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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/05/2025 innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 6693/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9.40 è presente l'avv. Accardi in sostituzione dell'avv. Cernigliaro Delia per la parte resistente, la quale conclude riportandosi ai propri atti e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 13.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente,
ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale,
quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6693 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], residente a [...], in Passaggio Giuseppe De Parte_1
Felice Giuffrida, n.
6 - C.F.: , rappresentata e difesa, dall'avv. Antonio Walter C.F._1
Gulotta per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il CP_1
Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 30/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso: - Dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità Parte_1
di accompagnamento a decorrere dal mese di Settembre 2023;
-Condanna l' al pagamento delle spese legali a parte ricorrente che vengono liquidate in CP_1
€. 3500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- Pone a carico dell' le spese delle due CTU, come liquidate con separato decreti di CP_1
pagamento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP, depositava ricorso nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc,
chiedendo il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'indennità
di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa, negati dal C.T.U. nella precedente fase.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto resisteva, chiedendo il rigetto CP_2
del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la causa viene decisa.
Nel merito il ricorso è fondato.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato in questa fase di opposizione,
dott. , ha ritenuto che la ricorrente sia affetta da “ 1) Vasculopatia cerebrale con Persona_1
declino cognitivo grave, deficit della memoria a breve termine e delle funzioni esecutive;
2)
Poliartrosi cronica ad elevata incidenza funzionale con grave deficit della deambulazione
autonoma; 3) Diabete mellito in trattamento insulinico con complicanze micro e
macroangiopatiche e retinopatia proliferante;
4) Sordità neurosensoriale bilaterale;
5)
Cardiopatia ischemica;
6) Ipertensione arteriosa;
7) Incontinenza urinaria stabilizzata. “ e ha concluso riconoscendo la sussistenza delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di settembre 2023. Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio positivo circa la sussistenza dei requisiti sanitari in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
L'opposizione pertanto va accolta., tenuto conto dell'esito del giudizio, l' va condannato al CP_1
pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi CP_1
del giudizio, come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 30.5.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile