Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00187/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00299/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 299 del 2025, proposto da
Chiron Energy Spv 18 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Katia Fiorella, Francesco De Filippis e Cristina Maria Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Iuri e Fabiana Ranzatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Chions, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi e Flavia Degli Agostini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Decreto n. 16288/GRFVG dell’1.4.2025 (il “Decreto” o “Autorizzazione Unica” o “AU”), notificato alla Società il 2.4.2025, con il quale la Regione ha rilasciato a Chiron l’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di tre impianti fotovoltaici di potenza nominale complessiva di 18.567,9 kWe nel Comune di Chions, limitatamente all’art. 13 del Decreto che prevede che la Società debba versare al Comune, quale misura di compensazione territoriale, un importo pari allo 0,5% dei proventi annui calcolati sulla base del rendiconto a consuntivo della Società dei ricavi per la vendita dell’energia elettrica
nonché, per quanto occorrer possa
- del verbale della riunione della conferenza di servizi del 28.02.2025;
- del parere comunale del 27.12.2024 di assenso alla realizzazione del progetto;
- delle controdeduzioni del Comune di Chions del 24.12.2024 alle osservazioni della Società, allegate al verbale della riunione di conferenza di servizi;
- della nota comunale del 05.03.2025 di trasmissione alla Società delle modifiche alla proposta di accordo e atto d’obbligo relativamente alle misure di compensazione;
- della nota comunale del 17.03.2025 di rifiuto della proposta della Società in ordine alle misure compensative;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chions e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa CL CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. La società ricorrente impugna il decreto, in epigrafe indicato, con cui la Regione intimata ha rilasciato alla medesima l’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di tre impianti fotovoltaici di potenza nominale complessiva di 18.567,9 kWe nel Comune di Chions (PN), limitatamente all’art. 13 secondo cui “ La Società titolare dell’AU è tenuta a versare al Comune di Chions, quale misura di compensazione territoriale, un importo pari allo 0,5% dei proventi annui, calcolati sulla base del rendiconto a consuntivo della Società proponente dei ricavi per la vendita dell’energia elettrica, da versare annualmente al Comune di Chions sulla base della rendicontazione di opere pubbliche incluse relativi studi/progettazioni, che sono così elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo (ovvero interventi affini per tipologia):
- riqualificazione illuminazione pubblica, anche per piste ciclabili;
- efficientamento energetico di edifici pubblici;
- impianti fotovoltaici su edifici pubblici esistenti su superfici già antropizzate/urbanizzate;
- impianti pubblici di reti di teleriscaldamento;
- infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica”;
- sistemazione di boschi;
- ripristino di piste forestali;
- progetti di miglioramento ambientale ai fini faunistici di aree protette;
- realizzazione di percorsi d’accesso ad aree archeologiche;
-piste ciclabili e pedonali;
- parchi urbani;
-riqualificazione di aree compromesse e/o degradate;
- interventi di riqualificazione vegetazionale a carattere ecosistemico;
- interventi di mitigazione ambientale di infrastrutture stradali;
- interventi di riqualificazione di monumenti e ambienti pubblici”.
1.1 Formula i seguenti motivi di diritto:
“ I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, d.lgs n. 199/2021, dell’art. 12, d.lgs n. 387/2003, del D.M. 10.09.2010 e art. 1, comma 4, lettera f) della L. 239/2004 – Contraddittorietà – Carente ed errata istruttoria – Carente ed errata motivazione”, deducendo che il fatto che l’area oggetto dell’insediamento dell’impianto fotovoltaico rientra tra quelle ritenute idonee ex lege ed il progetto è stato ritenuto non assoggettabile a procedura di VIA, comporterebbe l’insussistenza di impatti di alcun tipo del progetto sul territorio o comunque tali da giustificare misure di compensazione.
“ II. Violazione e falsa applicazione del D.M. 10.09.2010 – Contraddittorietà – Carente ed errata istruttoria – Carente ed errata motivazione ”, deducendo la carenza di istruttoria e la genericità della motivazione posta a base della previsione delle misure di compensazione, che si risolverebbero in un mero esborso economico.
2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si è costituita in giudizio producendo ampia memoria con cui ha diffusamente controdedotto alle censure avversarie.
Ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili:
- per violazione del principio del divieto di venire contra factum proprium in considerazione della contraddittorietà tra l’iniziativa processuale e la condotta tenuta dalla ricorrente nel corso della conferenza di servizi, ove la medesima aveva rappresentato la propria disponibilità a pervenire ad un accordo in materia con il Comune di Chions;
- per carenza di interesse, avendo omesso di impugnare tempestivamente il verbale della conferenza di servizi trasmesso con nota dd 11.3.2025, rispetto al quale il decreto di autorizzazione unica, gravato in parte qua , costituisce atto meramente applicativo di quanto già statuito in sede di conferenza di servizi.
Deduce altresì che anche qualora, in accoglimento del ricorso, venisse annullato l’art. 13 dell’autorizzazione unica, dovrebbe trovare applicazione quanto affermato nei considerata in merito al raggiungimento di un accordo in tema di misure di compensazione tra Comune e società ricorrente, alla cui sottoscrizione risulterebbe subordinato il provvedimento finale gravato.
L’Amministrazione regionale ha comunque concluso nel senso dell’infondatezza del gravame, instando per il suo rigetto
3. Il Comune di Chions si è costituito in giudizio, producendo del pari ampia memoria difensiva, con cui ha argomentato in merito all’infondatezza del ricorso, concludendo per il suo rigetto.
4. In vista dell’udienza di merito, la società ricorrente ha depositato memoria di replica, con cui ha insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
5. All’udienza pubblica del 10.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Rileva il Collegio che si può prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalla Regione intimata, in quanto il ricorso è infondato.
7. Per quanto di interesse ai presenti fini, l'Allegato 2 delle “ Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ” approvate con il D.M. 10 settembre 2010, stabilisce, al co. 2, che “ Fermo restando […] che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri: […] f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune” .
In sintesi , “le Linee guida facoltizzano l'inserimento, nell'autorizzazione unica, di misure di compensazione degli impatti ambientali degli impianti di produzione di energie rinnovabili in favore dei Comuni interessati; le misure devono essere determinate in sede di conferenza di servizi e non devono avere contenuto esclusivamente patrimoniale (rectius, pecuniario), perché i Comuni non possono ricevere dei corrispettivi a fronte del consenso alla realizzazione dell'opera” ed inoltre “la previsione di misure compensative è una mera possibilità, la cui decisione spetta all’autorità procedente (la Regione […]) secondo i criteri decisionali propri della conferenza di servizi” (Cons St sez IV, 10.7.2025 n. 6027)
8. Tanto premesso, i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente vista la loro stretta connessione, devono essere disattesi.
9. La censura volta ad evidenziare che la classificazione dell’area interessata dall’impianto come area idonea escluderebbe l’applicazione di misure di compensazione, non è fondata.
9.1 Come condivisibilmente rilevato sul punto dalla Regione e dal Comune intimato, detta classificazione consente l’assoggettamento dei relativi interventi a procedure autorizzative semplificate, ma non esclude che l’impianto possa provocare in concreto un impatto significativo non mitigabile, tale da giustificare l’applicazione di misure di compensazione a favore del Comune.
La giurisprudenza afferma in proposito che “ La localizzazione in area idonea di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili comporta l’applicabilità di disposizioni a facilitare il conseguimento della relativa autorizzazione: più in particolare, la qualificazione come idonea dell’area destinata ad ospitare l’intervento determina l’applicazione di riduzioni di oneri procedimentali (art. 4, co. 2-bis, e art. 6, co. 9-bis, del d.lgs. n. 28/2011), l’innalzamento delle soglie VIA (art. 6, co. 9-bis del d.lgs. n. 28/2011), riduzioni dei termini procedimentali (art. 22, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 199/2021) e l’attribuzione della valenza non vincolante al parere obbligatorio dell’autorità competente in materia paesaggistica (art. 22, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021) (…) L’art. 20, co. 8, del d.lgs. n. 199/2021 stabilisce quali aree devono essere considerate idonee «[n]elle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1» del medesimo articolo. L’idoneità per legge delle aree indicate nel comma 8 serve ad evitare che il tempo necessario per l’emanazione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 e per la successiva individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni ai sensi del comma 4 possa compromettere l’interesse alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Una volta che il sistema sarà portato a regime, i «principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8» saranno stabiliti con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica (oggi Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica), di concerto con il Ministro della cultura, e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (oggi Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), previa intesa in sede di Conferenza unificata (art. 20, co. 1). Conformemente ai criteri stabiliti con i suddetti decreti ministeriali, ed entro centottanta giorni dalla loro entrata in vigore, le Regioni dovranno poi provvedere con propria legge all’individuazione le aree idonee, prevedendosi che nel caso di mancata emanazione della legge regionale o di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti con i citati decreti ministeriali, lo Stato sarà chiamato ad esercitare i propri poteri sostitutivi di cui all’art. 41 della legge n. 234/2012 (art. 20, co. 4, del d.lgs. n. 199/2021)” (Tar Umbria 13.12.2023, n. 723).
Va in proposito rilevato come alcuno dei criteri stabiliti dall’Allegato 2 al DM 10.9.2010 escluda dall’applicazione delle misure di compensazione gli impianti fotovoltaici realizzati in una zona qualificata “ idonea ”, richiedendo una valutazione in concreto dell’impatto dell’intervento sullo specifico contesto territoriale, ambientale e paesaggistico.
9.2 Quanto sopra esposto, come rilevato in modo condivisibile dal Comune intimato, trova conferma nel d.lgs 190/2024 (Testo Unico sulle FER) che espressamente prevede agli artt. 8 e 9 le misure di compensazione territoriale a favore dei Comuni anche se l’area è classificata come “ idonea ”.
9.3 Sul punto, la difesa regionale ha peraltro evidenziato che erroneamente il Servizio Transizione Energetica, in sede di indizione della conferenza di servizi decisoria, aveva qualificato l’area di cui trattasi come “ idonea ” ai sensi dell’art. 20 comma 8 lett c) quater del d.lgs 199/2021, non avvedendosi della distanza inferiore a 500 metri dell’area dal perimetro di Villa Morassutti, bene sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs 42/2004.
10. Né risultano condivisibili le deduzioni con cui la ricorrente mira a far discendere l’asserita assenza di impatti sul territorio dalla circostanza che con decreto di screening dd 4.4.2024, la Regione avrebbe stabilito di non assoggettare a VIA il progetto di cui trattasi.
Il fatto che gli impatti non raggiungessero una soglia tale da imporre la sottoposizione del progetto al procedimento di valutazione ambientale in questione secondo le disposizioni del d.lgs 152/2006, non significa che il medesimo non producesse delle ripercussioni sull’ambiente tali da giustificare la previsione di compensazioni.
Della sussistenza di detti impatti sul territorio comunale, sia pur al di sotto della predetta soglia relativa alla VIA, viene dato atto peraltro sia nel provvedimento di esclusione dell’assoggettamento a VIA, sia nel parere n. SCR/7/2024 della Commissione tecnico-consultiva VIA.
11. Le misure compensative adottate nel caso di specie sono pienamente legittime, poiché rispettose delle prescrizioni normative, così come interpretate dalla pacifica giurisprudenza (cfr in particolare Cons St sez. IV, 6027/2025, cit.).
Esse infatti sono state concordate nella conferenza di servizi, ove sono confluite le controdeduzioni del Comune di Chions alle osservazioni della società proponente, che risultano allegate al verbale del 28.2.2025.
In tale documento il Comune ha posto in rilievo l’impatto dell’impianto sul particolare contesto territoriale, ambientale e paesaggistico, evidenziando che:
- “ L’intervento si colloca in area estremamente fragile dal punto di vista idraulico”, con conseguente necessità di tenere conto degli “ impatti dell’intervento su tutto il bacino”;
- “ancorchè la destinazione d’uso prevista dal PRGC sia N2, si tratta comunque di un’area attualmente agricola con una visuale libera sulle adiacenti aree, anch’esse agricole, e verso una ZTO A con una villa vincolata al Titolo II del D.Lgs 42/2004”;
- sussistono pertanto i presupposti affinchè venga “concordata una forma di compensazione adeguata alle caratteristiche dell’area in oggetto”.
11.1 In sede di conferenza di servizi è stata discussa la praticabilità di un accordo amministrativo da concludersi tra il Comune e la società odierna ricorrente in merito alle misure di compensazione, risultando per tabulas che quest’ultima, superata la iniziale contestazione, “ in una logica di accettazione locale del progetto, si rende disponibile a definire con il Comune di Chions, attraverso la formalizzazione di un separato accordo, uno o più progetti da finanziare per il miglioramento della sicurezza idraulica dell’area e/o altre iniziative volte alla promozione della transizione energetica sul territorio comunale”.
Pertanto, il Presidente della conferenza di servizi ha precisato “ che il decreto di autorizzazione unica potrà essere emesso solo a valle della sottoscrizione del separato accordo sopra citato, che deve pervenire a mezzo PEC al Servizio transizione energetica prima dell’emissione del decreto stesso. Pertanto, qualora non venisse sottoscritto un accordo tra Società e Comune, e condiviso lo stesso con il Servizio procedente entro il termine di 20 giorni, verrà inserito da parte dell’Amministrazione procedente un articolo nel decreto di Autorizzazione unica così formulato (…)”, indicando il testo che poi è confluito nell’art. 13 del provvedimento autorizzativo in questa sede gravato.
11.2 Come evidenziato dal Comune nella propria memoria difensiva, le parti non sono pervenute alla conclusione del predetto accordo in quanto, come si evince dalla lettura della “ Lettera d’intenti ” dd 28.2.2025 predisposta dall’odierna ricorrente, al paragrafo 2 “ Impegni del Comune ” erano previsti significativi oneri a carico dell’Amministrazione locale, che snaturavano la funzione propria delle misure di compensazione e si ponevano in contrasto con quanto stabilito nell’ambito della conferenza di servizi.
Nel provvedimento di autorizzazione unica viene quindi indicato che, essendo stato “ Accertato che nei successivi 20 giorni non è pervenuto l’accordo sulle compensazioni ” di cui al verbale dd 28.2.2025, si è “ Ritenuto pertanto di procedere all’inserimento dell’articolo n. 13 al presente decreto, conformemente al testo esplicitamente riportato nel verbale”.
11.3 Da quanto sopra indicato, risulta conseguentemente che le misure di compensazione non sono state definite unilateralmente dal Comune di Chions, ma determinate in sede di conferenza di servizi e recepite nell'autorizzazione unica, conformemente all'allegato 2, D.M. del 10 settembre 2010.
Le misure in parola contemplano “ opere che senz'altro vanno a beneficio della comunità: le misure, quindi, non hanno natura esclusivamente pecuniaria” (in termini Cons St 6027/2025, cit.)
12. La censura secondo cui le misure sarebbero generiche e non definite idoneamente dalla Regione non risulta condivisibile.
L’Allegato 2 delle predette Linee guida ministeriali al comma 3 dispone che « L ’ autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica ».
Il Presidente della conferenza di servizi, come da verbale della seduta del 28.2.2025, in attuazione della citata disposizione, ha stabilito l’ammontare delle misure compensative territoriali, disponendo “ che la percentuale al punto h) del comma 2 dell’Allegato 2 del DM 10 settembre 2010”, (che “ non può comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto”), “sia dello 0,5%” ed un tanto “in coerenza con la prassi adottata da questa Regione”.
L’art. 13 dell’autorizzazione unica ha quindi confermato quanto disposto nella predetta seduta della conferenza di servizi, in merito all’entità delle misure, indicando le modalità con cui la società proponente avrebbe dovuto attuare le stesse, tramite versamento annuale delle somme così calcolate a fronte della rendicontazione di opere pubbliche costituenti interventi di miglioramento ambientale, di efficienza energetica, di diffusione di impianti a fonti rinnovabili, ivi elencate a titolo esemplificativo, non sussistendo i presupposti per individuare in via preventiva in misura più dettagliata quelle che potranno costituire le esigenze in tale settore dell’Amministrazione locale, in riferimento al periodo di attività dell’impianto.
13. La giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, che concerne fattispecie non sovrapponibili alla presente, consente di trarre a contrario elementi utili a supporto della piena legittimità dell’operato dell’Amministrazione regionale.
13.1 Premesso che, come correttamente rilevato dalla difesa del Comune intimato, non risulta reperibile sulla banca dati della GA la sentenza indicata dalla difesa della ricorrente come Tar Lazio – Roma, Sez. II , 16.11.2024, n. 11342 , la sentenza Tar Friuli Venezia Giulia n. 107 del 28.2.2022 non riguarda, diversamente da quanto asserito in ricorso, “ un caso molto simile ” in cui quel Collegio avrebbe rilevato “ l’illegittimità di misure strutturate al pari di quelle di cui si discute oggi”.
Risulta infatti che nel caso deciso con la riportata sentenza il Comune aveva avanzato nei confronti del ricorrente la pretesa di ottenere “ il versamento annuale di € 8.000,00 per venti anni ” e questo “ al di fuori e successivamente alla conclusione dei lavori della Conferenza di servizi, esitata nel provvedimento di autorizzazione unica rilasciato a suo favore”, evidenziando come la Conferenza di Servizi sarebbe stata la sola sede in cui prevedere misure di compensazione, proprio come accaduto nella vicenda oggetto del ricorso ora in esame.
13.2 Del pari non risulta sovrapponibile al caso in questa sede trattato la vicenda decisa da Tar Catania sez V 13.6.2023 n. 1851, ove il Comune aveva “ unilateralmente” ed in assenza di “ valutazioni effettuate in seno alla conferenza di servizi o rilevabili nell’ambito del provvedimento di autorizzazione unica” imposto alla ricorrente a titolo di misura di compensazione il pagamento della somma di € 50.000,00 e l’esecuzione della fornitura e posa in opera di pannelli fotovoltaici su immobile di proprietà comunale.
14. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Chions, che liquida nell’importo complessivo di € 6.000,00 (€ 3.000,00 a favore di ciascuna parte), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
CA CA de OH di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
CL CE, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| CL CE | CA CA de OH di Grisi' |
IL SEGRETARIO