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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/05/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5995 /2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11/04/2024, previa assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Parrinello, giusta procura in atti, opponente contro
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina de Tilla, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: cessione di crediti;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato il 6.11.2018, l' Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1521/18,
[...] notificato in data 27.09.2018, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto il pagamento, in favore di quale cessionaria del Controparte_1 credito, della somma complessiva di € 1.995.022,79, oltre interessi moratori e spese della procedura, a titolo di capitale residuo non pagato, derivante da n. 74 fatture emesse nei suoi confronti da per la fornitura di energia CP_2 elettrica dal 2008 al 2015. A fondamento dell'opposizione proposta, premessa l'esistenza di un contratto di fornitura stipulato con in data CP_3
31.07.2007, denominato “ , ha eccepito la litispendenza e, Parte_2 in subordine, la continenza del giudizio rispetto a quello n. 18281/2016 R.G., pendente innanzi al Tribunale di Roma (oggi presso la Corte d'appello di Roma) e avente ad oggetto la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento di con condanna della stessa alla Controparte_4 restituzione delle somme indebitamente incassate. In subordine, ha richiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente nei confronti di stante il rapporto di pregiudizialità CP_3 esistente tra i due procedimenti, ritenendo quest'ultimo idoneo a definire l'esito dell'opposizione. Nel merito, ha contestato il quantum richiesto, esponendo che alcune fatture presentano un'errata intestazione, una fattura non risulta inclusa tra quelle oggetto di cessione, una fattura non è pervenuta, altre fatture sono, invece, state definite con note di credito per cessazione della fornitura, cinque fatture, chiuse con note di credito, sono state stornate e tre fatture pagate integralmente. Ha, altresì, contestato la dovutezza dei richiesti interessi di mora in ordine alla fatture emesse fino al 30.06.2016, rispetto alle quali le parti avevano raggiunto un accordo transattivo a saldo e stralcio. costituendosi in giudizio, ha dato atto Controparte_1 dell'intervenuta cessione dei crediti in oggetto, notificata all' Pt_1 opponente e non contestata dalla stessa e contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Rigettata l'istanza di chiamata in causa di formulata Controparte_4 dall'opponente solo all'udienza del 05.03.2020, concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. Va, in via preliminare rigettata l'eccezione di litispendenza avanzata dall'opponente. Come è noto, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., ricorre la litispendenza quando la stessa causa è proposta davanti a giudici diversi ed in pari grado, dovendosi trattare di due giudizi con lo stesso oggetto e gli stessi soggetti, nonchè la medesima causa petendi, con la conseguenza che se uno solo di questi tre elementi differisce non si avrà litispendenza (Cass. Civ., 23.02.2024, n. 4814, ha precisato che “la litispendenza, totale o parziale, presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinanzi a giudici diversi”; v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano 15.07.2020, n. 1831: “la parte che eccepisce la litispendenza deve dimostrarne non solo l'esistenza, ma anche la persistenza dei relativi presupposti”). Ebbene, nel caso di specie, il giudizio incardinato presso il Tribunale di Roma e attualmente pendente davanti la Corte d'appello di Roma (n. 7036/2019 R.G.) differisce dal presente sia dal punto di visto soggettivo, essendo stato proposto dall nei soli confronti di Parte_1 [...]
, sia per l'oggetto dello stesso, relativo alla dichiarazione di CP_3 risoluzione per inadempimento della società elettrica del contratto di fornitura.
Ritiene, quindi, questo Giudice non ravvisabili nella fattispecie i presupposti per la declaratoria di litispendenza. Parimenti anche l'eccezione di continenza deve essere disattesa. Ed infatti, anche qualora fossero configurabili gli estremi di una continenza di cause, va rilevato che le norme dettate dall'art. 39 c.p.c. non operano con
2 riguardo alla situazione di pendenza di una causa in primo grado e dell'altra in appello, potendo l'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell'art. 39, comma 2, essere assicurata comunque ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ossia a mezzo della sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa che avrebbe esercitato l'attrazione (Cass. Civ., 14.11.2017, n. 26835). In ordine, invece, alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente presso la Corte d'appello di Roma, va rilevato quanto segue.
Come è noto, la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. può essere disposta quando la decisione dipenda dall'esito di altra causa, la quale abbia portata pregiudiziale in senso stretto ovvero vincolante, con effetto di giudicato, nell'ambito della causa pregiudicata (Cass. Civ., n. 3299/2018; Cass. Civ., n. 18082/2020; conf. cass. Civ., Sez. Un. n. 27846/2013; Cass. Civ., n. 19056/2017, ha ribadito che la sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul thema decidendum devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause).
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la ratio della sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio (pendenti dinanzi allo stesso giudice o a due giudici diversi) debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (Cass. Civ., n. 12999/2019, che richiama Cass. Civ., n.
5229/2016). Ebbene, nel caso di specie, deve rilevarsi la mancanza di un rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello pendente presso la Corte d'appello di Roma, avente ad oggetto il preteso inadempimento contrattuale della società elettrica, la quale avrebbe risolto per morosità i contratti di fornitura stipulati nel 2007 così comportando, a decorrere dall'01.01.2013, il passaggio del cliente al regime di
3 salvaguardia, del quale la stessa era risultata aggiudicataria per la CP_3
Regione Sicilia per gli anni 2013-2016.
In caso di scioglimento o risoluzione del contratto ex art. 1458 c.c., infatti, l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, in cui le obbligazioni di durata sorgono per entrambe le parti e l'intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo, sicchè, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di contratti di somministrazione continuata, è dovuto il pagamento del corrispettivo per i consumi già erogati (Cass. Civ., 19.10.2007, n. 21973). Invero, dalla documentazione in atti è emerso come l'opponente ha comunque usufruito della fornitura di energia elettrica, né ha sollevato contestazioni idonee a legittimare il mancato pagamento dei corrispettivi, quali la carenza di somministrazione, il malfunzionamento del contatore, la scorrettezza dei criteri di calcolo dell'energia da parte della fornitrice o la non conformità delle fatturazioni alle condizioni contrattuali e ai consumi rilevati. A ciò si aggiunga la circostanza che, secondo una parte della giurisprudenza che si condivide, qualora i giudizi pendano tra parti diverse, la sospensione del processo dipendente non può ritenersi ammissibile. Invero, non ricorre la fattispecie applicativa della sospensione necessaria poiché la decisione sulla causa pregiudiziale non potrebbe esplicare effetti di giudicato in senso tecnico nella causa dipendente, visti i limiti soggettivi di efficacia del giudicato ex art. 2903 c.c., mentre vige il divieto di sospensione facoltativa fuori dai casi di cui all'art 337 c.p.c., ben potendo la parte rimasta estranea eccepire l'inopponibilità, nei propri, confronti, della relativa decisione (cfr., Cass. Civ., 18.03.2009, n. 6554; Cass. Civ., 24.05.2018. n. 12996; Cass. Civ., 11.08.2017, n. 20072). Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta per i seguenti motivi.
Come è noto, in applicazione dei principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento. Al creditore istante sarà, pertanto, sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.06.2018 n. 15328).
4 Nel caso di specie, tale onere può ritenersi assolto da parte di
[...]
la quale ha prodotto in giudizio gli atti di cessione del credito CP_1 del 07.12.2012, 27.03.2013, 21.06.2013, 21.11.2013, 26.06.2014, 29.09.2014 e 29.09.2015 (all. 11 al 17 al fascicolo monitorio), notificati al debitore ceduto, unitamente all'elenco dettagliato delle fatture oggetto di cessione (doc. 3 al 10 all. al fascicolo monitorio), nonchè i contratti di fornitura (all. 1 e
2), posti a fondamento del credito fatto valere, idonei a provare la sussistenza di un'obbligazione di pagamento dell nei suoi Parte_1 confronti, quale cessionaria del credito vantato da Controparte_4
In ordine al quantum debeatur, va in primo luogo rigettata l'eccezione relativa alla non dovutezza delle fatture con riferimento alle quali si lamenta l'errata intestazione (all. 05 - n. 240002615 del 03.01.2013; n. 2403725534 dell'08.02.2013; n. 2130859390 del 23.11.2010; n. 2202853545 del 20.01.2011; n. 2410412140 del 28.03.2013; n. 2421974742 del 06.07.2013; n.
2421512903 del 13.06.2013; n. 2421888457 del 29.06.2013; n. 2424334663 dell'11.07.2013; n. 2335745460 del 22.08.2014 e n. 2130892042 del 24.11.2010), trattandosi di somministrazioni comunque riconducibili all'azienda opponente, alla luce dei mutamenti societari che l'hanno interessata.
Le fatture in oggetto, relative a forniture rese dal mese di gennaio 2008 all'agosto 2009, risultano, invero, intestate all' Controparte_5 alla quale l' Controparte_6 costituita in seguito a fusione tra l e l' con Legge CP_7 CP_8
Regionale 14 aprile 2009, n. 5, art. 8, è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (“le costituite e Controparte_9 [...]
subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle CP_10
Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse
secondo le corrispondenze sopra stabilite”), assumendo, CP_9 successivamente allo scorporo del presidio disposto dalla Legge CP_5
Regionale 09.10.2015, n. 24, art. 1 (“dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è inserito il seguente:
4-bis. L'ospedale dell' CP_5 Controparte_6
è accorpato all' di
[...] Controparte_11
Messina, che mantiene la denominazione attuale.
2. L'
[...] assume la denominazione di Controparte_12 [...]
”...) la denominazione di , Parte_1 Parte_1 come previsto altresì nella deliberazione dell'11.09.2017, n. 51, di adozione del nuovo atto aziendale (all. 26). Né vi è prova in atti che, come sostenuto dall'opponente, si tratti di riemissioni di precedenti fatture già emesse dall' per i medesimi periodi e CP_3 saldate dal cliente.
5 In ordine alle fatture di cui ai numeri, n. 4600667518 del 05.08.2015; n. 2516043984 del 09.04.2014; n. 2511810558 del 10.03.2014; n. 2526411953 del 11.06.2014; n. 2520715456 del 12.05.2014; n. 2540128026 del 12.09.2014; n. 2421471001 del 13.06.2013; n. 2535583756 del 13.08.2014; n.
2503984283 del 14.01.2014; n. 2531583049 del 14.07.2014; n. 2509041705 del 26.02.2014 (all. 10 al 19) per le quali è intervenuta, successivamente alla cessione del credito in favore di l'emissione, nel 2016, da CP_1 parte della fornitrice di note di credito, va precisato che le stesse non CP_3 sono opponibili alla società cessionaria, stante il subentro di quest'ultima solo nel lato attivo del rapporto ceduto e non anche in ordine alle passività o eventuali conseguenze restitutorie, derivanti da fatti o circostanze verificatesi in epoca successiva alla cessione.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il cessionario del credito non può ritenersi soggetto passivo in riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebito o all'eccezione di compensazione inerente ad un credito vantato nei confronti della cedente. Il debitore ceduto può, quindi, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, comprese quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito e le eventuali nullità dello stesso (Cass. Civ., 10.01.2001, n. 575, richiamata da
Cass. Civ., 09.07.2014, n. 15610), ma non può rivolgere le medesime contestazioni nei confronti del cessionario, il quale non è subentrato nella posizione contrattuale del creditore cedente (cfr., Cass. Civ., 30.08.2019, n. 21843, ha precisato che “per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che
l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione. Ciò detto, in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo”; conf.,
6 Cass. Civ., 02.05.2022, n. 13735; v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Reggio Calabria, 02.11.2022, n. 1224; Tribunale Cosenza, 27.12.2022, n.
2190). Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di parte opponente di avvenuto pagamento integrale delle tre fatture n. 4600887287 del 14.09.2015; n. 2335899456 del 19.11.2012; n. 2531970672 del 25.07.2014, nonché n. 1912797622 del 05.11.2008, non avendo l'azienda opponente fornito prova di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati. Non possono, infatti, ritenersi sufficienti gli ordinativi di pagamento in atti (all. 25, 26 e 27), atteso che è indispensabile – ai fini del pagamento
“estintivo” – che la somma dovuta sia posta nella disponibilità giuridica del creditore (v. ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 04.06.2010, n. 13658; Cass. Civ., 10.03.2008, n. 629; Cass. Civ., 10.07.2008, n. 18877: “l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, e 1183 cod. civ., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro”; conf. Cass. Civ., 29.12.2020, n. 29776). Ne consegue che i predetti documenti, pur fornendo prova dell'avvio della fase conclusiva del procedimento di spesa, notoriamente composta da impegno - liquidazione – ordinazione - pagamento (Titolo VII del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”), non sono idonei a documentare l'effettivo trasferimento delle somme, nella disponibilità del creditore. Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine agli ordinativi di pagamento emessi, in seguito ad accordo transattivo, a saldo e stralcio di quanto dovuto a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento delle fatture già pagate dall'ente al 30.06.2016, espressamente richiamate dallo stesso (all. 35 al 46) e, comunque, non applicabile agli interessi di mora relativi alle fatture non ancora saldate, non indicate nel predetto prospetto (all. 47). Sotto tale profilo va, peraltro, rilevato che la prova dell'avvenuto pagamento di quanto previsto nell'accordo transattivo non può essere fornita tramite testimoni ai sensi dell'art. 2726 c.c, sicchè deve ritenersi inammissibile la prova testimoniale chiesta sul punto dall'azienda opponente nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. In ordine, invece, all'eccezione di parte opponente relativa alla mancanza di prova dell'inclusione della fattura n. 2009256797 del 04.08.2009 di € 20.412,08, tra i crediti oggetto di cessione, va rilevato che nella comparsa di costituzione e risposta la banca opposta ha dato atto dell'avvenuto pagamento della stessa, ancorchè tardivamente. Parimenti per la fattura n. 1912797622 del 24.11.2008 di € 855,54, che ad avviso dell'opponente non era pervenuta nel programma di contabilità della
7 stessa, ha rilevato l'avvenuto pagamento della stessa in corso CP_1 di causa della sola sorte capitale.
Tali importi devono, quindi, essere sottratti dalla somma ingiunta come da richiesta formulata dall'opposta in corso di causa rideterminandone il credito. Su tali fatture in oggetto non possono, tuttavia, essere applicati i chiesti interessi di mora, decorrenti dalle singole scadenze fino all'intervenuto pagamento, non avendo la banca opposta fornito prova documentale della data di effettivo soddisfo, che costituisce il dies ad quem del relativo calcolo.
Vanno parimenti espunte le somme che sono state richieste a seguito di maggorazione di iva relative alle fatture n. 240002615 del 03.01.2013; n.
2535500281 del 13.08.2014; n. 2535075785 del 12.08.2014; n. 2535075786 del 12.08.2014; n. 2535111630 del 12.08.2014 (all. 22, 23, 24 e 25) che l'opponente allega state riemesse con iva maggiorata in seguito allo storno, con note di credito, di precedenti fatture, risalenti ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2009. Ai sensi dell'articolo 26 del DPR 633/72 le note di credito con conseguente rifatturazione e adattamento dell'iva possono essre poste in essere solo al ricorrere di determinate condizioni, circostanze che parte opposta non ha né allegato né provato sicchè la somma ingiunta a titolo di maggiorazione iva, data dalla differenza tra le somme di cui alle note di credito e le fatture, vanno espunte e precisamente: 44,20 € con riferimento alla fattura n. 23507578, € 737,16 con riferimento alla fattura n. 253500281, € 2.815,95 con riferimento alla fattura n. 2535075786, € 7.843,61 con riferimento alla fattura n. .
2535111630, € 16.614,29 con riferimento alla fattura n. 2400002615, per un importo totale da sottrarre a titolo di maggiorazione iva di € 28.055,21. Con riferimento a tali fatture non possono invece accogliersi le ulteriori censure relative al pregresso pagamento . Non vi è prova in atti della riconducibilità delle superiori fatture ai medesimi consumi già oggetto di fatturazione nel 2009 ed in seguito stornati con le note di credito n. 35049857,
n. 35049819, n. 2535049859 e n. 2535049860, ben potendo le stesse riferirsi a punti di prelievo differenti. Né emerge la prova dell'effettivo pagamento delle stesse, avendo l'opponente prodotto in giudizio solo dei meri ordinativi di pagamento. Per quanto esposto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'
[...]
deve essere condannata al pagamento della somma Parte_1 residua di € 1.970.584,43 come richiesta e rideterminata da parte opposta in sede di note di trattazione in ragione dei riconosciuti pagamenti, da cui detrarre l'ulteriore somma di € 28.055,21 pervenendo alla condanna dell'opponente del pagamento della somma di €1942.529,22 oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02, dalle singole scadenze al soddisfo.
Per quanto concerne i chiesti interessi moratori, va osservato che la normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali trova applicazione ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione
8 commerciale (art. 1), ove per “transazione commerciale” si intende qualsiasi contratto, comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo (art. 2). Da ciò discende l'applicabilità al caso di specie della predetta disciplina, avendo agito come un mero operatore economico, in regime di CP_3 concorrenza, concludendo una transazione commerciale con la pubblica amministrazione sulla base di una convenzione frutto di libera contrattazione.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, appare opportuno disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in ragione di 1/3 con condanna dell'opponente, tenuto che l'importo ingiunto è stato ridotto in misura nettamente inferiore rispetto a quello vantata da Controparte_1 al pagamento, in favore della banca opposta, dei restanti 2/3 liquidati come dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14, relativi alle controversie di valore compreso tra € 1.000.001,00 ed € 2.000.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5995/2018 R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta dall' Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
[...]
2. condanna l' al pagamento, in Parte_1 favore di della somma di € €1942.529,22, oltre Controparte_1 interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02, dalle singole scadenze al soddisfo;
3. compensa in ragione di 1/3 le spese di giudizio tra le parti, condannando l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dei restanti 2/3 liquidati in € 12651,50 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi. Messina, 8 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5995 /2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11/04/2024, previa assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Parrinello, giusta procura in atti, opponente contro
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina de Tilla, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: cessione di crediti;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato il 6.11.2018, l' Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1521/18,
[...] notificato in data 27.09.2018, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto il pagamento, in favore di quale cessionaria del Controparte_1 credito, della somma complessiva di € 1.995.022,79, oltre interessi moratori e spese della procedura, a titolo di capitale residuo non pagato, derivante da n. 74 fatture emesse nei suoi confronti da per la fornitura di energia CP_2 elettrica dal 2008 al 2015. A fondamento dell'opposizione proposta, premessa l'esistenza di un contratto di fornitura stipulato con in data CP_3
31.07.2007, denominato “ , ha eccepito la litispendenza e, Parte_2 in subordine, la continenza del giudizio rispetto a quello n. 18281/2016 R.G., pendente innanzi al Tribunale di Roma (oggi presso la Corte d'appello di Roma) e avente ad oggetto la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento di con condanna della stessa alla Controparte_4 restituzione delle somme indebitamente incassate. In subordine, ha richiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente nei confronti di stante il rapporto di pregiudizialità CP_3 esistente tra i due procedimenti, ritenendo quest'ultimo idoneo a definire l'esito dell'opposizione. Nel merito, ha contestato il quantum richiesto, esponendo che alcune fatture presentano un'errata intestazione, una fattura non risulta inclusa tra quelle oggetto di cessione, una fattura non è pervenuta, altre fatture sono, invece, state definite con note di credito per cessazione della fornitura, cinque fatture, chiuse con note di credito, sono state stornate e tre fatture pagate integralmente. Ha, altresì, contestato la dovutezza dei richiesti interessi di mora in ordine alla fatture emesse fino al 30.06.2016, rispetto alle quali le parti avevano raggiunto un accordo transattivo a saldo e stralcio. costituendosi in giudizio, ha dato atto Controparte_1 dell'intervenuta cessione dei crediti in oggetto, notificata all' Pt_1 opponente e non contestata dalla stessa e contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Rigettata l'istanza di chiamata in causa di formulata Controparte_4 dall'opponente solo all'udienza del 05.03.2020, concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. Va, in via preliminare rigettata l'eccezione di litispendenza avanzata dall'opponente. Come è noto, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., ricorre la litispendenza quando la stessa causa è proposta davanti a giudici diversi ed in pari grado, dovendosi trattare di due giudizi con lo stesso oggetto e gli stessi soggetti, nonchè la medesima causa petendi, con la conseguenza che se uno solo di questi tre elementi differisce non si avrà litispendenza (Cass. Civ., 23.02.2024, n. 4814, ha precisato che “la litispendenza, totale o parziale, presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinanzi a giudici diversi”; v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano 15.07.2020, n. 1831: “la parte che eccepisce la litispendenza deve dimostrarne non solo l'esistenza, ma anche la persistenza dei relativi presupposti”). Ebbene, nel caso di specie, il giudizio incardinato presso il Tribunale di Roma e attualmente pendente davanti la Corte d'appello di Roma (n. 7036/2019 R.G.) differisce dal presente sia dal punto di visto soggettivo, essendo stato proposto dall nei soli confronti di Parte_1 [...]
, sia per l'oggetto dello stesso, relativo alla dichiarazione di CP_3 risoluzione per inadempimento della società elettrica del contratto di fornitura.
Ritiene, quindi, questo Giudice non ravvisabili nella fattispecie i presupposti per la declaratoria di litispendenza. Parimenti anche l'eccezione di continenza deve essere disattesa. Ed infatti, anche qualora fossero configurabili gli estremi di una continenza di cause, va rilevato che le norme dettate dall'art. 39 c.p.c. non operano con
2 riguardo alla situazione di pendenza di una causa in primo grado e dell'altra in appello, potendo l'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell'art. 39, comma 2, essere assicurata comunque ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ossia a mezzo della sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa che avrebbe esercitato l'attrazione (Cass. Civ., 14.11.2017, n. 26835). In ordine, invece, alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente presso la Corte d'appello di Roma, va rilevato quanto segue.
Come è noto, la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. può essere disposta quando la decisione dipenda dall'esito di altra causa, la quale abbia portata pregiudiziale in senso stretto ovvero vincolante, con effetto di giudicato, nell'ambito della causa pregiudicata (Cass. Civ., n. 3299/2018; Cass. Civ., n. 18082/2020; conf. cass. Civ., Sez. Un. n. 27846/2013; Cass. Civ., n. 19056/2017, ha ribadito che la sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul thema decidendum devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause).
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la ratio della sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio (pendenti dinanzi allo stesso giudice o a due giudici diversi) debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (Cass. Civ., n. 12999/2019, che richiama Cass. Civ., n.
5229/2016). Ebbene, nel caso di specie, deve rilevarsi la mancanza di un rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello pendente presso la Corte d'appello di Roma, avente ad oggetto il preteso inadempimento contrattuale della società elettrica, la quale avrebbe risolto per morosità i contratti di fornitura stipulati nel 2007 così comportando, a decorrere dall'01.01.2013, il passaggio del cliente al regime di
3 salvaguardia, del quale la stessa era risultata aggiudicataria per la CP_3
Regione Sicilia per gli anni 2013-2016.
In caso di scioglimento o risoluzione del contratto ex art. 1458 c.c., infatti, l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, in cui le obbligazioni di durata sorgono per entrambe le parti e l'intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo, sicchè, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di contratti di somministrazione continuata, è dovuto il pagamento del corrispettivo per i consumi già erogati (Cass. Civ., 19.10.2007, n. 21973). Invero, dalla documentazione in atti è emerso come l'opponente ha comunque usufruito della fornitura di energia elettrica, né ha sollevato contestazioni idonee a legittimare il mancato pagamento dei corrispettivi, quali la carenza di somministrazione, il malfunzionamento del contatore, la scorrettezza dei criteri di calcolo dell'energia da parte della fornitrice o la non conformità delle fatturazioni alle condizioni contrattuali e ai consumi rilevati. A ciò si aggiunga la circostanza che, secondo una parte della giurisprudenza che si condivide, qualora i giudizi pendano tra parti diverse, la sospensione del processo dipendente non può ritenersi ammissibile. Invero, non ricorre la fattispecie applicativa della sospensione necessaria poiché la decisione sulla causa pregiudiziale non potrebbe esplicare effetti di giudicato in senso tecnico nella causa dipendente, visti i limiti soggettivi di efficacia del giudicato ex art. 2903 c.c., mentre vige il divieto di sospensione facoltativa fuori dai casi di cui all'art 337 c.p.c., ben potendo la parte rimasta estranea eccepire l'inopponibilità, nei propri, confronti, della relativa decisione (cfr., Cass. Civ., 18.03.2009, n. 6554; Cass. Civ., 24.05.2018. n. 12996; Cass. Civ., 11.08.2017, n. 20072). Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta per i seguenti motivi.
Come è noto, in applicazione dei principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento. Al creditore istante sarà, pertanto, sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.06.2018 n. 15328).
4 Nel caso di specie, tale onere può ritenersi assolto da parte di
[...]
la quale ha prodotto in giudizio gli atti di cessione del credito CP_1 del 07.12.2012, 27.03.2013, 21.06.2013, 21.11.2013, 26.06.2014, 29.09.2014 e 29.09.2015 (all. 11 al 17 al fascicolo monitorio), notificati al debitore ceduto, unitamente all'elenco dettagliato delle fatture oggetto di cessione (doc. 3 al 10 all. al fascicolo monitorio), nonchè i contratti di fornitura (all. 1 e
2), posti a fondamento del credito fatto valere, idonei a provare la sussistenza di un'obbligazione di pagamento dell nei suoi Parte_1 confronti, quale cessionaria del credito vantato da Controparte_4
In ordine al quantum debeatur, va in primo luogo rigettata l'eccezione relativa alla non dovutezza delle fatture con riferimento alle quali si lamenta l'errata intestazione (all. 05 - n. 240002615 del 03.01.2013; n. 2403725534 dell'08.02.2013; n. 2130859390 del 23.11.2010; n. 2202853545 del 20.01.2011; n. 2410412140 del 28.03.2013; n. 2421974742 del 06.07.2013; n.
2421512903 del 13.06.2013; n. 2421888457 del 29.06.2013; n. 2424334663 dell'11.07.2013; n. 2335745460 del 22.08.2014 e n. 2130892042 del 24.11.2010), trattandosi di somministrazioni comunque riconducibili all'azienda opponente, alla luce dei mutamenti societari che l'hanno interessata.
Le fatture in oggetto, relative a forniture rese dal mese di gennaio 2008 all'agosto 2009, risultano, invero, intestate all' Controparte_5 alla quale l' Controparte_6 costituita in seguito a fusione tra l e l' con Legge CP_7 CP_8
Regionale 14 aprile 2009, n. 5, art. 8, è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (“le costituite e Controparte_9 [...]
subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle CP_10
Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse
secondo le corrispondenze sopra stabilite”), assumendo, CP_9 successivamente allo scorporo del presidio disposto dalla Legge CP_5
Regionale 09.10.2015, n. 24, art. 1 (“dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è inserito il seguente:
4-bis. L'ospedale dell' CP_5 Controparte_6
è accorpato all' di
[...] Controparte_11
Messina, che mantiene la denominazione attuale.
2. L'
[...] assume la denominazione di Controparte_12 [...]
”...) la denominazione di , Parte_1 Parte_1 come previsto altresì nella deliberazione dell'11.09.2017, n. 51, di adozione del nuovo atto aziendale (all. 26). Né vi è prova in atti che, come sostenuto dall'opponente, si tratti di riemissioni di precedenti fatture già emesse dall' per i medesimi periodi e CP_3 saldate dal cliente.
5 In ordine alle fatture di cui ai numeri, n. 4600667518 del 05.08.2015; n. 2516043984 del 09.04.2014; n. 2511810558 del 10.03.2014; n. 2526411953 del 11.06.2014; n. 2520715456 del 12.05.2014; n. 2540128026 del 12.09.2014; n. 2421471001 del 13.06.2013; n. 2535583756 del 13.08.2014; n.
2503984283 del 14.01.2014; n. 2531583049 del 14.07.2014; n. 2509041705 del 26.02.2014 (all. 10 al 19) per le quali è intervenuta, successivamente alla cessione del credito in favore di l'emissione, nel 2016, da CP_1 parte della fornitrice di note di credito, va precisato che le stesse non CP_3 sono opponibili alla società cessionaria, stante il subentro di quest'ultima solo nel lato attivo del rapporto ceduto e non anche in ordine alle passività o eventuali conseguenze restitutorie, derivanti da fatti o circostanze verificatesi in epoca successiva alla cessione.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il cessionario del credito non può ritenersi soggetto passivo in riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebito o all'eccezione di compensazione inerente ad un credito vantato nei confronti della cedente. Il debitore ceduto può, quindi, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, comprese quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito e le eventuali nullità dello stesso (Cass. Civ., 10.01.2001, n. 575, richiamata da
Cass. Civ., 09.07.2014, n. 15610), ma non può rivolgere le medesime contestazioni nei confronti del cessionario, il quale non è subentrato nella posizione contrattuale del creditore cedente (cfr., Cass. Civ., 30.08.2019, n. 21843, ha precisato che “per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che
l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione. Ciò detto, in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo”; conf.,
6 Cass. Civ., 02.05.2022, n. 13735; v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Reggio Calabria, 02.11.2022, n. 1224; Tribunale Cosenza, 27.12.2022, n.
2190). Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di parte opponente di avvenuto pagamento integrale delle tre fatture n. 4600887287 del 14.09.2015; n. 2335899456 del 19.11.2012; n. 2531970672 del 25.07.2014, nonché n. 1912797622 del 05.11.2008, non avendo l'azienda opponente fornito prova di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati. Non possono, infatti, ritenersi sufficienti gli ordinativi di pagamento in atti (all. 25, 26 e 27), atteso che è indispensabile – ai fini del pagamento
“estintivo” – che la somma dovuta sia posta nella disponibilità giuridica del creditore (v. ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 04.06.2010, n. 13658; Cass. Civ., 10.03.2008, n. 629; Cass. Civ., 10.07.2008, n. 18877: “l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, e 1183 cod. civ., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro”; conf. Cass. Civ., 29.12.2020, n. 29776). Ne consegue che i predetti documenti, pur fornendo prova dell'avvio della fase conclusiva del procedimento di spesa, notoriamente composta da impegno - liquidazione – ordinazione - pagamento (Titolo VII del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”), non sono idonei a documentare l'effettivo trasferimento delle somme, nella disponibilità del creditore. Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine agli ordinativi di pagamento emessi, in seguito ad accordo transattivo, a saldo e stralcio di quanto dovuto a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento delle fatture già pagate dall'ente al 30.06.2016, espressamente richiamate dallo stesso (all. 35 al 46) e, comunque, non applicabile agli interessi di mora relativi alle fatture non ancora saldate, non indicate nel predetto prospetto (all. 47). Sotto tale profilo va, peraltro, rilevato che la prova dell'avvenuto pagamento di quanto previsto nell'accordo transattivo non può essere fornita tramite testimoni ai sensi dell'art. 2726 c.c, sicchè deve ritenersi inammissibile la prova testimoniale chiesta sul punto dall'azienda opponente nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. In ordine, invece, all'eccezione di parte opponente relativa alla mancanza di prova dell'inclusione della fattura n. 2009256797 del 04.08.2009 di € 20.412,08, tra i crediti oggetto di cessione, va rilevato che nella comparsa di costituzione e risposta la banca opposta ha dato atto dell'avvenuto pagamento della stessa, ancorchè tardivamente. Parimenti per la fattura n. 1912797622 del 24.11.2008 di € 855,54, che ad avviso dell'opponente non era pervenuta nel programma di contabilità della
7 stessa, ha rilevato l'avvenuto pagamento della stessa in corso CP_1 di causa della sola sorte capitale.
Tali importi devono, quindi, essere sottratti dalla somma ingiunta come da richiesta formulata dall'opposta in corso di causa rideterminandone il credito. Su tali fatture in oggetto non possono, tuttavia, essere applicati i chiesti interessi di mora, decorrenti dalle singole scadenze fino all'intervenuto pagamento, non avendo la banca opposta fornito prova documentale della data di effettivo soddisfo, che costituisce il dies ad quem del relativo calcolo.
Vanno parimenti espunte le somme che sono state richieste a seguito di maggorazione di iva relative alle fatture n. 240002615 del 03.01.2013; n.
2535500281 del 13.08.2014; n. 2535075785 del 12.08.2014; n. 2535075786 del 12.08.2014; n. 2535111630 del 12.08.2014 (all. 22, 23, 24 e 25) che l'opponente allega state riemesse con iva maggiorata in seguito allo storno, con note di credito, di precedenti fatture, risalenti ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2009. Ai sensi dell'articolo 26 del DPR 633/72 le note di credito con conseguente rifatturazione e adattamento dell'iva possono essre poste in essere solo al ricorrere di determinate condizioni, circostanze che parte opposta non ha né allegato né provato sicchè la somma ingiunta a titolo di maggiorazione iva, data dalla differenza tra le somme di cui alle note di credito e le fatture, vanno espunte e precisamente: 44,20 € con riferimento alla fattura n. 23507578, € 737,16 con riferimento alla fattura n. 253500281, € 2.815,95 con riferimento alla fattura n. 2535075786, € 7.843,61 con riferimento alla fattura n. .
2535111630, € 16.614,29 con riferimento alla fattura n. 2400002615, per un importo totale da sottrarre a titolo di maggiorazione iva di € 28.055,21. Con riferimento a tali fatture non possono invece accogliersi le ulteriori censure relative al pregresso pagamento . Non vi è prova in atti della riconducibilità delle superiori fatture ai medesimi consumi già oggetto di fatturazione nel 2009 ed in seguito stornati con le note di credito n. 35049857,
n. 35049819, n. 2535049859 e n. 2535049860, ben potendo le stesse riferirsi a punti di prelievo differenti. Né emerge la prova dell'effettivo pagamento delle stesse, avendo l'opponente prodotto in giudizio solo dei meri ordinativi di pagamento. Per quanto esposto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'
[...]
deve essere condannata al pagamento della somma Parte_1 residua di € 1.970.584,43 come richiesta e rideterminata da parte opposta in sede di note di trattazione in ragione dei riconosciuti pagamenti, da cui detrarre l'ulteriore somma di € 28.055,21 pervenendo alla condanna dell'opponente del pagamento della somma di €1942.529,22 oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02, dalle singole scadenze al soddisfo.
Per quanto concerne i chiesti interessi moratori, va osservato che la normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali trova applicazione ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione
8 commerciale (art. 1), ove per “transazione commerciale” si intende qualsiasi contratto, comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo (art. 2). Da ciò discende l'applicabilità al caso di specie della predetta disciplina, avendo agito come un mero operatore economico, in regime di CP_3 concorrenza, concludendo una transazione commerciale con la pubblica amministrazione sulla base di una convenzione frutto di libera contrattazione.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, appare opportuno disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in ragione di 1/3 con condanna dell'opponente, tenuto che l'importo ingiunto è stato ridotto in misura nettamente inferiore rispetto a quello vantata da Controparte_1 al pagamento, in favore della banca opposta, dei restanti 2/3 liquidati come dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14, relativi alle controversie di valore compreso tra € 1.000.001,00 ed € 2.000.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5995/2018 R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta dall' Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
[...]
2. condanna l' al pagamento, in Parte_1 favore di della somma di € €1942.529,22, oltre Controparte_1 interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02, dalle singole scadenze al soddisfo;
3. compensa in ragione di 1/3 le spese di giudizio tra le parti, condannando l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dei restanti 2/3 liquidati in € 12651,50 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi. Messina, 8 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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