Articolo 29 della Legge 20 settembre 1980, n. 576
Articolo 28Articolo 30
Versione
12 ottobre 1980
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Versione
13 maggio 1983
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Versione
1 gennaio 1993
Art. 29. Iscrizione retroattiva e retrodatazione di iscrizioni

Entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge,gli avvocati,i procuratori ed i praticanti abilitati al patrocinio che abbiano esercitato con carattere di continuita' la professione o il praticantato a norma dell' articolo 2 della legge 22 luglio 1975,n.319 ,possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo o la retrodatazione degli effetti della iscrizione,se gia' iscritti,risalendo al massimo all'iscrizione agli albi e ai registri dei praticanti e comunque non oltre il 1952. (1) ((3))
La domanda deve essere accompagnata,a pena di inammissibilita',dalla comunicazione prevista dall' articolo 17 ,relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l'efficacia dell'iscrizione.
Per gli anni anteriori al 1974, la comunicazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza mobile.
Ad essa deve seguire, a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di accoglimento della istanza da parte della Cassa, il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall'articolo 18, terzo comma, per ogni anno di anzianita', del contributo dovuto in base alle disposizioni allora vigenti e comunque in misura non inferiore a lire quattrocentocinquantamila. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 12 ottobre 1980.
Per conseguire la pensione,gli interessati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall' articolo 2 della legge 22 luglio 1975,n.319 ,dall' articolo 1 della legge 25 febbraio 1963,n.289 e dall' articolo 2 della legge 8 gennaio 1952,n.6 ,per i rispettivi periodi di efficacia,nonche' la anzianita' occorrente in base alle norme applicabili al momento di maturazione della pensione.

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 2 maggio 1983, n. 175 , ha disposto (con l'art.3) che "Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , e' riaperto per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 febbraio 1992, n. 141 , ha disposto (con l'art.12, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , e' riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli fini della retrodatazione degli effetti di iscrizioni gia' avvenute. La facolta' di retrodatazione e' estesa ai superstiti degli iscritti deceduti
dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 576 del 1980 ."
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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