Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2113/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Il giorno 12.6.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordina- rio di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione Sono presenti: l'Avv. Claudio De Leo, per parte appellante, l'Avv. Riccardo Meandro, per parte appellata, il quale rideposita fascicolo di parte di primo grado;
I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riporta- no ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate. Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposi- zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente ver- bale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c., ovvero con reda- zione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la pre- sente la seguente
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TRA
(c.f.: ), parte elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata al presso lo Controparte_1
studio dell'Avv. CLAUDIO DE LEO (c.f. ) dal quale C.F._2
è rappresenta e difesa in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE
E
c.f.: ), parte elettivamente domi- Controparte_2 P.IVA_1
ciliata in VIA MADONNA DELLE GRAZIE N. 25 CERCOLA (NA) pres- so lo studio dell'Avv. RICCARDO MEANDRO (cod. fisc.
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._3
in atti - APPELLATA
NONCHÈ
Controparte_3
- APPELLATA CONTUMACE
NONCHÈ
in qualità di F.G.V.S. per la Controparte_4 CP_5
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2620/2021 del Giudice di Pace di
Sant'Anastasia
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motiva-
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zione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu- tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap- pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in- terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Esame del caso concreto.
Con atto di appello, , convenuta in riconvenzionale nel giudi- Parte_1
zio di primo grado, proponeva appello nei confronti della sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Sant'Anastasia con la quale quest'ultimo, riconoscendo l'esclusiva responsabilità della stessa nella causazione dell'evento, rigettava la propria domanda di risarcimento danni esercitata nei confronti dell' CP_3
e
[...] Controparte_2
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L'azione di primo grado mirava a conseguire il ristoro dei danni materiali e delle lesioni personali subite a seguito di un sinistro avvenuto in data
10.01.2016 alle ore 04.25 circa, in Volla (NA) alla Via Rossi incrocio con Via
Sanzio e Via Nenni, allorquando l'odierna appellante mentre era alla guida del- la Fiat 600 tg. BZ 772 LJ, nell'impegnare l'incrocio, allorquando la lanterna semaforica proiettava luce verde, veniva impattata nella parte posteriore destra dal veicolo Audi A3 tg. EG279DV che, provenendo da via Sanzio a forte velocità, attraversava l'incrocio nonostante avesse il semaforo di colore giallo lampeggiante, attingeva la vettura dell'appellante con la propria parte an- teriore. Aggiungeva, altresì, “che in conseguenza dell'impatto, l'autoveicolo
Fiat 600 tg BZ772LJ di proprietà della sig.ra subiva Parte_1
danni diretti: paraurti anteriore, gruppo ottico anteriore destro, al para- fango anteriore destro, danni indiretti al paraurti posteriore, al parafango posteriore destro”.
A fondamento del presente gravame l'appellante deduceva l'erronea valuta- zione delle risultanze probatorie presenti nel corso dell'istruttoria ed allegati agli atti di causa, l'errore in procedendo e in giudicando per quanto attiene ai mezzi di prova disposti e non effettuati o richiesti e non concessi ed, infine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054; pertanto, chiedeva la riforma del- la sentenza con il riconoscimento della responsabilità esclusiva dell'appellata e per l'effetto la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti oltre CP_2
alle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto Controparte_2
dell'appello con conferma della sentenza di primo grado e condanna
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dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. Rimanevano, invece, contumaci le e l' Controparte_4 CP_3
[...]
Così instauratosi il contraddittorio, dopo vari rinvii, la causa giungeva all'odierna udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 350 bis cpc.
In via preliminare, si osserva come in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale o preliminare (cfr. SS.UU., Sent. n.9936 del 08/05/2014).
Pertanto, venendo al merito, l'appello deve essere rigettato in quanto, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, i fatti posti a fonda- mento della domanda non risultano esaurientemente allegati e provati.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha, recentemente, ribadito che l'allegazione dei fatti posti a fondamento della propria pretesa costituisce parte integrante dell'onere della prova che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza
n. 19199 del 19/07/2018)
Orbene, nel caso concreto, ad avviso dello scrivente giudicante, le cir- costanze allegate dall'appellante nel proprio libello introduttivo in primo grado non solo non sono esaurienti e linaeri, ma sono state smentite per tabulas oltre che attraverso prova testimoniale.
In particolare, l'appellante nel proprio atto introduttivo deduceva di aver la precedenza all'incrocio in quanto semaforo posto sulla propria direzio-
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ne proiettava luce verde. Tale circostanza è smentita dagli atti del giudizio ed in particolare sia dal rapporto dell'incidente stradale redatto dai Carabinieri di
Volla, intervenuti sul luogo del sinistro, nel quale si legge “semaforo funzio- nante a luce gialla intermittente” (Cfr. all. 11 pag. 2 deposito del
19.08.2022 di parte appellata) che dalla dichiarazione resa dalla Polizia Muni- cipale di Volla (Cfr. all. 4 deposito del 19.08.2022 di parte appellata) dove si legge che “l'impianto semaforico posto all'incrocio di Via Rossi con Via San- zio - Via Nenni, in rispetto dell'art. 169 del Regolamento di attuazione del
C.d.s. e come da ordinanza n. 10 del 11.03.2014, nella modalità notturna, ovvero dalle 23:00 alle 7:00, funziona a luci gialle lampeggianti”. Tali do- cumenti, in quanto provenienti da un pubblici ufficiali, hanno valore di piena prova fino a querela di falso, come previsto dall'art. 2700 c.c. Al riguardo, la
Corte di Cassazione ha evidenziato che “I verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della prove- nienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle di- chiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiara- zioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere conte- stati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso;
in par- ticolare, con riguardo alle attestazioni relative alle informazioni sulle persone intervenute dinanzi al pubblico ufficiale, mentre deve ritenersi provato fino a querela di falso l'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute in presenza del pubblico ufficiale (così come l'avvenuta esecuzione dell'esame di determinati documenti), deve escludersi che tale fede privilegiata possa
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estendersi all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni così appre- se dal pubblico ufficiale, poiché là dove è certamente provato fino a querela di falso che il pubblico ufficiale abbia appreso direttamente dette informazioni, rimane tuttavia comprovabile con ogni mezzo di prova (senza necessità del ri- corso alla querela di falso) l'intrinseca veridicità del contenuto di quelle infor- mazioni, attesa l'evidente estraneità di tale contenuto all'ambito della diretta percezione del pubblico ufficiale dichiarante.” (Cass. civ. 31107/2022).
Del resto, la stessa allocazione dei danni del veicolo appellante (asseritamente tamponato), a ben vedere, -nel qualificare come danni diretti quelli patiti alla parte anteriore del proprio veicolo- non fa che confermare la dinamica così come accertata in primo grado, risultando assolutamente incompatibile con l'ipotesi di un tamponamento.
A conferma di tutto quanto innanzi, risulta, assolutamente condivisibile la ricostruzione effettuata dai Carabinieri intervenuta sui luoghi nell'imminenza dei fatti, ritenuta assolutamente logica e coerente, oltre che compatibile con tipologia ed allocazione dei danni riportati dai veicoli.
Per le esposte motivazioni, l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si li- quidano come da dispositivo, tenuto conto del D.M. 55/2014, nonché ss.
Modifiche ed integrazioni, incluso D.M. 147/2022, considerato il valore della controversia. Stante il rigetto integrale della impugnazione si dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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a quello dovuto per l'appello, a norma del citato art. 13, comma 1 - bis.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronun- ciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e così provvede: CP_2 Controparte_3 Controparte_4
1) dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 Controparte_4
2) rigetta l'appello;
3) condanna l'appellante, in favore della appellata costituita, al pagamento del- le spese di lite che si liquidano in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre
IVA e CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vigenti, ed oltre rimborso spese generali nella misura del 15% con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
4) condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115 del
2002, al pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
È verbale. Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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