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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/10/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa IS BE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa iscritta al n. 11 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno
2024 e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 quali eredi di rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele CAPONERA Persona_1
RICORRENTI
E
, in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Donatella
PALMIERI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento ex art. l CP_1
L.18/80, riconosciuti con verbale del 12 ottobre 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria, CP_1 con decorrenza dal 1° aprile 2022 sino alla data dell'intervenuto decesso di del 9.01.2023, Persona_1 con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
1.1. L' si è costituito deducendo l'avvenuto pagamento in favore degli eredi e chiedendo CP_1 dichiararsi cessata la materia del contendere, spese come per legge. In particolare, ha dedotto di aver liquidato la prestazione in data 02/12/2022, liquidando la prima rata comprensiva degli arretrati a il 20/01/2023 e provvedendo in data 20/02/2024, a causa dell'intervenuto decesso, a Persona_1 riaccreditare la somma agli eredi, previa domanda dai medesimi presentata il 07/06/2023. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, il procuratore della parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento dei ratei arretrati, associandosi alla richiesta di di CP_1 declaratoria della cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
3. Deve preliminarmente essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto pagamento da parte di delle somme richieste con il ricorso, come riconosciuto dagli CP_1 stessi ricorrenti. Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
4. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio, tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta e considerato anche il CP_1 comportamento tenuto da che ha tempestivamente provveduto al pagamento appena ricevuta la CP_1 notifica del ricorso;
la restante metà delle spese di lite -liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n.10455- vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento è avvenuto nel febbraio 2024, mentre il ricorso introduttivo CP_1 del giudizio è stato notificato il 18.01.2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna al pagamento della metà delle spese di giudizio che liquida per l'intero CP_1 in complessivi €1.017,18 di cui €884,50 per compensi ed €132,68 per spese generali, oltre iva e cpa, da distrarsi;
compensa la restante parte.
Civitavecchia, 23 ottobre 2025
GIUDICE
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
IS BE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa IS BE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa iscritta al n. 11 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno
2024 e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 quali eredi di rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele CAPONERA Persona_1
RICORRENTI
E
, in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Donatella
PALMIERI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento ex art. l CP_1
L.18/80, riconosciuti con verbale del 12 ottobre 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria, CP_1 con decorrenza dal 1° aprile 2022 sino alla data dell'intervenuto decesso di del 9.01.2023, Persona_1 con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
1.1. L' si è costituito deducendo l'avvenuto pagamento in favore degli eredi e chiedendo CP_1 dichiararsi cessata la materia del contendere, spese come per legge. In particolare, ha dedotto di aver liquidato la prestazione in data 02/12/2022, liquidando la prima rata comprensiva degli arretrati a il 20/01/2023 e provvedendo in data 20/02/2024, a causa dell'intervenuto decesso, a Persona_1 riaccreditare la somma agli eredi, previa domanda dai medesimi presentata il 07/06/2023. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, il procuratore della parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento dei ratei arretrati, associandosi alla richiesta di di CP_1 declaratoria della cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
3. Deve preliminarmente essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto pagamento da parte di delle somme richieste con il ricorso, come riconosciuto dagli CP_1 stessi ricorrenti. Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
4. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio, tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta e considerato anche il CP_1 comportamento tenuto da che ha tempestivamente provveduto al pagamento appena ricevuta la CP_1 notifica del ricorso;
la restante metà delle spese di lite -liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n.10455- vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento è avvenuto nel febbraio 2024, mentre il ricorso introduttivo CP_1 del giudizio è stato notificato il 18.01.2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna al pagamento della metà delle spese di giudizio che liquida per l'intero CP_1 in complessivi €1.017,18 di cui €884,50 per compensi ed €132,68 per spese generali, oltre iva e cpa, da distrarsi;
compensa la restante parte.
Civitavecchia, 23 ottobre 2025
GIUDICE
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IS BE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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