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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha
Romano ha pronunciato all'udienza del 01.04.2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2947 /2023 del ruolo generale lavoro / previdenza
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. GIUSEPPINA SIMONETTI Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del rapp.te legale p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ANNA OLIVA CP_1
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del rapp.te leg. p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 dall' avv. ANDREINA MERCOGLIANO
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.05.2023 la ricorrente deduceva di aver ricevuto in data 28.04.2023, da parte dell' , l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9006396903 Controparte_2 000, avente ad oggetto un presunto debito nei confronti dell' riportato nei seguenti avvisi di CP_1
addebito:
- n. 371 2018 0007287866 000, asseritamente notificato il 17.07.18, a titolo di contributi IVS per il periodo 01/2017 a 12/2017;
- n. 371 2018 0021660313 000 presuntivamente notificato il 22.01.19, relativo a contributi IVS, afferenti il periodo 01/2017 a 12/2018;
- n. 371 2019 0008149113 000, notificato il 01.08.2019, relativo a contributi IVS fissi su percentuale, concernenti il periodo 01/2018 a 12/2018;
- n. 371 2019 0020046035 000, presuntivamente notificato il 16.01.2020, relativo a contributi IVS, afferenti il periodo 01/2018 a 12/2018;
La parte opponente eccepiva l'omessa notifica e/o l'irregolarità della notifica degli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione di pagamento e concludeva chiedendone l'annullamento, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' il quale deduceva l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità, producendo CP_1 all'uopo documentazione a riprova dell'intervenuta notifica degli avvisi di addebito impugnati, unitamente all'intimazione di pagamento e chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva, inoltre, l' che eccepiva, preliminarmente, la carenza Controparte_2
di legittimazione passiva, in relazione alle eccezioni afferenti il merito della pretesa contributiva, eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza le parti costituite depositavano note di trattazione, nelle quali si riportavano ai rispettivi atti difensivi, chiedendone l'accoglimento.
La causa veniva, pertanto, decisa con la presente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
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La domanda va interamente rigettata.
1.-Preliminarmente necessita procedere all'esatta qualificazione della domanda al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta. E' noto che, per quanto riguarda i vizi della cartella stessa, in tema di opposizione a cartella esattoriale e/o avviso di addebito, relativo a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie) e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione nel merito della pretesa azionata).
Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., entro venti giorni (a seguito dell'elevazione del termine di cinque giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e, n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica della cartella, ed è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25757 del 24/10/2008; ad es. sulla carenza di motivazione dell'atto cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008; sulla nullità o inesistenza della notificazione del titolo esecutivo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6448 del
23/04/2003; sui vizi formali, in generale, degli atti preliminari all'azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto e sui vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15036 del 27 novembre 2001).
Pertanto, nel caso di specie, la domanda proposta deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 615 C.P.C., come opposizione all'esecuzione, si tratta, com'è noto, di un'azione di mero accertamento negativo
(Cass. N° 15190\2005; Cass. N° 12239\2007, ecc.) con la quale si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene, invece, al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
Nella presente fattispecie, si versa nell'ipotesi prevista dal primo comma della norma in questione
(art. 615 C.P.C.), in quanto l'esecuzione non è ancora iniziata (manca infatti alcun pignoramento o altra forma equivalente di procedimento coattivo sui beni del debitore).
2.-Giova, sempre in via preliminare, chiarire, quanto alla legittimazione passiva (cfr. Cass. N°
18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari CP_1 CP_3
del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
3.- Per quanto attiene all'eccezione di irregolarità della notifica dei soli avvisi di addebito n. 371 2018
0007287866 000 e n. 371 2018 0021660313 000, risultando consegnati direttamente nelle mani della ricorrente gli avvisi di addebito n. 371 2019 0008149113 000 e n. 371 20190020046035000 (v. avvisi di ricevimento nella produzione ), si osserva che la notifica della cartella di pagamento può CP_1
avvenire anche mediante invio diretto da parte del Concessionario di lettera raccomandata a/r, ai sensi della seconda parte del comma 1 dell'art. 26 D.P.R. n.602 del 1973.
Il cit. art. 26, difatti, prevede, oltre ad una modalità di notifica di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati, anche una modalità alternativa, quale è quella della notifica diretta da parte del
Concessionario, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (tale disciplina speciale trova, invero, riscontro anche nella stessa legge n. 890 del 1982 che, all'articolo 14, comma 1, dispone che la notifica degli atti tributari al contribuente, da effettuarsi con l'impiego di plico sigillato, “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, venendo fatti espressamente salvi i disposti di cui al citato d.P.R. n. 602 del 1973, articoli 26 e 45).
In tali fattispecie, ai fini del perfezionamento della notifica, sarà dunque sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona, da lui individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. n. 23511/2016). In altri termini, non occorre la relata di notifica, perfezionandosi questa con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una apposita relata atteso che è l'ufficiale postale a garantirne nel detto avviso l'effettuata esecuzione su istanza del soggetto legittimato.
Occorre precisare che, nella notifica eseguita a mezzo posta devono trovare applicazione le norme sul servizio postale, e non le previsioni della L. n.890 del 1982 sulle notifiche a mezzo di ufficiale giudiziario, in esse compresa anche l'invio della raccomandata informativa (c.d. CAN) ai sensi dell'art.7 dell'ora citata legge.
4.-Ordunque è necessario, a questo punto, esaminare la questione concernente la tempestività della domanda proposta che presuppone la verifica dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito impugnati, unitamente all'intimazione di pagamento.
Non vi è dubbio che la dedotta questione sia di più celere soluzione, con ciò risultando assorbente e dirimente.
La tempestività dell'opposizione, infatti, va valutata in relazione al momento in cui l'esistenza dell'atto sia resa palese alle parti del processo, ossia a quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo. Solo in caso di omissione o di inesistenza della notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposto, il contribuente può recuperare la tutela, rispetto alla quale opera il termine di decadenza di cui all'art. 24 comma 5 D. lgs. 46/1999, ovvero di gg. 40 dalla notifica di ciascuna cartella di pagamento e/o avviso di addebito. Orbene, per quanto concerne gli avvisi di addebito: n. 371 2018 0007287866 000, n. 371 2018
0021660313 000, n. 371 2019 0008149113 000 e n. 371 2019 0020046035 000 l' ha CP_1
documentato la relativa notifica effettuata a mezzo posta, rispettivamente in data 17.07.2018 per il primo, il 22.01.2019 per il secondo, il 1.08.2019 per il terzo ed il 16.01.2020 per il quarto (v. gli avvisi di ricevimento in atti della produzione ), sicché per essi l'odierna opposizione non può CP_1
che ritenersi tardiva.
.
Pertanto non può assumere alcuna rilevanza, in questa sede, il disconoscimento di parte ricorrente in merito alle sottoscrizioni apposte in calce alla documentazione prodotta, ritenutane la tardività.
Per tutto quanto innanzi esposto va rigettato il ricorso e di conseguenza, risultano dovuti all' i CP_1
crediti oggetto degli avvisi di addebito impugnati.
Le spese processuali, in dipendenza delle recenti evoluzioni giurisprudenziali e gli attuali contrasti ancora presenti nella giurisprudenza di legittimità su alcune delle questioni affrontate vanno interamente compensate
P.Q.M.
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione
Monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Bertha Romano, così definitivamente provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Nola 01 APRILE 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
GOP dott.ssa Maria Bertha Romano