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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2084/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2084 /2018 R.G., avente ad oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promossa da:
nata a [...], New York USA, il 12/01/1955 (Cod. Fisc.: Parte_1
) e res.te in EL (SR) in C.da ZA NC, rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. Nunzio Perrotta, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
e residente in [...], contrada ZA, rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Andrea Castelli per procura in atti;
- resistente -
pagina 1 di 8 con l'intervento del Pubblico Ministero (visto pervenuto il 30.11.2018);
rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 07/01/2025, sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione di termini 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto EL decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 12.04.2018 premettendo: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con in data 17/12/1978; Controparte_1
- che da tale unione sono nati tre figli: (nato a [...] il Controparte_2
06/11/1979), ed i gemelli e (nati a Persona_1 Persona_2
Siracusa l'08/04/1986);
- che in data 21.09.2015 è stato sottoscritto accordo di separazione personale dei coniugi per negoziazione assistista;
- che da allora, pur continuando a vivere nella medesima unità immobiliare, non si sono più riconciliati;
chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporre la divisione giudiziale dell'immobile sito in EL (SR) in C.da ZA NC
(registrato al foglio 61, particella 370 classe A2), o, in subordine, condannare il sig.
a corrisponderle la somma di € 175.000,00, pari al valore EL metà CP_1 dell'immobile, con l'obbligo, per la ricorrente, di trasferire al il proprio diritto CP_1 sull'anzidetto 50% del bene;
nonché di rideterminare l'importo dell'assegno mensile stabilito a suo favore con sentenza di separazione da € 1.300,00 a € 1.800,00.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale nulla Controparte_1
opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma negava la sussistenza dei presupposti per la corresponsione di un assegno divorzile a favore EL
stante la riduzione delle sue capacità economiche in ragione del prossimo Pt_1
pensionamento dovuto a problemi di salute (artrosi alla mano destra, tale da renderlo
“inabile” all'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra, come da documentazione pagina 2 di 8 prodotta).
All'udienza presidenziale del 15.11.2018, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, il Presidente, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., confermava provvisoriamente le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, ritenendo che non vi fossero nuove circostanze idonee a giustificarne una modifica, atteso che il dedotto pensionamento era circostanza ancora da verificarsi (prevista per il 2019).
All'udienza del 21.01.2020 il ricorrente deduceva l'intervenuto pensionamento, depositando la relativa documentazione;
il Giudice, sentiti i difensori, si pronunciava, preliminarmente, sull'inammissibilità EL richiesta EL ricorrente di divisione dell'immobile in comproprietà e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e, in particolare, mediante accertamenti a mezzo
Guardia di Finanza.
All'udienza del 7.01.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
2. Preliminarmente, il Collegio rileva come la richiesta di parte ricorrente, avanzata in sede di comparsa conclusionale, di rimessione EL causa sul ruolo per l'escussione EL teste non ammessa, è inammissibile, perché tardiva, non essendo stata specificamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
3. Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data EL negoziazione assistita risalente al 21.09.2015, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n.
2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione EL comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 EL legge 898/1970 per la pronuncia EL cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 17/12/1978 in GL EL AT (trascritto nel registro dello stato civile del pagina 3 di 8 Comune di GL EL AT (TV), atto n.24 p. II, serie A).
4. Quanto alla domanda di divisione EL casa familiare in comproprietà, avanzata dalla ricorrente, il Collegio ne conferma l'inammissibilità, atteso che, come anticipato con provvedimento del Giudice istruttore, nel giudizio di separazione non possono essere vagliate le domande restitutorie e divisorie svolte dalle parti, atteso l'orientamento consolidato EL Suprema Corte e di questo Tribunale secondo cui l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez.
VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n.
11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
5. Non appare fondata la richiesta di parte ricorrente di corresponsione di un assegno divorzile a suo favore.
In punto di diritto, la decisione deve prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite EL Corte di Cassazione n. 18287/2018, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza EL Cassazione n.
11504/2017, fino a quel momento recepita dai Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto EL funzione nomofilattica EL Suprema Corte impone al
Collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione EL vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale pagina 4 di 8 ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione EL famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione EL comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto EL vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di autoresponsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo le Sezioni Unite EL Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori EL declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 EL Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
pagina 5 di 8 l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione EL vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno EL comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza EL funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento EL disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Più precisamente per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico- reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla comparazione EL complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi sì da verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se la disparità economico reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio - alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi EL situazione reddituale e patrimoniale dell'altro -, considerando altresì la durata del vincolo coniugale, che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi EL L. n. 898
pagina 6 di 8 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte EL norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce EL valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione EL vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Tanto premesso, dagli accertamenti effettuati non può ritenersi sussistere tra le parti quella sproporzione reddituale necessaria a determinare il diritto del coniuge debole a ricevere dall'altro una somma a titolo di assegno divorzile.
Ed invero, l'attività istruttoria ha consentito di rilevare come la condizione economica di
, sia nettamente peggiorata rispetto al passato al punto tale da elidere CP_1
totalmente lo squilibrio preesistente con la posizione economica di controparte.
Ed infatti, se da un lato riconosciuta dall'ASL di Siracusa, invalida con Parte_1
permanente inabilità lavorativa al 100%, percepisce una pensione di invalidità pari a circa
500,00 euro mensili, dall'altro, , è titolare unicamente di una Controparte_1
pensione lorda di 790,00 euro (come da relazione Guardia di Finanza).
Entrambi i coniugi, inoltre, risultano comproprietari del fabbricato di 6, 5 vani in contrada
ZA, a piano terra e di un fabbricato di 50 mq al primo piano, nonché del terreno sito a EL, il cui valore complessivo, come emerge da perizia depositata da Parte_1
è circa 350.000 euro.
[...]
Né può dirsi che la titolarità in capo al di una ulteriore quota (pari a 1/3) di CP_1
terreno sito in Augusta (adibito a pascolo), ovvero la disponibilità di alcuni autoveicoli, i quali, tuttavia, risultano tutti essere stati acquistati in data anteriore al pensionamento
(periodo nel quale esercitava l'attività di odontoiatra), dimostrino un tenore di vita diverso pagina 7 di 8 da quello accertato.
6. Le spese di lite, seguono la soccombenza e dovranno essere poste a carico EL ricorrente, nei termini di seguito indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 963/2018
R.G.:
1.pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa in il 17/12/1978 in GL EL AT (trascritto nel registro dello stato civile del Comune di GL EL AT (TV), atto n.24 p. II, serie A);
2.dichiara inammissibili le ulteriori domande EL ricorrente;
3.rigetta la richiesta di determinazione a favore di di un assegno Parte_1
divorzile;
4.ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA di procedere all'annotazione EL presente sentenza;
5.condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese Controparte_1
generali come per legge.
-sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1);
Così deciso in Siracusa, il 3.04.2025, nella camera di consiglio EL Prima Sezione Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2084 /2018 R.G., avente ad oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promossa da:
nata a [...], New York USA, il 12/01/1955 (Cod. Fisc.: Parte_1
) e res.te in EL (SR) in C.da ZA NC, rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. Nunzio Perrotta, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
e residente in [...], contrada ZA, rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Andrea Castelli per procura in atti;
- resistente -
pagina 1 di 8 con l'intervento del Pubblico Ministero (visto pervenuto il 30.11.2018);
rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 07/01/2025, sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione di termini 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto EL decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 12.04.2018 premettendo: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con in data 17/12/1978; Controparte_1
- che da tale unione sono nati tre figli: (nato a [...] il Controparte_2
06/11/1979), ed i gemelli e (nati a Persona_1 Persona_2
Siracusa l'08/04/1986);
- che in data 21.09.2015 è stato sottoscritto accordo di separazione personale dei coniugi per negoziazione assistista;
- che da allora, pur continuando a vivere nella medesima unità immobiliare, non si sono più riconciliati;
chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporre la divisione giudiziale dell'immobile sito in EL (SR) in C.da ZA NC
(registrato al foglio 61, particella 370 classe A2), o, in subordine, condannare il sig.
a corrisponderle la somma di € 175.000,00, pari al valore EL metà CP_1 dell'immobile, con l'obbligo, per la ricorrente, di trasferire al il proprio diritto CP_1 sull'anzidetto 50% del bene;
nonché di rideterminare l'importo dell'assegno mensile stabilito a suo favore con sentenza di separazione da € 1.300,00 a € 1.800,00.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale nulla Controparte_1
opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma negava la sussistenza dei presupposti per la corresponsione di un assegno divorzile a favore EL
stante la riduzione delle sue capacità economiche in ragione del prossimo Pt_1
pensionamento dovuto a problemi di salute (artrosi alla mano destra, tale da renderlo
“inabile” all'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra, come da documentazione pagina 2 di 8 prodotta).
All'udienza presidenziale del 15.11.2018, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, il Presidente, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., confermava provvisoriamente le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, ritenendo che non vi fossero nuove circostanze idonee a giustificarne una modifica, atteso che il dedotto pensionamento era circostanza ancora da verificarsi (prevista per il 2019).
All'udienza del 21.01.2020 il ricorrente deduceva l'intervenuto pensionamento, depositando la relativa documentazione;
il Giudice, sentiti i difensori, si pronunciava, preliminarmente, sull'inammissibilità EL richiesta EL ricorrente di divisione dell'immobile in comproprietà e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e, in particolare, mediante accertamenti a mezzo
Guardia di Finanza.
All'udienza del 7.01.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
2. Preliminarmente, il Collegio rileva come la richiesta di parte ricorrente, avanzata in sede di comparsa conclusionale, di rimessione EL causa sul ruolo per l'escussione EL teste non ammessa, è inammissibile, perché tardiva, non essendo stata specificamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
3. Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data EL negoziazione assistita risalente al 21.09.2015, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n.
2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione EL comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 EL legge 898/1970 per la pronuncia EL cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 17/12/1978 in GL EL AT (trascritto nel registro dello stato civile del pagina 3 di 8 Comune di GL EL AT (TV), atto n.24 p. II, serie A).
4. Quanto alla domanda di divisione EL casa familiare in comproprietà, avanzata dalla ricorrente, il Collegio ne conferma l'inammissibilità, atteso che, come anticipato con provvedimento del Giudice istruttore, nel giudizio di separazione non possono essere vagliate le domande restitutorie e divisorie svolte dalle parti, atteso l'orientamento consolidato EL Suprema Corte e di questo Tribunale secondo cui l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez.
VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n.
11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
5. Non appare fondata la richiesta di parte ricorrente di corresponsione di un assegno divorzile a suo favore.
In punto di diritto, la decisione deve prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite EL Corte di Cassazione n. 18287/2018, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza EL Cassazione n.
11504/2017, fino a quel momento recepita dai Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto EL funzione nomofilattica EL Suprema Corte impone al
Collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione EL vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale pagina 4 di 8 ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione EL famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione EL comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto EL vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di autoresponsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo le Sezioni Unite EL Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori EL declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 EL Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
pagina 5 di 8 l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione EL vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno EL comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza EL funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento EL disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Più precisamente per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico- reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla comparazione EL complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi sì da verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se la disparità economico reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio - alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi EL situazione reddituale e patrimoniale dell'altro -, considerando altresì la durata del vincolo coniugale, che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi EL L. n. 898
pagina 6 di 8 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte EL norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce EL valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione EL vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Tanto premesso, dagli accertamenti effettuati non può ritenersi sussistere tra le parti quella sproporzione reddituale necessaria a determinare il diritto del coniuge debole a ricevere dall'altro una somma a titolo di assegno divorzile.
Ed invero, l'attività istruttoria ha consentito di rilevare come la condizione economica di
, sia nettamente peggiorata rispetto al passato al punto tale da elidere CP_1
totalmente lo squilibrio preesistente con la posizione economica di controparte.
Ed infatti, se da un lato riconosciuta dall'ASL di Siracusa, invalida con Parte_1
permanente inabilità lavorativa al 100%, percepisce una pensione di invalidità pari a circa
500,00 euro mensili, dall'altro, , è titolare unicamente di una Controparte_1
pensione lorda di 790,00 euro (come da relazione Guardia di Finanza).
Entrambi i coniugi, inoltre, risultano comproprietari del fabbricato di 6, 5 vani in contrada
ZA, a piano terra e di un fabbricato di 50 mq al primo piano, nonché del terreno sito a EL, il cui valore complessivo, come emerge da perizia depositata da Parte_1
è circa 350.000 euro.
[...]
Né può dirsi che la titolarità in capo al di una ulteriore quota (pari a 1/3) di CP_1
terreno sito in Augusta (adibito a pascolo), ovvero la disponibilità di alcuni autoveicoli, i quali, tuttavia, risultano tutti essere stati acquistati in data anteriore al pensionamento
(periodo nel quale esercitava l'attività di odontoiatra), dimostrino un tenore di vita diverso pagina 7 di 8 da quello accertato.
6. Le spese di lite, seguono la soccombenza e dovranno essere poste a carico EL ricorrente, nei termini di seguito indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 963/2018
R.G.:
1.pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa in il 17/12/1978 in GL EL AT (trascritto nel registro dello stato civile del Comune di GL EL AT (TV), atto n.24 p. II, serie A);
2.dichiara inammissibili le ulteriori domande EL ricorrente;
3.rigetta la richiesta di determinazione a favore di di un assegno Parte_1
divorzile;
4.ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA di procedere all'annotazione EL presente sentenza;
5.condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese Controparte_1
generali come per legge.
-sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1);
Così deciso in Siracusa, il 3.04.2025, nella camera di consiglio EL Prima Sezione Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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