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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2028 / 2022 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Enrico Albanese n. 27, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Marcella Antonia Marcatajo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte attrice
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Controparte_1
Lombardo presso il cui studio, in Palermo via Principe di Belmonte n. 3, è elettivamente domiciliato;
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Serafina Parte_2
Prestigiacomo presso il cui studio, in Palermo via Empedocle Restivo n. 4, è elettivamente domiciliato;
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Volante Parte_3
presso il cui studio, in Palermo via G. Carducci n.2, è elettivamente domiciliata;
parti convenute
Ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio i germani Parte_1
, e , lamentando di essere stato escluso, sin dal decesso del padre CP_1 Parte_2 Pt_3
, avvenuto il 29/10/2018, dal godimento dei beni facenti parte del compendio Persona_1
ereditario costituito dai seguenti cespiti: 1) villa sita in Palermo nel viale CI ND n. 38, piano terra, identificata al catasto dei fabbricati del Comune d Palermo al foglio n. 11, particella n.
1565, sub. 10; 2) villa sita in Palermo in viale CI ND n. 38, piano terra, primo e seminterrato, identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Palermo al foglio n. 11, particella n. 1565, sub. 8 e 9; 3) 16/36 del magazzino sito in Palermo nella via dell'Arsenale n. 2, piano terra, identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Palermo al foglio n. 35, particella n. 1219, sub.
5; 4) 1/12 dell'appartamento sito in Palermo nella via Raffaele La Valle, 2, piano 9°, int. 29, identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Palermo al foglio n. 66, particella n. 654, sub.
30.
In particolare egli ha dedotto che tutti e tre i fratelli convenuti, frazionando abusivamente le due unità immobiliari di cui si componeva la villa di via CI ND, vi avevano realizzato ciascuno un proprio appartamento e che inoltre aveva sempre utilizzato in via Controparte_1 esclusiva il magazzino di via dell'Arsenale n. 2 facendone la sede della propria impresa di progettazione.
Stando così le cose, l'attore ha chiesto in via principale che i convenuti fossero condannati a corrispondergli un'indennità di occupazione decorrente dal 29/10/2018 (ciascuno in proporzione della estensione della superficie della villa rispettivamente occupata e per Controparte_1
l'occupazione esclusiva del magazzino di via dell'Arsenale n. 2) e, in via subordinata, a risarcire i danni patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza di opere edilizie da questi realizzate nella villa di via CI ND per realizzare le porzioni adibite alle rispettive abitazioni, in violazione delle norme edilizie ed urbanistiche.
L'odierno attore, quindi, ha dedotto di avere proposto due istanze di mediazione innanzi all'organismo di conciliazione “Conciulium A.D.R.”: la prima del 24/1/2020 (quando era già deceduto il padre mentre era ancora in vita la madre ), vertente sulla Per_1 Persona_2
sola divisione del compendio ereditario paterno;
la seconda del 13/4/2021 (quando anche la madre era già venuta a mancare) vertente anche sulla “rendicontazione della gestione dei beni Per_2
ereditari dalla data di apertura delle successioni dei defunti sigg.ri e Persona_1 Per_2
. In entrambi i casi i procedimenti esperiti avevano esito negativo, con la conseguenza che
[...]
l'odierno attore decideva di instaurare il presente giudizio.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti , e , i Controparte_1 Parte_2 Parte_3 quali hanno variamente dedotto l'infondatezza delle pretese attoree.
ha inoltre proposto delle domande riconvenzionali trasversali subordinate Parte_3 all'eventuale accoglimento di quelle dell'attore, chiedendo in particolare, di accertare il proprio diritto ad una indennità di occupazione a carico degli altri fratelli convenuti - i quali a suo dire avrebbero detenuto una maggiore porzione della villa rispetto a quella utilizzata da lei - e, in secondo luogo, di accertare il proprio diritto al risarcimento del danno conseguente alle opere edilizie realizzate abusivamente dai fratelli e . CP_1 Parte_2 La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica di ufficio affidata all'Ing. , la Persona_3 quale, in ottemperanza all'incarico ricevuto, ha depositato la propria relazione in data 10/10/2023.
Quindi, all'esito della fase istruttoria, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del
30/04/2024 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - la causa con decreto del 28 maggio 2025 è stata posta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
* * *
La domanda di parte attrice volta all'ottenimento di un'indennità per il mancato godimento dei beni facenti parte il compendio ereditario (in particolare, la villa sita in Palermo in viale CI
ND n. 38 e il magazzino sito in Palermo nella via dell'Arsenale n. 2) è fondata nei limiti che di seguito si espongono.
Giova premettere che, in materia di comunione, laddove venga in rilievo l'uso della cosa comune da parte di uno soltanto dei comproprietari, la disciplina cui deve farsi riferimento è quella di cui all'art. 1102 c.c., a norma del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Ne deriva che “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti.” (Cass. n. 2423/2015), in quanto non sussiste un generale principio di par condicio tra i comproprietari, le cui posizioni sono naturaliter tra loro differenziate e tali possono rimanere, senza che ciò comporti disparità di trattamento (Cass. n. 7466/2015; Trib.
Napoli 29.4.2003); la nozione di pari uso della cosa comune che ogni compartecipe, nell'utilizzare la cosa medesima, deve consentire agli altri, non va intesa nel senso di uso identico, perché
l'identità nello spazio o addirittura nel tempo potrebbe importare il divieto per ogni condomino di fare della cosa comune un uso particolare e a proprio esclusivo vantaggio.
Tuttavia, secondo i criteri stabiliti nell'art. 1102, c.c., lo sfruttamento esclusivo del bene, da parte del singolo, che ne impedisca la simultanea fruizione degli altri, non è riconducibile alla facoltà di ciascun condomino di trarre dal bene comune la più intensa utilizzazione, ma ne integra un uso illegittimo, in quanto il principio di solidarietà, cui devono essere informati i rapporti condominiali, richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione
(Cass. n. 17208/2008) e ciò anche quando la completa appropriazione riguardi una ridotta parte del bene comune (Cass. n. 11287/2010).
Sul punto però come si è anticipato, è ragionevole e condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso.” (Cass. n.
2423/2015).
Alla luce dei criteri esposti, nel caso di specie, a fronte del fatto incontestato dell'uso esclusivo della villa da parte dei tre convenuti e del magazzino di via dell'Arsenale da parte di , Controparte_1 all'odierno attore spetta un'indennità per il mancato godimento dei beni comuni, soltanto a decorrere dalla proposizione della seconda istanza di mediazione (13/4/2021) - con cui egli ha espresso l'intendimento non solo di procedere alla divisione del compendio ereditario ma anche di ottenere la sua quota di utilità ritraibile dall'uso dei beni - non risultando che lo stesso abbia mai adottato prima di allora alcuna iniziativa volta a consentirgli di fare pari uso dei beni comuni.
Il CTU ha stimato il valore locativo della villa di via CI ND 38 dal 13/4/2021 al
10/07/2023 (data di redazione della consulenza) - quantificando l'importo corrispondente alle singole porzioni occupate da ciascuno dei convenuti - nonché il valore locativo del magazzino di via Dell'Arsenale n.2 avuto riguardo al medesimo periodo.
Con riferimento alla villa, l'immobile risulta dunque “suddiviso” in tre porzioni occupate rispettivamente e in via esclusiva da , e . CP_1 Parte_2 Pt_3
Nel periodo da aprile 2021 a luglio 2023, l'ammontare totale del valore locativo della porzione occupata da risulta pari ad € 41.085,60. A tale cifra va aggiunta l'indennità Controparte_1
riguardante i mesi successivi fino alla data odierna (giugno 2025, e quindi 23 mensilità), la quale, tenendosi conto del canone mensile quantificato dal CTU in € 1.531,70 ammonta ad € 35.229,10.
Nel medesimo predetto periodo, l'ammontare totale del valore locativo della porzione occupata da
, articolatasi in piano terra e primo piano, risulta pari rispettivamente ad € 11.630,80 e ad Parte_2
€ 25.477,52 per un totale di € 37.108,32. Alle due porzioni viene attribuito un valore locativo mensile rispettivamente di € 432,67 e di € 948,26, il che significa che l'indennità maturata nei mesi successivi alla redazione della consulenza fino alla data odierna (giugno 2025, e quindi 23 mensilità) ammonta rispettivamente a € 9.951,41 e ad € 21.809,98, per un totale di € 31.761,39.
Sempre per il periodo da aprile 2021 a luglio 2023, l'ammontare totale del valore locativo della porzione occupata da è di € 15.723,58. A tale cifra va aggiunta l'indennità maturata Parte_3
nei mesi successivi fino alla data odierna (23 mensilità), la quale, tenendosi conto del canone mensile quantificato in € 584,38, ammonta a € 13.440,74. Con riferimento al magazzino di via dell'Arsenale n. 2, invece, questo risulta occupato esclusivamente dal solo . Nel periodo da aprile 2021 a luglio 2023 l'ammontare Controparte_1 totale del valore locativo è stato stimato dal CTU in € 13.899,60, cui, anche in questo caso, va aggiunta l'indennità maturata fino ad oggi, per un importo che, tenuto conto del valore locativo mensile di € 514,80, conduce all'importo di € 11.840,40.
Com'è ovvio all'odierno attore spetta la quota di 1/4 dell'indennità di mancato godimento come sopra quantificata con riferimento alle porzioni del cespite di via CI ND n. 38 rispettivamente occupate dai convenuti, mentre con riferimento all'immobile di via dell'Arsenale n.
2 allo stesso compete l'indennità soltanto nella quota di 1/9 (cioè pari ad 1/4 di 16/36) del valore locativo del magazzino, in quanto tale immobile fa parte dell'asse ereditario soltanto per la quota di
16/36.
In conclusione deve essere condannato a pagare in favore dell'attore l'importo di € Controparte_1
2.858,88, pari ad 1/9 dell'importo di € 25.740,00 a titolo di indennità per il mancato godimento del magazzino di via dell'Arsenale n. 2 (€ 13.899,6 per le mensilità da aprile 2021 a luglio 2023 ed €
11.840,4 per le mensilità maturate successivamente fino ad oggi), nonché l'importo di € 19.078,68, pari ad 1/4 dell'importo di € 76.314,70 a titolo di indennità per il mancato godimento della porzione di villa di via CI ND n. 38 occupata in via esclusiva (€ 41.085,60 per le mensilità da aprile 2021 a luglio 2023 ed € 35.229,10 per le mensilità maturate successivamente fino ad oggi);
deve essere condannato a corrispondere all'attore l'importo di € 17.217,43, pari Parte_2 ad 1/4 dell'importo di € 68.869,71 a titolo di indennità per il mancato godimento della porzione di villa di via CI ND n. 38 occupata in via esclusiva (€ 37.10,32 per le mensilità da aprile
2021 a luglio 2023 ed € 31.71,39 per le mensilità maturate successivamente fino ad oggi); Parte_3
deve essere condannata al pagamento di favore dell'attore di € 7.291,09, pari ad 1/4
[...] dell'importo di € 29.164,32 a titolo di indennità per il mancato godimento della porzione di villa di via CI ND n. 38 occupata in via esclusiva (€ 15.723,58 per le mensilità da aprile 2021 a luglio 2023 ed € 3.30,19 per le mensilità maturate successivamente fino ad oggi).
Infondata oltre che inammissibile è invece la domanda con cui l'attore - sia pure in via subordinata - ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale conseguente agli abusi edilizi dagli stessi asseritamente commessi sulla villa di via CI ND.
Basti osservare che il danno di cui l'attore pretende il risarcimento è configurato in termini meramente ipotetici - si tratta invero del pregiudizio economico che l'attore teme di potere subire nell'eventualità che in futuro dovessero essere sanzionate le irregolarità urbanistiche in parola - e dunque non concreto né attuale, oltre che attualmente non quantificabile;
senza tacere che secondo la prospettazione dei fatti operata dallo stesso attore gli abusi sarebbero stati realizzati prima del 2018 e, quindi, quando ancora era in vita il de cuius, con la conseguenza che, da chiunque siano stati materialmente realizzati, degli stessi deve ritenersi unico responsabile in Persona_1 quanto proprietario dell'immobile all'epoca della realizzazione degli abusi edilizi.
Andando ora alla domanda riconvenzionale trasversale formulata da giova anche in Parte_3
tal caso rammentare non sussiste un generale principio di par condicio tra i proprietari, perché le posizioni dei singoli compartecipi sono naturaliter tra loro differenziate e tali possono rimanere, con la conseguenza che nessun pregiudizio può discendere ai suoi danni dal fatto che la porzione della villa dalla stessa esclusivamente occupata sia asseritamente inferiore rispetto a quella occupata dai fratelli.
La domanda riconvenzionale di può pertanto trovare accoglimento soltanto con Parte_3 riferimento al dedotto mancato godimento del magazzino di via Dell'Arsenale n.2, occupato esclusivamente da . Sicché anche lei, come il fratello odierno attore, avrà diritto Controparte_1
alla quota pari ad 1/9 del valore locativo di tale immobile con decorrenza - per i principi già sopra esposti - soltanto dalla data del deposito della comparsa di costituzione con cui è stata formulata la relativa domanda riconvenzionale (2 maggio 2022).
dovrà quindi corrispondere alla sorella l'importo di € 2.116,40 pari ad 1/9 Controparte_1 Pt_3 del valore locativo del magazzino (stimato dal CTU in € 514,8 al mese) moltiplicato per le 37 mensilità maturate dal mese di maggio 2022 ad oggi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (parametri medi per causa di valore compreso entro gli € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , e , nel contraddittorio delle Controparte_1 Parte_2 Parte_3
parti, contrariis reiectis così provvede: in parziale accoglimento della domanda attorea
- condanna a versare in favore di l'importo di € 21.937,56 oltre Controparte_1 Parte_1
interessi al saggio legale dalle singole scadenze al saldo;
- condanna a versare a l'importo di € 17.217,43 oltre Parte_2 Parte_1
interessi al saggio legale dalle singole scadenze al saldo;
- condanna a versare a l'importo di € 7.291,09 oltre interessi al Parte_3 Parte_1
saggio legale dalle singole scadenze al saldo;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di : Parte_3 - condanna a versare a l'importo di € 2.116,40 oltre interessi al Controparte_1 Parte_3
saggio legale dalle singole scadenze al saldo;
- condanna tutti convenuti in solido tra loro a rifondere in favore dell'Erario le spese di lite che si liquidano in € 7.616,00, oltre spese generali, iva e Cpa come per legge;
- compensa in ragione di 2/3 le spese di lite tra e , condannando Parte_3 Controparte_1 quest'ultimo al pagamento, in favore della prima, della restante parte che si liquida in € 2.538,66 oltre spese generali Iva e Cpa come per legge;
- compensa le spese di lite tra tutti gli altri.
Così deciso in Palermo il 27 giugno 2025
Il Giudice
Sara Monteleone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2028 / 2022 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Enrico Albanese n. 27, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Marcella Antonia Marcatajo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte attrice
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Controparte_1
Lombardo presso il cui studio, in Palermo via Principe di Belmonte n. 3, è elettivamente domiciliato;
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Serafina Parte_2
Prestigiacomo presso il cui studio, in Palermo via Empedocle Restivo n. 4, è elettivamente domiciliato;
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Volante Parte_3
presso il cui studio, in Palermo via G. Carducci n.2, è elettivamente domiciliata;
parti convenute
Ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio i germani Parte_1
, e , lamentando di essere stato escluso, sin dal decesso del padre CP_1 Parte_2 Pt_3
, avvenuto il 29/10/2018, dal godimento dei beni facenti parte del compendio Persona_1
ereditario costituito dai seguenti cespiti: 1) villa sita in Palermo nel viale CI ND n. 38, piano terra, identificata al catasto dei fabbricati del Comune d Palermo al foglio n. 11, particella n.
1565, sub. 10; 2) villa sita in Palermo in viale CI ND n. 38, piano terra, primo e seminterrato, identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Palermo al foglio n. 11, particella n. 1565, sub. 8 e 9; 3) 16/36 del magazzino sito in Palermo nella via dell'Arsenale n. 2, piano terra, identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Palermo al foglio n. 35, particella n. 1219, sub.
5; 4) 1/12 dell'appartamento sito in Palermo nella via Raffaele La Valle, 2, piano 9°, int. 29, identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Palermo al foglio n. 66, particella n. 654, sub.
30.
In particolare egli ha dedotto che tutti e tre i fratelli convenuti, frazionando abusivamente le due unità immobiliari di cui si componeva la villa di via CI ND, vi avevano realizzato ciascuno un proprio appartamento e che inoltre aveva sempre utilizzato in via Controparte_1 esclusiva il magazzino di via dell'Arsenale n. 2 facendone la sede della propria impresa di progettazione.
Stando così le cose, l'attore ha chiesto in via principale che i convenuti fossero condannati a corrispondergli un'indennità di occupazione decorrente dal 29/10/2018 (ciascuno in proporzione della estensione della superficie della villa rispettivamente occupata e per Controparte_1
l'occupazione esclusiva del magazzino di via dell'Arsenale n. 2) e, in via subordinata, a risarcire i danni patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza di opere edilizie da questi realizzate nella villa di via CI ND per realizzare le porzioni adibite alle rispettive abitazioni, in violazione delle norme edilizie ed urbanistiche.
L'odierno attore, quindi, ha dedotto di avere proposto due istanze di mediazione innanzi all'organismo di conciliazione “Conciulium A.D.R.”: la prima del 24/1/2020 (quando era già deceduto il padre mentre era ancora in vita la madre ), vertente sulla Per_1 Persona_2
sola divisione del compendio ereditario paterno;
la seconda del 13/4/2021 (quando anche la madre era già venuta a mancare) vertente anche sulla “rendicontazione della gestione dei beni Per_2
ereditari dalla data di apertura delle successioni dei defunti sigg.ri e Persona_1 Per_2
. In entrambi i casi i procedimenti esperiti avevano esito negativo, con la conseguenza che
[...]
l'odierno attore decideva di instaurare il presente giudizio.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti , e , i Controparte_1 Parte_2 Parte_3 quali hanno variamente dedotto l'infondatezza delle pretese attoree.
ha inoltre proposto delle domande riconvenzionali trasversali subordinate Parte_3 all'eventuale accoglimento di quelle dell'attore, chiedendo in particolare, di accertare il proprio diritto ad una indennità di occupazione a carico degli altri fratelli convenuti - i quali a suo dire avrebbero detenuto una maggiore porzione della villa rispetto a quella utilizzata da lei - e, in secondo luogo, di accertare il proprio diritto al risarcimento del danno conseguente alle opere edilizie realizzate abusivamente dai fratelli e . CP_1 Parte_2 La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica di ufficio affidata all'Ing. , la Persona_3 quale, in ottemperanza all'incarico ricevuto, ha depositato la propria relazione in data 10/10/2023.
Quindi, all'esito della fase istruttoria, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del
30/04/2024 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - la causa con decreto del 28 maggio 2025 è stata posta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
* * *
La domanda di parte attrice volta all'ottenimento di un'indennità per il mancato godimento dei beni facenti parte il compendio ereditario (in particolare, la villa sita in Palermo in viale CI
ND n. 38 e il magazzino sito in Palermo nella via dell'Arsenale n. 2) è fondata nei limiti che di seguito si espongono.
Giova premettere che, in materia di comunione, laddove venga in rilievo l'uso della cosa comune da parte di uno soltanto dei comproprietari, la disciplina cui deve farsi riferimento è quella di cui all'art. 1102 c.c., a norma del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Ne deriva che “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti.” (Cass. n. 2423/2015), in quanto non sussiste un generale principio di par condicio tra i comproprietari, le cui posizioni sono naturaliter tra loro differenziate e tali possono rimanere, senza che ciò comporti disparità di trattamento (Cass. n. 7466/2015; Trib.
Napoli 29.4.2003); la nozione di pari uso della cosa comune che ogni compartecipe, nell'utilizzare la cosa medesima, deve consentire agli altri, non va intesa nel senso di uso identico, perché
l'identità nello spazio o addirittura nel tempo potrebbe importare il divieto per ogni condomino di fare della cosa comune un uso particolare e a proprio esclusivo vantaggio.
Tuttavia, secondo i criteri stabiliti nell'art. 1102, c.c., lo sfruttamento esclusivo del bene, da parte del singolo, che ne impedisca la simultanea fruizione degli altri, non è riconducibile alla facoltà di ciascun condomino di trarre dal bene comune la più intensa utilizzazione, ma ne integra un uso illegittimo, in quanto il principio di solidarietà, cui devono essere informati i rapporti condominiali, richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione
(Cass. n. 17208/2008) e ciò anche quando la completa appropriazione riguardi una ridotta parte del bene comune (Cass. n. 11287/2010).
Sul punto però come si è anticipato, è ragionevole e condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso.” (Cass. n.
2423/2015).
Alla luce dei criteri esposti, nel caso di specie, a fronte del fatto incontestato dell'uso esclusivo della villa da parte dei tre convenuti e del magazzino di via dell'Arsenale da parte di , Controparte_1 all'odierno attore spetta un'indennità per il mancato godimento dei beni comuni, soltanto a decorrere dalla proposizione della seconda istanza di mediazione (13/4/2021) - con cui egli ha espresso l'intendimento non solo di procedere alla divisione del compendio ereditario ma anche di ottenere la sua quota di utilità ritraibile dall'uso dei beni - non risultando che lo stesso abbia mai adottato prima di allora alcuna iniziativa volta a consentirgli di fare pari uso dei beni comuni.
Il CTU ha stimato il valore locativo della villa di via CI ND 38 dal 13/4/2021 al
10/07/2023 (data di redazione della consulenza) - quantificando l'importo corrispondente alle singole porzioni occupate da ciascuno dei convenuti - nonché il valore locativo del magazzino di via Dell'Arsenale n.2 avuto riguardo al medesimo periodo.
Con riferimento alla villa, l'immobile risulta dunque “suddiviso” in tre porzioni occupate rispettivamente e in via esclusiva da , e . CP_1 Parte_2 Pt_3
Nel periodo da aprile 2021 a luglio 2023, l'ammontare totale del valore locativo della porzione occupata da risulta pari ad € 41.085,60. A tale cifra va aggiunta l'indennità Controparte_1
riguardante i mesi successivi fino alla data odierna (giugno 2025, e quindi 23 mensilità), la quale, tenendosi conto del canone mensile quantificato dal CTU in € 1.531,70 ammonta ad € 35.229,10.
Nel medesimo predetto periodo, l'ammontare totale del valore locativo della porzione occupata da
, articolatasi in piano terra e primo piano, risulta pari rispettivamente ad € 11.630,80 e ad Parte_2
€ 25.477,52 per un totale di € 37.108,32. Alle due porzioni viene attribuito un valore locativo mensile rispettivamente di € 432,67 e di € 948,26, il che significa che l'indennità maturata nei mesi successivi alla redazione della consulenza fino alla data odierna (giugno 2025, e quindi 23 mensilità) ammonta rispettivamente a € 9.951,41 e ad € 21.809,98, per un totale di € 31.761,39.
Sempre per il periodo da aprile 2021 a luglio 2023, l'ammontare totale del valore locativo della porzione occupata da è di € 15.723,58. A tale cifra va aggiunta l'indennità maturata Parte_3
nei mesi successivi fino alla data odierna (23 mensilità), la quale, tenendosi conto del canone mensile quantificato in € 584,38, ammonta a € 13.440,74. Con riferimento al magazzino di via dell'Arsenale n. 2, invece, questo risulta occupato esclusivamente dal solo . Nel periodo da aprile 2021 a luglio 2023 l'ammontare Controparte_1 totale del valore locativo è stato stimato dal CTU in € 13.899,60, cui, anche in questo caso, va aggiunta l'indennità maturata fino ad oggi, per un importo che, tenuto conto del valore locativo mensile di € 514,80, conduce all'importo di € 11.840,40.
Com'è ovvio all'odierno attore spetta la quota di 1/4 dell'indennità di mancato godimento come sopra quantificata con riferimento alle porzioni del cespite di via CI ND n. 38 rispettivamente occupate dai convenuti, mentre con riferimento all'immobile di via dell'Arsenale n.
2 allo stesso compete l'indennità soltanto nella quota di 1/9 (cioè pari ad 1/4 di 16/36) del valore locativo del magazzino, in quanto tale immobile fa parte dell'asse ereditario soltanto per la quota di
16/36.
In conclusione deve essere condannato a pagare in favore dell'attore l'importo di € Controparte_1
2.858,88, pari ad 1/9 dell'importo di € 25.740,00 a titolo di indennità per il mancato godimento del magazzino di via dell'Arsenale n. 2 (€ 13.899,6 per le mensilità da aprile 2021 a luglio 2023 ed €
11.840,4 per le mensilità maturate successivamente fino ad oggi), nonché l'importo di € 19.078,68, pari ad 1/4 dell'importo di € 76.314,70 a titolo di indennità per il mancato godimento della porzione di villa di via CI ND n. 38 occupata in via esclusiva (€ 41.085,60 per le mensilità da aprile 2021 a luglio 2023 ed € 35.229,10 per le mensilità maturate successivamente fino ad oggi);
deve essere condannato a corrispondere all'attore l'importo di € 17.217,43, pari Parte_2 ad 1/4 dell'importo di € 68.869,71 a titolo di indennità per il mancato godimento della porzione di villa di via CI ND n. 38 occupata in via esclusiva (€ 37.10,32 per le mensilità da aprile
2021 a luglio 2023 ed € 31.71,39 per le mensilità maturate successivamente fino ad oggi); Parte_3
deve essere condannata al pagamento di favore dell'attore di € 7.291,09, pari ad 1/4
[...] dell'importo di € 29.164,32 a titolo di indennità per il mancato godimento della porzione di villa di via CI ND n. 38 occupata in via esclusiva (€ 15.723,58 per le mensilità da aprile 2021 a luglio 2023 ed € 3.30,19 per le mensilità maturate successivamente fino ad oggi).
Infondata oltre che inammissibile è invece la domanda con cui l'attore - sia pure in via subordinata - ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale conseguente agli abusi edilizi dagli stessi asseritamente commessi sulla villa di via CI ND.
Basti osservare che il danno di cui l'attore pretende il risarcimento è configurato in termini meramente ipotetici - si tratta invero del pregiudizio economico che l'attore teme di potere subire nell'eventualità che in futuro dovessero essere sanzionate le irregolarità urbanistiche in parola - e dunque non concreto né attuale, oltre che attualmente non quantificabile;
senza tacere che secondo la prospettazione dei fatti operata dallo stesso attore gli abusi sarebbero stati realizzati prima del 2018 e, quindi, quando ancora era in vita il de cuius, con la conseguenza che, da chiunque siano stati materialmente realizzati, degli stessi deve ritenersi unico responsabile in Persona_1 quanto proprietario dell'immobile all'epoca della realizzazione degli abusi edilizi.
Andando ora alla domanda riconvenzionale trasversale formulata da giova anche in Parte_3
tal caso rammentare non sussiste un generale principio di par condicio tra i proprietari, perché le posizioni dei singoli compartecipi sono naturaliter tra loro differenziate e tali possono rimanere, con la conseguenza che nessun pregiudizio può discendere ai suoi danni dal fatto che la porzione della villa dalla stessa esclusivamente occupata sia asseritamente inferiore rispetto a quella occupata dai fratelli.
La domanda riconvenzionale di può pertanto trovare accoglimento soltanto con Parte_3 riferimento al dedotto mancato godimento del magazzino di via Dell'Arsenale n.2, occupato esclusivamente da . Sicché anche lei, come il fratello odierno attore, avrà diritto Controparte_1
alla quota pari ad 1/9 del valore locativo di tale immobile con decorrenza - per i principi già sopra esposti - soltanto dalla data del deposito della comparsa di costituzione con cui è stata formulata la relativa domanda riconvenzionale (2 maggio 2022).
dovrà quindi corrispondere alla sorella l'importo di € 2.116,40 pari ad 1/9 Controparte_1 Pt_3 del valore locativo del magazzino (stimato dal CTU in € 514,8 al mese) moltiplicato per le 37 mensilità maturate dal mese di maggio 2022 ad oggi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (parametri medi per causa di valore compreso entro gli € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , e , nel contraddittorio delle Controparte_1 Parte_2 Parte_3
parti, contrariis reiectis così provvede: in parziale accoglimento della domanda attorea
- condanna a versare in favore di l'importo di € 21.937,56 oltre Controparte_1 Parte_1
interessi al saggio legale dalle singole scadenze al saldo;
- condanna a versare a l'importo di € 17.217,43 oltre Parte_2 Parte_1
interessi al saggio legale dalle singole scadenze al saldo;
- condanna a versare a l'importo di € 7.291,09 oltre interessi al Parte_3 Parte_1
saggio legale dalle singole scadenze al saldo;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di : Parte_3 - condanna a versare a l'importo di € 2.116,40 oltre interessi al Controparte_1 Parte_3
saggio legale dalle singole scadenze al saldo;
- condanna tutti convenuti in solido tra loro a rifondere in favore dell'Erario le spese di lite che si liquidano in € 7.616,00, oltre spese generali, iva e Cpa come per legge;
- compensa in ragione di 2/3 le spese di lite tra e , condannando Parte_3 Controparte_1 quest'ultimo al pagamento, in favore della prima, della restante parte che si liquida in € 2.538,66 oltre spese generali Iva e Cpa come per legge;
- compensa le spese di lite tra tutti gli altri.
Così deciso in Palermo il 27 giugno 2025
Il Giudice
Sara Monteleone