Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 723/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 723/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa da Avv. RUFFOLO UGO con Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio in BOLOGNA, VIA A. TESTONI N. 5
PARTE APPELLANTE contro
C.F. ) rappresentata e difesa da Avv. BONTEMPI Controparte_1 P.IVA_2
PAOLO con domicilio eletto in FAENZA, VIA NAVIGLIO N. 14
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 291/2022 DEL TRIBUNALE DI
BOLOGNA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
7.1.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 291/2022 del Tribunale Civile di Bologna, resa inter partes in data 09.02.2022, depositata in data 10.02.2022 e notificata in data 21.03.2022, con la quale è stato definito il giudizio sub n. R.G.
10337/2018
NEL MERITO accogliere l'appello proposto da in persona del suo l.r.p.t., avverso la sentenza n. Parte_1
291/2022 del Tribunale di Bologna impugnata, per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza impugnata per le ragioni esposte nell'atto di citazione in appello d.d. 19 aprile 2022, così come nel giudizio di primo grado, e, per l'effetto,
2007, NONCHÉ AI SUCCESSIVI ATTI DI EROGAZIONE DD. RISPETTIVAMENTE 31 LUGLIO
2008, 28 OTTOBRE 2008 E 16 DICEMBRE 2008, ALL'ATTO DI CONSEGNA DI SOMMA DD. 29 MAGGIO 2009 E ALL'ATTO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI MUTUO DD. 4 LUGLIO 2013. IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare, anche ex artt. 821, 1283, 1284, 1325, 1346, 1418, 1419 c.c., art. 117 T.U.B., L. 192/98, L. 287/90, documento della Banca d'Italia, intitolato “Trasparenza delle operazioni e dei sevizi bancari e finanziari” d.d. 29 luglio 2009, la invalidità e, comunque, la nullità, e, comunque, l'inefficacia e, in ogni caso, l'inopponibilità a delle clausole negoziali meglio indicate Parte_1 nel corso del giudizio di primo grado e nel presente atto in materia di interessi (corrispettivi e moratori), previste dai contratti/atti meglio indicati nel corso del giudizio di primo grado e nel presente atto (e, comunque, tra l'altro, dal contratto di finanziamento fondiario stipulato in data 9 maggio 2007, dai successivi atti di erogazione dd. rispettivamente 31 luglio 2008, 28 ottobre 2008 e 16 dicembre 2008, dall'atto di consegna di somma dd. 29 maggio 2009, dall'atto modificativo del contratto di mutuo dd. 4 luglio 2013, dagli atti di sospensione del pagamento delle rate del finanziamento per cui è causa), per i motivi tutti meglio indicati nel corso del giudizio di primo grado e nel presente atto;
conseguentemente e per l'effetto condannare in persona del l.r.p.t., a restituire alla società in Controparte_1 Parte_1 persona del l.r.p.t., anche ex artt. 2033 e 1284 c.c., le somme tutte indebitamente percepite e/o trattenute da , in persona del l.r.p.t., dal 2007 ad oggi, a titolo di interessi (sia CP_1 corrispettivi, sia moratori), ammontanti, alla data del 5 giugno 2018, quantomeno alla somma di € 216.322,11, e alla data del 19 aprile 2022 quantomeno alla somma di € 273.027,25; ovvero alla diversa somma, maggiore e/o minore, che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente anche ex art. 1226
c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata, salvo gravame, condannare , in persona del l.r.p.t., a restituire alla CP_1 società in persona del l.r.p.t., anche ex artt. 2033 e 1284 c.c., le somme tutte Parte_1 indebitamente percepite e/o trattenute da a titolo di interessi (sia corrispettivi, sia CP_1 moratori) dal 2007 ad oggi, in misura superiore a quella del tasso nominale dei BOT, ammontanti, alla data del 5 giugno 2018, quantomeno alla somma di € 129.121,49, ed alla data del 19 aprile 2022 quantomeno alla somma di € 188.488,32; ovvero alla diversa somma, maggiore e/o minore, che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente anche ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo;
in via ulteriormente subordinata, salvo gravame, condannare , in persona del l.r.p.t., a restituire alla società CP_1 Parte_1 in persona del l.r.p.t., anche ex artt. 2033 e 1284 c.c., le somme tutte indebitamente percepite e/o trattenute da a titolo di interessi (sia corrispettivi, sia moratori) dal 2007 ad oggi, in CP_1 misura superiore a quella del tasso legale, ammontanti, alla data del 5 giugno 2018, quantomeno alla somma di € 86.742,82, ed alla data del 19 aprile 2022 quantomeno alla somma di € 139.693,63; ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente anche ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo.
IN VIA SUBORDINATA, PER LA DENEGATA IPOTESI IN CUI SI CP_2
RITENESSERO VALIDE ED EFFICACI LE CLAUSOLE NEGOZIALI IN MATERIA DI INTERESSI, MEGLIO INDICATE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E NELL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO D.D. 19 APRILE 2022 accertare e dichiarare, anche ex artt. 1322, 1325, 1346, 1394, 1418, 1419 c.c., 23 Tuf, 27, 30
Regolamento Consob 11522/98, la inesistenza e, comunque, la invalidità e, comunque, la nullità e, comunque, l'annullabilità e, comunque, la inefficacia e, in ogni caso la inopponibilità a Parte_1
delle cd. opzioni floor meglio descritte nel corso del giudizio di primo grado e nell'atto di
[...] citazione in appello d.d. 19 aprile 2022, per i motivi tutti meglio esposti nel corso del giudizio di primo grado e nell'atto di citazione in appello d.d. 19 aprile 2022; conseguentemente
- condannare in persona del l.r.p.t., a restituire alla società Controparte_1 Parte_1 in persona del l.r.p.t., anche ex artt. 2033 c.c., le somme tutte indebitamente percepite e/o trattenute da a titolo di interessi nella misura del cd. tasso floor, ove superiore a quella del CP_1 tasso contrattualmente fissato;
ammontanti alla somma che sarà ritenuta di giustizia, previo occorrendo espletamento di C.T.U. contabile, eventualmente anche ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo;
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, , OVE RITENUTE VALIDE ED CP_2
EFFICACI LE CD. OPZIONI FLOOR MEGLIO DESCRITTE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E NELL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO D.D. 19 APRILE 2022, NEI LIMITI DELLA RITENUTA VALIDITÀ ED EFFICACIA, accertare e dichiarare, anche ex artt. 1175, 1176, 1218, 1228, 1337, 1338, 1375, 1710, 1711, 1712 c.c., artt. 21 D. lgs. n. 58/1998, artt. 26, 27, 28, 29,
30, 61, 62 Reg. n. 11522/1998, artt. 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 39, 40 Reg. n. CP_3 CP_3
16190/2007, gli inadempimenti tutti imputabili a in relazione alle opzioni floor Controparte_1 meglio descritte nel corso del giudizio di primo grado e nell'atto di citazione in appello d.d. 19 aprile 2022; conseguentemente e, comunque,
- disporre, anche ex art. 1453 c.c., la loro risoluzione;
per l'effetto, e nei predetti limiti,
- condannare in persona del l.r.p.t., a restituire alla società Controparte_1 Parte_1 in persona del l.r.p.t., anche ex artt. 2033 c.c., le somme tutte indebitamente percepite e/o trattenute da a titolo di interessi nella misura del cd. tasso floor, ove superiore a quella del CP_1 tasso contrattualmente fissato;
ammontanti alla somma che sarà ritenuta di giustizia, previo occorrendo espletamento di C.T.U. contabile, eventualmente anche ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo;
IN OGNI CASO E COMUNQUE condannare in persona del l.r.p.t., a risarcire alla società in Controparte_1 Parte_1 persona del l.r.p.t., i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex art. 2059 c.c., 2 Cost., e 185 c.p., dalla medesima patiti e patiendi, in conseguenza degli inadempimenti e/o illeciti meglio esposti nel corso del giudizio di primo grado e nell'atto di citazione in appello d.d. 19 aprile 2022; danni da quantificarsi anche mediante liquidazione degli stessi in via equitativa, anche ex artt. 1226
e 2056 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo.
QUANTO AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO FONDIARIO STIPULATO IN DATA 16 GENNAIO 2008.
IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare, anche ex artt. 821, 1283, 1284, 1325, 1346, 1418, 1419 c.c., art. 117 T.U.B., L. 192/98, L. 287/90, documento della Banca d'Italia, intitolato Trasparenza delle operazioni e dei sevizi bancari e finanziari” dd. 29 luglio 2009, la invalidità e, comunque, la nullità, e, comunque, l'inefficacia e, in ogni caso, l'inopponibilità a in persona del suo l.r.p.t., delle Parte_1 clausole negoziali meglio indicate nel corso del giudizio di primo grado e nell'atto di citazione in appello d.d. 19 aprile 2022 in materia di interessi (corrispettivi e moratori), previste dal contratto di finanziamento fondiario stipulato in data 16 gennaio 2008, per i motivi tutti meglio esposti nel corso del giudizio di primo grado e nell'atto di citazione in appello d.d. 19 aprile 2022; conseguentemente e per l'effetto condannare in persona del l.r.p.t., a restituire alla società in Controparte_1 Parte_1 persona del l.r.p.t., anche ex artt. 2033 e 1284 c.c., le somme tutte indebitamente percepite e/o trattenute da in persona del l.r.p.t., dal 2008 ad oggi, a titolo di interessi (sia Controparte_1 corrispettivi, sia moratori), ammontanti, alla data del 5 giugno 2018, quantomeno alla somma di € 31.761,10, alla data del 19 aprile 2022 quantomeno alla somma di € 37.563,42, e alla data del 7 gennaio 2025 quantomeno alla somma di € 45.894,93; ovvero alla diversa somma, maggiore e/o minore, che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente anche ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata, salvo gravame, condannare in persona del l.r.p.t., a restituire alla società Controparte_1 Parte_1
in persona del l.r.p.t., anche ex artt. 2033 e 1284 c.c., le somme tutte indebitamente percepite
[...]
e/o trattenute da a titolo di interessi (sia corrispettivi, sia moratori) dal 2008 ad oggi, CP_1 in misura superiore a quella del tasso nominale dei BOT, ammontanti, alla data del 5 giugno 2018, quantomeno alla somma di € 21.061,29, alla data del 19 aprile 2022 quantomeno alla somma di € 27.699,38, e alla data del 7 gennaio 2025 quantomeno alla somma di € 34.336,95; ovvero alla diversa somma, maggiore e/o minore, che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente anche ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo;
in via ulteriormente subordinata, salvo gravame, condannare in persona del l.r.p.t., Controparte_1
a restituire alla società in persona del l.r.p.t., anche ex artt. 2033 e 1284 c.c., le Parte_1 somme tutte indebitamente percepite e/o trattenute da a titolo di interessi (sia CP_1 corrispettivi, sia moratori) dal 2008 ad oggi, in misura superiore a quella del tasso legale, ammontanti, alla data del 5 giugno 2018, quantomeno alla somma di € 15.189,52, alla data del 19 aprile 2022 quantomeno alla somma di € 20.243,18, e alla data del 7 gennaio 2025 quantomeno alla somma di € 23.215,89; ovvero alla diversa somma, maggiore e/o minore, che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente anche ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo;
IN VIA SUBORDINATA, PER LA DENEGATA IPOTESI IN CUI SI CP_2
RITENESSERO VALIDE ED EFFICACI LE CLAUSOLE NEGOZIALI IN MATERIA DI INTERESSI, MEGLIO INDICATE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E NELL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO D.D. 19 APRILE 2022, accertare e dichiarare, anche ex artt. 1322, 1325, 1346, 1394, 1418, 1419 c.c., 23 Tuf, 27, 30 Regolamento Consob 11522/98, la inesistenza e, comunque, la invalidità e, comunque, la nullità e, comunque, l'annullabilità e, comunque, la inefficacia e, in ogni caso la inopponibilità a Parte_1
in persona del l.r.p.t., della cd. opzione floor meglio descritta in corso di causa, per i motivi
[...] tutti meglio esposti nel corso del giudizio di primo grado e nell'atto di citazione in appello d.d. 19 aprile 2022; conseguentemente condannare in persona del l.r.p.t., a restituire alla società in Controparte_1 Parte_1 persona del l.r.p.t., anche ex artt. 2033, le somme tutte indebitamente percepite e/o trattenute da a titolo di interessi nella misura del cd. tasso floor, ove superiore a quella del Controparte_1 tasso contrattualmente fissato;
ammontanti alla somma che sarà ritenuta di giustizia, previo occorrendo espletamento di C.T.U. contabile, eventualmente anche ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo;
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, , OVE RITENUTA VALIDA ED CP_2
EFFICACE LA CD. OPZIONE FLOOR MEGLIO DESCRITTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E NELL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO D.D. 19 APRILE 2022, NEI LIMITI DELLA RITENUTA VALIDITÀ ED EFFICACIA, accertare e dichiarare, anche ex artt. 1175, 1176, 1218, 1228, 1337, 1338, 1375, 1710, 1711, 1712 c.c., artt. 21 D. lgs. n. 58/1998, artt. 27, 28, 29, 31,
32, 34, 35, 39, 40 Reg. Consob n. 16190/2007, gli inadempimenti tutti imputabili a Controparte_1
in persona del l.r.p.t., in relazione alla opzione floor meglio descritta nel corso del giudizio di
[...] primo grado e nell'atto di citazione in appello d.d. 19 aprile 2022; conseguentemente e, comunque,
- disporre, anche ex art. 1453 c.c., la sua risoluzione;
per l'effetto, e nei predetti limiti,
- condannare in persona del l.r.p.t., a restituire alla società Controparte_1 Parte_1 in persona del l.r.p.t., anche ex artt. 2033 c.c., le somme tutte indebitamente percepite e/o trattenute da a titolo di interessi nella misura del cd. tasso floor, ove superiore a quella del CP_1 tasso contrattualmente fissato;
ammontanti alla somma che sarà ritenuta di giustizia, previo occorrendo espletamento di C.T.U. contabile, eventualmente anche ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo;
IN OGNI CASO E COMUNQUE condannare in persona del l.r.p.t., a risarcire alla società in Controparte_1 Parte_1 persona del l.r.p.t., i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex art. 2059 c.c., 2 Cost., e 185 c.p., dalla medesima patiti e patiendi, in conseguenza degli inadempimenti e/o illeciti meglio esposti nel corso del giudizio di primo grado e nell'atto di citazione in appello d.d. 19 aprile 2022; danni da quantificarsi anche mediante liquidazione degli stessi in via equitativa, anche ex artt. 1226
e 2056 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo.
QUANTO AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE N. 0380607210, STIPULATO IN DATA 28
NOVEMBRE 2007. accertare e dichiarare l'illegittima e, comunque, illecita e, comunque, scorretta, anche ex artt. 1283 c.c., 120 T.U.B., ed art. 6 della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il
Risparmio d.d. 09.02.2000, applicazione, dal 2007 al 2015, da parte di in Controparte_1 persona del l.r.p.t., a danno di in persona del l.r.p.t., di interessi anatocistici, per i Parte_1 motivi tutti meglio indicati nel corso del giudizio di primo grado e nell'atto di citazione in appello d.d. 19 aprile 2022; conseguentemente, e per l'effetto condannare in persona del l.r.p.t., a restituire alla società in Controparte_1 Parte_1 persona del l.r.p.t., anche ex artt. 2033, 1815 e 1284 c.c., le somme tutte indebitamente percepite e/o trattenute dal 2007 al 2015, quali interessi anatocistici, nella misura e per i motivi tutti meglio indicati nel corso del giudizio di primo grado e nell'atto di citazione in appello d.d. 19 aprile 2022; il tutto nella somma quantomeno di € 11.697,88; ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente anche ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo.
QUANTO AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IN DATA 9 MAGGIO Controparte_4
2007, AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IN DATA 16 GENNAIO Controparte_4
2008, AL CONTO CORRENTE ORDINARIO N. 607210, STIPULATO IN DATA 28 NOVEMBRE 2007
IN OGNI CASO E COMUNQUE accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1175, 1337, 1375, 2043 c.c., nonché ex art. 117 TUB, L.
192/98, L. 287/90, gli illeciti e gli inadempimenti tutti, comunque commessi da Controparte_1 in persona del l.r.p.t., a danno di in persona del l.r.p.t., e meglio descritti nel corso Parte_1 del giudizio di primo grado e nell'atto di citazione in appello d.d. 19 aprile 2022; conseguentemente, e per l'effetto, condannare in persona del suo l.r.p.t., a risarcire a in persona Controparte_1 Parte_1 del l.r.p.t., i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, dalla medesima patiti e patiendi, a causa e a seguito degli inadempimenti e degli illeciti tutti meglio descritti nel corso del giudizio di primo grado e nell'atto di citazione in appello d.d. 19 aprile 2022; danni da quantificarsi, occorrendo, anche mediante ricorso ai criteri di valutazione equitativa, ex art. 1226 e 2056 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo;
rigettare le domande, le eccezioni, le argomentazioni tutte, ex adverso formulate, siccome inammissibili, improponibili e, comunque, infondate, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate per i motivi tutti meglio indicati nel corso del giudizio di primo grado e nell'atto di citazione in appello d.d. 19 aprile 2022; IN VIA ISTRUTTORIA […] IN OGNI CASO E, COMUNQUE, rigettare le domande tutte ex adverso formulate, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto,
e, comunque indimostrate, per i motivi tutti e le ragioni tutte meglio esposti in corso di causa.
Con vittoria di anticipazioni e compensi, oltre rimborso forfettario 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
- Per parte appellata
“ Piaccia Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; in via principale, respingere l'appello proposto e tutte le domande formulate dall'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto un qualsiasi diritto di credito
(restitutorio per indebito oggettivo o ad altro titolo) a favore dell'appellante, dichiararlo estinto per compensazione con i maggiori crediti spettanti alla appellata per i titoli di cui è causa, con CP_1 esclusione quindi di qualsiasi condanna restitutoria a carico di Controparte_1 Con vittoria di spese e compensi legali”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 291/2022, pubblicata in data 10.2.2022, il Tribunale di Bologna rigettava tutte le domande avanzate da in riferimento ai rapporti di mutuo fondiario del 9.5.2007 e Parte_1 del 16.1.2008 e al rapporto di conto corrente del 28.11.2007 con cui chiedeva, tra l'altro, di dichiararsi la nullità delle clausole in materia di interessi per indeterminabilità delle stesse, l'invalidità delle clausole contenenti la previsione di un'opzione floor e con cui lamentava l'applicazione di interessi anatocistici, il carattere usurario degli stessi, l'invalidità del piano di ammortamento previsto.
2.
Disposta CTU contabile, osservava il primo giudice, per quanto qui di rilievo, che l'art. 5 del mutuo fondiario del 2007 prevedeva chiaramente un tasso d'interesse variabile, composto da una componente fissa pari all'1,30% che si sommava alla base variabile determinata sulla base dell'Euribor a 3 mesi;
che il saggio d'interesse così previsto era determinabile in base a elementi obiettivamente individuabili, quali il fixing, la fonte di pubblicazione, il divisore e la convenzione sul conteggio dei giorni;
che la clausola floor come prevista non aveva alcuna componente derivata implicita e non trasformava per il solo fatto di essere stata prevista il contratto di mutuo in strumento finanziario;
che il piano di rimborso del mutuo era a tasso variabile con rate posticipate e quote capitale crescenti in progressione geometrica e che questo sistema non aveva determinato alcun effetto anatocistico;
che lo stesso ordine di considerazioni poteva essere svolto per il mutuo del 2008; che, infine, non meritava accoglimento la domanda di accertamento dell'anatocismo in riferimento al contratto di conto corrente in quanto la Legge di stabilità del 2014, nella parte in cui modificava l'art. 120 TUB, reintroducendo un divieto assoluto di prassi anatocistiche nei rapporti bancari, non poteva essere considerata immediatamente precettiva, bisognando dell'emanazione preventiva delle norme attuative, con conseguente inapplicabilità al caso di specie, essendo le norme attuative CICR valide ed efficaci a partire dal 1° ottobre 2016, mentre il rapporto di conto corrente era cessato nel luglio
2015.
3.
Con atto di citazione notificato via pec in data 19.4.2022 appellava innanzi a Parte_1 questa Corte formulando n. 14 motivi, con cui riproponeva in modo pedissequo gli argomenti già sollevato nell'atto di citazione in primo grado. Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 7.9.2022
domandava pregiudizialmente dichiararsi inammissibile l'appello e, nel Controparte_1 merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato;
chiedeva in subordine dichiararsi compensata con i maggiori crediti spettanti alla banca qualsiasi somma venisse riconosciuta alla società.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del
7.1.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
In via preliminare l'appellata deduce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320).
Il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474).
Dati questi principi, la Corte reputa nella fattispecie infondato il rilievo di inammissibilità sollevato da parte appellata ex art. 342 c.p.c., poiché i motivi di impugnazione svolti consentono di individuare con adeguata specificità tanto le ragioni di doglianza quanto le ragioni della sentenza ritenute erronee.
Per ragioni di chiarezza espositiva del ragionamento logico-giuridico, la trattazione di alcuni motivi d'appello avverrà congiuntamente in base a valutazioni di omogeneità, interconnessione e opportunità.
5. Con il primo, secondo e terzo motivo l'appellante deduce l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze della CTU laddove ha ritenuto determinato e determinabile il parametro
Euribor sia in riferimento al fixing, che alla sua fonte di pubblicazione, nonché alla convenzione sul conteggio dei giorni e al coefficiente divisore da applicare.
I motivi sono infondati.
Specificatamente interrogato sul punto il CTU ha esaustivamente spiegato, in risposta al Per_1 quesito postogli dal giudice di prime cure, che “per quanto riguarda al parametro variabile da applicare nella determinazione del tasso d'interessi è chiaro che si tratti di Euribor a 3 mesi”. Nelo specifico e con riferimento al cc.dd. fixing, ovvero al giorno di rilevazione, ha esplicitato come dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 5 del contratto di mutuo risulti che “il tasso Euribor da considerare è quello pubblicato sul Sole 24 Ore o altrimenti rilevabile, relativo a 2 giorni antecedenti il 1/1 – 1 /4 – 1/7 – 1/10 arrotondato per eccesso e il tasso aggiornato aveva validità per il periodo trimestrale di riferimento. La pluralità delle data in cui rilevare il tasso interbancario era giustificata dal fatto che la variabilità del tasso d'interesse, non era continua (rectius giornaliera), ma bensì trimestrale (come espressamente previsto dall'art. 5 co.1 periodo 3 del contratto) e pertanto i tassi rimanevano fissati per un trimestre e all'inizio di quello successivo nel determinare l'Euribor da applicare si doveva fare riferimento al tasso interbancario a due giorni lavorativi anteriori rispetto alle date indicate nel contratto”. Per quanto concerne, invece, la convenzione sul conteggio dei giorni, il CTU ha rilevato come l'art. 5 comma 1 primo periodo, pur prevedendo il conteggio con giorni commerciali, ovvero considerando ciascun mese di 30 giorni, apparentemente e solo prima facie non permetta di calcolare in maniera univoca quale tra l'Euribor a 365 o Euribor a 360 sia da considerare per la determinazione del tasso variabile. Lo stesso CTU, però, in modo esaustivo e chiaro financo per questo giudice nella sua veste di peritus peritorum ha rilevato come venga previsto espressamente che il tasso applicabile in data 09.05.2007 fosse pari al 5,27% per poi spiegare che “il valore espresso in cifre rappresenta un ottimo strumento di verifica (anche ex ante) del sistema di determinazione del tasso di interesse, ovvero è possibile partire dal risultato del 5,27% per verificare se è possibile risalire ad un metodo di determinazione univoca del tasso di interesse variabile” e per concludere infine che “sulla base delle informazioni contenute nel primo comma dell'art. 5 del contratto di mutuo fondiario è stato quindi in maniera univoca risalire al tasso di interesse applicabile, ovvero Euribor a 3 mesi (base 365)”. Né la complessità dei calcoli effettuati dal CTU né la perizia tecnica richiesta per effettuarli possono in nessun modo rilevare ai fini della determinabilità ex ante del tasso d'interesse applicato e, per questo tramite, della validità delle rispettive clausole contrattuali (cfr. Cass. n.24690/2020 e Cass.
n.20555/2020). Puntualmente replicando alle osservazioni del CTP, ad ogni buon conto, il CTU ha spiegato per ciò che qui rileva come ritenga di non “essere pervenuto al divisore a posteriore, in quanto non è stato determinato sulla base di documenti attestanti l'esecuzione del rapporto, ma sempre sulla base degli elementi inclusi all'interno del regolamento contrattuale. Sarebbe stato differentemente stato determinato a [posteriori], se il CTU avesse individuato il divisore sulla base dei documenti attestanti il pagamento della prima rata, in quanto atto esecutivo del contratto”.
Infine, ritiene questa Corte di dover rigettare le domande di nullità delle clausole sugli interessi, avanzate da sulla base dell'asserita manipolazione dell'Euribor accertata dalle decisioni Pt_1 della Commissione Europea e della Corte di Giustizia del 2013, 2016 e 2023, in quanto proposte per la prima volta in comparsa conclusionale e, quindi, tardive e per questo inammissibili laddove non di nullità delle clausole si verte nel caso di specie. Ritiene, infatti, questa Corte di conformarsi all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (cfr. Cass. n. 12007/2024). Parte appellante nulla ha dimostrato a tal proposito, limitandosi a sollevare in comparsa conclusionale un argomento nuovo e asserendo che tutti le clausole che fanno riferimento all'Euribor quale variabile cui parametrare la determinazione del tasso di interesse sarebbero da considerarsi per ciò solo nulle.
In particolare, si ritiene che la dichiarazione di nullità di un contratto concluso a valle di un'intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza presuppone che lo stesso costituisca applicazione della pratica illecita e, dunque, che almeno uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa e intenda avvalersi del risultato della stessa. In mancanza, quindi, della prova della conoscenza delle intese illecite da parte di almeno uno dei contraenti e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime pratiche, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del
TFUE, permanendo in capo al soggetto che si reputa leso dalle manipolazioni del tasso gli ordinari rimedi negoziali da far valere nel rispetto delle ordinarie preclusioni istruttorie.
Ad ogni buon conto, il contratto di mutuo, nel quale la determinazione dei tassi di interesse rinvia al parametro Euribor manipolato, non può ritenersi un contratto a valle dell'intesa anticoncorrenziale e la clausola relativa agli interessi non può considerarsi nulla, in quanto le condotte anticoncorrenziali sanzionate dalla Commissione UE avevano ad oggetto un distinto mercato di peculiari prodotti finanziari e non erano in alcun modo dirette a favorire le banche nell'erogazione dei mutui. 6.
Con il quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo l'appellante lamenta la indeterminabilità della metodica di restituzione del capitale, la mancata allegazione di uno specifico piano di ammortamento, contestando la legittimità dell'ammortamento c.d. alla francese, anche in riferimento all'atto di consegna di somma del 29 maggio 2009.
I motivi sono infondati.
Con specifico riferimento alla compatibilità tra l'art. 4 e l'art. 5 del contratto di mutuo fondiario del 9.5.2007 laddove il primo prevede che “le rate risultano determinate nell'importo unitario di € 3.863,67” e il secondo che “la Banca è fin d'ora autorizzata ad aggiungere ovvero a sottrarre dall'importo delle rate gli interessi che in più o in meno verranno conteggiati a seguito della ipotizzata variazione”, il CTU con motivazione puntuale, specifica e condivisibile, rispondendo alle osservazioni del CTP di ha osservato come “il contratto non specifica che la rata sia Pt_1 costante, ma si limita ad affermare che essa è di importo unitario di € 3.863,67 e, quindi, la formula è compatibile con la variabilità del tasso. Non è conferente il fatto che per determinare la rata siano state applicate le formule del metodo alla francese, in quanto giuridicamente non esiste un vincolo per la rata di non modificarsi nell'ammontare. L'ulteriore argomentazione a favore della non contraddittorietà risiede nell'errata equivalenza metodo francese = rata costante, in quanto come già asserito in precedenza una delle peculiarità di tale metodo di ammortamento risiede nelle quote capitali in progressione geometrica crescenti. Anche se spesso il metodo alla francese è quello chiamato anche a rate costanti, si deve precisare che tale nomenclatura è dell'ambito della matematica finanziaria, mentre in ambito giuridico è necessario verificare se esista un'espressa previsione contrattuale con cui si stabilisca che le rate siano fisse, diversamente, come nel caso in esame, le rate si limitano ad essere determinate inizialmente tutte dello stesso importo, per conservare la struttura delle quote capitali in progressione geometrica, ma suscettibili (le rate) di variazione se si modificherà del tasso di interessi”. Al fine di specificatamente confermare l'infondatezza dei motivi d'appello in merito alla presunta indeterminatezza/illegittimità del piano di ammortamento previsto nel contratto di mutuo fondiario del 2007, precisa il CTU che sia dalle norme contrattuali, sia dagli allegati e financo dal piano d'ammortamento sottoscritto dalle parti risulta che il metodo alla francese non è stato utilizzato per la determinazione delle singole rate (che secondo tale metodo dovrebbero essere costanti e contrasterebbero con le disposizioni contrattuali), quanto per le quote capitale, che anche nel caso di applicazione di tasso di interessi variabile, l'andamento delle quote capitali non muterebbe rispetto al modello classico francese (in questo senso si affermava che le quote capitali sono costanti).
Fatte queste premesse, supportate dal tenore letterale delle singole clausole contrattuali e dalla loro lettura in combinato disposto tra loro, il CTU – e conformemente questa Corte – ritengono che “il contratto, nel non prevedere espressamente rate costanti, ma rate di importo unitario di € 3.863,67, non esclude che queste durante il periodo di ammortamento possano modificarsi soggette a variazioni in aumento o in diminuzione soltanto per la variazione del parametro a cui fa riferimento il tasso di interessi”. Non si ritiene necessaria alcuna ulteriore specificazione motiva in quanto è la stessa difesa di ad affermare nella propria memoria di replica in appello di non aver avanzato alcuna Pt_1 forma di censura al piano di ammortamento alla francese ex se considerato, ma di aver contestato piuttosto l'incompatibilità tra le previsioni contrattuali e il piano di ammortamento allegato, incompatibilità sopra recisamente esclusa dalle risultanze della CTU che questa Corte ritiene di far proprie.
7. Con l'undicesimo motivo, rubricato “circa la erroneità della sentenza n. 291/2022, resa dal tribunale di Bologna in data 09.02.2022, nella parte in cui ritiene che il contratto di conto corrente ordinario n. 0380607210, stipulato in data 28 novembre 2007, rechi una valida ed efficace disciplina in materia di capitalizzazione degli interessi” l'appellante lamenta la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla nel periodo 28.11.2007 – 1.1.2014 e CP_1 successivamente nel periodo 1.1.2014 – 23.7.2015. La sentenza non merita censura nella parte in cui ha escluso l'anatocismo per il primo dei due periodi (dall'accensione del c/c in data 28.11.2007 all'entrata in vigore in data 1.1.2014 della modifica all'art. 120 TUB introdotta con legge di stabilità 2014, art. 1 co. 749 L. 147/2013) e aderendo alle valutazioni e conclusioni del CTU ha ritenuto che l'anatocismo sia stato pattuito in conformità a Del. CICR del 9.2.2000 che, come noto, richiede la pari periodicità di interessi a debito e a credito: nella fattispecie, la capitalizzazione era prevista ab origine nel contratto (art. 9) e la periodicità di liquidazione degli interessi sia attivi che passivi era trimestrale come emerge dal documento di sintesi n. 0 allegato al contratto, entrambi recanti la sottoscrizione del correntista.
Il motivo è invece parzialmente fondato quanto alla illegittima applicazione dell'anatocismo nel periodo successivo (dall'entrata in vigore della legge di stabilità cit. alla chiusura del conto in data 23.7.2015) stante l'immediata precettività del divieto di anatocismo in base alla modifica dell'art. 120 TUB apportata con detta legge di stabilità 2014, secondo il più recente orientamento di legittimità affermatosi con Cass. civ. Sez. I n. 21344 del 30.7.2024 secondo cui il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013 è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Appare conseguentemente superato il precedente orientamento delle corti di merito, cui anche il primo giudice si era conformato, che negava l'immediata precettività del divieto di anatocismo previsto all'art. 120 TUB. Opportunamente già la perizia svolta in primo grado aveva effettuato i necessari calcoli volti a quantificare l'effetto anatocistico riferibile al periodo 1.1.2014 – 23.7.2015, rimettendo al giudicante ogni valutazione interpretativa sulla portata e l'efficacia della norma del testo unico bancario. La relativa quantificazione di € 2.248,66 non è stata contestata da e pertanto in riforma Pt_1 della sentenza gravata dovrà restituire detto importo alla società in quanto CP_1 indebitamente percepita.
8.
A questo punto occorre trattare dell'eccezione di compensazione sollevata dalla per il caso CP_1 di accoglimento della domanda restitutoria di e fondata sulla produzione documentale Pt_1 depositata dalla stessa parte appellante (v. doc. 7 atto d'appello) da cui risulta alla data del 30.8.2022 un credito residuo in capo a di € 70.350,94 in ordine al mutuo n. 536103 del CP_1 CP_1
2008. Ritiene questa Corte che nel caso di specie, visto l'art. 1243 c.c. ai sensi del quale “la compensazione si verifica solo tra due debiti … che sono ugualmente liquidi ed esigibili”, manchino i requisiti ex lege previsti per poter addivenire a una compensazione dei due crediti poiché il credito eccepito in compensazione dalla deriva da un contratto di mutuo fondiario – quello del 16.1.2008 – che CP_1 prevede il rientro dell'esposizione debitoria “in anni 20 mediante il pagamento di n. 240 rate mensili posticipate di ammortamento” (v. doc. 11, fascicolo di primo grado di parte appellante, art. 4 del contratto), che all'attualità risulta ancora in corso di regolare ammortamento e non scaduto, rendendo il relativo credito non liquido né esigibile.
9. Con il nono motivo di appello contesta la validità e l'efficacia dell'opzione floor sui Pt_1 tassi prevista dall'art. 5 del contratto di finanziamento fondiario del 9 maggio 2007. Sostiene, in particolare, che la clausola floor è qualificabile quale strumento finanziario derivato, ex All. C al T.U.F., così come richiamato dall'1 T.U.F. lett. w septies), 1 quater, 2, 2 ter, lettera a), trattandosi di opzione o, comunque, di un accordo per scambi futuri di tassi di interessi, tale da incidere sul cd. “flusso” degli interessi del contratto di finanziamento in cui è incorporato, lamentando conseguentemente la mancata stipulazione di uno specifico contratto quadro di intermediazione finanziaria.
Il motivo è infondato.
Costituisce orientamento ormai costante, sia della giurisprudenza di merito che di legittimità, cui questa Corte intende conformarsi, quello per cui costituisce un puro artificio la tesi secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor, e dunque un contratto derivato. Infatti, la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c. (cfr. Cass.
Sez. U. n. 5657/2023 al par. 5.6.3; conf. Cass. n.5151/2024 e da ultimo ord. 1942/2025).
Ad abundantiam, al fine di escludere qualsiasi riconducibilità della clausola floor come contrattualmente prevista a strumenti finanziari derivati, il CTU ha precisato che “si ritiene che si potrebbe ipotizzarsi la presenza di un derivato implicito qualora la clausola floor sia strutturata come un'opzione vera e propria prevedendo, ad esempio, la regolazione delle posizioni al mark-to- market calcolato alla data di chiusura del contratto di finanziamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata di quest'ultimo. In caso contrario, ci si potrebbe trovare di fronte all'alternativa tra contratto misto oppure in presenza del solo fenomeno economico similare al derivato, ma espresso da una pattuizione non derivativa. Nel caso in esame risulta che il contratto, con riferimento all'art. 9 del capitolato allegato “A” […] non prevede nessun tipo di regolamento perciò non appare che la clausola floor Parte_2 possa includere componenti derivative implicite”. Ritiene, ad ogni buon conto, questa Corte che nel caso di mutuo fondiario non è il cliente ad investire somme o ad assumere il rischio dell'operazione, bensì la banca ad impiegare somme erogate e ad assumere un rischio di credito, vale a dire il rischio di inadempimento del mutuatario, ciò escludendo in nuce la natura di strumento finanziario – che solo presupporrebbe l'impiego di capitale e l'assunzione di un rischio da parte dell'investitore – della clausola floor.
10.
Risultano, dunque, assorbiti il decimo, dodicesimo e il tredicesimo motivo d'appello con cui l'appellante rispettivamente solleva, in riferimento al mutuo fondiario del 16 gennaio 2018, le stesse censure già sollevate per il mutuo fondiario del 2007; chiede la riforma delle parti della sentenza dipendenti da quelle specificatamente impugnate ex art. 336 c.p.c. e lamenta l'omessa statuizione in ordine alle osservazioni critiche alle risultanze della CTU avanzate dal proprio CTP.
11.
La decisione nel merito, con riforma della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la soccombenza della banca, seppure per l'accoglimento di un solo motivo di appello su 14; reputa pertanto la Corte di compensare parzialmente le spese di lite nella misura di ¾ con onere di rimborso del restante ¼ a carico della banca;
la liquidazione segue i criteri e parametri ex D.M. 10.3.2014 n. 55 come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto delle relative tabelle del primo e del secondo grado di giudizio e dell'effettivo valore della causa (fino ad 5.200,00) in base alla somma percepita piuttosto che a quella domandata ex art. 5/1° co. D.M. cit., con applicazione dei valori medi per il primo e il secondo grado, con esclusione per il secondo grado del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di con atto di appello notificato in data 19.4.2022, così Controparte_1 provvede:
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto CONDANNA restituire a a somma di € 2.248,66 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi nella misura legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
CONDANNA l rimborso in favore di i ¼ delle Controparte_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 136,25 per esborsi ed in €
638,00 per compenso di avvocato e per il secondo grado in € 201,00 per esborsi ed in € 480,75 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge;
DICHIARA compensate fra le parti le restanti spese di lite;
PONE definitivamente a carico di il pagamento di ¼ delle spese di CTU e di CP_1
CTP debitamente documentate e DICHIARA compensate fra le parti le restanti spese tecniche;
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 6.5.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina