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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/10/2025, n. 4070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4070 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7032/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
UD RI Presidente relatrice
RA IN IC
EA ES IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7032/2024, avente come oggetto “separazione e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Legnago (VR), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. SALVATORE PIERLUIGI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Controparte_1 C.F._2 studio degli Avv. GRITTI LUIGI, GRITTI FABIANA e GRITTI VALENTINA che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di risposta/a margine della comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 26.9.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, previo espletamento di tutti i dovuti accertamenti ex lege, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dalle parti in epigrafe in data 04.01.1992 a Sinopoli (RC) e trascritto presso il Comune di Sinopoli al n. 36 parte
1 serie A – anno 1992 con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sinopoli (RC) di procedere all'annotazione della sentenza ed alle altre incombenze di Legge.
Spese compensate in ragione della consensualizzazione della vertenza”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.6.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_2 concordatario il 4.1.1992 a Sinopoli (RC) con trascritto nel registro degli atti di CP_2 matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1992, e che dall'unione erano nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Egli chiedeva la pronuncia della separazione proponendo cumulativamente anche domanda di divorzio, domande alla quale aderiva anche la resistente, costituitasi in vista della prima udienza dinanzi al IC delegato, celebrata il 12.2.2025.
Il Tribunale di Brescia, quindi, prendendo atto dell'avvenuta consensualizzazione della procedura, pronunciava la separazione dei coniugi con sentenza non definitiva n. 924/2025, pubblicata il
6.3.2025 e passata in giudicato, rimettendo poi in istruttoria la causa per la trattazione della domanda di divorzio.
Le parti, quindi, in vista della prima udienza dinanzi al IC delegato, fissata per la trattazione della domanda di divorzio, precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e il IC si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione definitiva.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al IC delegato nel procedimento di separazione consensualizzato;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi. Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
Si precisa che dagli atti depositati il matrimonio risulta trascritto a Sinopoli (RC) al n. 1, parte 2, serie
A, anno 1992, e non, come indicato nelle conclusioni depositate dalle parti, al “n. 36 parte 1 serie A anno 1992”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio, trascritto al n. 1 parte 2 serie A anno 1992 del Comune di
Sinopoli (RC);
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 2.10.2025.
La Presidente estensora
UD RI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
UD RI Presidente relatrice
RA IN IC
EA ES IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7032/2024, avente come oggetto “separazione e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Legnago (VR), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. SALVATORE PIERLUIGI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Controparte_1 C.F._2 studio degli Avv. GRITTI LUIGI, GRITTI FABIANA e GRITTI VALENTINA che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di risposta/a margine della comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 26.9.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, previo espletamento di tutti i dovuti accertamenti ex lege, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dalle parti in epigrafe in data 04.01.1992 a Sinopoli (RC) e trascritto presso il Comune di Sinopoli al n. 36 parte
1 serie A – anno 1992 con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sinopoli (RC) di procedere all'annotazione della sentenza ed alle altre incombenze di Legge.
Spese compensate in ragione della consensualizzazione della vertenza”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.6.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_2 concordatario il 4.1.1992 a Sinopoli (RC) con trascritto nel registro degli atti di CP_2 matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1992, e che dall'unione erano nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Egli chiedeva la pronuncia della separazione proponendo cumulativamente anche domanda di divorzio, domande alla quale aderiva anche la resistente, costituitasi in vista della prima udienza dinanzi al IC delegato, celebrata il 12.2.2025.
Il Tribunale di Brescia, quindi, prendendo atto dell'avvenuta consensualizzazione della procedura, pronunciava la separazione dei coniugi con sentenza non definitiva n. 924/2025, pubblicata il
6.3.2025 e passata in giudicato, rimettendo poi in istruttoria la causa per la trattazione della domanda di divorzio.
Le parti, quindi, in vista della prima udienza dinanzi al IC delegato, fissata per la trattazione della domanda di divorzio, precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e il IC si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione definitiva.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al IC delegato nel procedimento di separazione consensualizzato;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi. Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
Si precisa che dagli atti depositati il matrimonio risulta trascritto a Sinopoli (RC) al n. 1, parte 2, serie
A, anno 1992, e non, come indicato nelle conclusioni depositate dalle parti, al “n. 36 parte 1 serie A anno 1992”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio, trascritto al n. 1 parte 2 serie A anno 1992 del Comune di
Sinopoli (RC);
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 2.10.2025.
La Presidente estensora
UD RI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209