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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1339/2020
All'udienza collegiale del giorno 19/03/2025 ore 12:45
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PUCCI STEFANO avv. Ramagnano in sost.
Avv. SCIPINOTTI PAOLO
Appellato/i
CP_1
Avv. CILIBERTI GIUSEPPE avv. Aguzzi in sost.
Controparte_2
Avv. CILIBERTI GIUSEPPE
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE dr Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott. Raffaele Miele - Consigliere all'udienza del 19 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1339 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: elettivamente domiciliato in Roma, alla Parte_1 C.F._1
Via Orazio n. 30, presso lo studio presso lo studio degli Avvocati Stefano Pucci (C.F.:
– PEC: ) e Paolo Scipinotti (C.F.: C.F._2 Email_1
), del foro di Roma, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._3
- APPELLANTE -
e
(codice fiscale , partita Iva ) con sede in Roma Via CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Monzambano 10, elettivamente domiciliata in Roma Via Monte Zebio 28 presso lo Studio dell'Avv.
Giuseppe Ciliberti (C.F.: - PEC: ) C.F._4 Email_2 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
(codice fiscale e partita Iva ) in persona dei Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 suoi legali rappresentanti pro tempore Dott. e Dott. , con atto Controparte_4 Controparte_5 autenticato nelle firme dal Notaio di Treviso in data 18/12/2014 rep. Persona_1
186905 racc. 30367, con sede in GL NE (TV) Via Marocchesa 14, conferitaria con decorrenza 1/7/2013 del complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativo della
[...]
di in favore di e contestuale modifica della CP_6 Controparte_2 Controparte_7 denominazione sociale di quest'ultima in , per atto 28/6/2013 per Notar Controparte_3 Persona_2 di Milano rep. 18568/5996, elettivamente domiciliata in Roma Via Monte Zebio n. 28
[...] presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Ciliberti del Foro di Roma (C.F.: - PEC: C.F._5
), che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
Email_2
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 24/02/2020 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 15285/2019, pubblicata in data 22/07/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 5125/2016, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e . CP_1 Controparte_3
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“1. L'attore con atto di citazione conveniva in giudizio avanti a questo Parte_1
Tribunale e chiedendo accertarsi che il sinistro in cui era stato CP_1 Controparte_3 coinvolto fosse da addebitarsi all'esclusiva responsabilità di e per l'effetto condannare i CP_1 convenuti a rifondere all'attore la somma complessiva di € 12.548,91 per danno materiale e biologico o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, con vittoria di diritti ed onorari e spese stragiudiziali pari ad € 800,00, nonché condannare i convenuti ex art. 96 cpc per la mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita: A sostegno della propria domanda assumeva l'attore che in data 6/12/12, alle ore 5,45 mentre si trovava alla guida della propria auto Opel Meriva percorrendo la SS 81 in San Martino sulla Marruccina allorché “in ragione del manto stradale ghiacciato, perdeva il controllo del mezzo e, dopo aver urtato il guardrail posto sulla destra della carreggiata, finiva nella corsia opposta collidendo con la fiancata sinistra la parte sinistra della vettura Citroen
Nemo di proprietà di condotta da che sopraggiungeva nel senso CP_8 Persona_3 opposto”; Riferiva che sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che avevano accertato che “il manto stradale era visibilmente ghiacciato”; - che, come conseguenza del sinistro aveva riportato danni al proprio mezzo e lesioni fisiche, e qualificava la domanda fondata sulla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. “responsabilità in capo a colui che si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti la cosa” e sub art. 2043 c.c. sulla base del più generale principio del neminem laedere;
2. Si costituiva in giudizio che impugnava e contestava tutte le avverse CP_1
deduzioni e richieste, chiedendone il rigetto;
3. Si costituiva in giudizio che Controparte_3 impugnava e contestava tutte le avverse deduzioni e richieste, eccependo in primis l'ammissibilità e la proponibilità della domanda dell'attore nei confronti della Compagnia per la responsabilità civile di;
4. L'istruttoria si è svolta sulla base delle risultanze documentali e sulle prove orali CP_1
(escussione di un testimone di parte attrice). All'esito delle quali, all'udienza del 2.07.2018, venivano precisate le conclusioni e la causa trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) Respinge la domanda proposta da 2) Compensa integralmente le spese di lite tra Parte_1 [...]
e ; 3) dichiara la carenza di legittimazione attiva di nei Parte_1 CP_1 Parte_1
confronti della convenuta e dunque improponibile la domanda nei suoi Controparte_3 confronti;
4) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti della convenuta
, che liquida in € 1500,00 per diritti ed onorari, oltre agli accessori di Controparte_3 legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, - in via cautelate, accertare la sussistenza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c. e per l'effetto, sospendere l'efficacia della sentenza impugnata;
- nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi rigettare tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, pertanto voglia accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità dell' e, per l'effetto, condannare i convenuti, CP_1 per le ragioni in premessa, a rifondere all'attore la complessiva somma di € 12.548,91, così calcolata: danni materiali all'autovettura € 4.041,42, invalidità temporanea di 30 gg per € 1.294,80, invalidità permanente 4/5% per € 4.855,00, danno morale 33% €2.049,73, oltre alle spese sostenute per € 307,96, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- condannare, altresì, i convenuti ciascuno per il loro titolo a risarcire i danni subiti dall'attore nel sinistro di cui è causa anche mediante pagamento in favore di parte attrice della somma sostenuta per le spese legali stragiudiziali pari ad € 800,00 oltre IVA e CPA come da notula depositata in atti che si intende qui trascritta e riporta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data CP_1
07/05/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Corte d'Appello, contrariis rejectis, rigettare l'appello ex adverso proposto per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, eventualmente in quanto inammissibile, sempre per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, comunque in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, onorari, rimborso forfetario spese generali, Iva e CAP del presente grado di giudizio”. § 6. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_3
07/05/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Corte d'Appello, contrariis rejectis, rigettare l'appello ex adverso proposto per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, eventualmente in quanto inammissibile, sempre per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, comunque in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, onorari, rimborso forfetario spese generali, Iva e CAP del presente grado di giudizio”.
§ 7. — Con ordinanza del 10.06.2020 veniva respinta la richiesta di sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello principale si articola in tre motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo dell'appello principale la sentenza impugnata viene censurata relativamente alla valutazione concernente la condotta adottata da . Parte_1
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “Ora che lo sia sbandato per il Pt_1 ghiaccio non è certo, in quanto la Polizia stradale è intervenuta in un momento successivo allo sbandamento, né ha svolto rilievi planimetrici perché le parti del sinistro, peraltro “senza feriti”, vi avevano rinunciato, pertanto la Polizia ha potuto rilevare solo quanto dichiaratole dalle parti. Ben potrebbe essere sbandato per altra ragione, ma anche a voler ritenere accertato che la causa scatenante del sinistro, o comunque quella che ha facilitato lo sbandamento dell'auto, sia stata la presenza del ghiaccio sul fondo stradale, non può non rilevarsi che, tale presenza era “prevedibile”, dato l'orario, il luogo ed il tempo del sinistro. Se dunque lo avesse tenuto una condotta più Pt_1 prudente, quale ad esempio adottare “gomme invernali”, di cui non si parla né vi è traccia nei documenti e/o adottare una condotta di guida più accorta con andatura commisurata alla possibilità di trovare ghiaccio sulla strada, è altamente probabile che non sarebbe sbandato, come d'altronde non è sbandato il furgone che proveniva nel senso opposto, che si è trovato presumibilmente nel medesimo tratto di strada ghiacciato. Su questo ultimo punto, e cioè se il ghiaccio fosse anche sulla corsia opposta, non si ha certezza, poiché non vi sono in atti e non sono stati fatti “rilievi planimetrici o schizzi del sinistro” da parte della Polizia, che parla genericamente del tratto di strada dal km 160 al km 164, ma è ragionevole presumerlo”.
Deduce l'appellante che: “Preliminarmente si eccepisce che il giudice di primo grado ha gravemente errato nel concludere che il sig. avrebbe dovuto tenere una condotta più prudente al fine di Pt_1 scongiurare l'evento dannoso. Ed invero, in nessun atto di parte si rinviene la prova che l'odierno appellante stesse, al momento della guida, tenendo una condotta poco accorta, come, altresì, non vi è traccia alcuna che il sig. non stesse utilizzando “gomme invernali”. Il giudice basa il suo
Pt_1 convincimento su elementi esclusivamente probabilistici a sfavore del sig. senza valutare,
Pt_1 invece, le circostanze probabilistiche anche in favore del medesimo. A ben vedere, il Giudicante ritiene che se il sig. avesse adottato una condotta più prudente “è altamente probabile che
Pt_1 non sarebbe sbandato, come d'altronde non è sbandato il furgone che proveniva nel senso opposto”, in tale ricostruzione ipotetica viene omesso di considerare da un lato che il furgone a pieno carico pesa maggiormente del veicolo de quo e che, dunque, ha una stabilità maggiore su strada ed inoltre non si considera che se non vi fosse stato il ghiaccio o fosse stato debitamente segnalato il pericolo in esame il sig. non avrebbe sbandato”.
Pt_1
Il motivo è infondato.
Invero correttamente il Tribunale ha preso in considerazione la condotta del conducente.
Infatti “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass.
Sez. 6, 17/11/2021, n. 34886, Rv. 663127 - 01).
Applicando tale principio alla fattispecie in esame deve rilevarsi che, essendo il sinistro avvenuto in inverno, alle prime luci dell'alba, su una strada di montagna il conducente dell'autovettura avrebbe dovuto tenere una velocità particolarmente moderata e dotarsi di idonei dispositivi (gomme stradali) in quanto era prevedibile la presenza del ghiaccio.
Di ciò non vi è prova.
Anzi il fatto che abbia perso il controllo dell'autovettura andando a collidere violentemente con un veicolo proveniente dall'opposta corsia indica che non stesse tenendo una velocità moderata come lo stato dei luoghi imponeva.
§ 9.2. — Con il secondo motivo dell'appello la sentenza impugnata viene censurata per l'errata valutazione dei fatti in causa. Si legge in proposito nella sentenza del Tribunale che: “Si deve quindi concludere che il ghiaccio, pur presente, è da ridursi “al rango di mera occasione dell'evento: l'attore, ove sbandato a causa del ghiaccio, avrebbe potuto evitare tale evento semplicemente tenendo una condotta più accorta. Se avesse adottato gomme invernali, data la strada percorsa (fuori città), l'orario notturno ed il periodo
(dicembre), ed, in ogni caso, se avesse moderato la velocità in modo da poter controllare l'auto in caso di ghiaccio, usando “la dovuta diligenza richiesta all'utente medio della strada, nell'uso ordinario e diretto dei beni pubblici o privati ma aperti al pubblico, per salvaguardare la propria incolumità”, è ragionevole ritenere che avrebbe evitato l'incidente. Ciò porta a concludere per la sussistenza del caso fortuito integrato totalmente dalla condotta imprudente dell'attore, caso fortuito che recide il nesso eziologico tra danno e responsabilità del custode”.
Deduce l'appellante che: “Anzitutto occorre rilevare che nessuna prova circa la sussistenza di un concreto e reale caso fortuito è stata fornita, ed infatti, nel ribadire che controparte si è CP_1 limitata ad una mera rassegna giurisprudenziale senza scendere nel merito della questione, si evidenzia, anche, che l'evento imprevedibile deve essere debitamente provato dalla parte che intende avvalersene, controparte, di contro, non ha assolutamente dimostrato tali circostanze. Questa difesa intende rilevare che è altamente improbabile che in una località abruzzese nel mese di dicembre non si preveda gelo o neve notturna e, dunque, o chi per lei, doveva provvedere alla messa CP_1 in sicurezza delle strade con meno affluenza e con più possibilità di formazione di ghiaccio, soprattutto nelle prime ore del mattino, anche questo onere non è stato espletato”.
Il motivo è infondato.
Infatti, difetta già la prova che l'appellante abbia perso il controllo dell'autovettura per la presenza di una lastra di ghiaccio.
§ 9.3. — Con il terzo motivo dell'appello principale la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva dell'attore nei confronti della convenuta con conseguente dichiarazione di improponibilità della domanda nei Controparte_3
suoi confronti.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “Ciò premesso occorre pronunciarsi in relazione all'eccezione svolta dalla convenuta in relazione alla Controparte_2 improponibilità della domanda diretta svolta nei suoi confronti dalla parte attrice. Tale eccezione appare fondata essendo l'attore carente di legittimazione attiva nei confronti dell'assicurazione per la responsabilità civile della convenuta , in quanto non sussiste, nel caso di specie, CP_1 vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 e/o 2043 e non vertendosi in materia di circolazione stradale strictu sensu, un obbligo di assicurarsi da parte del responsabile civile, né il diritto all'azione diretta del danneggiato nei confronti della Compagnia assicurativa del responsabile civile. Peraltro non ha mai dichiarato di voler proporre domanda nei CP_1 confronti del proprio assicuratore né di voler essere garantita in caso di condanna, ragione per cui la convenuta non doveva stare in giudizio, e ne va dichiarata la carenza di legittimazione CP_3 passiva”.
Deduce l'appellante che “Il Giudice di primo grado erra, anche laddove, ritiene non sussista la legittimazione passiva di Tale errore è dato sicuramente da un errata lettura Controparte_3 ed interpretazione dell'art. 1917 c.c. Ed invero, sebbene il terzo danneggiato non abbia un azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, vi sono tuttavia talune ipotesi in cui egli può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo. Ed infatti, è riconosciuta la facoltà, da parte del terzo, di esperire la medesima azione (contrattuale) spettante all'assicurato, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., nei confronti dell'assicurazione, ove ne ricorrano i presupposti di legge, cioè l'inerzia del debitore e pericolo di vanificazione del credito, come nel caso di specie”.
Il motivo non coglie nel segno.
Invero nell'atto di citazione veniva richiesto il risarcimento dei danni direttamente nei confronti di e non in via surrogatoria. Controparte_3
Quindi la domanda proposta, in appello, in via surrogatoria dal danneggiato contro le
[...]
comporta una "mutatio libelli" anche relativamente al "petitum" ed alla "causa petendi", CP_3 tendendo ad ottenere nei confronti della società assicuratrice non il risarcimento del danno, ma l'indennizzo da corrispondere all'assicurato, ed essendo fondata non sull'obbligo del danneggiante- assicurato di risarcimento del danno, bensì sull'inerzia di detto soggetto a chiedere all'assicurazione il pagamento diretto dell'indennizzo al terzo danneggiato.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.984,00
§ 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. CP_1 Controparte_3
15285/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere ad ed alle le spese di lite che Parte_1 CP_1 Controparte_3 liquida in complessivi € 1.984,00 ciascuna oltre oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 19 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli