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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8857/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.07.2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...] con l'Avv. Andrea Manzi (Cod. Fisc.: ) - PEC: C.F._2
Email_1
presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3
residente a [...]36 con l'Avv. Andrea Manzi (Cod. Fisc.: ) - PEC: C.F._4
Email_1
presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 19 settembre 2003 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 0753 Serie A, P.
2. R. 01
Anno 2003
In separazione dei beni.
Separati con sentenza n. 2034/2024 del 2.12.2024 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: – – nata a [...] il 12 Persona_1 C.F._5
febbraio 2004, cittadinanza italiana.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.7.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni, chiedendo al Tribunale di prendere atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Per_
“1) la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente in quanto studentessa universitaria, iscritta alla facoltà di Economia e Commercio presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, continuerà a vivere con la mamma presso l'abitazione familiare sita in Milano Via Valsesia n. 28.
2) L'abitazione familiare resterà assegnata alla sig.ra con tutto ciò che l'arreda e Pt_1
correda.
Per_ 3) Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la Parte_2
somma di euro 1.300,00= (euro milletrecento/00), somma che sarà versata alla sig.ra Pt_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo vita.
4) La somma di euro 1.300 di cui al punto che precede s'intende comprensiva di ogni spesa di natura ordinaria e straordinaria, con l'eccezione delle sole spese di natura straordinaria di particolare rilevanza economica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spesa per
l'acquisto di un'autovettura, spese per la frequenza di scuole di specializzazione e/o masters in Italia o all'estero e relative spese per alloggio, spese per eventuali interventi chirurgici in regime di solvenza, etc.), per le quali – e sulla ripartizione delle quali - sarà in ogni caso di volta in volta previsto il preventivo accordo dei genitori.
Il genitore dissenziente non sarà tenuto a fornire alcuna motivazione scritta del proprio dissenso.
5) In caso di accordo dei genitori, le spese extra-assegno di cui al punto che precede dovranno essere documentate e il genitore che le avrà eventualmente anticipate avrà diritto a percepirne il rimborso entro quindici giorni dal ricevimento da parte dell'altro genitore della richiesta documentata, salvo diversi accordi.
6) Le Parti dichiarano di avere definito ogni questione di carattere economico-patrimoniale tra loro pendente, già a seguito della separazione.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 06.11.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 19 settembre
2003 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 04.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.07.2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...] con l'Avv. Andrea Manzi (Cod. Fisc.: ) - PEC: C.F._2
Email_1
presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3
residente a [...]36 con l'Avv. Andrea Manzi (Cod. Fisc.: ) - PEC: C.F._4
Email_1
presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 19 settembre 2003 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 0753 Serie A, P.
2. R. 01
Anno 2003
In separazione dei beni.
Separati con sentenza n. 2034/2024 del 2.12.2024 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: – – nata a [...] il 12 Persona_1 C.F._5
febbraio 2004, cittadinanza italiana.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.7.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni, chiedendo al Tribunale di prendere atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Per_
“1) la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente in quanto studentessa universitaria, iscritta alla facoltà di Economia e Commercio presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, continuerà a vivere con la mamma presso l'abitazione familiare sita in Milano Via Valsesia n. 28.
2) L'abitazione familiare resterà assegnata alla sig.ra con tutto ciò che l'arreda e Pt_1
correda.
Per_ 3) Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la Parte_2
somma di euro 1.300,00= (euro milletrecento/00), somma che sarà versata alla sig.ra Pt_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo vita.
4) La somma di euro 1.300 di cui al punto che precede s'intende comprensiva di ogni spesa di natura ordinaria e straordinaria, con l'eccezione delle sole spese di natura straordinaria di particolare rilevanza economica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spesa per
l'acquisto di un'autovettura, spese per la frequenza di scuole di specializzazione e/o masters in Italia o all'estero e relative spese per alloggio, spese per eventuali interventi chirurgici in regime di solvenza, etc.), per le quali – e sulla ripartizione delle quali - sarà in ogni caso di volta in volta previsto il preventivo accordo dei genitori.
Il genitore dissenziente non sarà tenuto a fornire alcuna motivazione scritta del proprio dissenso.
5) In caso di accordo dei genitori, le spese extra-assegno di cui al punto che precede dovranno essere documentate e il genitore che le avrà eventualmente anticipate avrà diritto a percepirne il rimborso entro quindici giorni dal ricevimento da parte dell'altro genitore della richiesta documentata, salvo diversi accordi.
6) Le Parti dichiarano di avere definito ogni questione di carattere economico-patrimoniale tra loro pendente, già a seguito della separazione.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 06.11.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 19 settembre
2003 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 04.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG