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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6332/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6332/2017 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to DE LELLIS CARLO come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Perugia (PG) il 4.11.2006, dalla cui unione sono nate le figlie Per_1
(il 27.11.2006) e (il 14.06.2008).
[...] Persona_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Perugia nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 833/2010 del 15.03.2010, e che, dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente, era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affido esclusivo delle due figlie con facoltà della madre di vederle nei periodi alla stessa più consoni, precisamente nei periodi in cui la stessa non avrebbe manifestato crisi isteriche o momenti di depressione. Infine, si rendeva disponibile a versare alla resistente un assegno divorzile di € 400,00 mensili fino al raggiungimento di una stabile occupazione della stessa.
All'udienza del 7.12.2017, le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale le parti;
parte resistente era sprovvista di difesa tecnica. Il Presidente si riservava e con successiva ordinanza, preso atto del fallito tentativo di conciliazione e verificata l'indisponibilità delle parti a pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, riduceva l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore di parte resistente a € 800,00 mensili;
confermava, in via provvisoria, per il resto la disciplina della separazione in atto;
richiedeva al C.I.M. di Piedimonte Matese una relazione circa la patologia da cui risultava affetta parte resistente e fissava l'udienza di comparizione e trattazione dinnanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
In data 3.11.2018 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza non definitiva sullo status, dichiarava lo scioglimento del matrimonio celebrato in Perugia il giorno 04.11.2006 tra
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] Pt_1 CP_1
(CE) il 17/04/1979 (atto n. 183, parte I, serie -, reg. atti matrimonio anno 2006) ordinando la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Acquisita la documentazione in atti la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.11.2024 parte ricorrente chiedeva l'affido esclusivo delle figlie minori e si dimostrava disponibile a versare in favore della resistente la somma complessiva di euro 300,00 mensili fino ad una stabile occupazione della stessa.
All'udienza del 20.11.2024 il g.i., lette le note, riservava la causa in decisione assegnando alla parte i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e mandando al P.M. per il parere
Orbene, in ragione della sentenza non definitiva di divorzio emessa nel corso del presente giudizio, il Collegio è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle statuizioni accessorie.
Quanto all'affido della figlia primogenita nessun provvedimento dovrà essere Persona_1
adottato atteso il raggiungimento della maggiore della stessa, mentre, per quanto concerne la secondogenita, ritiene il Collegio di confermare la disciplina vigente dell'affido condiviso. Ed invero, sebbene siano emersi nel corso del procedimento problemi relazionali della resistente, sia nei rapporti con il ricorrente, sia nei rapporti con le figlie, dovuti principalmente alla patologia da cui è affetta la sig.ra non è emerso un peggioramento della patologia rispetto all'epoca della CP_1
separazione né il ricorrente ha dedotto circa ulteriori e sopravvenuti elementi dai quali dedurre che la condizione clinica della ricorrente non consenta o renda difficoltoso l'assunzione di decisioni condivide da adottare nel miglior interesse della minore. Questo Collegio, pertanto, ritiene che tali circostanze non inducano ad optare per il regime, del tutto residuale, dell'affido esclusivo al padre, bensì fanno propendere per l'affido condiviso che, consentendo una sistematica partecipazione della sig.ra alle decisioni importanti nella quotidianità della figlia, permetterà allo stessa, se CP_1
lo vorrà, di consolidare il suo ruolo di “madre”. Dunque, la minore va affidata ad entrambi i genitori e, considerata l'abituale convivenza con il padre sin dall'epoca della separazione, va confermata l'abitazione paterna quale luogo di residenza privilegiata della ragazza.
Quanto al diritto di visita della madre, considerata l'età della figlia , questo Collegio Persona_2
rimette il diritto di visita della madre alla libera scelta ragazza.
Per quanto concerne il mantenimento delle due figlie rilevato che parte ricorrente, in qualità di genitore collocatario, provvederà al mantenimento diretto delle stesse;
considerato che
, come rappresentato dal ricorrente, la sig.ra non svolge alcuna attività lavorativa a causa della sua CP_1
condizione, questo Collegio dispone che parte resistente dovrà contribuire al solo pagamento delle spese straordinarie necessarie per le figlie nella misura del 50%.
Per quanto concerne l'assegno divorzile, in assenza della domanda di parte resistente in merito, nulla si dispone.
Dichiara le spese non ripetibili stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dispone l'affido condiviso della figlia minore con collocazione privilegiata Persona_2
presso il padre;
• Disciplina il diritto di visita nei termini indicati in parte motiva;
• Dispone che la resistente contribuisca al 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie;
• Nulla dispone in ordine all'assegno divorzile;
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 4/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6332/2017 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to DE LELLIS CARLO come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Perugia (PG) il 4.11.2006, dalla cui unione sono nate le figlie Per_1
(il 27.11.2006) e (il 14.06.2008).
[...] Persona_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Perugia nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 833/2010 del 15.03.2010, e che, dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente, era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affido esclusivo delle due figlie con facoltà della madre di vederle nei periodi alla stessa più consoni, precisamente nei periodi in cui la stessa non avrebbe manifestato crisi isteriche o momenti di depressione. Infine, si rendeva disponibile a versare alla resistente un assegno divorzile di € 400,00 mensili fino al raggiungimento di una stabile occupazione della stessa.
All'udienza del 7.12.2017, le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale le parti;
parte resistente era sprovvista di difesa tecnica. Il Presidente si riservava e con successiva ordinanza, preso atto del fallito tentativo di conciliazione e verificata l'indisponibilità delle parti a pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, riduceva l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore di parte resistente a € 800,00 mensili;
confermava, in via provvisoria, per il resto la disciplina della separazione in atto;
richiedeva al C.I.M. di Piedimonte Matese una relazione circa la patologia da cui risultava affetta parte resistente e fissava l'udienza di comparizione e trattazione dinnanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
In data 3.11.2018 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza non definitiva sullo status, dichiarava lo scioglimento del matrimonio celebrato in Perugia il giorno 04.11.2006 tra
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] Pt_1 CP_1
(CE) il 17/04/1979 (atto n. 183, parte I, serie -, reg. atti matrimonio anno 2006) ordinando la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Acquisita la documentazione in atti la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.11.2024 parte ricorrente chiedeva l'affido esclusivo delle figlie minori e si dimostrava disponibile a versare in favore della resistente la somma complessiva di euro 300,00 mensili fino ad una stabile occupazione della stessa.
All'udienza del 20.11.2024 il g.i., lette le note, riservava la causa in decisione assegnando alla parte i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e mandando al P.M. per il parere
Orbene, in ragione della sentenza non definitiva di divorzio emessa nel corso del presente giudizio, il Collegio è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle statuizioni accessorie.
Quanto all'affido della figlia primogenita nessun provvedimento dovrà essere Persona_1
adottato atteso il raggiungimento della maggiore della stessa, mentre, per quanto concerne la secondogenita, ritiene il Collegio di confermare la disciplina vigente dell'affido condiviso. Ed invero, sebbene siano emersi nel corso del procedimento problemi relazionali della resistente, sia nei rapporti con il ricorrente, sia nei rapporti con le figlie, dovuti principalmente alla patologia da cui è affetta la sig.ra non è emerso un peggioramento della patologia rispetto all'epoca della CP_1
separazione né il ricorrente ha dedotto circa ulteriori e sopravvenuti elementi dai quali dedurre che la condizione clinica della ricorrente non consenta o renda difficoltoso l'assunzione di decisioni condivide da adottare nel miglior interesse della minore. Questo Collegio, pertanto, ritiene che tali circostanze non inducano ad optare per il regime, del tutto residuale, dell'affido esclusivo al padre, bensì fanno propendere per l'affido condiviso che, consentendo una sistematica partecipazione della sig.ra alle decisioni importanti nella quotidianità della figlia, permetterà allo stessa, se CP_1
lo vorrà, di consolidare il suo ruolo di “madre”. Dunque, la minore va affidata ad entrambi i genitori e, considerata l'abituale convivenza con il padre sin dall'epoca della separazione, va confermata l'abitazione paterna quale luogo di residenza privilegiata della ragazza.
Quanto al diritto di visita della madre, considerata l'età della figlia , questo Collegio Persona_2
rimette il diritto di visita della madre alla libera scelta ragazza.
Per quanto concerne il mantenimento delle due figlie rilevato che parte ricorrente, in qualità di genitore collocatario, provvederà al mantenimento diretto delle stesse;
considerato che
, come rappresentato dal ricorrente, la sig.ra non svolge alcuna attività lavorativa a causa della sua CP_1
condizione, questo Collegio dispone che parte resistente dovrà contribuire al solo pagamento delle spese straordinarie necessarie per le figlie nella misura del 50%.
Per quanto concerne l'assegno divorzile, in assenza della domanda di parte resistente in merito, nulla si dispone.
Dichiara le spese non ripetibili stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dispone l'affido condiviso della figlia minore con collocazione privilegiata Persona_2
presso il padre;
• Disciplina il diritto di visita nei termini indicati in parte motiva;
• Dispone che la resistente contribuisca al 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie;
• Nulla dispone in ordine all'assegno divorzile;
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 4/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso