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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36931/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 36931 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Palma e Elisa Cacciato Insilla, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, V.le Angelico 70, in forza di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente p.t.. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Per la sola parte ricorrente, come negli scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, si rivolgeva al Tribunale di Roma Parte_1
in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per
ATP al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa del 14.5.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva omologato l'accertamento del CTU, che aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda amministrativa del 28.11.2022; che il predetto decreto era stato notificato all in data 4.6.2024 (all. 3); che in pari data era CP_1
stato inviato all a mezzo pec il modello AP70 relativo alla sussistenza dei requisiti socio- CP_1
economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (all. 3); che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso chiedeva, previo accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, a decorrere dalla domanda amministrativa del 28.11.2022, la condanna dell a liquidare nei suoi CP_1
confronti i ratei maturati e maturandi, oltre interessi.
Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio l' , di cui era dichiarata pertanto la contumacia. CP_1
Nelle note ex art. 127 ter c.p.c. la parte ricorrente ribadiva le richieste di cui al ricorso, evidenziando che neppure nelle more del giudizio la provvidenza in oggetto era stata messa in liquidazione.
La causa veniva dunque decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha diritto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980.
Con decreto del 14.5.2024 (v. doc. 2 della produzione di parte ricorrente), il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro ha omologato l'accertamento da parte del nominato CTU della sussistenza del requisito sanitario previsto dalla suddetta norma, a decorrere dalla domanda pagina 2 di 3 amministrativa del 28.11.2022. Il predetto decreto è stato notificato, a mezzo pec, all in CP_1
data 4.6.2024 (v. doc. 3) e in pari data è stato inoltrato, sempre a mezzo pec, il modello contenente l'attestazione dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione.
L'art 445 bis c.p.c. prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Ebbene, il suddetto termine è senz'altro spirato.
Non avendo inspiegabilmente l provveduto a liquidare al ricorrente la prestazione in CP_1
oggetto, deve dichiararsi il diritto di quest'ultimo a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del 28.11.2022, salva l'eventuale revisione successivamente intervenuta (stante la previsione nel decreto di omologa dell'opportunità di una revisione entro l'anno).
Segue la condanna dell all'erogazione dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi. CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.
18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del 28.11.2022;
2. Per l'effetto condanna l all'erogazione dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi;
CP_1
3. Condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore dei CP_1
procuratori dichiaratisi antistatari;
spese che si liquidano in euro 1.865,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
Roma, 3.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 36931 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Palma e Elisa Cacciato Insilla, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, V.le Angelico 70, in forza di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente p.t.. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Per la sola parte ricorrente, come negli scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, si rivolgeva al Tribunale di Roma Parte_1
in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per
ATP al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa del 14.5.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva omologato l'accertamento del CTU, che aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda amministrativa del 28.11.2022; che il predetto decreto era stato notificato all in data 4.6.2024 (all. 3); che in pari data era CP_1
stato inviato all a mezzo pec il modello AP70 relativo alla sussistenza dei requisiti socio- CP_1
economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (all. 3); che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso chiedeva, previo accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, a decorrere dalla domanda amministrativa del 28.11.2022, la condanna dell a liquidare nei suoi CP_1
confronti i ratei maturati e maturandi, oltre interessi.
Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio l' , di cui era dichiarata pertanto la contumacia. CP_1
Nelle note ex art. 127 ter c.p.c. la parte ricorrente ribadiva le richieste di cui al ricorso, evidenziando che neppure nelle more del giudizio la provvidenza in oggetto era stata messa in liquidazione.
La causa veniva dunque decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha diritto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980.
Con decreto del 14.5.2024 (v. doc. 2 della produzione di parte ricorrente), il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro ha omologato l'accertamento da parte del nominato CTU della sussistenza del requisito sanitario previsto dalla suddetta norma, a decorrere dalla domanda pagina 2 di 3 amministrativa del 28.11.2022. Il predetto decreto è stato notificato, a mezzo pec, all in CP_1
data 4.6.2024 (v. doc. 3) e in pari data è stato inoltrato, sempre a mezzo pec, il modello contenente l'attestazione dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione.
L'art 445 bis c.p.c. prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Ebbene, il suddetto termine è senz'altro spirato.
Non avendo inspiegabilmente l provveduto a liquidare al ricorrente la prestazione in CP_1
oggetto, deve dichiararsi il diritto di quest'ultimo a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del 28.11.2022, salva l'eventuale revisione successivamente intervenuta (stante la previsione nel decreto di omologa dell'opportunità di una revisione entro l'anno).
Segue la condanna dell all'erogazione dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi. CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.
18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del 28.11.2022;
2. Per l'effetto condanna l all'erogazione dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi;
CP_1
3. Condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore dei CP_1
procuratori dichiaratisi antistatari;
spese che si liquidano in euro 1.865,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
Roma, 3.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3