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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/06/2025, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20002514/2009
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del 19.06.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 19.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al n. 20002514 del R.G. dell'anno 2009 vertente
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Guglielmotti, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come in atti;
- Attrice -
E
, C.F.: , in persona del sindaco e legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Iuliano, presso il cui studio è elettivamente dom.to come in atti;
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, il deducendo la responsabilità dell'Ente convenuto per i danni Controparte_1 patrimoniali subiti in relazione alla compravendita di un appezzamento di terreno sito nel medesimo
Comune, in località Serri, identificato catastalmente al foglio n. 12, particella n. 97/s (ora 153), partita 185, acquistato in forza di contratto di compravendita stipulato in data 9 gennaio 1991.
pagina 1 di 8 Esponeva l'attrice che, successivamente alla compravendita, era emersa la sussistenza di vincoli di uso civico gravanti sull'immobile, circostanza che aveva determinato il Comune di a revocare CP_1 una concessione edilizia già rilasciata in suo favore per la realizzazione di opere sul suolo de quo.
Rappresentava, inoltre, di aver versato il prezzo d'acquisto del terreno, gli oneri di urbanizzazione e di aver sostenuto spese per lavori edilizi già avviati a seguito del rilascio della concessione, subendo un rilevante pregiudizio economico anche in ragione della frustrazione dell'aspettativa edificatoria.
Conclusivamente, la parte attrice chiedeva l'accertamento della responsabilità extracontrattuale ex art 2043 c.c. dell'Ente convenuto;
la condanna del medesimo alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte (€.6.355,10); la condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito (€.49.848,66), anche in relazione alla mancata edificazione;
la condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, eccependo in Controparte_1 via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore alternativamente della giurisdizione amministrativa o del Commissario per la liquidazione degli usi civici, in ragione della natura demaniale del suolo oggetto di controversia e della mancata sdemanializzazione dello stesso. In subordine, il sollevava eccezione di prescrizione del diritto azionato, osservando che la revoca della CP_1 concessione edilizia era intervenuta circa 18 anni prima dell'introduzione del giudizio.
Nel merito, contestava la fondatezza delle pretese attoree, deducendo l'assenza di prova circa l'effettiva esecuzione dei lavori edilizi e la loro esecuzione nel periodo di validità del titolo abilitativo.
Criticava altresì la quantificazione del danno richiesto, ritenuta eccessiva e non suffragata da idonei elementi probatori, con particolare riguardo alla somma di € 49.848,66.
Concludeva pertanto per la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
in subordine, la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto azionato;
in ogni caso, il rigetto integrale della domanda;
la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese processuali.
A seguito della prima udienza di comparizione e dell'avvenuto deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., il Giudice, ritenuta ammissibile e rilevante l'istanza istruttoria avanzata dalla parte attrice, con ordinanza del 27.01.2022 disponeva consulenza tecnica d'ufficio, conferendo incarico all'ing.
[...]
con il compito di accertare e quantificare i lavori edilizi effettivamente eseguiti e di riferire CP_2 ogni ulteriore elemento utile ai fini della decisione.
Completata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 19.06.2025 per la discussione orale e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., autorizzando le parti al deposito di memorie conclusionali fino a quindici giorni prima dell'udienza.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione in quanto la domanda attorea è diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento imputabile al CP_1 pagina 2 di 8 convenuto alle condizioni statuite nella compravendita di un terreno, fattispecie che rientra pacificamente nella giurisdizione del Giudice ordinario.
In proposito, va richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto la domanda del privato circa
l'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, sia quando l'azione tenda a conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma un'attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere” (Cass.,
SS.UU., ord. 9 settembre 2024, n. 24096).
Ancor più infondata è la eccezione di difetto di giurisdizione in favore del commissario per gli usi civici dal momento che il giudizio odierno non ha ad oggetto l'accertamento degli usi civici sul terreno acquistato dalla ma la presenza di tale peso sul fondo, dichiarata dalla Regione Campania al Parte_1 convenuto, è solo uno degli elementi di fatto da cui ha tratto scaturigine la controversia. CP_1
La domanda attorea è fondata. L'Amministrazione comunale di ha disposto CP_1
l'alienazione, in favore di di un terreno di proprietà comunale avente destinazione edificatoria, Parte_1 individuato nell'ambito di una graduatoria approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 45 dell'8 marzo 1990.
La suddetta graduatoria - richiamata per relationem nel medesimo atto - trovava fondamento nel provvedimento adottato dalla Comunità Montana del Calore Salernitano, con sede in Roccadaspide, che aveva attestato la disponibilità del terreno e la sua libertà da vincoli idrogeologici.
A conferma della destinazione edificabile del suolo, risulta acquisito agli atti il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Sindaco pro tempore del convenuto, dal quale si evince che il CP_1 fondo era ubicato in zona edificabile e che su di esso era consentita la realizzazione di interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
L'operazione di alienazione si inseriva, del resto, nel più ampio disegno programmatico dell'Amministrazione comunale volto a fronteggiare l'emergenza abitativa nel territorio comunale, come espressamente indicato nel sopra citato provvedimento deliberativo, in attuazione di una precisa linea di politica pubblica nel settore dell'edilizia residenziale.
In esecuzione di quanto pattuito, la provvedeva al versamento del corrispettivo di acquisto Parte_1 del terreno, nonché degli oneri di urbanizzazione, e otteneva, per l'effetto, il rilascio del titolo edilizio da parte dell'Amministrazione comunale, in forza del quale procedeva alla denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato.
Tuttavia, successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27 maggio 1994,
l'Ente locale prendeva atto di una comunicazione proveniente dalla Regione Campania, secondo cui il pagina 3 di 8 fondo oggetto di cessione risultava gravato da usi civici e che la zona interessata aveva perduto la sua originaria natura agricola a causa di rilevanti movimenti di terra che avevano modificato irreversibilmente lo stato dei luoghi.
Sulla scorta di tali rilievi, il Comune emetteva dapprima ordinanza del 31 dicembre 1993 di sospensione dei lavori, per poi comunicare, in data 15 giugno 1994, che il terreno risultava giuridicamente indisponibile per la presenza di vincoli derivanti da usi civici, e che, conseguentemente, l'atto di alienazione doveva considerarsi viziato, non potendo in alcun modo essere assentiti interventi edilizi sull'area in oggetto.
Le risultanze istruttorie consentono di affermare che l'Amministrazione comunale di ha CP_1 posto in essere un comportamento contra ius, rilevante sotto il profilo della violazione della posizione di garanzia nei rapporti col privato e del legittimo affidamento del privato medesimo.
Infatti, l'Ente convenuto ha proceduto all'alienazione di un fondo che, al momento della stipula dell'atto di trasferimento, era gravato da vincoli di natura pubblicistica - nella specie, usi civici - i quali incidevano in maniera determinante sulla possibilità di esercitare i diritti edificatori oggetto dell'aspettativa della parte acquirente e per i quali erano stati corrisposti, oltre al prezzo di acquisto, anche gli oneri di urbanizzazione.
Tale situazione configura un'ipotesi di inadempimento qualificato, in quanto la prestazione ricevuta dalla parte acquirente si è rivelata radicalmente inidonea a realizzare lo scopo pratico del contratto, determinando un sostanziale venir meno dell'utilità del bene oggetto della compravendita.
Questa impostazione consente di rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1
. Più in dettaglio, pur dandosi atto che in citazione la parte attrice ha basato la causa petendi sulla
[...] responsabilità ex art 2043 c.c. del scrivendo testualmente “….alla stregua di quanto Controparte_1 sopra esposto, si desume che la responsabilità dell'evento lesivo in questione è da ascrivere, a titolo esclusivo, al CP_3
il quale illegittimamente revocava la concessione, precedentemente rilasciata alla sig.ra ; con tale
[...] Parte_1 comportamento, infatti, il convenuto si rendeva autore della violazione dell' art. 2043 c.c. che recita testualmente: CP_1
"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha conmesso il fatto a risarcire il danno". Contestualmente si è pronunciata anche la Suprema Corte recitando testualmente: "In presenza di un atto illegittimo della pubblica amministrazione, che sia stato posto in essere con dolo o colpa e che sia stato causa di un danno ingiusto - diretta conseguenza del provvedimento -, il suo destinatario ha titolo al risarcimento dei danni, anche se titolare non di un diritto soggettivo ma di un interesse giuridicamente rilevante (diverso dalla mera aspettativa), tenuto presente che ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana non assume rilievo la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, essendo la tutela risarcitoria assicurata esclusivamente in relazione all'ingiustizia de danno…”, si rileva che parte attrice, per replicare all'eccezione di prescrizione, ha precisato che la responsabilità del non risiede CP_1
pagina 4 di 8 nel provvedimento, siccome favorevole all'interessata, ma nel comportamento scorretto consistito nell'aver colpevolmente rilasciato un provvedimento illegittimo sul quale il privato ha riposto un affidamento.
Ritiene il Tribunale – cui spetta il potere-dovere di qualificare la domanda ed i fatti come rappresentati – che nel caso di specie ricorre la responsabilità da contatto sociale della PA a cui, secondo la giurisprudenza amministrativa e di legittimità consolidate, si estende la disciplina della responsabilità contrattuale. Ex pluribus si richiama l'Ordinanza della Cassazione n. 26977 del 21 settembre 2023, con la quale gli richiamando i principi granitici affermati in giurisprudenza sulla categoria della Parte_2 responsabilità da contatto sociale, hanno rammentato che la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa – avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. – ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale" (o "da contatto sociale qualificato", idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.), sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell'ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato
(Cass. civ., sez. un., 1567 del 2023); in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha ancorato l'operatività di tale forma di responsabilità alla previa individuazione di “posizioni di garanzia”, similmente a quanto avviene nel sistema penale in relazione al tema della causalità omissiva impropria, ed alla tutela di diritti fondamentali attraverso l'individuazione della posizione tutelata di diritto positivo, come accade per il diritto alla salute o, come avviene nel caso di specie, per le tutele previdenziali di cui all'art. 38 Cost..
Si è affermato che la cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (Cass. civ. n. 29711 del 2020).
La posizione di garanzia va, peraltro, vista in correlazione agli obblighi preesistenti alla lesione, ancorché non si tratti di obblighi di prestazione, bensì di obblighi di protezione correlati all'obbligo di buona fede;
così si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 15 gennaio 2021, n. 615, ed in ordinanza n. 1567 del 2023, secondo cui la violazione delle regole di correttezza e buona fede cui deve uniformarsi il comportamento dell'Amministrazione, la cui attitudine a fondare la fiducia incolpevole dev'essere valutata caso per caso, la nozione di affidamento rilevante ai fini della responsabilità dell'Amministrazione non coincide con quella emergente dalla disciplina dettata dalla L. 7 agosto 1990, n. pagina 5 di 8 241, art. 21-nonies non postulando una ponderazione dell'interesse pubblico alla rimozione di un atto illegittimo con quelli privati del beneficiario di tale atto e degli eventuali controinteressati, ma si configura come una situazione autonoma, tutelata in sé e non nel suo collegamento con l'interesse pubblico, e cioè come affidamento incolpevole di natura civilistica, che si sostanzia nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta.
Non vi è chi non veda la perfetta sovrapposizione di tali principi al caso di specie, in cui il
[...] ha violato l'affidamento della cedendole un terreno che doveva essere CP_1 Parte_1 sdemanializzato e rilasciandole una concessione edilizia per costruirvi un immobile, salvo annullare tale concessione dopo che emergeva che il fondo né poteva essere alienato, né trasformato, perché gravato da usi civici.
Il ha violato l'affidamento della omettendo colposamente di verificare che il CP_1 Parte_1 terreno potesse essere liberamente ceduto ad un privato e che fosse suscettibile di essere trasformato.
L'errore è emerso solo a seguito della comunicazione da parte della Regione Campania circa l'esistenza di usi civici sul terreno. Il ha quindi mal esercitato la sua posizione di garanzia sulle aspettative del CP_1 privato, frustrandole e determinando un danno patrimoniale consistito nei costi sostenuti per la realizzazione di un fabbricato che non ha potuto essere ultimato.
Applicandosi alla responsabilità da contatto sociale la disciplina della responsabilità contrattuale, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, in quando il termine decennale di cui CP_1 all'art. 2946 c.c. è stato ritualmente interrotto dalle diffide e messe in mora (l'ultima nel 2000) prodotte in atti dalla parte attrice, nonché dalla successiva notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (nel 2009).
Passando al quantum debeatur, l'istruttoria svolta in giudizio, ed in particolare la consulenza tecnica d'ufficio, ha confermato che parte attrice ha effettivamente eseguito opere edilizie consistenti nella costruzione di una villetta unifamiliare, con struttura in cemento armato e fondazioni su travi rovesce.
I lavori sono stati eseguiti dalla confidando nella validità dei titoli edilizi n. 39 del Parte_1
17.06.1991 e n. 32 del 31.07.1992, successivamente dichiarati inefficaci o annullati per vizi originari ascrivibili alla condotta omissiva dell'Ente, il quale ha rilasciato le concessioni in assenza dei presupposti urbanistici, in particolare con riguardo alla reale destinazione agricola del terreno.
La consulenza tecnica d'ufficio, svolta con metodo analitico e rigore tecnico, ha accertato la consistenza e l'entità economica delle opere effettivamente realizzate, mediante rilievi diretti sui luoghi e misurazioni tra i punti di fondazione dei n. 24 pilastri, computando i volumi e le quantità dei materiali impiegati (calcestruzzo, casseforme, ferro d'armatura), senza necessità di ricorrere a saggi distruttivi, resi superflui dalle caratteristiche morfologiche del sito.
pagina 6 di 8 Il valore delle opere eseguite è stato quantificato dal CTU in complessive £ 155.972.840 (pari a
€.80.538,41, secondo il tasso ufficiale di conversione 1 euro = 1.936,27 lire), come di seguito dettagliato:
− Scavo di splateamento in roccia dura: mc 1.420 x £ 86.000 = £ 122.145.757
− Trasporto a discarica del materiale: mc 1.420 x £ 12.500 = £ 17.753.744
− Conglomerato cementizio per magrone: mc 8,61 x £ 91.900 = £ 791.182
− Conglomerato cementizio per travi rovesce: mc 36,40 x £ 111.000 = £ 4.039.956
− Casseforme in fondazione: mq 123,43 x £ 23.000 = £ 2.838.954
− Ferro d'armatura: Kg 2.271,59 x £ 1.500 = £ 3.407.392
− Pietrame per drenaggio tra le travi: mc 125,52 x £ 39.800 = £ 4.995.855
La discrepanza rispetto alla diversa quantificazione allegata dalla parte attrice (pari a £ 96.520.473) è stata motivatamente giustificata dal CTU, con riguardo alla differente valutazione delle caratteristiche geologiche dello strato di scavo: il tecnico di parte ha ritenuto presente uno strato di “rocce tenere” di m 1,20, mentre l'ausiliario d'ufficio, in assenza di documentazione fotografica o preesistenti rilievi tecnici, ha correttamente ritenuto di computare l'intero volume come “roccia dura”, sulla base di quanto rilevato in situ.
La relazione del CTU - redatta in modo puntuale, logico e coerente - ha risposto compiutamente alle osservazioni del CTP del e si presenta immune da vizi metodologici, facendo espresso CP_1 riferimento alla progettazione originaria, ai rilievi plano-altimetrici, alla documentazione in atti e alle evidenze materiali rinvenute. Essa merita dunque piena adesione da parte del Tribunale.
Tuttavia, dalle risultanze istruttorie emerge anche che i lavori sono stati eseguiti oltre i termini di validità delle concessioni edilizie originarie e che la parte attrice ha omesso di presentare tempestiva istanza di proroga o rinnovo dei titoli abilitativi, pur essendo consapevole della loro scadenza.
Tali circostanze impongono una valutazione congiunta delle condotte di entrambe le parti, alla luce dei principi di buona fede e responsabilità contrattuale.
Se da un lato la parte attrice ha realizzato le opere confidando in titoli formalmente rilasciati da un'autorità pubblica, dall'altro non può ritenersi del tutto esente da responsabilità, avendo proseguito i lavori senza aver previamente verificato la legittimità sostanziale dei titoli edilizi, e senza aver rispettato i termini per la loro efficacia.
Alla luce di ciò, va riconosciuto alla parte attrice il diritto al risarcimento per l'entità dei lavori eseguiti, nella misura effettivamente accertata dal CTU, ma con riduzione proporzionale del quantum, in considerazione della condotta colposa della stessa attrice nella gestione del procedimento edilizio e, in particolare, nella prosecuzione delle opere in assenza di titoli validi.
pagina 7 di 8 In assenza di una precisa quantificazione del grado di corresponsabilità, il Tribunale ritiene equo disporre una riduzione del 50% dell'importo accertato (€.80.538,41), con conseguente liquidazione della somma risarcitoria pari a €.40.269,20.
E' infondata e va rigettata la domanda, avanzata dall'attrice, di restituzione della somma complessiva di € 6.355,10, a titolo di prezzo pagato per l'acquisto del cespite.
Si rileva sul punto che la non ha dedotto in citazione la nullità della compravendita, né ne Parte_1 ha chiesto l'annullamento o la risoluzione per inadempimento;
donde fino al momento di una pronuncia giudiziaria caducatoria del contratto di compravendita, il bene resta formalmente dell'attrice; per cui difetta la causa giuridica per la restituzione del prezzo versato.
Le spese di lite, al pari di quelle della CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 relative allo scaglione di valore della causa individuabile secondo il decisum. A cagione del parziale accoglimento della domanda, le spese vengono compensate per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così definitivamente provvede: Parte_1
1) rigetta l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dal Controparte_1 affermando la giurisdizione del Giudice ordinario;
2) rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dal Controparte_1
3) rigetta la domanda di ripetizione della somma di €.6.355,10;
4) accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni e, per l'effetto, condanna il CP_1
al pagamento, in favore di , della somma di €.40.269,20, oltre interessi
[...] Parte_1 legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
5) condanna il al pagamento, in favore di , delle spese di lite, in Controparte_1 Parte_1 misura di metà, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso del C.U. e diritti di cancelleria, nonché spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
compensa le spese per l'altra metà;
6) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Controparte_1
Così deciso in Salerno,
19 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 8 di 8
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del 19.06.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 19.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al n. 20002514 del R.G. dell'anno 2009 vertente
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Guglielmotti, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come in atti;
- Attrice -
E
, C.F.: , in persona del sindaco e legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Iuliano, presso il cui studio è elettivamente dom.to come in atti;
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, il deducendo la responsabilità dell'Ente convenuto per i danni Controparte_1 patrimoniali subiti in relazione alla compravendita di un appezzamento di terreno sito nel medesimo
Comune, in località Serri, identificato catastalmente al foglio n. 12, particella n. 97/s (ora 153), partita 185, acquistato in forza di contratto di compravendita stipulato in data 9 gennaio 1991.
pagina 1 di 8 Esponeva l'attrice che, successivamente alla compravendita, era emersa la sussistenza di vincoli di uso civico gravanti sull'immobile, circostanza che aveva determinato il Comune di a revocare CP_1 una concessione edilizia già rilasciata in suo favore per la realizzazione di opere sul suolo de quo.
Rappresentava, inoltre, di aver versato il prezzo d'acquisto del terreno, gli oneri di urbanizzazione e di aver sostenuto spese per lavori edilizi già avviati a seguito del rilascio della concessione, subendo un rilevante pregiudizio economico anche in ragione della frustrazione dell'aspettativa edificatoria.
Conclusivamente, la parte attrice chiedeva l'accertamento della responsabilità extracontrattuale ex art 2043 c.c. dell'Ente convenuto;
la condanna del medesimo alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte (€.6.355,10); la condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito (€.49.848,66), anche in relazione alla mancata edificazione;
la condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, eccependo in Controparte_1 via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore alternativamente della giurisdizione amministrativa o del Commissario per la liquidazione degli usi civici, in ragione della natura demaniale del suolo oggetto di controversia e della mancata sdemanializzazione dello stesso. In subordine, il sollevava eccezione di prescrizione del diritto azionato, osservando che la revoca della CP_1 concessione edilizia era intervenuta circa 18 anni prima dell'introduzione del giudizio.
Nel merito, contestava la fondatezza delle pretese attoree, deducendo l'assenza di prova circa l'effettiva esecuzione dei lavori edilizi e la loro esecuzione nel periodo di validità del titolo abilitativo.
Criticava altresì la quantificazione del danno richiesto, ritenuta eccessiva e non suffragata da idonei elementi probatori, con particolare riguardo alla somma di € 49.848,66.
Concludeva pertanto per la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
in subordine, la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto azionato;
in ogni caso, il rigetto integrale della domanda;
la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese processuali.
A seguito della prima udienza di comparizione e dell'avvenuto deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., il Giudice, ritenuta ammissibile e rilevante l'istanza istruttoria avanzata dalla parte attrice, con ordinanza del 27.01.2022 disponeva consulenza tecnica d'ufficio, conferendo incarico all'ing.
[...]
con il compito di accertare e quantificare i lavori edilizi effettivamente eseguiti e di riferire CP_2 ogni ulteriore elemento utile ai fini della decisione.
Completata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 19.06.2025 per la discussione orale e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., autorizzando le parti al deposito di memorie conclusionali fino a quindici giorni prima dell'udienza.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione in quanto la domanda attorea è diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento imputabile al CP_1 pagina 2 di 8 convenuto alle condizioni statuite nella compravendita di un terreno, fattispecie che rientra pacificamente nella giurisdizione del Giudice ordinario.
In proposito, va richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto la domanda del privato circa
l'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, sia quando l'azione tenda a conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma un'attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere” (Cass.,
SS.UU., ord. 9 settembre 2024, n. 24096).
Ancor più infondata è la eccezione di difetto di giurisdizione in favore del commissario per gli usi civici dal momento che il giudizio odierno non ha ad oggetto l'accertamento degli usi civici sul terreno acquistato dalla ma la presenza di tale peso sul fondo, dichiarata dalla Regione Campania al Parte_1 convenuto, è solo uno degli elementi di fatto da cui ha tratto scaturigine la controversia. CP_1
La domanda attorea è fondata. L'Amministrazione comunale di ha disposto CP_1
l'alienazione, in favore di di un terreno di proprietà comunale avente destinazione edificatoria, Parte_1 individuato nell'ambito di una graduatoria approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 45 dell'8 marzo 1990.
La suddetta graduatoria - richiamata per relationem nel medesimo atto - trovava fondamento nel provvedimento adottato dalla Comunità Montana del Calore Salernitano, con sede in Roccadaspide, che aveva attestato la disponibilità del terreno e la sua libertà da vincoli idrogeologici.
A conferma della destinazione edificabile del suolo, risulta acquisito agli atti il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Sindaco pro tempore del convenuto, dal quale si evince che il CP_1 fondo era ubicato in zona edificabile e che su di esso era consentita la realizzazione di interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
L'operazione di alienazione si inseriva, del resto, nel più ampio disegno programmatico dell'Amministrazione comunale volto a fronteggiare l'emergenza abitativa nel territorio comunale, come espressamente indicato nel sopra citato provvedimento deliberativo, in attuazione di una precisa linea di politica pubblica nel settore dell'edilizia residenziale.
In esecuzione di quanto pattuito, la provvedeva al versamento del corrispettivo di acquisto Parte_1 del terreno, nonché degli oneri di urbanizzazione, e otteneva, per l'effetto, il rilascio del titolo edilizio da parte dell'Amministrazione comunale, in forza del quale procedeva alla denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato.
Tuttavia, successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27 maggio 1994,
l'Ente locale prendeva atto di una comunicazione proveniente dalla Regione Campania, secondo cui il pagina 3 di 8 fondo oggetto di cessione risultava gravato da usi civici e che la zona interessata aveva perduto la sua originaria natura agricola a causa di rilevanti movimenti di terra che avevano modificato irreversibilmente lo stato dei luoghi.
Sulla scorta di tali rilievi, il Comune emetteva dapprima ordinanza del 31 dicembre 1993 di sospensione dei lavori, per poi comunicare, in data 15 giugno 1994, che il terreno risultava giuridicamente indisponibile per la presenza di vincoli derivanti da usi civici, e che, conseguentemente, l'atto di alienazione doveva considerarsi viziato, non potendo in alcun modo essere assentiti interventi edilizi sull'area in oggetto.
Le risultanze istruttorie consentono di affermare che l'Amministrazione comunale di ha CP_1 posto in essere un comportamento contra ius, rilevante sotto il profilo della violazione della posizione di garanzia nei rapporti col privato e del legittimo affidamento del privato medesimo.
Infatti, l'Ente convenuto ha proceduto all'alienazione di un fondo che, al momento della stipula dell'atto di trasferimento, era gravato da vincoli di natura pubblicistica - nella specie, usi civici - i quali incidevano in maniera determinante sulla possibilità di esercitare i diritti edificatori oggetto dell'aspettativa della parte acquirente e per i quali erano stati corrisposti, oltre al prezzo di acquisto, anche gli oneri di urbanizzazione.
Tale situazione configura un'ipotesi di inadempimento qualificato, in quanto la prestazione ricevuta dalla parte acquirente si è rivelata radicalmente inidonea a realizzare lo scopo pratico del contratto, determinando un sostanziale venir meno dell'utilità del bene oggetto della compravendita.
Questa impostazione consente di rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1
. Più in dettaglio, pur dandosi atto che in citazione la parte attrice ha basato la causa petendi sulla
[...] responsabilità ex art 2043 c.c. del scrivendo testualmente “….alla stregua di quanto Controparte_1 sopra esposto, si desume che la responsabilità dell'evento lesivo in questione è da ascrivere, a titolo esclusivo, al CP_3
il quale illegittimamente revocava la concessione, precedentemente rilasciata alla sig.ra ; con tale
[...] Parte_1 comportamento, infatti, il convenuto si rendeva autore della violazione dell' art. 2043 c.c. che recita testualmente: CP_1
"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha conmesso il fatto a risarcire il danno". Contestualmente si è pronunciata anche la Suprema Corte recitando testualmente: "In presenza di un atto illegittimo della pubblica amministrazione, che sia stato posto in essere con dolo o colpa e che sia stato causa di un danno ingiusto - diretta conseguenza del provvedimento -, il suo destinatario ha titolo al risarcimento dei danni, anche se titolare non di un diritto soggettivo ma di un interesse giuridicamente rilevante (diverso dalla mera aspettativa), tenuto presente che ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana non assume rilievo la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, essendo la tutela risarcitoria assicurata esclusivamente in relazione all'ingiustizia de danno…”, si rileva che parte attrice, per replicare all'eccezione di prescrizione, ha precisato che la responsabilità del non risiede CP_1
pagina 4 di 8 nel provvedimento, siccome favorevole all'interessata, ma nel comportamento scorretto consistito nell'aver colpevolmente rilasciato un provvedimento illegittimo sul quale il privato ha riposto un affidamento.
Ritiene il Tribunale – cui spetta il potere-dovere di qualificare la domanda ed i fatti come rappresentati – che nel caso di specie ricorre la responsabilità da contatto sociale della PA a cui, secondo la giurisprudenza amministrativa e di legittimità consolidate, si estende la disciplina della responsabilità contrattuale. Ex pluribus si richiama l'Ordinanza della Cassazione n. 26977 del 21 settembre 2023, con la quale gli richiamando i principi granitici affermati in giurisprudenza sulla categoria della Parte_2 responsabilità da contatto sociale, hanno rammentato che la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa – avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. – ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale" (o "da contatto sociale qualificato", idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.), sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell'ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato
(Cass. civ., sez. un., 1567 del 2023); in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha ancorato l'operatività di tale forma di responsabilità alla previa individuazione di “posizioni di garanzia”, similmente a quanto avviene nel sistema penale in relazione al tema della causalità omissiva impropria, ed alla tutela di diritti fondamentali attraverso l'individuazione della posizione tutelata di diritto positivo, come accade per il diritto alla salute o, come avviene nel caso di specie, per le tutele previdenziali di cui all'art. 38 Cost..
Si è affermato che la cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (Cass. civ. n. 29711 del 2020).
La posizione di garanzia va, peraltro, vista in correlazione agli obblighi preesistenti alla lesione, ancorché non si tratti di obblighi di prestazione, bensì di obblighi di protezione correlati all'obbligo di buona fede;
così si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 15 gennaio 2021, n. 615, ed in ordinanza n. 1567 del 2023, secondo cui la violazione delle regole di correttezza e buona fede cui deve uniformarsi il comportamento dell'Amministrazione, la cui attitudine a fondare la fiducia incolpevole dev'essere valutata caso per caso, la nozione di affidamento rilevante ai fini della responsabilità dell'Amministrazione non coincide con quella emergente dalla disciplina dettata dalla L. 7 agosto 1990, n. pagina 5 di 8 241, art. 21-nonies non postulando una ponderazione dell'interesse pubblico alla rimozione di un atto illegittimo con quelli privati del beneficiario di tale atto e degli eventuali controinteressati, ma si configura come una situazione autonoma, tutelata in sé e non nel suo collegamento con l'interesse pubblico, e cioè come affidamento incolpevole di natura civilistica, che si sostanzia nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta.
Non vi è chi non veda la perfetta sovrapposizione di tali principi al caso di specie, in cui il
[...] ha violato l'affidamento della cedendole un terreno che doveva essere CP_1 Parte_1 sdemanializzato e rilasciandole una concessione edilizia per costruirvi un immobile, salvo annullare tale concessione dopo che emergeva che il fondo né poteva essere alienato, né trasformato, perché gravato da usi civici.
Il ha violato l'affidamento della omettendo colposamente di verificare che il CP_1 Parte_1 terreno potesse essere liberamente ceduto ad un privato e che fosse suscettibile di essere trasformato.
L'errore è emerso solo a seguito della comunicazione da parte della Regione Campania circa l'esistenza di usi civici sul terreno. Il ha quindi mal esercitato la sua posizione di garanzia sulle aspettative del CP_1 privato, frustrandole e determinando un danno patrimoniale consistito nei costi sostenuti per la realizzazione di un fabbricato che non ha potuto essere ultimato.
Applicandosi alla responsabilità da contatto sociale la disciplina della responsabilità contrattuale, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, in quando il termine decennale di cui CP_1 all'art. 2946 c.c. è stato ritualmente interrotto dalle diffide e messe in mora (l'ultima nel 2000) prodotte in atti dalla parte attrice, nonché dalla successiva notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (nel 2009).
Passando al quantum debeatur, l'istruttoria svolta in giudizio, ed in particolare la consulenza tecnica d'ufficio, ha confermato che parte attrice ha effettivamente eseguito opere edilizie consistenti nella costruzione di una villetta unifamiliare, con struttura in cemento armato e fondazioni su travi rovesce.
I lavori sono stati eseguiti dalla confidando nella validità dei titoli edilizi n. 39 del Parte_1
17.06.1991 e n. 32 del 31.07.1992, successivamente dichiarati inefficaci o annullati per vizi originari ascrivibili alla condotta omissiva dell'Ente, il quale ha rilasciato le concessioni in assenza dei presupposti urbanistici, in particolare con riguardo alla reale destinazione agricola del terreno.
La consulenza tecnica d'ufficio, svolta con metodo analitico e rigore tecnico, ha accertato la consistenza e l'entità economica delle opere effettivamente realizzate, mediante rilievi diretti sui luoghi e misurazioni tra i punti di fondazione dei n. 24 pilastri, computando i volumi e le quantità dei materiali impiegati (calcestruzzo, casseforme, ferro d'armatura), senza necessità di ricorrere a saggi distruttivi, resi superflui dalle caratteristiche morfologiche del sito.
pagina 6 di 8 Il valore delle opere eseguite è stato quantificato dal CTU in complessive £ 155.972.840 (pari a
€.80.538,41, secondo il tasso ufficiale di conversione 1 euro = 1.936,27 lire), come di seguito dettagliato:
− Scavo di splateamento in roccia dura: mc 1.420 x £ 86.000 = £ 122.145.757
− Trasporto a discarica del materiale: mc 1.420 x £ 12.500 = £ 17.753.744
− Conglomerato cementizio per magrone: mc 8,61 x £ 91.900 = £ 791.182
− Conglomerato cementizio per travi rovesce: mc 36,40 x £ 111.000 = £ 4.039.956
− Casseforme in fondazione: mq 123,43 x £ 23.000 = £ 2.838.954
− Ferro d'armatura: Kg 2.271,59 x £ 1.500 = £ 3.407.392
− Pietrame per drenaggio tra le travi: mc 125,52 x £ 39.800 = £ 4.995.855
La discrepanza rispetto alla diversa quantificazione allegata dalla parte attrice (pari a £ 96.520.473) è stata motivatamente giustificata dal CTU, con riguardo alla differente valutazione delle caratteristiche geologiche dello strato di scavo: il tecnico di parte ha ritenuto presente uno strato di “rocce tenere” di m 1,20, mentre l'ausiliario d'ufficio, in assenza di documentazione fotografica o preesistenti rilievi tecnici, ha correttamente ritenuto di computare l'intero volume come “roccia dura”, sulla base di quanto rilevato in situ.
La relazione del CTU - redatta in modo puntuale, logico e coerente - ha risposto compiutamente alle osservazioni del CTP del e si presenta immune da vizi metodologici, facendo espresso CP_1 riferimento alla progettazione originaria, ai rilievi plano-altimetrici, alla documentazione in atti e alle evidenze materiali rinvenute. Essa merita dunque piena adesione da parte del Tribunale.
Tuttavia, dalle risultanze istruttorie emerge anche che i lavori sono stati eseguiti oltre i termini di validità delle concessioni edilizie originarie e che la parte attrice ha omesso di presentare tempestiva istanza di proroga o rinnovo dei titoli abilitativi, pur essendo consapevole della loro scadenza.
Tali circostanze impongono una valutazione congiunta delle condotte di entrambe le parti, alla luce dei principi di buona fede e responsabilità contrattuale.
Se da un lato la parte attrice ha realizzato le opere confidando in titoli formalmente rilasciati da un'autorità pubblica, dall'altro non può ritenersi del tutto esente da responsabilità, avendo proseguito i lavori senza aver previamente verificato la legittimità sostanziale dei titoli edilizi, e senza aver rispettato i termini per la loro efficacia.
Alla luce di ciò, va riconosciuto alla parte attrice il diritto al risarcimento per l'entità dei lavori eseguiti, nella misura effettivamente accertata dal CTU, ma con riduzione proporzionale del quantum, in considerazione della condotta colposa della stessa attrice nella gestione del procedimento edilizio e, in particolare, nella prosecuzione delle opere in assenza di titoli validi.
pagina 7 di 8 In assenza di una precisa quantificazione del grado di corresponsabilità, il Tribunale ritiene equo disporre una riduzione del 50% dell'importo accertato (€.80.538,41), con conseguente liquidazione della somma risarcitoria pari a €.40.269,20.
E' infondata e va rigettata la domanda, avanzata dall'attrice, di restituzione della somma complessiva di € 6.355,10, a titolo di prezzo pagato per l'acquisto del cespite.
Si rileva sul punto che la non ha dedotto in citazione la nullità della compravendita, né ne Parte_1 ha chiesto l'annullamento o la risoluzione per inadempimento;
donde fino al momento di una pronuncia giudiziaria caducatoria del contratto di compravendita, il bene resta formalmente dell'attrice; per cui difetta la causa giuridica per la restituzione del prezzo versato.
Le spese di lite, al pari di quelle della CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 relative allo scaglione di valore della causa individuabile secondo il decisum. A cagione del parziale accoglimento della domanda, le spese vengono compensate per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così definitivamente provvede: Parte_1
1) rigetta l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dal Controparte_1 affermando la giurisdizione del Giudice ordinario;
2) rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dal Controparte_1
3) rigetta la domanda di ripetizione della somma di €.6.355,10;
4) accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni e, per l'effetto, condanna il CP_1
al pagamento, in favore di , della somma di €.40.269,20, oltre interessi
[...] Parte_1 legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
5) condanna il al pagamento, in favore di , delle spese di lite, in Controparte_1 Parte_1 misura di metà, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso del C.U. e diritti di cancelleria, nonché spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
compensa le spese per l'altra metà;
6) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Controparte_1
Così deciso in Salerno,
19 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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