Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 22/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.Barbara Silenzi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.822/2017 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Parte_1 C.F._1
Onofri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in OM, Via Boezio,16, in virtù di delega a margine dell'atto di citazione;
-parte attrice-
contro
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Pierdominici e dall'Avv. Andreina Marzoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Camerino, Via Farnese, 75, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione;
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv.Annalisa Controparte_2 C.F._3
Ciaffi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in OM, Via Galilei, 45, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: Contratto di vitalizio, nullità, donazione indiretta
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
parte attrice: “Gradatamente:
1. Accertare la nullità del contratto di vitalizio per carenza di alea, redatto Notaio Persona_1
in data 10.05.2011 Rep. n. 9706, Racc, 5840, stipulato tra la convenuta e la di lei
[...]
1
essere in ragione di tale contratto, per le ragioni esposte in narrativa ai punti: da 1 a 5;
2. Accertare la nullità del contratto di vitalizio per violazione dell'art. 433, c.c., in relazione al fatto che le obbligazioni assunte dalla convenuta nel detto contratto altro non Controparte_1
sono che quelle già contemplate dalla suddetta norma;
3. Accertare e dichiarare che il contratto di vitalizio impugnato, in luogo di un contratto oneroso apparente costituisca, invero una donazione indiretta ex art. 809 c.c., a favore della
IG.ra per palese sproporzione tra le relative prestazioni, ovvero accertare la Controparte_1
natura di donazione indiretta anche nella forma modale e quindi inefficace nei confronti dell'attore;
4. In conseguenza dell'accoglimento di una delle due domande sopra evidenziate dichiarare aperta la successione della IG.ra e nell'ordine qualora fosse riconosciuta Controparte_3
la nullità del contratto vitalizio di cui alle premesse:
a) dividere il patrimonio costituito dai beni di cui al contrato di vitalizio della de cuius, atteso
che con l'accertamento della nullità, i beni meglio descritti in narrativa rientrino a far parte
del patrimonio della de cuius, ed in applicazione delle disposizioni sulla successione legittima riconoscere all'attore la qualità di erede ex lege e la sua quota pari ad un terzo (1/3)
dell'hereditas ed in conseguenza della stessa l'indennità di occupazione in favore dell'attore,
atteso il mancato godimento dei beni ad opera di quest'ultimo da valutarsi in via equitativa o in riferimento ai valori dell'OMI per le locazioni praticate nelle dette zone territoriali;
b) qualora fosse riconosciuta la natura simulatoria del contratto di vitalizio oneroso quale donazione indiretta ex art. 809, procedere alla relativa riduzione della stessa al fine di reintegrare la quota di riserva dell'attore nella sua qualità di riservatario sui beni oggetto del contratto di vitalizio che per l'effetto dovranno essere considerati far parte dell'asse ereditario;
2 5. Qualora fosse accertata la nullità del contratto di vitalizio di cui al punto n. 1 delle presenti conclusioni, si dovrà procedere alla divisione dei beni relitti e nel qual caso dovrà partecipare anche l'altro germano che è stato citato per tale effetto quale litisconsorte Controparte_2
necessario;
6. Ritenuta la natura di donazione indiretta ex art. 809 c.c., del vitalizio impugnato, dovrà
essere riconosciuto il diritto dell'attore alla sua riduzione ex art. 564 c.c., sino alla concorrenza della sua quota di legge, quale riservatario quantificata in base a quanto precettato dall'art. ex art. 537 c.c., comma secondo, previa riunione ex art. 556 c.c., dei beni ereditari oggetto della dissimulata donazione che quindi dovranno confluire nella massa ereditaria;
7. Attribuire sulla scorta dei principi generali in materia successoria la quota di legittima ovvero, di riserva a secondo dell'accoglimento dell'una ovvero dell'altra domanda in natura ove possibile (quindi in termini di quota di proprietà dei beni donati quale effetto della prima
domanda) e, ove i beni in esame non consentissero una divisibilità ex art 560 c.c., condannare la convenuta a compensare in danaro il relativo valore, tenendo come riferimento il valore patrimoniale dei beni donati al momento della pronuncia giudiziale che attua l'integrazione con riferimento anche alla svalutazione monetaria e agli interessi legali dal giorno della domanda (quest'ultima senz'altro estensibile nel caso di donazione indiretta), salva la volontà
della donataria di conferire in natura i beni oggetto della donazione indiretta;
8. Ordinare l'imputazione in natura dei beni costituenti la donazione indiretta effettuata alla convenuta e riconoscere all'attore la quota di legittimario ad esso spettante ex art. 537 c.c.,
comma secondo, quale quota di proprietà dei beni oggetto di donazione indiretta per il caso contrario dovrà essere attribuito al riservatario leso il relativo controvalore della sua quota in danaro;
9. Qualora la divisione in natura non fosse possibile per qualsiasi ragione disporre la vendita dei beni ereditari e procedere alla relativa distribuzione delle relative quote rispettivamente o
3 ex lege sulla base della successione legittima ovvero, riconoscere il credito (trattandosi di donazione indiretta, salva l'imputazione scelta dalla donataria) dell'attore equivalente alla quota in eccedenza disposta in funzione della sua quota di riservatario in riferimento alla domanda gradata di riduzione;
10. Rigettare la richiesta di condanna avanzata dall'altro convenuto in merito Controparte_2
all'indennità di occupazione in quanto come espressamente evidenziato nella narrativa della presente memoria l'attore non è nel possesso dei beni di cui si discute o di altro bene ereditario per le relative domande grate.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Parte convenuta : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata respingere le domande dell'attore, con vittoria di spese e competenze di lite”
Parte convenuta : Controparte_2
“Piaccia, all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in adesione alle conclusioni rassegnate dalla parte attrice a)Accertare e dichiarare la nullità del contratto di vitalizio assistenziale redatto in data 10.05.2011 tra la IG. e la di lei defunta madre Controparte_1 [...]
, repertorio n. 9706 raccolta 5840, per carenza di causa e alea e per l'effetto CP_3
dichiarare nulli tutti i trasferimenti di proprietà degli immobili oggetto dello stesso e ad esso conseguenti, in particolare relativi ai seguenti immobili: A) tre noni (3/9) indivisi sulle seguenti porzioni di fabbricato in OM, in Via delle Acacie, 140 e cioè: - abitazione al piano terra, interno 1, distinta in Catasto Fabbricati al Foglio 645, particella 203/1, categoria A4,
classe 2, vani 3, rendita 371,85; - pertinenziale lastrico solare distinto in catasto fabbricati al foglio 645, particella 203/510 metri quadri 53, lastrico solare senza rendita;
B) sei noni (6/9)
indivisi sui seguenti immobili in Fiuminata e cioè:
9 -porzione di fabbricato con accesso da
Via Gabriele D'Annunzio, costituita da abitazione al piano terra distinta in catasto fabbricati al foglio 21, particella 174/2, categoria A3, classe 1, vani 4; - abitazione al piano prima
4 distinta al catasto fabbricati al foglio 21, particella 174/3, categoria A3, classe 1, vani 3,5; -
pertinenziale al piano primo sottostrada distinto in catasto fabbricati al foglio 21, particella
174/4, categoria C6, classe 2, metri quadri 62, rendita 80,05 euro;
- terreno in località nei pressi del ponte del Cerro distinto in catasto al foglio 22, particella 266, are 9, centiare 20 (are
9,20) reddito domenicale 0.81; a) Dichiarare aperta la successione legittima della defunta
IG.ra nata a [...] il [...] e deceduta in data 19.06.2015; b) Controparte_3
Condannare la parte attrice e/o chiunque altro ne sia in possesso sine titolo alla restituzione degli immobili di cui al punto a) e/o al rilascio dei predetti immobili liberi da persone e cose in favore dell'eredità della IG.ra ; c) Condannare la IG. al CP_3 Controparte_1
pagamento dell'indennità di occupazione per il godimento dell'immobile nella misura che sarà determinata in corso di causa e comunque in misura pari e non inferiore ad euro 1.000,00
mensili per tutto il periodo di godimento effettivo dell'immobile senza titolo;
d) Accertare e dichiarare la qualità di erede legittimo in capo al IG. in concorso e in parti Controparte_2
uguale con il fratello e con la sorella e) Procedere allo scioglimento della Parte_1 CP_1
comunione ereditaria e, per l'effetto ordinare la divisione in relazione alle singole quote e in particolare gli immobili indicati al punto a) e attribuirne una quota pari a un terzo (1/3) al IG.
secondo quanto disposto nella CTU redatta in corso di causa. Infine, in caso Controparte_2
di non materiale divisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione di separate masse liquide da ripartire fra gli eredi;
In subordine: 10 f) accertare e dichiarare che il contratto di vitalizio impugnato abbia natura simulatoria, in quanto in luogo di contratto oneroso apparente, sia in realtà una donazione indiretta anche nella forma modale;
g) per l'effetto della dichiarazione di simulazione,
procedere alla riduzione della donazione indiretta posta in essere al fine di reintegrare la quota di legittima lesa pari ai due terzi (2/3) come previsto per legge, previa nomina di un esperto previa riunione dei beni ceduti che dovranno confluire nella massa ereditaria;
h) Dichiarare
aperta la successione legittima della defunta IG.ra nata a [...] il Controparte_3
5 14.11.1921 e deceduta in data 19.06.2015; i) Condannare la parte attrice e/o chiunque altro ne sia in possesso sine titolo alla restituzione degli immobili di cui al punto a) e/o al rilascio dei predetti immobili liberi da persone e cose in favore dell'eredità della IG.ra ; j) CP_3
Condannare la IG. al pagamento in favore della massa ereditaria Controparte_1
dell'indennità di occupazione per il godimento dell'immobile nella misura che sarà
determinata in corso di causa e comunque in misura pari e non inferiore ad euro 1.000,00
mensili per tutto il periodo di godimento effettivo dell'immobile senza titolo;
k) Accertare e dichiarare la qualità di erede legittimario in capo al IG. in concorso e in parti Controparte_2
uguale con il fratello e della IG.ra l) Procedere allo scioglimento della Parte_1 CP_1
comunione ereditaria nominando un esperto per l'esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote e, per l'effetto ordinare la divisione in relazione alle singole quote e in particolare gli immobili indicati al punto a) e attribuirne la quota di legge al IG. secondo quanto disposto nella perizia in atti. Infine, in Controparte_2
caso di non materiale divisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione di separate masse liquide da ripartire fra gli eredi. m) in ogni caso con vittoria di spese e competenze in favore dei procuratori antistatari”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il IG. conveniva ritualmente in giudizio i fratelli e Parte_1 Controparte_1 CP_2
deducendo:
[...]
-di essere figlio, unitamente ai convenuti, della IG.ra , nata a [...] Controparte_3
(MC) il 14/11/1921, deceduta a S.Severino Marche il 19/06/2015 ( doc.1 attore);
-che in data 10/06/2011, in prossimità del compimento dei 90 anni, la IG.ra con CP_3
contratto di vitalizio redatto dal Notaio Rep. 9706 Racc 5840 (doc 2 Persona_1
attore) riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, cedeva alla figlia IG.ra il Controparte_1
diritto di nuda proprietà su tutti i suoi beni immobili e segnatamente:
6 “A) - 3/9 indivisi sulle seguenti porzioni di fabbricato in OM, Via delle Acacie, 140 e cioè: -
abitazione al piano terra, interno 1, distinta in Catasto fabbricati al Foglio 645, particella
203/1 (…); - pertinenziale lastrico solare distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 645 particella
203/510, mq 53 (..); B) 6/9 indivisi sui seguenti immobili in Fiuminata e cioè : - porzioni di fabbricato con accesso da Via G. D'Annunzio costituito da:- abitazione al piano terra distinta in Catasto Fabbricati al Foglio 21, particella 174/2 (…); - abitazione al piano primo distinta al catasto Fabbricati al Foglio 21 particella 174/3 (…); pertinenziale locale garage al piano primo sottostrada distinto in Catasto Fabbricati al Fg 21 particella 174/4 (…); - terreno in
Località nei pressi di Ponte del Cerro, distinto al catasto Terreni al FG. 22 particella 266”
-che quale corrispettivo della cessione la cessionaria si obbligava a cedere alla cedente, per tutta la durata della di lei vita, tutto quanto necessario a soddisfare i bisogni della vita, ivi comprese le spese mediche, la cura delle persone, anche in caso di malattia, l'assistenza ospedaliera ed infermieristica, l'assistenza morale, con lo stesso trattamento di persona di famiglia;
-che la madre era titolare di un regolare trattamento pensionistico che le avrebbe consentito unitamente alle sue proprietà di vivere serenamente senza il necessario vitalizio in favore della figlia;
-che in data 19/06/2015 si verificava il decesso della IG.ra ; Controparte_3
-che l'attore con missiva racc.a.r. del 5-7/8/2015 contestava la riscontrata alienazione dei beni della madre in favore della figlia;
Controparte_1
-che la proposta mediazione aveva dato esito negativo;
-che con il contratto di vitalizio erano stati lesi i diritti dell'attore quale legittimario;
Pertanto, l'attore eccepiva la nullità del contratto di vitalizio per mancanza di causa e la simulazione relativa del contratto di vitalizio quale donazione indiretta ex art. 809 c.c.,
svolgendo l'azione di riduzione collegata alla domanda di accertamento della simulazione relativa, tesa a far rientrare i beni predetti nell'asse ereditario e conseguentemente nel calcolo
7 della quota di legittima.
Si costituiva il convenuto aderendo integralmente alle deduzioni, eccezioni Controparte_2
ed alle domande dell'attore.
Si costituiva la convenuta contestando tutto quanto dedotto, eccepito e Controparte_1
richiesto dall'attore, perché infondato in fatto e diritto, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, esaminata la documentazione prodotta, ammessa ed assunta la prova testimoniale ed espletata la consulenza tecnica in ordine alla stima dei beni oggetto del contratto impugnato, le parti precisavano le conclusioni quindi la causa veniva trattenuta in decisione.
Le domande di parte attrice, cui il convenuto , quale convenuto- litisconsorte Controparte_2
necessario-ha aderito appaiono infondate e vanno respinte.
In generale, quanto al contratto di vitalizio, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “ il
contratto di vitalizio assistenziale è nullo per mancanza di alea ove al momento della sua
conclusione il beneficiato sia affetto da malattia che per natura e gravità renda estremamente
probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un'età talmente
avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile.
Pertanto è necessario indagare la possibilità al momento della stipula di un giudizio
prognostico circostanziato intorno alla probabile durata della sopravvivenza del vitaliziato
tale da compromettere il sinallagma contrattuale alla luce del tenore delle prestazioni a
carico di ciascuna parte” (Cass. Civ. Ord- 27/10/2017 n. 25685).
Orbene, nel caso di specie, non appare sufficiente a provare la eccepita mancanza dell'alea il solo dato statistico offerto da parte attrice, peraltro riferito genericamente alla durata della vita media della donna, stimata nel 2016, pari ad anni 84, dato in sé assolutamente inadeguato e grossolano rispetto alla necessaria indagine specifica del caso, tanto che secondo tale dato riferito al 2016 in base all'età la IG.ra doveva essere già deceduta al momento CP_3
8 della conclusione del contratto, mentre in realtà la vitaliziata era indubbiamente viva e nel pieno delle proprie capacità mentali, non avendo parte attrice mosso contestazione alcuna al riguardo.
Deve piuttosto valorizzarsi, al contrario, che non sono stati neppure allegati elementi di prova circa un patologico e pregiudicato stato di salute della IG.ra , che vada al di là dei CP_3
presumibili “acciacchi” dell'età, né prove che lasciassero presagire il sopraggiungere della sua morte nel volgere di poco tempo e, d'altraparte, pure utilizzando – con i limiti già
evidenziati- un dato statistico, ma più preciso, quale quello della aspettativa di vita nel 2011-
anno di conclusione del contratto in questione- per una donna di 89 anni, dato istat emergente dalla conclusionale di parte convenuta, si evince una prognosi di vita di 6 anni circa, che unitamente al buono stato di salute fanno ritenere certamente sussistente l'alea al momento della conclusione del contratto di vitalizio, che dunque deve ritenersi pienamente valido ed efficace.
Non v'è dubbio alcuno, peraltro, circa l'adempimento del contratto da parte della figlia convenuta, stante l'assidua sua presenza a fianco della madre IG.ra , come CP_3
emergente dagli atti e dalle dichiarazioni testimoniali assunte, e la costanza della cura e dell'impegno della medesima.
Per effetto del rigetto della pretesa nullità del contratto di vitalizio, deve ritenersi assorbita e respinta anche la domanda di divisione dei beni relitti avanzata dall'attore.
In ordine alla eccepita simulazione relativa del contratto di vitalizio, con il quale secondo l'attore sarebbe stata realizzata invece una donazione indiretta di cui all'art. 809 c.c., in ragione della asserita sproporzione tra le prestazioni contrattuali, si osserva in generale che
“Ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento
(denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento
essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del
contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla
9 durata della vita del vitaliziato ed alla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore
complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle eIGenze assistenziali del
vitaliziato, e il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio…” (Cass.
sez. 2, sentenza n. 7479/2013)
“Il contratto di vitalizio è essenzialmente caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione
postula la comparazione delle prestazioni secondo un giudizio di presumibile equivalenza o
di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento della conclusione del
contratto e ai limiti di obiettiva incertezza sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata
della vita e alle eIGenze assistenziali del vitaliziato (Cass. Sez. 2 n. 15848/11)
A tal riguardo, all'esito della espletata CTU, che appare chiara ed esente da vizi logici,
nonché supportata da riscontri tecnici documentali- indagine catastale, urbanistica, ricerca del più probabile valore di mercato in base alla superficie del bene ed al prezzo al metro-quadrato su base OMI-, relazione alla quale si rinvia, il valore complessivo della proprietà, intestata alla solo pro-quota indivisa, dei beni immobili oggetto del vitalizio ammontava ad CP_3
€ 115.733,65 e segnatamente:
€ 74.721,23 valore della quota indivisa della proprietà pari a 2/3 intestata alla vitaliziata dell'immobile sito nel Comune di Fiuminata;
€ 35.645,62 valore della quota indivisa della proprietà pari a 1/3 intestata alla vitaliziata dell'immobile sito nel Comune e di OM.
Inoltre, poiché, come ha accertato lo stesso CTU, entrambi gli immobili risultavano urbanisticamente non conformi ( pg 14-15 CTU) tanto da comportare, per la regolarizzazione la presentazione di una pratica edilizia con pagamento di sanzione, al costo stimato di €
20.800,00 complessivo per il solo immobile di OM ( determinato congiuntamente dai
Consulenti tecnici di parte, Allegato 6 della CTU) e di € 12.000,00 per l'immobile di
Fiuminata, come stimato – in linea di massima- dal CTU ( pg 30 CTU), il valore della nuda proprietà ceduta deve essere ridotto complessivamente di € 14.934,00, pari al costo stimato
10 della regolarizzazione urbanistica degli immobili per la quota di spettanza della ( € CP_3
6.934,00 riferito alla quota di 1/3 per l'immobile di OM e € 8.000,00 riferito alla quota di
2/3 per l'immobile di Fiuminata), così rideterminato il valore complessivo dei beni ceduti ammontava a circa € 100.000,00 .
Va altresì considerato, come correttamente rilevato dalla difesa della convenuta CP_1
che la IG.ra con il contratto di vitalizio impugnato cedeva alla figlia
[...] CP_3
la sola nuda proprietà dei beni predetti, riservando a sé l'usufrutto. Pertanto il valore CP_1
effettivo dei beni ceduti, come sopra stimato dal CTU, va ulteriormente ridotto in ragione della incidenza dell'usufrutto trattenuto dalla vitaliziata, da computarsi in base alle tabella di legge ( come aggiornata rispetto alla data del contratto) in misura proporzionale all'età della stessa al momento della conclusione del contratto e pari al 10,5% (nel 2011) e dunque definitivamente il valore del compendio ceduto dalla IG.ra in favore della figlia CP_3
era pari a circa € 89.500,00. Controparte_1
Tenuto conto di tali valutazioni e dell'ampiezza delle prestazioni di assistenza e cura poste da contratto a carico della figlia vitaliziante ( art.4: “..si obbliga di corrispondere alla cedente, e
per tutta la durata della vita di lei, tutto quanto necessita ai bisogni della vita, ivi comprese le
spese mediche e di medicina, la cura della persona, anche in caso di malattia, l'assistenza
ospedaliera ed infermieristica, l'assistenza morale con lo stesso trattamento di persona di
famiglia”), prestazioni ovviamente suscettibili di aggravamento in relazione all'avanzare dell'età ed al peggioramento delle condizioni di salute della madre, si ritiene non sussista una sproporzione tra le prestazioni del contratto, né parte ricorrente, che ne era onerata, ha introdotto ulteriori elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti, idonei a provare la eccepita simulazione del contratto al fine di dissimulare una donazione.
Per effetto di tale rigetto va altresì respinta anche la domanda di riduzione della donazione avanzata da parte attrice.
In ragione della loro soccombenza, vanno poste a carico dell'attore e del convenuto CP_1
11 , che ha concluso in adesione alle conclusioni di parte attrice, le spese di giudizio, in CP_2
solido tra loro, che vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14.
Spese di CTU, già liquidate con decreto del 07/07/2020 definitivamente a carico dell'attore e del convenuto , in solido tra loro. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Rigetta le domande promosse dal IG. e dal IG. nei Parte_1 Controparte_2
confronti della IG.ra Controparte_1
Visto l'art.91 cpc,
Condanna e in solido tra loro, al rimborso in Parte_1 Controparte_2
favore di delle spese del presente giudizio, che si liquidano Controparte_1
complessivamente in € 10.860,00 ( valore indeterminabile di complessità media, Fasi : Studio
€ 2.127,00- Introduttiva € 1.416,00- Istruttoria e Trattazione € 3.738,00- Decisionale €
3.579,00) oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge ed oltre al rimborso delle spese di CTU.
Così deciso in Macerata il 22/01/2025
Il giudice on.
Dott. Barbara Silenzi
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