Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/04/2025, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 9518/2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. : ) Parte_1 C.F._1
e ivi elettivamente domiciliata alla Via Toledo n. 205, presso lo studio dell'Avv. ANTONIO RUGGIERO (CF. : ) che la C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
-RICORRENTE-
CONTRO
L , con sede in Via Ciro il Controparte_1
Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente P.IVA_1
pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato
CARMEN MOSCARIELLO (C.F.: ) in virtù di procura C.F._3
generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. Persona_1
37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De
Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto;
OGGETTO: Opposizione ad AT.
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha esposto: di aver presentato in data 18-11-2022 ricorso per accertamento tecnico preventivo ai fini dell'accertamento delle condizioni mediche atte a richiedere le provvidenze di legge, in dettaglio , l'indennità di accompagnamento nonché il diritto ai benefici ex L. 104/92 art. 3 comma 3 ; che già in data 25/02/2022 aveva inoltrato all competente domanda per l'accertamento delle CP_1
condizioni sanitarie citate e, a tal fine, veniva convocato a visita medica dalla competente commissione medica in data 23-08-2022 e giudicata con CP_1
una percentuale del 100%; che detto verbale veniva notificato in data 23-
10-2022; che ai fini della sussistenza dei benefici ex L. 104/92 veniva visitata in data 23-08-2022 e giudicata portatore di handicap ex art. 3 comma 1 ; che il relativo verbale veniva notificato in data 23-10-2022; che, stante il quadro patologico della ricorrente, veniva fatto ricorso per AT , assegnato alla scrivente con NRG. 21286-2022 e il relativo incarico affidato alla
Dott.ssa la quale, espletate le operazioni peritali, Persona_2
concludeva per l'insussistenza dei requisiti medico legali atti alla erogazione delle provvidenze richieste;
che in data 28-03-2024 veniva inviata comunicazione relativa alla contestazione della relazione medica del CTU dott.ssa ; che, sulla base di quanto premesso l'istante, ritenendo Per_2
non congruo in relazione al complesso patologico descritto, il giudizio medico-legale espresso dall in sede amministrativa e che l'ausiliario CP_1
non ha ritenuto di modificare, ha proposto ricorso ex art. 445 bis comma VI avverso le determinazioni del CTU, rassegnando le seguenti conclusioni:
-Accertare e dichiarare che la ricorrente, fin dalla presentazione della domanda amministrativa, si trova nelle condizioni di essere riconosciuto invalido ed abbisognevole dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex Lege 104/92 con connotazione di gravità fin dalla presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa a risultare dalla espletanda e nuova consulenza tecnica;
- condannare ciascuno in base alle proprie funzioni, responsabilità e attribuzioni l P.IVA in persona del Presidente p.t. CP_1 P.IVA_2
dom.to per la carica in Roma via Ciro il Grande n. 22 nonché presso la sede di Napoli alla Via De Gasperi n. 55 , alla corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della domanda in sede amministrativa o da quella diversa a risultare dalla espletanda consulenza tecnica;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari ex art. 445 bis nonché del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito l in persona del suo legale rappresentante p.t. chiedendo CP_1
dichiararsi l'inammissibilità della domanda e, nel merito, il rigetto della stessa poiché infondata in fatto e in diritto. Riunito il procedimento di AT al giudizio di opposizione, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'AT.
L'opposizione non può trovare accoglimento atteso che la perizia depositata in fase di AT a firma della Dott.ssa contiene Persona_2 esaustiva esplicazione e valutazione delle patologie della ricorrente, valutazioni che sono state solo genericamente contestate in fase di opposizione e, in ogni caso, già approfonditamente accertanti gli stati patologici e la gravità degli stessi. In particolare la parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, la quale sostanzialmente evidenzia le stesse patologie già valutate dal ctu, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale.
Come può, infatti, leggersi nella relazione peritale: “La ricorrente, di anni 65,
è affetta da cardiopatia ipertensiva e ischemica cronica con, riferito in anamnesi, pregresso infarto del miocardio rivascolarizzato con angioplastica percutanea 8tecnica di dilatazione coronarica percutanea con catetere con palloncino). Non ha esibito documentazione medica alla visita nel corso delle operazioni peritali né al cardiologo alla consulenza in pronto soccorso del 01-03-2022 quando lo specialista la sottoponeva ad ecocardiogramma riscontrando un'ipertrofia del ventricolo sinistro, lieve dilatazione dell'atrio sinistro con lieve insufficienza della valvola mitrale ma conservata cinesi cardiaca con Frazione d'Eiezione del 55%. Per i lievi edemi perimalleolari lo specialista, sospettando un'insufficienza del circolo linfatico, consigliava una valutazione vascolare. La patologia cardiaca, allo stato attuale, non compromette la sua autonomia. Il fumo di tabacco, praticato dalla ricorrente per circa 60 anni ad elevata intensità (riferite 20 sigarette al dì dall'età di 16 anni a tutt'oggi) ha determinato l'insorgenza di broncopneumopatia cronica ostruttiva, bisognevole di terapia inalatoria quotidiana con broncodilatatore e cortisone. La patologia cronica broncopolmonare determina riacutizzazioni, specie stagionali, meritevoli di terapia con antibiotici e cortisonici e con il supporto di ossigeno gassoso al bisogno. La ricorrente per l'insorgenza di crisi dispnoiche ricorre alle cure del pronto soccorso;
le visite in ospedale sono frequenti per il contributo significativo del tabagismo alla patologia respiratoria cronica. In data 09-02-2022 in seguito a caduta accidentale la ricorrente ha riportato trauma all'emitorace sinistro con la frattura chiusa e composta di tre coste (VIII-IX-X costa) guarite e senza complicanze pleuropolmonari. Allo stato attuale la Broncopneumopatia cronica ostruttiva tabagica non incide sulla sua autonomia.
Il diabete mellito di tipo 2, non insulinodipendente, è di recente insorgenza;
allo stato attuale non si rilevano complicanze vascolari e/o neurologiche.
Non incide sulla sua autonomia.
L'artrosi è affezione cronica a carattere degenerativo, osteoarticolare, frequente e comune nella senescenza. Nella ricorrente il processo artrosico, fisiologico per l'età, è stato accelerato nella sua insorgenza dal notevole sovrappeso ponderale con BMI 44. Alla visita medica nel corso delle operazioni peritali la ricorrente si è presentata con deambulatore del quale non esiste prescrizione medica e del quale non sussiste la necessità nella deambulazione che avviene in maniera autonoma e stabile con equilibrio posturale. Infatti le manovre neurologiche effettuate alla visita sono risultate negative in assenza di turbe dell'equilibrio con stabilità nella stazione eretta e nella deambulazione e con prove cerebellari di coordinazione eseguite correttamente. Il distretto osteoarticolare prevalentemente compromesso dal processo artrosico è lo scheletro portante (rachide lombosacrale, bacino, ginocchia) per il maggiore lavoro usurante svolto nell'arco della vita. A carico del rachide lombosacrale si rileva all'esame obiettivo una lieve limitazione nella flesso-estensione e difficoltà nell'accosciamento e nella deambulazione su punte e talloni;
al bacino ed alle ginocchia si riscontrano lievi limitazioni articolari specie nei movimenti nei gradi estremi. Non è compromessa la deambulazione autonoma.
…Tutte le suddette patologie possono considerarsi preesistenti alla domanda amministrativa del 25-02-2022 dato il loro carattere cronico;
3-nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario non si è verificata l'insorgenza di altre affezioni incidenti sulla sua autonomia;
4- tenuto conto dell'età ( anni 65) , del grado e della natura delle infermità accertate e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita , si può affermare che la sig.ra Non è Parte_1 bisognevole di assistenza continua, non necessitando dell'assistenza permanente e continuativa di terzi nella deambulazione e nello svolgimento degli atti di vita quotidiana;
E' portatrice di Handicap Comma 1 art.3 ai sensi della legge 104/92 ; sulla base della visita medica nel corso delle operazioni peritali e della documentazione medica allegata al fascicolo, dalla data della domanda del 25-02-2022 a tutt'oggi.”
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica
è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003).
Come, dunque, può evincersi dall'elaborato peritale e, con preciso riferimento alla patologia osteoarticolare, essa è stata puntualmente considerata ai fini della determinazione della deambulazione e dell'autonomia, complessivamente considerata sussistente, della ricorrente. Ne consegue che sarebbe pleonastico l'espletamento di una nuova perizia.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica
è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003).
L'opposizione, pertanto, va respinta.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali considerato il reddito dichiarato.
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per AT e in tale procedimento , liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese stante il reddito dichiarato dalla ricorrente;
- pone le spese di CTU della fase di AT a carico dell come da separato CP_1 decreto.
Napoli, 09/04/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)