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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1966/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
in Parte_1 persona del curatore fallimentare pro tempore (C.F ), con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. ALESI MARIO, PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO, PEC:
Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante
Respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Ritenere ammissibile il presente appello e in riforma della sentenza N.1467/19 emessa dal
Tribunale di Palermo – Sezione V Civile, nella persona del dott. Andrea Illuminati, in data
Pag. 1 di 8 11.3.2019, pubblicata il 20/3/2019, dire e dichiarare che la Controparte_1
in persona del del in carica, è tenuta al pagamento
[...] CP_2 Controparte_1 dei contributi spettanti alla e per essa Parte_1 oggi alla Curatela del fallimento, ex art. 3, comma 10 della Legge n. 250 del 1990, relativi agli anni 1999 e 2000 per il complessivo importo di € 5.494.958,14; ciò per i motivi tutti spiegati in narrativa:
Conseguentemente, condannare la in persona del Controparte_1 in carica, al pagamento, in favore della Curatela del Controparte_3 fallimento della dei contributi spettanti Parte_1 ex art. 3, co. 10 della Legge n. 250 del 1990, relativamente agli anni 1999 e 2000 per il complessivo importo di € 5.494.958,14; con la maggiorazione degli interessi legali decorrenti dalla data 9/12/2011 o, in ogni caso, dalla presente domanda;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato
Si chiede il rigetto dell'appello con condanna alle spese di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 1467/2019 del 20.3.2019 il Tribunale di Palermo accoglieva parzialmente le domande del Parte_1
condannando la al pagamento di €
[...] Controparte_1
7.988,85 e condannava altresì il fallimento al pagamento della metà delle spese di lite.
2. In dettaglio e in sintesi, il Tribunale respingeva la domanda relativa ai contributi ex art. 3, comma 10, l. 250/1990 per gli anni 1999 e 2000, in quanto l'art.1, comma 461, l. 266/2005 aveva previsto che le imprese decadessero dal diritto alla percezione dei contributi qualora non avessero trasmesso la documentazione necessaria entro un anno dalla richiesta e, sulla scorta di quanto statuito anche dal
Consiglio di Stato, detta norma era applicabile, con effetto dal 1.1.2006, a tutti i contributi anche se relativi ad annualità antecedenti, il cui iter di erogazione fosse ancora in corso. Evidenziava quindi che, nel caso di specie, essendo stata rilevata una irregolarità contributiva, il fallimento non aveva provveduto ad inviare la documentazione nel termine decadenziale. Precisava che, anche a non voler applicare
Pag. 2 di 8 il suddetto termine decadenziale, il fallimento non aveva dato prova, nemmeno nel corso del giudizio, della sussistenza dei presupposti per l'erogazione e della regolarità contributiva in particolare. Riteneva, infine, fondata la domanda di pagamento dei contributi ex legge 649/96, essendone stato autorizzato il pagamento con decreto del 3.12.2001
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il e ne ha chiesto Parte_1 la riforma, limitatamente alla domanda non accolta.
4. A tal fine ha premesso:
- Che con sentenza 36/2001 la “ ” Parte_1
era stata dichiarata fallita e il curatore, dopo la verifica della documentazione contabile aveva inviato una nota alla presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ottenere informazioni in ordine ai contributi previsti ex art. 3 l.
250/1990 per gli anni 1998, 1999 e 2000.
- Che la Presidenza rispondeva con nota del 10.1.2003 con la quale specificava che i contributi da erogare erano pari a L. 860.609.589 per il 1998, L.
4.639.722.604 per il 1999 e L.
6.000.000.000 per il 2000.
- Seguiva uno scambio di corrispondenza, nonché la revoca delle cessioni di credito in favore della (alla quale la società in bonis aveva, CP_4
appunto, ceduto i crediti relativi ai detti contributi), con sentenza passata in giudicato.
- Attesa la perdurante mancata erogazione dei contributi per il 1999 e 2000, il fallimento aveva agito per il pagamento delle somme da quantificarsi in €
5.494.958,14, importo poi confermato dalla CTU espletata in primo grado.
5. Si è costituita la che ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. Sostituita l'udienza del 18 settembre 2024 ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Con il primo motivo di appello il fallimento censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la decadenza e, di contro, sostiene che l'Amministrazione non abbia
Pag. 3 di 8 mai formulato alcuna richiesta di integrazione della documentazione. Riporta, infatti, il contenuto delle note della Presidenza e ritiene che dal tenore di dette note non possa evincersi un invito ad integrare la documentazione e che, comunque tale invito avrebbe dovuto essere rivolto alla banca cessionaria. Contesta altresì l'applicabilità della l. 266/2005 al caso di specie, rilevando che, in ogni caso, essa riguarda non già la regolarità contributiva, bensì la documentazione comprovante il diritto all'erogazione e che era stata regolarmente trasmessa dalla società in bonis prima e dal fallimento poi.
8. Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che, a prescindere dalla decadenza, non ci sono i presupposti per l'erogazione dei contributi non avendo provato la regolarità contributiva. Sostiene in proposito l'appellante che gli enti previdenziali hanno presentato istanza di ammissione al passivo e non si può subordinare la riscossione di crediti alla massa fallimentare all'adempimento di debiti che devono essere pagati secondo le regole del fallimento. Richiama inoltre l'art. 5 del dm 24.10.2007 che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, non si applica solo al concordato, ma anche al fallimento.
9. Occorre preliminarmente ricordare che, per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. 30507/2023; Cass. Civ. SS.UU. n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
10. Sulla scorta del principio appena ricordato l'appello è fondato nei termini di cui appresso.
Pag. 4 di 8 11. Come accennato, il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda della
Curatela, basandosi sull'articolo 19 della Legge n. 416/81, il quale prevede che le provvidenze siano corrisposte a condizione che le aziende siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Il Tribunale ha ritenuto che la Curatela non Par avesse provato la regolarità contributiva della durante gli anni a cui si riferiscono i contributi (1999-2000), quando la società era ancora in bonis. Ha inoltre affermato che l'articolo 5 del D.M. 24 ottobre 2007 (DURC), che riconosce la regolarità contributiva in caso di sospensioni dei pagamenti per disposizioni legislative, si riferisca esclusivamente alla procedura concordataria e non a quella fallimentare.
12. Ritiene il Collegio che una simile impostazione non possa essere condivisa.
13. Difatti, dall'analisi del complesso delle disposizioni che regolano il fallimento, deve ritenersi che non sia possibile subordinare l'erogazione dei contributi alla regolarità contributiva.
14. Invero, come noto, dal giorno della dichiarazione di fallimento, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento (art. 51 L.F.). Tale divieto implica che i pagamenti di debiti pregressi non possono essere eseguiti al di fuori della procedura concorsuale. Pertanto, una eventuale regolarizzazione della posizione contributiva (id est il pagamento dei contributi) è in contrasto con l'art. 51 L.F., il quale impone la sospensione dei pagamenti individuali a favore di tutti i creditori secondo la par condicio creditorum.
15. Analogamente l'art. 44 L.F. prevede l'inefficacia degli atti compiuti dal fallito, sicchè qualsiasi pagamento in favore di creditori del fallito dopo la dichiarazione di fallimento è inefficace, in quanto viola la parità di trattamento dei creditori.
16. Concordemente con quanto evidenziato dalla difesa del fallimento, le norme appena richiamate escludono la possibilità che l'impresa dichiarata fallita possa, al di fuori della procedura concorsuale, procedere al pagamento di debiti, ivi compresi quelli previdenziali.
17. Correlativamente, i crediti riscossi non possono che confluire nella massa fallimentare.
Pag. 5 di 8 18. Risulta pertanto evidente che, qualora l'impresa in bonis non fosse stata regolare sotto il profilo contributivo, una volta intervenuto il fallimento non può procedersi alla regolarizzazione mediante pagamento diretto, ma è necessario che gli enti previdenziali presentino istanza di insinuazione al passivo fallimentare.
19. Le superiori premesse risultano necessarie al fine di comprendere cosa accade nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il fallimento vanti dei crediti maturati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, la cui riscossione è però subordinata alla regolarità contributiva che l'impresa in bonis non possedeva.
20. Non essendo i crediti previdenziali prededucibili (art. 111 L.F.) dovrebbe concludersi che il fallimento non potrebbe mai riscuotere simili crediti. Ma si tratta di una soluzione, com'è evidente, non praticabile.
21. Soccorre, invero, la disposizione invocata dalla difesa del fallimento appellante, ossia l'art. 5 del DM 24/10/2007 il quale prevede che “La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di: (…) b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative” e tale è certamente l'art. 51 L.F. cit. che, appunto, dispone il divieto di azione esecutive individuali e cioè la sospensione dei pagamenti, non potendosi limitare l'ambito di applicazione della disciplina alla sola ipotesi di concordato, come ha ritenuto il primo Giudice.
22. Sotto tale ultimo profilo va rilevato, infatti che, sebbene lo scopo principale della disposizione sia quello di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa, tuttavia, occorre considerare che, nel caso di specie, si tratta di contributi relativi ad un'attività già svolta ed esaurita (cfr. Cass. 9522/2024 pure citata dall'appellante).
23. Ad ulteriore conferma delle considerazioni appena svolte può essere utile richiamare le disposizioni più recenti in tema di c.d. “DURC on-line” (DM 30.1.2015 e
DM 23.2.2016) le quali, sebbene non applicabili alla vicenda in esame, prevedono il rilascio di DURC regolare alle imprese soggette a fallimento, pur in presenza di omessi versamenti dall'impresa in bonis. Peraltro, il DM 30.1.2015 subordinava il rilascio di DURC regolare all'insinuazione al passivo degli enti previdenziali, mentre il successivo DM ha disposto il rilascio del DURC anche in assenza di insinuazione al passivo.
Pag. 6 di 8 24. Ne consegue che, attesa la specificità della disciplina del fallimento, l'assenza di regolarità contributiva non può essere di ostacolo al pagamento di contributi per attività svolta dall'impresa in bonis.
25. Tanto rende superfluo l'esame della natura, retroattiva o meno, dell'art. 1 co.
461 legge 266/2005, posto che risulta incontroverso che la prospettata decadenza sia legata esclusivamente alla dimostrazione del requisito della regolarità contributiva, dovendosi ritenere che siano stati superati gli ulteriori ostacoli in un primo tempo invocati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (ossia le cessioni di credito alla poi revocate, e il pignoramento notificato ad istanza di CP_4 Parte_2
, divenuto improcedibile dopo il fallimento) ed essendo altresì incontestato che la
[...]
restante documentazione necessaria all'ottenimento dei contributi è stata tempestivamente prodotta dall'impresa.
26. L'appello va, in definitiva, accolto e la va Controparte_1
condannata al pagamento in favore del Parte_1 dei contributi per gli anni 1999 e 2000, per complessivi €
[...]
5.494.958,14, siccome quantificati dalla CTU espletata in primo grado, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
27. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1467/2019 del 20.3.2019 proposto dalla curatela Parte_3
nei confronti della
[...] [...]
e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 Controparte_1
al pagamento di € 5.494.958,14, oltre interessi legali dalla domanda al
[...] saldo.
- Condanna la al pagamento delle spese Controparte_1
legali che si liquidano in € 20.000 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 27 maggio 2025 Pag. 7 di 8 Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1966/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
in Parte_1 persona del curatore fallimentare pro tempore (C.F ), con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. ALESI MARIO, PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO, PEC:
Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante
Respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Ritenere ammissibile il presente appello e in riforma della sentenza N.1467/19 emessa dal
Tribunale di Palermo – Sezione V Civile, nella persona del dott. Andrea Illuminati, in data
Pag. 1 di 8 11.3.2019, pubblicata il 20/3/2019, dire e dichiarare che la Controparte_1
in persona del del in carica, è tenuta al pagamento
[...] CP_2 Controparte_1 dei contributi spettanti alla e per essa Parte_1 oggi alla Curatela del fallimento, ex art. 3, comma 10 della Legge n. 250 del 1990, relativi agli anni 1999 e 2000 per il complessivo importo di € 5.494.958,14; ciò per i motivi tutti spiegati in narrativa:
Conseguentemente, condannare la in persona del Controparte_1 in carica, al pagamento, in favore della Curatela del Controparte_3 fallimento della dei contributi spettanti Parte_1 ex art. 3, co. 10 della Legge n. 250 del 1990, relativamente agli anni 1999 e 2000 per il complessivo importo di € 5.494.958,14; con la maggiorazione degli interessi legali decorrenti dalla data 9/12/2011 o, in ogni caso, dalla presente domanda;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato
Si chiede il rigetto dell'appello con condanna alle spese di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 1467/2019 del 20.3.2019 il Tribunale di Palermo accoglieva parzialmente le domande del Parte_1
condannando la al pagamento di €
[...] Controparte_1
7.988,85 e condannava altresì il fallimento al pagamento della metà delle spese di lite.
2. In dettaglio e in sintesi, il Tribunale respingeva la domanda relativa ai contributi ex art. 3, comma 10, l. 250/1990 per gli anni 1999 e 2000, in quanto l'art.1, comma 461, l. 266/2005 aveva previsto che le imprese decadessero dal diritto alla percezione dei contributi qualora non avessero trasmesso la documentazione necessaria entro un anno dalla richiesta e, sulla scorta di quanto statuito anche dal
Consiglio di Stato, detta norma era applicabile, con effetto dal 1.1.2006, a tutti i contributi anche se relativi ad annualità antecedenti, il cui iter di erogazione fosse ancora in corso. Evidenziava quindi che, nel caso di specie, essendo stata rilevata una irregolarità contributiva, il fallimento non aveva provveduto ad inviare la documentazione nel termine decadenziale. Precisava che, anche a non voler applicare
Pag. 2 di 8 il suddetto termine decadenziale, il fallimento non aveva dato prova, nemmeno nel corso del giudizio, della sussistenza dei presupposti per l'erogazione e della regolarità contributiva in particolare. Riteneva, infine, fondata la domanda di pagamento dei contributi ex legge 649/96, essendone stato autorizzato il pagamento con decreto del 3.12.2001
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il e ne ha chiesto Parte_1 la riforma, limitatamente alla domanda non accolta.
4. A tal fine ha premesso:
- Che con sentenza 36/2001 la “ ” Parte_1
era stata dichiarata fallita e il curatore, dopo la verifica della documentazione contabile aveva inviato una nota alla presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ottenere informazioni in ordine ai contributi previsti ex art. 3 l.
250/1990 per gli anni 1998, 1999 e 2000.
- Che la Presidenza rispondeva con nota del 10.1.2003 con la quale specificava che i contributi da erogare erano pari a L. 860.609.589 per il 1998, L.
4.639.722.604 per il 1999 e L.
6.000.000.000 per il 2000.
- Seguiva uno scambio di corrispondenza, nonché la revoca delle cessioni di credito in favore della (alla quale la società in bonis aveva, CP_4
appunto, ceduto i crediti relativi ai detti contributi), con sentenza passata in giudicato.
- Attesa la perdurante mancata erogazione dei contributi per il 1999 e 2000, il fallimento aveva agito per il pagamento delle somme da quantificarsi in €
5.494.958,14, importo poi confermato dalla CTU espletata in primo grado.
5. Si è costituita la che ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. Sostituita l'udienza del 18 settembre 2024 ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Con il primo motivo di appello il fallimento censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la decadenza e, di contro, sostiene che l'Amministrazione non abbia
Pag. 3 di 8 mai formulato alcuna richiesta di integrazione della documentazione. Riporta, infatti, il contenuto delle note della Presidenza e ritiene che dal tenore di dette note non possa evincersi un invito ad integrare la documentazione e che, comunque tale invito avrebbe dovuto essere rivolto alla banca cessionaria. Contesta altresì l'applicabilità della l. 266/2005 al caso di specie, rilevando che, in ogni caso, essa riguarda non già la regolarità contributiva, bensì la documentazione comprovante il diritto all'erogazione e che era stata regolarmente trasmessa dalla società in bonis prima e dal fallimento poi.
8. Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che, a prescindere dalla decadenza, non ci sono i presupposti per l'erogazione dei contributi non avendo provato la regolarità contributiva. Sostiene in proposito l'appellante che gli enti previdenziali hanno presentato istanza di ammissione al passivo e non si può subordinare la riscossione di crediti alla massa fallimentare all'adempimento di debiti che devono essere pagati secondo le regole del fallimento. Richiama inoltre l'art. 5 del dm 24.10.2007 che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, non si applica solo al concordato, ma anche al fallimento.
9. Occorre preliminarmente ricordare che, per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. 30507/2023; Cass. Civ. SS.UU. n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
10. Sulla scorta del principio appena ricordato l'appello è fondato nei termini di cui appresso.
Pag. 4 di 8 11. Come accennato, il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda della
Curatela, basandosi sull'articolo 19 della Legge n. 416/81, il quale prevede che le provvidenze siano corrisposte a condizione che le aziende siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Il Tribunale ha ritenuto che la Curatela non Par avesse provato la regolarità contributiva della durante gli anni a cui si riferiscono i contributi (1999-2000), quando la società era ancora in bonis. Ha inoltre affermato che l'articolo 5 del D.M. 24 ottobre 2007 (DURC), che riconosce la regolarità contributiva in caso di sospensioni dei pagamenti per disposizioni legislative, si riferisca esclusivamente alla procedura concordataria e non a quella fallimentare.
12. Ritiene il Collegio che una simile impostazione non possa essere condivisa.
13. Difatti, dall'analisi del complesso delle disposizioni che regolano il fallimento, deve ritenersi che non sia possibile subordinare l'erogazione dei contributi alla regolarità contributiva.
14. Invero, come noto, dal giorno della dichiarazione di fallimento, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento (art. 51 L.F.). Tale divieto implica che i pagamenti di debiti pregressi non possono essere eseguiti al di fuori della procedura concorsuale. Pertanto, una eventuale regolarizzazione della posizione contributiva (id est il pagamento dei contributi) è in contrasto con l'art. 51 L.F., il quale impone la sospensione dei pagamenti individuali a favore di tutti i creditori secondo la par condicio creditorum.
15. Analogamente l'art. 44 L.F. prevede l'inefficacia degli atti compiuti dal fallito, sicchè qualsiasi pagamento in favore di creditori del fallito dopo la dichiarazione di fallimento è inefficace, in quanto viola la parità di trattamento dei creditori.
16. Concordemente con quanto evidenziato dalla difesa del fallimento, le norme appena richiamate escludono la possibilità che l'impresa dichiarata fallita possa, al di fuori della procedura concorsuale, procedere al pagamento di debiti, ivi compresi quelli previdenziali.
17. Correlativamente, i crediti riscossi non possono che confluire nella massa fallimentare.
Pag. 5 di 8 18. Risulta pertanto evidente che, qualora l'impresa in bonis non fosse stata regolare sotto il profilo contributivo, una volta intervenuto il fallimento non può procedersi alla regolarizzazione mediante pagamento diretto, ma è necessario che gli enti previdenziali presentino istanza di insinuazione al passivo fallimentare.
19. Le superiori premesse risultano necessarie al fine di comprendere cosa accade nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il fallimento vanti dei crediti maturati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, la cui riscossione è però subordinata alla regolarità contributiva che l'impresa in bonis non possedeva.
20. Non essendo i crediti previdenziali prededucibili (art. 111 L.F.) dovrebbe concludersi che il fallimento non potrebbe mai riscuotere simili crediti. Ma si tratta di una soluzione, com'è evidente, non praticabile.
21. Soccorre, invero, la disposizione invocata dalla difesa del fallimento appellante, ossia l'art. 5 del DM 24/10/2007 il quale prevede che “La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di: (…) b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative” e tale è certamente l'art. 51 L.F. cit. che, appunto, dispone il divieto di azione esecutive individuali e cioè la sospensione dei pagamenti, non potendosi limitare l'ambito di applicazione della disciplina alla sola ipotesi di concordato, come ha ritenuto il primo Giudice.
22. Sotto tale ultimo profilo va rilevato, infatti che, sebbene lo scopo principale della disposizione sia quello di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa, tuttavia, occorre considerare che, nel caso di specie, si tratta di contributi relativi ad un'attività già svolta ed esaurita (cfr. Cass. 9522/2024 pure citata dall'appellante).
23. Ad ulteriore conferma delle considerazioni appena svolte può essere utile richiamare le disposizioni più recenti in tema di c.d. “DURC on-line” (DM 30.1.2015 e
DM 23.2.2016) le quali, sebbene non applicabili alla vicenda in esame, prevedono il rilascio di DURC regolare alle imprese soggette a fallimento, pur in presenza di omessi versamenti dall'impresa in bonis. Peraltro, il DM 30.1.2015 subordinava il rilascio di DURC regolare all'insinuazione al passivo degli enti previdenziali, mentre il successivo DM ha disposto il rilascio del DURC anche in assenza di insinuazione al passivo.
Pag. 6 di 8 24. Ne consegue che, attesa la specificità della disciplina del fallimento, l'assenza di regolarità contributiva non può essere di ostacolo al pagamento di contributi per attività svolta dall'impresa in bonis.
25. Tanto rende superfluo l'esame della natura, retroattiva o meno, dell'art. 1 co.
461 legge 266/2005, posto che risulta incontroverso che la prospettata decadenza sia legata esclusivamente alla dimostrazione del requisito della regolarità contributiva, dovendosi ritenere che siano stati superati gli ulteriori ostacoli in un primo tempo invocati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (ossia le cessioni di credito alla poi revocate, e il pignoramento notificato ad istanza di CP_4 Parte_2
, divenuto improcedibile dopo il fallimento) ed essendo altresì incontestato che la
[...]
restante documentazione necessaria all'ottenimento dei contributi è stata tempestivamente prodotta dall'impresa.
26. L'appello va, in definitiva, accolto e la va Controparte_1
condannata al pagamento in favore del Parte_1 dei contributi per gli anni 1999 e 2000, per complessivi €
[...]
5.494.958,14, siccome quantificati dalla CTU espletata in primo grado, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
27. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1467/2019 del 20.3.2019 proposto dalla curatela Parte_3
nei confronti della
[...] [...]
e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 Controparte_1
al pagamento di € 5.494.958,14, oltre interessi legali dalla domanda al
[...] saldo.
- Condanna la al pagamento delle spese Controparte_1
legali che si liquidano in € 20.000 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 27 maggio 2025 Pag. 7 di 8 Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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