Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1094/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
Parte_1
(in persona del Presidente e legale rappresentante
[...]
Pa p.t. ), sedente in (P. IVA 264 690 874), rappresentato e Parte_2 Pt_1
difeso per procura in atti dall'Avv.Prof. Antonino Mirone Costarelli (del Foro di
) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato, Pt_1
Appellante
contro
:
(in persona del liquidatore p.t. Controparte_1 [...]
Pa
), sedente in AN NN La TA (P. IVA 413 000 874), CP_2
rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Nicolò D'Alessandro ed Alberto
Giaconia (del Foro di ) presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliata, Pt_1
e nei confronti di:
Pa rappresentante p.t.), sedente in (c.f. 483 500 524), CP_3
(in persona del legale rappresentante p.t.), Controparte_4
Pa sedente in Milano (c.f. 348 170 101),
Appellati
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
In esito all'udienza del 27.1.2025 la Corte - posta la causa in decisione – ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La NN La TA – premesso che con contratto del Controparte_5
7.12.2004, stipulato per atto ricevuto da funzionario amministrativo, la CP_6
aveva concesso in locazione all'
[...] Parte_1
(d'ora in poi anche: ERSU) l'immobile di proprietà in
[...]
, via Etnea n. 551, dietro canone fissato in € 573.323,96 annui (oltre IVA e Pt_1
rivalutazione ISTAT), e che in costanza di locazione detta Controparte_6
aveva, con contratto di compravendita del 2.12.2005, alienato l'immobile al Credito
Siciliano S.p.A. che l'aveva contestualmente ceduto in leasing ad essa
[...]
– addì 5.11.2012 notificava precetto con cui intimava a detto , CP_1 Pt_1
siccome resosi moroso nel versamento dei canoni dovuti per l'intero 2012, il pagamento della somma di € 630.589,72. E, vana essendo rimasta tale intimazione di pagamento, addì 19.11.2012 notificava alla e ad Controparte_3
– istituti bancari preposti al ruolo di tesorieri di detto Controparte_7
ente pubblico - citazione ex art. 543 c.p.c.
Avverso il procedimento di espropriazione presso terzi così instaurato l Pt_1
proponeva opposizione all'esecuzione, con cui obiettava:
- che detto contratto del 7.12.2004 non costituisse idoneo titolo esecutivo, perché non rogato da notaio,
- che oggetto del contratto fossero anche gli arredi e le suppellettili presenti - al momento della stipula del contratto medesimo - all'interno dell'immobile (già adibito ad albergo): arredi e suppellettili che, tuttavia, l'opposta aveva portato via allorchè aveva messo mano alla manutenzione straordinaria del fabbricato
(avviata nell'ottobre del 2010 e conclusasi nel febbraio 2011) senza che, a lavori ultimati, fossero poi ricollocati, ciò che aveva impedito (al di là di quanto denunciato subito dopo) l'ulteriore destinazione dell'immobile a residenza universitaria,
- che, soprattutto, l'immobile si fosse rivelato non conforme alle norme di sicurezza antisismica.
Radicato il contraddittorio – e raccolte le difese della - con Controparte_1
ordinanza del 28.10.2015 il G.E. del Tribunale di Catania accoglieva la formulata istanza di sospensione dell'esecuzione; indi assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Giudizio che la instaurava con ricorso ex artt. 447bis e 414 c.p.c. Controparte_1
del 26.2.2016 mercè il quale detti motivi di opposizione addotti dall venivano, Pt_1
tutti, nuovamente contestati.
A sua volta l' , costituendosi in contraddittorio, insisteva nei motivi medesimi. Pt_1
Raccolte le conclusioni delle parti il Tribunale di Catania rigettava la proposta opposizione all'esecuzione con sentenza n. 3181/2017. Sentenza la cui impugnazione sortiva analoga statuizione di rigetto, giusta sentenza di questa Corte n. 1081/2019 del 24.5.2019.
Adita la giurisdizione di legittimità la Suprema Corte – rilevato, in via del tutto preliminare, che fosse stata omessa l'evocazione di giudizio di detti terzi pignorati sebbene litisconsorti necessari - con sentenza n. 20187/2022 del 22.6.2022 annullava la sentenza impugnata con rinvio c.d. restitutorio al giudice di primo grado.
Innanzi al quale il giudizio era riassunto con citazione ex art. 392 c.p.c. tempestivamente notificata il 18.7.2022.
Assicurata l'integrità del contraddittorio il nuovo primo giudice - ritenuto che la causa potesse essere decisa per tabulas ed avendola, pertanto, posta prontamente in decisione – osservava: - che soltanto all'atto della sua costituzione nel giudizio di merito – e dunque inammissibilmente - l' avesse per la prima volta richiesto, in via Pt_1
riconvenzionale, pronunciarsi la nullità del contratto di locazione per impossibilità giuridica dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418, c.c.; e che comunque,
“anche a voler accedere alla tesi sviluppata dalla difesa dell - secondo Pt_1
cui la prospettata nullità del contratto di locazione posto a sostegno dell'esecuzione non costituirebbe una nuova domanda, quanto, piuttosto, una mera sollecitazione all'esercizio dei poteri di rilevazione officiosa del giudice - osta a qualsivoglia sindacato sul punto l'esistenza di un giudicato esterno sulla questione (di fatto e di diritto) concernente la validità del contratto di locazione azionato, rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Catania n.
5105/2015 resa tra le stesse parti nella causa (iscritta al n. 4165/2013 R.G.) relativa ad opposizione ad esecuzione proposta dall avverso l'esecuzione Pt_1
presso terzi avviata dalla per la mancata corresponsione dei Controparte_1
canoni di locazione - sempre in base al contratto stipulato il 4.12.2004 qui controverso - con riferimento al diverso arco temporale luglio 2010 – dicembre 2011. Come esposto in premessa detta sentenza è stata interamente confermata in appello con la sentenza n. 219/2020 (passata in giudicato a seguito di statuizione di inammissibilità del relativo ricorso per Cassazione).
Non v'è dubbio, infatti, che il giudicato di cui sopra abbia ad oggetto le medesime questioni concernenti l'esecuzione del rapporto contrattuale qui in esame, segnatamente il prospettato inadempimento contrattuale della locataria-opposta mentre risulta irrilevante il diverso segmento temporale dei canoni oggetto della pretesa creditoria della In particolare la Controparte_1
statuizione (cfr. pagg.4 e 5 della sentenza n. 5105/2015) in ordine all'astratta idoneità del contratto a costituire titolo esecutivo implica – costituendone il necessario postulato logico-giuridico - la piena validità giuridica del contratto quanto all'esistenza dei requisiti essenziali ex art. 1325 c.c. Tale capo di sentenza - non oggetto di censura alcuna in sede di appello, vertente sulle doglianze relative al preteso inadempimento della locataria, non incidenti sulle considerazioni del primo giudice cui si è fatto riferimento in ordine alla validità del contratto - risulta coperto dal giudicato, quantomeno implicito, che proietta i propri effetti sulla controversia in esame”,
- che “Sostiene l che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. Pt_1
5105/2015 (come detto confermata dalla sentenza n. 219/2020 resa dalla
Corte d'Appello di Catania) non si sarebbe formato alcun “giudicato esterno” sulle seguenti domande: a) sulla domanda dell di accertamento Pt_1
dell'inadempimento della agli obblighi ad essa Controparte_1
spettanti, ex artt. 1575 n. 2 e 1576 c.c., aventi ad oggetto l'effettuazione dei lavori di miglioramento sismico e di adeguamento sismico dell'immobile per renderlo fruibile all'uso contrattualmente convenuto (OPCM 3274/03 e
Circolare del Cons. Sup. dei LL.PP. 617/09); b) sulla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per l'inadempimento di cui sopra.
Secondo tale assunto la Corte ha ritenuto che per gli asseriti difetti statici denunziati la disciplina fosse quella dell'art. 1578 c.c. («Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili»), ritenendo poi che i vizi riscontrati fossero dal conduttore effettivamente riconoscibili al momento della consegna: mentre l'ente aveva lamentato l'inadempienza della
[...]
all'obbligo di effettuare i lavori di miglioramento sismico e di CP_1
adeguamento sismico tali da consentire la fruizione dell'immobile stesso, il che integrerebbe l'inosservanza degli obblighi spettanti ex artt. 1575 n. 2 e
1576 c.c. Si tratterebbe quindi di una causa petendi ben diversa da quella decisa dalla sentenza n. 219/20 della Corte di Appello. L'opponente ha poi evidenziato che le statuizioni contenute nella sentenza n. 219/2020 sarebbero comunque riferite esclusivamente all'anno 2011, e non anche al 2012, con la conseguenza che non si sarebbe formato alcun giudicato esterno neppure sulle domande riconvenzionali di risoluzione del contratto di locazione ex artt. 1463
e 1580 c.c. Nel rigettare il secondo motivo d'appello la Corte avrebbe infatti affermato che, con riferimento al periodo in contestazione (anno 2011), non sarebbe stata prodotta dall'opponente “alcuna relazione del Genio Civile o della Protezione Civile da cui risulti una inidoneità del fabbricato a sopportare l'urto di eventi sismici”; pertanto, in base alla ricostruzione prospettata dall , e contrariamente a quanto dedotto dalla Pt_1 [...]
non si sarebbe formato alcun giudicato circa l'accertamento della CP_1
presunta inidoneità del plesso con riferimento all'anno 2012, oggetto del presente giudizio”,
- che “A parere del decidente i detti rilievi non paiono cogliere nel segno, dovendosi, al contrario, reputare - in base alle esplicite statuizioni ed alle relative argomentazioni utilizzate dalla citata pronunzia di primo grado, come confermata in appello – che siano ormai coperte dal giudicato le seguenti questioni, concernenti il medesimo rapporto contrattuale oggi controverso e le medesime questioni di fatto e di diritto ad esso relative: a) la natura di titolo esecutivo del contratto di locazione del 07.12.2004 (profilo non più contestato tra le parti); b) la natura dei difetti statici dell'immobile i quali, poiché derivanti dalla violazione dell'OPCM n. 3274/2003, non rientrano nella categoria delle riparazioni straordinarie ma, piuttosto, nella disciplina dei vizi della cosa locata ex art. 1578 c.c. – alla cui denuncia, peraltro, l'opponente ha implicitamente rinunciato avendo utilizzato l'immobile per un significativo arco temporale (sul punto Cass. Civ., sez. III, 27/09/2016, n. 18987 e Cass.
Civ., sez. III, 20/05/2015, n. 10282); c) l'impossibilità di ravvisare una responsabilità in capo al locatore, in assenza di una specifica clausola contrattuale che disponga in tal senso, per non aver osservato regole tecniche previste da una normativa speciale sopravvenuta alla costruzione dell'immobile e con effetti non retroattivi;
d) l'idoneità dell'immobile rispetto al rischio sismico sin dal 2011 - e la piena idoneità dello stesso ad essere utilizzato come residenza per gli studenti universitari - in assenza di relazioni del genio civile o della protezione civile che ne dichiarassero l'inidoneità a sostenere eventi sismici, risultando al contrario che l'edificio aveva sopportato il sisma del dicembre 1990 senza evidenziare lesioni relative agli eventi degli anni (cfr. sentenza n. 219/2020). Giova soggiungere che su tale aspetto della controversia appaiono pienamente condivisibili le valutazioni operate dal
Tribunale di Catania – in altra controversia resa tra le stesse parti per il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi agli anni 2013 e 2014 – con la sentenza 821/2020 (resa il 26.2.2020, confermata in grado di appello con la sentenza n.987/2021 che – per quanto consta - non è passata in cosa giudicata per la pendenza del ricorso in Cassazione proposto dall ) Pt_1
laddove, in particolare, si afferma che l'edificio in questione è stato utilizzato dall' esclusivamente per una destinazione di carattere alberghiero Pt_1
(circostanza che appare incontroversa tra le parti) in coerenza con la destinazione propria dell'immobile, traendosi la conclusione secondo cui resta esclusa la possibilità di considerare detto edificio come scolastico e quindi soggetto ad interventi di miglioramento e consolidamento sismico propri di tale tipologia urbanistica. E' appena il caso di rilevare che tali considerazioni non trovano smentita alcuna nella documentazione prodotta in atti mentre non appaiono rilevanti per la decisione le richieste istruttorie spiegate dalla difesa dell (volte all'acquisizione del progetto di miglioramento sismico e del Pt_1
progetto di adeguamento sismico dell'immobile ex approvato dal CP_6
Genio Civile di ) sol che si consideri che detta relazione di consulenza Pt_1
è stata posta a fondamento della sentenza di primo grado n. 821/2020, confermata in appello, che ha disatteso le medesime argomentazioni dell Pt_1
qui scrutinate”,
- che, sempre in punto di giudicato, dovesse darsi pure atto che “non assume rilevanza il differente periodo oggetto delle pronunzie passate in cosa giudicata, tenuto conto della assoluta identità della situazione di fatto quanto alle condotte dei contraenti, non smentita da alcun elemento di segno contrario. Del pari non rileva la qualificazione giuridica della domanda di risoluzione del contratto di locazione adottata con la sentenza 219/20 della
Corte di Appello (ricondotta alla disciplina dell'art. 1578 c.c.) in quanto il giudicato si estende ai presupposti fattuali della domanda ed alla ricostruzione e valutazione delle condotte dei contraenti. A ben vedere la presente controversia verte su questioni di fatto e di diritto comuni e coincidenti (salvo che per il diverso periodo di riferimento) con quelle coperte dal giudicato ed il relativo accertamento costituisce la medesima premessa logica di quello oggetto del presente giudizio, a prescindere dalla diverse norme giuridiche
(art. 1453 c.c. ovvero, in subordine, art. 1463 c.c.) invocate dall a Pt_1
sostegno della medesima causa petendi e del medesimo petitum sostanziale, ossia il prospettato inadempimento contrattuale della e Controparte_1
quindi la fondatezza dell'eccezione ex art. 1460 c.c. e la chiesta pronunzia di risoluzione del contratto di locazione in questione. ….. Ne discende che i capi di domanda riconvenzionale volti alla pronunzia della risoluzione del contratto avanzati sul presupposto dell'inadempimento della locatrice ovvero dell'impossibilità di utilizzo dell'immobile per carenze strutturali non sono più in questa sede suscettibili di scrutinio per la preclusione costituita dal giudicato esterno”,
- che comunque, ed in ogni caso, “con la sentenza n. 219/2020 è stato definitivamente escluso qualunque profilo di responsabilità in capo alla locatrice per non aver conformato l'immobile ai nuovi Controparte_1
parametri di sicurezza antisismica dettati da una normativa tecnica sopravvenuta rispetto alla costruzione dell'immobile medesimo, in assenza di una specifica clausola contrattuale che disponesse in tal senso, il che rende incontrovertibile l'infondatezza della tesi dell anche con riguardo alla Pt_1
lamentata violazione degli artt. 1575, n. 2, e 1576, c.c.”. E per quanto così riassunto il Tribunale di Catania, con sentenza n. 884/2023 del
28.3.2023, rigettava nuovamente l'opposizione all'esecuzione dell , che pure Pt_1
condannava al pagamento delle spese dei quattro gradi di giudizio.
§§§
Avverso detta sentenza l' Parte_1
interponeva, con ricorso ex 433 c.p.c. tempestivamente depositato in
[...]
cancelleria il 28.8.2023, appello articolato su sette motivi.
Censurando, con il primo, quanto aveva condotto il Tribunale a disattendere la sua eccezione di nullità del contratto di locazione de quo per impossibilità giuridica dell'oggetto, ex artt. 1346 e 1418 c.c.
Obiettava al riguardo:
- quanto alla sanzionata tardività dell'eccezione, che “La nullità del contratto, derivante da norme inderogabili di legge, come le prescrizioni attinenti alla sicurezza degli edifici (soprattutto se destinati a scuola) è rilevante a prescindere dal comportamento processuale della parte (la non deduzione dell'eccezione in sede di opposizione all'esecuzione innanzi al G.E. nella procedura esecutiva n. 6076/12 R.G.E.), così Corte Cass. 22886/07. La nullità può essere fatta valere in ogni stato e grado del processo .. …..
Conseguentemente non si rendono applicabili preclusioni o limitazioni per la proposizione di domande nuove o eccezioni in senso stretto (Cass. n. 14969/04
e n. 15920/04)”,
- che nessun giudicato si fosse, in realtà, formato sulla questione attinente l'eccepita impossibilità giuridica dell'oggetto del contratto di locazione de quo: dacchè la citata sentenza di questa Corte n. 219/2020 aveva in realtà sancito non tanto la validità quanto l'idoneità dello stesso contratto a fungere da titolo esecutivo ancorchè stipulato (non per atto di notaio ma) per atto di funzionario amministrativo,
- che, nel merito, “Sulla impossibilità della prestazione si rinvia a quanto esposto nel sesto motivo di appello”. Con il secondo motivo di impugnazione indi si censurava che a torto il primo giudice avesse (asserendo, come s'è visto, per un verso che “la presente controversia verte su questioni di fatto e di diritto comuni e coincidenti (salvo che per il periodo di riferimento) con quelle coperte dal giudicato ed il relativo accertamento costituisce la medesima premessa logica di quello oggetto del presente giudizio, a prescindere dalle diverse norme giuridiche invocate dall a sostegno della medesima causa Pt_1
petendi e del medesimo petitum sostanziale, ossia il prospettato inadempimento contrattuale della e quindi la fondatezza dell'eccezione ex art. Controparte_1
1460 c.c.”, e per altro verso che “non assume rilevanza il differente periodo oggetto delle pronunce passate in giudicato, tenuto conto della assoluta identità della situazione di fatto quanto alle condotte dei contraenti, non smentita da alcun elemento di segno contrario”) ritenuto coperta dal giudicato - disceso sulla ridetta sentenza n. 219/2020 - l'eccezione di inadempimento sollevata da esso . Pt_1
Obiettava al riguardo:
- che “la sentenza 219/20 ha per oggetto i vizi della cosa locata ex art. 1578 c.c. la cui premessa logica non è un inadempimento della ma Controparte_1
l'esistenza oggettiva del vizio. Invece la premessa fattuale e logica della odierna domanda dell è l'inadempimento della al Pt_1 Controparte_1
disposto dell'ordinanza n. 3274/2003 (e successive circolari) e pertanto l'inadempimento agli obblighi derivanti degli artt. 1575 n. 2) e 1576 c.c.”,
- che, per altro verso, ben assumesse in realtà rilievo la diversa collocazione temporale dell'inadempimento ogni volta ascritto alla infatti, Controparte_1
“La sentenza n. 219/20 della Corte di Appello di Catania si riferisce alla presunta idoneità dell'immobile nell'anno 2011 avendo ritenuto (peraltro erroneamente) che a tale data “non vi è alcuna relazione del Genio civile o della Protezione civile da cui risulti una inidoneità del fabbricato a sopportare l'urto di eventi sismici. E' quindi evidente che la decisione n. 219/20 attiene ad un accertamento della presunta idoneità dell'immobile con riferimento esclusivamente al “periodo in contestazione” aprile-dicembre 2011, mentre nel presente giudizio si controverte dell'inidoneità dell'immobile relativamente all'anno 2012. Pertanto, poichè la sentenza 219/20 si è limitata ad accertare una “presunta” mancanza di prova (relazione del Genio civile o della
Protezione civile) relativamente al “periodo in contestazione”, il presunto
“giudicato esterno” si sarebbe verificato esclusivamente in relazione a detto periodo”.
Il primo giudice – proseguiva parte appellante nell'articolare il suo terzo motivo di impugnazione – aveva pure asserito che, anche ad escludersi che l'eccezione di inadempimento de qua fosse coperta dal giudicato, una volta che l'eccezione medesima fosse stata debitamente ricondotta alla disciplina dei vizi della cosa locata dovesse, comunque, riconoscersi che a denunciare l'insicurezza sismica del fabbricato condotto in locazione esso avesse “implicitamente rinunciato Pt_1
avendo utilizzato l'immobile per un significativo arco temporale (sul punto, Cass.
Civ., sez. III, 27/09/2016, n. 18987 e Cass. Civ., sez. III, 20/05/2015, n. 10282)”: a torto – si obiettava – dacchè “l' , come detto, è venuto a conoscenza Pt_1
dell'inidoneità dell'immobile solo a seguito della verifica effettuata dalla
[...]
nel 2011, ….. e contrariamente a quanto si legge nella sentenza Controparte_1
appellata ha continuato a utilizzare l'immobile non essendo ancora a conoscenza dell'accertamento dell'inidoneità dello stesso all'uso contrattualmente convenuto, dopo aver sollecitato sin dal 2009 (doc. n.5) la ad effettuare la Controparte_1
verifica prevista dall'OPCM 3274/03, verifica spettante ai proprietari (OPCM
3274/03 art. 2 co 3) e non al conduttore. Risulta accertato (con effetti di giudicato) che dal luglio 2010 al marzo 2011 l'immobile non è stato nella disponibilità dell a causa prima del degrado in cui è venuto a trovarsi e poi per il tempo Pt_1
necessario alla per effettuare i lavori di manutenzione Controparte_1
Cont straordinaria. Successivamente in data 28.03.11 la che con lettera del
19.02.2011 aveva comunicato di aver ultimato gli interventi, intimava formalmente all , ex art. 1216 c.c., di riconsegnarsi i locali: ma l'ERSU, a causa Pt_1
dell'inidoneità degli stessi, emersa nel 2011 (doc. n. 6), e poi confermata dalla relazione di CTU dell'ing. (doc. n. 3), si rifiutava di riconsegnarsi i Persona_1
locali (verbale negativo del notaio ). E con l'atto dichiaratorio stragiudiziale Per_2
del 15.2.13 (doc. n. 11), dopo aver diffidato la ad effettuare tutti Controparte_1
gli interventi necessari per rendere idonea la struttura ad assorbire scosse sismiche idonee a portare al collasso dell'edificio, notificava formalmente che “nella situazione attuale l non è nelle condizioni di fruire dell'immobile”. Dal luglio Pt_1
del 2010 l non ha più dunque utilizzato l'immobile, ed il fatto che in Pt_1
precedenza lo abbia utilizzato per un limitato periodo di tempo (fino al luglio del
2010) non può considerarsi come implicita rinuncia a far valere l'inidoneità sismica dell'immobile essendo stata l'inidoneità accertata solo successivamente con la relazione del 2011 (doc. 6) e la CTU dell'ing. Parte_3 Persona_1
(doc. n. 3)”.
Stante la piena fondatezza di detta eccezione di inadempimento – aggiungeva l'Ente appellante, veicolandolo nel suo quinto motivo di impugnazione – avrebbe dovuto pure accogliersi la domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. che esso medesimo appellante aveva altresì formulato nel costituirsi, con la sua comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, nell'originario giudizio di merito.
Ancora, con il quarto motivo di appello, lamentava l'ERSU che il Tribunale avesse rigettato le sue istanze istruttorie sebbene “già chieste nel proc. n. 20045/15 R.G. del
Tribunale e n. 1940/17 RG della Corte d'Appello (acquisizione del progetto di miglioramento sismico e del progetto di adeguamento sismico dell'immobile ex CP_6
, approvato dal Genio Civile di ), ritenendole non rilevanti”: a torto,
[...] Pt_1
dacchè “le richieste istruttorie dell sono rilevanti al fine di provare Pt_1
l'inadempimento dell'obbligo della di adeguare l'immobile alla Controparte_1
disciplina antisismica”.
Infine, con gli ultimi due motivi della sua impugnazione, l'Ente appellante censurava:
- il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1463 c.c. - per impossibilità sopravvenuta - che aveva ulteriormente proposto in via riconvenzionale e che il primo giudice aveva ritenuto che fosse anch'essa preclusa dal giudicato: a torto – si obiettava - essendo stata detta domanda fondata sulla “inidoneità di fatto dell'immobile, per le sue condizioni strutturali, all'uso contrattualmente convenuto. Contrariamente a quanto si legge nella sentenza appellata la risoluzione del contratto per il sopravvenuto accertamento dell'impossibilità della prestazione, ex art. 1463 c.c., non presuppone l'inadempimento del locatore. Infatti l'impossibilità prevista dall'art. 1463 c.c. è quella non imputabile alle parti, che rileva oggettivamente. Altrimenti si ricadrebbe nella previsione dell'art. 1453 c.c.
Essendo non imputabile alle parti non è previsto il risarcimento del danno. La sopravvenienza dell'impossibilità della prestazione (1581 c.c.) attiene alla scoperta del difetto (Trifone, Trattato Rescigno, XI, p.470), che si è avuta a seguito della verifica effettuata dalla (doc. n. 6) e della Controparte_1
CTU dell'ing. (doc. n. 3)”, Persona_1
- il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1580 c.c. che, sempre in via riconvenzionale, aveva pure proposto: anche a tal proposito dovendosi obiettare che “La domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di locazione del 7.12.2004 ex art. 1580 c.c. non ha nulla a che vedere con l'inadempimento contrattuale della e con il giudicato ex Controparte_1
sentenza n. 219/20. La ratio dell'art.1580 c.c. è la rilevanza oggettiva della condizione dell'immobile in relazione al diritto alla salute dei fruitori dello stesso e prescindendo dai comportamenti sia del locatore che del conduttore.
L'art. 1580 c.c. infatti riguarda i vizi della cosa che “espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti”, con ciò comprendendo tutti coloro che utilizzano la cosa, come del resto previsto nel contratto di locazione (residenza universitaria). La norma dunque fa riferimento ad una condizione di pericolo (anche temuto) alla salute degli utilizzatori dell'immobile. Dalla già citata consulenza del CTU, ing. Per_1
(doc. n. 3 p. 21) risulta con “certezza assoluta” che l'immobile non è
[...]
conforme alla normativa antisismica oggi vigente e non è in grado “di sopportare movimenti trasversali e di taglio (azione sismica)”. Pertanto in caso di terremoto di un qualche rilievo coloro che si trovano nell'immobile
(studenti, docenti, personale etc.) corrono gravissimi rischi. La disciplina dell'art. 1580 c.c. ha peraltro carattere eccezionale rispetto alla disciplina generale dei vizi della cosa locata in quanto il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto “anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia”. Infatti la norma dall'art. 1580 c.c. ha un fondamento di carattere pubblicistico (sentenza 821/20 prodotta da controparte, p. 5: “ la disposizione
è unanimemente posta a tutela del diritto alla salute, il quale connota in specie il rapporto locatizio di valenza pubblicistica, tale da giustificare una deroga alla disciplina comune dettata per i vizi della cosa locata”) avendo come scopo quello di tutelare la salute del fruitore dell'immobile, che può non coincidere con il conduttore, rispetto all'interesse del locatore di continuare nel contratto di locazione e percepire il canone. L' ha avuto come Pt_1
obiettivo esclusivo quello della tutela della salute di tutti coloro che utilizzavano la residenza universitaria. In coerenza l'ERSU si è immediatamente attivato invitando la ad adempiere alle Controparte_1
verifiche di cui all'ordinanza del PCM n. 3274/2003 (doc. n. 4), ha contestato la relazione di verifica 16.6.11 della (doc. n. 6), ha Controparte_1
attivato la per accertamenti sullo stato Controparte_8
dell'immobile ex (doc. n. 7 e 8). Con l'atto dichiaratorio del CP_6
15.2.2013 (doc. n. 11) l' ha contestato alla che in Pt_1 Controparte_1
considerazione dello stato dell'immobile non poteva consentire l'utilizzo da parte degli studenti, e che quindi non era tenuta a pagare il canone, e diffidava la ad effettuare i lavori di adeguamento sismico. Nessun Controparte_1
pubblico amministratore poteva prendersi la responsabilità di continuare ad alloggiare degli studenti (circa 300) in un immobile non risultante idoneo - e certificato come tale – sotto il profilo sismico, facendo correre agli stessi gravi rischi per la loro incolumità (vedi il caso “L' Aquila” nonché i recenti esiti del terremoto che ha colpito l'Italia Centrale, ove sono crollati edifici costruiti di recente ma non adeguati ai criteri antisismici) e tantomeno, in considerazione di ciò, continuare ad erogare “a vuoto”, del denaro dei contribuenti alla controparte”.
Dato da ultimo atto, e debitamente documentato:
- che il suddetto procedimento di espropriazione presso terzi era stato definito con ordinanza dell'adito G.E. del 31.10.2018 - con cui veniva assegnata alla ex art. 553 c.p.c., la complessiva somma di € 914.263,27, Controparte_1
oltre ulteriori interessi e spese di procedura – e che i terzi pignorati indi corrispondevano alla stessa addì 10.5.19, la complessiva Controparte_1
somma (per sorte capitale, interessi, spese e compensi) di € 920.935,51,
- che, in pagamento delle spese del giudizio d'appello definito con la succitata sentenza n. 1081/2019 del 24.5.2019, aveva versato l'ulteriore complessiva somma di € 26.277,96,
(per tutto quanto così riassunto) l Parte_1
concludeva chiedendo alla Corte adita di “riformare in toto
[...]
la sentenza 884/23 del Tribunale di Catania nei termini che seguono: 1) Previo accertamento dell'inidoneità dell'immobile “ex ” rispetto alla CP_6
legislazione antisismica, accogliere l'eccezione di nullità del contratto di locazione
07.12.2004 con i conseguenti provvedimenti. 2) In accoglimento dell'eccezione di inadempimento ritenere e dichiarare legittima, ex art. 1460 c.c., la sospensione del pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2012, dichiarando altresì che l' non è tenuto a pagarli. 3) In accoglimento della domanda riconvenzionale, Pt_1
dichiarare risolto il contratto di locazione 07.12.2004 ex art. 1453 c.c. per l'inadempimento della per cui l non è tenuto a pagare i Controparte_1 Pt_1
canoni di locazione relativi all'anno 2012. 4) In via subordinata, dichiarare risolto il contratto di locazione 07.12.2004 ex art. 1463 c.c. per impossibilità della prestazione dovuta dalla per cui l' non è tenuto a pagare i canoni di Controparte_1 Pt_1
locazione dell'anno 2012. 5) In via ulteriormente subordinata dichiarare risolto il contratto di locazione 07.12.2004 ex art. 1580 c.c. per cui l non è tenuto a Pt_1
pagare i canoni di locazione dell'anno 2012. 6) In ogni caso dichiarare illegittimo l'atto di precetto e il pignoramento con cui è stata promossa la procedura esecutiva n. 6076/2012, revocare l'ordinanza 31.10.2018 del G.E. dott. Centaro con cui è stata assegnata alla la somma di € 914.263,27 oltre gli interessi Controparte_1
maturati dalla data di emissione dell'ordinanza (31.10.18) e le spese di procedura per € 3.800,00. 7) condannare la alla restituzione della somma di Controparte_1
€ 920.935,51 assegnati dal G.E. con l'ordinanza 31.10.18 (sorte capitale, spese, compensi e interessi) con gli interessi legali dalla data del pagamento (10.5.19). 8) condannare la alla restituzione della somma di €. 26.277,96 (spese Controparte_1
legali del giudizio di Appello) con gli interessi legali dalla data del pagamento
(7.12.20) 9) Condannare la al pagamento delle spese dei giudizi Controparte_1
di merito e del giudizio di Cassazione. In via istruttoria: a) ordinare ai sensi dell'art. 210 cpc alla di depositare copia del progetto di miglioramento Controparte_1
sismico e del progetto di adeguamento sismico dell'immobile ex poi CP_6
approvato dal Genio Civile di . b) In subordine, ordinare, ai sensi dell'art. Pt_1
213 cpc, al Genio Civile di di trasmettere copia del progetto approvato di Pt_1
adeguamento sismico (n. di pos. 110618 – rep. prot. n. 10753 del 22.12.14) trasmesso alla con lettera 14.03.14 n. 48032. c) ordinare al Monte Controparte_1
dei Paschi di Siena spa e a di depositare copia delle quietanze delle CP_9
somme pagate alla giusta l'ordinanza 31.10.18 del G.E.”. Controparte_1
§§§
Non si sono costituiti la ed Controparte_3 Controparte_7
di cui deve essere pertanto dichiarata la contumacia.
[...]
Si costituiva, per converso, la che – a contestazione di tutto Controparte_1
quanto devoluto in appello da controparte, la cui impugnazione chiedeva pertanto che fosse rigettata – teneva in ispecie a ribadire: - che “l'Edificio ex Hotel Costa non è mai stato oggetto di dichiarazione di inagibilità. Ergo, l'ente non si è mai trovato nella giuridica impossibilità di esercitare l'attività in funzione della quale il contratto era stato concluso”,
- che “Non esiste alcuna norma di legge che imponga l'intervento di adeguamento sismico sul bene di cui trattasi. Pur non di meno, con estrema correttezza e buona fede, pur non essendovi obbligata, ha Controparte_1
ritenuto di procedere alla spontanea verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio. La relativa relazione, con i documenti tecnici, sono stati trasmessi all'ERSU con nota prot. n. 4748 del 14.09.2012. Senza dunque mai prestare acquiescenza alle doglianze dell' la locatrice aveva sì chiesto Pt_1
ed ottenuto l'approvazione del progetto di adeguamento sismico del bene;
ciò era accaduto, però, esclusivamente in funzione e nell'ambito delle intercorse
(e poi sfumate) trattative tra le parti, volte alla bonaria definizione di una lite che, nel suo complesso, ha ad oggetto i canoni di locazione relativi al periodo
2010-2016. Tali trattative prevedevano che la locatrice, pur non essendovi obbligata ex lege o per contratto, avrebbe effettuato le opere di adeguamento sismico del bene. A fronte di ciò avrebbe evitato l'alea Controparte_1
dei giudizi ed avrebbe, altresì, ottenuto una locazione di lunga durata e con canoni maggiorati rispetto al precedente contratto, così da giustificare i sacrifici in termini di ingenti spese di ristrutturazione dell'immobile e di rinuncia a canoni già maturati”,
- che, al di là della cosa giudicata per il primo giudice di valenza totalmente assorbente, tutte le domande di risoluzione contrattuale che l aveva Pt_1
formulato in via riconvenzionale nel costituirsi nell'originario giudizio di merito – sia quella fondata sull'art. 1453 c.c. sia quella fondata sull'art. 1463
c.c. sia, ancora, quella fondata sull'art 1580 c.c. – fossero pregiudizialmente inammissibili “in quanto l' non le ha prospettate già in sede di Pt_1
opposizione all'esecuzione innanzi al G.E.”.
§§§ Venuti all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, all'esito alla trattazione della causa, ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. rinviava le parti ad udienza di discussione finale.
Udienza esaurita la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
In ordine al primo motivo del nuovo appello dell deve, in primo luogo, Pt_1
escludersi che il suo esame risulti precluso dalla cosa giudicata che anche a tal riguardo il primo giudice – asserendo (come premesso) che “l'astratta idoneità del contratto a costituire titolo esecutivo implica – costituendone il necessario postulato logico-giuridico - la piena validità giuridica del contratto quanto all'esistenza dei requisiti essenziali ex art. 1325 c.c.” - riteneva di poter predicare. Secondo il massimo organo nomofilattico, infatti, “In tutte le ipotesi di impugnativa negoziale
(adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione) la rilevazione ex officio delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o "di protezione") è sempre obbligatoria, e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio;
la loro "dichiarazione", invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione” (Cass.SS.UU. 12.12.2014 n. 26242): ciò che vale di tutta evidenza quanto dire (non già ciò che il primo giudice riteneva di desumere dallo stesso arresto ma) che il giudice che, investito da azione di impugnativa negoziale, non rilevi d'ufficio una nullità contrattuale (e non sottoponga la relativa questione alle parti) non genera una sentenza idonea a costituire cosa giudicata anche in ordine, anzitutto, alla validità del contratto.
E sempre in virtù di quanto appena considerato (ovvero considerandosi che “la rilevazione ex officio delle nullità negoziali … è sempre obbligatoria …”) deve pure escludersi l'inammissibilità che il primo giudice faceva discendere dal fatto che la nullità de qua non fosse stata eccepita dall sin dal momento della sua primitiva Pt_1
opposizione innanzi al Giudice dell'Esecuzione.
Al fine di perorare la fondatezza di detto primo motivo l'ente appellante ha poi rinviato alle difese articolate con il suo sesto motivo mercè il quale è stata riproposta la domanda di risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta, ex art. 1463
c.c., già formulata dallo stesso , in via riconvenzionale, con la propria Pt_1
comparsa di costituzione nel giudizio di merito già avviato (come s'è visto) da controparte.
Domanda questa che – in uno con quella di risoluzione contrattuale per inadempimento, ex art. 1453 c.c., riproposta con il quinto motivo di appello, e con quella di risoluzione per vizio della cosa locata idoneo a nuocere alla salute del conduttore, ex art. 1580 c.c., riproposta con il settimo motivo di appello – debbono essere dichiarate pregiudizialmente inammissibili - così per come correttamente obiettato da parte appellata (la cui utile eccezione è venuta ad impedire ogni sanatoria della relativa nullità processuale - cfr. Cass. III 5183/88 - dopo che l'inammissibilità che qui si sanziona non veniva, in limine litis, accertata dal primo giudice nonostante l'eccezione di cosa giudicata non integri “ragione più liquida”) – giacché, per l'appunto, tutte in via riconvenzionale proposte per la prima volta con detta comparsa di costituzione nel giudizio di merito dopo che erano rimaste estranee alla materia di giudizio nonché al petitum di detta primitiva opposizione innanzi al Giudice dell'Esecuzione: infatti, “Anche laddove l'opponente non intenda richiedere provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 624 c.p.c., e/o dell'art. 618 c.p.c., resta comunque ferma l'esigenza che l'opposizione stessa sia introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione) e che il contraddittorio sulla relativa domanda si svolga preventivamente nell'ambito del processo esecutivo, prima della instaurazione del giudizio di merito in sede di cognizione ordinaria davanti al giudice competente per materia e per valore, secondo il rito applicabile in relazione all'oggetto del contendere, nel termine perentorio all'uopo assegnato dal giudice dell'esecuzione.
….. La struttura bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive ha la finalità di assicurare che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il giudice dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonchè dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione (o comunque da indurre le parti a rinunciarvi e/o comunque a trovare un accordo), con evidenti effetti deflattivi sul contenzioso ordinario a cognizione piena” (Cass. III 25170/2018).
Rimane, nondimeno, da vagliare il merito di detto primo motivo di appello: che deve dirsi infondato a mente dell'arresto, che nell'esegesi dell'art. 1346 c.c. costituisce jus receptum, secondo cui “Ricorre un'ipotesi di nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto, ai sensi degli art. 1346 e 1418 c.c., [soltanto, n.d.r.] allorché sussista un impedimento di carattere giuridico originario, che abbia ostacolato in radice ed in modo assoluto il risultato cui la prestazione era diretta” (ex ceteris Cass. I
28430/2011). Ed invero, una impossibilità giuridica originaria dell'oggetto del nuovo contratto di locazione de quo deve essere esclusa nella troncante considerazione che, all'atto della stipula del contratto medesimo, l'immobile fosse permanentemente assistito (come desumibile dal succitato posteriore contratto di compravendita del
2.12.2005 per atto pubblico in notar , Rep. 25211, nel testo del quale si dà atto Per_2
che il fabbricato alienato fosse pure provvisto di “autorizzazione di abitabilità rilasciata il 22 ottobre 1960” e che “successivamente non sono state apportate modifiche che richiedono altri provvedimenti autorizzativi, non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori e non si sono verificati i presupposti per la loro futura emissione”) da certificazione di agibilità ai sensi di quanto oggi previsto dall'art. 24
T.U. 380/2001 (ed è noto che “Il rilascio del certificato di abitabilità, già nel regime dell'art. 221 del Testo unico delle leggi sanitarie e dell'art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994, è condizionato non soltanto alla salubrità degli ambienti ma anche alla conformità edilizia dell'opera, sicché, attesa la presunzione iuris tantum di legittimità degli atti amministrativi, col rilascio del permesso di abitabilità devono intendersi verificate, salvo prova contraria, entrambe le suddette condizioni, senza necessità — per il contraente obbligato a far constare la loro esistenza — di produrre un certificato ulteriore”, ex ceteris Cass. II 17498/2012). Senza non aggiungere, a questo punto, che era lo stesso ente appellante a discettare contraddittoriamente – con il suo sesto motivo che già si è detto inammissibile – di impossibilità soltanto sopravvenuta dell'oggetto del contratto dichiaratamente legata alla scoperta, soltanto successiva alla stipula, “del difetto (Trifone, Trattato Rescigno,
XI, p.470), che si è avuta a seguito della verifica effettuata dalla Controparte_1
(doc. n. 6) e della CTU dell'ing. (doc. n. 3)”. Persona_1
§§§
Fondatamente l' è venuto a denunciare che non sussiste il giudicato invocando Pt_1
il quale il primo giudice si è sottratto al vaglio, nel merito, della sua eccezione di inadempimento. Al riguardo non deve farsi altro che ribadire, siccome ineccepibile, quanto dedotto da detto appellante allorchè faceva valere che “mentre la causa petendi è individuata nella sentenza 219/20 nell'esistenza di vizi rilevanti ex art. 1578 c.c., e il petitum nella richiesta di risoluzione per l'esistenza oggettiva di vizi e non per un inadempimento della oggi l ha invece richiesto Controparte_1 Pt_1
al Tribunale l'accertamento dell'inadempimento della agli artt. Controparte_1
1575 n. 2 e 1576 c.c. in relazione agli obblighi conseguenti all'OPCM n. 3274/2003
e successive circolari (causa petendi), con la conseguente richiesta (petitum) di accoglimento dell'eccezione ex art. 1460 c.c. e di risoluzione del contratto per inadempimento. Trattandosi di vizi rilevanti oggettivamente (a prescindere dalla colpa del locatore), infatti, la risoluzione ex art. 1578 co 1° c.c. non postula un inadempimento della a differenza degli artt. 1575 n. 2 e 1576 Controparte_1
c.c. in relazione all'OPCM 3274/03 e successive circolari che presuppongono l'inadempimento contrattuale della . Controparte_1 E' d'uopo soggiungere che anche in seno al contenzioso esitato nella sentenza di questa Corte n. 219/20 l' aveva, in realtà, esclusivamente sollevato eccezione Pt_1
di inadempimento (e non anche discettato di vizi della cosa locata) e che quei giudici ritenevano, tuttavia, che non travalicasse i limiti imposti dall'art. 112 c.p.c. (ovvero che costituisse esercizio del potere-dovere di esatta qualificazione giuridica della domanda, da mihi factum tibi dabo jus) la loro considerazione che “gli asseriti difetti statici dell'immobile concesso in locazione per violazione dell'OPCM 3274/2003 di certo non rientrano tra le riparazioni straordinarie bensì, se esistenti (e vi è contestazione tra le parti), tra i vizi della cosa locata, non eliminabili attraverso una riparazione ma solo attraverso interventi di risanamento che importano, per il locatore, un sacrificio economico non compatibile con le caratteristiche funzionali e strutturali del contratto di locazione. Per i difetti in questione la disciplina è quella dell'art. 1578 c.c. ….”. La sentenza in questione appare così affetta dal vizio di extrapetizione (e se ne ha insuperabile conferma nel recente dictum di Cass. III
33708/2023 che, nel vagliare altro filone della medesima vicenda, rilevava che “a fronte di un contraddittorio che si era sviluppato sia in primo grado che in sede di gravame in termini di sussistenza o meno dell'inadempimento della locatrice nella manutenzione dell'immobile e – correlativamente - di fondatezza o meno dell'eccezione di inadempimento del conduttore, la Corte di Appello non si è limitata a compiere una (consentita) riqualificazione in iure dei fatti dedotti, ma ha rilevato circostanze di fatto sulla base delle quali è pervenuta a individuare le cause del pacifico grave degrado dell'immobile in vizi strutturali già presenti al momento della consegna del bene al conduttore e dallo stesso conosciuti o conoscibili;
in tal modo modificando - in fatto, prima ancora che in diritto - i termini della controversia su cui era stato svolto il contraddittorio;
si tratta di una questione mista (di fatto e di diritto) - in quanto fa leva sulla individuazione di vizi strutturali e originari per farne conseguire l'inquadramento della vicenda entro la cornice dell'art. 1578 c.c. anziché in quella degli artt. 1576 e 1577 c.c. - che modifica in modo decisivo il focus della controversia”) ma, essendo il vizio anzidetto rimasto immune da impugnazione che conducesse a sua emenda, oggi deve riconoscersi che – tra le parti, i loro eredi od aventi causa – ex art. 2909 c.c. non sia più revocabile in dubbio che il fabbricato de quo non accusi vizi sussumibili alla fattispecie normativa ex art. 1578 c.c.: ciò nondimeno, trattasi di cosa giudicata che stricti juris attiene all'oggetto del contratto e non invece agli obblighi di prestazione delle relative parti, e che come tale – mentre rende ragione della inconducenza di quanto veicolato nel terzo motivo di appello – impone per converso, non essendo ciò quindi precluso da alcun giudicato, di passare all'esame nel merito dell'eccezione di inadempimento reiterata dall con il Pt_1
secondo motivo della sua impugnazione.
Orbene, nessun inadempimento quale quello ancora una volta eccepito in atti di causa dall è dato, nella specie, di individuare poiché – come da parte appellata Pt_1
esattamente dedotto – deve escludersi che l'obbligo di procedere a verifica di sicurezza sismica ex art. 2, comma terzo, O.P.C.M. 3274/2003 implichi che debba seguirvi in tutti i casi, e senza eccezioni, la pronta esecuzione degli interventi di adeguamento che la procedura di verifica conduca ad individuare. A far concludere in tal senso è la Circolare Ministeriale 2.2.2009 n. 617 (recante le istruzioni di attuazione delle nuove N.T.C. approvate con D.M. 14.1.2008) la quale nel disciplinare il regime delle “Costruzioni Esistenti” (di cui al capitolo C8) – posta la premessa che “Le NTC individuano due grandi categorie di situazioni nelle quali è obbligatorio effettuare la verifica di sicurezza, essendo entrambe le categorie comunque riconducibili ad un significativo peggioramento delle condizioni di sicurezza iniziali o di progetto secondo la normativa dell'epoca della costruzione: a) variazioni, improvvise o lente, indipendenti dalla volontà dell'uomo (ad esempio: danni dovuti al terremoto, a carichi verticali eccessivi, a urti, etc., danni dovuti a cedimenti fondali, degrado delle malte nella muratura, corrosione delle armature nel c.a., etc., errori progettuali o esecutivi, incluse le situazioni in cui i materiali o la geometria dell'opera non corrispondano ai dati progettuali); b) variazioni dovute all'intervento dell'uomo, che incide direttamente e volontariamente sulla struttura (v.
§ 8.4 delle NTC) oppure sulle azioni (ad esempio: aumento dei carichi verticali dovuto a cambiamento di destinazione d'uso), o che incide indirettamente sul comportamento della struttura” – sancisce anzitutto che “Dall'obbligatorietà della verifica è normalmente esclusa la situazione determinata da una variazione delle azioni che interviene a seguito di una revisione della normativa, per la parte che definisce l'entità delle azioni, o delle zonazioni che differenziano le azioni ambientali
(sisma, neve, vento) nelle diverse parti del territorio italiano” (statuizione questa – si noti – che si dimostra pure in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ex ceteris Cass. III 19226/2015, secondo cui “Non è ravvisabile la responsabilità del locatore qualora il conduttore invochi la risoluzione del contratto per inidoneità dei locali in ragione dell'inosservanza di particolari regole tecniche previste da una normativa speciale sopravvenuta alla costruzione dell'immobile e con effetti non retroattivi, laddove non sia stata prevista in contratto [e nel caso a mani nulla del genere si riscontra nel testo contrattuale, n.d.r.] alcuna clausola diretta appositamente a rendere operante tra le parti la normativa tecnica in questione”).
Appare già decisivo, pertanto, che l non abbia, affatto, denunciato alcun Pt_1
“significativo peggioramento delle condizioni di sicurezza iniziali o di progetto secondo la normativa dell'epoca della costruzione” quanto, invece, “una variazione delle azioni …. a seguito di una revisione della normativa, per la parte che definisce l'entità delle azioni, o delle zonazioni che differenziano le azioni ambientali (sisma, neve, vento) nelle diverse parti del territorio italiano”.
Forniscono poi definitivo suffragio a quanto dedotto dalla a sua Controparte_1
discolpa le ulteriori disposizioni della menzionata Circolare che – previamente sancito che “Gli esiti delle verifiche dovranno permettere di stabilire quali provvedimenti adottare affinché l'uso della struttura possa essere conforme ai criteri di sicurezza delle NTC. Le alternative sono sintetizzabili nella continuazione dell'uso attuale, nella modifica della destinazione d'uso o nell'adozione di opportune cautele e, infine, nella necessità di effettuare un intervento di aumento o ripristino delle capacità portanti, che può ricadere nella fattispecie del miglioramento o dell'adeguamento” - precisa che “È evidente che i provvedimenti di adeguamento sono necessari e improcrastinabili [soltanto, n.d.r.] nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall'uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio;
più complessa è la situazione che si determina nel momento in cui si manifesti l'inadeguatezza di un'opera rispetto alle azioni ambientali, non controllabili dall'uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro determinazione. Per le problematiche connesse, non si può pensare di imporre l'obbligatorietà dell'intervento o del cambiamento di destinazione d'uso o, addirittura, la messa fuori servizio dell'opera, non appena se ne riscontri l'inadeguatezza. Le decisioni da adottare dovranno necessariamente essere calibrate sulle singole situazioni (in relazione alla gravità dell'inadeguatezza, alle conseguenze, alle disponibilità economiche e alle implicazioni in termini di pubblica incolumità). Saranno i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o privati o singoli cittadini, a definire il provvedimento più idoneo, eventualmente individuando uno o più livelli delle azioni, commisurati alla vita nominale restante e alla classe d'uso, rispetto ai quali si rende necessario effettuare l'intervento di incremento della sicurezza entro un tempo prestabilito”.
In claris non fit interpretatio: ove la costruzione si riveli inadeguata “rispetto alle azioni ambientali, non controllabili dall'uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro determinazione” – ovvero, e pertanto, soprattutto rispetto alle scosse telluriche – rimane escluso alcuno stringente obbligo di interventi d'urgenza quale quello perorato, invece, nei propri atti dall'Ente appellante. La cui obiezione secondo cui, a tal punto, la normativa presa in esame dovrebbe dirsi “senza senso in quanto presupporrebbe che il legislatore abbia approvato delle norme prive di effettività” – oltre a non tener conto del fatto che attingono la soglia della giuridica apprezzabilità anche, se dettate da soggetto che abbia potestà normativa (sia che primaria sia che secondaria), le cc.dd. norme esemplari di comportamento (quale è anche, secondo scolastico insegnamento, l'art. 315 c.c. secondo cui “Il figlio deve rispettare i genitori”) – viene ad essere confutata dallo stesso diritto positivo: prevedendo, infatti, il sesto comma del già citato art. 2 dell'O.P.C.M. 3274/2003 (non già che alle opere di aumento o ripristino delle capacità portanti del fabbricato preso in esame - di cui l'eseguita verifica di sicurezza sismica riveli l'esigenza - debba darsi corso senza porre tempo in mezzo, ma) che “La necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui sopra sarà [soltanto, n.d.r.] tenuta in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n.
289”.
§§§
Per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello veicolato in atti dall deve essere Parte_1
dunque rigettato. Le spese vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 520.000,01 ed € 1.000,000,00 va, in ragione del valore della causa, fatta applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche dell'attività prestata – nell'importo complessivo
(cui si perviene sommando € 2.852,85 x fase studio + € 1.658,80 x fase introduttiva +
€ 3.822,00 x fase di trattazione + € 4.743,70 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – vista la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 20187/2022 del
22.6.2022 che annullava la sentenza di questa Corte n. 1081/2019 del 24.5.2019 con rinvio al giudice di primo grado, e definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 884/203 del 28.3.2023 proposto, con ricorso ex art. 433 c.p.c. del 28.8.2023, dall Parte_1
nei confronti della nonché dei
[...] Controparte_1 litisconsorti ed - così Controparte_3 Controparte_7
provvede:
- dichiara la contumacia della e di Controparte_3 [...]
Controparte_7
- rigetta l'appello,
- condanna l' al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 13.077,35 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico dell Parte_1
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma
[...]
1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 27.I.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)