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5 giugno 1966
5 giugno 1966
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alla clausola finale del Protocollo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alla clausola finale del Protocollo stesso.