Art. 5.
Le attribuzioni della commissione tecnico-amministrativa prevista all' articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317 , per quanto attiene alle proposte per la determinazione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle aliquote della relativa imposta di fabbricazione, sono devolute ad apposito comitato costituito presso il Ministero delle finanze.
Il comitato di cui al precedente comma e' costituito da un presidente scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo e da due membri appartenenti l'uno all'Amministrazione dei monopoli di Stato e l'altro a quella delle dogane e imposte indirette, tutti nominati dal Ministro delle finanze che provvedera' ad emanare, con proprio decreto, le norme regolamentari per il funzionamento del comitato stesso.
Un funzionario dell'Amministrazione finanziaria esercita le funzioni di segretario.
Le attribuzioni della commissione tecnico-amministrativa prevista all' articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317 , per quanto attiene alle proposte per la determinazione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle aliquote della relativa imposta di fabbricazione, sono devolute ad apposito comitato costituito presso il Ministero delle finanze.
Il comitato di cui al precedente comma e' costituito da un presidente scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo e da due membri appartenenti l'uno all'Amministrazione dei monopoli di Stato e l'altro a quella delle dogane e imposte indirette, tutti nominati dal Ministro delle finanze che provvedera' ad emanare, con proprio decreto, le norme regolamentari per il funzionamento del comitato stesso.
Un funzionario dell'Amministrazione finanziaria esercita le funzioni di segretario.