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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI ROBERTO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 306/2023 depositato il 24/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ric_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, l'avviso di accertamento sopra specificato per maggiore IMU 2017 sul proprio complesso turistico nel comune di Vieste eccependo il difetto di sottoscrizione ed assumendo che l'imposta era stata richiesta sulla base delle rendite catastali (pari ad € 30.427,50) ben maggiori di quelle determinate all'esito della sentenze di questa AG del 30.4.2001 (pari ad € 10.329,13), arbitrariamente disapplicate.
Andreani Tributi s.r.l., quale concessionaria delle imposte nell'interesse del Comune di Vieste, costituita, contestava le varie doglianze della ricorrente rilevando che la maggiore IMU era stata richiesta in relazione al fabbricato di cui al Indirizzo_1, generato nell'agosto 2004 per soppressione degli immobili di cui al Indirizzo_2 e Indirizzo_3 mediante una procedura Doc.Fa in cui era stato lo stesso tecnico della ricorrente a proporre la rendita di € 30.427,50, confermata da Agenzia del Territorio e posta a base della maggiore IMU richiesta;
concludeva perciò per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria integrativa la ricorrente ribadiva le argomentazioni a sostegno del ricorso rappresentando che con sentenza di questa Corte del 25.9.2024 il valore della rendita era stato determinato in € 16.700,00 all'esito di avviso di classamento impugnato.
All'odierna la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, quanto al lamentato difetto di sottoscrizione l'atto impositivo emesso da Andreani Tributi s.r.l. è stato regolarmente sottoscritto digitalmente dal suo legale rappresentante e soggetto responsabile Nom_1, in conformità alla normativa vigente e come altresì dimostrato dalla visura camerale di Andreani Tributi S.r.l.
Nell'atto impugnato, poi, la resistente si è espressamente qualificata come “Concessionaria del servizio di accertamento in virtù del contratto n. 60 del 02.05.2022 stipulato con il Comune di VIESTE (FG)”, cioè in un virtù di un contratto quale fonte del potere rappresentativo neppure specificamente contestato dalla ricorrente.
Nel merito, come ha correttamente rilevato l'ufficio impositore, la maggiore IMU è stata richiesta in relazione al fabbricato di cui al Indirizzo_1, generato nell'agosto 2004 per soppressione degli immobili di cui al Indirizzo_2 e Indirizzo_3 mediante una procedura Doc.Fa in cui era stato lo stesso tecnico della ricorrente a proporre la rendita di € 30.427,50, confermata da Agenzia del Territorio e posta a base della maggiore IMU richiesta (come da documentazione prodotta).
In ragione di tanto, nessuna rilevanza può assumere la rendita pregressa determinata con sentenza del
30.4.2001, né quella recente oggetto della sentenza del 25.9.2024 (peraltro di rigetto del ricorso), riguardante non già il fabbricato tassato con l'atto in questa sede impugnato (sub 4), ma altri immobili della ricorrente
(sub 7-8).
Non resta perciò che rigettare il ricorso con conseguente statuizione sulle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI ROBERTO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 306/2023 depositato il 24/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ric_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, l'avviso di accertamento sopra specificato per maggiore IMU 2017 sul proprio complesso turistico nel comune di Vieste eccependo il difetto di sottoscrizione ed assumendo che l'imposta era stata richiesta sulla base delle rendite catastali (pari ad € 30.427,50) ben maggiori di quelle determinate all'esito della sentenze di questa AG del 30.4.2001 (pari ad € 10.329,13), arbitrariamente disapplicate.
Andreani Tributi s.r.l., quale concessionaria delle imposte nell'interesse del Comune di Vieste, costituita, contestava le varie doglianze della ricorrente rilevando che la maggiore IMU era stata richiesta in relazione al fabbricato di cui al Indirizzo_1, generato nell'agosto 2004 per soppressione degli immobili di cui al Indirizzo_2 e Indirizzo_3 mediante una procedura Doc.Fa in cui era stato lo stesso tecnico della ricorrente a proporre la rendita di € 30.427,50, confermata da Agenzia del Territorio e posta a base della maggiore IMU richiesta;
concludeva perciò per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria integrativa la ricorrente ribadiva le argomentazioni a sostegno del ricorso rappresentando che con sentenza di questa Corte del 25.9.2024 il valore della rendita era stato determinato in € 16.700,00 all'esito di avviso di classamento impugnato.
All'odierna la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, quanto al lamentato difetto di sottoscrizione l'atto impositivo emesso da Andreani Tributi s.r.l. è stato regolarmente sottoscritto digitalmente dal suo legale rappresentante e soggetto responsabile Nom_1, in conformità alla normativa vigente e come altresì dimostrato dalla visura camerale di Andreani Tributi S.r.l.
Nell'atto impugnato, poi, la resistente si è espressamente qualificata come “Concessionaria del servizio di accertamento in virtù del contratto n. 60 del 02.05.2022 stipulato con il Comune di VIESTE (FG)”, cioè in un virtù di un contratto quale fonte del potere rappresentativo neppure specificamente contestato dalla ricorrente.
Nel merito, come ha correttamente rilevato l'ufficio impositore, la maggiore IMU è stata richiesta in relazione al fabbricato di cui al Indirizzo_1, generato nell'agosto 2004 per soppressione degli immobili di cui al Indirizzo_2 e Indirizzo_3 mediante una procedura Doc.Fa in cui era stato lo stesso tecnico della ricorrente a proporre la rendita di € 30.427,50, confermata da Agenzia del Territorio e posta a base della maggiore IMU richiesta (come da documentazione prodotta).
In ragione di tanto, nessuna rilevanza può assumere la rendita pregressa determinata con sentenza del
30.4.2001, né quella recente oggetto della sentenza del 25.9.2024 (peraltro di rigetto del ricorso), riguardante non già il fabbricato tassato con l'atto in questa sede impugnato (sub 4), ma altri immobili della ricorrente
(sub 7-8).
Non resta perciò che rigettare il ricorso con conseguente statuizione sulle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge.