Decreto decisorio 4 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 04/11/2021, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/11/2021
N. 01347/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2015, proposto da
Valle Figheri 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Ludovico Marco Benvenuti e Giorgio Orsoni, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Orsoni in Venezia, Santa Croce, 205;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio e Provveditorato Interregionale Alla Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia n. 21104 del 17 luglio 2015, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 25 settembre 2015;
Rilevato altresì che in data 16 novembre 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alla parte costituita, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Così deciso il giorno 30 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO