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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 17929/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 16.10.24, iscritta al n. 17929/04
di R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Mauro Longo
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
premesso
che
- con ricorso depositato il 16.10.24 il ricorrente ha chiesto la condanna della Sig.ra al rilascio dell'immobile situato in Rivoli, via Scrivia n. 14, e al risarcimento CP_1
dei danni da occupazione abusiva a far tempo dall'agosto 2024;
pagina 1 di 4 - nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza la resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
- la causa non ha richiesto attività istruttorie e viene decisa con la presente sentenza alla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnato con verbale del 20.2.24 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- come risulta dalla documentazione prodotta, il ricorrente ha concesso in locazione alla signora l'immobile oggetto di causa con contratto del primo novembre 2021 CP_1
con scadenza al 31 ottobre 2025;
- con missiva del 28 giugno 2024 la conduttrice ha dichiarato di voler recedere anticipatamente dal contratto di locazione e si è impegnata a rilasciare l'immobile entro il 31 luglio 2024;
- il ricorrente ha accettato l'anticipato recesso e ha chiesto la restituzione delle chiavi per la data indicata da controparte;
- il ricorrente ha proposto il presente giudizio deducendo che la resistente non avrebbe rilasciato l'immobile entro tale termine;
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere della resistente provare il rilascio entro la data da lei stessa indicata;
- la resistente restando contumace non ha fornito tale prova;
- la permanenza della resistente nell'immobile è, inoltre, dimostrata dal fatto che sia la convocazione per la mediazione che il ricorso introduttivo del presente giudizio siano stati notificati a tale indirizzo;
- si deve pertanto affermare che l'occupazione dell'immobile dal primo agosto 2024 sia priva di titolo giustificativo;
pagina 2 di 4 - si deve conseguentemente condannare la resistente al rilascio dell'immobile;
- la resistente è inoltre tenuta al risarcimento dei danni ex articolo 1591 codice civile nell'importo di euro 2.970 (9 x 330) corrispondente alle 9 mensilità intercorse dall'agosto 2024 all'aprile 2025 in cui viene resa la presente sentenza, oltre ad euro
330 per ogni ulteriore mese di occupazione dal maggio 2025 al rilascio;
- gli oneri accessori esulano, invece, dalla previsione dell'art. 1591 c.c.;
- sono inoltre dovuti gli interessi di cui all'articolo 1284 primo e quarto comma codice civile dalle singole scadenze al saldo;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza della resistente;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 142
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 213
- fase introduttiva: euro 213
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 1.701, oltre ad euro 125 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
pagina 3 di 4 accertata la cessazione del contratto dell'1.11.21 al 31.7.24 per recesso della conduttrice,
- condanna al rilascio in favore di ell'immobile Controparte_1 Parte_1
sito in Rivoli, via Scrivia n. 14 libero da persone e cose;
- fissa per il rilascio la data del 30 maggio 2025;
- condanna al pagamento a favore di di euro Controparte_1 Parte_1
2.970 oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché dell'importo di euro 330 mensili dal mese di maggio 2025 al rilascio;
- condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali che liquida in complessivi euro 125 per esposti ed euro 1.701 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 15 aprile 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 16.10.24, iscritta al n. 17929/04
di R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Mauro Longo
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
premesso
che
- con ricorso depositato il 16.10.24 il ricorrente ha chiesto la condanna della Sig.ra al rilascio dell'immobile situato in Rivoli, via Scrivia n. 14, e al risarcimento CP_1
dei danni da occupazione abusiva a far tempo dall'agosto 2024;
pagina 1 di 4 - nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza la resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
- la causa non ha richiesto attività istruttorie e viene decisa con la presente sentenza alla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnato con verbale del 20.2.24 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- come risulta dalla documentazione prodotta, il ricorrente ha concesso in locazione alla signora l'immobile oggetto di causa con contratto del primo novembre 2021 CP_1
con scadenza al 31 ottobre 2025;
- con missiva del 28 giugno 2024 la conduttrice ha dichiarato di voler recedere anticipatamente dal contratto di locazione e si è impegnata a rilasciare l'immobile entro il 31 luglio 2024;
- il ricorrente ha accettato l'anticipato recesso e ha chiesto la restituzione delle chiavi per la data indicata da controparte;
- il ricorrente ha proposto il presente giudizio deducendo che la resistente non avrebbe rilasciato l'immobile entro tale termine;
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere della resistente provare il rilascio entro la data da lei stessa indicata;
- la resistente restando contumace non ha fornito tale prova;
- la permanenza della resistente nell'immobile è, inoltre, dimostrata dal fatto che sia la convocazione per la mediazione che il ricorso introduttivo del presente giudizio siano stati notificati a tale indirizzo;
- si deve pertanto affermare che l'occupazione dell'immobile dal primo agosto 2024 sia priva di titolo giustificativo;
pagina 2 di 4 - si deve conseguentemente condannare la resistente al rilascio dell'immobile;
- la resistente è inoltre tenuta al risarcimento dei danni ex articolo 1591 codice civile nell'importo di euro 2.970 (9 x 330) corrispondente alle 9 mensilità intercorse dall'agosto 2024 all'aprile 2025 in cui viene resa la presente sentenza, oltre ad euro
330 per ogni ulteriore mese di occupazione dal maggio 2025 al rilascio;
- gli oneri accessori esulano, invece, dalla previsione dell'art. 1591 c.c.;
- sono inoltre dovuti gli interessi di cui all'articolo 1284 primo e quarto comma codice civile dalle singole scadenze al saldo;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza della resistente;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 142
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 213
- fase introduttiva: euro 213
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 1.701, oltre ad euro 125 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
pagina 3 di 4 accertata la cessazione del contratto dell'1.11.21 al 31.7.24 per recesso della conduttrice,
- condanna al rilascio in favore di ell'immobile Controparte_1 Parte_1
sito in Rivoli, via Scrivia n. 14 libero da persone e cose;
- fissa per il rilascio la data del 30 maggio 2025;
- condanna al pagamento a favore di di euro Controparte_1 Parte_1
2.970 oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché dell'importo di euro 330 mensili dal mese di maggio 2025 al rilascio;
- condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali che liquida in complessivi euro 125 per esposti ed euro 1.701 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 15 aprile 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4