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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 6214 /2023
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la revisione di provvedimenti riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio presentato da:
, con l'Avv. GRASSO GIACOMO;
Parte_1
contro
, con l'Avv. FOLLIERI ROSARIO;
Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: come da note scritte e di discussione depositate dalle parti per l'udienza del
16 dicembre 2024, quivi da intedersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
I. ha introdotto ricorso, innanzi a questo Tribunale, per la modifica delle Parte_1
condizioni inerenti il mantenimento del figlio , nato in data [...] dall'unione Persona_1
more uxorio con . Controparte_1
Ha esposto il ricorrente che: - con ricorso depositato il 12.09.2011, la sig.ra Controparte_1
assumendo di aver avuto relazione sentimentale col sig. , instava il Tribunale Parte_1 per i minorenni di Bari affinché si accertasse, in capo all'odierno ricorrente, la paternità naturale del piccolo , nato a [...] il [...]; - in quel giudizio si costituiva Persona_2 il il quale, senza sottrarsi all'accertamento genetico richiesto dalla Parte_1 ricorrente, richiedeva pur'egli – in caso di accertamento positivo della paternità – di determinare l'importo di un assegno mensile da devolvere al figlio minore, in ragione delle sue capacità reddituali;
- l'adito T.M. di Bari, alla luce delle rinvenute risultanze peritali, emetteva sentenza n. 382/12 a mezzo della quale, oltre a dichiararsi la paternità naturale del Parte_1
nei confronti del minore (cui pure veniva attribuito il patronimico), stabiliva a Persona_1
carico dello stesso “…per il mantenimento del figlio e con decorrenza Persona_2 dalla data del ricorso introduttivo (12 settembre 2011), l'importo, rivalutabile annualmente in base all'ISTAT a far tempo dalla presente pronuncia, di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate…ed a rimborsare alla ricorrente la complessiva somma pari ad euro
1500,00 quale rimborso pro quota delle spese sostenute dalla ricorrente per il mantenimento del figlio dalla nascita sino alla proposizione del ricorso…” ; - dal dì del detto pronunciamento, il
– sia pur con difficoltà e col soccorso dei propri familiari d'origine - ha Parte_1 sempre versato l'onere mantenimentale disposto a suo carico;
- in data 31.05.2023, il sig.
[...]
contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione Parte_1 Controparte_2
nascevano i figli (il 18.11.2018) e (il 28.01.2022); - alla Persona_3 Persona_4
luce di tali sopravvenienze, il contributo mantenimentale (pari ad € 300,00 mensili) riconosciuto in favore del figlio naturale , appariva non più congruo ed adeguato rispetto al Persona_1
nuovo assetto familiare del ricorrente ed alle sue disponibilità economiche e reddituali.
Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo ridursi l'importo dovuto dal ricorrente per il mantenimento del figlio naturale in misura non superiore ad € 100,00 Persona_5
(cento/00) o, in subordine, rideterminarsi – comunque – il contributo nella misura che verrà ritenuta congrua ed equa di giustizia.
Si è costituita , contestando integralmente l'avverso ricorso e chiedendo, in via Controparte_1
riconvenzionale, un aumento del mantenimento per il figlio minore di euro 380,00 mensili, allegando la precarietà delle proprie condizioni economiche e la sussistenza di adeguati redditi in capo al ricorrente e alla moglie.
Il Giudice delegato, con ordinanza del 29.06.2024, rigettate le richieste istruttorie delle parti e oneratele all'integrazione della documentazione di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c., ha rinviato per la discussione della causa all'udienza del 16.12.2024, da trattarsi ex art. 127 ter c.p.c. con le modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note di discussione e conclusioni, il tutto ai fini della rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis. 22 co. 4° c.p.c. All'esito, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
Pag. 2 di 5 II. In via preliminare, per quanto concerne la richiesta di cancellazione delle frasi ritenute offensive contenute nella comparsa della istanza avanzata ex art. 89 c.p.c. in sede di CP_1
prima udienza dal ricorrente, è noto che i rapporti tra le parti processuali devono sempre essere improntati ai canoni della correttezza e della lealtà (art. 88 c.p.c.), che il processo non è la sede naturale per scambiarsi offese e giudizi personali e che l'uso degli atti difensivi per tali fini non può certamente ritenersi corretto.
Dunque, a norma dell'art. 89 c.p.c., le espressioni contenute negli scritti difensivi non debbono, nella forma e nel contenuto, eccedere i limiti di un civile esercizio del diritto di difesa e di critica, sicché le manifestazioni passionali ed incomposte, caratterizzate dall'intento di offendere la controparte e i suoi difensori, costituiscono abuso di quel diritto, anche se le frasi abbiano attinenza con l'oggetto della lite.
Non sussistono, invece, gli indicati presupposti quando le espressioni usate siano semplicemente colorite ed ironiche, senza intento offensivo nei confronti della controparte e preordinate al solo fine di dimostrare la fondatezza delle proprie tesi e di apportare elementi utili ai fini della decisione.
Orbene, nel caso in esame, le espressioni contenute nella comparsa della resistente non appaiono offensive nel senso sopra precisato, ma, per quanto colorite, tenuto conto anche della materia trattata, appaiono solo tese a sostenere con fermezza le proprie tesi e a smontare quelle della controparte.
L'istanza è, dunque, da disattendersi.
III. Nel merito, va considerato che la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni in relazione alla prole è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis. 29 c.p.c., il quale ricollega la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, attribuisce al procedimento di modifica natura non di revisio prioris istantiae -
e quindi di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio - bensì di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra le parti al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni soggettive e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di a tutela dei minori e in materia economica in base al
Pag. 3 di 5 modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Con riferimento all'oggetto del giudizio, la Suprema Corte ha chiarito che “la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal Giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico” (così Cass, Ord. n. 14175/2016; conf. ord. n. 6455/2024), dovendo il Giudice, in particolare, “verificare se questi sopravvenuti oneri avessero determinato un effettivo depauperamento delle sostanze del genitore obbligato, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti, o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dello stesso non fosse, comunque, di consistenza così ingente da rendere irrilevanti i nuovi oneri (v. Cass. 21818/2021, Cass. 6289/2014)” (cfr. Cass. n.
952/2023).
In altre parole, la nascita di un figlio da una nuova relazione rappresenta l'espressione del diritto costituzionale fondamentale alla creazione di una famiglia, riconosciuto anche dalle norme sovranazionali, che legittima quindi una richiesta di revisione degli obblighi di mantenimento.
Dovrà dunque tenersi conto delle maggiori spese da esso derivanti, potendosi escludere una revisione solo laddove il patrimonio complessivo dell'obbligato al versamento dell'assegno abbia una consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri, ipotesi questa che non appare ricorrere nella fattispecie.
Infatti, nel caso in esame, deve essere considerata dal Tribunale, quale rilevante circostanza sopravvenuta, la nascita di due figli da nuova unione e la formazione di un nuovo nucleo familiare
(cfr. all. 3, 4, 5 al ricorso). Le figlie (nata il [...]), e Persona_3 Persona_4
(nata il [...]) sono nate dopo l'emanazione del provvedimento del Tribunale e, certamente, la presenza di altri due figli cui provvedere, considerata la complessiva situazione economico- reddituale del ricorrente (impiegato con la mansione di autista, con un reddito netto di circa
1.700,00 euro mensili;
cfr. buste paga e dichiarazioni dei redditi in atti), comporta nuovi oneri di mantenimento a carico dello stesso. Risulta inoltre provata e va valuta ai fini della decisione l'assunzione, da parte del ricorrente, di nuove obbligazioni, e in particolar modo di quella relativa alla contrazione del mutuo per un importo mensile fisso di € 370,63, in epoca successiva all'emissione della sentenza di cui si chiede la modifica, acceso per l'acquisto di un piccolo appartamento da adibire a dimora coniugale (cfr. doc. 11).
Pag. 4 di 5 In considerazione di tutti gli elementi emersi, appare equo ridurre l'assegno di mantenimento in capo al per il figlio all'importo di € 200,00 mensili. Pt_1 Persona_1
IV. Le spese di lite, avuto riguardo all'esito della lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe:
- a modifica della sentenza n. 382/2012 del 5 dicembre 2012 del Tribunale per i minorenni di Bari, ridetermina nella misura di € 200,00 mensili l'assegno dovuto da a Parte_1
a titolo di mantenimento del figlio minore , da aggiornarsi Controparte_1 Persona_1
annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre alla partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno
14/01/2025.
Si comunichi.
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Elena de Tura Antonio Buccaro
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 6214 /2023
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la revisione di provvedimenti riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio presentato da:
, con l'Avv. GRASSO GIACOMO;
Parte_1
contro
, con l'Avv. FOLLIERI ROSARIO;
Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: come da note scritte e di discussione depositate dalle parti per l'udienza del
16 dicembre 2024, quivi da intedersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
I. ha introdotto ricorso, innanzi a questo Tribunale, per la modifica delle Parte_1
condizioni inerenti il mantenimento del figlio , nato in data [...] dall'unione Persona_1
more uxorio con . Controparte_1
Ha esposto il ricorrente che: - con ricorso depositato il 12.09.2011, la sig.ra Controparte_1
assumendo di aver avuto relazione sentimentale col sig. , instava il Tribunale Parte_1 per i minorenni di Bari affinché si accertasse, in capo all'odierno ricorrente, la paternità naturale del piccolo , nato a [...] il [...]; - in quel giudizio si costituiva Persona_2 il il quale, senza sottrarsi all'accertamento genetico richiesto dalla Parte_1 ricorrente, richiedeva pur'egli – in caso di accertamento positivo della paternità – di determinare l'importo di un assegno mensile da devolvere al figlio minore, in ragione delle sue capacità reddituali;
- l'adito T.M. di Bari, alla luce delle rinvenute risultanze peritali, emetteva sentenza n. 382/12 a mezzo della quale, oltre a dichiararsi la paternità naturale del Parte_1
nei confronti del minore (cui pure veniva attribuito il patronimico), stabiliva a Persona_1
carico dello stesso “…per il mantenimento del figlio e con decorrenza Persona_2 dalla data del ricorso introduttivo (12 settembre 2011), l'importo, rivalutabile annualmente in base all'ISTAT a far tempo dalla presente pronuncia, di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate…ed a rimborsare alla ricorrente la complessiva somma pari ad euro
1500,00 quale rimborso pro quota delle spese sostenute dalla ricorrente per il mantenimento del figlio dalla nascita sino alla proposizione del ricorso…” ; - dal dì del detto pronunciamento, il
– sia pur con difficoltà e col soccorso dei propri familiari d'origine - ha Parte_1 sempre versato l'onere mantenimentale disposto a suo carico;
- in data 31.05.2023, il sig.
[...]
contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione Parte_1 Controparte_2
nascevano i figli (il 18.11.2018) e (il 28.01.2022); - alla Persona_3 Persona_4
luce di tali sopravvenienze, il contributo mantenimentale (pari ad € 300,00 mensili) riconosciuto in favore del figlio naturale , appariva non più congruo ed adeguato rispetto al Persona_1
nuovo assetto familiare del ricorrente ed alle sue disponibilità economiche e reddituali.
Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo ridursi l'importo dovuto dal ricorrente per il mantenimento del figlio naturale in misura non superiore ad € 100,00 Persona_5
(cento/00) o, in subordine, rideterminarsi – comunque – il contributo nella misura che verrà ritenuta congrua ed equa di giustizia.
Si è costituita , contestando integralmente l'avverso ricorso e chiedendo, in via Controparte_1
riconvenzionale, un aumento del mantenimento per il figlio minore di euro 380,00 mensili, allegando la precarietà delle proprie condizioni economiche e la sussistenza di adeguati redditi in capo al ricorrente e alla moglie.
Il Giudice delegato, con ordinanza del 29.06.2024, rigettate le richieste istruttorie delle parti e oneratele all'integrazione della documentazione di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c., ha rinviato per la discussione della causa all'udienza del 16.12.2024, da trattarsi ex art. 127 ter c.p.c. con le modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note di discussione e conclusioni, il tutto ai fini della rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis. 22 co. 4° c.p.c. All'esito, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
Pag. 2 di 5 II. In via preliminare, per quanto concerne la richiesta di cancellazione delle frasi ritenute offensive contenute nella comparsa della istanza avanzata ex art. 89 c.p.c. in sede di CP_1
prima udienza dal ricorrente, è noto che i rapporti tra le parti processuali devono sempre essere improntati ai canoni della correttezza e della lealtà (art. 88 c.p.c.), che il processo non è la sede naturale per scambiarsi offese e giudizi personali e che l'uso degli atti difensivi per tali fini non può certamente ritenersi corretto.
Dunque, a norma dell'art. 89 c.p.c., le espressioni contenute negli scritti difensivi non debbono, nella forma e nel contenuto, eccedere i limiti di un civile esercizio del diritto di difesa e di critica, sicché le manifestazioni passionali ed incomposte, caratterizzate dall'intento di offendere la controparte e i suoi difensori, costituiscono abuso di quel diritto, anche se le frasi abbiano attinenza con l'oggetto della lite.
Non sussistono, invece, gli indicati presupposti quando le espressioni usate siano semplicemente colorite ed ironiche, senza intento offensivo nei confronti della controparte e preordinate al solo fine di dimostrare la fondatezza delle proprie tesi e di apportare elementi utili ai fini della decisione.
Orbene, nel caso in esame, le espressioni contenute nella comparsa della resistente non appaiono offensive nel senso sopra precisato, ma, per quanto colorite, tenuto conto anche della materia trattata, appaiono solo tese a sostenere con fermezza le proprie tesi e a smontare quelle della controparte.
L'istanza è, dunque, da disattendersi.
III. Nel merito, va considerato che la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni in relazione alla prole è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis. 29 c.p.c., il quale ricollega la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, attribuisce al procedimento di modifica natura non di revisio prioris istantiae -
e quindi di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio - bensì di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra le parti al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni soggettive e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di a tutela dei minori e in materia economica in base al
Pag. 3 di 5 modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Con riferimento all'oggetto del giudizio, la Suprema Corte ha chiarito che “la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal Giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico” (così Cass, Ord. n. 14175/2016; conf. ord. n. 6455/2024), dovendo il Giudice, in particolare, “verificare se questi sopravvenuti oneri avessero determinato un effettivo depauperamento delle sostanze del genitore obbligato, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti, o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dello stesso non fosse, comunque, di consistenza così ingente da rendere irrilevanti i nuovi oneri (v. Cass. 21818/2021, Cass. 6289/2014)” (cfr. Cass. n.
952/2023).
In altre parole, la nascita di un figlio da una nuova relazione rappresenta l'espressione del diritto costituzionale fondamentale alla creazione di una famiglia, riconosciuto anche dalle norme sovranazionali, che legittima quindi una richiesta di revisione degli obblighi di mantenimento.
Dovrà dunque tenersi conto delle maggiori spese da esso derivanti, potendosi escludere una revisione solo laddove il patrimonio complessivo dell'obbligato al versamento dell'assegno abbia una consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri, ipotesi questa che non appare ricorrere nella fattispecie.
Infatti, nel caso in esame, deve essere considerata dal Tribunale, quale rilevante circostanza sopravvenuta, la nascita di due figli da nuova unione e la formazione di un nuovo nucleo familiare
(cfr. all. 3, 4, 5 al ricorso). Le figlie (nata il [...]), e Persona_3 Persona_4
(nata il [...]) sono nate dopo l'emanazione del provvedimento del Tribunale e, certamente, la presenza di altri due figli cui provvedere, considerata la complessiva situazione economico- reddituale del ricorrente (impiegato con la mansione di autista, con un reddito netto di circa
1.700,00 euro mensili;
cfr. buste paga e dichiarazioni dei redditi in atti), comporta nuovi oneri di mantenimento a carico dello stesso. Risulta inoltre provata e va valuta ai fini della decisione l'assunzione, da parte del ricorrente, di nuove obbligazioni, e in particolar modo di quella relativa alla contrazione del mutuo per un importo mensile fisso di € 370,63, in epoca successiva all'emissione della sentenza di cui si chiede la modifica, acceso per l'acquisto di un piccolo appartamento da adibire a dimora coniugale (cfr. doc. 11).
Pag. 4 di 5 In considerazione di tutti gli elementi emersi, appare equo ridurre l'assegno di mantenimento in capo al per il figlio all'importo di € 200,00 mensili. Pt_1 Persona_1
IV. Le spese di lite, avuto riguardo all'esito della lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe:
- a modifica della sentenza n. 382/2012 del 5 dicembre 2012 del Tribunale per i minorenni di Bari, ridetermina nella misura di € 200,00 mensili l'assegno dovuto da a Parte_1
a titolo di mantenimento del figlio minore , da aggiornarsi Controparte_1 Persona_1
annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre alla partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno
14/01/2025.
Si comunichi.
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Elena de Tura Antonio Buccaro
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