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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 633/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
, (C.F. ) C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
e (C.F. ), tutti assistiti e difesi Parte_4 CodiceFiscale_4 dall'Avvocato GIANLUCA VASSANELLI e dall'Avvocato domiciliatario
LORENZO DALLA ROSA, con studio in Lungargine Capuleti n. 1/A,
Verona
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._5 dagli avvocati domiciliatari ANNA TRAGNI e CLAUDIO FIORINI, con studio in Corso Cavour n. 32, Verona già (P. IVA Controparte_2 Controparte_3
), assistita e difesa dagli Avvocati domiciliatari FILIPPO P.IVA_1
MARTINI e MARCO RODOLFI, con studio in via Daniele Manin n. 5,
Verona (P. IVA ), assistita Controparte_4 P.IVA_2
e difesa dall'Avvocato domiciliatario LEONARDO PASETTO, con studio in
Via della Valverde n. 87, Verona
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona
3.11.2022 n. 1972
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
1. nel merito, stabilita la responsabilità nella causazione del sinistro del convenuto
[...] ai sensi dell'art. 2051 1 c.c. e/o dell'articolo 2053 c.c., CP_1 comunque in via subordinata ai sensi dell'art. 2087 c.c., o in via residuale ed ulteriormente subordinata ex art. 2043 c.c., condannarsi lo stesso a risarcire agli attori ogni pregiudizio subito e subendo, patrimoniale, non patrimoniale, biologico ed esistenziale da perdita dei rapporti parenterali, così come specificati in narrativa, danni comunque da quantificarsi in corso di giudizio, con pagamento degli interessi e svalutazione monetarie come per legge, nella somma che verrà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, ove ritenuto necessario. Comunque condannarsi il convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologico, morale, esistenziale, estetico, per perdita di capacità lavorativa generica e specifica e quant'altro meglio descritti in narrativa, subiti e subendi dal Sig. Pt_1
che si propongono complessivamente nella somma di
[...] euro1.188.774,75 (oltre il danno patrimoniale), ovvero nel diverso importo minore o maggiore che risulterà dall'istruttoria di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Condannarsi altresì il convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla moglie di , Parte_1
pag. 2/50 Sig.ra patrimoniali e non patrimoniali, così come descritti Parte_2 in narrativa, che si propongono nella somma complessiva di euro
134.600,00 (danno non patrimoniale) e di euro 253.000,00 (danno patrimoniale) così come descritto in narrativa, ovvero nel diverso importo minore o maggiore che risulterà dall'istruttoria di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Condannarsi altresì il convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalle figlie di , Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, così come descritti in narrativa, che si propongono nella somma complessiva per ciascuna figlia di euro
134.600,00 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 40.000,00 (per
) e di euro 70.000,00 (per ) a titolo di Parte_4 Parte_3 danno patrimoniale, ovvero nel diverso importo minore o maggiore che risulterà dall'istruttoria di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. in via istruttoria:
- disporsi CTU medico legale, ove ritenuto necessario, in capo alla moglie ed alle figlie del sig. (questa di natura psicologica), al fine Pt_1 di valutare i danni psicologici subiti dagli stessi;
acquisirsi d'ufficio, ove necessario, tutta la documentazione medica afferente le operazioni, interventi e terapie per cui è causa;
disporsi “iussu iudicis”, per quanto necessario, l'acquisizione delle cartelle mediche di Parte_1 ricoverato a seguito del sinistro;
- acquisirsi d'ufficio, ove ritenuto necessario, gli atti del procedimento penale n. 6046/11; ammettersi a prova testimoniale dei capitoli di prova formulati con la memoria ex. art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e ritenuti inammissibili dal Tribunale, e in particolare i cap. , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 20, 21 e 22; 1) “Vero che, nella primavera dell'anno 2011, il sig. contattava il sig. CP_1
stante la necessità di effettuare alcuni lavori di Parte_1 sistemazione del balcone del suo appartamento di proprietà a ?”; Pt_5
pag. 3/50 2) “Vero che i lavori presupponevano lo spostamento di alcuni vasi, attività a cui il sig. era impossibilitato in quanto lo stesso CP_1 doveva operarsi ad una spalla che gli doleva, per cui era impossibilitato a spostare vasi e fare forzi fisici ?”; 3) “Vero che in data 07.05.2011, verso le ore 15:30, il sig. veniva accompagnato dal fratello Parte_1 presso l'abitazione del sig. per effettuare la Persona_1 CP_1 sistemazione di cui sopra?”; 4) “Vero che il sig. ed il Parte_1 fratello, , spostavano i vasi dal parapetto, sporgente dal Persona_1 balcone, trascinandoli dentro il poggiolo?”; 5) “Vero che, finita tale operazione, il sig. allontanò da casa ?”; 6) “Vero che il Persona_2 sig. dopo aver eseguito gli interventi di ripristino, si Parte_1 avvicinò al parapetto del poggiolo ?”; 7) “Vero che il sig. vide il CP_1 sig. avvicinarsi al parapetto prima di entrare in casa e che una Pt_1 volta uscito prese contezza della caduta dello stesso e della rottura di un pezzo di parapetto in coincidenza con il punto della caduta?”; 8)
“Vero che dal parapetto vicino al quale stava lavorando il sig. si è Pt_1 staccato un tubolare ricurvo della lunghezza di circa cm 40, diametro
5/6 cm, infilato per qualche centimetro nel tubolare/parapetto superiore
(si rammostri le foto di cui al doc. 2 al teste)?”; 9) “Vero che la caduta del sig. è avvenuta in corrispondenza del pezzo di parapetto Pt_1 rotto?”; 10) “Vero che il sig. , prima dell'incidente per cui è Parte_1 causa, curava il giardino ed eseguiva personalmente tutti i lavori di manutenzione “casalinghi”?; 11) “Vero che il sig. , prima Parte_1 dell'incidente per cui è causa, era attivo, sempre di buon umore?”; 12)
“Vero che il sig. , prima dell'incidente per cui è causa, Parte_1 svolgeva un lavoro che dichiarava di ritenere appagante, a parenti ed amici?”; 13) “Vero che il sig. , dopo l'incidente per cui è Parte_1 causa, è impossibilitato a svolgere i lavori casalinghi, fatica scrivere in maniera fluente, riesce a guidare solo di giorno per tragitti brevi?”; 4)
pag. 4/50 “Vero che il sig. dopo l'incidente per cui è causa, è Parte_1 impossibilitato a svolgere lavori casalinghi, ad es. ambiare una lampadina, a causa, fra l'altro, di forti giramenti di testa?”; 15) “Vero che il sig. , dopo l'incidente per cui è causa, ha subito un Parte_1 calo del desiderio sessuale di oltre il 50% rispetto a prima, fatica a ricordare ed a fare le cose con conseguenti attacchi di nervi quando se ne rende conto), alterna momenti di fame intensa ad altri di inappetenza?”; 16) “Vero che il sig. , dopo l'incidente per cui Parte_1
è causa, ha la tendenza di rimanere chiuso in casa, anche il sabato e la domenica?”; 17) “Vero che il sig. , dopo l'incidente per cui è
Parte_1 causa, manifesta costantemente l'esigenza di “restare solo”, cioè la volontà di evitare contatti sociali, motivandola anche con la difficoltà che si è ritrovato ad avere di interazione con gli amici?”; 18) “Vero che il sig. , dopo l'incidente per cui è causa, fatica a concentrarsi
Parte_1 ed a seguire i discorsi dei terzi?”; 19) “Vero che il sig. ,
Parte_1 dopo l'incidente per cui è causa, spesso litiga con moglie e figlie, con le quali fatica a dialogare, per le motivazioni di cui sopra?”; 20) “Vero che il sig. dopo l'incidente per cui è causa, ha dovuto
Parte_1 abbandonare il precedente lavoro, che non è più in grado di svolgere, per intraprendere l'attività attualmente in esecuzione (precisi il teste la circostanza)?”; 21) “Vero che il sig. , dopo l'incidente per cui
Parte_1
è causa, ha visto modificate le proprie ordinarie abitudini di vita, con la perdita della possibilità di svolgere le mansioni ed a coltivare le relazioni a cui era normalmente dedito?”; 22) “Vero che il sig. Parte_1 convive con le figlie e la moglie, nonché con la suocera?”. Testi indicati nella memoria istruttoria di primo grado. In ogni caso, condannare le controparti alla rifusione di tutte le spese della lite, IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi del giudizio.
pag. 5/50 CONCLUSIONI DI : in via principale: - CP_1 respingersi l'appello proposto e, conseguentemente, le domande avanzate dagli appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di prime cure del Tribunale di Verona;
- con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge;
in via di appello incidentale condizionato: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda svolta dagli appellanti nei confronti di
, disattese le eccezioni di inoperatività delle polizze ex CP_1 adverso dedotte, condannarsi (già Controparte_2 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 anche in via tra loro solidale, a tenere il sig. sollevato CP_1 ed indenne da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a quest'ultimo e per tutto quanto fosse eventualmente condannato a pagare agli appellanti, condannando altresì le compagnie assicuratrici a tenerlo indenne dalle spese di giudizio, sia di primo sia di secondo grado;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda degli appellanti nei confronti di e previo CP_1 accertamento di un comportamento integrante mala gestio in capo a
– ora - e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
condannarsi queste ultime a tenere il sig.
[...] CP_1 sollevato ed indenne da ogni conseguenza pregiudizievole, oltre i massimali di polizza previsti nella documentazione in atti;
in via istruttoria subordinata: - si reiterano le istanze istruttorie già formulate e non ammesse nel corso del giudizio di primo grado e si chiede che la
Corte, ove ritenuto, voglia disporre ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c.: - nei confronti dell'attore avente ad oggetto la Parte_1 documentazione medicosanitaria relativa all'infortunio dallo stesso subito nel 2008; nei confronti di ed avente Controparte_4
pag. 6/50 ad oggetto la documentazione relativa all'istruttoria assunta ed alle perizie effettuate sul sinistro per cui è causa;
- ammettersi prova per interrogatorio formale dell'attore e testi sui seguenti capitoli di prova, tempestivamente formulati nei termini di legge, indicando a teste il sig.
1. vero che il signor ed il sig. Testimone_1 CP_1 Parte_1 sono amici all'incirca dal 2009, e si sono conosciuti quando l'attore ha svolto opere di manutenzione presso il complesso residenziale
(residence) di , Via Casara di Sopra n. 33, ove il sig. ha Pt_5 CP_1 acquistato un immobile, e dove abitava anche il fratello del sig. XH;
2. vero che in alcune occasioni il signor data la professione di CP_1 dirigente assicurativo esercitata prima del pensionamento, ha aiutato il sig. in particolare nel 2009 ad ottenere l'indennizzo per un Pt_1 precedente infortunio subito a seguito di un sinistro con un camion, e nel 2010 accompagnandolo in banca per aiutarlo nella scelta di un prodotto assicurativo vita che gli era stato proposto dalla banca stessa;
3. vero che nell'inverno del 2008 il sig. aveva subito la CP_1 frantumazione dell'omero della spalla sinistra a causa di una caduta sugli sci;
lesione non operabile dalla quale era poi residuato un deficit di mobilità della spalla;
4. vero che, durante le vacanze di Pasqua del
2011, il sig. si trovava nel cortile del residence di ed CP_1 Pt_5 incontrava il sig. al quale riferiva che doveva disostruire e Testimone_1 sistemare la canalina di scolo delle acque piovane del balcone lato cucina, in quanto non percolava l'acqua, ma di non essere in grado autonomamente data la menomazione irrisolta alla spalla sinistra;
5. vero che in quel frangente sopraggiungeva il sig. , che si Parte_1 offriva di aiutare, a titolo gratuito e di mera cortesia, il sig. a CP_1 sistemare le canaline di scolo, previo spostamento delle fioriere di cemento poste sul perimetro del balcone stesso;
6. vero che il lavoro da svolgersi consisteva nella pulizia della canalina di scolo sotto ai vasi pag. 7/50 (lato interno del balcone), nell'applicazione di un prodotto sigillante e di un sottile strato di cemento, il tutto circoscritto unicamente alla pavimentazione del balcone, all'interno del perimetro dello stesso;
7. vero che l'esecuzione del lavoro presupponeva la permanenza all'interno del balcone, senza necessità di lavorare dall'esterno;
8. vero che il sig. ed il sig. dopo vari rinvii per indisponibilità reciproca, si CP_1 Pt_1 accordavano affinché il lavoro di sistemazione del balcone venisse effettuato il giorno 7 maggio 2011; 9. vero che il 7 maggio 2011, alle ore 15.00 circa, il signor si recava unitamente a suo fratello Parte_1 presso l'abitazione del sig. ed il fratello lo aiutava a spostare CP_1 le fioriere in cemento esistenti sul perimetro del balcone;
10. vero che, effettuata la rimozione delle fioriere, il fratello del signor si Pt_1 allontanava, ed il sig. provvedeva a disostruire la canalina di Pt_1 scolo, sigillare e quindi mettere della malta che aveva portato con sé nell'intercapedine presente tra la canalina e il balcone (si rammostrino le foto, che si producono sub doc. n. 11); 11. vero che, quando l'operazione di sistemazione era già stata ultimata, il sig. e il sig. Pt_1 si mettevano a chiacchierare in attesa che il cemento si CP_1 asciugasse, e dopo aver controllato la corretta esecuzione del lavoro ed il regolare flusso dell'acqua nella canalina, quest'ultimo si recava all'interno dell'abitazione per prendere una bibita da offrire al sig.
12. vero che quando il sig. tornava sul balcone il sig. Pt_1 CP_1
XH non c'era più, in quanto caduto, ed accortosi di quanto successo il convenuto chiamava immediatamente i soccorsi e i carabinieri;
13. vero che il sig. il sig. fu vittima di un sinistro stradale nel Parte_1
2008, che gli procurò una frattura piatto tibiale sinistra che fu operata, pregiudicandone sia l'integrità psicofisica, sia la capacità di lavoro specifica, e determinandone una prima invalidità civile;
14. vero che, successivamente all'infortunio del 2011, il sig. aveva Parte_1
pag. 8/50 personalmente consegnato al sig. un curriculum vitae ove si CP_1 legge, con riferimento alle Attitudini lavorative: “Dal momento che nel
2008 ho avuto un infortunio, causato da un camion che mi ha urtato mentre mi dirigevo al cantiere di lavoro, necessito, se possibile di una mansione che non preveda il trasporto manuale di oggetti con peso superiore a 10 kg. A causa di questo incidente mi hanno attribuito una percentuale di invalidità pari al 75%” ed ancora, “sono disponibile a svolgere qualsiasi mansione purché mi sia consentita dalla mia invalidità, senza problema” (si rammostri il doc. n. 3); 15. vero che il sig. ha svolto le mansioni di muratore capo cantiere dal Parte_1
2001 al 2012 presso la ditta De Carli di;
16. vero che, Pt_5 successivamente al sinistro, il sig. è stato assunto presso Parte_1
“YT GA rimedi farmaceutici” con mansioni quali imballaggio e magazziniere;
17. vero che nel tempo libero il sig. svolge Parte_1 tuttora mansioni di giardinaggio, anche nei giardini di amici e conoscenti
(si rammostri il doc. n. 3); 18. vero che la sig.ra svolge Parte_2 attività lavorativa retribuita presso la trattoria Al Dosso di Perantoni e C.
s.n.c., a Castelnuovo del GA;
19. vero che frequenta Parte_4 la facoltà di giurisprudenza presso l'Università di Verona;
20. vero che nell'estate del 2012 si è recata in Inghilterra per una Parte_4 vacanza studio;
21. vero che nel 2017 ha vinto un Parte_3 importante premio nell'ambito della disciplina della danza;
22. vero che il sig. si reca spesso al residence Casara nel fine settimana, Parte_1 anche per svolgere piccole opere di manutenzione;
23. vero che nel
2012 il sig. si è recato con la moglie a Milano Malpensa per Parte_1 andare a prendere alcuni parenti;
24. vero che, sempre nel 2012, il sig.
si è recato con la famiglia a Roma;
25. vero che il sig. Parte_1 si reca a fare la spesa per la famiglia presso il Parte_1 supermercato Parte_6
pag. 9/50 CONCLUSIONI DI 1) IN VIA PRINCIPALE: Controparte_2
Respingere con la migliore motivazione i motivi di appello avversari, in quanto destituiti di fondamento in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1972/2022 del Tribunale di
Verona; 2) IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello avversari, affermare in ogni caso l'inoperatività nel caso di specie della garanzia contrattuale di ora e, per l'effetto, Controparte_3 Controparte_2 respingere comunque ogni avversa pretesa dedotta nei confronti di
, ora 3) IN VIA ULTERIORMENTE CP_3 Controparte_2
SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello avversari, e nell'ancor più denegata e non creduta ipotesi di ritenuta operatività nel caso di specie della garanzia contrattuale di ora Controparte_3 Controparte_2 previo accertamento del concorso colposo del sig. ai sensi Parte_1
e per gli effetti dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c., limitare l'esposizione di ora a quanto in ipotesi ritenuto di Controparte_3 Controparte_2 equità e giustizia, sempre e comunque entro il limite del massimale di polizza di euro 500.000, ponendo quota parte del danno a carico di con ripartizione proporzionale ex art. 1910 Controparte_4
c.c.; 4) IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite. IN
VIA ISTRUTTORIA: Si reiterano le richieste di: - Ordinare, ex art. 210
c.p.c., all'INAIL ed all'INPS di produrre la documentazione contabile inerente all'infortunio occorso al sig. il 07.05.2011 ed al Parte_1 trattamento indennitario eventualmente conseguentemente riconosciuto al medesimo e/o ai suoi familiari ai sensi di legge, con distinta delle voci attinenti al danno patrimoniale ed al danno non patrimoniale, o comunque acquisire ex officio, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., detta pag. 10/50 documentazione presso gli anzidetti Enti assicuratori sociali;
- Disporre la rinnovazione della CTU medico legale, ovvero la chiamata a chiarimenti del CTU Dott.ssa , al fine di meglio stimare Persona_3
l'effettiva entità dei postumi patiti dal sig. e l'incidenza dei Pt_1 medesimi sulla capacità di produrre reddito e sulle attività di relazione del soggetto, anche in riferimento ad un possibile sopravvenuto miglioramento della sua condizione, con riferimento alla documentazione prodotta in giudizio all'udienza del 17.09.2020 dalla difesa del convenuto sig. - Disporre la rinnovazione della CTU CP_1 tecnica, ovvero la chiamata a chiarimenti del CTU
Ing. , in riferimento alle osservazioni critiche dedotte Persona_4 dal CTP dell'esponente, Dott. . Persona_5
CONCLUSIONI DI 1) rigettare Controparte_4
l'appello e confermare la sentenza di primo grado;
2) se non accolta la domanda sub 1, dichiarare l'inoperatività della polizza e respingersi la domanda di manleva;
3) se non accolte le domande sub 1 e 2, accertare che la condotta del sig. è valsa ad integrare un'ipotesi di caso Pt_1 fortuito e per l'effetto escludere la responsabilità del sig. nella CP_1 causazione dell'occorso e, comunque, dichiarare l'inapplicabilità degli articoli 2087, 2053 e 2043 c.c.; 4) se non accolte le domande sub 1, 2 e
3, contestate le quantificazioni e i titoli posti a fondamento delle richieste risarcitorie, accertare l'assorbente concorso dell'infortunato nella causazione del sinistro, e, ove desunta in capo al sig. una CP_1 percentuale di responsabilità nell'occorso, determinare e liquidare i danni provati secondo giustizia;
5) respingersi le istanze istruttorie reiterate da parte appellante;
6) si insiste nell'ordinanza di esibizione promossa ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'INPS perché produca in giudizio tutta la documentazione previdenziale afferente al sig. Pt_1
pag. 11/50 dal 2011 ad oggi;
7) compensi di lite rifusi oltre al rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA. Giusta la nota spese già depositata e qui nuovamente si unisce senza operare ricarichi per la riapertura della fase istruttoria e decisionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 3.11.2022 n. 1972/2022 il Tribunale di Verona ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
e dai suoi famigliari e per le Pt_2 Parte_3 Parte_4 conseguenze di una caduta da un terrazzo, posto a circa tre metri da terra. Al momento del sinistro stava eseguendo la Parte_1 manutenzione di una canalina di scolo delle acque piovane del terrazzo di un soggiorno. Gli XH avevano agito nei confronti del proprietario del terrazzo, , e il convenuto aveva chiesto di chiamare CP_1 in causa due compagnie assicurative per essere manlevato in caso di soccombenza.
è stato assolto dal delitto di lesione colposa Controparte_5 aggravata perché il fatto non costituisce reato con la sentenza del
Tribunale di Verona 27.10.2014, n. 1977. Secondo il giudice penale:
- l'imputato, la persona offesa e il teste concordavano Testimone_1 nel sostenere che di professione muratore, aveva accettato di Pt_1 svolgere il lavoro per amicizia e che l'attività avrebbe dovuto essere compiuta all'interno del terrazzo. XH non aveva la necessità di sporgersi all'esterno;
- nessuno aveva assistito alla caduta e la persona offesa non ricordava quasi nulla per il grave trauma subito. Mancano elementi di prova per sostenere, come ipotizzato dalla polizia giudiziaria, che Pt_1 avesse scavalcato con una gamba la “ringhiera” del balcone. XH
pag. 12/50 stava rifacendo la canaletta di scolo all'interno del perimetro del balcone. È più verosimile che si fosse semplicemente appoggiato Pt_1 alla “ringhiera” e questa avesse ceduto;
- che al proprietario non è contestabile di non aver rispettato la normativa dei lavori in quota, perché non vi erano pericoli di caduta.
Non era necessaria particolare attrezzatura. Non gli è nemmeno contestabile di aver affidato l'incarico a persona inidonea perché Pt_1 era un esperto mutatore. Non gli è rimproverabile la non corretta saldatura della ringhiera perché il difetto di saldatura non era agevolmente visibile, come si desume dalle fotografie e dal fatto che nessuno si fosse avveduto del vizio. Il distacco del tubolare del parapetto non era prevedibile sia da parte del prestatore d'opera che da parte del proprietario – committente.
1.2 Il giudice civile di primo grado ha osservato che un difetto costruttivo del parapetto non è sufficiente per invocare la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. del proprietario. Non è provato il nesso di causa perché non è possibile chiarire, per la mancanza di testi oculari e di ricordi dell'XH, la dinamica dell'incidente. Anche il CTU ing.
non è giunto a una chiara ricostruzione dell'accaduto: Persona_4
-secondo il CTU il semplice appoggiarsi al parapetto dall'interno non avrebbe comportato la caduta. La pressione determinata dal solo appoggio del corpo difficilmente avrebbe causato lo sfilamento del tubolare e la caduta a terra: a) la pressione di solo appoggio è minima e la sollecitazione indotta non avrebbe portato al collasso della saldatura interna del tubolare;
b) considerata la posizione, avrebbe Pt_1 appoggiato una sola mano sul tratto terminale difettoso (l'altra parte sarebbe stata appoggiata sulla parte integra del parapetto) e sarebbe eventualmente caduto all'interno del terrazzo;
c) sarebbe stato pag. 13/50 comunque in grado di reagire trovando un appoggio o un pseudo presidio nella restante parte del parapetto;
- per il CTU è probabile, ma non è certo, che abbia “scavalcato Pt_1
o dal lato inferiore o dal lato superiore il parapetto in modo da operare in maniera maggiormente libera e svincolata dall'ostacolo”. Dal terrazzo era impossibilitato a eseguire la sistemazione e pulizia dello scolo nel tratto terminale. Nel rispondere alle osservazioni di un CTP, l'ausiliario aveva anche osservato: “Se nella malcapitata ed estrema ipotesi in cui il sig. si fosse sporto dal terrazzo esercitando l'intero o la Pt_1 maggior parte della forza peso sul tratto di terminale del tubolare indagato (circa 33 cm), ponendosi a cavallo del tubolare medesimo con tutto il suo peso, verso l'esterno non avendo più sostegno a terra, avrebbe certamente potuto esercitare una forza di taglio adeguata ed avrebbe sì potuto indurre all'interno del tubolare terminale stesso delle caratteristiche di sollecitazione atte a provocare la rottura della saldatura del tubolare e verosimilmente il suo corpo in quel momento in palese squilibrio, sarebbe potuto cadere nel vuoto, non avendo egli sostegni adeguati e sicuri in quella posizione, essendo sbilanciato verso
l'esterno senza più alcun sostegno”.
1.3 Dato che non è chiaro come sia entrato in relazione Parte_1 con la cosa per proseguire il lavoro (potrebbe essersi sporto dall'esterno rimanendo agganciato alla ringhiera;
potrebbe essersi messo a cavalcioni della ringhiera), non è evidenziabile fra le diverse ipotesi “una più probabile delle altre”. Considerando che i famigliari non hanno provato “tutti i fatti posti a fondamento del diritto fatto valere”, non è stato dimostrato il nesso di causa tra cosa in custodia e il danno. Non è nemmeno necessario esaminare il problema della sussistenza di un caso fortuito o di un concorso del danneggiato.
pag. 14/50
1.4 Attesa l'obiettiva difficoltà istruttoria in cui sono incorsi gli attori, con necessità di plurime integrazioni peritali, il Tribunale ha ritenuto di compensare integralmente le spese di lite.
2. la moglie e le figlie chiedono che, in riforma della Parte_1 sentenza, sia accolta la domanda di risarcimento dei danni. Evidenziano che è proprietario dell'immobile e che il balcone è di CP_1 proprietà esclusiva del condomino, salvo che per i rivestimenti e gli elementi decorativi. Non può considerarsi del tutto anomala la condotta di chi si sporga da un parapetto per controllare la canalina di scolo.
L'uso improprio della cosa era stato concordato con il proprietario.
Lamentano:
2.1 l'errata valutazione del nesso causale. Elementi di fatto non contestati sono che cadde dal balcone e che vicino a lui fu Pt_1 trovato un pezzo di tubolare del parapetto. Tali circostanze sono sufficienti per dimostrare il nesso di causa tra il parapetto e la caduta.
Era stato inoltre accertato che la parte terminale sfilatasi del parapetto presentava una saldatura precaria. Il danneggiato non aveva ulteriori oneri probatori. La condotta dell'infortunato atteneva al caso fortuito o al concorso di colpa del danneggiato;
2.2 che, affermando di non poter escludere la rilevanza causale di diverse ipotesi ricostruttive, il giudice ha in concreto applicato il criterio probatorio penalistico dell' “oltre ogni ragionevole dubbio”. Le considerazioni del CTU sono state esaminate prescindendo dal restante quadro probatorio. Non sono considerati gli ulteriori elementi allegati e provati;
pag. 15/50 2.3 che, anche ritenendo che gli attori non avessero provato il nesso causale, occorreva considerare che dalle dichiarazioni del nel CP_1 processo penale (poi “mitigate” nell'interrogatorio in sede civile) risulta che i due conoscenti avessero condiviso la necessità di sporgersi per poter esaminare lo scolo nella parte di canalina esterna e non di scavalcare. aveva rimesso a la decisione se procedere. CP_1 Pt_1
L'ipotesi secondo cui si sia sporto aggrappandosi al parapetto e Pt_1 quella secondo cui XH abbia scavalcato non sono probabili nello stesso modo. Il teste aveva confermato che l'acqua Testimone_1 ristagnava nella parte terminale della canalina esterna ed era raggiungibile dal balcone solo sporgendosi e appoggiandosi alla parte finale del parapetto con un “raschietto lungo”. Anche la sentenza penale sostiene che è più probabile l'ipotesi che si sia aggrappato alla Pt_1 ringhiera piuttosto che l'ipotesi che abbia scavalcato la ringhiera;
Pt_1
2.4 l'errata ripartizione dell'onere della prova. Il difetto del parapetto non costituisce un elemento occasionale. Se il parapetto non avesse ceduto, non sarebbe caduto. La condotta imprevedibile e Pt_1 imprudente dell'XH doveva essere provata dal proprietario. L'onere della prova del caso fortuito è stato posto a carico del danneggiato;
2.5 che, anche ritenendo che la causa concreta sia rimasta ignota, sussiste ugualmente la responsabilità del custode;
2.6 che nel corso del giudizio di primo grado le parti non avevano discusso sul nesso di causa, posto che la parte convenuta e i terzi si erano limitati a ipotizzare un comportamento anomalo del danneggiato;
pag. 16/50 2.7 in via subordinata, che la responsabilità del proprietario ex art. 2053 c.c. per la rovina di edificio è configurabile in ogni caso di disgregazione di elementi strutturali della costruzione.
3. Con riferimento ai danni, gli appellanti hanno dedotto:
3.1 che la CTU ha indicato il danno biologico permanente nel 40% e stimato in 2/3 la perdita della capacità di lavoro specifica e un periodo d'invalidità temporanea dal 7 maggio 2011 al 9 marzo 2012 quando era stato licenziato per superamento del periodo di comporto. Pt_1
Dal giorno dell'incidente è impossibilitato a svolgere lavori Pt_1 casalinghi, riesce a guidare solo di giorno, è afflitto da giramenti di testa e profonde cicatrici al capo, fatica a ricordare e fare le cose e a interfacciarsi con le persone e ha un calo del desiderio sessuale. Sulla sua condizione hanno deposto la cognata e il fratello Persona_6
È giustificabile una maggiorazione dei valori tabellari del Persona_1
25% a titolo di danno morale e un ulteriore maggiorazione del 25% per il danno esistenziale;
3.2 che nel maggio 2011 percepiva un reddito netto di euro Pt_1
19.000,00. Dopo il licenziamento del marzo 2012, è stato assunto da
YT GA il 31 dicembre 2016 con una retribuzione di euro 8.000,00.
Aveva iniziato a svolgere un tirocinio a orario ridotto in fascia protetta dal gennaio 2013, per un compenso medio di euro 50,00 al mese, salito nel 2014 a euro 70,00 e nel 2015/2016 a euro 100,00. Per il periodo
2011-2016, gli deve essere riconosciuto un danno di euro 114.000,00
(euro 19.000,00 X 6 anni) e per la perdita della capacità di lavoro generica occorre una personalizzazione ulteriore del 20% del danno biologico. Con riferimento alla perdita della capacità di lavoro specifica,
pag. 17/50 partendo da un reddito di euro 20/22.000,00 e presa in considerazione la percentuale d'inabilità, il danno è stimabile in euro 274.257,54. Più corretto è però moltiplicare il reddito mensile per il numero di mesi in cui la vittima avrebbe ancora lavorato, giungendo alla somma di euro
660.000,00;
3.3 che l'invalidità del capo famiglia ha comportato che la moglie conviva con un marito distratto, chiuso in se stesso. La vita delle figlie è stata sconvolta. Il padre non è più in grado adempiere ai propri compiti, di dialogare e divertirsi. Sussiste anche il danno patrimoniale per i parenti del macroleso. La moglie gode di un modesto reddito di euro
15.000,00 annui. Le figlie, che al momento dell'instaurazione della causa avevano 16 e 22 anni, hanno diritto a essere mantenute sino all'autosufficienza economica, determinabile in maniera prudenziale in
30 anni.
4. La parte appellata ha chiesto la conferma della CP_1 sentenza di primo grado. Oltre a richiamare le argomentazioni del giudice, ha dedotto:
4.1 di aver dichiarato che si era sporto dall'esterno e non Pt_1 dall'interno. Non ha assistito alla caduta né può sapere cosa possa essere accaduto. Di certo nulla può sapere sulle modalità Testimone_1 di sistemazione della canalina;
4.2 che, sulla base dei chiarimenti del CTU, la sola ricostruzione possibile implica una condotta incauta del danneggiato, che di propria iniziativa scavalcò la ringhiera del balcone ponendosi in una situazione di pericolo. Si è sostanzialmente appeso dall'esterno sul parapetto pag. 18/50 gravando con tutto il peso sul tubolare. Il consulente ha ritenuto improbabile che l'infortunato si sia sporto dall'interno. Il comportamento dell'infortunato integra un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale;
4.3 che il CTU ha ritenuto che l'intervento dovesse essere svolto anche fuori dal balcone sulla base della sola esistenza della canalina, incurante del fatto che le infiltrazioni fossero localizzate sul perimetro del balcone;
4.4 che il distacco del tubolare, lungi dal ricondursi a un vizio costruttivo, è da ricondursi a un difetto d'installazione del parapetto sul terrazzo non ancorato nella parte terminale alla muratura e saldato in modo parziale;
4.5 che, nella determinazione dell'invalidità permanente, la CTU medico legale ha considerato tutte le ripercussioni che l'alto grado d'invalidità ha determinato nella vita di Nessuna conferma ha Pt_1 trovato l'asserita ripercussione negativa sulla vita sociale. In data 17 settembre 2020 erano state depositate fotografie, che riprendevano alla guida di un'automobile e in momenti ludici;
Pt_1
4.6 che aveva subito un grave sinistro nel 2008 e che la sua Pt_1 successiva condizione risulta da un curriculum consegnato anche a
Nonostante l'ordinanza del Tribunale di Verona circa CP_1
l'esibizione di ogni pratica relativa all'invalidità civile riconosciuta, nessuna produzione è stata seguita da parte dell'assicuratore sociale.
Per invalidità civile del 75%, l'INPS assegna un'indennità se il reddito pag. 19/50 sia inferiore a una determinata somma, che si aggira su euro
16.000,00;
4.7 che nel corso del giudizio non è stata offerta alcuna prova sul danno non patrimoniale riflesso a moglie e figlie. Si è anche appreso che una delle figlie ha studiato in Germania con il progetto Erasmus.
Paradossale è la richiesta di utilizzare come parametro quello previsto per il ristoro dei famigliari superstiti. La richiesta di risarcimento del danno patrimoniale si risolve si una duplicazione.
5. ha riproposto le domande di manleva nei confronti di CP_1 entrambe le assicurazioni:
- la polizza 5710361 per danni Parte_7 cagionati a terzi comprende i rischi derivanti dalla proprietà. era Pt_1 intervenuto nel terrazzo a titolo di amicizia. La riparazione di una canalina non costituisce manutenzione straordinaria;
- la polizza n. E02/58000758120 “Formula Famiglia” di
[...] copre danni cagionati a terzi per eventi accidentali Controparte_4 verificatosi nella vita privata. L'eccezione secondo cui non possa Pt_1 farsi rientrare tra gli “addetti ai servizi domestici” (unica ipotesi di estensione della polizza nei confronti dei prestatori di lavoro) è infondata perché i rapporti tra le parti erano di natura amicale, non essendo individuabile alcun rapporto di lavoro.
6. oltre a richiamare le difese di , Controparte_2 CP_1 ha dedotto che il cedimento della ringhiera avrebbe dovuto essere contestato al condominio. La responsabilità del custode è esclusa dal caso fortuito, comprendente il comportamento colposo del danneggiato;
in ogni caso sussiste quantomeno un concorso del fatto colposo del pag. 20/50 danneggiato. L'assicuratore Ha precisato che la copertura della polizza con massimale di euro 500.000,00, comprende solo lavori di ordinaria manutenzione in economia nonché lavori di straordinaria manutenzione purché affidati a imprese o persone in regola per la loro esecuzione. eseguiva un lavoro di straordinaria manutenzione. Per il CTU Pt_1 anche la semplice spalmatura di malta sul canale di scolo configura un lavoro di straordinaria manutenzione. La polizza non assicura la mera proprietà del fabbricato. In ogni caso dovrà procedersi alla ripartizione proporzionale del danno ex art. 1910 c.c., tenuto conto dell'operatività anche dell'altra polizza.
7. oltre a richiamare le difese di Controparte_4 [...]
e dell'altra compagnia, ha dedotto che il reddito documentato CP_1 da XH non superava euro 16.000,00 e che dopo il licenziamento l'infortunato aveva percepito la NASPI per 24 mesi (registrata nella dichiarazione 2013). Ha eccepito che tra le esclusioni di polizza è compresa quella dell'art.
6.5 lett. f) relativa a danni derivanti da proprietà d'immobili e quindi danni derivanti dalla responsabilità del custode. L'art.
6.4 esclude le persone che siano in rapporto, anche occasionale, di dipendenza con l'assicurato. Sono esclusi tutti i prestatori d'opera, a parte babysitter, personale alla pari e domestici.
8. I primi quattro motivi di appello, relativi alla valutazione del nesso causale, sono parzialmente fondati e appaiono assorbenti rispetto ai successivi sull'an della responsabilità. È provato che sia Pt_1 caduto da un terrazzo posto a un'altezza di circa tre metri e che la caduta sia stata quantomeno agevolata dal cedimento di un tubolare, facente parte del parapetto.
pag. 21/50 a. Per la descrizione dei luoghi appare opportuno prendere in considerazione alcune fotografie allegate alla relazione del CTU ing.
. Nelle prime due fotografie è visibile, rispettivamente Persona_4 dall'interno e dall'esterno del terrazzo, la posizione in cui era fissato la parte di tubolare staccatasi.
Nelle due successive fotografie sono raffigurati il pezzo di tubolare ricurvo trovato a terra e la parte dello scolo esterna al terrazzo dove, secondo il CTU, l'infortunato aveva concentrato la propria attenzione.
L'ing. riferisce: “il terrazzo è dotato di un parapetto Persona_4 di altezza pari a circa 1 mt. e di lunghezza del contorno circa 9,00 mt.
pag. 22/50 Lo stesso parapetto di contorno è formato da una struttura costituita da montanti in tubolari di ferro a sezione rettangolare, vincolati alla struttura del solaio del terrazzo di pertinenza del sig. CP_1 mediante staffe e tasselli. I montanti sono collegati tra loro alla base
(altezza di circa centimetri 10) da una sorta di “binario” (utilizzato per la posa di fioriere), mentre a circa 80 centimetri di altezza è presente una barra in tubolare di ferro tondo, passante all'interno dei montanti.
Infine, alla sommità dei montanti (altezza 100 cm), è presente una ulteriore barra trasversale costituita da un tubolare di ferro di diametro pari a circa 5-6 centimetri. La stessa è fissata ai montanti mediante delle asole in ferro, all'interno delle quali il tubolare veniva fatto scorrere risultando così passante e fissato alle asole medesime mediante delle saldature peraltro precarie, al contorno dell'asola e del tubolare stesso. Il parapetto a sua volta è dotato di fioriere di altezza circa 50-60 cm, dal piano di calpestio del terrazzo in modo da occupare lo spazio interposto tra il piano di calpestio e il primo traverso tubolare, posto che sono installate sul binario sopra descritto e ad esso solidarizzate mediante dei piatti in acciaio e poste lungo il contorno del terrazzo” (v. relazione 14.10.19, p. 13). Il cedimento ha Per_4 riguardato il tratto terminale del parapetto, della lunghezza di 33 cm, non ancorato alla muratura nella posizione terminale e unicamente parzialmente saldato all'asola in ferro del montante per parte della circonferenza. La forza dinamica del peso esercitato dall'XH aveva determinato la rottura della saldatura cosicché il tubolare si era sfilato dall'asola (v. relazione 14.10.19, p. 16 e 17). Per_4
8.2 Per comprendere come possa essere caduto, il CTU aveva Pt_1 spiegato (v. relazione 25.1.22, p. 11, 13): Per_4
pag. 23/50 - che “il lavoro di sistemazione della canalina di scolo attigua al terrazzo non poteva essere seguito stando interamente all'interno del balcone perché ciò avrebbe portato a eseguire una manovra operativa scomoda e disagevole e che avrebbe reso vano l'intervento …”. Occorre considerare che “[i]l tratto terminale della canalina di scolo è contiguo alla muratura perimetrale del fabbricato nel prolungamento del lato corto del muro e dista al terrazza circa 1,40 -1,50 mt, per cui l'accesso del terrazzo al tratto terminale della canalina di scolo … non è agevole, sicuro e non è adiacente al terrazzo”;
- che, con riferimento alla parte dell'intervento sulla parte della canalina esterna, “… una probabile ma non certa ricostruzione della dinamica del sinistro potrebbe essere legata al fatto che il sig. Pt_1 era impossibilitato dal terrazzo a poter eseguire la pulizia … avrebbe scavalcato o dal lato superiore o del lato inferiore il parapetto in modo tale da operare in maniera maggiormente libera e svincolata dall'ostacolo … a seguito di un improvviso e/o improvvido gesto, sentendosi mancare avrebbe istintivamente afferrato con la mano il tubolare in ferro del parapetto nella sua parte terminale … provocando la rottura il cedimento della saldatura del tubolare … già precaria che presentava e presenta tuttora dei difetti costruttivi”.
8.3 Nella relazione predisposta dallo PI (v. relazione PI 22 maggio 2011, doc. 2 att.) è riportato che l'infortunato era un dipendente di un'impresa edile. Un sabato pomeriggio si era recato nell'abitazione di per eseguire dei “piccoli lavori edili”. Il CP_1 lavoro avrebbe dovuto avere una durata di qualche ora e sul posto non fu trovata alcuna attrezzatura (trabattello, scala, ecc.) che consentisse di svolgere lavori in altezza. Dalla testimonianza del funzionario dello resa nel processo penale, emerge che il Controparte_6
pag. 24/50 lavoro di manutenzione per consentire il deflusso dell'acqua piovana dovesse essere eseguito anche sulla canaletta al di fuori del balcone:
“ha dovuto in qualche modo uscire dal balcone … la canalina non termina quando termina il balcone e inizia la casa ma prosegue per – immagino – un metro indicativamente e lui doveva andare a eseguire il lavoro anche in quella posizione … in quel metro che la canalina proseguiva verso la casa era impossibile rimanere sul balcone, bisognava in qualche modo sporgersi, andare dall'esterno o salire con la scala” (v. verbale stenotipico ud. 5 giugno 2014, p. 23, 24, 25, doc. 11 difesa . Nel corso dell'esame dibattimentale l'imputato CP_1 [...] aveva sostenuto che l'intervento era eseguibile anche CP_1 rimanendo all'interno del terrazzo ma aveva ammesso che la canalina all'esterno
… si è sporto all'esterno, io ho detto “aspetta un momentino, vado dentro intanto e ti prendo qualcosa da bere, fa caldo” … gli avevo detto
“eventualmente lascia perdere, se non scola torneremo un altro giorno”>> (v. verbale stenotipico ud. 5 giugno 2014, p. 29, doc. 11 difesa . Molto più esplicito era stato CP_1 CP_1 nell'immediatezza dei fatti: “ad un certo punto … scavalcava la ringhiera dalla parte esterna mantenendo però la gamba sx all'interno del balcone. Dopo averlo visto in quella posizione io sono entrato in casa per appoggiare un giornale sul tavolo ed uscito nuovamente mi accorgevo che questo non vi era più. Preoccupato mi sono affacciato scoprendo così che l'uomo era caduto in basso” (v. relazione PI 22 maggio 2011, doc. 2 att.). La dichiarazione – appare opportuno precisare – è pienamente utilizzabile nel processo civile anche se resa, in assenza di difensore, da una persona che ha successivamente assunto la qualifica di imputato. Nel processo civile non si applica l'art. 63, comma 2, c.p.p.. L'utilizzabilità è categoria ignota al processo civile pag. 25/50 e le prove precostituite, quali gli stessi documenti provenienti da un giudizio penale, entrano legittimamente nel processo civile, attraverso la loro produzione (v. Cass., sez. 2, sent. n. 12577 del 2014). La ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza penale deve essere parzialmente modificata. Che avesse scavalcato il parapetto Pt_1 almeno con una gamba non corrispondeva a un'ipotesi della polizia giudiziaria ma a una dichiarazione del , non CP_1 utilizzabile (solo) nel processo penale perché non ripetuta al dibattimento. non avrebbe avuto alcun interesse a mentire sul CP_1 punto alla polizia giudiziaria. La dichiarazione non è stata successivamente ripetuta perché comprometteva la sua strategia difensiva. Il proprietario dell'appartamento sapeva che il muratore aveva scavalcato il parapetto perché aveva assistito alla scena. La decisione di scavalcare il parapetto era dipesa dalla necessità
d'intervenire anche sulla parte esterna della canalina, non in corrispondenza della terrazza.
8.4 Il rapporto di causa fra cosa in custodia e l'evento dannoso costituito dalla caduta sarebbe certo anche qualora non fosse possibile stabilire se – come ha evidenziato il giudice di primo grado - si Pt_1 fosse sporto dall'esterno del balcone o si fosse messo a cavalcioni del parapetto. È poco verosimile, per le ragioni indicate dal CTU e fatte proprie dal giudice di primo grado, che si sia semplicemente Pt_1 appoggiato al parapetto dall'interno del terrazzo. Le considerazioni del giudice penale sul punto non appaiono condivisibili perché, a prescindere dalle iniziali dichiarazioni del non utilizzabili in CP_1 sede penale, non tengono conto di quanto emerso con la consulenza eseguita nel processo civile e degli accertamenti della polizia giudiziaria.
Il tubolare, anche se non correttamente ancorato, avrebbe resistito se pag. 26/50 si fosse solo appoggiato e comunque sarebbe riuscito a Pt_1 Pt_1 evitare la caduta dal terrazzo. Le dichiarazioni di non CP_1 richiamate dal giudice penale ma nemmeno dal giudice civile di primo grado, lasciano pochi dubbi e costituiscono un valido riscontro delle valutazioni del consulente tecnico e delle considerazioni degli investigatori. Entrambe le ricostruzioni più probabili prese in considerazione dalla sentenza impugnata prevedono una stretta relazione tra il distacco del tubolare e la caduta di Se Pt_1 il tubolare fosse stato correttamente ancorato, da un lato, alla muratura e, dall'altro, al parapetto, il sinistro non sarebbe avvenuto o non sarebbe avvenuto con le modalità in cui si è verificato. Secondo il giudice di primo grado il difetto costruttivo del parapetto non è di per sé sufficiente per invocare la responsabilità dell'art. 2051 c.c.. Occorre replicare che un parapetto serve proprio per prevenire cadute da un'altezza pericolosa.
8.5 L'unica questione che avrebbe potuto porsi era quella dell'interruzione del nesso causale per il caso fortuito costituito dal comportamento colposo di Sia che abbia scavalcato sia Pt_1 Pt_1 che si sia posto a cavalcioni è stato gravemente imprudente perché ha eseguito un lavoro in quota, a tre metri di altezza, senza adottare alcuna precauzione.
8.6 Non è sostenibile che l'apprestamento delle misure di sicurezza fosse a carico del proprietario della terrazza. Tra e era Pt_1 CP_1 stato concluso un contratto d'opera, ravvisabile anche se la prestazione sia svolta a titolo gratuito (v. Cass., sez. 6-2, ord. n. 2769 del 2014 e
Cass., sez. 2, sent. n. 7003 del 2001). XH non era un lavoratore alle dipendenze di né risulta che pose a disposizione del CP_1 CP_1
pag. 27/50 prestatore d'opera attrezzature che abbiano avuto un ruolo causale nell'infortunio. non aveva concluso un contratto come CP_1 imprenditore o professionista e l'intervento di manutenzione doveva essere eseguito in un'abitazione privata. Avrebbe dovuto essere
ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 81 del 2008 sulla sicurezza dei Pt_1 luoghi di lavoro, a munirsi di dispositivi di protezione individuale e allestire le opere provvisionali.
8.7 Resta il fatto che è il proprietario – custode della CP_1 terrazza e che un difetto del parapetto ha favorito l'infortunio. Che il proprietario del manufatto difettoso fosse risulta anche dalla CP_1 giurisprudenza (Cass., sez. 2, sent. n. 14576 del 2004) richiamata dalla difesa di per sostenere che si trattasse di bene Controparte_2 condominiale: “in tema di condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa;
soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole”. La giurisprudenza successiva è conforme
(Cass., sez. 2, sent. n. 15913 del 2007 e Cass., sez. 2, sent. n. 6624 del 2012). Il custode del parapetto era il proprietario dell'appartamento e non il . CP_7
8.8 La questione se il comportamento imprudente di integri un Pt_1 concorso del fatto colposo ex art. 1227, comma 1 c.c. del danneggiato o un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale deve essere risolta nel primo senso. Il difetto costruttivo del parapetto pag. 28/50 non era evidente e quindi poteva confidare che il tubolare, anche Pt_1 se ancorato solo a un'estremità, fosse stato adeguatamente saldato dall'altra. Non s'intende giustificare la grave imprudenza perché Pt_1 non si preoccupò di apprestare delle misure di sicurezza per evitare il rischio di una caduta dall'alto ma la condotta non può considerarsi del tutto abnorme. sapeva che si era posto in una CP_1 Pt_1 situazione pericolosa, sporgendosi dal terrazzo. Le dichiarazioni del nel procedimento penale rendono evidente che egli aveva visto CP_1 sporgersi e addirittura scavalcare il parapetto. Non gli impose in Pt_1 modo esplicito d'interrompere immediatamente il lavoro perché troppo pericoloso. D'altronde, anche la sola esistenza del difetto costruttivo occulto del parapetto sarebbe sufficiente per riconoscere la responsabilità del proprietario perché, secondo il diritto vivente, l'art. 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva (cfr. Cass., sez. 3, sent.
n. 26142 del 2023, Cass., s.u., sent. n. 20943 del 2022 Cass., sez. sez.
3, ord. n. 2477 del 2018, Cass., sez. 3, ord. n. 2478 del 2018, Cass, sez. 3, ord. n. 2480 del 2018). La giurisprudenza è pervenuta a tale interpretazione dell'art. 2051 c.c., che si contrappone ad altra che ricostruisce la fattispecie in termini soggettivi di responsabilità presunta o aggravata, ancora alla fine del secolo scorso (v. Cass., sez. 3, sent. n.
5031 del 1998). Non è necessario individuare un comportamento imprudente del proprietario per ritenerlo responsabile dell'accaduto.
Sotto questo profilo, la valutazione del giudice civile è necessariamente diversa da quella del giudice penale, che avrebbe dovuto ritenere provata una condotta negligente o imprudente di per CP_1 accertare l'elemento soggettivo del reato di lesione colposa.
Considerando l'imprudenza di appare equo stimare il Pt_1 concorso di colpa del danneggiato in due terzi. La colpa di XH è particolarmente grave perché mai l'infortunato avrebbe dovuto porsi in pag. 29/50 una condizione di equilibrio tanto precaria. Anche la più banale distrazione avrebbe potuto farlo cadere nel vuoto.
9. Occorre procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale di . Parte_1
9.1 Secondo il parere del CTU medico legale dott.ssa Persona_3
, parere non oggetto di osservazioni da parte dei CTP o dei
[...] difensori nel corso delle operazioni peritali (v. relazione medico-legale
Zaglia, p. 13):
- i postumi configurano un danno biologico a carattere permanente che, conformemente alle indicazioni valutative suggerite dalle Linee
Guida più aggiornate, è valutabile nella misura omnicomprensiva del
40%;
- il danno biologico temporaneo totale può essere quantificato in 60 giorni e quello parziale in 90 giorni al 75% ed in ulteriori 90 giorni al
50%;
- il periodo d'inabilità lavorativa si è protratto dal momento del sinistro fino al 9 marzo 2012, quando fu licenziato per Pt_1 superamento del periodo di comporto. La capacità lavorativa specifica come muratore è abolita per quel gradiente di danno residuo rispetto a un precedente infortunio che l'aveva ridotta a 2/3.
Nel novembre 2011 XH era stato riconosciuto invalido civile con una percentuale d'invalidità pari al 75% per esiti di trauma cranico, craniotomia decompressiva, fratture costali a dx, del corpo di D7 a livello dello spigolo anteriore di L1, Diabete mellito tipo II e rallentamento cognitivo. Attualmente presenta disturbo attenzionale- mnesico e di verbalizzazione, incoordinazione motoria agli arti di dx (>
l'inferiore - fa sempre uso di bastone), dolore al rachide, soprattutto in pag. 30/50 corrispondenza della cerniera dorso-lombare, con limitazione nelle attività quotidiane, in particolare quelle che richiedano sforzo fisico, per impaccio motorio agli AAII (v. relazione medico-legale , p.12) Per_3
9.2 Il d.p.r. 13.1.2025, n. 12 (Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti) si applica per l'art. 5 ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore. Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza la Tabella del
Tribunale di Milano (Tabella del Tribunale di Milano 2024), considerata da un importante precedente di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, sent. n.
12408 del 2011) parametro di conformità della valutazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.. La giurisprudenza successiva ha confermato tale orientamento, ribadendo anche di recente che le Tabelle milanesi sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass., sez.
3. sent. n. 8532 del 2020, Cass., sez. 3, ord.
n. 1553 del 2019).
Al fine di evitare automatismi nel riconoscimento del danno da sofferenza soggettiva, si tiene conto delle recenti posizioni della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, sent. n. 25164 del 2020,
Cass., sez. 3, ord. n. 15733 del 2022, Cass., sez. 3, sent. n. 5119 del
2023, Cass., sez. 3, ord. n. 2433 del 2024 e Cass., sez. 3, ord. n. 7892 del 2024), secondo cui occorre:
➢ accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale. A proposito del danno morale, secondo la c.d. ordinanza decalogo (Cass., sez. 3, ord. n.
7513 del 2018), “[…] non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento
pag. 31/50 del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
➢ in caso di positivo accertamento della ricorrenza del danno morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le
Tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo;
➢ in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
➢ in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella. La personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione.
L'impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno biologico standard.
9.3 L'infortunio risale al 7 maggio 2011 quando aveva 41 Parte_1 anni (data di nascita 21 ottobre 1969). L'invalidità biologica è stata pag. 32/50 stimata in 40 punti. Atteso che era emerso che avesse subito nel Pt_1
2008 un infortunio sul lavoro, nel giudizio di appello è stato chiesto al consulente medico-legale di fornire chiarimenti sullo stato patologico preesistente al sinistro. La dott.ssa ha specificato, senza che Per_3 anche su tale questione siano state presentate osservazioni dai CTP, che l'infortunio risalente al 2008 riguarda un distretto anatomico del tutto diverso rispetto al nuovo evento traumatico, che ha portato a una quantificazione del danno in 40 punti “… trattasi cioè di danno coesistente senza alcuna concorrenza con il danno esitato ai fatti del
2011” (v. relazione integrativa medico-legale 17.11.2024, pag. 2). È chiaro il riferimento alla distinzione, con riferimento allo stato di salute precedente, fra postumi “preesistenti concorrenti” che risultano aggravati dalle conseguenze della nuova lesione e postumi “preesistenti coesistenti”, che risultano indifferenti alla nuova lesione. Discutendosi di postumi coesistenti, deve ritenersi che i nuovi postumi non sono stati aggravati dalle preesistenze e vanno risarciti nella loro interezza. È unicamente per le menomazioni preesistenti concorrenti che il danno va liquidato in via differenziale procedendo a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente (Cass., sez. 3, sent. n. 28986 del 2019 e
Cass., sez. 3, sent. n. 17555 del 2020).
9.4 La gravità del sinistro e le ripercussioni che lo stesso ha avuto consentono di presumere la sussistenza di un danno morale. è Pt_1 giunto in coma all'ospedale con un trauma cranico severo e con ematoma sottodurale acuto. È stato sottoposto a un delicato intervento, intubato e dopo il ricovero ospedaliero ha dovuto seguire un periodo di riabilitazione per grandi cerebrolesi. Anche nel corso della consulenza presentava un disturbo attenzionale-mnesico e di verbalizzazione e pag. 33/50 un'incoordinazione motoria. Nel frattempo, è stato licenziato per superamento del periodo di comporto. Pur partendo dal presupposto che il danno morale non è accertabile con metodo medico-legale, è del tutto probabile che, riacquistato lo stato di coscienza, la nuova condizione abbia determinato in un profondo turbamento, uno Pt_1 stato di profonda tristezza, preoccupazione e frustrazione.
9.5 Ai fini della personalizzazione del danno biologico rileva in primo luogo la consistente lesione della cenestesi lavorativa. Pt_1 non è più in grado di svolgere l'attività di muratore che in
[...] precedenza svolgeva ed è stato assunto in “quota invalidi” presso
“YT GA” (v. atto di appello, p. 62 e relazione medico-legale
, p. 13). Il quadro d'isolamento sociale ed incapacità di eseguire Per_3 anche semplici lavori domestici descritto dalla difesa dell'appellante sulla base delle deposizioni della cognata del fratello Persona_6
e degli amici e (v. Persona_1 Persona_7 Persona_8 verbale ud. 4 e 11.12.2019), deve essere relativizzato. Occorre considerare le dichiarazioni rese dallo stesso (v. verbale ud. Parte_1
4.12.2019), quando egli ha riconosciuto di svolgere ancora lavori di giardinaggio, e che da alcune fotografie estratte dall'applicativo
WhatsApp dell'utenza cellulare dell'XH prodotte da risulta CP_1 che l'infortunato sia ancora in grado di trascorrere periodi di vacanza con i famigliari (v. allegati nota di deposito ud. 17.9.2020). Sul pregiudizio alla vita sessuale derivante dal calo del desiderio sussistono unicamente delle allegazioni difensive prive di riscontri. Il danno estetico e il danno alla vita di relazione sono ricompresi nel danno biologico.
pag. 34/50 9.6 Il danno non patrimoniale permanente è determinabile nella somma di euro 297.814,00 (euro 198.542,00 per danno dinamico relazionale + euro 99.272,00 per sofferenza interiore), con una personalizzazione del 25% del danno biologico, sino alla somma complessiva di euro 347.449,50. La personalizzazione, pari a 5/6 rispetto al massimo, appare congrua per tener conto di tutte le specificità del caso.
9.7 Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, tenuto conto della complessità della patologia, delle cure ospedaliere e del complesso iniziale percorso riabilitazione, può essere calcolato considerando l'importo di euro 150,00/giorno di ITT, nella somma complessiva di euro 25.875,00 (euro 9.000,00 per 60 gg di ITT + euro 10.125,00 per
90 gg di ITP 75% + euro 6.750,00 per 90 gg di ITP 50%). In assenza di specifiche allegazioni sul periodo d'invalidità temporanea (v. atto di appello, p. 51-62), pur tenendo conto della gravità della sofferenza fisica, non si ritiene che possa essere riconosciuto un importo superiore.
9.8 Il danno non patrimoniale complessivo in moneta attuale è pertanto stimabile nella somma di euro 373.324,50 e tenuto conto della riduzione di 2/3 ex art. 1227, comma 1, c.c. per il concorso del fatto colposo del danneggiato, in euro 124.441,50.
9.9 La richiesta istruttoria delle difese di acquisire ex art. 210 e 213
c.p.c. informazioni presso l'INAIL sul danno biologico riconosciuto non è stata accolta per il suo carattere esplorativo. Ancor più generica è la richiesta riguardante lo svolgimento di accertamenti su somme eventualmente corrisposte dall'INPS. non si è infortunato Parte_1 mentre svolgeva la propria ordinaria attività di lavoratore dipendente.
pag. 35/50 Nello stesso tempo, le parti non hanno dimostrato di essersi inutilmente attivate e di non aver ottenuto da uno specifico ente le informazioni richieste.
10. Partendo dal presupposto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova del danno è a carico del danneggiato, non è riconoscibile il danno patrimoniale per lucro cessante perché le allegazioni contrastano con quanto risulta dalla documentazione depositata. Il risarcimento deve riportare il patrimonio del danneggiato nella medesima “curva d'indifferenza” in cui si sarebbe trovato in assenza delle conseguenze derivanti dal fatto illecito.
10.1 Sulla base di una circostanza non contestata, costituita dal licenziamento per superamento del periodo di comporto, Parte_1 chiede per un periodo di 6 anni dal 2011 (anno del sinistro) al 2016
(anno della nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato) il riconoscimento di un danno da lucro cessante annuale pari al reddito percepito prima del sinistro (euro 19.000,00). Ha sostenuto che, tra il licenziamento del marzo 2012 e la fine del 2016, aveva svolto solo dei tirocini con compensi mensili compresi fra euro 50,00 ed euro 100,00.
Per il periodo successivo il danno dovrebbe calcolarsi considerando il reddito precedente (euro 20/22.000,00), da moltiplicarsi per la perdita d'inabilità lavorativa specifica (66%) e un coefficiente di capitalizzazione
(23,6776), anche se poi la difesa ha affermato di considerare preferibile un criterio che prenda in considerazione il reddito mensile moltiplicato per il numero di mesi per i quali la persona avrebbe presumibilmente svolto l'attività lavorativa.
pag. 36/50 10.2 Dal modello 730/2010 redditi 2009 di risulta un reddito di Pt_1 euro 21.344,00 (quadro C), dal CUD 2011 per redditi 2010 un reddito di euro 17.260,00 e dal CUD 2012 per redditi 2011 un reddito di euro
22.953,71 (dott. 10-12 attorei). Dal modello 730/2015 redditi 2014 di risulta un reddito di lavoro dipendente e assimilati di euro Pt_1
18.406,00, dal modello 730/2016 redditi 2015 un reddito di euro
18.572,00, dal modello 730/2017 redditi 2016 un reddito di euro
18.456,00, dal modello 730/2018 redditi 2017 un reddito di euro
18.919,00 (doc. 20 attoreo). Per quanto è possibile constatare, sulla base delle allegazioni telematiche, ha depositato le dichiarazioni Pt_1 sino all'anno del sinistro (2011); non ha depositato le dichiarazioni dei due anni successivi (2012 e 2013) e depositato le dichiarazioni di altri quattro anni (2014-217). La documentazione fiscale non è compatibile con le allegazioni, perché il reddito dichiarato l'ultimo anno prima del sinistro (euro 17.260,00) non è superiore a quello dichiarato per l'anno
2014 (euro 18.406,00), quando l'infortunato – a suo dire- percepiva solo euro 70,00 al mese, e a quello che ha iniziato a percepire dopo l'assunzione a tempo indeterminato (euro 18.919,00).
10.3 Con riferimento agli anni in cui l'interessato ha scelto di documentare la propria condizione economica, emerge che la perdita della capacità di lavoro specifica non si è tradotta in una contrazione dei redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati, evidentemente perché il reddito perso è stato integrato con emolumenti che l'interessato ha preferito non menzionare. Se si prendono in considerazione le allegazioni difensive del danneggiato, la sua situazione economica nel
2012 e nel 2013 dovrebbe essere stata analoga a quella 2014. Anzi, per un certo periodo del 2012, mantenne ancora il precedente lavoro Pt_1
e quindi la sua condizione reddituale avrebbe dovuto essere addirittura pag. 37/50 migliore rispetto al biennio successivo. Considerando che il risarcimento del danno patrimoniale è diretto a ristorare una contrazione effettiva del reddito e non solo l'inabilità lavorativa specifica (e una contrazione potenziale del reddito), mancano informazioni essenziali nella disponibilità del danneggiato, per la liquidazione del danno. Il danno non è riconoscibile in presenza della prova della conservazione del reddito perché non è un danno in re ipsa. Alla prova presuntiva avrebbe potuto ricorrersi solo una volta che l'interessato avesse documentato i redditi del 2012 e 2013 o giustificato l'impossibilità di documentarli e fornito chiarimenti sulla documentazione fiscale depositata. La possibilità di avvalersi di parametri alternativi rispetto a quello del reddito concretamente perduto, come il parametro del triplo dell'assegno sociale in analogia all'art. 137 cod. ass., è limitata ai casi in cui la parte interessata non abbia la possibilità di provare il reddito o, al momento dell'infortunio, disponga di un reddito che non esprime la sua reale capacità lavorativa. Alla parte non è consentito sottrarsi all'onere della prova, non producendo la documentazione a disposizione e invocando una liquidazione sulla base di un reddito forfettario.
10.4 Prescindendo dalla prova della contrazione dei redditi di lavoro o assimilati nel periodo successivo all'infortunio, non può essere preso in considerazione, come distinta voce di danno patrimoniale, il danno da perdita di chance connesso alla perdita dell'abilità lavorativa specifica di operaio edile perché il pregiudizio connesso alla perdita di chance è un danno ontologicamente diverso dal lucro cessante, non compreso nella domanda di risarcimento tempestivamente formulata nel giudizio di primo grado (v. atto di citazione di primo grado, p. 30-32 e 44).
pag. 38/50 11. Gli appellanti chiedono il danno non patrimoniale e il danno patrimoniale della moglie e delle due figlie. La seconda pretesa è manifestamente infondata perché si risolve in una duplicazione della richiesta del danno patrimoniale di È unicamente la morte Parte_1 del congiunto che può determinare un danno patrimoniale per la perdita delle elargizioni economiche destinate alla famiglia. Se il congiunto rimane in vita, il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante al danneggiato evita un danno dello stesso genere in capo ai famigliari.
12. Deve invece riconoscersi il danno non patrimoniale della moglie e delle figlie, con la precisazione che anche questo danno deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di contributo causale all'evento ascrivibile al comportamento colposo della vittima primaria (cfr., con riferimento al caso, sotto il profilo che interessa analogo, del danno da rottura del rapporto parentale, Cass., sez. 3, sent. n. 4208 del 2017, Cass., sez. 3, sent. n. 9349 del 2017 e Cass., sez. 3, sent. n. 4054 del 2023).
12.1 Un danno non patrimoniale è configurabile anche in presenza di mera lesione del rapporto parentale. Il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo a elementi presuntivi, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale (Cass., sez. 3, sent.
n. 28989 del 2019). Il danno, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui pag. 39/50 illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass., sez. 3, ord. n. 11212 del 2019). Non è ravvisabile alcun limite normativo che escluda il pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi (Cass., sez. 3, sent. n. 1752 del 2023).
12.2 Un danno in capo ai prossimi congiunti è riscontrabile. A seguito dell'infortunio è stato condotto d'urgenza in sala operatoria Parte_1 ed è entrato in coma. La situazione ha sicuramente creato uno stato di profonda angoscia nei suoi cari. Nonostante i successivi evidenti miglioramenti, è presumibile che i riflessi psichici dei postumi, consistenti nel disturbo attenzionale - mnesico e di verbalizzazione, abbiano inciso sui rapporti con gli stretti congiunti, pur se la famiglia è riuscita a trovare un nuovo equilibrio.
12.3 Si prende atto che la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che per il risarcimento spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni (Cass., sez.
3, ord. n. 13540 del 2023 e Cass., sez. 3, ord. n. 36560 del 2023).
Il valore del punto riconoscibile è di euro 3.474,00 per l'aspetto morale e viene stabilito in euro 2.450,00 per la seconda componente dinamico relazionale, dato che è tornato a essere una Parte_1 persona autonoma, ancora in grado di lavorare e rapportarsi con i pag. 40/50 componenti del nucleo familiare. Facendo riferimento alle Tabelle del
Tribunale di Roma 2023, il valore del punto è di euro 5.924,00.
Per la moglie il punteggio è pari a 32: 20 (relazione parentale) + 6
(età danneggiato) + 6 (età del coniuge). Il coefficiente per numero di familiari è 1; euro 5.924,00 X 32 X 40% = euro 75.827,20. Applicata la decurtazione di 2/3 ex art. 1227, comma 1, c.c. per la moglie è riconoscibile la somma di euro 25.275,73.
Per le figlie il punteggio è pari a 33: 20 (relazione parentale) + 6 (età danneggiato) + 7 (età delle parenti). Il coefficiente per numero di familiari è 0,5, sicché il punteggio si riduce a 16,5; euro 5.924,00 X
16,5 X 40% = euro 39.098,40. Applicata la decurtazione di 2/3 ex art. 1227, comma 1, c.c. per ciascuna figlia è riconoscibile la somma di euro 13.032,80.
12.4 In una tabella giurisprudenziale assume importanza non solo il metodo di calcolo ma anche il valore economico del punto. I valori economici delle Tabelle del Tribunale di Roma non hanno la stessa diffusione e grado di accettazione delle Tabelle del Tribunale di Milano e, nei casi in cui sono possibili delle comparazioni, per le più gravi macrolesioni e i valori massimi di danno da rottura del rapporto parentale, portano a risultati anche sensibilmente diversi dalle tabelle milanesi. In presenza di una lesione del rapporto parentale sono inoltre rinvenibili delle differenze tra caso e caso, a seconda del grado di compromissione del rapporto, non riscontrabili nell'ipotesi di morte della vittima primaria. È innegabile, peraltro, che le tabelle del danno da rottura del rapporto parentale restino quelle che più si avvicinano al pregiudizio di cui si discute. L'Osservatorio della Giustizia Civile del
Tribunale di Milano non ha elaborato una tabella, ritenendo di non disporre ancora di un campione sufficientemente significativo di pag. 41/50 precedenti e propone di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto. Nel caso in esame, l'applicazione della
Tabella del Tribunale di Roma 2023 conduce a un risultato che appare complessivamente equo, tenuto conto del livello di gravità della lesione della vittima primaria e dei probabili riflessi sui congiunti. Per apprezzare la congruità degli importi riconosciuti deve ovviamente tenersi conto del sostanziale abbattimento del risarcimento per effetto del concorso del fatto colposo del danneggiato.
13. deve pertanto essere condannato al CP_1 risarcimento dei danni in favore di , liquidato nella somma Parte_1 di euro 124.441,50, della moglie liquidato nella somma Parte_2 di euro 25.275,73 e delle due figlie e , Pt_4 Parte_3 liquidato per ciascuna nella somma di euro 13.032,80.
13.1 Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass.,
s.u., sent. n. 1712 del 1995), ma dal “coacervo” del credito originario via via rivalutata con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno). Non è infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie. Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere pag. 42/50 utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
Il tasso degli intessi applicato è quello dell'art. 1284, comma 1, c.c..
13.2 L'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. a ogni tipo di obbligazione pecuniaria è controversa. Parte della giurisprudenza ritiene la norma applicabile oltre che obbligazioni contrattuali anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrli (Cass., sez. 3, ord. n. 61 del 2023), mentre l'orientamento prevalente la limita ai casi in cui sia ipotizzabile un accordo delle parti nella determinazione del saggio (Cass., sez. 2, sent. n. 28409 del 2018 e Cass., sez. 2, sent.
n. 14512 del 2022). Appare preferibile rimanere ancorati al principio per cui l'obbligazione risarcitoria - di natura sia contrattuale che extracontrattuale - costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato, tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione. Oltre alla rivalutazione, possono essere liquidati gli interessi cd. “compensativi”, la cui determinazione peraltro non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass., sez. 3, sent. n. 19063 del
2023). L'entità della somma liquidata consente di presumere che non sarebbe stata immediatamente spesa. Nelle obbligazioni di valore,
l'effetto dell'applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c. è quello di determinare, con decorrenza dalla domanda giudiziale, una pag. 43/50 sommatoria fra rivalutazione monetaria e i c.d. “super interessi” commerciali. Se il processo non deve diventare una forma di finanziamento al ribasso per il debitore, e quindi va disincentivato il suo uso strumentale, non deve nemmeno risolversi in una overcompensation per il creditore, con effetti iniqui particolarmente evidenti nei casi in cui il danneggiante è chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva.
14. ha diritto di essere manlevato per la polizza n. CP_1
5710361 sulla responsabilità Parte_7 Controparte_2 civile stipulata con (doc. 4 per tutte le Controparte_2 CP_1 somme che dovrà corrispondere ai danneggiati nei limiti del massimale indicato dalla compagnia, pari a euro 500.000,00.
Per l'assicuratore la polizza comprende, ai sensi dell'art. 3.1 (oggetto dell'assicurazione) lett. c) n. 3, i rischi derivanti da “lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia nonché la responsabilità civile imputabile all'assicurato quale committente di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 494/96, purché vengono effettuati da ditte e/o persone in regola -conformemente agli obblighi di legge- per
l'esecuzione degli stessi. La responsabilità civile dell'assicurato, tuttavia, deriva dalla custodia di un parapetto difettoso e non dall'affidamento di un lavoro di straordinaria manutenzione a persona non in regola. Il rischio è connesso alla proprietà di un fabbricato e quindi è un rischio compreso nella copertura ai sensi dell'art.
3.1 lett. c) n. 1 relativa a “proprietà e/o conduzione di fabbricati … comprese le dipendenze, le recinzioni …”. Se poi la clausola dovesse interpretarsi in senso estremamente lato, sino a interferire con altre fattispecie previste dalla polizza, comprendendo tutti i danni in qualche modo pag. 44/50 ricollegabili all'affidamento di lavori, non potrebbe comunque escludersi la copertura. L'eliminazione delle infiltrazioni nella terrazza da parte del proprietario con la collaborazione di un conoscente è qualificabile come lavoro di ordinaria manutenzione eseguito in economia, pur partendo dal presupposto che l'assenza di un corrispettivo in favore del prestatore d'opera è compatibile con la sussistenza di un contratto d'opera. L'intervento nel corso del quale è avvenuto l'infortunio consisteva nella pulizia di una canaletta di scolo in un tratto esterno al terrazzo e non in opere edili di maggiore importanza. Non vi è prova che dovesse spalmarsi della malta in quel tratto di canaletta. La compagnia richiama anche l'art. 3.2 (esclusioni e limitazioni) relativa ai danni provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali. L'incarico era stato affidato da quale proprietario di CP_1 una privata abitazione.
15. ha chiesto di essere manlevato per polizza n. CP_1
E02/58000758120 “Formula Famiglia” sulla responsabilità civile stipulata con (doc. 7 . Controparte_4 CP_1
La compagnia richiama l'ubicazione del rischio. L'indirizzo a p. 1 della polizza non circoscrive il rischio a un determinato immobile. L'indirizzo corrisponde semplicemente al “domicilio” dell'assicurato, corrispondente alla residenza indicata nella comparsa di costituzione e risposta.
L'infortunato non rientra, ai sensi dell'art.
6.4 lett. b), tra le “persone non considerate nel novero di terzi” perché non può essere considerato una persona “in rapporto anche occasionale di dipendenza” con l'assicurato e che ha subito “il danno in occasione di lavoro o servizio”.
La clausola 6.4 non ricomprende “ogni figura orbitante in occasione di lavoro”, perché tra l'assicuratore e l'assicurato non vi era alcun rapporto pag. 45/50 di “dipendenza”, elemento qualificante l'esclusione prevista dalla polizza.
È corretto, peraltro, che nella sezione D responsabilità civile con
l'art.
6.1 l'impresa si obbliga a tenere indenne il contraente di quanto sia tenuto a pagare come civilmente responsabile eccettuati i casi di cui all'art. 6.5, che alla lett. f) fa riferimento ai danni derivanti dalla proprietà d'immobili. La responsabilità dell'assicurato è connessa al rapporto di custodia derivante dalla proprietà del parapetto della terrazza. Il presupposto della responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c., così come rientra nella polizza 5710361 è escluso Parte_7 dalla polizza n. E02/58000758120 “Formula Famiglia” . CP_4
16. Secondo la difesa di (v. comparsa conclusionale, CP_1
p. 47) le domande di manleva nei confronti delle compagnie di assicurazione comprendono anche le spese legali dal medesimo sostenute per la propria difesa nel giudizio di primo grado. Deve replicarsi che tale domanda:
- non era compresa nelle conclusioni dell'atto di chiamata in causa
27 ottobre 2017 (e nemmeno nel foglio di PC 2 novembre 2020) e non avrebbe potuto essere formulata ex art. 345 c.p.c. per la prima volta in appello con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 24 luglio
2023. Nell'atto di chiamata in causa si fa riferimento alla richiesta di manleva per le somme che l'assicurato avrebbe dovuto pagare al danneggiato e non alle spese processuali dovute dall'assicurato al proprio difensore;
- non avrebbe potuto essere oggetto di un appello incidentale condizionato proposto oltre trenta giorni dalla notificazione in data 31 marzo 2023 dell'appello principale perché l'interesse a impugnare pag. 46/50 l'eventuale omessa pronuncia sul punto era sorto a prescindere dalla presentazione dell'appello principale. L'impugnazione incidentale tardiva
è ammissibile ex art. 334 c.p.c., a prescindere dal capo di sentenza impugnato o dal soggetto contro cui è rivolta, a condizione che l'interesse a proporla sia innescato dall'impugnazione principale e non preesista, viceversa, a quest'ultima, nel senso che la posizione dell'impugnante in via incidentale sia già pregiudicata dalla sentenza.
17. Le spese di CTU –comprese quella dell'integrazione della consulenza medico legale disposta nel giudizio di gravame- vanno poste non a carico di tutte le parti, come ritenuto dal giudice di primo grado, ma solo di e I danneggiati non CP_1 Controparte_2 devono farsi carico di spese che sono risultate necessarie per accertare il loro diritto;
non è tenuta a manlevare Controparte_4
e quindi non deve sopportare le spese necessarie per accertare CP_1
i danni dei danneggiati.
18. Le spese processuali vanno disciplinate ex art. 91 c.p.c. nel rispetto del principio della soccombenza: è soccombente CP_1 rispetto agli e a e Pt_1 Controparte_4 Controparte_2
è soccombente rispetto a Un limite, dettato dal principio del CP_1 devoluto, è costituito da fatto che non ha Controparte_4 proposto appello incidentale avverso la sentenza che aveva compensato le spese fra assicuratore e assicurato.
Nel rispetto dei parametri medi dello scaglione compreso fra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00 del d.m. n. 55 del 2014, sono riconoscibili i seguenti compensi:
- in favore dei danneggiati la somma di euro 26.795,90 Pt_1
(euro 14.103,00 + 30% ex art. 4, comma 2, d.m. cit. per ciascuna delle pag. 47/50 parti assistite oltre la prima) per il giudizio di primo grado e di euro
27.202,30 per il giudizio di appello (14.317,00 + 30% ex art. 4, comma
2, d.m. n. 55 del 2014 per ciascuna delle parti assistite oltre la prima).
Per entrambi i gradi vanno liquidate quattro fasi. La regola generale è quella di cui all'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014: l'avvocato che difende più parti aventi la stessa veste processuale, ma la cui difesa impone lo studio di questioni giuridiche e fattuali non coincidenti, come nella specie, ha diritto al compenso previsto per una sola parte con un aumento nella misura del 30% per ciascuna altra parte (Cass., sez. 3, ord. n. 10637 del 2024);
- in favore di , la somma di euro 14.103,00 per il CP_1 giudizio di primo grado e di euro 14.317,00 per il giudizio di appello;
- in favore di la somma di euro Controparte_4
14.317,00 per il giudizio di appello (per il giudizio di primo grado resta ferma la statuizione del giudice di primo grado).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nei confronti di , e CP_1 Controparte_2 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Verona 3 Controparte_4 novembre 2022 n. 1972/2022, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma:
I condanna al risarcimento dei danni in favore di CP_1
e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 liquidati:
-per nella somma di euro 124.441,50, oltre agli Parte_1 interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al pag. 48/50 saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 7 maggio
2011 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
nella somma di euro 25.275,73, oltre agli interessi Parte_8 al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 7 maggio 2011 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
-per e nella somma di euro Parte_3 Parte_4
13.032,80 ciascuna, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 7 maggio 2011 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
II accerta che ha diritto di essere manlevato da CP_1 per tutte le somme che l'assicurato dovrà Controparte_2 corrispondere a e Parte_1 Parte_2 Parte_3 in forza della presente sentenza nei limiti del Parte_4 massimale di euro 500.000,00;
III pone le spese delle CTU ricostruttiva e medico-legale in via definitiva a carico di e CP_1 Controparte_2
IV condanna al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1
e , delle
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 spese del primo grado di giudizio, liquidate nella somma di euro
26.795,90 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
V condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
delle spese del primo grado di giudizio, liquidate nella somma CP_1 di euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
pag. 49/50 2) pone le spese della CTU medico legale integrativa in via definitiva a carico di e CP_1 Controparte_2
3) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1
e , delle
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 spese del gravame, liquidate nella somma di euro 27.202,30 per compensi ed euro 804,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a.
e c.p.a.;
4) condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese del gravame, liquidate nella somma di euro CP_1
14.317,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
5) condanna al pagamento, in favore di CP_1 [...]
delle spese del gravame, liquidate nella somma Controparte_4 di euro 14.317,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a..
Venezia, 26/3/2025
Il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
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