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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/09/2025, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 2265/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido SAtoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 19.12.2023, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Francesco
[...]
Mercurio; attori in riassunzione contro con sede a Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, c.f. in persona CP_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di procuratore di Controparte_2
contumace;
1 e con sede in Torino, Piazza SA Carlo n.156. c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace; convenute in riassunzione
e con l'intervento di società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri Controparte_3
n.1, in persona dell'amministratore unico rappresentata da Controparte_4 Controparte_5
con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n.19, c.f. , in persona del P.IVA_3
procuratore dott.ssa (per procura conferita dall'amministratore delegato CP_6 CP_7
, rappresentata e difesa, dall'avv. Lorenzo Sternini;
[...]
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza n. 168/2020 della Corte di Appello di
Venezia (n. 2661/2018 R.G.) con ordinanza n. 27562/2023 della Corte di Cassazione (n.
14624/2020 R.G.).
CONCLUSIONI
- per parte attrice in riassunzione:
“ dichiararsi infondate le domande proposte dall'interveniente o, in Controparte_3
subordine, dichiararsi nullo o inammissibile l'intervento in causa di per i Controparte_3
motivi dedotti nella nota di trattazione depositata il 22 maggio 2024;
accertarsi e dichiararsi la nullità o, comunque, l'invalidità e l'inefficacia delle ipoteche iscritte dalla banca convenuta, nei Registri immobiliari di Venezia, sui beni dei signori e Pt_1
costituiti in fondo patrimoniale, e, nello specifico, della seguente formalità: iscrizione Pt_2
del 1° luglio 2015 a favore di reg. gen. 18242, reg. part. 2978; Controparte_2
2 ordinarsi la cancellazione delle predette ipoteche, in ogni caso, con la rifusione delle spese dell'intero processo e con distrazione di queste ultime in favore del sottoscritto difensore, che le ha anticipate, e degli onorari”;
- per parte intervenuta:
“Nel merito:
Respingersi le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Sempre nel merito:
Confermarsi la statuizione del Tribunale di Venezia, confermata in appello, che con sentenza n.1185/2018 del 31.05.2018, ha condannato gli opponenti a corrispondere alla Banca opposta (a cui è subentrata ex art. 111 c.p.c. a mezzo del proprio procuratore Controparte_3 CP_5
la somma di €.50.000,00.= oltre interessi al tasso di legge dall'11.04.2012 al saldo.
[...]
In ogni caso: con refusione integrale dei compensi e delle spese di lite dell'intero processo”.
RAGIONI DELLA DECISIONE accese in data 6.12.2007 con l'allora Parte_3 [...]
il contratto di conto corrente n.0740/00126645 Controparte_8
(sostitutivo/modificativo di altro precedentemente stipulato) sul quale furono concesse aperture di credito in data 30.7.2002 pari a € 30.000,00 e in data 11.12.2007 pari a € 25.000,00; in data
19.2.2008 furono operate un aumento della linea di credito da € 16.000,00 a € 25.000,00 nonché una riduzione della linea di credito da € 30.000,00 ad € 20.000. In data 4.11.2008 Parte_1
e si costituirono fideiussori sino alla concorrenza di € 60.000,00 oltre interessi Parte_2
moratori.
In data 22.8.2011 revocò gli affidamenti in essere, Controparte_8
3 intimando a debitrice principale e garanti il pagamento di quanto dovuto.
– fu posta in liquidazione volontaria in data Parte_3
26.9.2011 e con sentenza n. 29 del 2.3.2012 il Tribunale di Venezia ne dichiarò il fallimento.
Su istanza di che aveva frattanto incorporato Controparte_2 Controparte_8
il Tribunale di Venezia emetteva il decreto ingiuntivo n. 1221/2015 col quale
[...]
s'ingiungeva ai fideiussori di pagare l'importo di € 50.275,47 quale saldo debitore del contratto di conto corrente sopra menzionato.
Gli ingiunti proponevano opposizione eccependo che la copia notificata del ricorso difettava della procura alle liti, che la prova del credito offerta in sede monitoria era inadeguata essendo stato depositato dalla banca un mero saldaconto che non indicava le singole partite che avevano determinato il saldo, che non era stato prodotto il contratto originario stipulato nel 2002, affermando essi di ignorare sia le clausole regolanti negli anni il rapporto contrattuale sia le condizioni in concreto applicate, l'intervenuta applicazione illecita di anatocismo, tassi sopra soglia ed interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni e spese non dovute ed il calcolo scorretto dei giorni di valuta;
lamentavano infine che in forza del decreto ingiuntivo avesse iscritto ipoteca sui loro beni immobili, beni che erano stati Controparte_2
destinati a far fronte ai bisogni della famiglia ex art 167 c.c. con atto del 16.3.2006 avendo per l'effetto detti beni un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia sicché
l'iscrizione ipotecaria era nulla, illegittima, invalida e/o inefficace.
Nel giudizio così radicato si costituiva quale procuratore di Controparte_9 Controparte_2
resistendo all'opposizione avversaria.
[...]
Con sentenza n. 1185/2018 il Tribunale di Venezia revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti a corrispondere la minor somma di € 50.000,00 ritenendo il credito
4 degli opponenti provato in detti limiti secondo il riconoscimento espresso con la proposta di rientro dagli stessi avanzata alla banca nel 2012, oltre interessi legali dalla data del riconoscimento al saldo. Erano respinte le ulteriori doglianze ed eccezioni così che gli opponenti erano condannati alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione presentavano appello ed i quali, abbandonando Pt_1 Pt_2
gli altri motivi di opposizione, censuravano la sentenza di prime cure in ragione dell'asserita violazione degli artt. 170 c.c. e 115 c.p.c., ribadendo la natura ostativa del fondo patrimoniale con riguardo all'iniziativa creditoria consistita nell'iscrizione d'ipoteca su beni compresi nel detto fondo nonché degli artt. 1936, 1941 e 1944 c.c. con riguardo all'interpretazione e qualificazione del contratto concluso tra gli stessi e la banca e dell'art. 1988 c.c. con riguardo alla qualificazione della ricognizione di debito;
quanto a questa deducevano la non autenticità della sottoscrizione, formulando per la prima volta in sede di gravame querela di falso.
Nel giudizio di secondo grado si costituiva , instando per l'integrale rigetto CP_9
dell'appello avversario.
Alla prima udienza gli appellanti eccepivano altresì la nullità della fideiussione per la violazione della legge n. 287/1990, deducendo che la fideiussione sottoscritta il 4.11.2008 riportava tre clausole (le nn. 2, 6 e 8) riproducenti il testo di uno schema di fideiussione predisposto da ABI che Banca d'Italia, in veste di Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo del mercato creditizio, aveva frattanto giudicato essere in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della legge n. 287/90.
La Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza datata 11.12.2018, negava l'autorizzazione a proporre querela di falso e con sentenza n. 168/2020 confermava la decisione del Tribunale con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite.
5 Questi proponevano ricorso per cassazione sulla base di due motivi, coi quali lamentavano:
1) violazione e/o falsa applicazione degli art. 2, lett. a), legge n. 287/90, 1419 c.c. nonché degli artt. 113 e 115 c.p.c. ulteriormente sostenendo la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust;
2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 170 e 2697 c.c. nonché 113 c.p.c. e 12 delle preleggi, invocando l'opponibilità alla banca del fondo patrimoniale e la conseguente nullità dell'iscrizione ipotecaria.
Nel giudizio si costituiva con controricorso la banca resistente, instando per l'integrale rigetto del ricorso avversario.
Con ordinanza n. 27562/2023, depositata il 28.9.2023 nel procedimento n. 14624/2020 R.G., la
Suprema Corte cassava la sentenza n. 168/2020, accogliendo il secondo motivo e dichiarando assorbito il primo, rinviando all'intestata Corte anche per la decisione sulle spese di lite.
e hanno quindi radicato il presente giudizio di rinvio, Parte_1 Parte_2
proponendo istanze e conclusioni esclusivamente riferite al motivo accolto a tal fine assumendo provata, in conformità all'ordinanza della Corte, l'estraneità del debito garantito alle esigenze della famiglia.
Nel giudizio, rimasta contumace è intervenuta quale Controparte_2 Controparte_3
cessionaria di in virtù di operazione di cartolarizzazione dei crediti, Controparte_2
instando per il rigetto delle domande avversarie.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 4.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
6 Si deve premettere che i coniugi hanno espressamente insistito, nel presente Parte_4
giudizio di rinvio, “affinché, accertata e dichiarata la nullità o, comunque, l'invalidità e l'inefficacia delle ipoteche iscritte dalla banca convenuta, nei Registri immobiliari di Venezia, sui beni dei signori e costituiti in fondo patrimoniale (iscrizione del 1° luglio Pt_1 Pt_2
2015 a favore di reg. gen. 18242, reg. part. 2978), venga ordinata la Controparte_2
cancellazione delle predette formalità pregiudizievoli e, in ogni caso, vengano rifuse le spese dell'intero processo, per quanto si procede ad esporre” (citazione in riassunzione, pag. 5); né nell'atto introduttivo né nei successivi né nelle conclusioni essi hanno fatto riferimento, come ancora attuale, alla questione oggetto del (primo) motivo di ricorso per cassazione relativo alla pretesa nullità della fideiussione che (pur vantando anteriorità logico-giuridica) è stato dalla
Suprema Corte dichiarato assorbito, così che la sussistenza del debito nella misura accertata nel giudizio di primo grado e confermata in appello e la validità della fideiussione devono ritenersi definitivamente accertate.
Sempre in via preliminare si deve rilevare, quanto all'intervento dispiegato nel presente giudizio da rappresentata da che gli attori in riassunzione hanno Controparte_3 Controparte_5
contestato che sussista il contratto di cessione menzionato da che tale contratto Controparte_3
abbia ad oggetto il rapporto controverso, che la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese ed altresì contestato la procura versata in atti da , nonché il ruolo ed i poteri Controparte_5
di quale procuratore della stessa ed infine la validità della procura Controparte_4 CP_5
ad litem dimessa dall'interveninente.
Le eccezioni sono prive di fondamento.
Devono in primo luogo richiamarsi le considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione
(ordinanza n. 20495/2020) a proposito della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta
7 Ufficiale: “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.”
Come è noto (v. già Cass, n. 2780/2019) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera peraltro la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima: una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi, sulla valutazione probatoria, riservata al giudice di merito: la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario (Cass. n. 5617/2020; Cass. n.
10200/2021; Cass. n. 22754/2022; si vedano anche i più recenti arresti n. 2511/2025, n.
3538/2025, n. 10543/2025, n. 15088/25 e n. 17133/2025). La produzione del contratto di cessione non costituisce, in ogni caso, requisito indefettibile della prova della cessione del credito (v. ancora Corte di Cassazione, ordinanza n. 2780/2019) ed in questo senso si è condivisibilmente espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 31188 del 29.12.2017 secondo cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993,
8 è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Orbene, nella specie l'intervenuta ha adeguatamente provato di essere Controparte_3
attualmente titolare del credito già oggetto d'ingiunzione.
In primo luogo, depone in tal senso il contenuto dell'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: a pagine 17 della Gazzetta Ufficiale prodotta con l'intervento
è riportato l'avviso della cessione e ivi si legge: “ … comunica che con contratto Controparte_3
di cessione sottoscritto in data 23 novembre 2021 tra il Cessionario ed Controparte_2
Co (“ ”) e ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (il “Contratto di
Co Cessione”), il Cessionario ha acquistato e ha ceduto a titolo oneroso – pro soluto con efficacia giuridica a partire dal 29 novembre 2021 e con trasferimento dei rischi e benefici economici a far data dal 31 dicembre 2020 – un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di titolarità
Co di – derivanti, per ciascuno di essi, da rapporti di credito ai consumatori, prestiti personali
o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche
e i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i “Crediti”), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto
Co origine uno o più dei crediti vantati da nei confronti del relativo debitore ceduto.
9 Tale lista è (x) depositata presso il Notaio , avente sede in Milano, con atto di Persona_1
deposito Repertorio 8307 e Raccolta 4797 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge
130, sul seguente sito internet https://www.securitisation-services.com/it/ fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet sopra indicato e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto (…)”.
Nella specie il credito è pacificamente passato a sofferenza, attesa la revoca degli affidamenti concessi alla debitrice principale, il fallimento di questa, il decennale contenzioso con i fideiussori.
L'avvenuta cessione del credito è poi provata dalla dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente, dichiarazione che riporta anche il numero di ndg indicativo del soggetto debitore ed i numeri dei rapporti, dati che consentono infine la verifica della cessione sul sito internet indicato nell'avviso pubblicato (per la rilevanza del collegamento ipertestuale quale prova presuntiva circa l'esistenza del contratto di cessione, v. di recente Cass. n. 3538/2025.
L'intestata Corte ha già avuto modo di osservare “che la dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente non solo ha una “indiscutibile valenza probatoria “potenzialmente decisiva”, ma rappresenta altresì “un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti” (Corte d'Appello di
Venezia, n. 2253/2024; sul valore della dichiarazione della banca cedente v. anche Cass. n.
10200/2021; Cass. n. 34195/2024, C. App. Venezia, n. 1104/2023).
In definitiva, sussistono plurimi ed univoci elementi che documentano l'avvenuta cessione del credito in favore dell'intervenuta; risulta pertanto ultroneo nella specie sottolineare lo scarso
10 interesse degli eccipienti alla contestazione sollevata, sia alla luce di quanto disposto dall'art. 111 c.p.c. sia in considerazione del fatto che nella specie sono parti del giudizio sia la cedente sia l'intervenuta: proprio nel presente grado di giudizio non si è costituita la prima essendo intervenuta la seconda, così che non vi è alcun pericolo che i fideiussori paghino ad un soggetto non legittimato.
Circa la posizione dei fideiussori vale d'altra parte quanto disposto dalla legge 30 aprile 1999,
n.130, il cui art. 4 stabilisce espressamente l'applicabilità, alle cessioni onerose di crediti pecuniarie realizzate nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, delle disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, che prevede che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, e che restano altresì applicabili le discipline speciali, anche processuali, stabilite per i crediti ceduti: “la conservazione della validità e del grado a favore del cessionario, da parte delle garanzie e dei privilegi di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, costituisce un effetto naturale delle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge n. 130 del 1999, che si determina – in virtù del richiamo effettuato dall'art.4, comma 1, della legge stessa alle disposizioni contenute nell'art.58, commi 2, 3 e 4 del Testo
Unico Bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 – senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”
(Cass., ord n. 26934 del 20.9.2023).
Puramente strumentali oltre che del tutto generiche appaiono le eccezioni svolte dagli attori in riassunzione con riguardo ai poteri delle persone fisiche che hanno conferito le procure in rappresentanza delle persone giuridiche, peraltro in forza di atti notarili, posto che, per consolidato orientamento, i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo
11 consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa.
(cfr. Cass., ord. n. 21403/2018).
Altrettanto esplorativa è l'obiezione secondo cui la procura di ad fa CP_3 CP_5
riferimento ad una “seconda cessione”, come se ciò potesse essere per sé solo sufficiente a far sorgere il dubbio che il rapporto controverso sia incluso in una prima cessione di cui si ignora il contenuto (l'intervenuta ha comunque chiarito essere quest'ultima relativa a cessione di crediti da banca diversa da . Controparte_2
La procura alle liti risulta poi sottoscritta con firma digitale e in ogni caso autenticata dal difensore.
Infine, quanto all'eccepita mancata iscrizione di e di all'Albo ex Controparte_3 CP_5
art. 106 TUB, si osserva che sulla questione si è pronunciata, in senso opposto a quello auspicato dagli eccepienti, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7243 del 18.3.2024: nel caso concreto,
è società veicolo costituita ai sensi dell'art. 3 della L.130/1999 ed iscritta CP_3
all'apposito elenco tenuto da Banca d'Italia e non è tenuta all'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB;
svolge il ruolo di special servicer e, secondo il richiamato e condiviso orientamento CP_5
del giudice di legittimità, non è tenuta all'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB.
***
Nel merito la residua domanda, con la quale gli odierni attori in riassunzione hanno contestato la legittimità della iscrizione ipotecaria eseguita su richiesta dell'istituto di credito, in forza del decreto ingiuntivo opposto, su beni immobili di loro proprietà costituiti in fondo patrimoniale, è fondata: la deduzione era stata rigettata dal Tribunale che aveva ritenuto che i garanti non avessero provato, essendone onerati, che il debito per il quale era stata iscritta l'ipoteca fosse stato da loro contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia ed anche la Corte d'Appello
12 aveva ribadito che l'attività lavorativa e imprenditoriale è svolta, di regola, per garantire un reddito necessario ad assicurare alla famiglia del produttore del reddito stesso il tenore di vita prescelto e che spettava ai debitori provare l'esistenza delle condizioni di operatività del beneficio previsto dall'articolo 170 c.c., dovendosi in senso contrario considerare che Pt_2
e erano, all'epoca, gli unici due soci della società in seguito fallita. Pt_1 Parte_3
La Corte Suprema ha però evidenziato la non correttezza (e non conformità alla giurisprudenza della Corte) dell'affermazione del giudice di merito secondo la quale i debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o dell'attività professionale sono di regola contratti per soddisfare i bisogni della famiglia in maniera immediata e diretta, facendone discendere che sui garanti gravasse l'onere di fornire la prova contraria a questa presunzione.
Ha osservato la Suprema Corte: “Qualora infatti, come nella specie si tratti di fideiussione stipulata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di società commerciale (alla quale i coniugi erano interessati, in quanto soci), deve ritenersi che essa abbia invero la immediata e diretta funzione di garantire le obbligazioni commerciali della società, soggetto terzo rispetto al nucleo familiare. In relazione alla natura del debito garantito non può pertanto in tal caso legittimamente affermarsi l'esistenza di una presunzione secondo la quale la prestazione della garanzia (così come, come del pari l'assunzione di tutte le obbligazioni connesse all'attività imprenditoriale svolta da uno dei coniugi per il tramite di società commerciali) sia finalizzata ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia.
Al contrario, deve ritenersi che nell'esercizio dell'attività di impresa o di quella professionale le obbligazioni sono assunte, di regola, non già per l'immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia bensì ai fini dello svolgimento dell'attività professionale o commerciale.
Solo mediatamente ed indirettamente le relative ricadute economiche si ripercuotono,
13 positivamente o negativamente, sul tenore di vita familiare.
Ciò comporta che il semplice richiamo al tipo negoziale (nel caso, la fideiussione) non è sufficiente all'assolvimento, da parte del debitore, dell'onere probatorio volto a sottrarre il bene costituito in fondo patrimoniale alla garanzia dei creditori (in questo senso, Cass. n. 29983 del
2021, Cass. n. 10166 del 2020, Cass. n. 20998 del 2018).
È necessario un accertamento caso per caso, in cui il debitore può, per l'assolvimento del proprio onere probatorio, richiamare gli elementi presuntivi in favore di una non diretta finalizzazione delle obbligazioni connesse all'attività professionale di ciascuno dei coniugi ai bisogni della famiglia, mentre, al contrario, il creditore interessato, che intende assoggettare
l'immobile costituito in fondo patrimoniale all'esecuzione forzata, potrà compiere un ulteriore passaggio probatorio, fornendo la prova, a fronte di contestazioni in ordine alla estraneità della garanzia prestata ai bisogni della famiglia, che essa sia destinata a soddisfarli in via diretta e immediata, avuto riguardo alla specificità del caso concreto (in questo senso Cass. n. 2904 del
2021), ovvero provare che le obbligazioni della società, e più in generale il positivo andamento della società, conseguente anche alla prestazione della garanzia, fossero direttamente funzionali non già, come è la regola, al buon andamento dell'attività commerciale della società garantita in sé bensì al soddisfacimento dei bisogni della famiglia”.
In conclusione, il debitore assolve il proprio onere probatorio dimostrando, anche attraverso elementi presuntivi benché non con un “semplice richiamo al tipo negoziale”, la “non diretta finalizzazione delle obbligazioni connesse all'attività professionale di ciascuno dei coniugi ai bisogni della famiglia”, mentre il creditore interessato all'aggressione potrà dimostrare che “le obbligazioni della società, e più in generale il positivo andamento della società, conseguente anche alla prestazione della garanzia, fossero direttamente funzionali non già, come è la regola,
14 al buon andamento dell'attività commerciale della società garantita in sé bensì al soddisfacimento dei bisogni della famiglia”.
Orbene, posta la questione in tali esatti termini non vi è dubbio che, nel caso concreto, gli opponenti hanno offerto elementi sufficienti a beneficiare della richiamata presunzione, mentre la creditrice non ha recato elementi contrari atti a superarla.
Si deve infatti rammentare che Intesa SA PA S.p.A. è creditrice nei confronti di Parte_3
in ragione di uno scoperto del conto corrente intrattenuto dalla società presso la banca cui
[...]
accedevano aperture di credito concesse nel 2002 e nel 2007, modificate nel 2008; tali posizioni erano state garantite nel 2008 - qualche mese dopo le modifiche pattuiti dalla debitrice principale con riguardo alle aperture di credito - dai coniugi sino alla concorrenza di € Parte_5
60.000.
Un tale intervento si è certamente posto, come di regola, a vantaggio immediato e diretto della società commerciale garantita, che ha così potuto ancora - per qualche tempo - beneficiare delle aperture di credito.
Al contrario la banca non ha offerto prove utili a ritenere che “le obbligazioni della società, e più in generale il positivo andamento della società, conseguente anche alla prestazione della garanzia, fossero direttamente funzionali non già, come è la regola, al buon andamento dell'attività commerciale della società garantita in sé bensì al soddisfacimento dei bisogni della famiglia”.
Non è infatti a tal fine sufficiente constatare che i coniugi erano gli unici soci di Parte_3
e verosimilmente dall'attività di questa ricavavano i propri redditi, poiché una simile realtà
[...]
è quella che tipicamente esprime, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, un collegamento non diretto ma indiretto con i bisogni della famiglia, non essendo neppure stato
15 allegato – né essendo presumibile in ragione delle difficoltà della debitrice principale che verosimilmente avevano indotto la banca a richiedere una garanzia fino a quel momento mancante (in ogni caso non vi è prova che la prestazione della garanzia abbia determinato un positivo andamento dell'impresa di cui i soci abbiano immediatamente potuto beneficiare) – che il rilascio della garanzia si sia – immediatamente appunto - tradotto in un guadagno in termini di reddito (o maggior reddito) per i fideiussori.
Tale situazione, compresa dunque l'assenza di un nesso diretto ed immediato tra il debito ed i bisogni della famiglia, era certamente nota alla banca in quanto operatore professionale da tempo a conoscenza della controparte contrattuale ed in contatto con la sua semplice compagine amministrativa e sociale.
Ne consegue l'accertamento della nullità delle ipoteche iscritte dalla banca convenuta, nei
Registri immobiliari di Venezia, sui beni dei signori e costituiti in fondo Pt_1 Pt_2
patrimoniale (iscrizione del 1.7.2015 a favore di reg. gen. 18242, reg. Controparte_2
part. 2978), con ordine di provvedere alla cancellazione delle predette ipoteche.
Le spese dell'intero giudizio vanno dichiarate integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza: se da un lato gli odierni attori in riassunzione risultano vittoriosi nella pretesa di veder liberati dalla minaccia di esecuzione i beni costituiti nel fondo patrimoniale, si deve dall'altro lato ricordare che gli stessi sono pressoché integralmente soccombenti con riguardo alla questione relativa alla sussistenza del credito e della garanzia, tematiche sulle quali sono risultate infondate e/o inammissibili le numerose deduzioni, eccezioni ed iniziative via via assunte dagli opponenti nel complesso iter processuale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore
16 deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dato atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della condanna degli odierni attori in riassunzione a corrispondere a - ed oggi alla cessionaria Controparte_2 [...]
tramite la mandataria - la somma di € 50.000,00 oltre CP_3 Controparte_5
interessi al tasso di legge dal 11.4.2012 al saldo, accerta la nullità dell'iscrizione ipotecaria eseguita in data 1.7.2015 a favore di ai numeri reg. gen. Controparte_2
18242 e reg. part. 2978, ordinandone la cancellazione ad opera del Conservatore dei
Registri Immobiliari di Venezia;
2. dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite dell'intero giudizio.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido SAtoro
17
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 2265/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido SAtoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 19.12.2023, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Francesco
[...]
Mercurio; attori in riassunzione contro con sede a Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, c.f. in persona CP_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di procuratore di Controparte_2
contumace;
1 e con sede in Torino, Piazza SA Carlo n.156. c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace; convenute in riassunzione
e con l'intervento di società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri Controparte_3
n.1, in persona dell'amministratore unico rappresentata da Controparte_4 Controparte_5
con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n.19, c.f. , in persona del P.IVA_3
procuratore dott.ssa (per procura conferita dall'amministratore delegato CP_6 CP_7
, rappresentata e difesa, dall'avv. Lorenzo Sternini;
[...]
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza n. 168/2020 della Corte di Appello di
Venezia (n. 2661/2018 R.G.) con ordinanza n. 27562/2023 della Corte di Cassazione (n.
14624/2020 R.G.).
CONCLUSIONI
- per parte attrice in riassunzione:
“ dichiararsi infondate le domande proposte dall'interveniente o, in Controparte_3
subordine, dichiararsi nullo o inammissibile l'intervento in causa di per i Controparte_3
motivi dedotti nella nota di trattazione depositata il 22 maggio 2024;
accertarsi e dichiararsi la nullità o, comunque, l'invalidità e l'inefficacia delle ipoteche iscritte dalla banca convenuta, nei Registri immobiliari di Venezia, sui beni dei signori e Pt_1
costituiti in fondo patrimoniale, e, nello specifico, della seguente formalità: iscrizione Pt_2
del 1° luglio 2015 a favore di reg. gen. 18242, reg. part. 2978; Controparte_2
2 ordinarsi la cancellazione delle predette ipoteche, in ogni caso, con la rifusione delle spese dell'intero processo e con distrazione di queste ultime in favore del sottoscritto difensore, che le ha anticipate, e degli onorari”;
- per parte intervenuta:
“Nel merito:
Respingersi le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Sempre nel merito:
Confermarsi la statuizione del Tribunale di Venezia, confermata in appello, che con sentenza n.1185/2018 del 31.05.2018, ha condannato gli opponenti a corrispondere alla Banca opposta (a cui è subentrata ex art. 111 c.p.c. a mezzo del proprio procuratore Controparte_3 CP_5
la somma di €.50.000,00.= oltre interessi al tasso di legge dall'11.04.2012 al saldo.
[...]
In ogni caso: con refusione integrale dei compensi e delle spese di lite dell'intero processo”.
RAGIONI DELLA DECISIONE accese in data 6.12.2007 con l'allora Parte_3 [...]
il contratto di conto corrente n.0740/00126645 Controparte_8
(sostitutivo/modificativo di altro precedentemente stipulato) sul quale furono concesse aperture di credito in data 30.7.2002 pari a € 30.000,00 e in data 11.12.2007 pari a € 25.000,00; in data
19.2.2008 furono operate un aumento della linea di credito da € 16.000,00 a € 25.000,00 nonché una riduzione della linea di credito da € 30.000,00 ad € 20.000. In data 4.11.2008 Parte_1
e si costituirono fideiussori sino alla concorrenza di € 60.000,00 oltre interessi Parte_2
moratori.
In data 22.8.2011 revocò gli affidamenti in essere, Controparte_8
3 intimando a debitrice principale e garanti il pagamento di quanto dovuto.
– fu posta in liquidazione volontaria in data Parte_3
26.9.2011 e con sentenza n. 29 del 2.3.2012 il Tribunale di Venezia ne dichiarò il fallimento.
Su istanza di che aveva frattanto incorporato Controparte_2 Controparte_8
il Tribunale di Venezia emetteva il decreto ingiuntivo n. 1221/2015 col quale
[...]
s'ingiungeva ai fideiussori di pagare l'importo di € 50.275,47 quale saldo debitore del contratto di conto corrente sopra menzionato.
Gli ingiunti proponevano opposizione eccependo che la copia notificata del ricorso difettava della procura alle liti, che la prova del credito offerta in sede monitoria era inadeguata essendo stato depositato dalla banca un mero saldaconto che non indicava le singole partite che avevano determinato il saldo, che non era stato prodotto il contratto originario stipulato nel 2002, affermando essi di ignorare sia le clausole regolanti negli anni il rapporto contrattuale sia le condizioni in concreto applicate, l'intervenuta applicazione illecita di anatocismo, tassi sopra soglia ed interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni e spese non dovute ed il calcolo scorretto dei giorni di valuta;
lamentavano infine che in forza del decreto ingiuntivo avesse iscritto ipoteca sui loro beni immobili, beni che erano stati Controparte_2
destinati a far fronte ai bisogni della famiglia ex art 167 c.c. con atto del 16.3.2006 avendo per l'effetto detti beni un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia sicché
l'iscrizione ipotecaria era nulla, illegittima, invalida e/o inefficace.
Nel giudizio così radicato si costituiva quale procuratore di Controparte_9 Controparte_2
resistendo all'opposizione avversaria.
[...]
Con sentenza n. 1185/2018 il Tribunale di Venezia revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti a corrispondere la minor somma di € 50.000,00 ritenendo il credito
4 degli opponenti provato in detti limiti secondo il riconoscimento espresso con la proposta di rientro dagli stessi avanzata alla banca nel 2012, oltre interessi legali dalla data del riconoscimento al saldo. Erano respinte le ulteriori doglianze ed eccezioni così che gli opponenti erano condannati alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione presentavano appello ed i quali, abbandonando Pt_1 Pt_2
gli altri motivi di opposizione, censuravano la sentenza di prime cure in ragione dell'asserita violazione degli artt. 170 c.c. e 115 c.p.c., ribadendo la natura ostativa del fondo patrimoniale con riguardo all'iniziativa creditoria consistita nell'iscrizione d'ipoteca su beni compresi nel detto fondo nonché degli artt. 1936, 1941 e 1944 c.c. con riguardo all'interpretazione e qualificazione del contratto concluso tra gli stessi e la banca e dell'art. 1988 c.c. con riguardo alla qualificazione della ricognizione di debito;
quanto a questa deducevano la non autenticità della sottoscrizione, formulando per la prima volta in sede di gravame querela di falso.
Nel giudizio di secondo grado si costituiva , instando per l'integrale rigetto CP_9
dell'appello avversario.
Alla prima udienza gli appellanti eccepivano altresì la nullità della fideiussione per la violazione della legge n. 287/1990, deducendo che la fideiussione sottoscritta il 4.11.2008 riportava tre clausole (le nn. 2, 6 e 8) riproducenti il testo di uno schema di fideiussione predisposto da ABI che Banca d'Italia, in veste di Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo del mercato creditizio, aveva frattanto giudicato essere in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della legge n. 287/90.
La Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza datata 11.12.2018, negava l'autorizzazione a proporre querela di falso e con sentenza n. 168/2020 confermava la decisione del Tribunale con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite.
5 Questi proponevano ricorso per cassazione sulla base di due motivi, coi quali lamentavano:
1) violazione e/o falsa applicazione degli art. 2, lett. a), legge n. 287/90, 1419 c.c. nonché degli artt. 113 e 115 c.p.c. ulteriormente sostenendo la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust;
2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 170 e 2697 c.c. nonché 113 c.p.c. e 12 delle preleggi, invocando l'opponibilità alla banca del fondo patrimoniale e la conseguente nullità dell'iscrizione ipotecaria.
Nel giudizio si costituiva con controricorso la banca resistente, instando per l'integrale rigetto del ricorso avversario.
Con ordinanza n. 27562/2023, depositata il 28.9.2023 nel procedimento n. 14624/2020 R.G., la
Suprema Corte cassava la sentenza n. 168/2020, accogliendo il secondo motivo e dichiarando assorbito il primo, rinviando all'intestata Corte anche per la decisione sulle spese di lite.
e hanno quindi radicato il presente giudizio di rinvio, Parte_1 Parte_2
proponendo istanze e conclusioni esclusivamente riferite al motivo accolto a tal fine assumendo provata, in conformità all'ordinanza della Corte, l'estraneità del debito garantito alle esigenze della famiglia.
Nel giudizio, rimasta contumace è intervenuta quale Controparte_2 Controparte_3
cessionaria di in virtù di operazione di cartolarizzazione dei crediti, Controparte_2
instando per il rigetto delle domande avversarie.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 4.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
6 Si deve premettere che i coniugi hanno espressamente insistito, nel presente Parte_4
giudizio di rinvio, “affinché, accertata e dichiarata la nullità o, comunque, l'invalidità e l'inefficacia delle ipoteche iscritte dalla banca convenuta, nei Registri immobiliari di Venezia, sui beni dei signori e costituiti in fondo patrimoniale (iscrizione del 1° luglio Pt_1 Pt_2
2015 a favore di reg. gen. 18242, reg. part. 2978), venga ordinata la Controparte_2
cancellazione delle predette formalità pregiudizievoli e, in ogni caso, vengano rifuse le spese dell'intero processo, per quanto si procede ad esporre” (citazione in riassunzione, pag. 5); né nell'atto introduttivo né nei successivi né nelle conclusioni essi hanno fatto riferimento, come ancora attuale, alla questione oggetto del (primo) motivo di ricorso per cassazione relativo alla pretesa nullità della fideiussione che (pur vantando anteriorità logico-giuridica) è stato dalla
Suprema Corte dichiarato assorbito, così che la sussistenza del debito nella misura accertata nel giudizio di primo grado e confermata in appello e la validità della fideiussione devono ritenersi definitivamente accertate.
Sempre in via preliminare si deve rilevare, quanto all'intervento dispiegato nel presente giudizio da rappresentata da che gli attori in riassunzione hanno Controparte_3 Controparte_5
contestato che sussista il contratto di cessione menzionato da che tale contratto Controparte_3
abbia ad oggetto il rapporto controverso, che la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese ed altresì contestato la procura versata in atti da , nonché il ruolo ed i poteri Controparte_5
di quale procuratore della stessa ed infine la validità della procura Controparte_4 CP_5
ad litem dimessa dall'interveninente.
Le eccezioni sono prive di fondamento.
Devono in primo luogo richiamarsi le considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione
(ordinanza n. 20495/2020) a proposito della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta
7 Ufficiale: “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.”
Come è noto (v. già Cass, n. 2780/2019) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera peraltro la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima: una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi, sulla valutazione probatoria, riservata al giudice di merito: la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario (Cass. n. 5617/2020; Cass. n.
10200/2021; Cass. n. 22754/2022; si vedano anche i più recenti arresti n. 2511/2025, n.
3538/2025, n. 10543/2025, n. 15088/25 e n. 17133/2025). La produzione del contratto di cessione non costituisce, in ogni caso, requisito indefettibile della prova della cessione del credito (v. ancora Corte di Cassazione, ordinanza n. 2780/2019) ed in questo senso si è condivisibilmente espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 31188 del 29.12.2017 secondo cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993,
8 è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Orbene, nella specie l'intervenuta ha adeguatamente provato di essere Controparte_3
attualmente titolare del credito già oggetto d'ingiunzione.
In primo luogo, depone in tal senso il contenuto dell'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: a pagine 17 della Gazzetta Ufficiale prodotta con l'intervento
è riportato l'avviso della cessione e ivi si legge: “ … comunica che con contratto Controparte_3
di cessione sottoscritto in data 23 novembre 2021 tra il Cessionario ed Controparte_2
Co (“ ”) e ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (il “Contratto di
Co Cessione”), il Cessionario ha acquistato e ha ceduto a titolo oneroso – pro soluto con efficacia giuridica a partire dal 29 novembre 2021 e con trasferimento dei rischi e benefici economici a far data dal 31 dicembre 2020 – un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di titolarità
Co di – derivanti, per ciascuno di essi, da rapporti di credito ai consumatori, prestiti personali
o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche
e i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i “Crediti”), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto
Co origine uno o più dei crediti vantati da nei confronti del relativo debitore ceduto.
9 Tale lista è (x) depositata presso il Notaio , avente sede in Milano, con atto di Persona_1
deposito Repertorio 8307 e Raccolta 4797 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge
130, sul seguente sito internet https://www.securitisation-services.com/it/ fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet sopra indicato e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto (…)”.
Nella specie il credito è pacificamente passato a sofferenza, attesa la revoca degli affidamenti concessi alla debitrice principale, il fallimento di questa, il decennale contenzioso con i fideiussori.
L'avvenuta cessione del credito è poi provata dalla dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente, dichiarazione che riporta anche il numero di ndg indicativo del soggetto debitore ed i numeri dei rapporti, dati che consentono infine la verifica della cessione sul sito internet indicato nell'avviso pubblicato (per la rilevanza del collegamento ipertestuale quale prova presuntiva circa l'esistenza del contratto di cessione, v. di recente Cass. n. 3538/2025.
L'intestata Corte ha già avuto modo di osservare “che la dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente non solo ha una “indiscutibile valenza probatoria “potenzialmente decisiva”, ma rappresenta altresì “un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti” (Corte d'Appello di
Venezia, n. 2253/2024; sul valore della dichiarazione della banca cedente v. anche Cass. n.
10200/2021; Cass. n. 34195/2024, C. App. Venezia, n. 1104/2023).
In definitiva, sussistono plurimi ed univoci elementi che documentano l'avvenuta cessione del credito in favore dell'intervenuta; risulta pertanto ultroneo nella specie sottolineare lo scarso
10 interesse degli eccipienti alla contestazione sollevata, sia alla luce di quanto disposto dall'art. 111 c.p.c. sia in considerazione del fatto che nella specie sono parti del giudizio sia la cedente sia l'intervenuta: proprio nel presente grado di giudizio non si è costituita la prima essendo intervenuta la seconda, così che non vi è alcun pericolo che i fideiussori paghino ad un soggetto non legittimato.
Circa la posizione dei fideiussori vale d'altra parte quanto disposto dalla legge 30 aprile 1999,
n.130, il cui art. 4 stabilisce espressamente l'applicabilità, alle cessioni onerose di crediti pecuniarie realizzate nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, delle disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, che prevede che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, e che restano altresì applicabili le discipline speciali, anche processuali, stabilite per i crediti ceduti: “la conservazione della validità e del grado a favore del cessionario, da parte delle garanzie e dei privilegi di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, costituisce un effetto naturale delle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge n. 130 del 1999, che si determina – in virtù del richiamo effettuato dall'art.4, comma 1, della legge stessa alle disposizioni contenute nell'art.58, commi 2, 3 e 4 del Testo
Unico Bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 – senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”
(Cass., ord n. 26934 del 20.9.2023).
Puramente strumentali oltre che del tutto generiche appaiono le eccezioni svolte dagli attori in riassunzione con riguardo ai poteri delle persone fisiche che hanno conferito le procure in rappresentanza delle persone giuridiche, peraltro in forza di atti notarili, posto che, per consolidato orientamento, i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo
11 consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa.
(cfr. Cass., ord. n. 21403/2018).
Altrettanto esplorativa è l'obiezione secondo cui la procura di ad fa CP_3 CP_5
riferimento ad una “seconda cessione”, come se ciò potesse essere per sé solo sufficiente a far sorgere il dubbio che il rapporto controverso sia incluso in una prima cessione di cui si ignora il contenuto (l'intervenuta ha comunque chiarito essere quest'ultima relativa a cessione di crediti da banca diversa da . Controparte_2
La procura alle liti risulta poi sottoscritta con firma digitale e in ogni caso autenticata dal difensore.
Infine, quanto all'eccepita mancata iscrizione di e di all'Albo ex Controparte_3 CP_5
art. 106 TUB, si osserva che sulla questione si è pronunciata, in senso opposto a quello auspicato dagli eccepienti, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7243 del 18.3.2024: nel caso concreto,
è società veicolo costituita ai sensi dell'art. 3 della L.130/1999 ed iscritta CP_3
all'apposito elenco tenuto da Banca d'Italia e non è tenuta all'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB;
svolge il ruolo di special servicer e, secondo il richiamato e condiviso orientamento CP_5
del giudice di legittimità, non è tenuta all'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB.
***
Nel merito la residua domanda, con la quale gli odierni attori in riassunzione hanno contestato la legittimità della iscrizione ipotecaria eseguita su richiesta dell'istituto di credito, in forza del decreto ingiuntivo opposto, su beni immobili di loro proprietà costituiti in fondo patrimoniale, è fondata: la deduzione era stata rigettata dal Tribunale che aveva ritenuto che i garanti non avessero provato, essendone onerati, che il debito per il quale era stata iscritta l'ipoteca fosse stato da loro contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia ed anche la Corte d'Appello
12 aveva ribadito che l'attività lavorativa e imprenditoriale è svolta, di regola, per garantire un reddito necessario ad assicurare alla famiglia del produttore del reddito stesso il tenore di vita prescelto e che spettava ai debitori provare l'esistenza delle condizioni di operatività del beneficio previsto dall'articolo 170 c.c., dovendosi in senso contrario considerare che Pt_2
e erano, all'epoca, gli unici due soci della società in seguito fallita. Pt_1 Parte_3
La Corte Suprema ha però evidenziato la non correttezza (e non conformità alla giurisprudenza della Corte) dell'affermazione del giudice di merito secondo la quale i debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o dell'attività professionale sono di regola contratti per soddisfare i bisogni della famiglia in maniera immediata e diretta, facendone discendere che sui garanti gravasse l'onere di fornire la prova contraria a questa presunzione.
Ha osservato la Suprema Corte: “Qualora infatti, come nella specie si tratti di fideiussione stipulata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di società commerciale (alla quale i coniugi erano interessati, in quanto soci), deve ritenersi che essa abbia invero la immediata e diretta funzione di garantire le obbligazioni commerciali della società, soggetto terzo rispetto al nucleo familiare. In relazione alla natura del debito garantito non può pertanto in tal caso legittimamente affermarsi l'esistenza di una presunzione secondo la quale la prestazione della garanzia (così come, come del pari l'assunzione di tutte le obbligazioni connesse all'attività imprenditoriale svolta da uno dei coniugi per il tramite di società commerciali) sia finalizzata ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia.
Al contrario, deve ritenersi che nell'esercizio dell'attività di impresa o di quella professionale le obbligazioni sono assunte, di regola, non già per l'immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia bensì ai fini dello svolgimento dell'attività professionale o commerciale.
Solo mediatamente ed indirettamente le relative ricadute economiche si ripercuotono,
13 positivamente o negativamente, sul tenore di vita familiare.
Ciò comporta che il semplice richiamo al tipo negoziale (nel caso, la fideiussione) non è sufficiente all'assolvimento, da parte del debitore, dell'onere probatorio volto a sottrarre il bene costituito in fondo patrimoniale alla garanzia dei creditori (in questo senso, Cass. n. 29983 del
2021, Cass. n. 10166 del 2020, Cass. n. 20998 del 2018).
È necessario un accertamento caso per caso, in cui il debitore può, per l'assolvimento del proprio onere probatorio, richiamare gli elementi presuntivi in favore di una non diretta finalizzazione delle obbligazioni connesse all'attività professionale di ciascuno dei coniugi ai bisogni della famiglia, mentre, al contrario, il creditore interessato, che intende assoggettare
l'immobile costituito in fondo patrimoniale all'esecuzione forzata, potrà compiere un ulteriore passaggio probatorio, fornendo la prova, a fronte di contestazioni in ordine alla estraneità della garanzia prestata ai bisogni della famiglia, che essa sia destinata a soddisfarli in via diretta e immediata, avuto riguardo alla specificità del caso concreto (in questo senso Cass. n. 2904 del
2021), ovvero provare che le obbligazioni della società, e più in generale il positivo andamento della società, conseguente anche alla prestazione della garanzia, fossero direttamente funzionali non già, come è la regola, al buon andamento dell'attività commerciale della società garantita in sé bensì al soddisfacimento dei bisogni della famiglia”.
In conclusione, il debitore assolve il proprio onere probatorio dimostrando, anche attraverso elementi presuntivi benché non con un “semplice richiamo al tipo negoziale”, la “non diretta finalizzazione delle obbligazioni connesse all'attività professionale di ciascuno dei coniugi ai bisogni della famiglia”, mentre il creditore interessato all'aggressione potrà dimostrare che “le obbligazioni della società, e più in generale il positivo andamento della società, conseguente anche alla prestazione della garanzia, fossero direttamente funzionali non già, come è la regola,
14 al buon andamento dell'attività commerciale della società garantita in sé bensì al soddisfacimento dei bisogni della famiglia”.
Orbene, posta la questione in tali esatti termini non vi è dubbio che, nel caso concreto, gli opponenti hanno offerto elementi sufficienti a beneficiare della richiamata presunzione, mentre la creditrice non ha recato elementi contrari atti a superarla.
Si deve infatti rammentare che Intesa SA PA S.p.A. è creditrice nei confronti di Parte_3
in ragione di uno scoperto del conto corrente intrattenuto dalla società presso la banca cui
[...]
accedevano aperture di credito concesse nel 2002 e nel 2007, modificate nel 2008; tali posizioni erano state garantite nel 2008 - qualche mese dopo le modifiche pattuiti dalla debitrice principale con riguardo alle aperture di credito - dai coniugi sino alla concorrenza di € Parte_5
60.000.
Un tale intervento si è certamente posto, come di regola, a vantaggio immediato e diretto della società commerciale garantita, che ha così potuto ancora - per qualche tempo - beneficiare delle aperture di credito.
Al contrario la banca non ha offerto prove utili a ritenere che “le obbligazioni della società, e più in generale il positivo andamento della società, conseguente anche alla prestazione della garanzia, fossero direttamente funzionali non già, come è la regola, al buon andamento dell'attività commerciale della società garantita in sé bensì al soddisfacimento dei bisogni della famiglia”.
Non è infatti a tal fine sufficiente constatare che i coniugi erano gli unici soci di Parte_3
e verosimilmente dall'attività di questa ricavavano i propri redditi, poiché una simile realtà
[...]
è quella che tipicamente esprime, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, un collegamento non diretto ma indiretto con i bisogni della famiglia, non essendo neppure stato
15 allegato – né essendo presumibile in ragione delle difficoltà della debitrice principale che verosimilmente avevano indotto la banca a richiedere una garanzia fino a quel momento mancante (in ogni caso non vi è prova che la prestazione della garanzia abbia determinato un positivo andamento dell'impresa di cui i soci abbiano immediatamente potuto beneficiare) – che il rilascio della garanzia si sia – immediatamente appunto - tradotto in un guadagno in termini di reddito (o maggior reddito) per i fideiussori.
Tale situazione, compresa dunque l'assenza di un nesso diretto ed immediato tra il debito ed i bisogni della famiglia, era certamente nota alla banca in quanto operatore professionale da tempo a conoscenza della controparte contrattuale ed in contatto con la sua semplice compagine amministrativa e sociale.
Ne consegue l'accertamento della nullità delle ipoteche iscritte dalla banca convenuta, nei
Registri immobiliari di Venezia, sui beni dei signori e costituiti in fondo Pt_1 Pt_2
patrimoniale (iscrizione del 1.7.2015 a favore di reg. gen. 18242, reg. Controparte_2
part. 2978), con ordine di provvedere alla cancellazione delle predette ipoteche.
Le spese dell'intero giudizio vanno dichiarate integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza: se da un lato gli odierni attori in riassunzione risultano vittoriosi nella pretesa di veder liberati dalla minaccia di esecuzione i beni costituiti nel fondo patrimoniale, si deve dall'altro lato ricordare che gli stessi sono pressoché integralmente soccombenti con riguardo alla questione relativa alla sussistenza del credito e della garanzia, tematiche sulle quali sono risultate infondate e/o inammissibili le numerose deduzioni, eccezioni ed iniziative via via assunte dagli opponenti nel complesso iter processuale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore
16 deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dato atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della condanna degli odierni attori in riassunzione a corrispondere a - ed oggi alla cessionaria Controparte_2 [...]
tramite la mandataria - la somma di € 50.000,00 oltre CP_3 Controparte_5
interessi al tasso di legge dal 11.4.2012 al saldo, accerta la nullità dell'iscrizione ipotecaria eseguita in data 1.7.2015 a favore di ai numeri reg. gen. Controparte_2
18242 e reg. part. 2978, ordinandone la cancellazione ad opera del Conservatore dei
Registri Immobiliari di Venezia;
2. dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite dell'intero giudizio.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido SAtoro
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