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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 7428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7428 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
nella seguente composizione: dr. Leonardo Pica Presidente dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30614 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 11/02/2025, tenutasi secondo le modalità di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. con assegnazione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine fino al 22/04/2025 per il deposito di comparse conclusionali e vertente
TRA
( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore, Avv. Mariapia Napolitano, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall' Avv. Antonio Bianchi ( con C.F._1
studio corrente in Salerno alla Via Gen. A. Amendola n. 10.
- ATTORE -
E
( ) nato a [...] il [...]. Controparte_1 CodiceFiscale_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 11/02/2025: «Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento delle motivazioni esposte
1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). in narrativa, accertare la responsabilità dell'amministratore a norma dell'art. 2476
c.c. del Dott. , nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2
e per l'effetto condannare quest'ultimo ex artt. 2476 co. 1 e artt. 2484 e
[...]
2486 co. 3 c.c., al pagamento dei danni da quantificarsi mediante il ricorso al c.d. criterio della differenza dei netti patrimoniali tra l'esercizio 2013 – anno in cui si è verificata la causa di scioglimento e di impossibilità alla prosecuzione aziendale – e
l'esercizio 2018 – ultimo bilancio depositato prima della declaratoria di fallimento – per un ammontare pari ad € 2.389.719,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e compensativi del credito, ovvero, alternativamente, non rinvenendone i presupposti, in via equitativa, nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati nel corso della procedura concorsuale, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in rinnovazione in data 08/06/2022 il
[...]
ha convenuto in giudizio , quale Parte_1 Controparte_1
amministratore unico della dalla costituzione della società Parte_1
(09/10/2006) fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento (31/01/2020) per sentir accertare la responsabilità del convenuto, nei confronti della società e dei creditori sociali, e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni pari ad € 2.389.719,00, oltre rivalutazione ed interessi.
A sostegno della domanda la EL ha contestato al convenuto di aver fornito una falsa rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società, non rispettando i criteri di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione dei bilanci. Tale condotta, secondo la prospettazione attorea, avrebbe celato l'aggravamento dello stato di insolvenza della società dovuto all'illecita prosecuzione dell'attività aziendale, con pregiudizio alla conservazione e integrità del patrimonio sociale, nonostante la preesistente e occultata causa di scioglimento per integrale erosione del capitale sociale, già verificatasi sin dall'anno 2013, secondo le allegazioni attoree. La EL ha quantificato il pregiudizio patrimoniale in € 2.389.719,00, basandosi sulla differenza tra il patrimonio netto al momento del fallimento (31.12.2018) e il patrimonio netto negativo al 31.12.2013.
2. Il convenuto, , sebbene regolarmente citato, non si è Controparte_1
costituito in giudizio, e pertanto ne va dichiarata la contumacia
3. Il giudice istruttore, con ordinanza del 14/07/2023, ammetteva la prova per interrogatorio formale articolata da parte attrice nonché la consulenza tecnica d'ufficio.
4. All'udienza del 26/10/2025 il giudice istruttore dava atto della mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio formale ritualmente Controparte_1
deferito e notificato al contumace.
5. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11/02/2025, tenutasi secondo le modalità di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ove, sulle conclusioni di pare attrice in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine fino al 22/04/2025 per il deposito di comparse conclusionali.
6. La domanda attorea è fondata. È noto che, in relazione all'azione sociale di cui all'art. 2476, co. 3 c.c., stante la sua pacifica natura contrattuale, la EL può giovarsi della presunzione di colpa di cui al generale disposto dell'art. 1218 c.c., con la conseguenza che la società (ed il curatore) che agisce con il rimedio di cui all'art. 2476, III co., c.c. ha l'onere di allegare la violazioni agli obblighi degli amministratori e dimostrare i pregiudizi concretamente sofferti ed il nesso eziologico tra l'inadempimento ed il danno prospettato, mentre compete all'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, ovvero di fornire la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico con diligenza, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218
c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo
(cfr., in questo senso, Cassazione civile, sez. I, 24/03/1999, n. 2772; Trib. Roma,
08/05/2003; Cassazione civile, sez. I, 22/10/1998, n. 10488). Con particolare riferimento all'illecita prosecuzione dell'attività aziendale, com'è noto, dispone l'art. 2486, comma 1, c.c. che, al verificarsi di una causa di scioglimento della società e fino alla sua messa in liquidazione, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità
e del valore del patrimonio sociale, stabilendo il secondo comma che essi sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti o omissioni in violazione di quel precetto.
Nel caso di omessa adozione delle misure previste dall'art. 2447 o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, il danno può derivare dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all'art. 2486, comma 1, c.c., i quali pongono la finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale: onde colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa
(come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni (Cass., sez. I, 27/04/2023,
n. 11041; Cass., sez. I, 05/01/2022, n. 198)
7. Nella fattispecie a fronte di una specifica imputazione, da parte della EL di una responsabilità del ai sensi degli artt. 2485 e 2486 c.c., il giudice CP_1
istruttore ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio al fine della ricostruzione delle vicende societarie, della verifica della regolare tenuta delle scritture contabili, dell'accertamento della veridicità, chiarezza e correttezza dei bilanci, dell'individuazione della data di eventuale perdita del capitale sociale, nonché della quantificazione dei danni derivanti da attività gestorie non liquidatorie.
Il CTU ha preliminarmente riscontrato la totale assenza di collaborazione da parte del con gli organi fallimentari e l'impossibilità di reperire la sede sociale CP_1
della fallita, con conseguente mancata consegna delle scritture contabili. L'analisi del CTU si è, pertanto, basata sulle informazioni disponibili presso le banche dati pubbliche (Registro Imprese) - da cui sono stati estratti i bilanci depositati dal 2006 al 2016 - e sulle relazioni periodiche redatte dal Curatore.
Nella CTU, depositata in data 23/05/2024 - del tutto immune da vizi e non oggetto di osservazioni da parte della EL - l'ausiliare ha accertato che la società non ha ottemperato agli obblighi di legge in merito alla regolare tenuta delle scritture contabili. I bilanci depositati dal 2009 al 2016 non hanno rappresentato in modo veritiero, chiaro e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Tale non conformità era già stata rilevata e censurata dal collegio sindacale nella relazione al bilancio 2009, il quale aveva espresso un giudizio negativo rilevando la non conformità alle norme civilistiche e fiscali e l'inattendibilità complessiva del documento.
Il CTU ha rilevato una significativa sopravalutazione delle rimanenze (un complesso industriale situato nel comune di Ferrandina, MT) nel bilancio chiuso al
31/12/2012 evidenziando come il valore sia stato incrementato di € 465.574,00 rispetto all'esercizio precedente, senza alcuna giustificazione nella nota integrativa o movimentazione di costi produttivi nel conto economico che potessero giustificare tale aumento. Questa operazione ha avuto l'effetto di mascherare una rilevante perdita d'esercizio (pari a € 438.626,00 al 31/12/2012).
Il CTU ha poi evidenziato come la voce “crediti verso clienti” sia rimasta pressoché invariata dal 2009 al 2016, con importi significativamente superiori ai ricavi di quegli anni e riferibili a ricavi dei trienni precedenti (2006-2008). Tali crediti non sono mai stati svalutati, né è stato costituito un apposito fondo per i rischi. Il
CTU ha ritenuto che, per un criterio di prudenza e in base all'anzianità, tali crediti fossero assolutamente inesigibili e avrebbero dovuto essere integralmente svalutati già a partire dal 2009 e nei successivi esercizi.
Pertanto, a seguito delle rettifiche apportate dal CTU ai bilanci (per la sola svalutazione dei crediti a partire dal 2009), è emerso che la causa di scioglimento della società per l'integrale perdita del capitale sociale si era già verificata nel bilancio chiuso al 31/12/2010, con un patrimonio netto rettificato negativo di €
353.718,00.
8. Ciò posto osserva il Collegio che, a fronte del totale azzeramento del capitale, ricorrevano, ai sensi dell'art. 2484, n. 4 c.c., i presupposti per l'insorgenza di una serie di obblighi di condotta, quali, anzitutto, quello negativo di astensione dall'intraprendere nuove operazioni sociali, e quello, dal lato attivo, di convocare l'assemblea per deliberare la ricapitalizzazione o lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2485 c.c..
Di talché l'inosservanza di tali obblighi integra inadempimento dell'amministratore e rende indebita l'attività di impresa successiva non meramente liquidatoria, con conseguente responsabilità risarcitoria dell'organo di gestione per tutte le successive perdite subite dalla società e causalmente connesse alla violazione del dovere di astensione, ex art. 2486 c.c. (Cass. n. 17033/08; Cass. n.
3694/07). Come affermato dal S.C., inoltre, la conoscenza del verificarsi di una causa di scioglimento costituisce oggetto di una presunzione connaturata alla posizione rivestita dagli amministratori nell'organizzazione societaria (Cass. n. 1035/95).
9. Nella circostanza non risultano tenute le condotte di cui agli artt. 2485 e 2486
c.c. Per contro, lo svolgimento da parte del convenuto di attività gestoria operativa, non meramente conservativa, né tantomeno esclusivamente tesa a una finalità liquidatoria, emerge dalla constatata assunzione di nuovi impegni e obbligazioni, come si desume dall'incremento significativo della debitoria bancaria (da €
1.176.536 nel 2010-2011 a € 2.503.976 nel 2012 e € 2.579.389 nel 2016) e dagli ulteriori impegni commerciali con la società (€ 1.105.500 nel 2014-2015) CP_2
tutti risultanti dai bilanci depositati.
Va pertanto affermata la responsabilità di per l'illegittima Controparte_1
prosecuzione dell'attività d'impresa in violazione degli obblighi di cui agli artt. 2476, 2485 e 2486 c.c.
10. In ordine alla liquidazione del danno, questo Tribunale ritiene di utilizzare il criterio dei c.d. netti patrimoniali - inteso come confronto tra valori patrimoniali, dati dalla differenza tra il valore del patrimonio netto esistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento e valore del patrimonio netto al momento della cessazione dalla carica o, se sussista sino a tale momento il nesso causale, sino all'apertura della procedura concorsuale - che, come noto viene considerato legittimo dalla giurisprudenza, in presenza di una gestione della società in spregio dell'obbligo di cui all'art. 2486 c.c., potendo il giudice ricorrere in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili, o alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento o liquidazione giudiziale, al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali;
la condizione è che tale ricorso sia congruente con le circostanze del caso concreto, e che quindi sia stato dall'attore allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta (così Cass., sez. I, 20/04/2017, n. 9983 e Cass. sez. I 25/03/2024, n. 8069; ma cfr. anche Cass., sez. I, 30/09/2019, n. 24431; Cass., sez. I, 23/06/2020, n. 12341
e Cass., sez. I, 18/07/2023, n. 20979).
Nel caso di specie, l'irregolare tenuta delle scritture contabili unitamente alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, che rendono impossibile al curatore fornire la prova del nesso di causalità tra specifiche condotte e specifici danni, o un'analitica ricostruzione degli effetti dannosi rende inevitabile il ricorso al citato criterio equitativo, oggi recepito dal legislatore con l'Art. 14, lett. e), della Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, e il
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) applicabile anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore (Cass., sez. I, 28/02/2024, n. 5252).
Al riguardo il CTU ha quantificato il danno complessivamente cagionato dall'amministratore in € 1.190.514,00 derivante dalla differenza Controparte_1
tra il patrimonio netto rettificato alla data di verificazione della causa di scioglimento (31/12/2010: -€ 353.718,00) e il patrimonio netto rettificato dell'ultimo bilancio disponibile prima del fallimento (31/12/2016: -€ 1.647.232,00) pari a € 1.293.514,00, detratti i “costi ineliminabili” della liquidazione, ovvero quei costi che sarebbero stati comunque sostenuti anche in caso di tempestiva liquidazione della società (€ 103.000,00, comprendenti compenso liquidatore civile, spese generali e oneri finanziari).
11. va dunque condannato al pagamento, in favore del Controparte_1
della somma di € 1.190.514,00. Parte_1 Pt_1 Parte_1
Trattandosi di debito di valore - derivante da responsabilità per inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (in esse comprese quelle di fonte legale contenute in norme imperative, come tali integranti il contratto, anche mediante sostituzione di clausole con esse contrastanti) di natura non pecuniaria - l'importo sopra indicato va rivalutato all'attualità sulla base del coefficiente di rivalutazione calcolato dall'Istat con decorrenza dalla data dell'evento dannoso alla data del deposito della sentenza (in assenza di pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento con effetto retroattivo, come chiarito da Cass. civ. sez. I, 06/09/2022 n.26202 ma cfr. anche Cass. civ. sez. I, 27/12/2022, n.37798).
Nel caso di specie la rivalutazione del credito secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati e degli interessi compensativi del ritardo nella restituzione del danaro deve farsi decorrere dal giorno di verificazione dell'evento dannoso per la società e per i creditori da individuare equitativamente nella data di dichiarazione di fallimento, che risulta essere il 31/01/2020.
Vanno inoltre riconosciuti gli interessi compensativi al tasso ex art. 1284 comma 1
c.c. calcolati sulle somme via via rivalutate anno per anno, secondo gli indici Istat, dalla data sopra individuata e fino alla data della domanda notificata in data
08/06/2022 (cfr. Cass. Sez. Un. 17/02/95 n.1712) ed al tasso ex art. 1284, comma 4 calcolati sulle somme via via rivalutate anno per anno, secondo gli indici Istat, dalla domanda al deposito della sentenza (cfr. cfr. Cass. 03/01/2023, n. 61; Cass. sez. VI, 16/03/2022, n.8611).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate a valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014, n. 55 pubblicato in G.U.
n.77 del 02/04/2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del
13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23/10/2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia commisurato al decisum ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con liquidazione delle fasi di studio ed introduttiva ai valori medi e di quelle di trattazione, istruttoria e decisionale ai minimi tabellari).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato e contestuale decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Va disposta la distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) CONDANNA al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
della somma di € 1.190.514,00, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria dal 31/01/2020 e interessi legali al tasso ex art. 1284 comma 1
c.c. calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, dal 31/01/2020 fino al 07/06/2022 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 08/06/2022 al deposito della sentenza;
3) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
in € 1.085,84 per spese Controparte_3
ed € 23.946,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, al netto di IVA e CPA con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Bianchi, quale procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
4) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato e contestuale decreto, definitivamente a carico di . Controparte_1 Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23/04/2025
Il Relatore Il Presidente
(dr. Paolo Andrea Vassallo) (dr. Leonardo Pica) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
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35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
7 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
8 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
9 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
10 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
nella seguente composizione: dr. Leonardo Pica Presidente dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30614 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 11/02/2025, tenutasi secondo le modalità di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. con assegnazione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine fino al 22/04/2025 per il deposito di comparse conclusionali e vertente
TRA
( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore, Avv. Mariapia Napolitano, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall' Avv. Antonio Bianchi ( con C.F._1
studio corrente in Salerno alla Via Gen. A. Amendola n. 10.
- ATTORE -
E
( ) nato a [...] il [...]. Controparte_1 CodiceFiscale_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 11/02/2025: «Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento delle motivazioni esposte
1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). in narrativa, accertare la responsabilità dell'amministratore a norma dell'art. 2476
c.c. del Dott. , nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2
e per l'effetto condannare quest'ultimo ex artt. 2476 co. 1 e artt. 2484 e
[...]
2486 co. 3 c.c., al pagamento dei danni da quantificarsi mediante il ricorso al c.d. criterio della differenza dei netti patrimoniali tra l'esercizio 2013 – anno in cui si è verificata la causa di scioglimento e di impossibilità alla prosecuzione aziendale – e
l'esercizio 2018 – ultimo bilancio depositato prima della declaratoria di fallimento – per un ammontare pari ad € 2.389.719,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e compensativi del credito, ovvero, alternativamente, non rinvenendone i presupposti, in via equitativa, nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati nel corso della procedura concorsuale, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in rinnovazione in data 08/06/2022 il
[...]
ha convenuto in giudizio , quale Parte_1 Controparte_1
amministratore unico della dalla costituzione della società Parte_1
(09/10/2006) fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento (31/01/2020) per sentir accertare la responsabilità del convenuto, nei confronti della società e dei creditori sociali, e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni pari ad € 2.389.719,00, oltre rivalutazione ed interessi.
A sostegno della domanda la EL ha contestato al convenuto di aver fornito una falsa rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società, non rispettando i criteri di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione dei bilanci. Tale condotta, secondo la prospettazione attorea, avrebbe celato l'aggravamento dello stato di insolvenza della società dovuto all'illecita prosecuzione dell'attività aziendale, con pregiudizio alla conservazione e integrità del patrimonio sociale, nonostante la preesistente e occultata causa di scioglimento per integrale erosione del capitale sociale, già verificatasi sin dall'anno 2013, secondo le allegazioni attoree. La EL ha quantificato il pregiudizio patrimoniale in € 2.389.719,00, basandosi sulla differenza tra il patrimonio netto al momento del fallimento (31.12.2018) e il patrimonio netto negativo al 31.12.2013.
2. Il convenuto, , sebbene regolarmente citato, non si è Controparte_1
costituito in giudizio, e pertanto ne va dichiarata la contumacia
3. Il giudice istruttore, con ordinanza del 14/07/2023, ammetteva la prova per interrogatorio formale articolata da parte attrice nonché la consulenza tecnica d'ufficio.
4. All'udienza del 26/10/2025 il giudice istruttore dava atto della mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio formale ritualmente Controparte_1
deferito e notificato al contumace.
5. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11/02/2025, tenutasi secondo le modalità di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ove, sulle conclusioni di pare attrice in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine fino al 22/04/2025 per il deposito di comparse conclusionali.
6. La domanda attorea è fondata. È noto che, in relazione all'azione sociale di cui all'art. 2476, co. 3 c.c., stante la sua pacifica natura contrattuale, la EL può giovarsi della presunzione di colpa di cui al generale disposto dell'art. 1218 c.c., con la conseguenza che la società (ed il curatore) che agisce con il rimedio di cui all'art. 2476, III co., c.c. ha l'onere di allegare la violazioni agli obblighi degli amministratori e dimostrare i pregiudizi concretamente sofferti ed il nesso eziologico tra l'inadempimento ed il danno prospettato, mentre compete all'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, ovvero di fornire la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico con diligenza, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218
c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo
(cfr., in questo senso, Cassazione civile, sez. I, 24/03/1999, n. 2772; Trib. Roma,
08/05/2003; Cassazione civile, sez. I, 22/10/1998, n. 10488). Con particolare riferimento all'illecita prosecuzione dell'attività aziendale, com'è noto, dispone l'art. 2486, comma 1, c.c. che, al verificarsi di una causa di scioglimento della società e fino alla sua messa in liquidazione, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità
e del valore del patrimonio sociale, stabilendo il secondo comma che essi sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti o omissioni in violazione di quel precetto.
Nel caso di omessa adozione delle misure previste dall'art. 2447 o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, il danno può derivare dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all'art. 2486, comma 1, c.c., i quali pongono la finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale: onde colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa
(come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni (Cass., sez. I, 27/04/2023,
n. 11041; Cass., sez. I, 05/01/2022, n. 198)
7. Nella fattispecie a fronte di una specifica imputazione, da parte della EL di una responsabilità del ai sensi degli artt. 2485 e 2486 c.c., il giudice CP_1
istruttore ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio al fine della ricostruzione delle vicende societarie, della verifica della regolare tenuta delle scritture contabili, dell'accertamento della veridicità, chiarezza e correttezza dei bilanci, dell'individuazione della data di eventuale perdita del capitale sociale, nonché della quantificazione dei danni derivanti da attività gestorie non liquidatorie.
Il CTU ha preliminarmente riscontrato la totale assenza di collaborazione da parte del con gli organi fallimentari e l'impossibilità di reperire la sede sociale CP_1
della fallita, con conseguente mancata consegna delle scritture contabili. L'analisi del CTU si è, pertanto, basata sulle informazioni disponibili presso le banche dati pubbliche (Registro Imprese) - da cui sono stati estratti i bilanci depositati dal 2006 al 2016 - e sulle relazioni periodiche redatte dal Curatore.
Nella CTU, depositata in data 23/05/2024 - del tutto immune da vizi e non oggetto di osservazioni da parte della EL - l'ausiliare ha accertato che la società non ha ottemperato agli obblighi di legge in merito alla regolare tenuta delle scritture contabili. I bilanci depositati dal 2009 al 2016 non hanno rappresentato in modo veritiero, chiaro e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Tale non conformità era già stata rilevata e censurata dal collegio sindacale nella relazione al bilancio 2009, il quale aveva espresso un giudizio negativo rilevando la non conformità alle norme civilistiche e fiscali e l'inattendibilità complessiva del documento.
Il CTU ha rilevato una significativa sopravalutazione delle rimanenze (un complesso industriale situato nel comune di Ferrandina, MT) nel bilancio chiuso al
31/12/2012 evidenziando come il valore sia stato incrementato di € 465.574,00 rispetto all'esercizio precedente, senza alcuna giustificazione nella nota integrativa o movimentazione di costi produttivi nel conto economico che potessero giustificare tale aumento. Questa operazione ha avuto l'effetto di mascherare una rilevante perdita d'esercizio (pari a € 438.626,00 al 31/12/2012).
Il CTU ha poi evidenziato come la voce “crediti verso clienti” sia rimasta pressoché invariata dal 2009 al 2016, con importi significativamente superiori ai ricavi di quegli anni e riferibili a ricavi dei trienni precedenti (2006-2008). Tali crediti non sono mai stati svalutati, né è stato costituito un apposito fondo per i rischi. Il
CTU ha ritenuto che, per un criterio di prudenza e in base all'anzianità, tali crediti fossero assolutamente inesigibili e avrebbero dovuto essere integralmente svalutati già a partire dal 2009 e nei successivi esercizi.
Pertanto, a seguito delle rettifiche apportate dal CTU ai bilanci (per la sola svalutazione dei crediti a partire dal 2009), è emerso che la causa di scioglimento della società per l'integrale perdita del capitale sociale si era già verificata nel bilancio chiuso al 31/12/2010, con un patrimonio netto rettificato negativo di €
353.718,00.
8. Ciò posto osserva il Collegio che, a fronte del totale azzeramento del capitale, ricorrevano, ai sensi dell'art. 2484, n. 4 c.c., i presupposti per l'insorgenza di una serie di obblighi di condotta, quali, anzitutto, quello negativo di astensione dall'intraprendere nuove operazioni sociali, e quello, dal lato attivo, di convocare l'assemblea per deliberare la ricapitalizzazione o lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2485 c.c..
Di talché l'inosservanza di tali obblighi integra inadempimento dell'amministratore e rende indebita l'attività di impresa successiva non meramente liquidatoria, con conseguente responsabilità risarcitoria dell'organo di gestione per tutte le successive perdite subite dalla società e causalmente connesse alla violazione del dovere di astensione, ex art. 2486 c.c. (Cass. n. 17033/08; Cass. n.
3694/07). Come affermato dal S.C., inoltre, la conoscenza del verificarsi di una causa di scioglimento costituisce oggetto di una presunzione connaturata alla posizione rivestita dagli amministratori nell'organizzazione societaria (Cass. n. 1035/95).
9. Nella circostanza non risultano tenute le condotte di cui agli artt. 2485 e 2486
c.c. Per contro, lo svolgimento da parte del convenuto di attività gestoria operativa, non meramente conservativa, né tantomeno esclusivamente tesa a una finalità liquidatoria, emerge dalla constatata assunzione di nuovi impegni e obbligazioni, come si desume dall'incremento significativo della debitoria bancaria (da €
1.176.536 nel 2010-2011 a € 2.503.976 nel 2012 e € 2.579.389 nel 2016) e dagli ulteriori impegni commerciali con la società (€ 1.105.500 nel 2014-2015) CP_2
tutti risultanti dai bilanci depositati.
Va pertanto affermata la responsabilità di per l'illegittima Controparte_1
prosecuzione dell'attività d'impresa in violazione degli obblighi di cui agli artt. 2476, 2485 e 2486 c.c.
10. In ordine alla liquidazione del danno, questo Tribunale ritiene di utilizzare il criterio dei c.d. netti patrimoniali - inteso come confronto tra valori patrimoniali, dati dalla differenza tra il valore del patrimonio netto esistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento e valore del patrimonio netto al momento della cessazione dalla carica o, se sussista sino a tale momento il nesso causale, sino all'apertura della procedura concorsuale - che, come noto viene considerato legittimo dalla giurisprudenza, in presenza di una gestione della società in spregio dell'obbligo di cui all'art. 2486 c.c., potendo il giudice ricorrere in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili, o alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento o liquidazione giudiziale, al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali;
la condizione è che tale ricorso sia congruente con le circostanze del caso concreto, e che quindi sia stato dall'attore allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta (così Cass., sez. I, 20/04/2017, n. 9983 e Cass. sez. I 25/03/2024, n. 8069; ma cfr. anche Cass., sez. I, 30/09/2019, n. 24431; Cass., sez. I, 23/06/2020, n. 12341
e Cass., sez. I, 18/07/2023, n. 20979).
Nel caso di specie, l'irregolare tenuta delle scritture contabili unitamente alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, che rendono impossibile al curatore fornire la prova del nesso di causalità tra specifiche condotte e specifici danni, o un'analitica ricostruzione degli effetti dannosi rende inevitabile il ricorso al citato criterio equitativo, oggi recepito dal legislatore con l'Art. 14, lett. e), della Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, e il
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) applicabile anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore (Cass., sez. I, 28/02/2024, n. 5252).
Al riguardo il CTU ha quantificato il danno complessivamente cagionato dall'amministratore in € 1.190.514,00 derivante dalla differenza Controparte_1
tra il patrimonio netto rettificato alla data di verificazione della causa di scioglimento (31/12/2010: -€ 353.718,00) e il patrimonio netto rettificato dell'ultimo bilancio disponibile prima del fallimento (31/12/2016: -€ 1.647.232,00) pari a € 1.293.514,00, detratti i “costi ineliminabili” della liquidazione, ovvero quei costi che sarebbero stati comunque sostenuti anche in caso di tempestiva liquidazione della società (€ 103.000,00, comprendenti compenso liquidatore civile, spese generali e oneri finanziari).
11. va dunque condannato al pagamento, in favore del Controparte_1
della somma di € 1.190.514,00. Parte_1 Pt_1 Parte_1
Trattandosi di debito di valore - derivante da responsabilità per inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (in esse comprese quelle di fonte legale contenute in norme imperative, come tali integranti il contratto, anche mediante sostituzione di clausole con esse contrastanti) di natura non pecuniaria - l'importo sopra indicato va rivalutato all'attualità sulla base del coefficiente di rivalutazione calcolato dall'Istat con decorrenza dalla data dell'evento dannoso alla data del deposito della sentenza (in assenza di pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento con effetto retroattivo, come chiarito da Cass. civ. sez. I, 06/09/2022 n.26202 ma cfr. anche Cass. civ. sez. I, 27/12/2022, n.37798).
Nel caso di specie la rivalutazione del credito secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati e degli interessi compensativi del ritardo nella restituzione del danaro deve farsi decorrere dal giorno di verificazione dell'evento dannoso per la società e per i creditori da individuare equitativamente nella data di dichiarazione di fallimento, che risulta essere il 31/01/2020.
Vanno inoltre riconosciuti gli interessi compensativi al tasso ex art. 1284 comma 1
c.c. calcolati sulle somme via via rivalutate anno per anno, secondo gli indici Istat, dalla data sopra individuata e fino alla data della domanda notificata in data
08/06/2022 (cfr. Cass. Sez. Un. 17/02/95 n.1712) ed al tasso ex art. 1284, comma 4 calcolati sulle somme via via rivalutate anno per anno, secondo gli indici Istat, dalla domanda al deposito della sentenza (cfr. cfr. Cass. 03/01/2023, n. 61; Cass. sez. VI, 16/03/2022, n.8611).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate a valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014, n. 55 pubblicato in G.U.
n.77 del 02/04/2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del
13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23/10/2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia commisurato al decisum ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con liquidazione delle fasi di studio ed introduttiva ai valori medi e di quelle di trattazione, istruttoria e decisionale ai minimi tabellari).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato e contestuale decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Va disposta la distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) CONDANNA al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
della somma di € 1.190.514,00, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria dal 31/01/2020 e interessi legali al tasso ex art. 1284 comma 1
c.c. calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, dal 31/01/2020 fino al 07/06/2022 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 08/06/2022 al deposito della sentenza;
3) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
in € 1.085,84 per spese Controparte_3
ed € 23.946,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, al netto di IVA e CPA con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Bianchi, quale procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
4) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato e contestuale decreto, definitivamente a carico di . Controparte_1 Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23/04/2025
Il Relatore Il Presidente
(dr. Paolo Andrea Vassallo) (dr. Leonardo Pica) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
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35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
7 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
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35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
8 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
9 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
10 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).