Sentenza 18 ottobre 1984
Massime • 2
Il diritto di stampa, e cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, sancito in linea di principio dallo art. 21 cost. E regolato dalla legge 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; C) Forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. La Forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi l'Esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato. ( V. Cass. Pen., sez. V, 16 aprile 1982, bianchi; Cass. Pen. sez. V, 16 giugno 1981, cederna ed altri; Cass. Pen., sez. V, 10 aprile 1981, ferraresi).*
La prova dell'esistenza del danno patrimoniale, al fine di poterlo fare oggetto di liquidazione equitativa, può essere conseguita con tutti i mezzi di prova ammessi nel nostro ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici previste negli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in quanto la legge consente che l'esistenza del danno possa essere presunta e che la sua quantificazione possa essere poi operata approssimativamente per ristorare, secondo equità, la vittima del danno che, pur avendolo certamente subito, sia nella ragionevole impossibilità di provarne il preciso ammontare. ( V 6431/79, mass n 403165; ( V 969/77, mass n 384592; ( V 1092/72, mass n 357495; ( Conf 3000/82, mass n 420919, sulla prima parte).*
Commentari • 40
- 1. Anna Rovesti - Pagina 2 - IUS In Itinerehttps://www.iusinitinere.it/
Il “decalogo” della Cassazione sui limiti del diritto di cronaca Per quanto attiene al rapporto tra la tutela dell'onore e il diritto di informare, l'elaborazione di criteri di bilanciamento si deve principalmente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale a partire dalla storica sentenza n. 5259 del 1984, ha individuato tre condizioni che operano come scriminanti nei confronti di informazioni dal contenuto potenzialmente […] La responsabilità del collegio sindacale Il trattamento di dati personali dei dipendenti effettuato attraverso la localizzazione di dispositivi smartphone Il trattamento di dati personali dei dipendenti effettuato attraverso la localizzazione di …
Leggi di più… - 2. Riservatezza, cronaca e oblio: istruzioni per l’uso nell’era digitaleFrancesca Esposito · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
In tema di protezione dei dati personali si sente spesso parlare di diritto all'oblio, ma non è facile comprendere quali siano i suoi confini, i suoi contenuti e i suoi limiti, soprattutto nel rapporto con i diritti alla riservatezza e all'informazione; ciò complice la costante evoluzione dell'istituto in questione, che, nel tempo, si è adattato ai cambiamenti imposti dalle diverse epoche storiche. Un aiuto in tal senso arriva dalla Corte di Cassazione, che si è recentemente espressa sul punto con la sentenza n. 23479, pubblicata lo scorso 11 aprile 2020, con la quale ha tracciato un excursus storico delle vicende relative ai diritti in esame attraverso una panoramica delle tappe più …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. D. Alessandro convenne in giudizio L. Domenico, quale giornalista redattore di un articolo, dal titolo "Truffa del superfinanziere", pubblicato il 24 giugno 2013 sull'edizione online del settimanale "L'Espresso", M. Bruno, in qualità di direttore responsabile del settimanale, e l'editore del settimanale, il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., lamentando che l'anzidetto articolo avesse leso il proprio diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine. A tal fine l'attore dedusse di esser stato individuato, nello scritto giornalistico, come imputato per truffa, mentre all'epoca egli era solo indagato, non essendo ancora stato raggiunto dalla richiesta di rinvio …
Leggi di più… - 4. L’evoluzione storica del c.d. diritto all’oblio nel passaggio dall’era analogica a quella digitaleFrancesco Molinaro · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Il diritto all'oblio come diritto di “nuovo conio” nell'ambito dei diritti della personalità – 2. Il diritto all'oblio nell'era c.d. analogica – 3. Il diritto all'oblio nell'era c.d. digitale – 4. Il diritto all'oblio e il Regolamento UE n. 2016/679 c.d. G.D.P.R. – 5. Conclusioni 1. Il diritto all'oblio come diritto di “nuovo conio” nell'ambito dei diritti della personalità. Nel corso degli ultimi anni la dottrina e la giurisprudenza hanno prestato particolare attenzione al diritto all'oblio, quale diritto di nuovo conio nell'ambito dei diritti della personalità. Infatti, la sua ammissibilità prima e il suo bilanciamento con altri diritti costituzionalmente tutelati poi sono …
Leggi di più… - 5. Il “decalogo” della Cassazione sui limiti del diritto di cronacaAnna Rovesti · https://www.iusinitinere.it/
Per quanto attiene al rapporto tra la tutela dell'onore e il diritto di informare, l'elaborazione di criteri di bilanciamento si deve principalmente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale a partire dalla storica sentenza n. 5259 del 1984, ha individuato tre condizioni che operano come scriminanti nei confronti di informazioni dal contenuto potenzialmente ingiurioso o diffamatorio e che rappresentano al tempo stesso una serie di limiti all'esercizio del diritto di cronaca: la utilità sociale (rectius, rilevanza sociale) dell'informazione; la verità dei fatti esposti; la forma “civile” dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/10/1984, n. 5259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5259 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 1984 |
Testo completo
Il diritto di stampa, e cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, sancito in linea di principio dallo art. 21 cost. E regolato dalla legge 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;
C) Forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. La Forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi l'Esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato. ( V. Cass. Pen., sez. V, 16 aprile 1982, bianchi;
Cass. Pen. sez. V, 16 giugno 1981, cederna ed altri;
Cass. Pen., sez. V, 10 aprile 1981, ferraresi).*