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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.P.U. 38-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
- dott. Giulio Corsini Giudice
- dott.ssa Vittoria Rubino Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione controllata di (C.F. Parte_1
), residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
SIMONE DELL'AQUILA, nel procedimento unitario n. 38-1/2025.
Letto il ricorso iscritto a ruolo in data 7.2.2025, con cui Parte_1
ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII, tenuto conto che la residenza del ricorrente ricade nel circondario del Tribunale di
Palermo;
ritenuto che
il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII); considerato, invero, che il passivo complessivo indicato nel ricorso e attestato dall'OCC ammonta ad euro 261.599,94 (oltre le spese connesse alla procedura), mentre le entrate nette medie mensili ammontano ad euro 2.277,00; rilevato, inoltre, che nell'attivo patrimoniale del ricorrente ricade il prezzo di vendita in sede esecutiva di un bene immobile aggiudicato per euro 168.000,00, in data 10.4.2024, oltre un terreno del valore di euro 53.600,00, così determinando un attivo patrimoniale pari a circa euro 221.600,00;
considerato che
il nucleo familiare del ricorrente è monoreddituale ed è composto, oltre che dal ricorrente, dalla sig.ra , coniuge dal 24.09.1987, Persona_1
in regime separazione dei beni, la quale non produce alcun reddito, come dichiarato nel ricorso alla pag. 3; letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. , Persona_2
recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art. 269, comma 1,
CCII); rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;
tenuto conto, pertanto, che seppur parzialmente il ricorrente riuscirà a soddisfare parzialmente il ceto creditorio;
ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 CCII;
considerato che
va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b),
CCII;
considerato che
il debitore non ha formulato richiesta di poter utilizzare i beni oggetto di liquidazione;
ritenuto, inoltre, che la cessione del quinto attualmente gravante sullo stipendio di è inopponibile alla presente procedura, atteso che nel Parte_1 contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale (quale è la liquidazione controllata del sovraindebitato), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima (cfr. Trib. Verona, 5-6 ottobre 2022, sent. nel proc. n. 17/2022
R.P.U.); rilevato che, per il ruolo di liquidatore, va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC;
ritenuto che
competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte_1
( ); CodiceFiscale_2
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Vittoria Rubino;
NOMINA liquidatore il dott. ., invitandolo: Persona_2
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui i debitori (o uno di essi) svolgano attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
6) a completare l'inventario dei beni di ciascun debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273
CCII;
8) a riferire per iscritto ogni sei mesi ai sensi dell'art. 275 CCII, in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
ORDINA ai debitori il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza,
a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione
DEMANDA
al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza dei debitori,
l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
DISPONE che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
MANDA alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza ai debitori e per la comunicazione al liquidatore nominato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Vittoria Rubino Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
- dott. Giulio Corsini Giudice
- dott.ssa Vittoria Rubino Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione controllata di (C.F. Parte_1
), residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
SIMONE DELL'AQUILA, nel procedimento unitario n. 38-1/2025.
Letto il ricorso iscritto a ruolo in data 7.2.2025, con cui Parte_1
ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII, tenuto conto che la residenza del ricorrente ricade nel circondario del Tribunale di
Palermo;
ritenuto che
il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII); considerato, invero, che il passivo complessivo indicato nel ricorso e attestato dall'OCC ammonta ad euro 261.599,94 (oltre le spese connesse alla procedura), mentre le entrate nette medie mensili ammontano ad euro 2.277,00; rilevato, inoltre, che nell'attivo patrimoniale del ricorrente ricade il prezzo di vendita in sede esecutiva di un bene immobile aggiudicato per euro 168.000,00, in data 10.4.2024, oltre un terreno del valore di euro 53.600,00, così determinando un attivo patrimoniale pari a circa euro 221.600,00;
considerato che
il nucleo familiare del ricorrente è monoreddituale ed è composto, oltre che dal ricorrente, dalla sig.ra , coniuge dal 24.09.1987, Persona_1
in regime separazione dei beni, la quale non produce alcun reddito, come dichiarato nel ricorso alla pag. 3; letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. , Persona_2
recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art. 269, comma 1,
CCII); rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;
tenuto conto, pertanto, che seppur parzialmente il ricorrente riuscirà a soddisfare parzialmente il ceto creditorio;
ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 CCII;
considerato che
va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b),
CCII;
considerato che
il debitore non ha formulato richiesta di poter utilizzare i beni oggetto di liquidazione;
ritenuto, inoltre, che la cessione del quinto attualmente gravante sullo stipendio di è inopponibile alla presente procedura, atteso che nel Parte_1 contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale (quale è la liquidazione controllata del sovraindebitato), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima (cfr. Trib. Verona, 5-6 ottobre 2022, sent. nel proc. n. 17/2022
R.P.U.); rilevato che, per il ruolo di liquidatore, va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC;
ritenuto che
competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte_1
( ); CodiceFiscale_2
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Vittoria Rubino;
NOMINA liquidatore il dott. ., invitandolo: Persona_2
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui i debitori (o uno di essi) svolgano attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
6) a completare l'inventario dei beni di ciascun debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273
CCII;
8) a riferire per iscritto ogni sei mesi ai sensi dell'art. 275 CCII, in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
ORDINA ai debitori il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza,
a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione
DEMANDA
al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza dei debitori,
l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
DISPONE che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
MANDA alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza ai debitori e per la comunicazione al liquidatore nominato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Vittoria Rubino Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.