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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/11/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile settore Lavoro e Previdenza
Il giudice onorario del Tribunale di Siracusa , nella persona del dott. Paolo Marescalco in funzione di
Giudice del Lavoro ,all'esito della scadenza dei termini ex art.127 ter c.p.c. , esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2373 anno 2023 R.G. promossa da:
(c.f. ) nata ad [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Venerina MONELLO , ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Joseph DONEGANI ,resistente CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive ex art.127 ter c.p.c. e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 25.07.2023 la sig.ra nella qualità di genitrice esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul figlio nato a [...] [...] (c.f. ha proposto Persona_1 CP_1 C.F._2 ricorso ex art. 414 e seg.ti c.p.c. per il riconoscimento in favore del figlio minore , sussistendone i
“requisiti sanitari”, dei benefici economici per la “disabilità gravissima” di cui all'art.3 D.M. 26.09.2016 e D.P.R.S. 589/2018.
Deduce la ricorrente che il figlio è affetto da un quadro patologico che ha comportato sia il riconoscimento della indennità di accompagnamento , sia della disabilità grave ex art.3 comma 3
L.104/92 riconosciuta con verbale del 17.09.2021. CP_2
La ricorrente il 18.11.2021 presentava la richiesta all' che da ultimo il 28.04.2023 ne CP_3 CP_1 comunicava il rigetto “ritenendo non disabile gravissimo e pertanto non avente diritto Persona_1 al beneficio economico “per mancanza dei requisiti sanitari.
Si instaurava il presente procedimento e con comparsa di costituzione e risposta del 07.12.2023 si Cont costituiva l' deducendo la correttezza del proprio operato nel rispetto delle norme di legge e proponendo preliminarmente eccezione di improcedibilità della domanda per violazione dell'art.445 bis c.p.c. .
pagina 1 di 3 Attesa l'eccezione proposta alla prima udienza di trattazione il Giudice si riservava di provvedere e successivamente rigettando l'eccezione proposta disponeva la prosecuzione del giudizio con nomina di CTU nella persona del dott. . Persona_2
All'esito del deposito della consulenza tecnica , previo deposito di note difensive scritte la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso va accolto.
Invero la L.R. nr.46/2017 e il DPRS d'attuazione nr. 532/2017( come modificato dal successivo DPRS nr. 545/2017) attraverso specifiche tabelle di valutazione elaborate alla luce dei requisiti sanitari richiesti dall'art.3 del D.M. 26.09.2016 hanno enucleato le condizioni in presenza delle quali deve essere riconosciuta la condizione di “disabilità gravissima” per effetto della quale ed in via meramente conseguenziale sorge il diritto patrimoniale al pagamento del beneficio economico in favore di coloro che rientrano in tale stato di salute di estrema gravità.
La corresponsione dell'assegno di cura è prevista direttamente dalla legge e consegue in modo automatico, all'accertamento sanitario compiuto da apposita commissione medica ed al verificarsi delle condizioni cristallizzate dal processo normativo che la contempla, legittimando l'interessato al pagamento.
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 26.09.2016 all'art.3 c.2 precisa “ Per persone in condizioni di disabilità gravissima ai soli fini del presente decreto , si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 nr. 18 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nr.159 del 2013.
L'unico prerequisito formale previsto dal Decreto citato è quindi la titolarità dell'indennità di accompagnamento posseduta dal ricorrente.
Peraltro rispetto alla valutazione sanitaria fatta dalla Commissione Sanitaria la successiva CTU espletata ha riconosciuto la sussistenza di quei parametri sanitari precedentemente non ritenuti sussistenti, conclusioni che questo giudice fa proprie e che richiama a supporto della decisione.
Per questi motivi
il ricorso va accolto con conseguente dichiarazione di “disabile gravissima “ del minore e conseguente pagamento di quanto dovuto a decorrere dalla data del Persona_1
18.11.2021 data di presentazione della domanda ( per così come riconosciuto nella consulenza tecnica d'ufficio). Cont In ordine al rigetto della eccezione di improcedibilità richiesta dall' si richiamano i precedenti giudiziari , tra cui anche quelli di questa sezione.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese legali come da dispositivo e di CTU che si liquidano in € 450,00 oltre oneri accessori se dovuti..
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Accoglie il ricorso promosso da nella qualità di genitrice esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul figlio riconoscendo allo stesso lo stato di “disabile Persona_1 gravissima” ai sensi dell'art.3 del D.M. 26.09.2016 a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza Cont per l'accesso al beneficio economico ovvero dal 18.11.2021 e conseguentemente condanna l'
pagina 2 di 3 al pagamento di tutte le somme dovute per tale prestazione economica a decorrere da tale CP_1 data.
Condanna l' al pagamento delle spese legali che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre CP_1 Cont IVA e CPA e 15% per spese generali. Condanna l' al pagamento delle spese di CTU liquidate in € 450,00 oltre oneri accessori se dovuti
Siracusa, 27.11.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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