accompagnare i fatti riferiti con sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà” (Cass. 4 settembre 2012, n. 14822; Cass. 20 luglio 2010, n. 16917).
Aggiungono che la stessa sentenza della Corte di Cassazione civile n.
19250/2023, citata dal giudice di prime cure, contiene principi che sconfessano quanto argomentato in merito al limite della continenza, poiché la Corte di
Cassazione afferma che: “Il requisito della verità della notizia postula che essa risulti non necessariamente oggettiva, ma anche soltanto putativa (Cass. n. 9458 del 2013), purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte, ma anche sulla verità sostanziale del fatto.
Tale requisito non ricorre quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano poi dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva (cfr., tra le tante, Cass. n. 1205 del 2007, n. 20205 del 2005, n. 23366 del 2004)”.
Gli appellanti affermano, quindi, che, a dispetto dei richiamati principi, il giornalista ha proposto ai lettori un titolo e una narrazione tutt'altro che CP_6 asettica e, anzi, addirittura caratterizzata da accostamenti suggestionanti dell'indagine a carico degli attori all'indagine Metal Money e al boss della
'ndrangheta lecchese ON.
Da ultimo, censurano il punto della sentenza in cui il giudice di prime cure ha considerato che la metafora trovi spazio nel diritto di cronaca e a tale stregua ha considerato non diffamatorio l'utilizzo del termine “retata”.
Concludono, affermando che negli articoli oggetto di causa il giornalista
[...]
non ha rispettato il limite della continenza quale limite invalicabile del CP_6 diritto di cronaca e anche del diritto di critica, erroneamente invocato dal giudice di prime cure.
SECONDO MOTIVO.
pagina15 di 33 Con un secondo motivo di impugnazione gli appellanti deducono la violazione e l'errata applicazione dell'art. 2059 c.c. e degli artt. 2697 c.c. e 115
c.p.c.
Censurano la parte della sentenza in cui il giudice ha ritenuto in ogni caso infondata la domanda risarcitoria in quanto formulata in modo generico e non sostenuta da adeguata allegazione probatoria.
Affermano che il giudice non ha considerato che la stessa sentenza della
Corte di Cassazione n. 8861 del 2021, pur dallo stesso richiamata, afferma il principio per cui, al fine della prova del danno non patrimoniale da lesione all'onore e alla reputazione, assumono rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima;
elementi da cui presumere il danno derivante da diffamazione.
Gli appellanti ricordano di aver allegato, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, da un punto di vista oggettivo, il mezzo di diffusione della notizia, rappresentato dalla rete, che possiede strutturalmente una diffusività infinita per la facilità di immissione delle informazioni, per l'immediatezza e policentralità della loro diffusione, nonché per la loro permanenza nel circuito comunicativo;
il fatto che si fosse trattato di ben tre articoli;
la perdurante accessibilità alle pubblicazioni da parte dell'utente; che, all'atto della pubblicazione degli articoli in questione, gli stessi erano accessibili a tutti, abbonati e non;
da un punto di vista soggettivo, la piena riconoscibilità dei diffamati, fatto non specificamente contestato dalle controparti;
la notorietà degli attori non solo nella zona in cui abitano, ma anche al di fuori del contesto locale, in ragione dei rapporti commerciali lavorativi coltivati negli anni con plurime società; altro fatto non specificamente contestato;
che, quindi, gli attori hanno enucleato fatti precisi, in parte documentati e in parte pacifici, da cui desumere il danno subito.
TERZO MOTIVO.
Con un terzo e ultimo motivo di impugnazione gli appellanti deducono la violazione e l'errata applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Con tale motivo gli appellanti chiedono la riforma della pronuncia sulle spese di lite quale conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di impugnazione.
Le difese degli appellati.
pagina16 di 33 e chiedono la conferma della sentenza Controparte_6 CP_7 gravata sulla base delle seguenti argomentazioni.
Con riferimento al primo motivo di appello, gli appellati svolgono le seguenti eccezioni: in nessuno degli articoli pubblicati è mai stato riferito che Controparte_5 fosse stata posta sotto sequestro;
[...] gli appellanti desumono tale assunto prendendo a riferimento un'immagine del video allegato al primo articolo, in cui, per pochi secondi, si intravedono due
Carabinieri intenti a chiudere con un nastro un cancello di colore verde che non è dato sapere a quale azienda appartenga, perché le veloci immagini non permettono di stabilirlo;
il filmato in questione è stato diffuso direttamente dagli organi investigativi che si sono occupati della vicenda e trasmesso alle principali testate giornalistiche della zona proprio dal Comandante del NOE, senza alcuna possibilità di manipolazione o intervento da parte del giornalista o della redazione;
al fine di riportare la notizia nel modo più completo possibile, il giornalista ha correttamente ritenuto di pubblicare, a corredo del testo, anche il CP_6 video diffuso dagli organi inquirenti, senza indagare se alcune delle immagini così diffuse fossero o meno di repertorio;
la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “Il diritto di cronaca giudiziaria si può ritenere correttamente esercitato quando la notizia data, anche se non vera, sia fedele al contenuto di un provvedimento giurisdizionale, perché il giornalista non è tenuto a dimostrare la verità obiettiva o la fondatezza del provvedimento” (Cass. 24 maggio 2002, n. 7628); tale principio è applicabile anche alle notizie estrapolate da comunicazioni ufficiali sulle indagini in corso, fornite dagli organi inquirenti nel corso di conferenze stampa o mediante pubblicazione di comunicati stampa e dei relativi video;
ciò che viene tratto da una fonte ufficiale è vero per antonomasia e non necessita di verifica.
Quanto alle doglianze in punto di configurazione di un presunto illecito tributario, gli appellati affermano che si tratta di informazioni correttamente attinte dalla nota diffusa dal NOE, dove si legge che “nel corso dell'operazione sono stati raccolti elementi di reità in ordine alla commissione per un illecito
pagina17 di 33 profitto di circa € 1.900.000,00”, nonché dalla richiesta di misura cautelare nella quale il pubblico ministero ha precisato che gli indagati (e quindi tutti gli attori)
“ritiravano rifiuti e pagavano i rottami ferrosi principalmente con denaro contante prelevato dai conti aziendali e con assegni bancari senza ricevere alcuna fattura dell'avvenuto acquisto – quindi in nero violando il principio della tracciabilità degli stessi”.
Gli appellati affermano che la frase contenuta nell'incipit del secondo articolo (“Hanno razzolato migliaia di tonnellate di rottami sottocosto per rivenderli a prezzo pieno, intascandosi quasi 2 milioni di euro in nero”) è volutamente priva di soggetto, poiché il pezzo giornalistico tratta non solo dei componenti della famiglia ma anche degli altri soggetti coinvolti nella CP_5 vicenda, tra cui “sette padroncini che recuperavano per loro i rottami” e “82 fornitori”; che, dunque, dal dato letterale non emerge in alcun modo che la circostanza contestata sia stata attribuita in modo diretto ed esclusivo agli odierni appellanti.
Con riferimento alla doglianza secondo cui dagli articoli pubblicati si desume che l'indagine penale oggetto di causa aveva ad oggetto anche reati connessi ad associazione di stampo mafioso, invero mai contestati dagli organi inquirenti, gli appellati affermano che il giornalista ha sempre precisato negli articoli i delitti contestati, esponendo un proprio ragionamento logico deduttivo, in ordine a una serie di analogie e verosimiglianze con un'altra operazione avvenuta in precedenza nel territorio lecchese.
Affermano che, alla luce delle numerose affinità e della vicinanza temporale delle due inchieste, è legittimo che un giornalista possa dubitativamente operare un accostamento tra due vicende nell'ambito del medesimo articolo;
che la giurisprudenza (Cass. 2 giugno 1998, n. 8031; Cass. n. 973 del 1999) consente al cronista quell'attività deduttiva che si limita al collegamento logico tra fatti e situazioni.
Aggiungono che nel caso in esame il legittimo dubbio del giornalista era stato ulteriormente alimentato dagli organi investigativi che, unitamente al comunicato stampa, avevano condiviso anche un dossier sulla criminalità ambientale in Lombardia, contenente le storie e i numeri dell'illegalità ambientale e delle ecomafie, nel quale veniva menzionata la vicenda oggetto di causa.
pagina18 di 33 Con riferimento al profilo di doglianza inerente al requisito della continenza, gli appellati svolgono le seguenti argomentazioni: il giornalista ha riportato nell'articolo le sue legittime supposizioni, scaturenti dalle numerose analogie della vicenda oggetto di causa con l'operazione “Metal Money” e derivanti dal fatto che lo stesso organo investigativo aveva trasmesso, insieme alla nota stampa da cui traevano origine tutti e tre gli articoli, anche un dossier sulla criminalità ambientale in Lombardia e sulle ecomafie;
sono prive di rilevanza le contestazioni degli appellanti sull'utilizzo del termine “retata”, con riferimento all'impiego di cento carabinieri per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare del giudice per le indagini preliminari, in quanto è legittimo, nell'esercizio del diritto di cronaca, l'utilizzo di termini con significato metaforico quando è chiara la vera funzione del termine come sinonimo estensivo che autonomamente lo colloca nel settore del linguaggio figurato e lo identifica con l'iperbole, intesa a ingrandire o esagerare le cose per meglio renderne l'idea o con la metafora, che tende a superare appunto il significato proprio per meglio stimolare l'immaginazione o gli stati d'animo (Cass. 7 febbraio 1995, n. 3236); nel caso in esame il termine “retata” permetteva di descrivere efficacemente ai lettori le operazioni di notifica ed esecuzione dell'ordinanza ai vari indagati, giacché questo genere di operazioni vengono coordinate ed eseguite in sostanziale contestualità, nei confronti di un diverso numero di soggetti.
Con riguardo al secondo motivo di appello, e replicano che CP_6 CP_7 nel giudizio di primo grado gli attori appellanti non hanno fornito alcuna prova in merito all'effettiva diffusione della notizia, alla loro posizione sociale e alla loro elevata notorietà, allo sproporzionato danno subito, al necessario nesso causale tra l'asserito evento lesivo (la pubblicazione degli articoli) e il presunto danno.
L'esame del gravame.
Il primo motivo merita accoglimento.
Con riguardo al primo articolo a firma di il giudice ha Controparte_6 errato nel ritenere sussistente il requisito della verità della notizia quanto al sequestro dell'azienda e nel ritenere che il giornalista non avesse legittimamente approfondito la veridicità delle immagini raffiguranti l'apposizione dei sigilli, perché di provenienza ufficiale.
pagina19 di 33 La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità dei fatti esposti, che può essere oggettiva o solo putativa, purché frutto di un diligente lavoro di ricerca (cfr. Cass.
n. 2751/2007), l'esistenza di un interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca (cd. pertinenza) e la correttezza formale dell'esposizione
(cd. continenza).
In ambito di cronaca giudiziaria il presupposto della verità deve essere restrittivamente inteso (salvo inesattezze secondarie o marginali inidonee a determinare o aggravare la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia deve essere fedele al contenuto del provvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione fra fatto riportato e quanto accaduto, senza alterazione o travisamento di sorta (cfr. Cass. n. 18264/2014).
Tanto premesso, nel caso in esame, il video allegato al primo articolo a firma di (doc. n. 6, fascicolo degli appellanti) riproduce Controparte_6 immagini che alludono al sequestro dell'azienda di Controparte_5
E' vero che nel video si vedono, per pochi secondi, due Carabinieri che appongono i sigilli su un cancello verde, che potrebbe essere il cancello di una qualsiasi azienda, non emergendo segni distintivi di Controparte_5
Tuttavia, considerato il contesto complessivo dell'articolo, che si riferisce all'attività di impresa esercitata dalla famiglia il video era chiaramente CP_5 idoneo a ingenerare nell'utente la falsa rappresentazione che l'azienda
[...] fosse stata posta sotto sequestro, tanto più che nell'articolo in esame CP_5 non veniva precisato che le immagini di cui trattasi erano immagini di repertorio.
Non può, dunque, ritenersi integrato il presupposto dell'esimente della verità, neppure quale verità putativa.
Il giornalista aveva il dovere di verificare la fonte (cfr. Cass. 19028 del
2024), a prescindere dalla natura della stessa e, quindi, verificare se effettivamente fosse stata o meno sottoposta a sequestro e di indicare Controparte_5 nell'articolo che si trattava di immagini di repertorio, non riferite a
[...]
CP_5
Costituisce, invero, principio di diritto consolidato, quello secondo cui “In tema di responsabilità civile per diffamazione, se il legittimo esercizio del diritto
pagina20 di 33 di cronaca esonera il giornalista dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, l'applicabilità della esimente del diritto di cronaca, quantomeno putativa, gli impone di verificare in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione” (Cass., ord. 12 ottobre 2020, n. 21969).
La Corte di Cassazione ha affermato che la natura della fonte, secondo un insegnamento che ormai può ben dirsi uniforme, non esonera mai il giornalista dall'onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, così da sopprimere ogni dubbio sulla sua veridicità. La scriminante derivante dal combinato disposto dell'art. 51 c.p. e art. 59 c.p., comma 1, anche nella sua forma putativa, esige invero l'adempimento, da parte di chi intende esercitare il diritto che gli farebbe scudo dalla fattispecie penale, di specifici oneri appunto di verifica che investono ogni genere di fonte: l'errore sulla verità di quanto diffuso non può essere infatti
"frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile", onde l'errore rilevante ai fini della scriminante putativa "non deve vertere... sull'attendibilità della fonte di informazione, sì da poter ritenere sufficiente l'affidamento riposto in buona fede su una fonte non costituente "prova" della verità, per quanto autorevole possa essere" (così chiaramente si esprime Cass. pen., sez. 5, 21 febbraio 2000 n. 1952; sulla stessa linea Cass. pen., sez. 5, 5 marzo 2010 n. 23695 puntualizza che l'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria non può essere affermata per il "presunto elevato livello di attendibilità della fonte se il giornalista non ha provveduto a sottoporre al dovuto controllo la notizia"; e ancora sull'assoluta necessità della verifica delle fonti quale presupposto della scriminante putativa per l'esercizio del diritto di cronaca o di critica giudiziarie v., da ultimo, Cass. pen., sez. 5, 20 settembre 2019 n. 38896).
Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nessuna incidenza è attribuibile all'affidamento, anche in buona fede, maturato nei confronti della fonte in sé, occorrendo comunque, da parte di chi intende diffondere, verificare attentamente l'inconsistenza di ogni dubbio (Cass. pen., sez. 5, 11 marzo 2005, n.
15643 insegna che "è configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l'affidamento
pagina21 di 33 ritenuto in buona fede sulla fonte"; Cass. pen., sez. 5, 13 luglio 2010 n. 27106 inequivocamente afferma: "La scriminante putativa del diritto di cronaca giudiziaria può essere invocata in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia provveduto comunque a verificare i fatti narrati, ma abbia altresì offerto la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti"; Cass. pen., sez. 5, 13 novembre 2017 n. 51619 ribadisce che la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca "è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio"; Cass. pen., sez. 5, 10 ottobre 2018 n. 45813 conferma che per godere dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria in relazione alla fattispecie penale della diffamazione a mezzo stampa "il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito
l'affidamento in buona fede sulla fonte informativa"; conforme, da ultimo, Cass. pen., sez. 5, 4 novembre 2019 n. 50189 e, ad abundantiam, sull'affine profilo dell'esercizio del diritto di critica giudiziaria quale scriminante putativa cfr., sulla stessa linea, Cass. pen., sez. 1, 27 settembre 2013 n. 40930 e Cass. pen., sez. 5, 18 aprile 2019 n. 21145).
A questo consolidato insegnamento della Suprema Corte penale è coerentemente sintonica anche l'interpretazione nomofilattica civile, la quale ha, infatti, sempre affermato che, per godere dell'esimente anche putativa del diritto di cronaca, occorre che la notizia sia "frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca", vale a dire che il giornalista "l'abbia accuratamente verificata" (così, p. es., Cass. sez. 3, 8 febbraio 2007 n. 2751; sulla questa linea della necessità del serio e diligente lavoro di ricerca si sono espressi, tra gli arresti massimati, pure
Cass., sez. 3, 16 maggio 2007 n. 11259; Cass, sez. 3, 20 ottobre 2009 n 22190 e
Cass., sez. 3, 4 settembre 2012 n. 14822; cfr., altresì, i più risalenti Cass., sez. 3,
10 gennaio 2003 n. 196; Cass., sez. 3, 13 febbraio 2002 n. 2066; Cass., sez. 1, 24 settembre 1997 n. 9391; Cass., sez. 3, 2 luglio 1997 n. 5947 e Cass., sez. 3, 29 agosto 1990 n. 8963).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, i quali avrebbero dovuto indurre il giudice di pagina22 di 33 prime cure a ritenere sussistente il dovere, per il giornalista , di Controparte_6 indagare sulla veridicità delle immagini diffuse.
I convenuti, a ciò onerati (cfr. Cass. n. 27106 del 2010), non hanno offerto la prova di quali verifiche della verità dei fatti rappresentati (sequestro dell'azienda e apposizione dei sigilli) avessero posto in essere.
Contrariamente a quanto statuito nella sentenza gravata, deve, quindi, affermarsi il carattere diffamatorio del primo articolo, pubblicato il 24 maggio
2021, per aver divulgato, attraverso il video allo stesso allegato, la falsa notizia dell'intervenuto sequestro dell'azienda di Controparte_5
Con riguardo al secondo e al terzo articolo a firma di , Controparte_6 entrambi pubblicati il 25 maggio 2021, deve parimenti accogliersi la censura formulata dagli appellanti, poiché il giudice ha erroneamente escluso che la frase
“Hanno razzolato migliaia di tonnellate di rottami sottocosto per rivenderli a prezzo pieno, intascandosi quasi 2 milioni di euro in nero” fosse riferita agli odierni appellanti e che le informazioni non fossero conformi alla fonte utilizzata dal giornalista, cioè al comunicato stampa diffuso dai Carabinieri del NOE il 24 maggio 2021, alle ore 12.05.
Al riguardo va osservato che, da un'attenta e complessiva lettura degli articoli in questione, emerge chiaramente come la richiamata frase alluda ad un illecito tributario, in realtà mai contestato agli appellanti. Invero, la frase è collocata dopo il primo capoverso dedicato alla famiglia sicché, sebbene CP_5 non siano espressi, i soggetti di tale frase sembrano essere proprio i componenti della famiglia odierni appellanti, contrariamente a quanto ritenuto nella CP_5 sentenza impugnata.
Quanto al carattere diffamatorio di tale frase, va rilevato che, a rigore, essa non corrisponde a quanto si legge nel comunicato stampa diffuso dai Carabinieri del NOE, ove si afferma “Nel corso dell'operazione sono stati raccolti elementi di reità in ordine alla commissione per un illecito profitto di circa € 1.900.000,00 euro” (doc. n. 12, fascicolo degli appellanti).
Si aggiunga che nell'ordinanza cautelare del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano (doc. n. 3, fascicolo appellanti, p. 44 dell'ordinanza) si afferma che “i prelevavano il danaro dai loro conti CP_5 correnti e con esso pagavano – quindi in nero – i conferitori dei rifiuti”; la stessa ordinanza riferisce (a p. 41), con riguardo agli odierni appellanti, che “ritiravano i
pagina23 di 33 rifiuti e pagavano i rottami ferrosi principalmente con denaro contante prelevato dai conti aziendali (omissis) e con assegni bancari senza ricevere alcuna fattura dell'avvenuto acquisto – quindi “in nero”.”.
Il nero indicato dal giudice penale si riferisce al fatto che, a fronte di pagamenti effettuati dai componenti della famiglia per l'acquisto dei CP_5 materiali ferrosi, il venditore non rilasciasse loro la relativa fattura. Il nero è, quindi, riferito al venditore e non ai compratori (componenti della famiglia
, posto che i pagamenti da parte di questi ultimi avvenivano con strumenti CP_5 tracciabili, cioè “con denaro contante prelevato dai conti aziendali (omissis) e con assegni bancari”.
Il fatto descritto nell'ordinanza cautelare è, quindi, un fatto ben diverso da quello riferito dal giornalista negli articoli in contestazione, i quali addebitano, invece, ai membri della famiglia l'essersi intascati in nero circa due CP_5 milioni di euro, con ciò rappresentando un illecito tributario, in realtà mai contestato, neppure dal pubblico ministero, agli odierni appellanti.
E', quindi, evidente il carattere diffamatorio della richiamata espressione contenuta in entrambi gli articoli pubblicati il 25 maggio 2021.
Così come lamentato dagli appellanti, il giudice di prime cure ha errato anche nel valutare la sussistenza dei presupposti della verità e della continenza del secondo e del terzo articolo nella parte in cui contengono analogie e verosimiglianze con un'altra operazione avvenuta in precedenza (l'operazione
“Metal Money”, a carico di un boss della 'ndrangheta lecchese), così accostando i componenti della famiglia lla criminalità organizzata. CP_5
La decisione gravata – con la quale il giudice di prime cure ha escluso la portata diffamatoria degli articoli in esame in ragione del fatto che gli assunti circa le analogie e verosimiglianze con l'operazione “Metal Money” e le valutazioni in termini dubitativi e presuntivi trovano legittimità nell'ambito del diritto di critica – è contraria alla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria non può tradursi in supposizioni, illazioni o ricostruzioni volte ad anticipare, sostituire o reinterpretare quanto contenuto in provvedimenti giudiziari;
parimenti, nel diffondere informazioni in merito a procedimenti penali occorre un rigoroso controllo, dotato di ogni cura professionale, della attendibilità
pagina24 di 33 e correttezza della notizia non potendo il giornalista fondare la propria attività su mere voci o illazioni raccolte (cfr. Cass. 20 luglio 2010, n. 16917; Cass. 26 agosto
2014, n. 18264; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2271).
In conformità a una giurisprudenza più che consolidata della Corte regolatrice, a partire dal noto arresto del 18 ottobre 1984, n. 5259, per considerare la divulgazione di notizie lesive dell'onore lecita espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilità civile per diffamazione, devono ricorrere tre condizioni consistenti: “a) nella verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;
ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (o ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false: principi sintetizzati nella formula secondo cui "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio (Cass. civ. 14 ottobre 2008, n. 25157); b) nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire nella c.d. pertinenza (Cass. civ. 15 dicembre 2004, n.
23366; Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259); c) nella forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè nella c.d. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire;
deve essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio;
deve essere redatto nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone (Cass. 18 ottobre 1984 n.
5259)” (in tali termini Cass. civ. 4 settembre 2012, n. 14822).
In sostanza, soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia dello stesso soddisfa l'interesse pubblico all'informazione, che è la ratio dell'art. 21 Cost., di cui il diritto di cronaca è estrinsecazione, riportando l'azione nell'ambito dell'operatività dell'art. 51 c.p. e rendendo la condotta non punibile nel concorso degli altri due requisiti della continenza e della pertinenza.
Invero, il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e pagina25 di 33 di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3
Cost.
Nella sentenza della Corte di Cassazione del 7 luglio 2023, n. 19250, peraltro richiamata dal giudice di prime cure, si è precisato che “La forma espressiva non è ritenuta "civile" quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi, l'esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato: in particolare, si afferma che la continenza del fatto consti di due aspetti, uno formale (Cass. n. 11455 del 2003), relativo al modo con cui la notizia viene presentata (Cass. n. 20616 del 2016), ed uno sostanziale, quanto al contenuto delle vicende esposte (Cass. n. 20616 del 2016), ciascuno dei quali deve ricorrere nel caso concreto perchè l'esimente possa operare. In particolare, può configurarsi una violazione del canone della continenza formale, ovvero di un onere di presentazione misurata della notizia, anche sulla base della considerazione autonoma del titolo di un articolo giornalistico rispetto al testo
(Cass. n. 15022 del 2000), dovendosi aver riguardo all'esposizione che deriva dall'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato dello scritto - e quindi idonei, di per sè, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi (Cass. n. 16311 del 2018, n. 25739 del
2014)”.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, il giornalista CP_6
ha proposto ai lettori, con i due articoli del 25 maggio 2021, un titolo e una
[...] narrazione tutt'altro che asettici e che si caratterizzano, al contrario, per accostamenti suggestionanti dell'indagine a carico degli attori all'indagine “Metal
Money” e al boss della 'ndrangheta lecchese ON.
Tali accostamenti alludono chiaramente, come si desume dal contesto degli articoli in contestazione, ad un coinvolgimento della famiglia con la CP_5 criminalità organizzata, che non trova alcun fondamento nel contenuto del pagina26 di 33 comunicato stampa diffuso dal NOE dei Carabinieri (doc. n. 12, fascicolo appellanti) e della stessa ordinanza del giudice per le indagini preliminari (doc. n.
3, fascicolo appellanti). Tali fonti non contenevano, invero, alcun elemento che potesse indurre il giornalista ad effettuare similitudini tra i delitti per i quali la famiglia risultava indagata e sottoposta alla misura cautelare degli arresti CP_5 domiciliari e la precedente vicenda di mafia c.d. “Metal Money”.
Si aggiunga che non è provato quanto eccepito dai convenuti appellati e, cioè, che il dossier prodotto da tali parti come documento n. 5 fosse stato diffuso dal NOE unitamente al comunicato stampa.
Deve, quindi, ritenersi che il giornalista abbia fondato i propri articoli su supposizioni che travalicano i limiti dei diritti di cronaca e di critica;
diritti che devono comunque rispettare la verità del fatto.
Va, quindi, ritenuto, difformemente dalla sentenza gravata, che gli articoli del 25 maggio 2021 abbiano carattere diffamatorio anche per gli accostamenti, inveritieri e suggestionanti, della famiglia lla criminalità organizzata. CP_5
Quanto alla censura relativa alla parte della sentenza in cui il giudice ha considerato che la metafora trova spazio nel diritto di cronaca e a tale stregua ha considerato non diffamatorio l'utilizzo del termine “retata”, va, invece, confermata la decisione gravata.
L'utilizzo del detto termine non ha carattere diffamatorio, posto che nel linguaggio corrente il termine assume, in senso figurato, il significato di cattura di più persone da parte della polizia.
Nel caso in esame il comunicato stampa, fonte della notizia giornalistica, riportava effettivamente che le misure cautelari erano state eseguite da circa un centinaio di Carabinieri, con la conseguenza che appare evidente come il termine
“retata” sia stato usato dal giornalista in senso metaforico, ciò che è consentito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 3236 del 1995).
In conclusione, in accoglimento del motivo in esame e in riforma della sentenza gravata, deve essere accertata la responsabilità di , Controparte_6 quale autore degli articoli diffamatori e di direttore responsabile CP_7 della testata, per aver omesso il dovuto controllo sugli articoli medesimi e sulla loro portata diffamatoria.
Anche il secondo motivo di gravame merita accoglimento.
pagina27 di 33 Nel ritenere non adeguatamente sorretta da allegazioni la domanda risarcitoria proposta da ciascuno degli attori, odierni appellanti, il giudice di prime cure non ha considerato che, sin dall'atto introduttivo del giudizio, gli attori avevano dedotto elementi presuntivi idonei alla valutazione dell'esistenza e alla quantificazione del danno da diffamazione.
Invero, nell'atto di citazione gli attori avevano dedotto le seguenti significative circostanze: che, sin dal 1983, la famiglia (composta dal padre CP_5 CP_4 dalla moglie e dai due figli e ) si occupava di Controparte_2 Pt_1 CP_1 commercio all'ingrosso e lavorazione di rottami attraverso la società
[...]
con sede in Colico (LC), unica società dell'alto Lario ad occuparsi CP_5 di tale attività e che aveva negli anni ampliato la propria clientela sul territorio nazionale e all'estero; che la detta famiglia era molto conosciuta sul territorio, non solo per l'attività imprenditoriale esercitata, ma anche in quanto coinvolta in attività sociali e associative;
che la diffamazione subita dagli attori era da considerare di elevata gravità, considerati “il mezzo di diffusione della notizia utilizzato”; “il fatto che si tratti di ben 3 articoli”; “la perdurante accessibilità alle pubblicazioni da parte dell'utente (infatti, alla data del presente atto, gli stessi sono ancora tutti reperibili “on line”) (p. 13, atto di citazione di primo grado).
Sempre nell'atto introduttivo del giudizio gli attori avevano dedotto che le pubblicazioni erano idonee a ledere i diritti all'immagine, all'onore e alla reputazione degli offesi, “in virtù delle sterminate potenzialità diffusorie della
“Rete”, al di fuori di ogni controllo, e della pervasività dei contenuti denigratori.
Il tutto posto che Internet possiede strutturalmente una diffusività infinita per la facilità di immissione delle informazioni, per l'immediatezza e policentralità della loro diffusione, nonché per la loro permanenza nel circuito comunicativo” (p. 13).
E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per il quale la prova del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni (cfr. Cass. n. 24474 del 2014 tra le altre), assumendo a tal fine rilevanza, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e pagina28 di 33 professionale (cfr. Cass. n. 18174 del 2014, in motivazione;
cfr. Cass., ord. n.
13153 del 2017). Si tratta di principi ribaditi anche nelle sentenze della Corte di
Cassazione citate dal giudice di prime cure (Cass. n. 8861 del 2021 e Cass. n.
19250 del 2023). Si afferma, invero, in quest'ultima pronuncia che “il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti può essere oggetto di allegazione e prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumere, sebbene in via presuntiva, l'esistenza. Non si tratta pertanto di riconoscere un danno in re ipsa, ma di desumerne l'esistenza, secondo un ragionamento presuntivo”.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, le specifiche allegazioni svolte dagli attori erano idonee a ritenere provato nell'an, sulla base di un ragionamento per presunzioni, il danno non patrimoniale dagli stessi lamentato, con la sola eccezione di Controparte_5
Con riguardo a tale parte deve essere confermata la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, sia pure con motivazione diversa da quella assunta dal giudice di prime cure.
Invero, alla luce di quanto in precedenza evidenziato anche nell'esaminare il primo motivo di gravame, non può ritenersi l'esistenza di un danno non patrimoniale per la società di capitali, poiché gli articoli in contestazione non fanno riferimento a tale persona giuridica e anche nel video allegato all'articolo del 24 maggio 2021 non vi è alcun riferimento alla denominazione sociale o ad altri segni distintivi di tale impresa collettiva. Non può, dunque, ritenersi che gli articoli in contestazione abbiano in qualche modo leso l'immagine di
[...]
CP_5
La quantificazione del danno da diffamazione spettante agli altri appellanti.
Accertata l'esistenza di un danno risarcibile a favore di , Controparte_2
e essendo CP_4 Parte_1 Controparte_1 CP_3 evidente, per quanto in precedenza osservato, che, nel ledere gratuitamente l'onere e la reputazione di tali parti con gli articoli per cui è causa, i convenuti hanno cagionato loro un danno di natura non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.
pagina29 di 33 In applicazione dei criteri di quantificazione elaborati nelle Tabelle del
Tribunale di Milano del 5 giugno 2024 con specifico riferimento al danno non patrimoniale da diffamazione, vengono in considerazione i seguenti elementi: la limitata notorietà dei diffamanti;
la tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento, posto che, nell'ambito di articoli in cui si dava conto della notizia vera della sottoposizione della famiglia alla misura cautelare degli arresti CP_5 domiciliari per reati inerenti al traffico illecito di rifiuti, l'insinuazione di un accostamento di detta famiglia alla criminalità organizzata e al sequestro dell'azienda non era di immediata percezione ed evidenza;
l'assenza di risonanza mediatica;
la tenue intensità dell'elemento soggettivo, caratterizzato da mera colpa.
Considerata, quindi, la diffamazione di tenue gravità, il danno spettante ai detti appellanti è liquidabile nell'importo di euro 1.175,00, per ciascuno.
In riforma della gravata sentenza, e devono Controparte_6 CP_7 essere condannati a corrispondere, in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a , Controparte_2 CP_4 Parte_1
e la somma di denaro di euro 1.175,00 per Controparte_1 CP_3 ciascuno.
Sulla predetta somma di denaro sono dovuti, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi in misura legale (art. 1284 c.c.) calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712 e, quindi, calcolati sulla somma originaria devalutata alla data degli illeciti (maggio 2021) e rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Sulla somma così complessivamente determinata spetteranno, inoltre, gli interessi moratori in misura legale (art. 1284 c.c.) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo
La regolamentazione delle spese processuali.
“In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua
pagina30 di 33 dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775 del 2017; Cass. n.
14916 del 2020).
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
In ragione dell'esito complessivo della lite, gli appellati, soccombenti, devono essere condannati a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), agli appellanti le spese di ambo i gradi di giudizio da questi ultimi anticipate.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre pagina31 di 33 2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, pertanto, il compenso per l'attività istruttoria, quanto al presente grado di giudizio), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal credito complessivamente accertato (ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00).
Non si ritiene di riconoscere l'aumento previsto per la difesa di più soggetti, poiché non si ravvisano, nelle allegazioni, differenziazioni delle posizioni dei singoli attori appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie in parte l'appello proposto da , Controparte_2 CP_4
e nei Parte_1 Controparte_1 CP_3 Controparte_5 confronti di e per la riforma della sentenza n. Controparte_6 CP_7
538/2024, pubblicata dal Tribunale di Lecco il 15 luglio 2024 nella causa iscritta al n. 878/2022 r.g. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata,
ACCERTA E DICHIARA la responsabilità solidale di e di per l'illecito Controparte_6 CP_7 diffamatorio commesso a mezzo della stampa nei confronti di , Controparte_2
e attraverso la CP_4 Parte_1 Controparte_1 CP_3 pubblicazione, sulla testata giornalistica on line de “Il Giorno”, diretta da CP_7
di tre articoli a firma di e, precisamente, dell'articolo
[...] Controparte_6 datato 25 maggio 2021, intitolato “Traffico di Rottami: arrestata una famiglia titolare di un'azienda a Colico”; dell'articolo datato 25 maggio 2021, intitolato
“Traffico di Intera famiglia ai domiciliari” e dell'articolo datato 25 CP_5 maggio 2021 intitolato “Rifiuti ferrosi in odore di mafia Cinque arresti sull'Alto
Lario”;
CO
e a corrispondere, in solido tra loro, a Controparte_6 CP_7 [...]
, e a CP_2 CP_4 Parte_1 Controparte_1 CP_3 la somma di denaro di euro 1.175,00, per ciascuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
CO
pagina32 di 33 e a rimborsare, in solido tra loro, a Controparte_6 CP_7 [...]
, e a le CP_2 CP_4 Parte_1 Controparte_1 CP_3 spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 5.077,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio, in euro 3.966,00 per compensi di avvocato ed euro 1.165,50 per spese;
il tutto oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
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