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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/06/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
In nome del Popolo Italiano
Sentenza
Pronunciata nella causa recante N.R.G. 10700/2024
Promossa da
, come rappresentato/a e difesa/o in atti Parte_1
Contro
, come rappresentato/a e difeso/a in atti;
CP_1
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
Fatto e diritto
Con ricorso iscritto in data 05.11.2024, il Sig. adiva il Giudice del Lavoro del Parte_1
Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere uno stato di invalidità superiore al 75% per conseguire l'accreditamento del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anni di lavoro ai sensi dell'art. 80 c. III ex lege 388/2000 stante, a suo dire, un ingiusto riconoscimento del 67 % da parte della Commissione medica.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza CP_1 dei requisiti sanitari necessari nonché stante la mancanza di interesse ad agire da parte del ricorrente medesimo, non avendo lo stesso presentato alcuna domanda di pensione.
La controversia veniva istruita mediante nomina del CTU dott. . Persona_1
All'odierna udienza le parti discutevano la causa che veniva decisa come segue.
*****
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di mancanza interesse ad agire sollevata dall' CP_2 resistente secondo la quale il Sig. sarebbe privo di legittimazione ad agire, non Parte_2 avendo mai presentato domanda di pensione.
Infatti, “Il diritto alla maggiorazione contributiva, ai sensi dell'art. 80 comma 3 della l. n. 388/2000, spetta all'interessato a prescindere dalla domanda di accertamento del diritto a pensione” (Cass. Civ Sez. Lav. Sent. n. 30636/2022).
Resta da esaminare la questione del requisito sanitario, elemento che l' ritiene insussistente. CP_1
Ai sensi dell'art. 80 comma 3 ex lege 388/2000:
“agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”
Dall'espletata consulenza, invero, è emerso che parte ricorrente, affetto da “da tumore gigantocellulare delle guaine tendinee del IV dito mano sin tratt. chirurgicamente;
spondiloartrosi con ernie lombari e stenosi vertebrale;
ipoacusia bilaterale”, con una percentuale di invalidità del 67%, insufficiente al fine di ottenere la contribuzione figurativa ai sensi della Legge 388/2000.
La domanda proposta da non può essere accolta. Parte_1
Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda proposta da parte ricorrente;
- Dichiara non dovute le spese di procedura stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Taranto, 19.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone
In nome del Popolo Italiano
Sentenza
Pronunciata nella causa recante N.R.G. 10700/2024
Promossa da
, come rappresentato/a e difesa/o in atti Parte_1
Contro
, come rappresentato/a e difeso/a in atti;
CP_1
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
Fatto e diritto
Con ricorso iscritto in data 05.11.2024, il Sig. adiva il Giudice del Lavoro del Parte_1
Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere uno stato di invalidità superiore al 75% per conseguire l'accreditamento del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anni di lavoro ai sensi dell'art. 80 c. III ex lege 388/2000 stante, a suo dire, un ingiusto riconoscimento del 67 % da parte della Commissione medica.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza CP_1 dei requisiti sanitari necessari nonché stante la mancanza di interesse ad agire da parte del ricorrente medesimo, non avendo lo stesso presentato alcuna domanda di pensione.
La controversia veniva istruita mediante nomina del CTU dott. . Persona_1
All'odierna udienza le parti discutevano la causa che veniva decisa come segue.
*****
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di mancanza interesse ad agire sollevata dall' CP_2 resistente secondo la quale il Sig. sarebbe privo di legittimazione ad agire, non Parte_2 avendo mai presentato domanda di pensione.
Infatti, “Il diritto alla maggiorazione contributiva, ai sensi dell'art. 80 comma 3 della l. n. 388/2000, spetta all'interessato a prescindere dalla domanda di accertamento del diritto a pensione” (Cass. Civ Sez. Lav. Sent. n. 30636/2022).
Resta da esaminare la questione del requisito sanitario, elemento che l' ritiene insussistente. CP_1
Ai sensi dell'art. 80 comma 3 ex lege 388/2000:
“agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”
Dall'espletata consulenza, invero, è emerso che parte ricorrente, affetto da “da tumore gigantocellulare delle guaine tendinee del IV dito mano sin tratt. chirurgicamente;
spondiloartrosi con ernie lombari e stenosi vertebrale;
ipoacusia bilaterale”, con una percentuale di invalidità del 67%, insufficiente al fine di ottenere la contribuzione figurativa ai sensi della Legge 388/2000.
La domanda proposta da non può essere accolta. Parte_1
Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda proposta da parte ricorrente;
- Dichiara non dovute le spese di procedura stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Taranto, 19.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone