2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.
3. ((Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano altresi' a titolo di acconto una somma pari all'85 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente; per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire ai sensi del presente comma)) .
(15) (29)
------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191 , ha disposto (con l'art. 2, comma 110) che "A decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo di cui all' articolo 334 del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, e' attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457 , per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore." ------------- AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 , convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 , ha disposto (con l'art. 12, comma 2-bis) che "A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell' articolo 334 del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , e' indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive".