Sentenza 4 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/08/2004, n. 14969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14969 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RODOLFO LANCIANI 74, lo studio legale ESPOSITO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA MARIA IMPINNA, ADRIANA MASARACCHIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RR IV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MORSILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI CHIMERA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4063/01 del Tribunale di PALERMO, depositata il 09/02/02 R.G.N. 852/97;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/04/04 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato CHIMERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Palermo confermava la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta dall'avvocato Ivo Ferrara contro il Comune di Palermo - per ottenere declaratoria di illegittimità (con ogni conseguenza) della sospensione del dedotto rapporto professionale, per l'amministrazione di appartamenti, unilateralmente disposta dal comune - essenzialmente in base al rilievo che la nullità del contratto inter partes - per asserito contrasto con disposizione di legge (art. 6 legge n. 537 del 1993, come sostituito dall'artì colo 44 legge n. 724 del 1994) - era stata tardivamente dedotta - per la prima volta nel giudizio d'appello - e, peraltro, deve escludersi l'acquiescenza del professionista alla sospensione - unilateralmente disposta con atto privatistico e non già con provvedimento autoritativo - mentre le prove acquisite dimostrano il diligente adempimento del professionista ai propri obblighi contrattuali.
Avverso la sentenza d'appello, il comune di Palermo propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo.
L'intimato resiste con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il comune di Palermo censura la sentenza impugnata - per avere dichiarato la illegittimità (con ogni conseguenza) della sospensione del dedotto rapporto professionale, per l'amministrazione di appartamenti, unilateralmente disposta dal comune - sotto profili diversi:
- per avere dichiarato tardiva la propria eccezione di nullità del dedotto contratto inter partes, sebbene l'attuale ricorrente avesse sollevato la questione nel giudizio d'appello;
- per avere negato, immotivatamente, l'acquiescenza di controparte alla sospensione, a prescindete dalla natura - pubblica o privata - dell'atto con il quale è stata disposta;
- per avere negato, immotivatamente, la inadempienza di controparte, Il ricorso è fondato.
2. È ben vero, infatti, che il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità (art. 1421 c.c.) deve essere coordinato con altri principi fondamentali del processo, quali i principi della domanda, della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, del tantum devolutum quantum appellatum e della disponibilità delle prove (di cui, rispettivamente, agli art. 99, 112, 434 e 437, 115 c.p.c.), nonché con la preclusione del giudicato interno (art. 324 c.p.c. e 2909 c.c.).
Tuttavia - nelle controversie promosse per fare valere, come nella specie, diritti fondati su un determinato contratto, la cui validità rappresenta, quindi, un elemento essenziale del fatto costitutivo della domanda (causa petendi) ed una condizione dell'azione (o, comunque, della sua fondatezza) - la nullità del contratto si pone come ragione di rigetto della domanda stessa e, come tale, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, (anche) in mancanza di una qualsiasi richiesta di parte, con la conseguenza che -secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 11847, 4079, 2637, 435/2003, 12482, 11772, 10440/2002, 13628, 59/2001) - all'evidenza, non sono applicabili, in tale ipotesi, disposizioni o principi del processo, che prevedano decadenze, preclusioni o, comunque, qualsiasi altra limitazione per la proposizione di domande o di eccezioni (ad opposta conclusione si deve pervenire, invece, nella ipotesi affatto diversa - presa in esame, tra le altre, da Cass. n. 9167, 2363, 435/2003, 7215/2002, 8702/2000;
- nella quale la parte chieda al giudice la declaratoria di nullità di un atto a sè pregiudizievole, dovendo la pronuncia del giudice rimanere circoscritta, in tale caso, alle ragioni di invalidità ritualmente dedotte dalla parte stessa).
Resta comunque, anche nell'ipotesi che qui interessa, la preclusione del giudicato interno, che si forma - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13438, 3568/2002, 3757/99, 6050/95, 6480/87) - nei soli casi in cui la pronuncia esplicita del giudice di merito - sulla validità del contratto - non risulti impugnata con specifico gravame (come nel caso preso in esame - con riferimento a fattispecie non dissimile da quella dedotta nel presente giudizio - dall'invocata Cass. n. 8477 del 2000, nella quale si legge infatti testualmente (a pagina 7): "la affermata validità del contratto da parte del giudice di primo grado, se non censurata in appello, non può essere riesaminata in sede di legittimità"). In ogni caso, poi, la rilevabilità di ufficio della nullità (o, comunque, la pronuncia sulla validità) dei contratto, in sede di legittimità, postula - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 2354/2003, 3757/99) - che non siano all'uopo necessari accertamenti di fatto, come tali riservati al giudice di merito.
In tale prospettiva, assume evidente rilievo l'interpretazione del contratto, che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 17248, 11193, 5584/2003, 2074/2002, 12518/2001) - è riservata, appunto, al giudice di merito. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata merita le censure che - sullo specifico punto - le vengono mosse dal ricorrente.
3. Come è stato ricordato in narrativa, la sentenza impugnata, infatti, ha ritenuto tardivamente dedotta - per la prima volta nel giudizio d'appello - la nullità, per asserito contrasto con disposizione di legge (art. 6 legge n. 537 del 1993, come sostituito dall'articolo 44 legge n. 724 del 1994), del contratto interpartes, sul quale si fonda la domanda proposta nel presente giudizio. Nel difetto di esplicita pronuncia del giudice di primo grado - sulla validità del contratto - la nullità del contratto stesso, tuttavia, era rilevabile d'ufficio dal giudice d'appello - per quanto si è detto - (anche) in mancanza di una qualsiasi richiesta di parte (nella specie proposta, invece, durante lo stesso giudizio d'appello).
Tanto basta per accogliere il ricorso, risultandone assorbite le altre censure.
In difetto della interpretazione del dedotto contratto inter partes - che è riservata, appunto, al giudice di merito (e va quindi demandata ai giudice di rinvio, previa cassazione della sentenza impugnata, unitamente al riesame della controversia) questa Corte, tuttavia, non può pronunciare - per quanto si è detto - sulla validità dello stesso contratto.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello - designato in dispositivo - perché proceda la riesame della controversia - uniformandosi al principio di diritto enunciato - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione (art. 385, 3^ comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2004