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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 05/06/2025)
R.G. 7415/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7415 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014, promossa da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/02/1959,
, C.F. nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
C.F. , nato a [...] il Parte_3 C.F._3
17.7.1978; elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio degli Avvocati Elio
De Montis, Aldo De Montis, Anna Maria De Montis e Paolo Crocé, che li rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione;
-attori-
CONTRO
, P.I. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Arborea, in persona della titolare , elettivamente domiciliato CP_1
in Cagliari presso lo studio degli Avvocati Giampaolo Secci, Marco Secci e
Alberto Secci, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione notificato;
-convenuto-
Causa avente in oggetto: Vendita di cose mobili – Responsabilità –
Risarcimento del danno;
1 tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori: “1) accertare la natura, la causa e l'entità dei danni lamentati dagli attori nella superiore espositiva (dell'atto di citazione); 2) dichiarare che i danni lamentati si sono verificati per esclusivi fatto e colpa della convenuta per avere fornito agli attori piante infette dalla patologia descritta;
3)condannare la convenuta alla rifusione di tutti i danni patiti dagli attori per i titoli dedotti in giudizio, nella misura di € 34.804,60 per il signor € 24.459,90 per il signori Parte_1 ed € 23.978,95 per il signor comprensivi Parte_2 Parte_3
di mancato guadagno e spese di espianto, distruzione dei residui colturali e trattamento di solarizzazione delle serre, ovvero in quelle diverse, maggiore o minori, somme che fossero accertate in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria;
4) con vittoria delle spese legali comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo e le spese della assistenza dei consulenti tecnici di parte”.
Nell'interesse del convenuto: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis: nel merito rigettare l'avversa domanda, non essendo ascrivibile alcuna responsabilità in capo all'azienda convenuta in ordine ai danni lamentati.
Con vittoria di spese ed onorari o, quantomeno, con l'integrale compensazione delle stesse. in via istruttoria per mero scrupolo, si insiste nelle istanze istruttorie formulate in corso di causa e, in particolare, affinché: - venga esibito dagli attori il “quaderno di campagna” obbligatorio per legge;
- vengano richieste informazioni scritte alla al fine di conoscere se abbia informato o meno l'Istituto Pt_4
Fitopatologico circa la presenza sui terreni degli attori del Clavibacter;
- sia ammessa la prova testimoniale già dedotta”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Pt_2
e hanno convenuto in giudizio il
[...] Parte_3 CP_1
esponendo che:
2 - gli attori sono proprietari di tre distinte aziende agricole a conduzione familiare che esercitano l'attività sul territorio di Pula e sono adibite alla coltivazione di pomodori di varietà camone;
- fino all'annata agraria 2012-2013, le aziende degli attori non erano mai state interessate da attacchi patogeni;
- per l'annata 2012-2013, gli attori avevano acquistato le piantine dal vivaio convenuto;
- alcune settimane dopo l'impianto, le piante avevano manifestato alcune anomalie e si erano presentate avvizzite, con evidenti segni di necrosi, perdita di fiori e frutti non vendibili;
- a seguito del sopralluogo da parte dei tecnici dell' CP_2
era stata riscontrata la presenza del batterio Clavibacter
Michiganensis subsp. Michiganensis responsabile del c.d. “cancro batterico del pomodoro”;
- il patogeno, altamente dannoso, non rientra tra quelli ordinariamente presenti in Sardegna;
- il batterio era presente solo sulle piante fornite dall'azienda convenuta;
- le piante sarebbero state infette già dalle prime fasi di sviluppo, ossia dal seme;
- al fine di arginare la situazione, era necessario provvedere all'espianto delle piante infette e a procedere a una profilassi delle serre colpite;
- nelle more, era stato promosso procedimento per A.T.P. per la stima dei danni.
Hanno concluso per il risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito nei termini di legge il eccependo che: CP_1
- il consulente, in sede di A.T.P., aveva dato atto dell'impossibilità di esprimere con certezza assoluta l'origine della patologia;
- le sementi erano state acquistate dal vivaio convenuto da altra azienda che non garantiva l'immunità da malattie;
3 - la patologia è difficilmente riscontrabile in vivaio, perché può verificarsi solo a pianta adulta o rimanere latente;
- tale tipo di infezione si era già verificata nel circondario di Pula;
- il quantum risultava sproporzionato in relazione al rapporto causale tra l'asserita colpa del convenuto e le conseguenze lamentate.
Ha concluso per il rigetto delle domande avverse.
La causa è stata istruita documentalmente, a mezzo di chiarimenti del
C.T.U., prova testi e prova per interpello.
_____
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Gli attori hanno dedotto di avere acquistato dall'azienda convenuta un lotto di piantine di pomodoro che, a seguito di impianto, si sono rivelate inidonee a produrre frutto a causa della presenza, riscontrata dai tecnici all'atto del primo sopralluogo, del batterio del c.d. “cancro batterico Pt_4 del pomodoro” (ossia, il Clavibacter Michiganensis subsp. . CP_3
In dipendenza del danno subito, hanno quindi agito per il risarcimento.
Non avendo gli acquirenti azionato né la garanzia per i vizi della vendita né domandato la risoluzione del contratto, occorre, preliminarmente, chiarire il quadro normativo di riferimento e la disciplina dell'azione risarcitoria esercitata.
Secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'azione risarcitoria per danni procurati dai vizi della cosa venduta non è insita nelle garanzie per vizi.
Il risarcimento ex art. 1494 c.c. – norma per cui il venditore è tenuto in ogni caso al risarcimento del danno nei confronti dell'acquirente laddove non provi di avere ignorato i vizi della cosa senza sua colpa – non coincide con le azioni di garanzia ex art. 1492 c.c. né con le azioni di esatto adempimento, che prescindono dall'accertamento della colpa.
Al contrario, l'azione risarcitoria presuppone (come requisito normativo espresso) la colpa del debitore, da intendersi come l'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa
(Cass. n. 26852/2013).
4 In quest'ottica, grava sul creditore l'onere di dedurre l'inadempimento e gli elementi a sostegno della responsabilità del debitore;
onere superabile tramite la prova contraria della causa non imputabile dell'inadempimento.
Ne consegue che va escluso il nesso di causalità qualora il comportamento del venditore nell'adempimento sia rispettoso dei doveri professionali di controllo diligente e di verifica periodica dello stato delle merci (Cass. n.
15824/2014).
Il creditore, inoltre, è tenuto a provare il titolo del credito e il danno conseguenza, inteso come effetto immediato e diretto dell'illecito colposo, senza il quale la domanda risarcitoria dovrà essere rigettata per carenza di prova degli elementi costitutivi dell'azione.
Tutto ciò premesso, è pertanto dirimente accertare non già la sussistenza del batterio – fatto pacifico – a seguito dell'acquisto delle piantine dal convenuto, quanto l'assenza di colpa in capo al venditore quale CP_1
presupposto indispensabile a pronunciare il giudizio di responsabilità nei suoi confronti.
Tanto chiarito, dalle emergenze processuali si evince la prova del comportamento diligente del venditore/debitore.
La prova testimoniale ha dato riscontro che presso il vivaio convenuto sono stati effettuati tutti i controlli annuali mediante verifiche amministrative, prelievo di campioni ed esame visivo;
e che durante tali ispezioni non è mai stata riscontrata la presenza del batterio (così Parte_5
regionale, udienza 14.12.2020).
[...]
Tanto basta ad escludere la colpa del vivaio, considerato che non poteva esigersi dal venditore il rispetto di uno standard di diligenza superiore e che, in particolare, non poteva essere accertata in altro modo la futura insorgenza del morbo, mai emerso durante i dovuti controlli.
Né vale a smentire tale assunto il fatto per cui, secondo gli attori, il vivaio non avrebbe fatto analizzare le sementi, le piantine, i macchinari e le proprie strutture, posto che tale onere – anche in via di urgenza (ossia, in sede di A.T.P.) – gravava sui danneggiati, quale prova costitutiva della loro pretesa.
5 Per completezza, non è privo di rilievo neppure quanto riferito dal consulente nominato in sede di A.T.P., Dott. , che, Persona_1
richiamato a chiarimenti, ha rappresentato che la probabilità di diffusione del patogeno dalle sementi e la probabilità di diffusione in sede di coltura raggiungono un livello di equivalenza.
Ha affermato al riguardo il consulente che:
- il batterio può sopravvivere per un lungo periodo di tempo (8 mesi);
- la principale via di trasmissione sono le sementi, ma non è escluso che il batterio possa diffondersi tramite residui di coltura, dove il patogeno resiste anche più di un anno;
- la trasmissione può avvenire anche tramite normali pratiche agronomiche (come l'uso di attrezzature e il contatto con mani e/o indumenti degli operatori).
Ne consegue che nemmeno può ritenersi provato il nesso di causalità secondo il criterio del più probabile che non, non potendo, ragionevolmente, affermarsi la maggiore probabilità di diffusione dalle sementi (e dalle piantine fornite) rispetto ad altri fattori di contagio del tutto fuori dalla sfera di controllo della convenuta.
Depone ulteriormente in tal senso, infine, la circostanza che il batterio non sia estraneo al territorio di Pula, ove si è manifestato già nel 1999/2000 e, poi, nel 2002, come riferito da e da e Parte_5 Tes_1
contrariamente agli assunti difensivi degli attori che, invece, affermavano l'assenza del batterio in Sardegna.
Nell'incertezza in ordine all'eziologia del morbo secondo i canoni del giudizio probabilistico e in assenza di prova dell'ignoranza colposa del vizio da parte del venditore, la domanda deve essere integralmente rigettata.
_____
Le spese di lite, ivi compreso il compenso del C.T.U. e le spese del procedimento di A.T.P., seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo alla scarsa complessità della controversia e all'andamento della lite, con applicazione delle Tabelle di cui al D.M.
6 147/2022, valori minimi previsti per lo scaglione da €5.201,00 ad
€26.000,00 (potendo il Giudice, nelle controversie di valore indeterminato, applicare lo scaglione inferiore ad €26.000,00 in relazione all'oggetto e alla complessità della controversia, Cass. n. 968/2022) e per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Dichiara tenuti e condanna in solido gli attori a rifondere alla convenuta le spese di A.T.P. di cui R.G. 505/2013, che liquida complessivamente in €1.170,00 oltre accessori di legge;
- Pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, i compensi del C.T.U. già liquidati con decreto del 23.9.2013 in sede di A.T.P.;
- Dichiara tenuti e condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in €19,50 per spese,
€2.550,00 per compensi oltre accessori di legge;
- Pone le spese di C.T.U. di merito, già liquidate con separato decreto del 7.1.2020, a carico di tutti gli attori in solido.
Cagliari, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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R.G. 7415/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7415 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014, promossa da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/02/1959,
, C.F. nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
C.F. , nato a [...] il Parte_3 C.F._3
17.7.1978; elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio degli Avvocati Elio
De Montis, Aldo De Montis, Anna Maria De Montis e Paolo Crocé, che li rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione;
-attori-
CONTRO
, P.I. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Arborea, in persona della titolare , elettivamente domiciliato CP_1
in Cagliari presso lo studio degli Avvocati Giampaolo Secci, Marco Secci e
Alberto Secci, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione notificato;
-convenuto-
Causa avente in oggetto: Vendita di cose mobili – Responsabilità –
Risarcimento del danno;
1 tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori: “1) accertare la natura, la causa e l'entità dei danni lamentati dagli attori nella superiore espositiva (dell'atto di citazione); 2) dichiarare che i danni lamentati si sono verificati per esclusivi fatto e colpa della convenuta per avere fornito agli attori piante infette dalla patologia descritta;
3)condannare la convenuta alla rifusione di tutti i danni patiti dagli attori per i titoli dedotti in giudizio, nella misura di € 34.804,60 per il signor € 24.459,90 per il signori Parte_1 ed € 23.978,95 per il signor comprensivi Parte_2 Parte_3
di mancato guadagno e spese di espianto, distruzione dei residui colturali e trattamento di solarizzazione delle serre, ovvero in quelle diverse, maggiore o minori, somme che fossero accertate in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria;
4) con vittoria delle spese legali comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo e le spese della assistenza dei consulenti tecnici di parte”.
Nell'interesse del convenuto: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis: nel merito rigettare l'avversa domanda, non essendo ascrivibile alcuna responsabilità in capo all'azienda convenuta in ordine ai danni lamentati.
Con vittoria di spese ed onorari o, quantomeno, con l'integrale compensazione delle stesse. in via istruttoria per mero scrupolo, si insiste nelle istanze istruttorie formulate in corso di causa e, in particolare, affinché: - venga esibito dagli attori il “quaderno di campagna” obbligatorio per legge;
- vengano richieste informazioni scritte alla al fine di conoscere se abbia informato o meno l'Istituto Pt_4
Fitopatologico circa la presenza sui terreni degli attori del Clavibacter;
- sia ammessa la prova testimoniale già dedotta”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Pt_2
e hanno convenuto in giudizio il
[...] Parte_3 CP_1
esponendo che:
2 - gli attori sono proprietari di tre distinte aziende agricole a conduzione familiare che esercitano l'attività sul territorio di Pula e sono adibite alla coltivazione di pomodori di varietà camone;
- fino all'annata agraria 2012-2013, le aziende degli attori non erano mai state interessate da attacchi patogeni;
- per l'annata 2012-2013, gli attori avevano acquistato le piantine dal vivaio convenuto;
- alcune settimane dopo l'impianto, le piante avevano manifestato alcune anomalie e si erano presentate avvizzite, con evidenti segni di necrosi, perdita di fiori e frutti non vendibili;
- a seguito del sopralluogo da parte dei tecnici dell' CP_2
era stata riscontrata la presenza del batterio Clavibacter
Michiganensis subsp. Michiganensis responsabile del c.d. “cancro batterico del pomodoro”;
- il patogeno, altamente dannoso, non rientra tra quelli ordinariamente presenti in Sardegna;
- il batterio era presente solo sulle piante fornite dall'azienda convenuta;
- le piante sarebbero state infette già dalle prime fasi di sviluppo, ossia dal seme;
- al fine di arginare la situazione, era necessario provvedere all'espianto delle piante infette e a procedere a una profilassi delle serre colpite;
- nelle more, era stato promosso procedimento per A.T.P. per la stima dei danni.
Hanno concluso per il risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito nei termini di legge il eccependo che: CP_1
- il consulente, in sede di A.T.P., aveva dato atto dell'impossibilità di esprimere con certezza assoluta l'origine della patologia;
- le sementi erano state acquistate dal vivaio convenuto da altra azienda che non garantiva l'immunità da malattie;
3 - la patologia è difficilmente riscontrabile in vivaio, perché può verificarsi solo a pianta adulta o rimanere latente;
- tale tipo di infezione si era già verificata nel circondario di Pula;
- il quantum risultava sproporzionato in relazione al rapporto causale tra l'asserita colpa del convenuto e le conseguenze lamentate.
Ha concluso per il rigetto delle domande avverse.
La causa è stata istruita documentalmente, a mezzo di chiarimenti del
C.T.U., prova testi e prova per interpello.
_____
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Gli attori hanno dedotto di avere acquistato dall'azienda convenuta un lotto di piantine di pomodoro che, a seguito di impianto, si sono rivelate inidonee a produrre frutto a causa della presenza, riscontrata dai tecnici all'atto del primo sopralluogo, del batterio del c.d. “cancro batterico Pt_4 del pomodoro” (ossia, il Clavibacter Michiganensis subsp. . CP_3
In dipendenza del danno subito, hanno quindi agito per il risarcimento.
Non avendo gli acquirenti azionato né la garanzia per i vizi della vendita né domandato la risoluzione del contratto, occorre, preliminarmente, chiarire il quadro normativo di riferimento e la disciplina dell'azione risarcitoria esercitata.
Secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'azione risarcitoria per danni procurati dai vizi della cosa venduta non è insita nelle garanzie per vizi.
Il risarcimento ex art. 1494 c.c. – norma per cui il venditore è tenuto in ogni caso al risarcimento del danno nei confronti dell'acquirente laddove non provi di avere ignorato i vizi della cosa senza sua colpa – non coincide con le azioni di garanzia ex art. 1492 c.c. né con le azioni di esatto adempimento, che prescindono dall'accertamento della colpa.
Al contrario, l'azione risarcitoria presuppone (come requisito normativo espresso) la colpa del debitore, da intendersi come l'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa
(Cass. n. 26852/2013).
4 In quest'ottica, grava sul creditore l'onere di dedurre l'inadempimento e gli elementi a sostegno della responsabilità del debitore;
onere superabile tramite la prova contraria della causa non imputabile dell'inadempimento.
Ne consegue che va escluso il nesso di causalità qualora il comportamento del venditore nell'adempimento sia rispettoso dei doveri professionali di controllo diligente e di verifica periodica dello stato delle merci (Cass. n.
15824/2014).
Il creditore, inoltre, è tenuto a provare il titolo del credito e il danno conseguenza, inteso come effetto immediato e diretto dell'illecito colposo, senza il quale la domanda risarcitoria dovrà essere rigettata per carenza di prova degli elementi costitutivi dell'azione.
Tutto ciò premesso, è pertanto dirimente accertare non già la sussistenza del batterio – fatto pacifico – a seguito dell'acquisto delle piantine dal convenuto, quanto l'assenza di colpa in capo al venditore quale CP_1
presupposto indispensabile a pronunciare il giudizio di responsabilità nei suoi confronti.
Tanto chiarito, dalle emergenze processuali si evince la prova del comportamento diligente del venditore/debitore.
La prova testimoniale ha dato riscontro che presso il vivaio convenuto sono stati effettuati tutti i controlli annuali mediante verifiche amministrative, prelievo di campioni ed esame visivo;
e che durante tali ispezioni non è mai stata riscontrata la presenza del batterio (così Parte_5
regionale, udienza 14.12.2020).
[...]
Tanto basta ad escludere la colpa del vivaio, considerato che non poteva esigersi dal venditore il rispetto di uno standard di diligenza superiore e che, in particolare, non poteva essere accertata in altro modo la futura insorgenza del morbo, mai emerso durante i dovuti controlli.
Né vale a smentire tale assunto il fatto per cui, secondo gli attori, il vivaio non avrebbe fatto analizzare le sementi, le piantine, i macchinari e le proprie strutture, posto che tale onere – anche in via di urgenza (ossia, in sede di A.T.P.) – gravava sui danneggiati, quale prova costitutiva della loro pretesa.
5 Per completezza, non è privo di rilievo neppure quanto riferito dal consulente nominato in sede di A.T.P., Dott. , che, Persona_1
richiamato a chiarimenti, ha rappresentato che la probabilità di diffusione del patogeno dalle sementi e la probabilità di diffusione in sede di coltura raggiungono un livello di equivalenza.
Ha affermato al riguardo il consulente che:
- il batterio può sopravvivere per un lungo periodo di tempo (8 mesi);
- la principale via di trasmissione sono le sementi, ma non è escluso che il batterio possa diffondersi tramite residui di coltura, dove il patogeno resiste anche più di un anno;
- la trasmissione può avvenire anche tramite normali pratiche agronomiche (come l'uso di attrezzature e il contatto con mani e/o indumenti degli operatori).
Ne consegue che nemmeno può ritenersi provato il nesso di causalità secondo il criterio del più probabile che non, non potendo, ragionevolmente, affermarsi la maggiore probabilità di diffusione dalle sementi (e dalle piantine fornite) rispetto ad altri fattori di contagio del tutto fuori dalla sfera di controllo della convenuta.
Depone ulteriormente in tal senso, infine, la circostanza che il batterio non sia estraneo al territorio di Pula, ove si è manifestato già nel 1999/2000 e, poi, nel 2002, come riferito da e da e Parte_5 Tes_1
contrariamente agli assunti difensivi degli attori che, invece, affermavano l'assenza del batterio in Sardegna.
Nell'incertezza in ordine all'eziologia del morbo secondo i canoni del giudizio probabilistico e in assenza di prova dell'ignoranza colposa del vizio da parte del venditore, la domanda deve essere integralmente rigettata.
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Le spese di lite, ivi compreso il compenso del C.T.U. e le spese del procedimento di A.T.P., seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo alla scarsa complessità della controversia e all'andamento della lite, con applicazione delle Tabelle di cui al D.M.
6 147/2022, valori minimi previsti per lo scaglione da €5.201,00 ad
€26.000,00 (potendo il Giudice, nelle controversie di valore indeterminato, applicare lo scaglione inferiore ad €26.000,00 in relazione all'oggetto e alla complessità della controversia, Cass. n. 968/2022) e per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Dichiara tenuti e condanna in solido gli attori a rifondere alla convenuta le spese di A.T.P. di cui R.G. 505/2013, che liquida complessivamente in €1.170,00 oltre accessori di legge;
- Pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, i compensi del C.T.U. già liquidati con decreto del 23.9.2013 in sede di A.T.P.;
- Dichiara tenuti e condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in €19,50 per spese,
€2.550,00 per compensi oltre accessori di legge;
- Pone le spese di C.T.U. di merito, già liquidate con separato decreto del 7.1.2020, a carico di tutti gli attori in solido.
Cagliari, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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