Art. 27. (Neutralita' fiscale delle operazioni societarie di fusione e scissione) 1. Le fusioni e le scissioni di societa' sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali. Conseguentemente, il disavanzo di fusione e di scissione non e' utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate. Ai fondi in sospensione d'imposta continuano, per neutralita', ad essere appllicate le disposizioni di cui all'articolo 123, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , anche se istituiti per effetto di operazioni di concentrazione poste in essere in precedenza dalle societa' incorporate. ((La fusione tra societa' che hanno posto in essere operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dell'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e dell'articolo 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, non costituisce realizzo della plusvalenza ancora in sospensione di imposta, a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite.)) 2. Le disposizioni del comma 1, relative ai disavanzi di fusione, si applicano alle operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Versione
1 gennaio 1995
1 gennaio 1995
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Versione
24 marzo 1995
24 marzo 1995
Commentari • 10
- 1. Cassazione civile n. 3193/2013https://www.brocardi.it/
[…] Ne consegue che legittimamente una società commerciale, nell'epoca in cui le era consentito utilizzare il disavanzo di fusione per compensare eventuali plusvalenze (e cioè prima dell'entrata in vigore dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), poteva approvare la delibera di fusione senza attendere il suddetto termine, a nulla rilevando che, ove esso fosse stato rispettato, la società incorporante a causa di sopravvenute modifiche normative non avrebbe potuto trarre alcun beneficio fiscale dall'operazione di fusione.
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Giurisprudenza • 61
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2002, n. 15040Provvedimento: […] in forza della natura fiscalmente neutra dell'operazione di fusione, alla disposizione contenuta nell'art.27 della legge n.724 del 1994 doveva riconoscersi portata interpretativa di quanto l'Amministrazione Finanziaria sosteneva applicabile alle fusioni poste in essere fin dal testo unico del 1958. […] del d.P.R. n.917 del 1986 stabilisce la neutralità fiscale dell'operazione di fusione, onde alla disposizione contenuta nell'art. 27 della legge n.724 del 1994 doveva riconoscersi portata interpretativa di quanto l'Amministrazione Finanziaria sosteneva applicabile alle fusioni poste in essere fin dal testo unico del 1958, adducendo a conferma l'art.21 del decreto legge n.41 del 1995, […]Leggi di più...
- disavanzo da fusione·
- ammortamento avviamento·
- inammissibilità ricorso·
- art. 27 legge n.724/1994·
- art. 123 d.P.R. n.917/1986·
- rettifica dichiarazione redditi·
- ricorso incidentale condizionato·
- neutralità fiscale·
- principio di autonomia delle ragioni del decidere