Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/05/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1593/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1593/2024 V.G., promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Floridia in via Giuseppe Giusti n. 312 elettivamente domiciliata in FLORIDIA, VIA A. MANZONI
N. 63, presso lo studio dell'avv. SABRINA DI NATALE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato ad [...] l'[...] e residente Parte_2 C.F._2 in Millesimo (SV) nella via Trento Trieste, 149, int. 1, elettivamente domiciliato in SAVONA, VIA
PALCOCAPA N. 18/5, presso lo studio dell'avv. AMEDEO CARATTI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 24.4.2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori nato a [...]
Siracusa in data 24.4.2013, e , nata a [...] il [...], riconosciuti da entrambi i genitori, Per_2 nonché il diritto e dovere di mantenerli.
1) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
2)la casa ove la sig.ra attualmente vive in affitto insieme ai figli è sita in Floridia, Parte_1
Via Giuseppe Giusti312, giusto contratto di locazione e rimane assegnata alla sig.ra Parte_1 con ogni arredo;
quando l'immobile verrà rilasciato dalla sig.ra l'arredo di proprietà del Pt_1 sig. (1 cameretta e n. 2 condizionatori) verrà ritirato dal sig. come concordato Pt_2 Pt_2 tra le parti mentre la rimanente parte dell'arredo rimarrà tutto alla sig.ra quale Parte_1 esclusiva proprietaria.
3) i figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi Persona_3 Persona_4
i genitori, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre;
le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4) La sig.ra avrà la facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli Parte_1 ed in accordo con il sig. . Per_1 Per_2 Parte_2
5) Il sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, attesa la sua attuale Parte_2 residenza in Millesimo (SV) avrà la facoltà di venire in Sicilia, vedere e portare con sé i figli a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica con pernottamento salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con le esigenze scolastiche, svago e salute dei figli.
6) Durante le festività natalizie i bambini trascorreranno con i genitori ad anni alterni 6 giorni consecutivi con il criterio dell'alternanza tra il Natale e il Capodanno (dal 24/12 al 30/12 o dal 31/12 al 6/1).
7) Nel periodo delle vacanze pasquali, ed trascorreranno con i genitori ad anni Per_1 Per_2 alterni 4 giorni consecutivi con il criterio dell'alternanza tra il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. 8) i minori ed avranno il diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno con Per_1 Per_2 entrambi i genitori. I minori avranno diritto di trascorrere assieme al proprio genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo e lo stesso per la festa della mamma e quella del papà.
9) Nel periodo estivo, segnatamente nei mesi compresi tra luglio e settembre di ogni anno, considerata l'età dei figli minori, quest'ultimi trascorreranno un periodo di un mese (soltanto fin quando il sig. risiederà fuori sede) di cui due settimane consecutive con il padre, salvo Pt_2 diversi accordi tra le parti. Qualora il sig. decide di rientrare nel paese d'origine potrà Pt_2 trascorrere le vacanze estive con i figli invece per un periodo di 15 giorni consecutivi, salvo diversi accordi tra le parti. Detto periodo dovrà essere individuato entro il 30 maggio di ogni anno. I ricorrenti si impegnano a non far coincidere il loro periodo di ferie così da consentire ai figli minori di trascorrere pari tempo libero consentito dagli eventuali impegni di lavoro di entrambi i genitori.
Per tale mensilità non sarà dovuto il versamento dell'assegno di mantenimento per gli stessi e la sig.ra nulla dovrà versare per il periodo che i figli staranno con il padre. la spese di viaggio per andare a trovare il padre verranno sostenute esclusivamente da quest'ultimo.
I genitori nei periodi di vacanza con i figli dovranno sempre indicare con congruo preavviso l'indirizzo della località di destinazione ove porteranno i figli nonché le date di partenza e di ritorno.
10) il sig. si impegna a versare per il mantenimento dei figli ed Parte_2 Per_1 Per_2 la somma di € 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Tale somma verrà versata entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra recante le Parte_1 seguenti coordinate IBAN: [...]
Il sig. si obbliga, altresì, a contribuire nella misura del 50% alle spese Parte_2 straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, a titolo esemplificativo e non esaustivo spese mediche, scolastiche, sportive, purché previamente concordate e dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, salvo spese necessarie ed urgenti;
Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse Parte_2 dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
11) l'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra al 100% Parte_1
12) I ricorrenti hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località fuori provincia quando hanno con sé i minori;
13) i sig.ri e si dichiarano economicamente autosufficienti e si Parte_1 Parte_2 danno atto di avere come sopra regolato ogni loro rapporto patrimoniale, di essere definitivamente tacitati e soddisfatti, e di non aver null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo e/o ragione. All'udienza del 29.4.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero in data
18.10.2024, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori pattuizioni concordate tra le parti.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, omologa le condizioni concordate dalle parti in causa, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il 15 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone