Sentenza 18 novembre 2010
Massime • 1
La sentenza di primo grado che - definendo il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e di cui all'art. 548 cod. proc. civ., nell'alveo di una procedura esecutiva presso terzi - accerti l'esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo deve contenere la fissazione del termine perentorio per la prosecuzione del giudizio esecutivo sospeso, il quale, a seguito della riassunzione tempestiva, prosegue, a prescindere dal passaggio in giudicato della detta sentenza, riferendosi l'art. 549 cod. proc. civ. alla "sentenza che definisce il giudizio" ed essendo tale il provvedimento di merito che decide su tutte le domande proposte e le relative eccezioni anche se non passata in giudicato, restando rilevante tale profilo solo ove la sentenza non abbia fissato il termine per la riassunzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/11/2010, n. 23325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23325 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.A. , M.M. , elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato TONELLI ENRICO, rappresentata e difesi dall'avvocato CAFORIO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.A. , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato PAGLIARINI VEZIO, rappresentata e difesa dall'avvocato PESCETELLI ALVARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso il provvedimento n. 53/2009 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di ASSISI, depositata il 31/07/2009 r.g.n. 9726/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato CAFORIO GIUSEPPE;
udito l'Avvocato ALVARO PESCETELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.A. , quale madre esercente la potestà sul figlio minore L. , presentò ricorso per riassunzione della procedura esecutiva pendente avanti al Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Assisi, nei confronti di M.M. , debitore esecutato, e di M.A. , terzo pignorato, a seguito della sentenza del
Tribunale di Perugia che aveva accertato l'obbligo del terzo. M.M. e M.A. proposero opposizione avverso LA
riassunzione dell'anzidetta procedura esecutiva. Il Giudice adito, con sentenza del 23 - 31.7. 2009, respinse l'opposizione, osservando quanto segue:
nel giudizio che aveva condotto alla formazione del titolo esecutivo era stata rilasciata procura al difensore estesa alla fase esecutiva, sicché doveva ritenersi la validità di tale procura anche con riferimento all'atto di riassunzione della procedura esecutiva;
correttamente il ricorso per riassunzione era stato notificato direttamente agli opponenti e non già presso il domicilio eletto nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, non essendo i predetti rappresentati da alcun difensore nella procedura esecutiva;
stante la provvisoria esecutività, ex art. 282 c.p.c. della sentenza di primo grado resa nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, doveva ritenersi la legittimità della riassunzione del processo esecutivo.
Avverso la suddetta sentenza M.A. e M.M. hanno proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. S.A. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, eccependo altresì l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione svolta concerne, sotto distinti profili, la tempestività e ritualità dell'atto di riassunzione della procedura esecutiva sospesa in pendenza del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato;
tale opposizione non investe quindi il diritto della parte istante di promuovere l'esecuzione, ma piuttosto il quo modo dell'azione stessa.
Contrariamente all'avviso della controricorrente l'opposizione di che trattasi, in difetto di precisa qualificazione da parte del Giudice a quo (che si limita a indicarla come opposizione avverso la riassunzione della procedura esecutiva), deve pertanto essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.617 c.p.c. e avverso la relativa decisione (non impugnabile ai sensi dell'art. 618 c.p.c., commi 2 e 3) è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13978/2005; 13203/2010). La svolta eccezione di inammissibilità del ricorso è quindi infondata. Deve inoltre osservarsi che, ratione temporis, non trovano applicazione nella presente controversia le disposizioni dell'abrogato art. 366 bis c.p.c. (cfr L. n. 69 del 2009, art. 47 e art. 58, comma 5,).
2. Con l'unico articolato motivo i ricorrenti svolgono tre distinte doglianze, lamentando che:
a) non deve confondersi l'esecutività della sentenza di primo grado, anche di mero accertamento, con la possibilità di riassumere il processo esecutivo già instaurato, atteso che l'art. 549 c.p.c. prescrive che i termini per la riassunzione del giudizio devono essere concessi solo nella sentenza che definisce il giudizio, ossia nella pronuncia passata in cosa giudicata formale;
b) erroneamente il Giudice a quo aveva respinto l'eccezione relativa al difetto di procura della parte riassumente, atteso che, nell'atto di riassunzione, non era stata richiamata la delega contenuta nell'atto introduttivo del giudizio che aveva condotto alla formazione del titolo esecutivo;
c) erroneamente il Giudice a quo aveva ritenuto la ritualità della notifica del ricorso per riassunzione effettuata direttamente ad essi ricorrenti, anziché presso lo studio del difensore che li aveva assistiti nel giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo.
3. La doglianza sub b) è infondata, atteso che il ricorso per riassunzione non costituisce atto introduttivo di un autonomo procedimento, ma si inserisce, con mera funzione di impulso processuale, nell'ambito della già pendente procedura esecutiva, in relazione alla quale, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, il Giudice a quo ha rilevato il conferimento di idonea delega al difensore della parte esecutante.
4. La doglianza sub c) è inammissibile, per l'assorbente rilievo che la notifica del ricorso per riassunzione ha in concreto raggiunto, con effetto sanante (cfr art. 156 c.p.c., comma 3, e art. 160 c.p.c.), lo scopo a cui era destinata, come comprovato dall'intervenuta opposizione svolta dai soggetti notificati.
5. Quanto alla doglianza sub a) deve rilevarsi l'inconferenza del riferimento fatto nella sentenza impugnata al disposto dell'art. 282 c.p.c. (nella formulazione vigente per effetto della sostituzione operata dalla L. n. 353 del 1990, art. 33), atteso che la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado disposta da tale norma non può essere riferita, al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, alle sentenze di accertamento, quale indubbiamente è quella pronunciata ai fini dell'accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. ma soltanto alle pronunce di condanna suscettibili di esecuzione secondo i procedimenti disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7369/2009;
21367/2004).
5.1 Le conclusioni a cui la sentenza impugnata è pervenuta sono tuttavia conformi a diritto, onde si impone soltanto la correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., comma 4. Deve infatti osservarsi che, giusta il disposto dell'art. 277 c.p.c. applicabile all'autonomo giudizio di cognizione instaurato ex art.548 c.p.c. definiscono il giudizio le sentenze che, pronunciando sul merito, decidono tutte le domande proposte e le relative eccezioni, a prescindere pertanto dal loro eventuale - e necessariamente successivo - passaggio in giudicato;
erroneamente, quindi, la locuzione "sentenza che definisce il giudizio", contenuta nell'art.549 c.p.c. viene letta dai ricorrenti alla stregua di pronuncia passata in cosa giudicata formale.
Al contrario la sentenza - di primo grado - che definisce il giudizio (nel senso sopra precisato) deve contenere, ove sia stata accertata l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, la fissazione del termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo. La perentorietà di tale termine impone poi, a pena di estinzione, che il procedimento esecutivo (come pacificamente avvenuto nella fattispecie) sia proseguito nel rispetto del medesimo, indipendentemente dall'essersi o meno formato il giudicato sulla sentenza che lo ha stabilito.
Solo nell'ipotesi - non ricorrente nel caso che qui ne occupa - che la sentenza che abbia definito il giudizio abbia omesso di fissare il termine per la riassunzione, giusta quanto già ritenuto da questa Corte di legittimità (cfr, Cass., n. 7760/2007), dovrà farsi riferimento, in difetto di una specifica ipotesi alternativa di fissazione, alla norma di cui all'art. 297 c.p.c. e, quindi, alla data di passaggio in giudicato della sentenza resa nella causa che ha determinato la sospensione.
6. In definitiva il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in 47,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2010