Articolo 4 della Legge 9 febbraio 1868, n. 4232
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8 marzo 1868
Art. 4.

Il Governo del Re, sentiti i Consigli provinciali cui riguarda, e previo parere del Consiglio di Stato, determinera' con apposito Regolamento, da approvarsi per Decreto Reale, quali norme saranno ad osservarsi per la separazione delle rispettive attivita' e passivita' patrimoniali, e per l'assestamento d'ogni e qualsiasi interesse finanziario ed economico, tenendo conto e facendo ragione altresi' a quegli altri diversi interessi, diritti e rapporti che la condizione eccezionale in cui si trovarono nei decorsi ultimi anni i paesi cui la presente Legge ha riguardo, avesse creati, e che potessero per avventura richiedere particolari provvidenze onde essere tutelati.

Entrata in vigore il 8 marzo 1868