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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1893/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1893/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CAPPELLETTI ALESSANDRA e dell'avv. CANUTI CHIARA ( ) PIAZZA DELLA SIGNORIA 50122 ; C.F._1 Pt_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAPPELLETTI
ALESSANDRA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. GROSSI FEDERICO elettivamente domiciliato in PIAZZA CESARE BECCARIA 7 50121 presso il difensore avv. GROSSI FEDERICO Pt_1
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con ricorso notificato il 10.11.2023 il sig. proponeva Controparte_1
opposizione ex artt. ex art. 57 D.p.r. n. 602/1973 e 615, 617 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi n. 99202308070119084122 del 7.8.2023 promosso dal in recupero coattivo delle sanzioni amministrative elevate in Parte_1
due verbali rispettivamente n. 5544/2015 e n. 3587/2015 dalla Questura di Pt_1
– Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, per violazione dell'art. 104 co. 1 della L.R.T n. 28/2005 (modificata dalla L.R.T. n. 34/2007).
pagina 1 di 7 Il ricorso proposto si fondava sui seguenti assunti secondo cui il verbale n.
5544/2015 sarebbe stato elevato nei confronti di un omonimo del ricorrente e comunque la notificazione della conseguente ordinanza ingiunzione non si sarebbe perfezionata;
mentre il verbale n. 3587/2015 sarebbe stato elevato nei confronti di soggetto anagraficamente riconducibile al ricorrente;
tuttavia, la notificazione della conseguente ordinanza ingiunzione non si sarebbe perfezionata.
Il si costituiva ritualmente in giudizio il 4.1.2024 Parte_1
depositando memoria difensiva e fascicolo documentale;
quindi, adducendo come da detta documentazione il destinatario sia dei verbali di accertamento che delle ordinanze-ingiunzione fosse correttamente individuato nell'opponente e come tutti i provvedimenti ingiuntivi risultassero correttamente ed efficacemente notificati al medesimo, eccepiva l'inammissibilità delle censure sollevate dal ricorrente per decorso del termine decadenziale di giorni trenta dalla loro notificazione come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 6 co. 6 D.lgs. n. 150/2011 e 22 co.
1 L. n. 689/1981.
All'esito della udienza di comparizione delle parti del 11.1.2024, con ordinanza riservata del 18.1.2024, il G.E. accoglieva integralmente la richiesta sospensione della procedura esecutiva svolta da parte attrice opponente a conferma del decreto già reso inaudita altera parte, assegnando termine al
29.2.2024 per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 14.2.2024 regolarmente notificato a mezzo posta elettronica certificata al nel domicilio eletto, il Controparte_1 Parte_1
ha quindi introdotto nei termini concessi il presente giudizio di merito in
[...] opposizione all'esecuzione pendente dinanzi al Tribunale di Firenze [r.g.e. n.
3146/2023] per i motivi già spesi in sede esecutiva nella propria comparsa di costituzione rassegnando le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Firenze: - dichiarare che il ha diritto di proseguire Parte_1
l'esecuzione forzata e quindi eseguire l'intimato pignoramento nei confronti del debitore - condannare alla rifusione Controparte_1 Controparte_1
delle spese, onorari ed accessori di legge della presente fase e della precedente fase sommaria. Voglia, inoltre, condannare parte esecutata alla restituzione delle spese di lite, compresi oneri ed accessori, della fase sommaria, qualora nelle
pagina 2 di 7 more del presente giudizio siano liquidate”. si costituiva con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata per via telematica in data 19.4.2024 deducendo l'inammissibilità ed infondatezza delle eccezioni avversarie per i medesimi motivi già spesi in sede di ricorso, quindi rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Firenze, rigettata ogni contraria deduzione: - in tesi: per tutti i motivi esposti in narrativa accertare che niente è dovuto dal ricorrente al per Parte_1
intervenuta prescrizione e/o carenza di legittimazione passiva e/o in ogni caso infondatezza della pretesa creditoria e/o illegittimità della procedura esecutiva instaurata dal e per l'effetto revocare l'atto di pignoramento Parte_1
notificato e in ogni caso respingere la pretesa creditoria ivi contenuta;
- in subordine: riquantificare l'importo dovuto a seguito delle eccezioni dedotte nel presente atto, nella eventuale minor somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
All'udienza di prima comparizione del 23.5.2024 in assenza di istanze istruttorie il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava ai sensi degli artt. 189 e 281- quinquies c.p.c. udienza di rimessione della causa in decisione al 12.12.2024, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 189, co. 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni nonché di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con decreto di trattazione scritta del 4.11.2024, il Tribunale, confermata l'udienza del 12.12.2024, ne disponeva la trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., quindi, in tale udienza, precisate le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
I
Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto, delle evidenze probatorie e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è infondata e va respinta come da dispositivo per i seguenti motivi.
Il Tribunale ritiene di dover confermare con diversa motivazione le conclusioni già raggiunte in sede cautelare con riferimento ai detti verbali n. 3587 del 19.7.2015 e n. 5544 del 21.11.2015 secondo cui le notificazioni delle relative successive ordinanze ingiuntive – qui titoli esecutivi – si manifestano affette da pagina 3 di 7 vizi riconducibili alla categoria della nullità nella fase di consegna quanto alla prima per il mancato raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento risultando l'atto restituito puramente e semplicemente al mittente per destinatario sconosciuto;
quanto alla seconda atteso che a fronte della notificazione in mani di parte convenuta le diverse generalità del destinatario con riferimento al contenuto determina incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta.
In punto, il Tribunale osserva segnatamente come dalla documentazione dimessa in atti emerga che:
- con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 375/2018 -emessa su verbale n. 3587 del 19.7.2015- la sua notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non si sia perfezionata: detta norma infatti in caso di temporanea assenza del destinatario prevede l'invio della comunicazione di avvenuto deposito, che nel caso di specie è tornata al mittente - per irreperibilità del destinatario Parte_1
qualificato come sconosciuto: è, quindi, evidente che nella fattispecie sarebbe stato necessario rinnovare la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. L'avviso di ricevimento è infatti parte integrante della relazione di notifica, mentre la data di spedizione della raccomandata costituisce l'effetto anticipato o provvisorio (per il notificante) che si consolida con l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata, pertanto, il consolidamento dell'effetto anticipatorio dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio, che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario o perviene nella sua sfera di conoscibilità; l'avviso di ricevimento, con la conferma o smentita in esso contenuta, allegato all'atto avrà i suoi riflessi sulla validità della notifica: se manca o se dallo stesso si desume che il destinatario non l'abbia ricevuto la notifica è nulla (Cfr. Corte Costituzionale nn. 477/02, 28/04, e Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., n. 2683 del 2019; Cass. n. 19211/2022).
- con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 1009/2018 -emessa su verbale n. 5544 del 21.11.2015- essa risulti consegnata alla “Via Porta Rossa 14 in luogo libero” mentre il contenuto della ordinanza ingiunzione in adesione al relativo verbale appare diretto al signor “ (C.F. Controparte_1
) nato in [...] il [...] e residente in [...]
pagina 4 di 7 Rossa 83” ovvero a soggetto diverso dall'odierno convenuto “ CP_1 nato in [...] il [...] e residente in [...]” ciò che
[...]
determina la nullità della notificazione per incertezza assoluta sulla persona cui la stessa è diretta (Cfr. tra le altre Cass. n. 1079 del 2004; Cass. n. 12325 del 2001;
Cass. n. 6352 del 2014; Cass. n. 27607 del 2020).
In conclusione, alla luce di quanto precede, nel caso qui in scrutinio, può ritenersi accertato che a fronte dei richiamati verbali di sanzione amministrativa emessi in data 19.7.2015 e 21.11.2015, considerato che nessuna successiva ordinanza appare validamente notificata da parte del e che la Parte_1
ingiunzione di pagamento n. 00202303170182822014 reca la data 18.4.2023, con riferimento ai detti titoli in contestazione qualsivoglia pretesa creditoria dell'ente impositore sia prescritta per decorso del relativo termine quinquennale, essendo orientamento espresso da diversi precedenti di Cassazione (pur se riguardanti l'atto di citazione, ma sempre in riferimento all'art. 2943 c.c.) quello per cui
“qualora un atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione sia stato notificato invalidamente, non può produrre alcun effetto interruttivo, attesa la connessione tra questo effetto e la natura recettizia dell'atto, ed atteso che il mancato compimento delle formalità del procedimento notificatorio ne inficia proprio la presunzione di conoscenza da parte del destinatario della notificazione medesima” (cfr. in tal senso Cass. n. 7847/2017).
Nella fattispecie, la domanda deve perciò essere rigettata con l'effetto di dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento n. 99202308070119084122 del
7.8.2023 di cui è causa con ogni conseguenziale effetto anche in termini restitutori di quanto eventualmente pagato dal terzo pignorato Controparte_2
in corso di causa al creditore procedente
[...]
Parte_1
II
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo pagina 5 di 7 principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr. Cass. civ. sez. 3
15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2,
15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, il convenuto è risultato CP_1 CP_1
sostanzialmente vittorioso sulla domanda svolta dal in Parte_1
applicazione del principio di causalità questi va dunque condannato a rifondere integralmente le spese del processo sostenute da liquidate Controparte_1
con riguardo al decisum.
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di valore da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00) tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità si reputa congruo liquidare nei valori minimi gli onorari per le quattro fasi di giudizio per la complessiva somma di Euro 2.540,00 a titolo di compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, così decide:
- rigetta la domanda svolta dal e per l'effetto dichiara la nullità Parte_1 dell'atto di pignoramento n. 99202308070119084122 del 7.8.2023 notificato al convenuto ed al terzo Controparte_1 Controparte_2
;
[...]
- letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna
- il a rimborsare in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese processuali del presente giudizio che liquida, tenuto conto di quanto previsto dal d.m. n. 147/2022, in complessivi Euro 2.540,00, oltre 15% del pagina 6 di 7 compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 8.1.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1893/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CAPPELLETTI ALESSANDRA e dell'avv. CANUTI CHIARA ( ) PIAZZA DELLA SIGNORIA 50122 ; C.F._1 Pt_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAPPELLETTI
ALESSANDRA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. GROSSI FEDERICO elettivamente domiciliato in PIAZZA CESARE BECCARIA 7 50121 presso il difensore avv. GROSSI FEDERICO Pt_1
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con ricorso notificato il 10.11.2023 il sig. proponeva Controparte_1
opposizione ex artt. ex art. 57 D.p.r. n. 602/1973 e 615, 617 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi n. 99202308070119084122 del 7.8.2023 promosso dal in recupero coattivo delle sanzioni amministrative elevate in Parte_1
due verbali rispettivamente n. 5544/2015 e n. 3587/2015 dalla Questura di Pt_1
– Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, per violazione dell'art. 104 co. 1 della L.R.T n. 28/2005 (modificata dalla L.R.T. n. 34/2007).
pagina 1 di 7 Il ricorso proposto si fondava sui seguenti assunti secondo cui il verbale n.
5544/2015 sarebbe stato elevato nei confronti di un omonimo del ricorrente e comunque la notificazione della conseguente ordinanza ingiunzione non si sarebbe perfezionata;
mentre il verbale n. 3587/2015 sarebbe stato elevato nei confronti di soggetto anagraficamente riconducibile al ricorrente;
tuttavia, la notificazione della conseguente ordinanza ingiunzione non si sarebbe perfezionata.
Il si costituiva ritualmente in giudizio il 4.1.2024 Parte_1
depositando memoria difensiva e fascicolo documentale;
quindi, adducendo come da detta documentazione il destinatario sia dei verbali di accertamento che delle ordinanze-ingiunzione fosse correttamente individuato nell'opponente e come tutti i provvedimenti ingiuntivi risultassero correttamente ed efficacemente notificati al medesimo, eccepiva l'inammissibilità delle censure sollevate dal ricorrente per decorso del termine decadenziale di giorni trenta dalla loro notificazione come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 6 co. 6 D.lgs. n. 150/2011 e 22 co.
1 L. n. 689/1981.
All'esito della udienza di comparizione delle parti del 11.1.2024, con ordinanza riservata del 18.1.2024, il G.E. accoglieva integralmente la richiesta sospensione della procedura esecutiva svolta da parte attrice opponente a conferma del decreto già reso inaudita altera parte, assegnando termine al
29.2.2024 per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 14.2.2024 regolarmente notificato a mezzo posta elettronica certificata al nel domicilio eletto, il Controparte_1 Parte_1
ha quindi introdotto nei termini concessi il presente giudizio di merito in
[...] opposizione all'esecuzione pendente dinanzi al Tribunale di Firenze [r.g.e. n.
3146/2023] per i motivi già spesi in sede esecutiva nella propria comparsa di costituzione rassegnando le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Firenze: - dichiarare che il ha diritto di proseguire Parte_1
l'esecuzione forzata e quindi eseguire l'intimato pignoramento nei confronti del debitore - condannare alla rifusione Controparte_1 Controparte_1
delle spese, onorari ed accessori di legge della presente fase e della precedente fase sommaria. Voglia, inoltre, condannare parte esecutata alla restituzione delle spese di lite, compresi oneri ed accessori, della fase sommaria, qualora nelle
pagina 2 di 7 more del presente giudizio siano liquidate”. si costituiva con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata per via telematica in data 19.4.2024 deducendo l'inammissibilità ed infondatezza delle eccezioni avversarie per i medesimi motivi già spesi in sede di ricorso, quindi rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Firenze, rigettata ogni contraria deduzione: - in tesi: per tutti i motivi esposti in narrativa accertare che niente è dovuto dal ricorrente al per Parte_1
intervenuta prescrizione e/o carenza di legittimazione passiva e/o in ogni caso infondatezza della pretesa creditoria e/o illegittimità della procedura esecutiva instaurata dal e per l'effetto revocare l'atto di pignoramento Parte_1
notificato e in ogni caso respingere la pretesa creditoria ivi contenuta;
- in subordine: riquantificare l'importo dovuto a seguito delle eccezioni dedotte nel presente atto, nella eventuale minor somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
All'udienza di prima comparizione del 23.5.2024 in assenza di istanze istruttorie il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava ai sensi degli artt. 189 e 281- quinquies c.p.c. udienza di rimessione della causa in decisione al 12.12.2024, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 189, co. 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni nonché di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con decreto di trattazione scritta del 4.11.2024, il Tribunale, confermata l'udienza del 12.12.2024, ne disponeva la trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., quindi, in tale udienza, precisate le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
I
Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto, delle evidenze probatorie e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è infondata e va respinta come da dispositivo per i seguenti motivi.
Il Tribunale ritiene di dover confermare con diversa motivazione le conclusioni già raggiunte in sede cautelare con riferimento ai detti verbali n. 3587 del 19.7.2015 e n. 5544 del 21.11.2015 secondo cui le notificazioni delle relative successive ordinanze ingiuntive – qui titoli esecutivi – si manifestano affette da pagina 3 di 7 vizi riconducibili alla categoria della nullità nella fase di consegna quanto alla prima per il mancato raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento risultando l'atto restituito puramente e semplicemente al mittente per destinatario sconosciuto;
quanto alla seconda atteso che a fronte della notificazione in mani di parte convenuta le diverse generalità del destinatario con riferimento al contenuto determina incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta.
In punto, il Tribunale osserva segnatamente come dalla documentazione dimessa in atti emerga che:
- con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 375/2018 -emessa su verbale n. 3587 del 19.7.2015- la sua notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non si sia perfezionata: detta norma infatti in caso di temporanea assenza del destinatario prevede l'invio della comunicazione di avvenuto deposito, che nel caso di specie è tornata al mittente - per irreperibilità del destinatario Parte_1
qualificato come sconosciuto: è, quindi, evidente che nella fattispecie sarebbe stato necessario rinnovare la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. L'avviso di ricevimento è infatti parte integrante della relazione di notifica, mentre la data di spedizione della raccomandata costituisce l'effetto anticipato o provvisorio (per il notificante) che si consolida con l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata, pertanto, il consolidamento dell'effetto anticipatorio dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio, che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario o perviene nella sua sfera di conoscibilità; l'avviso di ricevimento, con la conferma o smentita in esso contenuta, allegato all'atto avrà i suoi riflessi sulla validità della notifica: se manca o se dallo stesso si desume che il destinatario non l'abbia ricevuto la notifica è nulla (Cfr. Corte Costituzionale nn. 477/02, 28/04, e Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., n. 2683 del 2019; Cass. n. 19211/2022).
- con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 1009/2018 -emessa su verbale n. 5544 del 21.11.2015- essa risulti consegnata alla “Via Porta Rossa 14 in luogo libero” mentre il contenuto della ordinanza ingiunzione in adesione al relativo verbale appare diretto al signor “ (C.F. Controparte_1
) nato in [...] il [...] e residente in [...]
pagina 4 di 7 Rossa 83” ovvero a soggetto diverso dall'odierno convenuto “ CP_1 nato in [...] il [...] e residente in [...]” ciò che
[...]
determina la nullità della notificazione per incertezza assoluta sulla persona cui la stessa è diretta (Cfr. tra le altre Cass. n. 1079 del 2004; Cass. n. 12325 del 2001;
Cass. n. 6352 del 2014; Cass. n. 27607 del 2020).
In conclusione, alla luce di quanto precede, nel caso qui in scrutinio, può ritenersi accertato che a fronte dei richiamati verbali di sanzione amministrativa emessi in data 19.7.2015 e 21.11.2015, considerato che nessuna successiva ordinanza appare validamente notificata da parte del e che la Parte_1
ingiunzione di pagamento n. 00202303170182822014 reca la data 18.4.2023, con riferimento ai detti titoli in contestazione qualsivoglia pretesa creditoria dell'ente impositore sia prescritta per decorso del relativo termine quinquennale, essendo orientamento espresso da diversi precedenti di Cassazione (pur se riguardanti l'atto di citazione, ma sempre in riferimento all'art. 2943 c.c.) quello per cui
“qualora un atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione sia stato notificato invalidamente, non può produrre alcun effetto interruttivo, attesa la connessione tra questo effetto e la natura recettizia dell'atto, ed atteso che il mancato compimento delle formalità del procedimento notificatorio ne inficia proprio la presunzione di conoscenza da parte del destinatario della notificazione medesima” (cfr. in tal senso Cass. n. 7847/2017).
Nella fattispecie, la domanda deve perciò essere rigettata con l'effetto di dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento n. 99202308070119084122 del
7.8.2023 di cui è causa con ogni conseguenziale effetto anche in termini restitutori di quanto eventualmente pagato dal terzo pignorato Controparte_2
in corso di causa al creditore procedente
[...]
Parte_1
II
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo pagina 5 di 7 principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr. Cass. civ. sez. 3
15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2,
15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, il convenuto è risultato CP_1 CP_1
sostanzialmente vittorioso sulla domanda svolta dal in Parte_1
applicazione del principio di causalità questi va dunque condannato a rifondere integralmente le spese del processo sostenute da liquidate Controparte_1
con riguardo al decisum.
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di valore da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00) tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità si reputa congruo liquidare nei valori minimi gli onorari per le quattro fasi di giudizio per la complessiva somma di Euro 2.540,00 a titolo di compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, così decide:
- rigetta la domanda svolta dal e per l'effetto dichiara la nullità Parte_1 dell'atto di pignoramento n. 99202308070119084122 del 7.8.2023 notificato al convenuto ed al terzo Controparte_1 Controparte_2
;
[...]
- letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna
- il a rimborsare in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese processuali del presente giudizio che liquida, tenuto conto di quanto previsto dal d.m. n. 147/2022, in complessivi Euro 2.540,00, oltre 15% del pagina 6 di 7 compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 8.1.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
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