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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2327/2022 vertente tra:
Parte_1
opponente
e
Avv. Ciro Polliere
opposto
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2327/2022 R.G., vertente tra in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio De Lucia, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Santa Maria a Vico, Via Nazionale 175, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
Avv. Ciro Polliere, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Galluccio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Somma Vesuviana, Via Palmentole n. 12/B, in virtù di procura allegata agli atti;
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 24.2.2022, l'Avv. Ciro Polliere – sulla base della sentenza n.
513/2022, resa dal Tribunale di Napoli in data 17.1.2022, munita della formula esecutiva in data
24.2.2022 – intimava alla nelle vesti di distrattario delle spese di lite ivi liquidate, il Parte_1 pagamento della somma di € 5.464,40.
2 Avverso il suddetto atto di precetto spiegava opposizione la società intimata, adducendo a supporto l'eccessività della somma precettata, non essendo dovuto l'importo di euro 816,35.
Si costituiva in giudizio l'intimante che - dando atto che “… Nelle more, in data 4 marzo 2022, il debitore intimato provvedeva ad effettuare soltanto un pagamento parziale pari ad € 3.740,00 al netto della ritenuta d'acconto di € 699,85 per il quale l'avvocato Ciro Polliere emetteva fattura
n°9/2022 per un importo complessivo di € 4.439,85.” - specificava di essere ancora creditore della somma di euro 1.024,55.
L'opposto, contestando in ogni caso l'avverso dedotto – in via preliminare – eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale adito;
nel merito, concludeva per il rigetto della opposizione e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre che al pagamento delle spese di lite.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, VI comma c.p.c., la causa veniva, da ultimo, rinviata alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In primo luogo, il Tribunale reputa di doversi soffermare sulla eccezione di incompetenza per valore del giudice adito, sollevata dall'opposto.
Essa eccezione muove dalla allegazione del parziale pagamento da parte della società intimata dell'importo precettato, a fronte del quale verrebbe a determinarsi la competenza per valore del GdP
(cfr. pag. 6 comparsa di costituzione, ove si legge: “… Giova, comunque, evidenziare l'incompetenza per valore dell'adito Giudicante in ragione del fatto che l'opposizione al precetto è stata notificata successivamente al pagamento parziale di € 3.740,00 al netto della ritenuta d'acconto di € 699,85
(cfr fattura n°9/2022 di € 4.439,85) ritenuto satisfattorio dalla società che nella pec inviata Parte_1 al creditore contestava solo ed esclusivamente la residua somma pari ad € 1.024,55. …”:
L'impostazione anzidetta non è meritevole di adesione e la eccezione su di essa fondata va respinta.
L'art. 7 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevedeva la competenza del GdP “… per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro …”; tuttavia, il criterio della competenza per valore si determina con esclusivo riguardo alla domanda (cfr. art. 10 c.p.c.), nella specie costituita dall'annullamento dell'atto di precetto opposto, recante un importo superiore ad €
5.000,00.
Ciò posto, in punto di qualificazione sub specie juris – compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti – si osserva che la censura avanzata dalla società istante integri un motivo di opposizione all'esecuzione, atteso che viene posto in discussione il diritto a procedere alla esecuzione, sebbene in parte qua (per la qualificazione in termini di opposizione all'esecuzione
3 ove la censura investa solo alcune partite creditorie indicate in precetto, cfr. Cass., 20 maggio 2003
n.7886; Cass., 25 novembre 2002 n.16569; Cass., 7 dicembre 2000 n.15533).
Giova svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione di accertamento negativo del credito, volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011,
n. 16610, Cass. civ. Sez. III Sent., 13/07/2011, n. 15363 Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Pertanto, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla formazione del titolo.
In primo luogo, occorre prendere atto del riferito parziale adempimento ad opera della società intimata
- avvenuto successivamente alla notificazione del precetto opposto ma prima della notificazione della opposizione e della relativa iscrizione a ruolo - a fronte del quale la parte intimante rideterminava il proprio credito in € 1.024,55 (cfr. pag. 2 e 3 comparsa di costituzione dell'opposto).
Nella specie, il precetto opposto si fonda – come detto - su di un titolo di formazione giudiziale.
Il Tribunale ritiene che la censura di eccessività vada respinta per le ragioni di cui si dirà subito infra.
La società opponente ha contestato – si reputa in maniera del tutto generica – l'eccessività del precetto
(cfr. pag. 2 punto 7, ove si legge: “… L'avv. Galluccio, in definitiva, richiedeva il maggior importo di € 861,35, ingiustificato nelle voci di precetto, rispetto a quello effettivamente dovuto in favore del procuratore Ciro Polliere).
A ciò deve aggiungersi che l'intimazione di pagamento opposta reca le seguenti voci: Sorta competenze € 3.545,00 – Compenso precetto € 200,00 - Subtotale € 3.745,00 - oltre spese forfettarie
15%, CPA 4% ed IVA – per un totale di € 5.464,40, dacché neppure è dato comprendere la doglianza di eccessività con riguardo al solo importo di € 861,35. In ogni caso e comunque, la questione della ritenuta d'acconto – rispetto a cui le parti hanno dibattuto - afferisce all'ambito fiscale e risulta regolamentata da specifica disciplina.
L'opposizione va, pertanto, respinta sussistendo il diritto a procedere in executivis dell'opposto, nei limiti del credito da questi rideterminato a fronte del parziale adempimento nelle more avvenuto.
Quanto alla domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte dell'opposto, il Tribunale reputa che essa debba essere rigettata.
La Suprema Corte ha, difatti, chiarito che “Ai fini della condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la
4 condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso
- va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.” (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, n. 9060 del 6.6.2003).
Inoltre, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. postula la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' “an”, sia del “quantum debeatur” o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007,
n.13395). Nella specie, di tali elementi non vi è specifica traccia.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza;
tuttavia, la reiezione della eccezione preliminare di incompetenza per valore sollevata dall'opposto, così come della denunciata eccessività dell'atto di precetto, unitamente al parziale adempimento ad opera della parte debitrice, inducono il
Tribunale a ravvisare la sussistenza dei presupposti di cui al comma II dell'art. 92 c.p.c. per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2327/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione;
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposto;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 14.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2327/2022 vertente tra:
Parte_1
opponente
e
Avv. Ciro Polliere
opposto
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2327/2022 R.G., vertente tra in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio De Lucia, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Santa Maria a Vico, Via Nazionale 175, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
Avv. Ciro Polliere, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Galluccio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Somma Vesuviana, Via Palmentole n. 12/B, in virtù di procura allegata agli atti;
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 24.2.2022, l'Avv. Ciro Polliere – sulla base della sentenza n.
513/2022, resa dal Tribunale di Napoli in data 17.1.2022, munita della formula esecutiva in data
24.2.2022 – intimava alla nelle vesti di distrattario delle spese di lite ivi liquidate, il Parte_1 pagamento della somma di € 5.464,40.
2 Avverso il suddetto atto di precetto spiegava opposizione la società intimata, adducendo a supporto l'eccessività della somma precettata, non essendo dovuto l'importo di euro 816,35.
Si costituiva in giudizio l'intimante che - dando atto che “… Nelle more, in data 4 marzo 2022, il debitore intimato provvedeva ad effettuare soltanto un pagamento parziale pari ad € 3.740,00 al netto della ritenuta d'acconto di € 699,85 per il quale l'avvocato Ciro Polliere emetteva fattura
n°9/2022 per un importo complessivo di € 4.439,85.” - specificava di essere ancora creditore della somma di euro 1.024,55.
L'opposto, contestando in ogni caso l'avverso dedotto – in via preliminare – eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale adito;
nel merito, concludeva per il rigetto della opposizione e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre che al pagamento delle spese di lite.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, VI comma c.p.c., la causa veniva, da ultimo, rinviata alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In primo luogo, il Tribunale reputa di doversi soffermare sulla eccezione di incompetenza per valore del giudice adito, sollevata dall'opposto.
Essa eccezione muove dalla allegazione del parziale pagamento da parte della società intimata dell'importo precettato, a fronte del quale verrebbe a determinarsi la competenza per valore del GdP
(cfr. pag. 6 comparsa di costituzione, ove si legge: “… Giova, comunque, evidenziare l'incompetenza per valore dell'adito Giudicante in ragione del fatto che l'opposizione al precetto è stata notificata successivamente al pagamento parziale di € 3.740,00 al netto della ritenuta d'acconto di € 699,85
(cfr fattura n°9/2022 di € 4.439,85) ritenuto satisfattorio dalla società che nella pec inviata Parte_1 al creditore contestava solo ed esclusivamente la residua somma pari ad € 1.024,55. …”:
L'impostazione anzidetta non è meritevole di adesione e la eccezione su di essa fondata va respinta.
L'art. 7 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevedeva la competenza del GdP “… per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro …”; tuttavia, il criterio della competenza per valore si determina con esclusivo riguardo alla domanda (cfr. art. 10 c.p.c.), nella specie costituita dall'annullamento dell'atto di precetto opposto, recante un importo superiore ad €
5.000,00.
Ciò posto, in punto di qualificazione sub specie juris – compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti – si osserva che la censura avanzata dalla società istante integri un motivo di opposizione all'esecuzione, atteso che viene posto in discussione il diritto a procedere alla esecuzione, sebbene in parte qua (per la qualificazione in termini di opposizione all'esecuzione
3 ove la censura investa solo alcune partite creditorie indicate in precetto, cfr. Cass., 20 maggio 2003
n.7886; Cass., 25 novembre 2002 n.16569; Cass., 7 dicembre 2000 n.15533).
Giova svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione di accertamento negativo del credito, volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011,
n. 16610, Cass. civ. Sez. III Sent., 13/07/2011, n. 15363 Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Pertanto, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla formazione del titolo.
In primo luogo, occorre prendere atto del riferito parziale adempimento ad opera della società intimata
- avvenuto successivamente alla notificazione del precetto opposto ma prima della notificazione della opposizione e della relativa iscrizione a ruolo - a fronte del quale la parte intimante rideterminava il proprio credito in € 1.024,55 (cfr. pag. 2 e 3 comparsa di costituzione dell'opposto).
Nella specie, il precetto opposto si fonda – come detto - su di un titolo di formazione giudiziale.
Il Tribunale ritiene che la censura di eccessività vada respinta per le ragioni di cui si dirà subito infra.
La società opponente ha contestato – si reputa in maniera del tutto generica – l'eccessività del precetto
(cfr. pag. 2 punto 7, ove si legge: “… L'avv. Galluccio, in definitiva, richiedeva il maggior importo di € 861,35, ingiustificato nelle voci di precetto, rispetto a quello effettivamente dovuto in favore del procuratore Ciro Polliere).
A ciò deve aggiungersi che l'intimazione di pagamento opposta reca le seguenti voci: Sorta competenze € 3.545,00 – Compenso precetto € 200,00 - Subtotale € 3.745,00 - oltre spese forfettarie
15%, CPA 4% ed IVA – per un totale di € 5.464,40, dacché neppure è dato comprendere la doglianza di eccessività con riguardo al solo importo di € 861,35. In ogni caso e comunque, la questione della ritenuta d'acconto – rispetto a cui le parti hanno dibattuto - afferisce all'ambito fiscale e risulta regolamentata da specifica disciplina.
L'opposizione va, pertanto, respinta sussistendo il diritto a procedere in executivis dell'opposto, nei limiti del credito da questi rideterminato a fronte del parziale adempimento nelle more avvenuto.
Quanto alla domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte dell'opposto, il Tribunale reputa che essa debba essere rigettata.
La Suprema Corte ha, difatti, chiarito che “Ai fini della condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la
4 condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso
- va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.” (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, n. 9060 del 6.6.2003).
Inoltre, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. postula la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' “an”, sia del “quantum debeatur” o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007,
n.13395). Nella specie, di tali elementi non vi è specifica traccia.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza;
tuttavia, la reiezione della eccezione preliminare di incompetenza per valore sollevata dall'opposto, così come della denunciata eccessività dell'atto di precetto, unitamente al parziale adempimento ad opera della parte debitrice, inducono il
Tribunale a ravvisare la sussistenza dei presupposti di cui al comma II dell'art. 92 c.p.c. per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2327/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione;
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposto;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 14.1.2025
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