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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/07/2025, n. 4702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4702 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma Terza Sezione Civile composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente
Dott. Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 706/2021 RG degli Affari Civili Contenziosi (cui è stato riunito il procedimento RG 708/2021), riservata in decisione in data 22. 7. 2025 mediante procedimento a trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c. p. c. e vertente tra
(già , C.F. e P.IVA , con Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 sede legale in Roma, via Alessandria n. 208, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa (C.F. Parte_3
Allegato A), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Vincenzo Mariconda del Foro di Milano (C.F. - C.F._2 indirizzo pec , ed Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio 'Mariconda e Associati', in Milano, via Cerva n. 8, come per delega in calce all'atto di citazione in appello
- appellante, appellata -
E
(CF ) residente in [...]Controparte_1 C.F._3
(PG), Via San Giovanni della Genga n.38, già titolare della
[...]
(p.i ) con sede in Foligno Controparte_2 P.IVA_2
(PG), Via A. Mollari n.12 loc. Paciana, rappresentato e difeso per delega in calce ex art. 83 co. 3 c.p.c. dall'avv. Riccardo Maggioni del Foro di Milano
r.g. n. 1 ( ) che elegge domicilio presso lo studio dell'avv. C.F._4
Stefano Marzano (c.f. ) in Roma, Via Fulcieri C.F._5
Paulucci de' Calboli n.60, indicando i seguenti recapiti: PEC
- telefax 0255180933; PEC Email_2
- telefax 0637410560 Email_3
- appellato-
E
C.F. , nato a [...] il Controparte_3 C.F._6
e in v resentato e difeso dall'avv. Vincenzo Mariconda del Foro di Milano (C.F.
- indirizzo pec C.F._2
, ed elettivamente Email_1 ciati' in Milano, via Cerva n. 8, come per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
Appellato – appellante, appellante incidentale
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 16661/2020 del Tribunale di Roma (R.G. n. 40132/2018), pubblicata il 25.11.2020 e notificata via pec il 30.12.2020 (azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c. c.)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata ritualmente gli odierni appellanti hanno proposto appello avverso la sentenza di cui in epigrafe. Nel corso del giudizio di appello le parti, prima dell'udienza odierna, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c., depositavano atti di rinuncia agli atti del giudizio da parte degli appellanti per intervenuta transazione della lite con le controparti, che veniva ritualmente accettata da tutte le parti appellate, con relativo accordo per compensazione delle spese, ed all'esito la Corte all'udienza odierna ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto che gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di appello con reciproca accettazione delle rinunce da parte di tutte le parti del presente procedimento per intervenuto accordo interamente satisfattivo, e chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio. Trattandosi di mera rinuncia agli atti del giudizio di appello si dovrà provvedere alla sola dichiarazione di estinzione del giudizio di appello ex art. 359 e 306 c.p.c., rimanendo ferma la già pronunciata sentenza di I grado. Infatti, a norma dell'art. 310 c.p.c., l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito eventualmente r.g. n. 2 pronunciate nel corso della vicenda processuale;
ne deriva che la rinuncia agli atti compiuta nel giudizio di appello, promosso avverso una sentenza di primo grado che ha accolto, pur in parte, una domanda, investe solo gli atti del procedimento di gravame, comportando il passaggio in giudicato della decisione di prime cure (cfr. tra le tante, Cass. civ., sez. trib., 02-04- 2003, n. 5026; Cass. civ., sez. II, 03-08-1999, n. 8387). Il giudizio di appello, ex art. 359 e 306 c.p.c., va quindi dichiarato estinto. Per effetto dell'espresso accordo intervenuto tra le parti le spese di giudizio del presente grado vanno interamente compensate. Come richiesto dalle parti va anche disposta la cancellazione delle trascrizioni specificamente indicate in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 16661/2020 del Tribunale di Roma (R.G. n. 40132/2018), pubblicata il 25.11.2020 e notificata via pec il 30.12.2020, così provvede: a) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
b) Spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti;
c) Ordina la cancellazione della trascrizione delle domande come da presentazione n. 51 del giorno 21/06/2018 (n. 30091 Registro Generale e 20887 Registro Particolare) e della annotazione come da presentazione n. 45 del giorno 1/8/2018 (n. 38465 Registro Generale e 5003 Registro Particolare), presso la competente conservatoria di Roma 2, di cui alle istanze del mese di aprile del 2025, con esonero da responsabilità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22. 7. 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. 3